INC.2007.52903
Libertà provvisoria
20 dicembre 2007Italiano18 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
INC.2007.52903
Data decisione, Autorità:
20.12.2007, GIAR
Titolo:
Libertà provvisoria
PERICOLO DI RECIDIVA
art. 95 CPP-TI
art. 108 CPP-TI
Incarto n.
INC.2007.52903
Lugano
20 dicembre 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria
presentata il 12/13 dicembre 2007 da
__________, __________, attualmente in
detenzione preventiva presso il __________, __________
(rappr. dall’avv. __________, __________)
e qui trasmessa con preavviso negativo del 14/17 dicembre
2007 dal
Procuratore pubblico Rosa Item, Lugano
viste le osservazioni della
difesa (18 dicembre 2007);
visto l’incarto MP __________;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in
diritto
1.
__________ è stato arrestato poco
dopo le 23.00 del 22 novembre 2007, presso il pronto soccorso dell’__________,
siccome fortemente indiziato di essere l’autore di una rapina effettuata ad __________
un paio d’ore prima presso il domicilio di __________ (doc. 2, inc. GIAR
529.2007.1).
Nei suoi confronti il magistrato
competente ha promosso l’accusa per le ipotesi di reato di cui agli artt. 140 e
123 CP, con richiesta di conferma dell’arresto del 23 novembre 2007 (doc. 1,
inc. GIAR 529.2007.1). L’arresto è stato confermato lo stesso giorno, da questo
giudice, ritenuti presenti gravi indizi di reato, necessità istruttorie e
pericolo di recidiva.
2.
In sintesi, __________ è accusato
di essersi introdotto nell’abitazione di __________ (luogo che aveva già
visitato qualche giorno prima, asseritamente per chiedere informazioni ad __________,
marito di __________; cfr. Verbale GIAR 23.11.2007, pag. 4), di aver affrontato
la donna immobilizzandola da tergo puntandole un oggetto al collo (a suo dire
un accendino che la vittima ha pensato fosse una pistola: Verbale __________
23.11.2007, pag. 2, Verbale __________, 22.11.2007, pag. 2), per poi tentare di
“imbavagliarla” con del nastro adesivo e, per finire, chiudendola nel bagno e
fuggendo con la refurtiva (allegati al doc. 2, inc. GIAR 529.2007.1).
Da notare che __________ è uscito
di casa portando con sé sia il nastro adesivo che una calzamaglia con la quale
si è coperto il volto (Verbale 23.11.2007, pag. 1).
Sulle modalità del quasi
immediato arresto si rinvia al rapporto d’arresto del 23.11.2007 (AI 1), e
relativi allegati, noto alle parti.
3.
L’incarto trasmesso dal Ministero
pubblico fa stato di una ulteriore querela per violazione di domicilio (AI 10),
di un interrogatorio da parte del magistrato inquirente (il 12 dicembre 2007,
AI 13), di un Rapporto d’esecuzione della polizia relativo ad accertamenti
presso rivenditori di armi (AI 16) e di alcuni verbali di polizia (allegato A
all’incarto MP).
4.
Con l’istanza qui in discussione
(doc. 1, inc. GIAR 529.2007.3), __________ chiede di essere posto in libertà
provvisoria.
Dopo alcune considerazioni, sui
principi che reggono la detenzione cautelare, il suo stato di salute, la durata
del carcere preventivo sin qui sofferto e il fatto che egli abbia sempre negato
di aver agito armato, l’istante afferma che allo stato attuale non sono più
presenti, a giustificazione della detenzione, né i bisogni istruttori (concreti
rischi di inquinamento delle prove con particolare riferimento alla presunta
arma utilizzata - e non trovata- non possono essere ritenuti presenti a 21
giorni dall’arresto, anche in considerazione del breve percorso tra il luogo
dei fatti e quello di intervento dell’ambulanza, nonché il breve periodo
intercorso tra i fatti e l’arresto) e neppure il pericolo di recidiva (la
compagna, cui non era nota la sua situazione debitoria, è ora a conoscenza di
quanto da lui commesso per far fronte a parte delle spese legate alla
convivenza e della sua reale situazione economica).
Inoltre, ritiene sproporzionato
il perdurare della detenzione, sia per le sue condizioni di salute sia perché è
solo tramite il salario (pignorato) che egli può far fronte alla situazione
debitoria.
5.
Il magistrato inquirente ha
preavvisato negativamente l’istanza con scritto del 14 dicembre 2007 (doc. 2,
inc. GIAR 529.2007.3).
Indicati i gravi indizi di
colpevolezza nelle stesse ammissioni dell’accusato, il magistrato inquirente si
diffonde sulla non credibilità delle dichiarazioni di __________ circa
l’utilizzo di un accendino BIC nero e non di una pistola, in particolare
rinviando alle affermazioni della vittima, ai tempi e modalità di preparazione
della rapina, al fatto che l’accusato era detentore di una pistola
(asseritamene venduta ad un cugino residente a __________), nonché evidenziando
come tra i fatti e l’arresto sia comunque trascorso del tempo, che __________
ha utilizzato anche per cercare di non farsi individuare, e che , comunque, al
momento dell’arresto non era in possesso neppure del menzionato accendino.
Il magistrato inquirente
ricostruisce poi la situazione economica dell’accusato evidenziando come la
motivazione a delinquere non possa essere ridotta alla sola volontà di far
fronte all’ultimatum della convivente circa il pagamento dei mobili dato che il
suo tenore di vita (desumibile dalle dichiarazioni della convivente e dai
debiti contratti) è tutt’altro che consono alla sua situazione finanziaria.
In base a queste circostanze, e
richiamati i precedenti (del 2001 e 2002 per reati patrimoniali), il magistrato
inquirente ritiene presenti, oltre a gravi indizi di reato, un concreto
pericolo di recidiva e di inquinamento delle prove (in relazione alla ricercata
pistola) a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, ancora
rispettosa del principio di proporzionalità.
6.
Con osservazioni del 18 dicembre
2007 (doc. 5, inc. GIAR 529.2007.3), la difesa contesta le affermazioni del
magistrato inquirente secondo cui __________ mentirebbe allorquando afferma di
aver agito usando un accendino. A suo dire, l’agire dell’accusato si è
dimostrato tutt’altro che razionale (ciò che spiegherebbe le sue affermazioni
in merito alla decisione di usare un accendino) e, nel contempo, le
dichiarazioni della vittima vanno relativizzate tenuto conto dello stress
patito. In questa situazione, a dire della difesa, bisogni istruttori relativi
alla pretesa presenza di una pistola, non sono dati o, comunque, non atti a
giustificare il perdurare del carcere preventivo.
Inoltre, la difesa ribadisce
l’assenza di un pericolo di recidiva precisando che i precedenti dell’accusato
non concernono il reato di rapina
7.
L’accusato detenuto, è
pacificamente legittimato a presentare istanza di libertà provvisoria. Il
preavviso del Procuratore pubblico, ritenuta ricezione dell’istanza il 13
dicembre 2007, trasmesso a questo ufficio il 14 dicembre 2007 (e ricevuto il
17) è rispettoso dei termini di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP (in relazione con
l’art. 20 cpv. 3 CPP).
8.
Fatti
I principi che reggono la
materia, sebbene noti alla difesa e al magistrato inquirente, possono essere
così riassunti:
"L'art. 95 CPP - corrispondente
all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio
1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di
regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere
preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso
accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e
nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per
quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al
pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare
ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B.,
consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco
dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo
(Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad
art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela
dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare
privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara
base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza
ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei
ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto
implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158;
1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno
approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è
protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione
delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei
ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag.
128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in
re G., inc. 520.2001.5)
9.
a)
L'esistenza di
gravi indizi di colpevolezza deve essere verificata (anche in assenza di contestazioni
da parte dell’accusato) nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da
un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza dei
presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà
personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e
dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto appena detto -
dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di
competenza delle sedi di giudizio (GIAR 15 marzo 2007, 28.2007.3; si veda,
nello stesso senso, CRP 17.11.2005, 60.2005.357).
b)
Nel caso in
esame, non occorrono particolari disquisizioni per confermare l’esistenza di
gravi indizi a carico di __________ per i reati ascritti.
Fin dai primi
verbali, l’accusato ha ammesso di essere uscito di casa per recarsi al “al
numero civico 32, dove ero già stato qualche giorno prima” e al momento
della partenza da casa “avevo su di me una calzamaglia poiché volevo mettere
a segno una rapina” (Verbale __________ PG 23.11.2007, pag. 1). Nel verbale
davanti al magistrato inquirente ha, sostanzialmente confermato questi fatti, e
relative intenzioni, precisando che all’uscita da casa aveva con sé anche il
nastro adesivo (Verbale __________ PP 12.12.2007, pag. 1). Successivamente, vi
sono state ulteriori ammissioni per quanto concerne la preparazione di quanto
poi messo in atto (Verbale PG __________ 30.11.2007). Queste ammissioni trovano
conferma nelle dichiarazioni della vittima e del marito (anche in merito alla
precedente “visita”), con aggiunta di dettagli circa le modalità di esecuzione
(Verbali __________ PG 22.11.2007 e 30.11.2007; Verbale __________ PG
22.11.2007).
Quanto appena
rilevato è ampiamente sufficiente a fondare i concreti indizi, per i reati
imputati, atti a giustificare la misura cautelare.
10.
a)
I bisogni
istruttori atti a giustificare la carcerazione preventiva si identificano con
il pericolo di collusione e/o inquinamento in relazione a prove ancora da
raccogliere. Tale rischio, come rilevato dalla difesa, deve avere un certo
grado di concretezza e non è dato dal semplice fatto che la raccolta delle
prove non è ancora terminata.
Il magistrato
ritiene che tale rischio sia dato in relazione al (eventuale) possesso della
pistola che si sta “attivamente ricercando” e che “solo lui sa dove
ha nascosto” (Preavviso, pag. 6).
In merito alla
pistola e correlato pericolo di inquinamento delle prove, l’accusato cerca di
spiegare come le sue dichiarazioni (di non possesso) siano credibili, mentre
che le affermazioni della vittima (a suo dire imprecise) dovrebbero essere
lette considerando il comprensibile stato di shock in cui si trovava (Istanza,
punto 5). Non da ultimo, e sempre secondo l’accusato, gli inquirenti hanno già
avuto 21 giorni di tempo per le ricerche che non hanno dato frutto.
b)
Posto che non è
compito di questo giudice determinare in modo definitivo se, al momento dei
fatti, __________ fosse o meno in possesso di un’arma, va detto che indizi di
tale possesso sono desumibili, sia dalla dichiarazioni della vittima in merito
(ancorché non categoriche “…mi sono girata anche perché ricordo che teneva
in mano una pistola, almeno così mi è parso” Verbale 22.11.2007, “il
primo pensiero che mi è venuto in mente è stato <cazzo una pistola!>.
L’oggetto che teneva in mano sarà stato lungo 25-30 cm.” Verbale 30.11.2007), sia dal fatto che al momento del fermo __________ è stato trovato
ancora in possesso di guanti, calzamaglia, nastro adesivo e refurtiva ma non
dell’accendino nero che pretende aver utilizzato a mo` di arma per far paura
alla vittima; in realtà al momento della conferma dell’arresto era in possesso
di un accendino ma di colore bianco (cfr. doc. 2 e 6, inc. GIAR 529.2007.1).
Ora, è abbastanza singolare che al momento dell’arresto egli sia ancora in
possesso di tutti gli oggetti che possono collegarlo al reato, ma non di quello
che potrebbe confermare la sua affermazione di non aver usato un’arma.
Se a ciò si
aggiungono le dichiarazioni relative alla decisione di utilizzare l’accendino
(AI 13), non molto in linea con le altre decisioni preparatorie (sopralluogo,
acquisto del nastro, calzamaglia) e l’accertamento dell’acquisto di una pistola
(AI 16) di cui l’accusato non ha mai parlato (sebbene più volte confrontato con
le dichiarazioni della vittima che indicavano il probabile uso di un’arma e
sebbene l’acquisto risalga al 1991), giungendo a dire che “La PP può fare tutti gli accertamenti presso le armerie di __________ ma non troverà
nulla” e affermando, sempre per sottolineare il non utilizzo di una pistola
che “…non avrei saputo dove andare a prenderla”, si deve concludere che
il possesso di un arma al momento dei fatti è, allo stato, fortemente
indiziato.
c)
Pertanto, se è
vero che non si può certo mantenere la detenzione preventiva sine die per la
ricerca dell’eventuale arma, è altrettanto vero che gli elementi recentemente
emersi (acquisto di una pistola e rivendita al cugino di __________: cfr.
Verbale PG __________ 14.12.2007) meritano approfondimento e verifica al riparo
da possibile collusione e inquinamento, ipotizzabili in concreto, visto il
silenzio sull’acquisto dell’arma e il legame di parentela con la persona
indicata quale acquirente.
Pertanto è
presente un pericolo di collusione ed inquinamento delle prove perlomeno fino
ad accertamento della effettiva vendita al cugino (e riservate altre successive
emergenze).
11.
a)
Con il preavviso
negativo, il magistrato inquirente indica anche la presenza di un concreto
pericolo di recidiva, a giustificazione del mantenimento della detenzione
cautelare. Nel caso in esame appare opportuno esprimersi anche sull’eventuale
presenza di questo secondo elemento.
b)
Il pericolo di
recidiva consiste nel rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori
reati o continui la commissione di quelli per cui è stato arrestato; come per
gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto
e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26). Il pericolo di
recidiva ex art. 95 CPP è nozione relativamente estesa: l'assenza di precedenti
specifici non basta, da sola, ad escluderlo, così come non basta, sempre da
solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto siano stati commessi più reati
(DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez,
Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n.
701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise
annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). La gravità del reato (se si
preferisce la gravità dei fatti oggetto d’accusa e di cui si teme
reiterazione), condizione la cui assenza è comunque
determinante (G. Piquerez , op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta
(sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere debitamente
considerata (DTF 21.1.2005,1P.750/2004; DTF 25.4.2006,1P.198/2006; CRP
16.5.2006, 60.2006.154).
Occorre,
insomma, che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in
istruttoria, personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari,
eventuale carattere deterrente del procedimento in corso, fatti oggetto
dell’ipotesi di reato ecc.) concorrano ad imporre una prognosi molto
sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005,1P.750/2004).
c)
Nel
caso specifico è indubbio che ci si trova in presenza di un reato grave (in
particolare perché tocca la persona oltre che contro il patrimonio) che appare
preparato (bene o male che sia, poco importa) sull’arco di alcuni giorni e
commesso non senza determinazione e non senza spregio dell’integrità fisica e
della libertà personale altrui (cfr. Verbale PP __________ 12.12.2007, pag. 4 e
6 ss., in particolare). Le motivazioni a delinquere non sembrano risiedere
unicamente nella difficoltà a far fronte all’ultimatum della compagna
(pagamento di FRS 25'000.- per i mobili acquistati a suo -di lei- nome), ma
anche (se non soprattutto) nel non accettare di condurre un tenore di vita
consono alle sue reali possibilità, come ben evidenziato dal magistrato
inquirente nel preavviso negativo (a cui si rinvia, in quanto noto alle parti:
cfr. in particolare pag. 5 e atti istruttori citati), e di cui l’acquisto di
mobili per FRS 25'000.-, sottacendo alla compagna la situazione finanziaria
disastrosa (Verbale PP __________ pag. 2), è un ulteriore indizio (cfr. Verbali
PG __________ 23.11.2007, __________ 23.11.2007). La precaria situazione non è
evidentemente risolta, né ha prospettive di soluzioni a breve; nel contempo i
debiti contratti (anche quelli a nome della convivente, che ha sottoscritto il
contratto ma non li sente suoi: Verbale PG __________ 23.11.2007, pag. 2)
rimangono senza che dall’incarto emergano elementi che permettano di
intravedere possibili soluzioni a breve (pagamento da parte della compagna,
restituzione, ecc.).
Anche
i precedenti di __________, seppur non recentissimi, non militano certo a suo
favore. Trattasi di condanne (del 2001 e del 2002) per reati patrimoniali (tra
cui una estorsione tentata) che possono indicare come, in presenza di momenti
di difficoltà finanziaria (oggettiva o soggettiva), l’accusato non abbia
particolari scrupoli nel decidere di passare all’atto, rispettivamente come
condanne precedenti (a pene sospese) non siano state sufficienti a trattenerlo
dall’agire illecitamente (e con modalità più gravi).
In
questa valutazione deve essere considerato anche l’atteggiamento dell’accusato
in istruttoria che pur ammettendo i fatti (va comunque detto che causa il
malore è praticamente stato colto in quasi flagranza) tende costantemente a
minimizzare (“lo faccio o non lo faccio”, “non ho pensato che le vittime
avrebbero potuto opporre resistenza”, “Ho pensato < e adesso che faccio?>
e così ho suonato il campanello di casa __________”, “ .. a mente fredda è un
po’ da pazzi fare una cosa di quel genere, ..”, ecc.; cfr. AI 13) allorquando i
preparativi sembrano essere stati effettuati con una certa cura e
determinazione (individuazione della vittima, sopralluogo, acquisto materiale,
ecc.).
Ovviamente,
queste considerazioni avrebbero (e avranno) maggiore pregnanza qualora
dovessero emergere ulteriori elementi indizianti l’utilizzo di un arma.
d)
In conclusione, a questo stadio della procedura, alla luce di tutto quanto
sopra esposto e considerato l'insieme delle circostanze (non da ultimo la
gravità del reato imputato e le modalità d’esecuzione poste in essere), il pericolo di recidiva deve essere ritenuto come presente e
concreto, riservando eventualmente ad una fase successiva (quando non alla
Corte del merito) valutazione più serena e completa della prognosi (CRP 16
maggio 2006, 60.2006.154, cons. 7; CRP 17 novembre 2005, 60.2005.357, cons. 8).
12.
La
proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da
angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del
carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con la pena
presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del principio di
celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).
Nel caso in
esame, il rischio di pena in caso di condanna è certamente (e di gran lunga)
superiore al carcere preventivo sin qui sofferto (circa un mese) e quello
eventualmente ancora da soffrire (l’inchiesta non è ancora conclusa ma,
riservate nuove e particolari emergenze, gli atti ancora da esperire - accertamenti
presso il cugino e confronto con la vittima - non richiedono tempi lunghi è in
fase conclusiva): il reato principale imputato è un crimine e prevede minimi
edittali a partire dal corrispondente di tre mesi (la promozione d’accusa non
specifica quale delle varie ipotesi dell’art. 140 CP è considerata).
Gli inquirenti
hanno sinora proceduto con celerità e non si rilevano “tempi morti”. Anche le
ricerche presso negozi di armi (i cui esiti sono riportati nell’AI 16 del 12
dicembre) non può certo essere considerato tardivo, come sembra pretendere la
difesa (cfr. Osservazioni, pag. 2). Non v’è quindi motivo alcuno di ritenere
che l’audizione del cugino non possa avvenire in tempi estremamente brevi (se
non già organizzata pendente la presente procedura).
13.
A titolo abbondanziale,
è opportuno precisare che le precarie condizioni fisiche del reclamante non
possono essere oggetto di analisi e valutazioni da parte di questo giudice se
non supportate da precisi certificati o relazioni mediche che si esprimano
anche sulla carcerabilità e/o le conseguenze di una carcerazione (compresa
quella presso l’apposito reparto dell’__________).
14.
In conclusione
sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla
giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________
a legittimare e giustificare il perdurare della misura cautelare di privazione
della libertà. In particolare, oltre ai gravi indizi di reato, sono (ancora)
presenti, e concreti, pericolo di collusione /inquinamento delle prove e
pericolo di recidiva.
Di conseguenza,
l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la
presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e
contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).
Per questi
motivi,
richiamati i
citati articoli di legge,
decide:
1.
L’istanza di libertà provvisoria è respinta.
Considerandi
2.
Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi
penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione a:
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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