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Decisione

INC.2007.52903

Libertà provvisoria

20 dicembre 2007Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I principi che reggono la

materia, sebbene noti alla difesa e al magistrato inquirente, possono essere

così riassunti:

"L'art. 95 CPP - corrispondente

all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio

1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di

regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere

preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso

accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e

nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per

quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al

pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare

ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B.,

consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco

dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo

(Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad

art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela

dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare

privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara

base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza

ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei

ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto

implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158;

1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è

protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione

delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei

ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag.

128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in

re G., inc. 520.2001.5)

9.

a)

L'esistenza di

gravi indizi di colpevolezza deve essere verificata (anche in assenza di contestazioni

da parte dell’accusato) nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da

un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza dei

presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà

personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e

dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto appena detto -

dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di

competenza delle sedi di giudizio (GIAR 15 marzo 2007, 28.2007.3; si veda,

nello stesso senso, CRP 17.11.2005, 60.2005.357).

b)

Nel caso in

esame, non occorrono particolari disquisizioni per confermare l’esistenza di

gravi indizi a carico di __________ per i reati ascritti.

Fin dai primi

verbali, l’accusato ha ammesso di essere uscito di casa per recarsi al “al

numero civico 32, dove ero già stato qualche giorno prima” e al momento

della partenza da casa “avevo su di me una calzamaglia poiché volevo mettere

a segno una rapina” (Verbale __________ PG 23.11.2007, pag. 1). Nel verbale

davanti al magistrato inquirente ha, sostanzialmente confermato questi fatti, e

relative intenzioni, precisando che all’uscita da casa aveva con sé anche il

nastro adesivo (Verbale __________ PP 12.12.2007, pag. 1). Successivamente, vi

sono state ulteriori ammissioni per quanto concerne la preparazione di quanto

poi messo in atto (Verbale PG __________ 30.11.2007). Queste ammissioni trovano

conferma nelle dichiarazioni della vittima e del marito (anche in merito alla

precedente “visita”), con aggiunta di dettagli circa le modalità di esecuzione

(Verbali __________ PG 22.11.2007 e 30.11.2007; Verbale __________ PG

22.11.2007).

Quanto appena

rilevato è ampiamente sufficiente a fondare i concreti indizi, per i reati

imputati, atti a giustificare la misura cautelare.

10.

a)

I bisogni

istruttori atti a giustificare la carcerazione preventiva si identificano con

il pericolo di collusione e/o inquinamento in relazione a prove ancora da

raccogliere. Tale rischio, come rilevato dalla difesa, deve avere un certo

grado di concretezza e non è dato dal semplice fatto che la raccolta delle

prove non è ancora terminata.

Il magistrato

ritiene che tale rischio sia dato in relazione al (eventuale) possesso della

pistola che si sta “attivamente ricercando” e che “solo lui sa dove

ha nascosto” (Preavviso, pag. 6).

In merito alla

pistola e correlato pericolo di inquinamento delle prove, l’accusato cerca di

spiegare come le sue dichiarazioni (di non possesso) siano credibili, mentre

che le affermazioni della vittima (a suo dire imprecise) dovrebbero essere

lette considerando il comprensibile stato di shock in cui si trovava (Istanza,

punto 5). Non da ultimo, e sempre secondo l’accusato, gli inquirenti hanno già

avuto 21 giorni di tempo per le ricerche che non hanno dato frutto.

b)

Posto che non è

compito di questo giudice determinare in modo definitivo se, al momento dei

fatti, __________ fosse o meno in possesso di un’arma, va detto che indizi di

tale possesso sono desumibili, sia dalla dichiarazioni della vittima in merito

(ancorché non categoriche “…mi sono girata anche perché ricordo che teneva

in mano una pistola, almeno così mi è parso” Verbale 22.11.2007, “il

primo pensiero che mi è venuto in mente è stato <cazzo una pistola!>.

L’oggetto che teneva in mano sarà stato lungo 25-30 cm.” Verbale 30.11.2007), sia dal fatto che al momento del fermo __________ è stato trovato

ancora in possesso di guanti, calzamaglia, nastro adesivo e refurtiva ma non

dell’accendino nero che pretende aver utilizzato a mo` di arma per far paura

alla vittima; in realtà al momento della conferma dell’arresto era in possesso

di un accendino ma di colore bianco (cfr. doc. 2 e 6, inc. GIAR 529.2007.1).

Ora, è abbastanza singolare che al momento dell’arresto egli sia ancora in

possesso di tutti gli oggetti che possono collegarlo al reato, ma non di quello

che potrebbe confermare la sua affermazione di non aver usato un’arma.

Se a ciò si

aggiungono le dichiarazioni relative alla decisione di utilizzare l’accendino

(AI 13), non molto in linea con le altre decisioni preparatorie (sopralluogo,

acquisto del nastro, calzamaglia) e l’accertamento dell’acquisto di una pistola

(AI 16) di cui l’accusato non ha mai parlato (sebbene più volte confrontato con

le dichiarazioni della vittima che indicavano il probabile uso di un’arma e

sebbene l’acquisto risalga al 1991), giungendo a dire che “La PP può fare tutti gli accertamenti presso le armerie di __________ ma non troverà

nulla” e affermando, sempre per sottolineare il non utilizzo di una pistola

che “…non avrei saputo dove andare a prenderla”, si deve concludere che

il possesso di un arma al momento dei fatti è, allo stato, fortemente

indiziato.

c)

Pertanto, se è

vero che non si può certo mantenere la detenzione preventiva sine die per la

ricerca dell’eventuale arma, è altrettanto vero che gli elementi recentemente

emersi (acquisto di una pistola e rivendita al cugino di __________: cfr.

Verbale PG __________ 14.12.2007) meritano approfondimento e verifica al riparo

da possibile collusione e inquinamento, ipotizzabili in concreto, visto il

silenzio sull’acquisto dell’arma e il legame di parentela con la persona

indicata quale acquirente.

Pertanto è

presente un pericolo di collusione ed inquinamento delle prove perlomeno fino

ad accertamento della effettiva vendita al cugino (e riservate altre successive

emergenze).

11.

a)

Con il preavviso

negativo, il magistrato inquirente indica anche la presenza di un concreto

pericolo di recidiva, a giustificazione del mantenimento della detenzione

cautelare. Nel caso in esame appare opportuno esprimersi anche sull’eventuale

presenza di questo secondo elemento.

b)

Il pericolo di

recidiva consiste nel rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori

reati o continui la commissione di quelli per cui è stato arrestato; come per

gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto

e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26). Il pericolo di

recidiva ex art. 95 CPP è nozione relativamente estesa: l'assenza di precedenti

specifici non basta, da sola, ad escluderlo, così come non basta, sempre da

solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto siano stati commessi più reati

(DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez,

Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n.

701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise

annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). La gravità del reato (se si

preferisce la gravità dei fatti oggetto d’accusa e di cui si teme

reiterazione), condizione la cui assenza è comunque

determinante (G. Piquerez , op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta

(sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere debitamente

considerata (DTF 21.1.2005,1P.750/2004; DTF 25.4.2006,1P.198/2006; CRP

16.5.2006, 60.2006.154).

Occorre,

insomma, che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in

istruttoria, personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari,

eventuale carattere deterrente del procedimento in corso, fatti oggetto

dell’ipotesi di reato ecc.) concorrano ad imporre una prognosi molto

sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005,1P.750/2004).

c)

Nel

caso specifico è indubbio che ci si trova in presenza di un reato grave (in

particolare perché tocca la persona oltre che contro il patrimonio) che appare

preparato (bene o male che sia, poco importa) sull’arco di alcuni giorni e

commesso non senza determinazione e non senza spregio dell’integrità fisica e

della libertà personale altrui (cfr. Verbale PP __________ 12.12.2007, pag. 4 e

6 ss., in particolare). Le motivazioni a delinquere non sembrano risiedere

unicamente nella difficoltà a far fronte all’ultimatum della compagna

(pagamento di FRS 25'000.- per i mobili acquistati a suo -di lei- nome), ma

anche (se non soprattutto) nel non accettare di condurre un tenore di vita

consono alle sue reali possibilità, come ben evidenziato dal magistrato

inquirente nel preavviso negativo (a cui si rinvia, in quanto noto alle parti:

cfr. in particolare pag. 5 e atti istruttori citati), e di cui l’acquisto di

mobili per FRS 25'000.-, sottacendo alla compagna la situazione finanziaria

disastrosa (Verbale PP __________ pag. 2), è un ulteriore indizio (cfr. Verbali

PG __________ 23.11.2007, __________ 23.11.2007). La precaria situazione non è

evidentemente risolta, né ha prospettive di soluzioni a breve; nel contempo i

debiti contratti (anche quelli a nome della convivente, che ha sottoscritto il

contratto ma non li sente suoi: Verbale PG __________ 23.11.2007, pag. 2)

rimangono senza che dall’incarto emergano elementi che permettano di

intravedere possibili soluzioni a breve (pagamento da parte della compagna,

restituzione, ecc.).

Anche

i precedenti di __________, seppur non recentissimi, non militano certo a suo

favore. Trattasi di condanne (del 2001 e del 2002) per reati patrimoniali (tra

cui una estorsione tentata) che possono indicare come, in presenza di momenti

di difficoltà finanziaria (oggettiva o soggettiva), l’accusato non abbia

particolari scrupoli nel decidere di passare all’atto, rispettivamente come

condanne precedenti (a pene sospese) non siano state sufficienti a trattenerlo

dall’agire illecitamente (e con modalità più gravi).

In

questa valutazione deve essere considerato anche l’atteggiamento dell’accusato

in istruttoria che pur ammettendo i fatti (va comunque detto che causa il

malore è praticamente stato colto in quasi flagranza) tende costantemente a

minimizzare (“lo faccio o non lo faccio”, “non ho pensato che le vittime

avrebbero potuto opporre resistenza”, “Ho pensato < e adesso che faccio?>

e così ho suonato il campanello di casa __________”, “ .. a mente fredda è un

po’ da pazzi fare una cosa di quel genere, ..”, ecc.; cfr. AI 13) allorquando i

preparativi sembrano essere stati effettuati con una certa cura e

determinazione (individuazione della vittima, sopralluogo, acquisto materiale,

ecc.).

Ovviamente,

queste considerazioni avrebbero (e avranno) maggiore pregnanza qualora

dovessero emergere ulteriori elementi indizianti l’utilizzo di un arma.

d)

In conclusione, a questo stadio della procedura, alla luce di tutto quanto

sopra esposto e considerato l'insieme delle circostanze (non da ultimo la

gravità del reato imputato e le modalità d’esecuzione poste in essere), il pericolo di recidiva deve essere ritenuto come presente e

concreto, riservando eventualmente ad una fase successiva (quando non alla

Corte del merito) valutazione più serena e completa della prognosi (CRP 16

maggio 2006, 60.2006.154, cons. 7; CRP 17 novembre 2005, 60.2005.357, cons. 8).

12.

La

proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da

angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del

carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con la pena

presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del principio di

celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).

Nel caso in

esame, il rischio di pena in caso di condanna è certamente (e di gran lunga)

superiore al carcere preventivo sin qui sofferto (circa un mese) e quello

eventualmente ancora da soffrire (l’inchiesta non è ancora conclusa ma,

riservate nuove e particolari emergenze, gli atti ancora da esperire - accertamenti

presso il cugino e confronto con la vittima - non richiedono tempi lunghi è in

fase conclusiva): il reato principale imputato è un crimine e prevede minimi

edittali a partire dal corrispondente di tre mesi (la promozione d’accusa non

specifica quale delle varie ipotesi dell’art. 140 CP è considerata).

Gli inquirenti

hanno sinora proceduto con celerità e non si rilevano “tempi morti”. Anche le

ricerche presso negozi di armi (i cui esiti sono riportati nell’AI 16 del 12

dicembre) non può certo essere considerato tardivo, come sembra pretendere la

difesa (cfr. Osservazioni, pag. 2). Non v’è quindi motivo alcuno di ritenere

che l’audizione del cugino non possa avvenire in tempi estremamente brevi (se

non già organizzata pendente la presente procedura).

13.

A titolo abbondanziale,

è opportuno precisare che le precarie condizioni fisiche del reclamante non

possono essere oggetto di analisi e valutazioni da parte di questo giudice se

non supportate da precisi certificati o relazioni mediche che si esprimano

anche sulla carcerabilità e/o le conseguenze di una carcerazione (compresa

quella presso l’apposito reparto dell’__________).

14.

In conclusione

sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla

giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________

a legittimare e giustificare il perdurare della misura cautelare di privazione

della libertà. In particolare, oltre ai gravi indizi di reato, sono (ancora)

presenti, e concreti, pericolo di collusione /inquinamento delle prove e

pericolo di recidiva.

Di conseguenza,

l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la

presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e

contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Per questi

motivi,

richiamati i

citati articoli di legge,

decide:

1.

L’istanza di libertà provvisoria è respinta.

Considerandi

2.

Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi

penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione a:

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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