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Decisione

INC.2007.52904

Libertà provvisoria

17 marzo 2008Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I bisogni istruttori (pericolo di collusione e/o

inquinamento delle prove) non vengono più avanzati dal magistrato inquirente a

giustificazione del mantenimento della detenzione preventiva. Di conseguenza,

non vengono neppure trattati da questo ufficio.

10.

a)

Quanto alla presenza (e, ovviamente, attualità) di un

concreto pericolo di recidiva, a giustificazione del mantenimento della detenzione

cautelare, innanzitutto val la pena richiamare quanto detto nella precedente

decisione:

11.

b)

Il pericolo di recidiva consiste nel rischio che

l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la commissione di

quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di arresto, anche

il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare dall'insieme delle

circostanze (DTF 105 Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione

relativamente estesa: l'assenza di precedenti specifici non basta, da sola, ad

escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima

dell'arresto siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ

1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358;

N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda,

Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5

ad art. 59). La gravità del reato (se si preferisce la gravità dei fatti oggetto d’accusa e di cui si teme

reiterazione), condizione la

cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez , op. cit., n. 2358, nota 84),

da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere

debitamente considerata (DTF 21.1.2005,

1P.750/2004; DTF 25.4.2006,1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154).

Occorre, insomma, che l'insieme delle

circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria, personalità, modalità di

commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del

procedimento in corso, fatti oggetto dell’ipotesi di reato ecc.) concorrano ad

imporre una prognosi molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005,1P.750/2004).

c)

Nel caso specifico è indubbio che ci si trova

in presenza di un reato grave (in particolare perché tocca la persona oltre che

contro il patrimonio) che appare preparato (bene o male che sia, poco importa)

sull’arco di alcuni giorni e commesso non senza determinazione e non senza

spregio dell’integrità fisica e della libertà personale altrui (cfr. Verbale PP

__________ 12.12.2007, pag. 4 e 6 ss., in particolare). Le motivazioni a

delinquere non sembrano risiedere unicamente nella difficoltà a far fronte

all’ultimatum della compagna (pagamento di FRS 25'000.- per i mobili acquistati

a suo -di lei- nome), ma anche (se non soprattutto) nel non accettare di

condurre un tenore di vita consono alle sue reali possibilità, come ben

evidenziato dal magistrato inquirente nel preavviso negativo (a cui si rinvia,

in quanto noto alle parti: cfr. in particolare pag. 5 e atti istruttori

citati), e di cui l’acquisto di mobili per FRS 25'000.-, sottacendo alla

compagna la situazione finanziaria disastrosa (Verbale PP __________ pag. 2), è

un ulteriore indizio (cfr. Verbali PG __________ 23.11.2007, __________

23.11.2007). La precaria situazione non è evidentemente risolta, né ha

prospettive di soluzioni a breve; nel contempo i debiti contratti (anche quelli

a nome della convivente, che ha sottoscritto il contratto ma non li sente suoi:

Verbale PG __________ 23.11.2007, pag. 2) rimangono senza che dall’incarto

emergano elementi che permettano di intravedere possibili soluzioni a breve

(pagamento da parte della compagna, restituzione, ecc.).

Anche i precedenti di __________, seppur

non recentissimi, non militano certo a suo favore. Trattasi di condanne (del

2001 e del 2002) per reati patrimoniali (tra cui una estorsione tentata) che

possono indicare come, in presenza di momenti di difficoltà finanziaria

(oggettiva o soggettiva), l’accusato non abbia particolari scrupoli nel

decidere di passare all’atto, rispettivamente come condanne precedenti (a pene

sospese) non siano state sufficienti a trattenerlo dall’agire illecitamente (e

con modalità più gravi).

In questa valutazione deve essere

considerato anche l’atteggiamento dell’accusato in istruttoria che pur

ammettendo i fatti (va comunque detto che causa il malore è praticamente stato

colto in quasi flagranza) tende costantemente a minimizzare (“lo faccio o non

lo faccio”, “non ho pensato che le vittime avrebbero potuto opporre

resistenza”, “Ho pensato < e adesso che faccio?> e così ho suonato il

campanello di casa __________”, “ .. a mente fredda è un po’ da pazzi fare una

cosa di quel genere, ..”, ecc.; cfr. AI 13) allorquando i preparativi sembrano

essere stati effettuati con una certa cura e determinazione (individuazione

della vittima, sopralluogo, acquisto materiale, ecc.).

Ovviamente, queste considerazioni avrebbero

(e avranno) maggiore pregnanza qualora dovessero emergere ulteriori elementi

indizianti l’utilizzo di un arma.

d)

In conclusione, a questo stadio della procedura, alla luce di tutto quanto sopra esposto e considerato l'insieme delle circostanze (non da ultimo

la gravità del reato imputato e le modalità d’esecuzione poste in essere), il pericolo di recidiva deve essere

ritenuto come presente e concreto, riservando eventualmente ad una fase

successiva (quando non alla Corte del merito) valutazione più serena e completa

della prognosi (CRP 16 maggio 2006, 60.2006.154, cons. 7; CRP 17 novembre

2005, 60.2005.357, cons. 8).”

(GIAR 20 dicembre 2007, 529.2007.4)

b)

Parte degli elementi posti a fondamento

dell’esistenza di un concreto pericolo di recidiva nella decisione del 20

dicembre 2007 sono tuttora presenti (gravità del reato, “premeditazione” e

preparazione dello stesso, modalità di messa in opera, precedenti). Altri,

invece e secondo l’istante, si sarebbero modificati (prospettiva immediata di

lavoro, rapporto con la compagna, annullamento della comanda di mobili per FRS

25'000.-) e, inoltre, l’accusato si dichiara disposto a sottoporsi ad una presa

a carico da parte di uno psichiatra e psicoterapeuta.

Questi elementi (se si preferisce

indicazioni e proposte) non possono non essere in qualche modo considerati e

discussi sia nell’ottica della conferma (o smentita) di sufficienti elementi

concreti di un pericolo di recidiva, sia nell’ottica di una eventuale

applicazione di norme di condotta quali misure sostitutive all’arresto in

applicazione del principio di proporzionalità (principio che impone

Considerandi

all’autorità competente di esaminare e valutare l’applicabilità di misure

alternative alla detenzione preventiva: DTF 123 I 268; JdT 1999 IV 144; DTF

1P.62/2005; CRP 16 settembre 2004, 60.2004.197; Rusca/Salmina/Verda, Commento

al CPP ad art. 96 ss.). In proposito, non si comprende il silenzio

dell’inquirente, ma confrontato con lo stesso questo giudice non può che

constatarlo e, da un lato dedurne che il Procuratore pubblico non ha

elementi/argomentazioni per contestarne la rilevanza ma, nel contempo, non la

ritiene tale da “cancellare” il pericolo di recidiva o renderlo tanto poco

concreto da non giustificare più il mantenimento della misura cautelare,

dall’altro considerarli e valutarli nella limitata conoscenza dell’incarto che

questo giudice può avere in considerazione dei termini concessi per la presente

decisione.

c)

Gli elementi addotti (possibilità di

lavoro, rapporto con la compagna, annullamento della comanda) non eliminano il

pericolo di recidiva, così come determinato nella decisione del 20 dicembre

2007; semmai possono avere una qualche rilevanza sulla determinazione del suo

grado di concretezza e (soprattutto) attualità, nella misura in cui

intervengono su due degli elementi che, secondo l’accusato, sono all’origine

dei fatti che gli vengono imputati e cioé la scadenza del termine di pagamento

(di FRS 25'000.- per i mobili comandati) connessa con la paura di perdere la

compagna (Verbali __________ 29.2.2008, pag. 2 e 12.12.2007, pag. 8).

Non va, comunque, dimenticato quanto

stabilito nella precedente decisione e cioè che “Le motivazioni a delinquere

non sembrano risiedere unicamente nella difficoltà a far fronte all’ultimatum

della compagna (pagamento di FRS 25'000.- per i mobili acquistati a suo - di

lei - nome), ma anche (se non soprattutto) nel non accettare di condurre un

tenore di vita consono alle sue reali possibilità, come ben evidenziato dal

magistrato inquirente nel preavviso negativo (a cui si rinvia, in quanto noto

alle parti: cfr. in particolare pag. 5 e atti istruttori citati), e di cui

l’acquisto di mobili per FRS 25'000.-, sottacendo alla compagna la situazione

finanziaria disastrosa (Verbale PP __________ pag. 2), è un ulteriore indizio

(cfr. Verbali PG __________ 23.11.2007, __________ 23.11.2007)” (GIAR

20.12

, 529.2007.3).

La possibilità di lavorare per la ditta del

padre non costituisce un fatto nuovo per rapporto alla situazione precedente i

fatti oggetto d’inchiesta (Verbale __________ 12.12.2007, pag. 4), semmai il

fatto nuovo è che il padre non è in grado (momentaneamente) di far fronte agli

impegni della ditta causa l’operazione subita (cfr. documentazione allegata

all’istanza). La relazione con l’attuale compagna dura dal 2001 (Verbale __________

29.8

, pag. 3), cioè da un periodo perlomeno prossimo alla prima condanna

(comprendente, quindi, la seconda ed anche alcuni atti inconsulti desumibili

dall’AI 52), col che la compagna non sembra(va) totalmente all’oscuro della

situazione e del carattere dell’accusato. Quanto al preteso effetto deterrente

della detenzione preventiva sin qui subita, non si può non rilevare quella già

subita nell’ambito del procedimento del 2001 (ca. 2 mesi e mezzo) non sembra

averne avuto, perlomeno per rapporto ai fatti oggetto del procedimento

dell’anno successivo (AI 52, doc. 3 inc. GIAR 529.2007.4).

Tutto ciò relativizza la portata e

l’influenza sul concreto pericolo di recidiva di quanto addotto (e, in parte,

neppure documentato: non lo è, e non se ne comprende il motivo, l’affermazione

relativa all’annullamento della comanda dei mobili e relativa accettazione

della controparte non è documentata).

d)

È comunque innegabile che, pur se

relativizzate nella loro portata, le circostanze addotte (qualora documentate

anche nella parte relativa al “debito” per i mobili) influiscano sulla

situazione contingente presente al momento dei fatti e potrebbero permettere di

considerare l’aggancio terapeutico proposto quale ulteriore elemento di

limitazione del pericolo di recidiva. Tuttavia, per conferire a tale aggancio una

reale possibilità di essere efficace occorrerebbe istituirlo quale formale

misura sostitutiva (se si preferisce, norma di condotta) con obbligo, per

l’accusato di darvi seguito (pena il ripristino della misura cautelare) e,

quindi, con messa in opera di reali possibilità di controllo.

Nel caso in esame, ciò non è ancora

possibile. Infatti, l’applicazione di una misura sostitutiva come quella

proposta dalla difesa, di principio non esclusa, presuppone una miglior

definizione di tempi, luoghi e finalità dei “controlli”, nonché l’impegno

formale della persona preposta a sottoporsi all’obbligo di segnalare

all’autorità penale ogni e qualsiasi violazione dell’imposizione (ciò che, a

chi scrive, sembra comprendere da un lato la liberazione dal segreto professionale

e, dall’altro, un impegno formale del professionista).

La semplice disponibilità del

professionista per una presa a carico è insufficiente in quanto non permette di

stabilire con chiarezza gli obblighi di comportamento dell’accusato (in

relazione alla misura stessa), né di definire le necessarie modalità di

verifica e controllo.

e)

In conclusione, il pericolo di recidiva è

ancora presente con grado di concretezza che, pur nella relativa diminuzione

del suo grado di concretezza, appare ancora sufficiente a giustificare la

misura cautelare; nel contempo, l’impegno di sottoporsi ad una presa a carico,

così come la disponibilità del professionista, sono privi delle necessarie

indicazioni (in merito a utilità, concreta esecuzione, verificabilità e controllo)

per poter eventualmente disporre una vera e propria misura (se si preferisce,

norma di comportamento) sostitutiva dell’arresto.

In virtù di tutto quanto esposto nel presente

considerando, si precisa (a scanso di equivoci) che l’accusato ha certamente

facoltà di presentare una ulteriore istanza di libertà provvisoria corredata

dalla documentazione e dalle indicazioni qui dichiarate mancanti, senza che gli

si possa opporre l’abuso di diritto.

11.

La

proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da

angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del

carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con la pena

presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del principio di

celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).

Nel caso in esame, il rischio di pena in caso di

condanna è certamente superiore al carcere preventivo sin qui sofferto (circa

quattro mesi) e quello eventualmente ancora da soffrire (l’inchiesta è praticamente

conclusa e gli atti formali ancora da esperire, riservate eventuali richieste

di complemento d’inchiesta, non richiedono tempi lunghi): il reato principale

imputato è un crimine e prevede minimi edittali a partire dal corrispondente di

tre mesi. Si ricorda, inoltre, che l’eventualità di una sospensione

condizionale, di principio non ha da essere analizzata per l’applicazione del

criterio di proporzionalità della carcerazione preventiva (DTF 125 I 60).

Gli inquirenti hanno sinora proceduto con celerità

(ciò che, invero, non è contestato neppure dalla difesa) e non si rilevano

“tempi morti”.

12.

In conclusione sufficienti presupposti di legge sono

presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e

giustificare il perdurare della misura cautelare di privazione della libertà.

In particolare, oltre ai gravi indizi di reato, é (ancora) presente, e

concreto, un pericolo di recidiva. Questo è comunque minore di quanto non

apparisse il 20 dicembre 2007 (vista la modifica di determinate situazioni) e

probabilmente ulteriormente contenibile con l’applicazione di norme di condotta

che però, per essere convenientemente fissate debbono essere meglio precisate e

concordate.

Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in

discussione, deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e

spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci

giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1

let. a CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

decide:

1.

L’istanza di libertà provvisoria è

respinta.

2.

Non si percepiscono né tasse né

spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione (anticipata via fax) a:

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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