INC.2007.54203
Reclamo contro il rifiuto del PP di allestire una perizia medico/farmaceutica. Reclamo accolto con rinvio al magistrato inquirente per nuova decisione debitamente motivata
10 marzo 2008Italiano15 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
INC.2007.54203
Data decisione, Autorità:
10.03.2008, GIAR
Titolo:
Reclamo contro il rifiuto del PP di allestire una perizia medico/farmaceutica. Reclamo accolto con rinvio al magistrato inquirente per nuova decisione debitamente motivata
OBBLIGO DI MOTIVAZIONE
PERIZIA
art. 6 CPP-TI
art. 142 CPP-TI
Incarto n.
INC.2007.54203
Lugano
10 marzo 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy
Meli
sedente per statuire sul
reclamo presentato il 15/18 febbraio 2008 da
__________ attualmente detenuta c/o carcere giudiziario
Farera, Cadro
(patrocinata
dalla lic. iur. __________)
contro
la
decisione 7 febbraio 2008, del Procuratore pubblico Rosa Item, in materia di
prove nell’ambito del procedimento di cui all’incarto MP __________;
viste le osservazioni del magistrato inquirente (29
febbraio 2008) e quelle del correo (29 febbraio 2008);
visto l’incarto MP __________;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
1.
__________ è stata arrestata il 27 novembre 2007,
allorquando si trovava degente presso la __________ di __________ (doc. 2, inc.
GIAR 542.2007.3), siccome prevenuta colpevole di concorso in una rapina
avvenuta a Lugano il 13 11.2007 (AI 3, 2, 3).
L’arresto è stato confermato da questo giudice il
giorno successivo, sulla base di una richiesta di conferma che conteneva
promozione dell’accusa anche per l’ipotesi di reato di contravvenzione alla
LFStup (AI 6 e 7).
2.
Dello sviluppo dell’inchiesta fa stato l’elenco atti
dell’incarto MP e il rapporto di polizia del 31 gennaio 2007 (AI 49). Per
quanto qui interessa si rileva che il 30 novembre 2007 è stato arrestato il
correo (AI 11) e che l’accusa nei confronti di __________ è stata estesa al
reato di furto (ai danni di una farmacia, avvenuto a __________ il 13/14
novembre 2007), a quello di danneggiamento e all’ipotesi aggravata (senza
menzione di quella specificamente ritenuta) del reato di rapina (AI 32 e 51).
Per i fatti alla base delle ipotesi di reato
formulate, si rinvia al cappello del rapporto di polizia del 31 gennaio 2008,
noto alle parti (AI 49, pagg. da 1 a 3).
Fatti
3.
Con scritto del 5 febbraio 2008, __________, dopo aver
ribadito l’assunzione di stupefacenti e medicamenti (Temesta e altri) il giorno
dei fatti, chiede l’erezione di una perizia medico/farmaceutica in merito agli
“effetti dell’assunzione nonché sovradosaggio dei vari medicamenti (in
particolare il Temesta) e della loro interazione con gli stupefacenti” al
fine di stabilire il suo grado di imputabilità (ex art. 19 CP). Rileva,
inoltre, come i suoi stessi verbali evidenziano la presenza di ricordi vaghi in
relazione ai fatti e di risposte basate sulle affermazioni della polizia e
supposizioni varie (proprio per l’assenza di ricordi).
4.
Con la decisione qui impugnata (AI 53), il magistrato
inquirente ha respinto la richiesta asserendo inesistenza dei presupposti per
l’allestimento “di una simile perizia”.
A dire del Procuratore pubblico l’accusata è stata
perfettamente in grado di compiere la rapina, scappare, nascondersi, non farsi
prendere (incappando pure in un controllo di polizia) e trasferirsi a __________
la stessa sera.
Inoltre, l’inquirente segnala che le Corti di merito
sono solite riconoscere ai consumatori di stupefacente e/o medicamenti, una
scemata imputabilità es art. 19 CP.
5.
Con l’impugnativa qui in discussione (doc. 1, inc.
GIAR 542.2007.3), l’accusata chiede, sostanzialmente, che la decisione
impugnata sia annullata e venga ordinata la perizia richiesta e cioè “una
perizia medica/farmaceutica in merito agli effetti dell’assunzione nonché
sovradosaggio dei medicamenti da essa ingeriti (in particolare il TEMESTA) ed
in merito alla loro interazione con gli stupefacenti”.
Dopo un riassunto dei fatti (Reclamo, punto I.) e
delle risultanze dell’istruttoria (Reclamo, punto II.1.), la reclamante
ribadisce che l’uso di droghe e medicamenti hanno influito sul suo
comportamento e ritiene non plausibili le motivazioni contenute nel rifiuto
dell’inquirente (peraltro, prive di riferimento al furto ai danni di una
farmacia). Infatti, a suo dire, i fatti commessi e la loro esposizione non
hanno alcuna rilevanza per determinare il grado di responsabilità, così come
non ha alcuna rilevanza il controllo di polizia in cui i correi sarebbero
incappati (senza conseguenze particolari).
6.
Con le osservazioni al reclamo (doc. 4, inc. GIAR
542.2007.3) il magistrato inquirente ribadisce, innanzitutto, le motivazioni
espresse nella decisione negativa. Ribadisce che la mancanza di ricordi
allegata dall’accusata in relazione ai fatti commessi non è motivo sufficiente
per ingenerare dubbi sulla sua imputabilità e non costituisce motivo per
l’allestimento di una perizia, a maggior ragione se il “quantum ed il tipo”
di sostanze assunte non è noto con esattezza.
Il magistrato inquirente conclude affermando che anche
ragioni di proporzionalità impongono di respingere la richiesta “ritenuto
che la prassi delle autorità giudicanti delle autorità ticinesi e delle
autorità inquirenti” riconoscono una scemata imputabilità ai
tossicodipendenti, con attenuazione della sanzione penale.
Il correo ha comunicato di non avere particolari
osservazioni e si è limitato a rinviare alle dichiarazioni della reclamante nel
verbale a confronto del 21 gennaio 2008.
Delle altre osservazioni, considerazioni o indicazioni
delle parti si dirà, se necessario, nel seguito della presente decisione.
7.
In ordine, il reclamo, tempestivamente (cfr. doc. 2,
inc. GIAR 265.2007.4) presentato dall’accusato contro una decisione in materia
di prove a lui notificata (e nel procedimento che lo concerne), è ricevibile.
8.
Nel caso in esame la perizia è chiesta per stabilire
la capacità di discernimento dell’accusata al momento dei fatti, con richiesta
di indicare e considerare gli effetti dell’assunzione di vari medicamenti (il
giorno dei fatti) e la loro interazione con gli stupefacenti e rifiutata perché
l’accusata sarebbe stata in grado di compiere gli atti (cfr. Decisione
7.2.2008; e l’assenza di ricordi non costituirebbe riscontro per il dubbio sull’imputabilità:
cfr. Osservazioni 29.2.2008), con l’aggiunta, in sede di osservazioni, che
neppure si conoscono tipologia e quantitativi dei medicamenti assunti. Nel
contempo, l’inutilità (non proporzionalità, secondo le osservazioni del 29
febbraio 2008) di una perizia deriverebbe anche dalla prassi delle Corti
ticinesi di riconoscere una scemata imputabilità ai consumatori di
cocaina/medicamenti.
9.
Val la pena di richiamare i principi di diritto che
presiedono l’assunzione di prove nella fase predibattimentale, con particolare
riferimento alla perizia per determinazione del grado di imputabilità, principi
che debbono essere oggetto anche della motivazione delle decisioni relative:
“2.
a)
Per meritare di venire assunte, le prove
proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP) o in altro
momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP) devono rispettare
tre concorrenti ordini di considerazioni: esse devono essere motivate per
quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la
fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della
novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di
competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere
l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi eventualmente - dopo
definitiva conclusione dell’istruzione formale - se decretare messa in stato di
accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per
quest’ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione
al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto
tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio
1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR
135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR
1093.93.5).
b)
Tra le prove a disposizione delle
autorità penali inquirenti e giudicanti vi è la perizia ossia il ricorso
all'esperto specifico ogniqualvolta occorre stabilire fatti e circostanze
all'accertamento dei quali siano indispensabili speciali cognizioni (art. 142
cpv. 1 CPP, nella sostanza ripreso dagli art. 96 cpv. 1 CPP/1942 e 96 cpv. 1
CPP/1993, per cui vale la giurisprudenza anteriore: v. REP 1997 n. 97,
confermata dalla massima in REP 1998 n. 113): nelle cennate prospettive, al
magistrato penale è allora riservata ampia facoltà nella scelta delle prove e
quindi anche in tema di referto peritale, ritenuta comunque e sempre perlomeno
apparenza di utilità e pertinenza in connessione con la fattispecie inquisita,
secondo le imputazioni ed in vista delle conclusioni di competenza del giudice
penale, ed ancora congiuntamente (per riprendere con altre parole il testo di
legge) che determinati fatti non siano ancora chiariti o sufficientemente
chiariti o chiaribili attraverso altri mezzi di prova e che il magistrato non
abbia le specifiche conoscenze professionali per giungere a tali accertamenti
(v. decisione 19 aprile 1995 in re C.J., GIAR 695.94.2, e riferimenti).
c)
Ribadite in entrata la libertà di
principio e l’autonomia del magistrato inquirente nell’assunzione delle prove e
nella valutazione della completezza dell’istruttoria predibattimentale, va
precisato che in tema di perizia psichiatrica il codice di rito si limita a
prevedere la possibilità di tale accertamento, le condizioni sostanziali per
procedere in tal senso essendo circoscritte all’art. 13 CPS (così in decisione
5 gennaio 2000 in re R., inc. Giar 531.99.3 p. 3). Quest’ultima norma
impone (v. Stefan Trechsel, Kurzkommentar StGB, 2. Aufl. Zürich 1997, nota 1 ad
art. 13 CPS; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 1997, nota 1.2
ad art. 13 CPS) di procedere alla perizia qualora il magistrato “si trovi in
dubbio” circa la responsabilità dell’imputato (art. 13 cpv. 1 CPS). Deve
tuttavia sussistere un motivo sufficiente per dubitare (DTF 116 IV 274;
Trechsel, loc. cit., nota 2 ad art. 13 CPS): ad esempio un comportamento del
tutto inusuale o in contraddizione con la personalità dell’autore, pregresso
trattamento psichiatrico oppure evidenza agli atti di disturbi connessi, una
scemata responsabilità già riconosciuta in precedenza (v. Trechsel, loc. cit.,
note 2 e 10 ad art. 13 CPS, con rinvii; Favre/Pellet/Stoudmann, ibid.).
d)
Al magistrato è riservata, in linea di
principio, ampia facoltà nella scelta delle prove e quindi anche in tema di
referto peritale. La perizia giudiziaria assume valore di prova ed è soggetta
al libero apprezzamento del giudice di merito, che vi rimane vincolato salvo
rilievi ben determinati che ne revochino in serio dubbio la credibilità (REP
1998 n. 113).
e)
L’art. 13 CPS dispone che il
principio “in dubio pro reo” non si applica per determinare la responsabilità
dell’accusato. La piena responsabilità è presunta e l’irresponsabilità o la
responsabilità scemata possono essere ammesse solo se il giudice è convinto che
le condizioni legali sono adempiute (BJP 1987 n. 251, JT 1981 III 148). A norma
del cpv 2 art. 13 CPS, se sussiste un serio dubbio sulla responsabilità
dell’accusato al momento dei fatti, il giudice deve di principio ordinare una
perizia psichiatrica, che dovrà ugualmente analizzare il grado di diminuzione
della responsabilità (DTF 106 IV 241 cons. 1b). Secondo la giurisprudenza, sono
varie le circostanze che debbono condurre al dubbio: una malattia della pelle
grave, di natura allergica o psicosomatica, che è apparsa al momento in cui
furono commessi i fatti (DTF 118 IV 6), l'esistenza di un precedente rapporto
peritale che solleva dubbi sullo sviluppo psichico futuro dell’accusato (DTF 116
IV 273), il fatto di avere una figlia affetta da schizofrenia evolutiva (DTF 98
IV 156), la dipendenza da droghe (ATF 116 IV 273, 106 IV 241) o l'essere
colpiti da una grave depressione (BJP 1990 n. 682). Queste situazioni, di
regola impongono il dubbio sulla responsabilità al momento dei fatti se sono
presenti prima degli stessi (sentenza 26 febbraio 2003 in re R., GIAR
235.2002.3).”
(GIAR 2 dicembre 2003,
396.2003.3)
In relazione più specificamente ai consumatori di
sostanze stupefacenti, si vedano anche DTF 102 IV 74, DTF 115 IV 90, DTF
17.5.2004 6P.48/2004, CRP 3.11.1992 314/92.
Va anche precisato, a scanso di possibili
fraintendimenti che le nuove diverse formulazioni degli artt. 19 e 20 CP per
rapporto alle norme precedenti (in particolare per rapporto agli artt. 10, 11 e
13 CP) non concernono (quindi non modificano) le considerazioni sopra
riportate, per quanto qui interessa. Infatti, è già stato precisato che:
“L’art. 19 CP non fa più alcun
riferimento ai concetti di malattia mentale o sanità mentale contenuti negli
artt. 10 e 11 vCP. Il progetto del Consiglio federale li ha sostituiti con il
concetto di “turba psichica” (“La nozione di turba psichica comprende
segnatamente turbe di natura organica nonché turbe della personalità, del
comportamento e dello sviluppo, ma anche i casi di stato psichico anomalo
temporaneo, che rientra oggi nel concetto di turba della coscienza”
Messaggio del 21 settembre 1998 n. 212.41) che deve essere “grave” (“…scostarsi
nettamente dalla media - rispetto non soltanto agli altri soggetti giuridici ma
anche e soprattutto agli altri criminali -…”, ibidem).
Il legislativo, in sede di approvazione
della legge, ha eliminato anche il riferimento alla turba psichica, a quanto
pare per l’imprecisione del concetto e ponendo l’accento sullo stato effettivo
al momento dell’atto (cfr. A. Kuhn/L. Moreillon/ B. Videraz/ A. Bichovsky, La
nouvelle partie générale di Code pénal suisse, Berna 2006, pag. 75/76 e note).
Il nuovo CP ha modificato pure la norma
relativa ai compiti del perito ritenendo che il cpv. 2 dell’art. 13 vCP da
adito a confusione: il perito, esaminato lo stato psichico della persona in
questione e determinata la eventuale turba deve indicare se la turba in
questione è in grado di alterare la consapevolezza e/o la volontà di
quest’ultimo di commettere il reato “spetta di contro unicamente al giudice
trarre le conclusioni giuridiche dai fatti che considererà come accertati e
decidere se vi sia una riduzione dell’imputabilità e/o sia necessario ordinare
una misura. Nella sua decisione, il giudice non è vincolato all’esame del
perito. Potrà segnatamente prescindere dalla perizia in caso la stessa si
riveli contraddittoria o qualora una determinata affermazione del perito
confuti punti essenziali della perizia medesima” (Messaggio citato, n. 212.43).
Quali siano le conseguenze concrete di
questa diversa impostazione, per rapporto alla prassi (peritale) del vecchio
diritto, sarà la giurisprudenza di merito a definirlo. Per quanto qui interessa
si può comunque desumere che maggior spazio è lasciato al perito (se nominato
ex art. 20) per ricercare ed individuare gli elementi (sempre scientifici e
tecnici) che possono influire sulla determinazione della responsabilità, non
limitandosi (se ancora lo si faceva) a quelli specificamente indicati dal
vecchio diritto (artt. 10 e 11 vCP). Al di là dell’utilizzo (verosimilmente
indotto dai quesiti peritali)”
(GIAR 17 gennaio 2008, 265.2008.5)
10.
Se si considera quanto riportato al considerando che
precede, la decisione del magistrato inquirente potrebbe anche essere seguita e
ritenuta sufficientemente motivata laddove nega l’utilità di accertamenti
specifici circa l’influsso (sulla responsabilità) di medicamenti di cui non è
accertata (e, a quanto par di comprendere, forse neppure accertabile) l’esatta
tipologia e quantità assunta (cfr. comunque, scritto CPC 27.11.2007); di
contro, non può essere ritenuta sufficientemente motivata laddove nega
necessità di accertare l’effettiva imputabilità (e, quindi il relativo grado)
limitandosi ad addurre il fatto che l’accusata è stata in grado di compiere gli
atti che le vengono imputati e l’irrilevanza (per il dubbio ex art. 19 CP)
dell’assenza di ricordi da parte dell’accusata sull’effettivo svolgersi dei
fatti. Inoltre, la decisione deve essere considerata anche contraddittoria
laddove richiama l’applicabilità, per prassi, dell’art. 19 CP ai consumatori di
cocaina e/o di medicamenti.
Così facendo, infatti, la decisione da un lato non
considera che la semplice circostanza di aver compiuto delle azioni sussumibili
a delle ipotesi di reato non è, in sé, indice di totale responsabilità
(altrimenti non avremmo degli autori cui è riconosciuta la scemata
responsabilità o l’irresponsabilità totale; semmai possono essere le specifiche
modalità esecutive a non produrre dubbi in merito, ma allora vanno maggiormente
dettagliate), dall’altro non si confronta con il possibile (per non dire
probabile) stato di tossicodipendenza della reclamante (cui è imputata la
contravvenzione LStup), né con i motivi del suo ricovero alla __________ di__________
(dove si trovava al momento dell’arresto).
Inoltre, la decisione impugnata sembra contraddirsi
allorquando sostiene l’assenza di elementi che imporrebbero l’accertamento ma,
nel contempo, rinvia al riconoscimento (per prassi) di una scemata imputabilità
ex art. 19 CP, apparentemente lasciando intendere, quindi, che tale prassi si
applicherebbe anche all’accusata reclamante.
Da ultimo, e abbondanzialmente trattandosi di
argomento formulato solo in sede di osservazioni, non si comprende quali siano
le ragioni di proporzionalità che (a quanto par di comprendere) proprio in
virtù della prassi sopra indicata, imporrebbero “di respingere la
richiesta”. Nulla è detto circa il grado di scemata responsabilità
applicabile in base alla prassi in questione (cfr. inoltre, DTF 102 IV 74 e CRP
314/92 già citate), né tale prassi è posta in relazione con la situazione
concreta della reclamante, accusata di rapina aggravata (crimine con pene
edittali che prevedono un minimo di un anno, 140 cifra 2, o di due anni, 140
cifra 3) e in detenzione preventiva da oltre tre mesi (cfr., per un caso di
evidente non applicazione dell’asserita prassi, Assise criminali 16 marzo 2007,
72.2006.156, pagg. 88 e 95 in particolare, nonché - sullo stesso caso - quanto
emerge da GIAR 16.10.2006, 42.2006.4).
11.
In conclusione, in virtù di tutto quanto sopra
esposto, la decisione impugnata è da ritenersi carente nella motivazione (in
particolare per quanto concerne la parte relativa al rifiuto di accertamento peritale
dell’imputabilità dell’accusata), deve essere quindi annullata parzialmente e
rinviata al magistrato inquirente per nuova decisione debitamente motivata.
Tasse spese rimangono a carico dello Stato.
P.Q.M.
Viste le norme applicabili, in particolare gli artt.
19, 20, 140 cifra 1, 2, 3 e 139 CP, 19a LFSTup, 6, 58, 60, 142 ss, 176, 189,
280 ss., 284 e contrario CPP,
decide:
1.
Il reclamo è evaso ai sensi dei considerandi.
La decisione impugnata è parzialmente annullata per
carenza di motivazione e gli atti vengono ritornati al magistrato inquirente
per quanto di sua competenza (nuova decisione debitamente motivata quo
all’accertamento dell’imputabilità).
Considerandi
2.
La tassa di giustizia, fissata in FRS 400.- e le spese
in FRS 120.- restano a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
3.
La presente decisione è definitiva a livello
cantonale.
4.
Intimazione (con copia delle osservazioni delle
parti):
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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