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Decisione

INC.2007.54203

Reclamo contro il rifiuto del PP di allestire una perizia medico/farmaceutica. Reclamo accolto con rinvio al magistrato inquirente per nuova decisione debitamente motivata

10 marzo 2008Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

3.

Con scritto del 5 febbraio 2008, __________, dopo aver

ribadito l’assunzione di stupefacenti e medicamenti (Temesta e altri) il giorno

dei fatti, chiede l’erezione di una perizia medico/farmaceutica in merito agli

“effetti dell’assunzione nonché sovradosaggio dei vari medicamenti (in

particolare il Temesta) e della loro interazione con gli stupefacenti” al

fine di stabilire il suo grado di imputabilità (ex art. 19 CP). Rileva,

inoltre, come i suoi stessi verbali evidenziano la presenza di ricordi vaghi in

relazione ai fatti e di risposte basate sulle affermazioni della polizia e

supposizioni varie (proprio per l’assenza di ricordi).

4.

Con la decisione qui impugnata (AI 53), il magistrato

inquirente ha respinto la richiesta asserendo inesistenza dei presupposti per

l’allestimento “di una simile perizia”.

A dire del Procuratore pubblico l’accusata è stata

perfettamente in grado di compiere la rapina, scappare, nascondersi, non farsi

prendere (incappando pure in un controllo di polizia) e trasferirsi a __________

la stessa sera.

Inoltre, l’inquirente segnala che le Corti di merito

sono solite riconoscere ai consumatori di stupefacente e/o medicamenti, una

scemata imputabilità es art. 19 CP.

5.

Con l’impugnativa qui in discussione (doc. 1, inc.

GIAR 542.2007.3), l’accusata chiede, sostanzialmente, che la decisione

impugnata sia annullata e venga ordinata la perizia richiesta e cioè “una

perizia medica/farmaceutica in merito agli effetti dell’assunzione nonché

sovradosaggio dei medicamenti da essa ingeriti (in particolare il TEMESTA) ed

in merito alla loro interazione con gli stupefacenti”.

Dopo un riassunto dei fatti (Reclamo, punto I.) e

delle risultanze dell’istruttoria (Reclamo, punto II.1.), la reclamante

ribadisce che l’uso di droghe e medicamenti hanno influito sul suo

comportamento e ritiene non plausibili le motivazioni contenute nel rifiuto

dell’inquirente (peraltro, prive di riferimento al furto ai danni di una

farmacia). Infatti, a suo dire, i fatti commessi e la loro esposizione non

hanno alcuna rilevanza per determinare il grado di responsabilità, così come

non ha alcuna rilevanza il controllo di polizia in cui i correi sarebbero

incappati (senza conseguenze particolari).

6.

Con le osservazioni al reclamo (doc. 4, inc. GIAR

542.2007.3) il magistrato inquirente ribadisce, innanzitutto, le motivazioni

espresse nella decisione negativa. Ribadisce che la mancanza di ricordi

allegata dall’accusata in relazione ai fatti commessi non è motivo sufficiente

per ingenerare dubbi sulla sua imputabilità e non costituisce motivo per

l’allestimento di una perizia, a maggior ragione se il “quantum ed il tipo”

di sostanze assunte non è noto con esattezza.

Il magistrato inquirente conclude affermando che anche

ragioni di proporzionalità impongono di respingere la richiesta “ritenuto

che la prassi delle autorità giudicanti delle autorità ticinesi e delle

autorità inquirenti” riconoscono una scemata imputabilità ai

tossicodipendenti, con attenuazione della sanzione penale.

Il correo ha comunicato di non avere particolari

osservazioni e si è limitato a rinviare alle dichiarazioni della reclamante nel

verbale a confronto del 21 gennaio 2008.

Delle altre osservazioni, considerazioni o indicazioni

delle parti si dirà, se necessario, nel seguito della presente decisione.

7.

In ordine, il reclamo, tempestivamente (cfr. doc. 2,

inc. GIAR 265.2007.4) presentato dall’accusato contro una decisione in materia

di prove a lui notificata (e nel procedimento che lo concerne), è ricevibile.

8.

Nel caso in esame la perizia è chiesta per stabilire

la capacità di discernimento dell’accusata al momento dei fatti, con richiesta

di indicare e considerare gli effetti dell’assunzione di vari medicamenti (il

giorno dei fatti) e la loro interazione con gli stupefacenti e rifiutata perché

l’accusata sarebbe stata in grado di compiere gli atti (cfr. Decisione

7.2.2008; e l’assenza di ricordi non costituirebbe riscontro per il dubbio sull’imputabilità:

cfr. Osservazioni 29.2.2008), con l’aggiunta, in sede di osservazioni, che

neppure si conoscono tipologia e quantitativi dei medicamenti assunti. Nel

contempo, l’inutilità (non proporzionalità, secondo le osservazioni del 29

febbraio 2008) di una perizia deriverebbe anche dalla prassi delle Corti

ticinesi di riconoscere una scemata imputabilità ai consumatori di

cocaina/medicamenti.

9.

Val la pena di richiamare i principi di diritto che

presiedono l’assunzione di prove nella fase predibattimentale, con particolare

riferimento alla perizia per determinazione del grado di imputabilità, principi

che debbono essere oggetto anche della motivazione delle decisioni relative:

“2.

a)

Per meritare di venire assunte, le prove

proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP) o in altro

momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP) devono rispettare

tre concorrenti ordini di considerazioni: esse devono essere motivate per

quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la

fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della

novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di

competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere

l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi eventualmente - dopo

definitiva conclusione dell’istruzione formale - se decretare messa in stato di

accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per

quest’ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione

al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto

tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio

1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR

135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR

1093.93.5).

b)

Tra le prove a disposizione delle

autorità penali inquirenti e giudicanti vi è la perizia ossia il ricorso

all'esperto specifico ogniqualvolta occorre stabilire fatti e circostanze

all'accertamento dei quali siano indispensabili speciali cognizioni (art. 142

cpv. 1 CPP, nella sostanza ripreso dagli art. 96 cpv. 1 CPP/1942 e 96 cpv. 1

CPP/1993, per cui vale la giurisprudenza anteriore: v. REP 1997 n. 97,

confermata dalla massima in REP 1998 n. 113): nelle cennate prospettive, al

magistrato penale è allora riservata ampia facoltà nella scelta delle prove e

quindi anche in tema di referto peritale, ritenuta comunque e sempre perlomeno

apparenza di utilità e pertinenza in connessione con la fattispecie inquisita,

secondo le imputazioni ed in vista delle conclusioni di competenza del giudice

penale, ed ancora congiuntamente (per riprendere con altre parole il testo di

legge) che determinati fatti non siano ancora chiariti o sufficientemente

chiariti o chiaribili attraverso altri mezzi di prova e che il magistrato non

abbia le specifiche conoscenze professionali per giungere a tali accertamenti

(v. decisione 19 aprile 1995 in re C.J., GIAR 695.94.2, e riferimenti).

c)

Ribadite in entrata la libertà di

principio e l’autonomia del magistrato inquirente nell’assunzione delle prove e

nella valutazione della completezza dell’istruttoria predibattimentale, va

precisato che in tema di perizia psichiatrica il codice di rito si limita a

prevedere la possibilità di tale accertamento, le condizioni sostanziali per

procedere in tal senso essendo circoscritte all’art. 13 CPS (così in decisione

5 gennaio 2000 in re R., inc. Giar 531.99.3 p. 3). Quest’ultima norma

impone (v. Stefan Trechsel, Kurzkommentar StGB, 2. Aufl. Zürich 1997, nota 1 ad

art. 13 CPS; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 1997, nota 1.2

ad art. 13 CPS) di procedere alla perizia qualora il magistrato “si trovi in

dubbio” circa la responsabilità dell’imputato (art. 13 cpv. 1 CPS). Deve

tuttavia sussistere un motivo sufficiente per dubitare (DTF 116 IV 274;

Trechsel, loc. cit., nota 2 ad art. 13 CPS): ad esempio un comportamento del

tutto inusuale o in contraddizione con la personalità dell’autore, pregresso

trattamento psichiatrico oppure evidenza agli atti di disturbi connessi, una

scemata responsabilità già riconosciuta in precedenza (v. Trechsel, loc. cit.,

note 2 e 10 ad art. 13 CPS, con rinvii; Favre/Pellet/Stoudmann, ibid.).

d)

Al magistrato è riservata, in linea di

principio, ampia facoltà nella scelta delle prove e quindi anche in tema di

referto peritale. La perizia giudiziaria assume valore di prova ed è soggetta

al libero apprezzamento del giudice di merito, che vi rimane vincolato salvo

rilievi ben determinati che ne revochino in serio dubbio la credibilità (REP

1998 n. 113).

e)

L’art. 13 CPS dispone che il

principio “in dubio pro reo” non si applica per determinare la responsabilità

dell’accusato. La piena responsabilità è presunta e l’irresponsabilità o la

responsabilità scemata possono essere ammesse solo se il giudice è convinto che

le condizioni legali sono adempiute (BJP 1987 n. 251, JT 1981 III 148). A norma

del cpv 2 art. 13 CPS, se sussiste un serio dubbio sulla responsabilità

dell’accusato al momento dei fatti, il giudice deve di principio ordinare una

perizia psichiatrica, che dovrà ugualmente analizzare il grado di diminuzione

della responsabilità (DTF 106 IV 241 cons. 1b). Secondo la giurisprudenza, sono

varie le circostanze che debbono condurre al dubbio: una malattia della pelle

grave, di natura allergica o psicosomatica, che è apparsa al momento in cui

furono commessi i fatti (DTF 118 IV 6), l'esistenza di un precedente rapporto

peritale che solleva dubbi sullo sviluppo psichico futuro dell’accusato (DTF 116

IV 273), il fatto di avere una figlia affetta da schizofrenia evolutiva (DTF 98

IV 156), la dipendenza da droghe (ATF 116 IV 273, 106 IV 241) o l'essere

colpiti da una grave depressione (BJP 1990 n. 682). Queste situazioni, di

regola impongono il dubbio sulla responsabilità al momento dei fatti se sono

presenti prima degli stessi (sentenza 26 febbraio 2003 in re R., GIAR

235.2002.3).”

(GIAR 2 dicembre 2003,

396.2003.3)

In relazione più specificamente ai consumatori di

sostanze stupefacenti, si vedano anche DTF 102 IV 74, DTF 115 IV 90, DTF

17.5.2004 6P.48/2004, CRP 3.11.1992 314/92.

Va anche precisato, a scanso di possibili

fraintendimenti che le nuove diverse formulazioni degli artt. 19 e 20 CP per

rapporto alle norme precedenti (in particolare per rapporto agli artt. 10, 11 e

13 CP) non concernono (quindi non modificano) le considerazioni sopra

riportate, per quanto qui interessa. Infatti, è già stato precisato che:

“L’art. 19 CP non fa più alcun

riferimento ai concetti di malattia mentale o sanità mentale contenuti negli

artt. 10 e 11 vCP. Il progetto del Consiglio federale li ha sostituiti con il

concetto di “turba psichica” (“La nozione di turba psichica comprende

segnatamente turbe di natura organica nonché turbe della personalità, del

comportamento e dello sviluppo, ma anche i casi di stato psichico anomalo

temporaneo, che rientra oggi nel concetto di turba della coscienza”

Messaggio del 21 settembre 1998 n. 212.41) che deve essere “grave” (“…scostarsi

nettamente dalla media - rispetto non soltanto agli altri soggetti giuridici ma

anche e soprattutto agli altri criminali -…”, ibidem).

Il legislativo, in sede di approvazione

della legge, ha eliminato anche il riferimento alla turba psichica, a quanto

pare per l’imprecisione del concetto e ponendo l’accento sullo stato effettivo

al momento dell’atto (cfr. A. Kuhn/L. Moreillon/ B. Videraz/ A. Bichovsky, La

nouvelle partie générale di Code pénal suisse, Berna 2006, pag. 75/76 e note).

Il nuovo CP ha modificato pure la norma

relativa ai compiti del perito ritenendo che il cpv. 2 dell’art. 13 vCP da

adito a confusione: il perito, esaminato lo stato psichico della persona in

questione e determinata la eventuale turba deve indicare se la turba in

questione è in grado di alterare la consapevolezza e/o la volontà di

quest’ultimo di commettere il reato “spetta di contro unicamente al giudice

trarre le conclusioni giuridiche dai fatti che considererà come accertati e

decidere se vi sia una riduzione dell’imputabilità e/o sia necessario ordinare

una misura. Nella sua decisione, il giudice non è vincolato all’esame del

perito. Potrà segnatamente prescindere dalla perizia in caso la stessa si

riveli contraddittoria o qualora una determinata affermazione del perito

confuti punti essenziali della perizia medesima” (Messaggio citato, n. 212.43).

Quali siano le conseguenze concrete di

questa diversa impostazione, per rapporto alla prassi (peritale) del vecchio

diritto, sarà la giurisprudenza di merito a definirlo. Per quanto qui interessa

si può comunque desumere che maggior spazio è lasciato al perito (se nominato

ex art. 20) per ricercare ed individuare gli elementi (sempre scientifici e

tecnici) che possono influire sulla determinazione della responsabilità, non

limitandosi (se ancora lo si faceva) a quelli specificamente indicati dal

vecchio diritto (artt. 10 e 11 vCP). Al di là dell’utilizzo (verosimilmente

indotto dai quesiti peritali)”

(GIAR 17 gennaio 2008, 265.2008.5)

10.

Se si considera quanto riportato al considerando che

precede, la decisione del magistrato inquirente potrebbe anche essere seguita e

ritenuta sufficientemente motivata laddove nega l’utilità di accertamenti

specifici circa l’influsso (sulla responsabilità) di medicamenti di cui non è

accertata (e, a quanto par di comprendere, forse neppure accertabile) l’esatta

tipologia e quantità assunta (cfr. comunque, scritto CPC 27.11.2007); di

contro, non può essere ritenuta sufficientemente motivata laddove nega

necessità di accertare l’effettiva imputabilità (e, quindi il relativo grado)

limitandosi ad addurre il fatto che l’accusata è stata in grado di compiere gli

atti che le vengono imputati e l’irrilevanza (per il dubbio ex art. 19 CP)

dell’assenza di ricordi da parte dell’accusata sull’effettivo svolgersi dei

fatti. Inoltre, la decisione deve essere considerata anche contraddittoria

laddove richiama l’applicabilità, per prassi, dell’art. 19 CP ai consumatori di

cocaina e/o di medicamenti.

Così facendo, infatti, la decisione da un lato non

considera che la semplice circostanza di aver compiuto delle azioni sussumibili

a delle ipotesi di reato non è, in sé, indice di totale responsabilità

(altrimenti non avremmo degli autori cui è riconosciuta la scemata

responsabilità o l’irresponsabilità totale; semmai possono essere le specifiche

modalità esecutive a non produrre dubbi in merito, ma allora vanno maggiormente

dettagliate), dall’altro non si confronta con il possibile (per non dire

probabile) stato di tossicodipendenza della reclamante (cui è imputata la

contravvenzione LStup), né con i motivi del suo ricovero alla __________ di__________

(dove si trovava al momento dell’arresto).

Inoltre, la decisione impugnata sembra contraddirsi

allorquando sostiene l’assenza di elementi che imporrebbero l’accertamento ma,

nel contempo, rinvia al riconoscimento (per prassi) di una scemata imputabilità

ex art. 19 CP, apparentemente lasciando intendere, quindi, che tale prassi si

applicherebbe anche all’accusata reclamante.

Da ultimo, e abbondanzialmente trattandosi di

argomento formulato solo in sede di osservazioni, non si comprende quali siano

le ragioni di proporzionalità che (a quanto par di comprendere) proprio in

virtù della prassi sopra indicata, imporrebbero “di respingere la

richiesta”. Nulla è detto circa il grado di scemata responsabilità

applicabile in base alla prassi in questione (cfr. inoltre, DTF 102 IV 74 e CRP

314/92 già citate), né tale prassi è posta in relazione con la situazione

concreta della reclamante, accusata di rapina aggravata (crimine con pene

edittali che prevedono un minimo di un anno, 140 cifra 2, o di due anni, 140

cifra 3) e in detenzione preventiva da oltre tre mesi (cfr., per un caso di

evidente non applicazione dell’asserita prassi, Assise criminali 16 marzo 2007,

72.2006.156, pagg. 88 e 95 in particolare, nonché - sullo stesso caso - quanto

emerge da GIAR 16.10.2006, 42.2006.4).

11.

In conclusione, in virtù di tutto quanto sopra

esposto, la decisione impugnata è da ritenersi carente nella motivazione (in

particolare per quanto concerne la parte relativa al rifiuto di accertamento peritale

dell’imputabilità dell’accusata), deve essere quindi annullata parzialmente e

rinviata al magistrato inquirente per nuova decisione debitamente motivata.

Tasse spese rimangono a carico dello Stato.

P.Q.M.

Viste le norme applicabili, in particolare gli artt.

19, 20, 140 cifra 1, 2, 3 e 139 CP, 19a LFSTup, 6, 58, 60, 142 ss, 176, 189,

280 ss., 284 e contrario CPP,

decide:

1.

Il reclamo è evaso ai sensi dei considerandi.

La decisione impugnata è parzialmente annullata per

carenza di motivazione e gli atti vengono ritornati al magistrato inquirente

per quanto di sua competenza (nuova decisione debitamente motivata quo

all’accertamento dell’imputabilità).

Considerandi

2.

La tassa di giustizia, fissata in FRS 400.- e le spese

in FRS 120.- restano a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

3.

La presente decisione è definitiva a livello

cantonale.

4.

Intimazione (con copia delle osservazioni delle

parti):

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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