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Decisione

INC.2007.54204

Istanza di libertà provvisoria presentata dopo emanazione dell'atto di accusa. Parzialmente accolta con misura sostitutiva per pericolo di revidiva

10 giugno 2008Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I principi applicabili in materia di

arresto/detenzione preventiva, seppur noti alle parti, possono essere così

riassunti:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33

scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo

evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in

libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del

carcere preventivo ai sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello

stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un

delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico,

quali i bisogni dell'istruzione, per ovviare a rischio di collusione o inquinamento

(in altro modo) delle prove, pericolo di recidiva e il pericolo di fuga (senza

dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve

unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza

dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF

109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale

federale in re A.H.,1P.477/1993, consid. 3).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà

personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto

cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di

quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel

solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della

proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia

381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con

maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione

della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988

pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della

proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia

381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei

ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag.

128)."

(GIAR 6 ottobre 2005, 362.2005.3)

Inoltre, va anche ricordato che, proprio

in quanto misura straordinaria, la detenzione preventiva deve essere il più

possibile limitata nel tempo, e:

“Conformemente al principio di proporzionalità (M. Rusca

/E. Salmina /C. Verda, op. cit., n. 10 ad art. 95 CPP e 1 ss. ad art. 96 ss.

CPP), se delle misure sostitutive permettono ragionevolmente di raggiungere lo

stesso obiettivo d’interesse pubblico, in particolare a garantire che

l’accusato di presenterà in qualsiasi tempo all’autorità competente per il

compimento degli atti processuali o per scontare la pena o per l’esecuzione di

una misura di sicurezza (art. 107 cpv. 2 CPP), queste vengono applicate, non

solo in sostituzione dell’arresto(art. 96 CPP), ma anche di una carcerazione

preventiva già iniziata (art. 107 CPP).

… omississ…

Tra le misure sostitutive all’arresto, l’art. 96

elenca, in modo non esaustivo, la prestazione di una cauzione (cfr. art. 110

CPP: deposito di adeguate garanzie patrimoniali), il deposito di documenti di

legittimazione, la regolare comparizione davanti ad un ufficio, la residenza in

luogo determinato o “altri provvedimenti idonei”. Con quest’ultima espressione,

il legislatore ha lasciato al magistrato competente ampia facoltà nell’adeguare

e scegliere il provvedimento sostitutivo alle circostanze del singolo caso,

tenendo in considerazione eventuali proposte dell’accusato (M. Rusca /E. Salmina

/C. Verda, op. cit., n. 1 ss. ad art. 96 ss. CPP). Entrano pure in

considerazione provvedimenti quali il divieto di svolgere una certa attività o

di frequentare luoghi specifici, di contattare determinate persone, come pure

l’obbligo di segnalare la propria presenza all’autorità di polizia (G.

Piquerez, op. cit. n. 2458 ss.). Tutte queste misure possono venir prese

singolarmente cumulativamente (art. 96 CPP; M. Rusca /E. Salmina /C. Verda,

op. cit., n. 2 ad art. 96 CPP; G. Piquerez, op. cit. n. 2466.)”

(CRP 16 settembre 2004, 60.2004.297)

10.

Nel caso in esame, i gravi indizi per i

reati ascritti (neppure contestati dalla difesa, ma la cui esistenza deve

essere verificata d’ufficio, nei limiti di competenza di questo giudice che è

quella di verificare l’esistenza dei presupposti per la misura cautelare e non

di accertare l’esistenza, nella sostanza, di un reato) sono certamente presenti

e risultano dallo stesso atto d'accusa, fondato anche sulle ammissioni

dell'accusata e del correo (AI 32 e 33, con i relativi riferimenti) oltre che

da altre deposizioni e indizi circostanziali (cfr. Inc. MP __________: AI 1,

pag. 3; AI 49, pag. 9, 12).

11.

a)

Il magistrato inquirente, come detto, si

oppone alla messa in libertà provvisoria ai fini dell’immediato trasferimento

presso la struttura di Villa Argentina sostenendo la presenza in capo

all’accusata del pericolo di recidiva e l’inattuabilità del trasferimento causa

l’assunzione di metadone. Altri motivi d’interesse pubblico per il mantenimento

della misura cautelare non sono indicati.

b)

Il pericolo di recidiva consiste nel rischio che

l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la commissione di

quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di arresto, anche

il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare dall'insieme delle

circostanze (DTF 105 Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione

relativamente estesa: l'assenza di precedenti specifici non basta, da sola, ad

escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima

dell'arresto siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ

1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358;

N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda,

Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5

ad art. 59). La gravità del reato (se si preferisce la gravità dei fatti oggetto d’accusa e di cui si teme

reiterazione), condizione la

cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez , op. cit., n. 2358, nota 84),

da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere

debitamente considerata (DTF 21.1.2005,

1P.750/2004; DTF 25.4.2006,1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154). Occorre che l'insieme delle circostanze

(precedenti, comportamento in istruttoria, personalità, modalità di

commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del

procedimento in corso, fatti oggetto dell’ipotesi di reato ecc.) concorrano ad

imporre una prognosi molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005,1P.750/2004).

Va anche detto che la giurisprudenza è meno

restrittiva in relazione all’esigenza della verosimiglianza (della prognosi

negativa per l’applicazione della misura cautelare) allorquando si tratta di

delitti violenti (contro la persona) o di delitti di carattere sessuale, in

virtù dell’importanza del rischio che corrono le vittime potenziali. In simili

casi occorre tenere in debito conto lo stato psichico dell’accusato, la sua

eventuale imprevedibilità e l’aggressività eventualmente manifestata (cfr. C.

Murbach, M. Boquet, La détention provisoire au regard de la jurisprudence

actuelle et du futur Code de procédure pénale suisse, in SJ 2007, pag. 1 ss.,

pag. 24; si veda anche, per caso sostanzialmente analogo, CRP 3 maggio 2006,

60.2006.137).

c)

Nel caso in esame, __________ è rinviata a

giudizio per concorso in rapina aggravata e furto. Trattasi, oggettivamente, di

crimini e, nel primo caso, di reato anche contro la persona oltre che contro il

patrimonio.

I precedenti recenti (2006, 2007) sono

costituiti da due decreti per furto con pene lievi (12 giorni di detenzione,

rispettivamente 15 aliquote) per la sottrazione di (ogni volta) una borsetta;

dai decreti non è possibile desumere se le modalità di sottrazione sono tra

quelle che possono, a dipendenza della reazione della vittima, anche degenerare

in altro reato (DTF 107 IV 107; BJP 1981 n. 68), come peraltro successo il 13

novembre 2007. Sia come sia, ciò che più pesa nel caso in esame è la situazione

personale dell’istante, cioè lo stato di dipendenza da sostanze stupefacenti e

farmaci (se si preferisce: “sindrome di dipendenza da sostanze psicoattive

multiple” cfr. AI 69), da lei stessa riconosciuto e risultante da altri

accertamenti istruttori (cfr. Verbali 15.11.2007 pag. 1, 27.11.2007 pag. 2,

19.12.2007 pag. 2; AI 17, 56, 69, 76) che, in uno con la difficile situazione

personale e economica (Verbale 30.11.2007 pag. 1 e 2), fonda il concreto

pericolo di recidiva (cfr. M. Luvini, i presupposti materiali del carcere

preventivo nel processo penale ticinese, in REP 1989, pagg. 287 ss., pag. 295

nota 48). Tale pericolo concerne reati analoghi per i quali oggi è inchiestata

e, quindi, non di lieve entità o di scarsa rilevanza sociale.

d)

In conclusione, e considerato che in una

situazione personale come quella sopra descritta (e per i motivi a delinquere

che se ne desumono) non può essere conferito particolare effetto deterrente

all’inchiesta in corso ed al carcere preventivo subito, in capo a __________ il

pericolo di recidiva deve essere considerato ancora come presente e concreto.

12.

Data la presenza di uno dei motivi

alternativi a giustificazione della misura (e constatato che quello accertato è

il solo indicato dal magistrato inquirente), si prescinde dall’analizzare se

siano presenti (e concreti) anche altri motivi di interesse pubblico.

13.

L’istante sostiene che la

durata della misura cautelare sarebbe, a questo punto, lesiva del principio di

proporzionalità.

Per verificare la fondatezza di questa

affermazione occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con

la gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile in caso di

condanna (SJ 1981 p. 383 e citazioni).

Nel caso in esame, il rischio di pena in caso di

condanna può essere considerato ancora superiore al carcere preventivo sin qui

sofferto (oltre sei mesi) e quello eventualmente ancora da soffrire prima del

giudizio (il rinvio è già stato formulato e si attende il dibattimento): i reati

imputati sono entrambi crimini e uno di questi prevede un minimo edittale

corrispondente a sei mesi.

La difesa, a sostegno della sua tesi, cita due

sentenze (Assise correzionali di Mendrisio __________, n. __________; Assise

correzionali di Lugano __________, n. __________), entrambe aventi quale reato

principale una rapina, nelle quali è stata erogata una pena di 6 mesi,

rispettivamente deciso un collocamento. Tuttavia [anche volendo prescindere

dalla dovuta cautela nel raffronto con altre sentenze per quanto concerne la

pena (visto l’obbligo di individualizzazione della stessa - DTF 116 IV 294 - e

la limitata portata, in materia, del principio di parità di trattamento – cfr.

sulla questione, B. Corboz in ZBJV 1995 p. 12) a maggior ragione in questa sede

(che non è di merito) e di fronte ad indicazioni puntuali, quindi non

necessariamente rappresentative], occorre rilevare che le sentenze in questione

sono state prolate (ed accettate) senza motivazione e l’unico elemento che

emerge dalle stesse a giustificazione della pena erogata è il dispositivo che

accerta la scemata responsabilità, in un caso determinata come medio-grave.

Ora, tale accertamento è prettamente nella competenza del merito; inoltre, e

abbondanzialmente, nel caso in esame neppure sono indicati o emergono in modo

manifesto dall’incarto, elementi che permettano di ritenere come assolutamente

certa una conclusione di scemata responsabilità e, soprattutto, l’eventuale

grado della stessa con particolare riferimento all’ipotesi di rapina (in

assenza di perizia sulla questione, cfr. AI 69 quesito 2.1.2, AI 76 ultima

frase – perlomeno di difficile comprensione in relazione all’art. 19 CP -, AI

97).

Inoltre, occorre anche aggiungere che il rischio di

ricaduta nell’abuso di sostante di vario genere (con conseguente alta

probabilità di doversi in qualche modo attivare per procurarsele) è desumibile

dai suoi precedenti percorsi clinici volontari (cfr. Verbali 30.11.2007, pag. 2

e 15.11.2007, pag. 1), nonché dalle valutazioni della tutrice (AI 85).

Si ricorda, abbondanzialmente, che anche l’eventualità

di una sospensione condizionale, di principio non ha da essere analizzata per

l’applicazione del criterio di proporzionalità della carcerazione preventiva

(DTF 125 I 60).

La celerità nella conduzione del procedimento non è

contestata dalla difesa e, per completezza, va detto che dall’incarto non emergono

in modo manifesto elementi indicati “tempi morti” particolari o “ritardi”

ingiustificati (DTF 128 I 149).

14.

Resta da determinarsi sul prospettato e richiesto

trasferimento presso Villa Argentina.

Meglio precisare subito che, così come presentata, la

richiesta non sembra essere quella di un collocamento quale anticipazione della

pena (ex art. 105 CPP, sebbene la norma sia stata citata dalla difesa), bensì

di un misura sostitutiva atta a eliminare il pericolo di recidiva (Istanza,

punto 4 in fine).

In proposito, questo ufficio ha già avuto modo di

precisare di non essere competente (perlomeno in prima istanza) per decidere

collocamenti anticipati ex art. 105 CPP ed ha espresso perplessità sulla

possibilità di ordinare un collocamenti quale misura sostitutiva dell’arresto

(GIAR 22.12.2006, 455.2006.5); tali perplessità sono legate in particolare al

fatto che un collocamento “presuppone un approfondimento particolare della

necessità, urgenza, rispettivamente conciliabilità con la (eventuale) pena

(cfr. per analogia: DTF 100 IV 204) e l'adeguatezza dell'istituzione in cui

dovrebbe avvenire (art. 56 nCP); inoltre, a sostegno di quanto appena espresso,

si rileva che il CPP tratta esplicitamente la possibilità di un collocamento

anticipato all'art. 105 (marginale: "Anticipazione di pena e di

collocamento";” (GIAR, appena citato).

Nel contempo, non si può certo escludere a priori che

una proposta concreta ammissione in una struttura (già verificata nella sua

adeguatezza e attuabilità), suscettibile di essere sufficientemente limitativa

del pericolo di recidiva, non possa essere accolta quale misura sostitutiva

dell’arresto ( “né il tenore letterale dell'art. 107 CPP, né la

giurisprudenza (cfr. CRP 17 novembre 2006, 60.2005.357, cons. 12), né la

dottrina (Rusca, Salmina, Verda, commento al CPP, n. 6 ad art. 107) escludono

l'applicazione di una misura sostitutiva dell'arresto per i casi di pericolo di

recidiva,” GIAR 22.12.2006, 455.2006.5), assortita dagli opportuni obblighi

di permanenza e rispetto delle regole stabilite dai responsabili della

struttura stessa.

Nel caso in esame, i documenti agli atti (cfr. in

particolare gli AI 56, 69, 85, 107) che indicano i passi intrapresi ai fini

dell’ammissione in una struttura di recupero ed una, seppur moderata, prognosi

favorevole di un simile trattamento (e nonostante il fallimento, perlomeno a

lungo termine - AI 85 -, di precedenti tentativi volontari), militano a favore

del fatto che la permanenza nella struttura ed il sottoporsi alle regole della

stessa sia elemento sufficiente a limitare il rischio di recidiva e costituisca

adeguata misura sostitutiva dell’arresto cautelare.

Quanto all’attuabilità della misura, si rileva che in

data 9 giugno 2008, la difesa ha fatto pervenire a questo ufficio una

dichiarazione di uno dei responsabili del Centro terapeutico per

tossicodipendenti Villa Argentina, sig. __________, che si dichiara disponibile

ad accettare l’accusata nella sede di corso Elvezia a partire dal 17 giugno 2008

e chiede, inoltre, che venga chiarito se si tratta di un collocamento ex art.

60 CP o volontario. La dichiarazione in questione, trasmessa via telefax, non

era firmata e, quindi, si è chiesto di produrre un documento firmato in

originale. Il 10 giugno 2008 è pervenuto uno scritto del direttore di Villa

Argentina, __________, che conferma sostanzialmente il contenuto del precedente

(doc. 7 e 8, inc. GIAR 542.2007.4).

Alla luce di tali dichiarazioni (la prima nota anche

al patronato penale che l’ha ricevuta in copia) può essere ordinato il

trasferimento della signora __________ presso la sede di Villa Argentina a far

tempo dal 17 giugno 2008 con la precisazione che tale trasferimento non costituisce

collocamento ex art. 60 CP (perlomeno per il momento e riservata ogni e

qualsiasi decisione del giudice del merito), bensì di un collocamento richiesto

dalla stessa signora __________ (volontario) e a valere quale misura

sostitutiva dell’arresto, quindi assortita dagli obblighi complementari che ne

derivano (e che vengono indicati nel dispositivo della presente).

15.

In conclusione, l’istanza deve può essere parzialmente

accolta nel senso che a __________ (nei confronti della quale sono presenti

gravi indizi di reato, concreto pericolo di recidiva e la cui detenzione

cautelare è ancora di durata non lesiva del principio di proporzionalità) è

concesso, quale misura sostitutiva dell’arresto (quindi in applicazione di un

altro degli aspetti del concetto di proporzionalità), il trasferimento presso

Villa Argentina (sede di Corso Elvezia, Lugano) a far tempo dal 17.6.2008, con

obbligo di rimanervi e sottostare alle regole dell’istituto e con l’avviso che

qualsiasi violazione di tale obbligo che dovesse essere segnalata potrà

condurre a nuovo arresto con ripristino della detenzione cautelare.

Per chiarezza, quanto sopra vale fino al dibattimento.

P.Q.M.

Viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 19, 60 ss., 139, 140 CP, 1 ss. 95, 96, 102,

105, 107, 108 CPP, 29 CF,

decide

1.

L'istanza, parzialmente

accolta, è evasa ai sensi dei considerandi, e meglio:

1.1 Nei confronti di __________ sono

adottate (cumulativamente) le seguenti misure sostitutive dell'arresto:

a.

trasferimento al centro terapeutico

Villa Argentina (il 17.6.2008);

b.

obbligo di rimanere presso Villa

Argentina;

c.

obbligo di rispettare le regole

comunicatele dai responsabili di Villa Argentina;

1.2 __________ è formalmente

avvertita che ogni violazione delle regole che dovesse essere segnalata

comporterà il ripristino della detenzione preventiva.

Considerandi

2.

L'esecuzione della presente,

in particolare il trasferimento dal carcere al centro terapeutico, alla data

indicata, è demandata al Procuratore pubblico titolare dell'inchiesta.

3.

Non si prelevano tasse e

spese.

4.

Contro la presente è dato

ricorso alla CRP, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.

5.

Intimazione (anticipata via

fax):

6.

Comunicazione:

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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