INC.2007.57104
Istanza di libertà provvisoria dopo emanazione di atto di accusa. Accolta per inesistenza dei motivi di interesse pubblico
28 marzo 2008Italiano13 min
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Numero d'incarto:
INC.2007.57104
Data decisione, Autorità:
28.03.2008, GIAR
Titolo:
Istanza di libertà provvisoria dopo emanazione di atto di accusa. Accolta per inesistenza dei motivi di interesse pubblico
ORDINE PUBBLICO
art. 108 cpv. 3 CPP-TI
Incarto n.
INC.2007.57104
Lugano
28 marzo 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria
presentata il 13 marzo 2008 al Ministero pubblico (e qui giunta, per il
tramite del TPC, il 18 marzo 2008) da
__________, c/o Carcere giudiziario La Farera, Cadro
(patr. dall’avv. __________)
trasmessa a questo giudice ai sensi dell’art. 108 cpv. 3
CPP,
visto lo scritto 18 marzo 2008
della Presidente della Corte che non ha osservazioni in merito all’istanza e
che non ha inviato l’incarto penale a questo ufficio, in quanto a sua
disposizione per la preparazione del dibattimento aggiornato per il 4 aprile
2008 (come si evince dalle osservazioni PP);
viste le osservazioni 18 marzo
2008 del PP e 25 marzo 2008 della difesa dell’accusato istante;
visto l’incarto MP di cui all’ACC
__________ (un classificatore denominato atti istruttori messo a disposizione
dal MP in data 27 marzo 2008);
ritenuto,
Fatti
A.
__________ è stato arrestato il
13 dicembre 2007 dopo che era stato fermato a __________ a mano dell’ordine di
traduzione forzata del 12 dicembre 2007 del Procuratore pubblico Rosa Item per
titolo di infrazione aggravata, sub. semplice alla LStup (Inc. GIAR
571.2007.1, doc. 2 allegato 2), considerato che le sue impronte digitali erano
state rinvenute sui pacchi di 11 kg di canapa sequestrati il 10 novembre 2007 a __________ a __________ (Inc. GIAR 571.2007.1, doc. 2 allegato 6, verb. PP 6 dicembre 2007 di
__________).
Con la richiesta di conferma
dell’arresto 14 dicembre 2007 il magistrato inquirente ha promosso a __________
l’accusa per titolo di infrazione aggravata, sub. semplice e contravvenzione
alla LStup (Inc. GIAR 571.2007.1, doc. 1) e chiesto la conferma dell’arresto
per i bisogni dell’istruzione, pericolo di collusione con le altre persone
coinvolte nei fatti oggetto d’inchiesta in parte ancora da identificare e
pericolo di recidiva, mentre che questo giudice ha confermato l’arresto
dell’accusato considerata la presenza di gravi e concreti indizi di
colpevolezza e per i bisogni dell’istruzione – al fine di verificare il
coinvolgimento dell’accusato nel traffico di canapa per cui indagano gli
inquirenti e per verificare le dichiarazioni dell’accusato – e per il pericolo
di collusione con le persone da sentire (fidanzata e coaccusato e terzi
coinvolti nel traffico di stupefacenti ancora da identificare e interrogare),
(Inc. GIAR 571.2007.1, doc. 7).
A verbale di conferma
dell’arresto l’accusato ha dapprima negato ogni coinvolgimento nei fatti e poi
tentato di minimizzare le proprie responsabilità.
B.
Il 5 marzo 2008 il PP ha rinviato
__________ a giudizio davanti alla Corte delle Assise correzionali di __________
(unitamente al coaccusato __________) siccome accusato di infrazione aggravata
alla LStup – per avere, agendo quale membro di una banda costituitasi per
esercitare il traffico illecito di stupefacenti, in __________, tra ottobre e
novembre 2007, dopo avere preso accordi con il latitante __________ e terzi non
identificati, in due occasioni, trasportato e tenuto in deposito almeno 47/48
Kg lordi di marijuana destinati al successivo trasporto e vendita in __________
(di cui 12 Kg sequestrati il 10 novembre 2007 alla dogana di __________) – e
contravvenzione alla LStup per avere consumato negli ultimi tre anni prima
dell’arresto haschic e cocaina.
C.
Il 13 marzo 2008 la difesa di __________
ha inoltrato istanza di libertà provvisoria direttamente alla PP (malgrado in
questo stadio della procedura il CPP trasferisce la competenza per decidere
sulle istanze di libertà provvisoria a questo giudice), istanza che è poi stata
ricevuta da questo giudice, per il tramite del Tribunale penale cantonale, in
data 18 marzo 2008. __________, con l’istanza in discussione e per il tramite
del suo difensore, chiede laconicamente di essere posto in libertà provvisoria
in attesa del processo (Inc. GIAR 571.2007.4, doc. 2).
D.
Il magistrato inquirente, con
osservazioni 18/20 marzo 2008, postula il non accoglimento dell’istanza. Il PP
si rifà integralmente al preavviso negativo 4/5 febbraio 2008 inoltrato in
occasione di una precedente istanza di libertà provvisoria poi ritirata dalla
difesa (Inc. GIAR 571.2007.2, doc. 2) e, dopo avere illustrato gli indizi di
colpevolezza ripresi nell’atto d’accusa, per quanto riguarda il pericolo di
collusione afferma che lo stesso è tuttora presente in relazione a __________,
tuttora a piede libero e ricercato, con il quale l’accusato non esiterebbe a
prendere contatto se messo in libertà provvisoria “per concordare una
versione dei fatti di comodo”.
Per il PP sarebbe pure presente
il pericolo di recidiva avendo l’accusato un precedente specifico risalente ad
una condanna del 2004, considerata la sua situazione patrimoniale ed il fatto
che egli sarebbe stato licenziato il mese di gennaio 2008 e si troverebbe
quindi senza entrate finanziarie lecite.
Rispettato il principio di
proporzionalità della carcerazione preventiva sofferta e quella ancora da
soffrire tenuto conto della pena detentiva cui andrà incontro l’accusato.
E.
L’istante con osservazioni 25
marzo 2008 si riconferma nella propria istanza di libertà provvisoria. Egli
osserva che non sono più dati i presupposti per il mantenimento del carcere
preventivo in attesa unicamente del dibattimento.
La difesa osserva come, per
quanto riguarda i seri indizi di colpevolezza, l’accusato si è dichiarato
colpevole di avere partecipato ad un traffico di canapa di circa 60 Kg. L’inchiesta è ormai chiusa e i fatti, sviscerati in ogni loro aspetto, sono stati ammessi
dall’accusato. Non possono quindi più essere avanzati motivi di interesse
pubblico quali il pericolo di collusione. Non sussisterebbe poi il pericolo di
recidiva tra l’altro solo genericamente invocato dal PP.
F.
Il presidente della Corte delle
Assise correzionali non ha presentato osservazioni ma ha comunicato, con fax
separato, che il processo contro l’istante è stato aggiornato per il 4 aprile
prossimo.
Considerandi
1.
L'istanza, presentata
dall'accusato detenuto dopo l’emanazione dell’atto d’accusa direttamente a
questo giudice (ex art. 108 cpv. 3 CPP), è ricevibile.
2.
Ricordato che dopo l'emanazione
dell'atto di accusa il codice di rito non impone termini specifici per l'evasione
di istanze di libertà provvisoria, in concreto (con la procedura prevista
dall'art. 280 CPP: Rusca/Verda/Salmina, Commento del Codice di Procedura Penale
ticinese, n. 9 ad art. 108) si verificherà se ai fini del dibattimento siano
ancora dati i presupposti per il mantenimento della detenzione preventiva
(gravi indizi di reato, bisogni dell'istruzione intesi come pericolo di
collusione o inquinamento delle prove, pericolo di fuga, pericolo di recidiva e
proporzionalità).
3.
I principi che reggono la materia,
pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.
L’art. 95 CPP – corrispondente
all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio
1993.
– dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di
regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso)
proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a
carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un
crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di
interesse pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni
dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di
inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria – può continuare
ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei
motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio
aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 ,
pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela
dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L’eccezione della cautelare
privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara
base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza
ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei
ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto
implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158;
1988.
pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno
approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è
protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione
delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già
la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio
(REP 1980 pag. 128).
(per tutte: sentenza GIAR
21.12.2001
in re G., Inc. 520.2001.5).
4.
Nel caso in esame non occorre
dilungarsi più di tanto per confermare l'esistenza di gravi indizi di reato in
capo all'accusato per i fatti che gli sono imputati con l’atto d’accusa, tanto
che sono pacificamente ammessi dalla difesa nello scritto 25 marzo 2008 (Inc.
GIAR 571.2007.4, doc. 8). Anche dagli atti emergono
inequivocabilmente gravi, concreti e convergenti indizi dei reati contestati
all’accusato. Basti pensare al ritrovamento delle sue impronte digitali sulle
confezioni di marijuana sequestrata a __________ in occasione dell’arresto di
quest’ultimo. Vi sono poi le ammissioni dell’accusato di avere accettato di
tenere in deposito per conto di certo __________ (attualmente latitante) almeno
46.
chilogrammi di marijuana
(verb. 1° gennaio 2008 di __________).
5.
Per quanto riguarda il perdurare
dei preminenti motivi di interesse pubblico atti a giustificare il mantenimento
dello stato di detenzione, in particolare il pericolo di collusione con il
latitante __________ e di recidiva in connessione con il rispetto dei principi
di proporzionalità (implicitamente sollevato dall’istante), il PP non motiva
sufficientemente le proprie asserzioni, non bastando a questo proposito il
semplice rinvio al preavviso negativo del 4 febbraio 2008 (né tantomeno tali
elementi emergono in modo evidente dagli atti messi a disposizione).
Non solo la PP non sostanzia il paventato pericolo di collusione, ma non si comprende in che modo
l’accusato potrebbe colludere con __________, a proprio favore, dopo avere
sostanzialmente ammesso di avere detenuto la sostanza stupefacente menzionata
nell’atto d’accusa per conto del latitante.
L’inchiesta contro __________ è
ormai conclusa avendo il PP proceduto con l’emanazione dell’atto d’accusa, così
come per il procedimento contro il coaccusato __________. Il procedimento
penale contro __________ appare sospeso in quanto l’indiziato é attualmente
latitante ricercato in __________.
Il PP sostiene la sussistenza del
pericolo di collusione con __________ – con il quale l’accusato ha continuato a
trattare marijuana anche dopo e nonostante l’arresto di __________ – asserendo
che l’accusato, se messo in libertà provvisoria, potrebbe prendere contatto con
__________ per concordare una versione di comodo dei fatti.
Per quanto
riguarda questa questione, se è vero che il Procuratore pubblico ha emanato
ordine di arresto, va considerato come tale ordine è stato spiccato soltanto
l’11 gennaio 2008 malgrado l’identità di __________ fosse nota agli inquirenti
già da novembre 2007 (cfr. rapporto di segnalazione per richiesta di tabulati
retroattivi del 22 novembre 2007) è altrettanto vero che sussistono forti dubbi
che si possa procedere in tempi brevi ad una sua audizione. Questo atto
istruttorio, in una ponderazione degli interessi in gioco e delle circostanze
sopradescritte, non può giustificare, a questo stadio del procedimento, il
mantenimento della carcerazione preventiva di __________, la cui versione dei
fatti appare ormai, come detto sopra, sufficientemente stabilizzata e
consolidata.
Pure il pericolo di recidiva non
è sostanziato. Il magistrato inquirente non specifica come potrebbe recidivare
l’accusato da qui alla celebrazione del processo, già prevista per il 4 aprile
prossimo.
Il pericolo di recidiva consiste
infatti nel rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o
continui la commissione di quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri
motivi di arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto e
risultare dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26). Il pericolo di
recidiva ex art. 95 CPP è nozione relativamente estesa: l'assenza di precedenti
specifici non basta, da sola, ad escluderlo, così come non basta, sempre da
solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto siano stati commessi più reati
(DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez,
Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n.
701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise
annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). La gravità del reato (se si
preferisce la gravità dei fatti oggetto d’accusa e di cui si teme
reiterazione), condizione la cui assenza è comunque
determinante (G. Piquerez, op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta
(sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere debitamente
considerata (DTF 21.1.2005,1P.750/2004; DTF 25.4.2006,1P.198/2006; CRP
16.5
, 60.2006.154). Occorre, insomma, che l'insieme delle
circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria, personalità, modalità di
commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del
procedimento in corso, fatti oggetto dell’ipotesi di reato ecc.) concorrano ad
imporre una prognosi molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005,1P.750/2004).
È ben vero che __________ è
attualmente senza lavoro (cfr. istanza di gratuito patrocinio del 7 marzo 2008)
e ha un precedente per infrazione alla LStup del 2004 ma non vengono forniti
ulteriori elementi a sostegno di questa tesi (che non emergono dagli atti che
sono stati consegnati a questo ufficio).
In siffatte circostanze questo
giudice ritiene che il pericolo di recidiva non appaia sufficientemente
concreto, o comunque tale da giustificare il mantenimento della carcerazione
preventiva sino al dibattimento, dovendosi ritenere che la carcerazione
sofferta possa costituire elemento sufficientemente deterrente, tenuto conto
della situazione personale di __________, per escludere la commissione di nuovi
reati. Le contrarie considerazioni esposte dal Procuratore pubblico si fondano
su eventualità ipotetiche che, in quanto tali, non possono certo fondare
l’esistenza di un concreto pericolo di recidiva ai sensi della citata
giurisprudenza.
Per gli stessi motivi,
considerata inesistenza del pericolo di fuga, anche il principio di
proporzionalità non appare più rispettato, malgrado la celerità del Tribunale
nell’aggiornare il pubblico dibattimento.
In virtù di quanto detto sopra,
l’istanza di libertà provvisoria presentata da __________ deve quindi essere
accolta, ritenuto che la sola esistenza di seri e concreti indizi di
colpevolezza a suo carico, non può giustificare il perdurare della sua
carcerazione, facendo difetto le condizioni di cui all’art. 95 cpv. 2 CPP e 102
cpv. 1 CPP, con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie
(art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera
dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di
legge,
decide:
1.
L’istanza di libertà provvisoria è accolta.
§ Di
conseguenza, __________ deve essere immediatamente scarcerato.
2.
Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi
penali entro dieci giorni dall’intimazione.
Intimazione (anticipata via
fax) a:
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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