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Decisione

INC.2007.57104

Istanza di libertà provvisoria dopo emanazione di atto di accusa. Accolta per inesistenza dei motivi di interesse pubblico

28 marzo 2008Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A.

__________ è stato arrestato il

13 dicembre 2007 dopo che era stato fermato a __________ a mano dell’ordine di

traduzione forzata del 12 dicembre 2007 del Procuratore pubblico Rosa Item per

titolo di infrazione aggravata, sub. semplice alla LStup (Inc. GIAR

571.2007.1, doc. 2 allegato 2), considerato che le sue impronte digitali erano

state rinvenute sui pacchi di 11 kg di canapa sequestrati il 10 novembre 2007 a __________ a __________ (Inc. GIAR 571.2007.1, doc. 2 allegato 6, verb. PP 6 dicembre 2007 di

__________).

Con la richiesta di conferma

dell’arresto 14 dicembre 2007 il magistrato inquirente ha promosso a __________

l’accusa per titolo di infrazione aggravata, sub. semplice e contravvenzione

alla LStup (Inc. GIAR 571.2007.1, doc. 1) e chiesto la conferma dell’arresto

per i bisogni dell’istruzione, pericolo di collusione con le altre persone

coinvolte nei fatti oggetto d’inchiesta in parte ancora da identificare e

pericolo di recidiva, mentre che questo giudice ha confermato l’arresto

dell’accusato considerata la presenza di gravi e concreti indizi di

colpevolezza e per i bisogni dell’istruzione – al fine di verificare il

coinvolgimento dell’accusato nel traffico di canapa per cui indagano gli

inquirenti e per verificare le dichiarazioni dell’accusato – e per il pericolo

di collusione con le persone da sentire (fidanzata e coaccusato e terzi

coinvolti nel traffico di stupefacenti ancora da identificare e interrogare),

(Inc. GIAR 571.2007.1, doc. 7).

A verbale di conferma

dell’arresto l’accusato ha dapprima negato ogni coinvolgimento nei fatti e poi

tentato di minimizzare le proprie responsabilità.

B.

Il 5 marzo 2008 il PP ha rinviato

__________ a giudizio davanti alla Corte delle Assise correzionali di __________

(unitamente al coaccusato __________) siccome accusato di infrazione aggravata

alla LStup – per avere, agendo quale membro di una banda costituitasi per

esercitare il traffico illecito di stupefacenti, in __________, tra ottobre e

novembre 2007, dopo avere preso accordi con il latitante __________ e terzi non

identificati, in due occasioni, trasportato e tenuto in deposito almeno 47/48

Kg lordi di marijuana destinati al successivo trasporto e vendita in __________

(di cui 12 Kg sequestrati il 10 novembre 2007 alla dogana di __________) – e

contravvenzione alla LStup per avere consumato negli ultimi tre anni prima

dell’arresto haschic e cocaina.

C.

Il 13 marzo 2008 la difesa di __________

ha inoltrato istanza di libertà provvisoria direttamente alla PP (malgrado in

questo stadio della procedura il CPP trasferisce la competenza per decidere

sulle istanze di libertà provvisoria a questo giudice), istanza che è poi stata

ricevuta da questo giudice, per il tramite del Tribunale penale cantonale, in

data 18 marzo 2008. __________, con l’istanza in discussione e per il tramite

del suo difensore, chiede laconicamente di essere posto in libertà provvisoria

in attesa del processo (Inc. GIAR 571.2007.4, doc. 2).

D.

Il magistrato inquirente, con

osservazioni 18/20 marzo 2008, postula il non accoglimento dell’istanza. Il PP

si rifà integralmente al preavviso negativo 4/5 febbraio 2008 inoltrato in

occasione di una precedente istanza di libertà provvisoria poi ritirata dalla

difesa (Inc. GIAR 571.2007.2, doc. 2) e, dopo avere illustrato gli indizi di

colpevolezza ripresi nell’atto d’accusa, per quanto riguarda il pericolo di

collusione afferma che lo stesso è tuttora presente in relazione a __________,

tuttora a piede libero e ricercato, con il quale l’accusato non esiterebbe a

prendere contatto se messo in libertà provvisoria “per concordare una

versione dei fatti di comodo”.

Per il PP sarebbe pure presente

il pericolo di recidiva avendo l’accusato un precedente specifico risalente ad

una condanna del 2004, considerata la sua situazione patrimoniale ed il fatto

che egli sarebbe stato licenziato il mese di gennaio 2008 e si troverebbe

quindi senza entrate finanziarie lecite.

Rispettato il principio di

proporzionalità della carcerazione preventiva sofferta e quella ancora da

soffrire tenuto conto della pena detentiva cui andrà incontro l’accusato.

E.

L’istante con osservazioni 25

marzo 2008 si riconferma nella propria istanza di libertà provvisoria. Egli

osserva che non sono più dati i presupposti per il mantenimento del carcere

preventivo in attesa unicamente del dibattimento.

La difesa osserva come, per

quanto riguarda i seri indizi di colpevolezza, l’accusato si è dichiarato

colpevole di avere partecipato ad un traffico di canapa di circa 60 Kg. L’inchiesta è ormai chiusa e i fatti, sviscerati in ogni loro aspetto, sono stati ammessi

dall’accusato. Non possono quindi più essere avanzati motivi di interesse

pubblico quali il pericolo di collusione. Non sussisterebbe poi il pericolo di

recidiva tra l’altro solo genericamente invocato dal PP.

F.

Il presidente della Corte delle

Assise correzionali non ha presentato osservazioni ma ha comunicato, con fax

separato, che il processo contro l’istante è stato aggiornato per il 4 aprile

prossimo.

Considerandi

1.

L'istanza, presentata

dall'accusato detenuto dopo l’emanazione dell’atto d’accusa direttamente a

questo giudice (ex art. 108 cpv. 3 CPP), è ricevibile.

2.

Ricordato che dopo l'emanazione

dell'atto di accusa il codice di rito non impone termini specifici per l'evasione

di istanze di libertà provvisoria, in concreto (con la procedura prevista

dall'art. 280 CPP: Rusca/Verda/Salmina, Commento del Codice di Procedura Penale

ticinese, n. 9 ad art. 108) si verificherà se ai fini del dibattimento siano

ancora dati i presupposti per il mantenimento della detenzione preventiva

(gravi indizi di reato, bisogni dell'istruzione intesi come pericolo di

collusione o inquinamento delle prove, pericolo di fuga, pericolo di recidiva e

proporzionalità).

3.

I principi che reggono la materia,

pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.

L’art. 95 CPP – corrispondente

all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio

1993.

– dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di

regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso)

proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a

carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un

crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di

interesse pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni

dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di

inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria – può continuare

ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei

motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio

aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 ,

pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela

dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L’eccezione della cautelare

privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara

base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza

ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei

ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto

implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158;

1988.

pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è

protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione

delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già

la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio

(REP 1980 pag. 128).

(per tutte: sentenza GIAR

21.12.2001

in re G., Inc. 520.2001.5).

4.

Nel caso in esame non occorre

dilungarsi più di tanto per confermare l'esistenza di gravi indizi di reato in

capo all'accusato per i fatti che gli sono imputati con l’atto d’accusa, tanto

che sono pacificamente ammessi dalla difesa nello scritto 25 marzo 2008 (Inc.

GIAR 571.2007.4, doc. 8). Anche dagli atti emergono

inequivocabilmente gravi, concreti e convergenti indizi dei reati contestati

all’accusato. Basti pensare al ritrovamento delle sue impronte digitali sulle

confezioni di marijuana sequestrata a __________ in occasione dell’arresto di

quest’ultimo. Vi sono poi le ammissioni dell’accusato di avere accettato di

tenere in deposito per conto di certo __________ (attualmente latitante) almeno

46.

chilogrammi di marijuana

(verb. 1° gennaio 2008 di __________).

5.

Per quanto riguarda il perdurare

dei preminenti motivi di interesse pubblico atti a giustificare il mantenimento

dello stato di detenzione, in particolare il pericolo di collusione con il

latitante __________ e di recidiva in connessione con il rispetto dei principi

di proporzionalità (implicitamente sollevato dall’istante), il PP non motiva

sufficientemente le proprie asserzioni, non bastando a questo proposito il

semplice rinvio al preavviso negativo del 4 febbraio 2008 (né tantomeno tali

elementi emergono in modo evidente dagli atti messi a disposizione).

Non solo la PP non sostanzia il paventato pericolo di collusione, ma non si comprende in che modo

l’accusato potrebbe colludere con __________, a proprio favore, dopo avere

sostanzialmente ammesso di avere detenuto la sostanza stupefacente menzionata

nell’atto d’accusa per conto del latitante.

L’inchiesta contro __________ è

ormai conclusa avendo il PP proceduto con l’emanazione dell’atto d’accusa, così

come per il procedimento contro il coaccusato __________. Il procedimento

penale contro __________ appare sospeso in quanto l’indiziato é attualmente

latitante ricercato in __________.

Il PP sostiene la sussistenza del

pericolo di collusione con __________ – con il quale l’accusato ha continuato a

trattare marijuana anche dopo e nonostante l’arresto di __________ – asserendo

che l’accusato, se messo in libertà provvisoria, potrebbe prendere contatto con

__________ per concordare una versione di comodo dei fatti.

Per quanto

riguarda questa questione, se è vero che il Procuratore pubblico ha emanato

ordine di arresto, va considerato come tale ordine è stato spiccato soltanto

l’11 gennaio 2008 malgrado l’identità di __________ fosse nota agli inquirenti

già da novembre 2007 (cfr. rapporto di segnalazione per richiesta di tabulati

retroattivi del 22 novembre 2007) è altrettanto vero che sussistono forti dubbi

che si possa procedere in tempi brevi ad una sua audizione. Questo atto

istruttorio, in una ponderazione degli interessi in gioco e delle circostanze

sopradescritte, non può giustificare, a questo stadio del procedimento, il

mantenimento della carcerazione preventiva di __________, la cui versione dei

fatti appare ormai, come detto sopra, sufficientemente stabilizzata e

consolidata.

Pure il pericolo di recidiva non

è sostanziato. Il magistrato inquirente non specifica come potrebbe recidivare

l’accusato da qui alla celebrazione del processo, già prevista per il 4 aprile

prossimo.

Il pericolo di recidiva consiste

infatti nel rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o

continui la commissione di quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri

motivi di arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto e

risultare dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26). Il pericolo di

recidiva ex art. 95 CPP è nozione relativamente estesa: l'assenza di precedenti

specifici non basta, da sola, ad escluderlo, così come non basta, sempre da

solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto siano stati commessi più reati

(DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez,

Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n.

701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise

annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). La gravità del reato (se si

preferisce la gravità dei fatti oggetto d’accusa e di cui si teme

reiterazione), condizione la cui assenza è comunque

determinante (G. Piquerez, op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta

(sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere debitamente

considerata (DTF 21.1.2005,1P.750/2004; DTF 25.4.2006,1P.198/2006; CRP

16.5

, 60.2006.154). Occorre, insomma, che l'insieme delle

circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria, personalità, modalità di

commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del

procedimento in corso, fatti oggetto dell’ipotesi di reato ecc.) concorrano ad

imporre una prognosi molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005,1P.750/2004).

È ben vero che __________ è

attualmente senza lavoro (cfr. istanza di gratuito patrocinio del 7 marzo 2008)

e ha un precedente per infrazione alla LStup del 2004 ma non vengono forniti

ulteriori elementi a sostegno di questa tesi (che non emergono dagli atti che

sono stati consegnati a questo ufficio).

In siffatte circostanze questo

giudice ritiene che il pericolo di recidiva non appaia sufficientemente

concreto, o comunque tale da giustificare il mantenimento della carcerazione

preventiva sino al dibattimento, dovendosi ritenere che la carcerazione

sofferta possa costituire elemento sufficientemente deterrente, tenuto conto

della situazione personale di __________, per escludere la commissione di nuovi

reati. Le contrarie considerazioni esposte dal Procuratore pubblico si fondano

su eventualità ipotetiche che, in quanto tali, non possono certo fondare

l’esistenza di un concreto pericolo di recidiva ai sensi della citata

giurisprudenza.

Per gli stessi motivi,

considerata inesistenza del pericolo di fuga, anche il principio di

proporzionalità non appare più rispettato, malgrado la celerità del Tribunale

nell’aggiornare il pubblico dibattimento.

In virtù di quanto detto sopra,

l’istanza di libertà provvisoria presentata da __________ deve quindi essere

accolta, ritenuto che la sola esistenza di seri e concreti indizi di

colpevolezza a suo carico, non può giustificare il perdurare della sua

carcerazione, facendo difetto le condizioni di cui all’art. 95 cpv. 2 CPP e 102

cpv. 1 CPP, con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie

(art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera

dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di

legge,

decide:

1.

L’istanza di libertà provvisoria è accolta.

§ Di

conseguenza, __________ deve essere immediatamente scarcerato.

2.

Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi

penali entro dieci giorni dall’intimazione.

Intimazione (anticipata via

fax) a:

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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