INC.2007.57501
Prove
6 agosto 2008Italiano23 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
INC.2007.57501
Data decisione, Autorità:
06.08.2008, GIAR
Titolo:
Prove
COMPLEMENTO ISTRUTTORIO
art. 196 CPP-TI
Incarto n.
INC.2007.57501
Lugano
6 agosto 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sul reclamo presentato il 17/18
dicembre 2007 da
__________
Contro
la decisione 4/5 dicembre 2007 dell’allora Sost. PP (ora
PP) Andrea Pagani che ha respinto l’istanza di complementi istruttori 30
novembre 2007 del reclamante;
viste le osservazioni 20 dicembre
2007 del Procuratore pubblico e 29 dicembre 2007 della parte civile __________;
visto l’inc. MP __________;
ritenuto,
Fatti
A.
Contro __________, medico presso
la __________, è stato aperto un procedimento penale per titolo di atti
sessuali con persone ricoverate, detenute o imputate (art. 192 cpv. 1 CP) e
molestie sessuali (art. 198 CP) in relazione a fatti avvenuti presso la __________
il 28 aprile 2007 ai danni di __________; in sostanza il reclamante è accusato
di avere compiuto, durante una visita medica alla parte civile, atti di natura
sessuale (non consenzienti) con quest’ultima – visita richiesta dalla paziente
per un malessere che __________ aveva provato durante la cena – che in quei
giorni si trovava ricoverata presso la __________ per un periodo di
riabilitazione successivo ad un intervento chirurgico.
A verbale PP del 5 luglio 2007
(svoltosi a confronto con la presunta vittima ed in presenza dell’allora legale
di __________) il reclamante ha dichiarato “dopo discussione ammetto che
quando la paziente si è vestita, io ero da lei attratto sotto il profilo
erotico, ho avuto un’erezione e, così come lei ha raccontato, ho fatto per
abbracciarla, poi le ho preso un braccio e ho portato la di lei mano sui miei
genitali, dove penso che la signora __________ ha notato che io avevo
un’erezione. Non mi ricordo di averla baciata, tanto meno sulla bocca.
Nell’istante in cui ho fatto toccare la di lei mano sui miei genitali, lei si è
spaventata, ha ritratto il braccio ed è uscita dallo studio” (AI 7 verb. PP
5 luglio 2007, p. 12). Il giorno stesso, a verbale, il magistrato ha promosso
l’accusa al reclamante per i reati citati sopra.
B.
L’inchiesta è proseguita sino al
deposito degli atti del 23 ottobre 2007.
In data 30 novembre 2007 il nuovo
patrocinatore dell’accusato ha inoltrato formale istanza di complemento
d’inchiesta. Dopo premessa che le dichiarazioni della presunta vittima non
combaciano con quelle dell’accusato la difesa ha chiesto un ulteriore
interrogatorio a confronto tra quest’ultima e il proprio patrocinato
giustificando la richiesta con la motivazione che l’accusato avrebbe pensato
che quanto successo alla fine della visita del 28 aprile 2007 sarebbe avvenuto
con il consenso di __________ che avrebbe “mal interpretato i fatti e
travisato quanto successo nel racconto alla polizia (forse anche a causa di una
elaborazione non conscia del suo passato in relazione agli abusi sessuali in
famiglia” (istanza, p. 3, punto 5). Inoltre, dopo rilettura del verbale 5
luglio 2007, sarebbero emerse delle non meglio precisate lacune e
contraddizioni, anche in considerazione del fatto che l’accusato non si
esprimerebbe bene in italiano. A questo proposito la difesa chiede l’assunzione
in qualità di testi di alcuni amici o colleghi dell’accusato che potranno
testimoniare di incomprensioni per problemi linguistici sorte durante colloqui
con __________.
La difesa ha poi chiesto
l’acquisizione agli atti di un rapporto dello psicologo che seguirebbe la
presunta vittima e l’erezione di una perizia psichiatrica sulla donna, intesa a
determinare se i suoi trascorsi (abusi sessuali subiti in passato in famiglia)
possano aver influito sul vissuto e successivo racconto della paziente di
quanto accaduto durante la visita medica eseguita dall’accusato.
C.
Con decisione 4 dicembre 2007 il
PP ha respinto l’istanza di complemento istruttorio presentata dalla difesa
dell’accusato.
Per quanto riguarda un nuovo
verbale a confronto tra accusato e presunta vittima non comprende quali nuovi
elementi possa portare mentre che l’istante non avrebbe spiegato quali
contraddizioni delle varie deposizioni andrebbero chiarite nonché quali fatti
si sarebbero rivelati oggettivamente non corretti.
Per quanto riguarda l’audizione
dei testi __________ e __________, che dovrebbero informare circa le difficoltà
linguistiche dell’accusato, il magistrato inquirente osserva che l’accusato si
esprime bene in italiano, egli peraltro era patrocinato al momento della sua
audizione e, per di più, i due testi nulla potrebbero dire su cosa abbia
compreso o inteso dire l’accusato durante l’audizione del 5 luglio 2007. Se a
mente della difesa il __________ potrebbe smentire alcune affermazioni della
presunta vittima a proposito di quanto accaduto durante la visita d’entrata
tale testimonianza sarebbe ininfluente dal momento che il comportamento assunto
dall’accusato in quell’occasione non è al vaglio degli inquirenti.
L’interrogatorio del __________ sarebbe inutile considerata l’assunzione agli
atti di un suo rapporto in merito alle modalità e all’opportunità di una visita
al momento dell’ammissione in clinica, durante la degenza e in caso di
malessere del paziente.
Per quanto riguarda l’assunzione
agli atti di un rapporto dello psicologo della signora __________ e la
richiesta di erezione di una perizia psichiatrica della stessa il PP afferma
che la difesa sembra aver confuso i ruoli processuali delle parti. Non si vede
cosa potrebbe riferire in ordine agli avvenimenti l’eventuale psicologo che la
parte lesa potrebbe avere consultato; lo stesso dicasi per l’erezione di una
perizia psichiatrica che si rivela assolutamente inutile per l’accertamento
dell’eventuale realizzazione del reato.
D.
Con il reclamo 17/18 dicembre
2007 che ci occupa (Inc. GIAR 575.2007.1, doc. 1), il reclamante, rinuncia
all’audizione a confronto con la parte lesa mantenendo tuttavia la richiesta di
sua nuova audizione in relazione “al consenso totalmente libero della
vittima e relativa percezione o meno di tale consenso”.
Per quanto riguarda le audizioni
dei testi __________ e __________ le stesse sarebbero necessarie per
approfondire la risposta dell’accusato alla fine del verbale 5 luglio 2007 a proposito della parola “impulsività” dal momento che il PP interpreterebbe la frase in
maniera contraria a quanto l’accusato voleva esprimere. La parola “impulsivo”
pronunciata dall’accusato nulla apporterebbe per accertare il consenso o
meno della vittima a quanto successo. L’accusato fraintenderebbe varie volte le
domande che gli si pongono e sovente bisognerebbe ripetergli le domande prima
che egli ne afferri il vero senso. Il magistrato avrebbe dovuto porre domande
più precise ed esigere una risposta più precisa in merito a cosa l’accusato
pensava al riguardo del consenso della vittima. Per questo motivo si imporrebbe
un nuovo interrogatorio dell’accusato e sarebbero necessarie le audizioni dei
testi proposti che potranno riferire che __________ avrebbe in varie occasioni
mal interpretato delle discussioni o frasi a lui riferite a causa di difficoltà
linguistiche. Il teste __________ potrà poi smentire alcune affermazioni della
parte lesa a proposito di quanto accaduto alla visita d’entrata in clinica “a
dimostrazione di una forzatura della sue dichiarazioni”.
Il reclamante rinuncia
all’audizione del __________ ritenuta l’assunzione agli atti del suo rapporto
scritto.
Per quanto riguarda l’assunzione
agli atti di un rapporto dello psicologo che potrebbe avere (avere avuto)
eventualmente in cura la signora __________, rispettivamente l’erezione di una
perizia psichiatrica la difesa, dopo essersi dilungata a contestare i fatti
imputati al proprio patrocinato e le asserzioni della parte lesa, conclude che quest’ultima
potrebbe avere mal interpretato e riferito quanto avvenuto a causa del suo
passato di abusi sessuali in famiglia. Di qui la necessità di un’indagine
specialistica intesa a determinare se questi trascorsi possano aver influito
sul vissuto e successivo racconto della paziente di quanto avvenuto durante la
visita medica oggetto dell’inchiesta, travisando i fatti e valutando quanto
successo in maniera distorta.
La perizia potrà anche valutare
se la parte lesa abbia acconsentito all’atto sessuale in maniera totalmente
libera, con la conseguenza che in caso affermativo l’infrazione di cui all’art.
192 CP non sarebbe realizzata.
E.
Con osservazioni 20 dicembre 2007
(Inc. GIAR 575.2007.1, doc. 4) il magistrato inquirente, chiede la reiezione
integrale del gravame. Egli afferma l’assoluta mancanza di rilevanza per la
decisione di merito di un nuovo interrogatorio dell’accusato. Tale
interrogatorio verterebbe sulla attuale tesi dell’accusato concernente una
soggettiva supposizione sugli intenti di __________ a giustificazione del gesto
dell’accusato oggetto dell’inchiesta.
Pure inutile l’audizione dei
testi __________ e __________; anche se confermassero una difficoltà
linguistica del reclamante (non accertata dal PP), nessuna conclusione potrebbe
essere tratta sui fatti che hanno portato alla promozione dell’accusa. I testi
non avrebbero nulla da riferire sull’attuale tesi dell’accusato che ritiene di
avere agito, il 28.04.2007, con il consenso della presunta vittima.
Pure la tesi secondo cui il teste
__________ potrebbe smentire alcune affermazioni della presunta vittima a
proposito della visita d’entrata in clinica, tale audizione nulla apporterebbe
per la decisione del PP, non essendo il comportamento dell’accusato durante la
visita d’entrata al vaglio degli inquirenti e il teste __________ non saprebbe
riferire nulla di quanto successo durante la visita del 28.04. 2007 non essendo
presente.
Inutile l’acquisizione agli atti
di un rapporto di uno psicologo che avrebbe, se del caso, seguito la presunta
vittima a proposito di una mal interpretazione da parte di __________ di quanto
accaduto con l’accusato.
Lo stesso dicasi per la perizia
psichiatrica sulla vittima dal momento che i trascorsi di __________ nulla
hanno a che vedere con i fatti imputati al reclamante, non avendo potuto la
presunta vittima aver mal interpretato l’evidente ed ammesso atto sessuale.
F.
Con osservazioni 29
dicembre2007/2 gennaio 2008 la parte civile chiede la reiezione integrale del
reclamo con motivazioni di cui, se del caso, si dirà nel prosequio della
presente decisione.
Per quanto riguarda la richiesta
del rapporto dello psicologo che potrebbe avere in cura __________, quest’ultima
asserisce di non essersi sottoposta a nessuna terapia psicologica ma di essersi
recata al __________, su proposta della Polizia, per ricevere assistenza
nell’ambito LAV. Nega comunque di avere l’intenzione di svincolare gli
operatori e/o il personale medico sanitario che avesse incontrato dal segreto
professionale.
In
diritto
1.
Il reclamante, formalmente
accusato, è parte del procedimento penale alla base del reclamo, nonché
destinatario del provvedimento impugnato. Pacifica quindi la sua legittimazione
al reclamo ex art. 280 cpv. 2 CPP.
La decisione impugnata è stata
intimata al reclamante martedì 4 dicembre 2007 e ritirata mercoledì 5 dicembre
2007, di conseguenza il termine di 10 giorni per interporre reclamo previsto
dall’art. 281 cpv. 1 CPP scadeva sabato 15 e viene quindi prorogato a lunedì 17
dicembre 2007.
Il reclamo, spedito dall’accusato
per raccomandata il 17 dicembre 2007 è giunto a questo ufficio il 18 dicembre
2007, entro il termine previsto dalla legge, è dunque ricevibile in ordine.
Considerandi
2.
I principi che reggono l'assunzione
delle prove, in generale, sebbene noti alle parti e/o ai loro patrocinatori,
possono essere riassunti come segue:
"Per meritare di essere assunte, le prove
proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in
altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono
rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere
motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta
connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i
requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive
conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se
promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo
conclusione dell’istruzione formale) se decretare messa in stato d'accusa o
abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima
evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al
dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra
l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio
1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR
135.93
; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in
re F.M., inc. GIAR 1093.93.5)."
(GIAR 21 giugno 2001 in re C.)
In linea di principio, sulle
prove proposte dalle parti in corso di procedura il Procuratore pubblico è
tenuto a pronunciarsi solo a conclusione dell’inchiesta, fatta salva
l’eccezione costituita dall’eventualità di pericolo nel ritardo. Può, se lo
ritiene opportuno, evadere le relative istanze anticipatamente: in tal caso non
potranno più essere offerti, in sede di deposito atti, quei complementi di
prova già rifiutati in precedenza in quanto non riconducibili a necessità e
contenuti della fase preparatoria (Luca Marazzi, le prove nell’istruttoria
penale predibattimentale, Rep. 2000, p. 64 e 65).
3.
La facoltà di proporre mezzi di
prova soggiace anche a limitazioni di economica processuale (DTF 101 Ia 170;
104.
V 210; 106 Ia 162). In effetti, neppure l’art. 6 § 3 lett. d CEDU obbliga
all’audizione di qualsivoglia testimone a discarico (Corte europea: in re Vidal,
Seria A, n. 235, p. 32; in re Engel, Seria A, n. 22, p. 39). Vanno rifiutate le
prove manifestamente irrilevanti, verosimilmente inconcludenti o che non
potrebbero modificare la convinzione del giudice (Rep. 1986, p. 265; DTF 103 Ia
491; DTF 103 IV 301).
Una anticipata valutazione della concludenza
della prova proposta dalla difesa non è sempre agevole ma è però lecita e
implicita in ogni reiezione di proposta (DTF 115 Ia 101 consid. 5b; Rep. 1986,
p. 265; Rep. 1990 p. 352). La valutazione anticipata deve operarsi con prudenza
(DTF 103 IV 300 e 84 IV 176). In caso di ragionevole dubbio sulla pertinenza
della prova, essa dovrebbe essere assunta. Il TF esamina il rifiuto di
procedere all’assunzione di una prova solo sotto il profilo dell’arbitrio (DTF
115.
Ia 9 consid. 3° e 106 Ia 162). In sostanza, la valutazione preventiva non
deve né svuotare il diritto di far assumere prove, né basarsi su criteri
generici o supporre giudizi anticipati di merito (Rusca, Salmina, Verda,
Commento del Codice di procedura penale ticinese, Giampiero Casagrande Editore,
1997, ad art. 60, n° 7).
Al diritto del difensore (e
dell’accusato) di partecipare all’assunzione delle prove e di proporne di
proprie (art. 60 cpv. 1 CPP), si deve affiancare, almeno idealmente, un suo
parallelo e convergente onere di notificare indilatamente le prove che ritenga
utili alle sue ragioni (v. decisione 11 dicembre 1998 in re S.M., inc. GIAR 352.98.7, consid. 5a p. 6, con rinvio a decisione 22 luglio 1993 in re K.M., inc. GIAR 25.93.2, consid. 4 p. 3). L'onere, così definito, non può essere
interpretato in modo troppo estensivo (generalizzato) con pretesa di irricevibilità
di ogni e qualsiasi richiesta probatoria che, in qualche modo o per qualsiasi
ragione, poteva anche essere chiesta in precedenza, bensì deve essere valutato
di volta in volta, nel caso concreto, in relazione al principio della buona
fede processuale.
Non va dimenticato che l'accusato
non ha oneri probatori, questi incombono al magistrato inquirente (sia per le
circostanze a favore che per quelle a sfavore), ed ha diritto al silenzio. Nel
contempo, neppure il magistrato inquirente ha l'obbligo di indicare, a
qualsiasi stadio della procedura, (tutte) le prove che intende ancora assumere;
questo, sebbene avvenga per evidenti ragioni istruttorie, può anche (ma lo si
ripete molto dipende dal caso concreto) legittimamente indurre l'accusato ad
immaginare che le (o ne) assuma, senza vedersi opporre la tardività della
richiesta se ciò non avviene. Può anche essere che l'esigenza di richiedere una
determinata prova risulti evidente solo quando è chiaro l'intero quadro probatorio
che il magistrato inquirente ritiene sufficientemente completo per le
determinazioni di sua competenza (e ciò avviene con il deposito degli atti).
Inoltre ancora, al magistrato è concesso di determinarsi, sulle prove richieste
dalle parti, anche solo al momento del deposito degli atti (REP 1997 n. 97).
Quindi, in questo campo, tardività
deve far rima con malafede/abuso di diritto. Tali sono richieste che
manifestamente potevano/dovevano essere presentate prima per esempio perché é
palese l'intenzione del magistrato di non assumerle, perché la loro utilità é
immediatamente evidente (al richiedente) e solo intenti defatigatori hanno
indotto la parte ad attendere il deposito o, ancora, perché non si é dato
seguito ad eventuale richiesta di esprimersi in merito (GIAR 21 settembre 2004,
inc. 2003.64602, p. 6 e 7).
4.
a)
Con il reclamo __________ chiede
di essere riassunto a verbale dal magistrato inquirente (abbandonando l’idea
iniziale di un confronto con la parte civile, formulata con istanza di complementi
istruttori 30 novembre 2007) al fine di meglio chiarire quanto da lui
dichiarato in sede di verbale 5 luglio 2007; infatti egli asserisce ora di aver
commesso l’atto di natura sessuale solo alla fine della visita e con il
consenso della vittima.
Le motivazioni alla base di tale
richiesta sono generiche oltre che, invero, di difficile comprensione. L’atto
istruttorio richiesto non appare adempiere i requisiti della rilevanza e della
novità essendo già l’accusato stato compiutamente interrogato dal magistrato
inquirente alla presenza del proprio patrocinatore precedente (e per di più a
confronto con la parte civile) ed essendosi ampiamente spiegato su quanto
successo il giorno dei fatti al vaglio degli inquirenti.
Non si comprende come potrebbe un
nuovo interrogatorio dell’accusato apportare elementi di rilievo a proposito
del consenso della presunta vittima all’atto sessuale denunciato, al di là del
ribadire una soggettiva e nuova interpretazione di quanto successo il 28 aprile
2007.
nello studio del __________ presso la __________.
Nel nuovo interrogatorio
l’accusato si limiterebbe infatti a ribadire la nuova versione dei fatti, così
come descritta dalla difesa nell’istanza di complementi istruttori e nel
reclamo in oggetto, senza apportare elementi di rilievo a proposito del vissuto
della presunta vittima ed in particolare del suo consenso all’atto.
L’accusato ha infatti chiaramente
dichiarato che “dopo discussione ammetto che quando la paziente si è
vestita, io ero da lei attratto sotto il profilo erotico, ho avuto un’erezione
e, così come lei ha raccontato, ho fatto per abbracciarla, poi le ho preso un
braccio e ho portato la di lei mano sui miei genitali, dove penso che la
signora __________ ha notato che io avevo un’erezione. Non mi ricordo di averla
baciata, tanto meno sulla bocca. Nell’istante in cui ho fatto toccare la di lei
mano sui miei genitali, lei si è spaventata, ha ritratto il braccio ed è uscita
dallo studio” (cfr. AI 7, verb. 5 luglio 2007 di __________, p. 12) e, su
esplicita richiesta del PP a sapere se il gesto di prendere il braccio della
paziente per portarlo verso i suoi genitali poteva indurlo a pensare ad un
consenso di __________, o se invece si fosse trattato di un gesto deliberato,
l’accusato ha risposto “si è trattato di un mio gesto impulsivo. Non mi è
mai capitato nella mia carriera di medico, ho sbagliato, mi dispiace” (AI
7, p. 13).
La richiesta di nuova audizione
dell’accusato, in assenza di elementi che ne giustifichino importanza e
rilevanza per l’inchiesta in corso, deve essere respinta.
b)
Il reclamante chiede poi
l’audizione testimoniale dei testi __________ e __________. Entrambi dovrebbero
testimoniare a proposito di non meglio specificate difficoltà linguistiche e di
comprensione dell’accusato che, a mente della difesa, tenderebbe a fraintendere
le domande che gli vengono poste, che sovente dovrebbero essergli ripetute
prima che ne afferri il senso. A mente della difesa il magistrato avrebbe
dovuto porre domande più precise e, soprattutto, esigere una risposta più precisa
in merito a cosa l’accusato pensava al riguardo del consenso della vittima,
consenso che, a mente della difesa, il reclamante avrebbe dato per acquisito.
Fuori dubbio che i due testi
nulla possono testimoniare né a proposito di quanto successo al momento dei
fatti del 28 aprile 2007 sotto inchiesta, né delle asserite difficoltà
linguistiche o di comprensione dell’accusato nel corso dell’audizione del 5
luglio 2007. In tali circostanze appare del tutto ininfluente per l’inchiesta
in corso una loro audizione.
A ragione il PP sostiene che al
verbale del 5 luglio 2007 era presente il patrocinatore dell’accusato che nulla
ha eccepito al proposito (molto probabilmente non avendo a sua volta percepito,
come il PP, le ora avanzate ma non meglio specificate difficoltà di
comprensione e eloquio di __________ in italiano).
Sempre a questo proposito giova
osservare che l’accusato era stato correttamente e dettagliatamente informato,
all’inizio del verbale, sulle finalità dell’udienza e sul tema della stessa,
ossia i “fatti avvenuti il 28 aprile 2007 presso la __________, a seguito
dei quali è stato aperto un procedimento penale nei confronti del __________
per reati contro l’integrità sessuale” e, nell’ambito del verbale, gli sono
stati riletti tutti i passaggi del verbale della parte civile nei quali si
rievocavano i fatti oggetto dell’inchiesta penale.
Non solo quindi il suo difensore,
ma neppure l’accusato, hanno avanzato la necessità di essere assistiti da un
interprete. In effetti appare strano il fatto che neppure adesso la difesa
avanzi la richiesta di risentire il proprio patrocinato con l’ausilio di un
interprete, ma solo di accertare generiche difficoltà linguistiche che
sembrerebbero invece (opportunamente) essere emerse solo in occasione delle
ammissioni dell’accusato (nel verbale 5 luglio 2007).
Peraltro vi sarebbe da chiedersi,
se le carenze linguistiche fossero effettivamente quelle avanzate nel reclamo
(e cioè che egli fraintenderebbe le domande che gli si pongono che dovrebbero
venirgli ripetute prima che ne afferri il senso), come possa, o abbia potuto,
l’accusato esercitare la sua professione di medico in __________ senza
l’ausilio di un interprete o di un collega che intervenga, o sia intervenuto,
come traduttore con i pazienti, senza incorrere in errori di valutazione e
quindi di terapia a scapito della salute dei pazienti stessi.
L’audizione del teste __________
sarebbe richiesta anche per smentire alcune affermazioni della presunta vittima
a proposito di quanto accaduto durante la visita d’entrata in clinica,
sennonché tali fatti non sono oggetto di procedimento penale, non si vede
quindi la rilevanza di tale audizione per i fatti al vaglio degli inquirenti.
Anche su questo punto il reclamo
va respinto essendo gli atti istruttori richiesti non rilevanti e pertinenti
per il procedimento penale in corso.
c)
Il reclamante chiede poi
l’acquisizione agli atti di un rapporto dello psicologo che seguirebbe la
presunta vittima e (o alternativamente, ma ciò non è chiaramente specificato né
nell’istanza né nel reclamo) l’erezione di una perizia psichiatrica al fine di
avvalorare la tesi dell’accusato secondo cui la presunta vittima avrebbe “travisato
i fatti valutando quanto successo in maniera distorta, proprio a causa del suo
passato” (reclamo, p. 7).
Il reclamante non motiva
assolutamente la necessità di acquisire agli atti il rapporto dello psicologo
che avrebbe eventualmente in cura la parte civile.
A parte il fatto che non si sa se
__________ si sia rivolta ad uno psicologo (la parte civile lo nega), la difesa
non motiva utilità e pertinenza dell’acquisizione di un tale rapporto per il
procedimento penale in corso non essendo, tra l’altro, il passato della
presunta vittima al vaglio degli inquirenti e non essendo tale periodo della
sua vita di interesse alcuno per l’accertamento dei fatti oggetto del
procedimento penale in corso.
Lo stesso dicasi per la richiesta
perizia psichiatrica.
“Per costante giurisprudenza di questo ufficio, tenuto
conto che la posizione della vittima non può essere parificata a quella
dell’accusato, è di principio esclusa l’ammissione di richieste volte a
sottoporre a perizia psichiatrica la vittima (Rep 131 [1998] n. 116 e nota 1
ibid.). Si rammenta che tale genere di perizia è primariamente destinato ad
accertare il grado di responsabilità dell’autore, problema che invece non si
pone nei confronti della vittima, salvo casi assolutamente eccezionali che qui
certo non si verificano. Inoltre se già si volesse ammettere la possibilità di
sottoporre a perizia una vittima, per costante giurisprudenza tale necessità
dovrebbe scaturire da elementi di fatto effettivamente atti a far nascere il
sospetto che l’atteggiamento della persona peritando possa dipendere dal suo
stato psichico.”
(GIAR 364.2002.8-9-10 LM del 13 dicembre 2002 in re R.C.)
Il maldestro quanto azzardato
tentativo della difesa di invertire i ruoli delle parti, suggerendo che il
passato della vittima potrebbe “aver influito sul vissuto e successivo
racconto della paziente” (reclamo p. 6) ovvero che ella “ha travisato i
fatti, valutando quanto successo in maniera distorta, proprio a causa del suo
passato” (reclamo p. 7) si commenta da sé.
La difesa ancora una volta non
spiega per quale motivo eventuali passati abusi sessuali, subiti da __________
durante l’infanzia, avrebbero dovuto/potuto influire “nella valutazione
della visita effettuata dal __________ e nel seguente suo (della parte
civile, n.d.r.) racconto dei fatti” (reclamo, p. 7), o le avrebbero
fatto travisare i fatti, valutando quanto successo in maniera distorta.
Tale valutazione non spetta ad un
perito ed inoltre appare del tutto inutile, avendo la parte civile raccontato i
fatti così come se li ricordava e lo stesso dicasi per l’accusato che ha
sostanzialmente ammesso di avere avuto un’erezione al termine della visita
medica, di avere preso un braccio alla parte civile e di avere portato la mano
di quest’ultima sui propri genitali. Alla luce di quanto appena scritto,
l’affermazione secondo cui il vissuto della parte civile avrebbe potuto farle
interpretare in maniera distorta tali fatti, così come peraltro raccontanti
anche dall’accusato stesso, appare temeraria come temeraria è la richiesta di
sottoporre a perizia psichiatrica la parte civile per accertare un eventuale (e
finora neppure mai accennato, neppure dall’accusato) consenso (?) agli atti
sessuali subiti.
Spetterà al PP e, se del caso, al
giudice del merito valutare la fattispecie dal profilo fattuale e giuridico,
valutazione che, per ovvi motivi, non può essere demandata ad un perito
psichiatrico.
Pure questa richiesta deve essere
respinta.
5.
Conviene infatti sottolineare
ancora una volta l’obbligo di motivazione d’istanze e gravami per consentire
alle controparti e all’autorità di prendere adeguata posizione, rispettivamente
decisione (sentenza 20 luglio 1994 della Camera dei ricorsi penali in re D.T.,
CRP 249/94) non essendo in particolare sufficiente indicare che il testimone,
di cui si chiede l’audizione, dovrebbe essere a conoscenza di un fatto
(decisione 9 maggio 1994 in re R.A., GIAR 336.91.1; 23
maggio 2003 in re L.P., GIAR 2001.49205) per poterne ottenere l’assunzione.
Come detto sia gli interrogatori
richiesti che la perizia psichiatrica non sembrano utili ad apportare al
procedimento penale elementi rilevanti, segnatamente non sembrano servire a
determinare il giudizio nelle competenze del Procuratore pubblico. Inoltre non
vengono neppure precisate le singole circostanze su cui dovrebbe esprimersi
l’accusato ed i testi, al di là di raccontare ancora una volta la sua versione
dei fatti, rispettivamente informazioni generiche sull’accusato non rilevanti
per il procedimento penale in corso.
In conclusione novità rilevanza e
pertinenza degli atti istruttori proposti non sono sufficientemente indicate e
motivate (tantomeno emergono dall’incarto) per permettere una decisione
favorevole al reclamante.
6.
Alla luce di quanto precede, il
reclamo va dunque integralmente respinto ai sensi dei considerandi, con la
presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP e contrario) e con
carico della tassa di giustizia e delle spese al reclamante (art. 39 lett. f
TG), soccombente, che rifonderà congrue ripetibili alla parte civile che ha
presentato osservazioni.
Richiamati i citati articoli di
legge,
decide
1.
Il
reclamo è respinto ai sensi dei considerandi.
2.
La
tassa di giustizia di CHF 800.- e le spese di CHF 150.- sono a carico del
reclamante il quale rifonderà CHF 375.- di ripetibili alla parte civile.
3.
La
presente decisione è definitiva.
Intimazione
a (con copia delle osservazioni presentate dalle parti):
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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