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Decisione

INC.2007.57501

Prove

6 agosto 2008Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Contro __________, medico presso

la __________, è stato aperto un procedimento penale per titolo di atti

sessuali con persone ricoverate, detenute o imputate (art. 192 cpv. 1 CP) e

molestie sessuali (art. 198 CP) in relazione a fatti avvenuti presso la __________

il 28 aprile 2007 ai danni di __________; in sostanza il reclamante è accusato

di avere compiuto, durante una visita medica alla parte civile, atti di natura

sessuale (non consenzienti) con quest’ultima – visita richiesta dalla paziente

per un malessere che __________ aveva provato durante la cena – che in quei

giorni si trovava ricoverata presso la __________ per un periodo di

riabilitazione successivo ad un intervento chirurgico.

A verbale PP del 5 luglio 2007

(svoltosi a confronto con la presunta vittima ed in presenza dell’allora legale

di __________) il reclamante ha dichiarato “dopo discussione ammetto che

quando la paziente si è vestita, io ero da lei attratto sotto il profilo

erotico, ho avuto un’erezione e, così come lei ha raccontato, ho fatto per

abbracciarla, poi le ho preso un braccio e ho portato la di lei mano sui miei

genitali, dove penso che la signora __________ ha notato che io avevo

un’erezione. Non mi ricordo di averla baciata, tanto meno sulla bocca.

Nell’istante in cui ho fatto toccare la di lei mano sui miei genitali, lei si è

spaventata, ha ritratto il braccio ed è uscita dallo studio” (AI 7 verb. PP

5 luglio 2007, p. 12). Il giorno stesso, a verbale, il magistrato ha promosso

l’accusa al reclamante per i reati citati sopra.

B.

L’inchiesta è proseguita sino al

deposito degli atti del 23 ottobre 2007.

In data 30 novembre 2007 il nuovo

patrocinatore dell’accusato ha inoltrato formale istanza di complemento

d’inchiesta. Dopo premessa che le dichiarazioni della presunta vittima non

combaciano con quelle dell’accusato la difesa ha chiesto un ulteriore

interrogatorio a confronto tra quest’ultima e il proprio patrocinato

giustificando la richiesta con la motivazione che l’accusato avrebbe pensato

che quanto successo alla fine della visita del 28 aprile 2007 sarebbe avvenuto

con il consenso di __________ che avrebbe “mal interpretato i fatti e

travisato quanto successo nel racconto alla polizia (forse anche a causa di una

elaborazione non conscia del suo passato in relazione agli abusi sessuali in

famiglia” (istanza, p. 3, punto 5). Inoltre, dopo rilettura del verbale 5

luglio 2007, sarebbero emerse delle non meglio precisate lacune e

contraddizioni, anche in considerazione del fatto che l’accusato non si

esprimerebbe bene in italiano. A questo proposito la difesa chiede l’assunzione

in qualità di testi di alcuni amici o colleghi dell’accusato che potranno

testimoniare di incomprensioni per problemi linguistici sorte durante colloqui

con __________.

La difesa ha poi chiesto

l’acquisizione agli atti di un rapporto dello psicologo che seguirebbe la

presunta vittima e l’erezione di una perizia psichiatrica sulla donna, intesa a

determinare se i suoi trascorsi (abusi sessuali subiti in passato in famiglia)

possano aver influito sul vissuto e successivo racconto della paziente di

quanto accaduto durante la visita medica eseguita dall’accusato.

C.

Con decisione 4 dicembre 2007 il

PP ha respinto l’istanza di complemento istruttorio presentata dalla difesa

dell’accusato.

Per quanto riguarda un nuovo

verbale a confronto tra accusato e presunta vittima non comprende quali nuovi

elementi possa portare mentre che l’istante non avrebbe spiegato quali

contraddizioni delle varie deposizioni andrebbero chiarite nonché quali fatti

si sarebbero rivelati oggettivamente non corretti.

Per quanto riguarda l’audizione

dei testi __________ e __________, che dovrebbero informare circa le difficoltà

linguistiche dell’accusato, il magistrato inquirente osserva che l’accusato si

esprime bene in italiano, egli peraltro era patrocinato al momento della sua

audizione e, per di più, i due testi nulla potrebbero dire su cosa abbia

compreso o inteso dire l’accusato durante l’audizione del 5 luglio 2007. Se a

mente della difesa il __________ potrebbe smentire alcune affermazioni della

presunta vittima a proposito di quanto accaduto durante la visita d’entrata

tale testimonianza sarebbe ininfluente dal momento che il comportamento assunto

dall’accusato in quell’occasione non è al vaglio degli inquirenti.

L’interrogatorio del __________ sarebbe inutile considerata l’assunzione agli

atti di un suo rapporto in merito alle modalità e all’opportunità di una visita

al momento dell’ammissione in clinica, durante la degenza e in caso di

malessere del paziente.

Per quanto riguarda l’assunzione

agli atti di un rapporto dello psicologo della signora __________ e la

richiesta di erezione di una perizia psichiatrica della stessa il PP afferma

che la difesa sembra aver confuso i ruoli processuali delle parti. Non si vede

cosa potrebbe riferire in ordine agli avvenimenti l’eventuale psicologo che la

parte lesa potrebbe avere consultato; lo stesso dicasi per l’erezione di una

perizia psichiatrica che si rivela assolutamente inutile per l’accertamento

dell’eventuale realizzazione del reato.

D.

Con il reclamo 17/18 dicembre

2007 che ci occupa (Inc. GIAR 575.2007.1, doc. 1), il reclamante, rinuncia

all’audizione a confronto con la parte lesa mantenendo tuttavia la richiesta di

sua nuova audizione in relazione “al consenso totalmente libero della

vittima e relativa percezione o meno di tale consenso”.

Per quanto riguarda le audizioni

dei testi __________ e __________ le stesse sarebbero necessarie per

approfondire la risposta dell’accusato alla fine del verbale 5 luglio 2007 a proposito della parola “impulsività” dal momento che il PP interpreterebbe la frase in

maniera contraria a quanto l’accusato voleva esprimere. La parola “impulsivo”

pronunciata dall’accusato nulla apporterebbe per accertare il consenso o

meno della vittima a quanto successo. L’accusato fraintenderebbe varie volte le

domande che gli si pongono e sovente bisognerebbe ripetergli le domande prima

che egli ne afferri il vero senso. Il magistrato avrebbe dovuto porre domande

più precise ed esigere una risposta più precisa in merito a cosa l’accusato

pensava al riguardo del consenso della vittima. Per questo motivo si imporrebbe

un nuovo interrogatorio dell’accusato e sarebbero necessarie le audizioni dei

testi proposti che potranno riferire che __________ avrebbe in varie occasioni

mal interpretato delle discussioni o frasi a lui riferite a causa di difficoltà

linguistiche. Il teste __________ potrà poi smentire alcune affermazioni della

parte lesa a proposito di quanto accaduto alla visita d’entrata in clinica “a

dimostrazione di una forzatura della sue dichiarazioni”.

Il reclamante rinuncia

all’audizione del __________ ritenuta l’assunzione agli atti del suo rapporto

scritto.

Per quanto riguarda l’assunzione

agli atti di un rapporto dello psicologo che potrebbe avere (avere avuto)

eventualmente in cura la signora __________, rispettivamente l’erezione di una

perizia psichiatrica la difesa, dopo essersi dilungata a contestare i fatti

imputati al proprio patrocinato e le asserzioni della parte lesa, conclude che quest’ultima

potrebbe avere mal interpretato e riferito quanto avvenuto a causa del suo

passato di abusi sessuali in famiglia. Di qui la necessità di un’indagine

specialistica intesa a determinare se questi trascorsi possano aver influito

sul vissuto e successivo racconto della paziente di quanto avvenuto durante la

visita medica oggetto dell’inchiesta, travisando i fatti e valutando quanto

successo in maniera distorta.

La perizia potrà anche valutare

se la parte lesa abbia acconsentito all’atto sessuale in maniera totalmente

libera, con la conseguenza che in caso affermativo l’infrazione di cui all’art.

192 CP non sarebbe realizzata.

E.

Con osservazioni 20 dicembre 2007

(Inc. GIAR 575.2007.1, doc. 4) il magistrato inquirente, chiede la reiezione

integrale del gravame. Egli afferma l’assoluta mancanza di rilevanza per la

decisione di merito di un nuovo interrogatorio dell’accusato. Tale

interrogatorio verterebbe sulla attuale tesi dell’accusato concernente una

soggettiva supposizione sugli intenti di __________ a giustificazione del gesto

dell’accusato oggetto dell’inchiesta.

Pure inutile l’audizione dei

testi __________ e __________; anche se confermassero una difficoltà

linguistica del reclamante (non accertata dal PP), nessuna conclusione potrebbe

essere tratta sui fatti che hanno portato alla promozione dell’accusa. I testi

non avrebbero nulla da riferire sull’attuale tesi dell’accusato che ritiene di

avere agito, il 28.04.2007, con il consenso della presunta vittima.

Pure la tesi secondo cui il teste

__________ potrebbe smentire alcune affermazioni della presunta vittima a

proposito della visita d’entrata in clinica, tale audizione nulla apporterebbe

per la decisione del PP, non essendo il comportamento dell’accusato durante la

visita d’entrata al vaglio degli inquirenti e il teste __________ non saprebbe

riferire nulla di quanto successo durante la visita del 28.04. 2007 non essendo

presente.

Inutile l’acquisizione agli atti

di un rapporto di uno psicologo che avrebbe, se del caso, seguito la presunta

vittima a proposito di una mal interpretazione da parte di __________ di quanto

accaduto con l’accusato.

Lo stesso dicasi per la perizia

psichiatrica sulla vittima dal momento che i trascorsi di __________ nulla

hanno a che vedere con i fatti imputati al reclamante, non avendo potuto la

presunta vittima aver mal interpretato l’evidente ed ammesso atto sessuale.

F.

Con osservazioni 29

dicembre2007/2 gennaio 2008 la parte civile chiede la reiezione integrale del

reclamo con motivazioni di cui, se del caso, si dirà nel prosequio della

presente decisione.

Per quanto riguarda la richiesta

del rapporto dello psicologo che potrebbe avere in cura __________, quest’ultima

asserisce di non essersi sottoposta a nessuna terapia psicologica ma di essersi

recata al __________, su proposta della Polizia, per ricevere assistenza

nell’ambito LAV. Nega comunque di avere l’intenzione di svincolare gli

operatori e/o il personale medico sanitario che avesse incontrato dal segreto

professionale.

In

diritto

1.

Il reclamante, formalmente

accusato, è parte del procedimento penale alla base del reclamo, nonché

destinatario del provvedimento impugnato. Pacifica quindi la sua legittimazione

al reclamo ex art. 280 cpv. 2 CPP.

La decisione impugnata è stata

intimata al reclamante martedì 4 dicembre 2007 e ritirata mercoledì 5 dicembre

2007, di conseguenza il termine di 10 giorni per interporre reclamo previsto

dall’art. 281 cpv. 1 CPP scadeva sabato 15 e viene quindi prorogato a lunedì 17

dicembre 2007.

Il reclamo, spedito dall’accusato

per raccomandata il 17 dicembre 2007 è giunto a questo ufficio il 18 dicembre

2007, entro il termine previsto dalla legge, è dunque ricevibile in ordine.

Considerandi

2.

I principi che reggono l'assunzione

delle prove, in generale, sebbene noti alle parti e/o ai loro patrocinatori,

possono essere riassunti come segue:

"Per meritare di essere assunte, le prove

proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in

altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono

rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere

motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta

connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i

requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive

conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se

promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo

conclusione dell’istruzione formale) se decretare messa in stato d'accusa o

abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima

evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al

dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra

l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio

1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR

135.93

; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in

re F.M., inc. GIAR 1093.93.5)."

(GIAR 21 giugno 2001 in re C.)

In linea di principio, sulle

prove proposte dalle parti in corso di procedura il Procuratore pubblico è

tenuto a pronunciarsi solo a conclusione dell’inchiesta, fatta salva

l’eccezione costituita dall’eventualità di pericolo nel ritardo. Può, se lo

ritiene opportuno, evadere le relative istanze anticipatamente: in tal caso non

potranno più essere offerti, in sede di deposito atti, quei complementi di

prova già rifiutati in precedenza in quanto non riconducibili a necessità e

contenuti della fase preparatoria (Luca Marazzi, le prove nell’istruttoria

penale predibattimentale, Rep. 2000, p. 64 e 65).

3.

La facoltà di proporre mezzi di

prova soggiace anche a limitazioni di economica processuale (DTF 101 Ia 170;

104.

V 210; 106 Ia 162). In effetti, neppure l’art. 6 § 3 lett. d CEDU obbliga

all’audizione di qualsivoglia testimone a discarico (Corte europea: in re Vidal,

Seria A, n. 235, p. 32; in re Engel, Seria A, n. 22, p. 39). Vanno rifiutate le

prove manifestamente irrilevanti, verosimilmente inconcludenti o che non

potrebbero modificare la convinzione del giudice (Rep. 1986, p. 265; DTF 103 Ia

491; DTF 103 IV 301).

Una anticipata valutazione della concludenza

della prova proposta dalla difesa non è sempre agevole ma è però lecita e

implicita in ogni reiezione di proposta (DTF 115 Ia 101 consid. 5b; Rep. 1986,

p. 265; Rep. 1990 p. 352). La valutazione anticipata deve operarsi con prudenza

(DTF 103 IV 300 e 84 IV 176). In caso di ragionevole dubbio sulla pertinenza

della prova, essa dovrebbe essere assunta. Il TF esamina il rifiuto di

procedere all’assunzione di una prova solo sotto il profilo dell’arbitrio (DTF

115.

Ia 9 consid. 3° e 106 Ia 162). In sostanza, la valutazione preventiva non

deve né svuotare il diritto di far assumere prove, né basarsi su criteri

generici o supporre giudizi anticipati di merito (Rusca, Salmina, Verda,

Commento del Codice di procedura penale ticinese, Giampiero Casagrande Editore,

1997, ad art. 60, n° 7).

Al diritto del difensore (e

dell’accusato) di partecipare all’assunzione delle prove e di proporne di

proprie (art. 60 cpv. 1 CPP), si deve affiancare, almeno idealmente, un suo

parallelo e convergente onere di notificare indilatamente le prove che ritenga

utili alle sue ragioni (v. decisione 11 dicembre 1998 in re S.M., inc. GIAR 352.98.7, consid. 5a p. 6, con rinvio a decisione 22 luglio 1993 in re K.M., inc. GIAR 25.93.2, consid. 4 p. 3). L'onere, così definito, non può essere

interpretato in modo troppo estensivo (generalizzato) con pretesa di irricevibilità

di ogni e qualsiasi richiesta probatoria che, in qualche modo o per qualsiasi

ragione, poteva anche essere chiesta in precedenza, bensì deve essere valutato

di volta in volta, nel caso concreto, in relazione al principio della buona

fede processuale.

Non va dimenticato che l'accusato

non ha oneri probatori, questi incombono al magistrato inquirente (sia per le

circostanze a favore che per quelle a sfavore), ed ha diritto al silenzio. Nel

contempo, neppure il magistrato inquirente ha l'obbligo di indicare, a

qualsiasi stadio della procedura, (tutte) le prove che intende ancora assumere;

questo, sebbene avvenga per evidenti ragioni istruttorie, può anche (ma lo si

ripete molto dipende dal caso concreto) legittimamente indurre l'accusato ad

immaginare che le (o ne) assuma, senza vedersi opporre la tardività della

richiesta se ciò non avviene. Può anche essere che l'esigenza di richiedere una

determinata prova risulti evidente solo quando è chiaro l'intero quadro probatorio

che il magistrato inquirente ritiene sufficientemente completo per le

determinazioni di sua competenza (e ciò avviene con il deposito degli atti).

Inoltre ancora, al magistrato è concesso di determinarsi, sulle prove richieste

dalle parti, anche solo al momento del deposito degli atti (REP 1997 n. 97).

Quindi, in questo campo, tardività

deve far rima con malafede/abuso di diritto. Tali sono richieste che

manifestamente potevano/dovevano essere presentate prima per esempio perché é

palese l'intenzione del magistrato di non assumerle, perché la loro utilità é

immediatamente evidente (al richiedente) e solo intenti defatigatori hanno

indotto la parte ad attendere il deposito o, ancora, perché non si é dato

seguito ad eventuale richiesta di esprimersi in merito (GIAR 21 settembre 2004,

inc. 2003.64602, p. 6 e 7).

4.

a)

Con il reclamo __________ chiede

di essere riassunto a verbale dal magistrato inquirente (abbandonando l’idea

iniziale di un confronto con la parte civile, formulata con istanza di complementi

istruttori 30 novembre 2007) al fine di meglio chiarire quanto da lui

dichiarato in sede di verbale 5 luglio 2007; infatti egli asserisce ora di aver

commesso l’atto di natura sessuale solo alla fine della visita e con il

consenso della vittima.

Le motivazioni alla base di tale

richiesta sono generiche oltre che, invero, di difficile comprensione. L’atto

istruttorio richiesto non appare adempiere i requisiti della rilevanza e della

novità essendo già l’accusato stato compiutamente interrogato dal magistrato

inquirente alla presenza del proprio patrocinatore precedente (e per di più a

confronto con la parte civile) ed essendosi ampiamente spiegato su quanto

successo il giorno dei fatti al vaglio degli inquirenti.

Non si comprende come potrebbe un

nuovo interrogatorio dell’accusato apportare elementi di rilievo a proposito

del consenso della presunta vittima all’atto sessuale denunciato, al di là del

ribadire una soggettiva e nuova interpretazione di quanto successo il 28 aprile

2007.

nello studio del __________ presso la __________.

Nel nuovo interrogatorio

l’accusato si limiterebbe infatti a ribadire la nuova versione dei fatti, così

come descritta dalla difesa nell’istanza di complementi istruttori e nel

reclamo in oggetto, senza apportare elementi di rilievo a proposito del vissuto

della presunta vittima ed in particolare del suo consenso all’atto.

L’accusato ha infatti chiaramente

dichiarato che “dopo discussione ammetto che quando la paziente si è

vestita, io ero da lei attratto sotto il profilo erotico, ho avuto un’erezione

e, così come lei ha raccontato, ho fatto per abbracciarla, poi le ho preso un

braccio e ho portato la di lei mano sui miei genitali, dove penso che la

signora __________ ha notato che io avevo un’erezione. Non mi ricordo di averla

baciata, tanto meno sulla bocca. Nell’istante in cui ho fatto toccare la di lei

mano sui miei genitali, lei si è spaventata, ha ritratto il braccio ed è uscita

dallo studio” (cfr. AI 7, verb. 5 luglio 2007 di __________, p. 12) e, su

esplicita richiesta del PP a sapere se il gesto di prendere il braccio della

paziente per portarlo verso i suoi genitali poteva indurlo a pensare ad un

consenso di __________, o se invece si fosse trattato di un gesto deliberato,

l’accusato ha risposto “si è trattato di un mio gesto impulsivo. Non mi è

mai capitato nella mia carriera di medico, ho sbagliato, mi dispiace” (AI

7, p. 13).

La richiesta di nuova audizione

dell’accusato, in assenza di elementi che ne giustifichino importanza e

rilevanza per l’inchiesta in corso, deve essere respinta.

b)

Il reclamante chiede poi

l’audizione testimoniale dei testi __________ e __________. Entrambi dovrebbero

testimoniare a proposito di non meglio specificate difficoltà linguistiche e di

comprensione dell’accusato che, a mente della difesa, tenderebbe a fraintendere

le domande che gli vengono poste, che sovente dovrebbero essergli ripetute

prima che ne afferri il senso. A mente della difesa il magistrato avrebbe

dovuto porre domande più precise e, soprattutto, esigere una risposta più precisa

in merito a cosa l’accusato pensava al riguardo del consenso della vittima,

consenso che, a mente della difesa, il reclamante avrebbe dato per acquisito.

Fuori dubbio che i due testi

nulla possono testimoniare né a proposito di quanto successo al momento dei

fatti del 28 aprile 2007 sotto inchiesta, né delle asserite difficoltà

linguistiche o di comprensione dell’accusato nel corso dell’audizione del 5

luglio 2007. In tali circostanze appare del tutto ininfluente per l’inchiesta

in corso una loro audizione.

A ragione il PP sostiene che al

verbale del 5 luglio 2007 era presente il patrocinatore dell’accusato che nulla

ha eccepito al proposito (molto probabilmente non avendo a sua volta percepito,

come il PP, le ora avanzate ma non meglio specificate difficoltà di

comprensione e eloquio di __________ in italiano).

Sempre a questo proposito giova

osservare che l’accusato era stato correttamente e dettagliatamente informato,

all’inizio del verbale, sulle finalità dell’udienza e sul tema della stessa,

ossia i “fatti avvenuti il 28 aprile 2007 presso la __________, a seguito

dei quali è stato aperto un procedimento penale nei confronti del __________

per reati contro l’integrità sessuale” e, nell’ambito del verbale, gli sono

stati riletti tutti i passaggi del verbale della parte civile nei quali si

rievocavano i fatti oggetto dell’inchiesta penale.

Non solo quindi il suo difensore,

ma neppure l’accusato, hanno avanzato la necessità di essere assistiti da un

interprete. In effetti appare strano il fatto che neppure adesso la difesa

avanzi la richiesta di risentire il proprio patrocinato con l’ausilio di un

interprete, ma solo di accertare generiche difficoltà linguistiche che

sembrerebbero invece (opportunamente) essere emerse solo in occasione delle

ammissioni dell’accusato (nel verbale 5 luglio 2007).

Peraltro vi sarebbe da chiedersi,

se le carenze linguistiche fossero effettivamente quelle avanzate nel reclamo

(e cioè che egli fraintenderebbe le domande che gli si pongono che dovrebbero

venirgli ripetute prima che ne afferri il senso), come possa, o abbia potuto,

l’accusato esercitare la sua professione di medico in __________ senza

l’ausilio di un interprete o di un collega che intervenga, o sia intervenuto,

come traduttore con i pazienti, senza incorrere in errori di valutazione e

quindi di terapia a scapito della salute dei pazienti stessi.

L’audizione del teste __________

sarebbe richiesta anche per smentire alcune affermazioni della presunta vittima

a proposito di quanto accaduto durante la visita d’entrata in clinica,

sennonché tali fatti non sono oggetto di procedimento penale, non si vede

quindi la rilevanza di tale audizione per i fatti al vaglio degli inquirenti.

Anche su questo punto il reclamo

va respinto essendo gli atti istruttori richiesti non rilevanti e pertinenti

per il procedimento penale in corso.

c)

Il reclamante chiede poi

l’acquisizione agli atti di un rapporto dello psicologo che seguirebbe la

presunta vittima e (o alternativamente, ma ciò non è chiaramente specificato né

nell’istanza né nel reclamo) l’erezione di una perizia psichiatrica al fine di

avvalorare la tesi dell’accusato secondo cui la presunta vittima avrebbe “travisato

i fatti valutando quanto successo in maniera distorta, proprio a causa del suo

passato” (reclamo, p. 7).

Il reclamante non motiva

assolutamente la necessità di acquisire agli atti il rapporto dello psicologo

che avrebbe eventualmente in cura la parte civile.

A parte il fatto che non si sa se

__________ si sia rivolta ad uno psicologo (la parte civile lo nega), la difesa

non motiva utilità e pertinenza dell’acquisizione di un tale rapporto per il

procedimento penale in corso non essendo, tra l’altro, il passato della

presunta vittima al vaglio degli inquirenti e non essendo tale periodo della

sua vita di interesse alcuno per l’accertamento dei fatti oggetto del

procedimento penale in corso.

Lo stesso dicasi per la richiesta

perizia psichiatrica.

“Per costante giurisprudenza di questo ufficio, tenuto

conto che la posizione della vittima non può essere parificata a quella

dell’accusato, è di principio esclusa l’ammissione di richieste volte a

sottoporre a perizia psichiatrica la vittima (Rep 131 [1998] n. 116 e nota 1

ibid.). Si rammenta che tale genere di perizia è primariamente destinato ad

accertare il grado di responsabilità dell’autore, problema che invece non si

pone nei confronti della vittima, salvo casi assolutamente eccezionali che qui

certo non si verificano. Inoltre se già si volesse ammettere la possibilità di

sottoporre a perizia una vittima, per costante giurisprudenza tale necessità

dovrebbe scaturire da elementi di fatto effettivamente atti a far nascere il

sospetto che l’atteggiamento della persona peritando possa dipendere dal suo

stato psichico.”

(GIAR 364.2002.8-9-10 LM del 13 dicembre 2002 in re R.C.)

Il maldestro quanto azzardato

tentativo della difesa di invertire i ruoli delle parti, suggerendo che il

passato della vittima potrebbe “aver influito sul vissuto e successivo

racconto della paziente” (reclamo p. 6) ovvero che ella “ha travisato i

fatti, valutando quanto successo in maniera distorta, proprio a causa del suo

passato” (reclamo p. 7) si commenta da sé.

La difesa ancora una volta non

spiega per quale motivo eventuali passati abusi sessuali, subiti da __________

durante l’infanzia, avrebbero dovuto/potuto influire “nella valutazione

della visita effettuata dal __________ e nel seguente suo (della parte

civile, n.d.r.) racconto dei fatti” (reclamo, p. 7), o le avrebbero

fatto travisare i fatti, valutando quanto successo in maniera distorta.

Tale valutazione non spetta ad un

perito ed inoltre appare del tutto inutile, avendo la parte civile raccontato i

fatti così come se li ricordava e lo stesso dicasi per l’accusato che ha

sostanzialmente ammesso di avere avuto un’erezione al termine della visita

medica, di avere preso un braccio alla parte civile e di avere portato la mano

di quest’ultima sui propri genitali. Alla luce di quanto appena scritto,

l’affermazione secondo cui il vissuto della parte civile avrebbe potuto farle

interpretare in maniera distorta tali fatti, così come peraltro raccontanti

anche dall’accusato stesso, appare temeraria come temeraria è la richiesta di

sottoporre a perizia psichiatrica la parte civile per accertare un eventuale (e

finora neppure mai accennato, neppure dall’accusato) consenso (?) agli atti

sessuali subiti.

Spetterà al PP e, se del caso, al

giudice del merito valutare la fattispecie dal profilo fattuale e giuridico,

valutazione che, per ovvi motivi, non può essere demandata ad un perito

psichiatrico.

Pure questa richiesta deve essere

respinta.

5.

Conviene infatti sottolineare

ancora una volta l’obbligo di motivazione d’istanze e gravami per consentire

alle controparti e all’autorità di prendere adeguata posizione, rispettivamente

decisione (sentenza 20 luglio 1994 della Camera dei ricorsi penali in re D.T.,

CRP 249/94) non essendo in particolare sufficiente indicare che il testimone,

di cui si chiede l’audizione, dovrebbe essere a conoscenza di un fatto

(decisione 9 maggio 1994 in re R.A., GIAR 336.91.1; 23

maggio 2003 in re L.P., GIAR 2001.49205) per poterne ottenere l’assunzione.

Come detto sia gli interrogatori

richiesti che la perizia psichiatrica non sembrano utili ad apportare al

procedimento penale elementi rilevanti, segnatamente non sembrano servire a

determinare il giudizio nelle competenze del Procuratore pubblico. Inoltre non

vengono neppure precisate le singole circostanze su cui dovrebbe esprimersi

l’accusato ed i testi, al di là di raccontare ancora una volta la sua versione

dei fatti, rispettivamente informazioni generiche sull’accusato non rilevanti

per il procedimento penale in corso.

In conclusione novità rilevanza e

pertinenza degli atti istruttori proposti non sono sufficientemente indicate e

motivate (tantomeno emergono dall’incarto) per permettere una decisione

favorevole al reclamante.

6.

Alla luce di quanto precede, il

reclamo va dunque integralmente respinto ai sensi dei considerandi, con la

presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP e contrario) e con

carico della tassa di giustizia e delle spese al reclamante (art. 39 lett. f

TG), soccombente, che rifonderà congrue ripetibili alla parte civile che ha

presentato osservazioni.

Richiamati i citati articoli di

legge,

decide

1.

Il

reclamo è respinto ai sensi dei considerandi.

2.

La

tassa di giustizia di CHF 800.- e le spese di CHF 150.- sono a carico del

reclamante il quale rifonderà CHF 375.- di ripetibili alla parte civile.

3.

La

presente decisione è definitiva.

Intimazione

a (con copia delle osservazioni presentate dalle parti):

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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