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Decisione

INC.2007.57804

Libertà provvisoria

14 marzo 2008Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

A.

__________ è stato arrestato il

18 dicembre 2008 dalla Polizia cantonale, su ordine d’arresto 17 dicembre 2007

del PP, per titolo di violenza carnale e atti sessuali con fanciulli (Inc. GIAR

578.2008.1, doc. 2).

Il 19 dicembre 2007 il PP, con

richiesta di conferma dell’arresto, ha promosso a __________ l’accusa per

titolo di violenza carnale, coazione sessuale, atti sessuali con fanciulli e

violazione del dovere di assistenza o educazione, chiedendo la conferma

dell’arresto per i bisogni dell’istruzione e per pericolo di recidiva (GIAR

578.2008.1, doc. 1).

Il giorno stesso questo giudice

ha confermato l’arresto dell’accusato considerata la presenza di gravi e

concreti indizi di colpevolezza e per i bisogni dell’istruzione, pericolo di

collusione e per pericolo di fuga (Inc. GIAR 578.2008.1, doc. 3).

B.

Il 4 marzo 2008 __________, per

il tramite del proprio patrocinatore e con l’istanza in discussione (giunta al

Ministero pubblico il 5 marzo 2008), chiede di essere posto in libertà

provvisoria (Inc. GIAR 578.2007.4, doc. 1). La difesa contesta l’esistenza dei

seri indizi di reato e comunque non sarebbero più presenti i motivi di

interesse pubblico quali i bisogni dell’istruzione, pericolo di collusione e il

pericolo di fuga.

A mente della difesa il

procedimento penale e l’arresto si basano sulle dichiarazioni della presunta

vittima rese in occasione dell’audizione di dicembre 2007 e che, in questo

periodo, nessun elemento indiziante concreto permetterebbe di sostanziare le

accuse mosse dalla ragazza al patrigno, anzi la stessa si sarebbe contraddetta

nel corso della seconda audizione (per quanto riguarda la persona con la quale

avrebbe avuto il primo rapporto sessuale completo) e nel corso dell’istruttoria

sarebbero emersi “contraddizioni chiare e inconciliabili, tali da minare

profondamente la credibilità delle dichiarazioni della ragazza su cui è

completamente incentrata l’accusa che non dispone di altri riscontri probatori

o indizianti” (istanza p. 2), tanto più che un altro accusato, __________,

ha affermato che la ragazza era vergine in occasione del primo rapporto

sessuale da lui avuto con __________, mentre che quest’ultima ha affermato di

avere avuto il primo rapporto sessuale completo con __________.

Per di più non emergerebbero

dagli atti dichiarazioni di terzi che possano far pensare a comportamenti

inadeguati dell’accusato nei confronti di minorenni o di donne. La moglie

dell’accusato (madre della presunta vittima) e praticamente tutti i parenti

della ragazza descrivono l’accusato come una persona corretta, buona, e che mai

avrebbe potuto fare le cose di cui lo si accusa. Sempre i parenti della

ragazza, ed in primis la madre e la nonna, descrivono la presunta vittima come

“una bambina dispettosa e bugiarda, con comportamenti distruttivi nei

confronti delle cose e delle persone”.

Non sussisterebbero pertanto più,

al momento attuale, gravi e concreti indizi di colpevolezza per giustificare il

mantenimento della carcerazione preventiva cui è astretto __________. In ogni

caso non sussisterebbero nemmeno più necessità istruttorie tali da giustificare

il mantenimento della carcerazione e neppure pericolo di collusione in quanto

l’istruttoria, ad eccezione di una perizia di credibilità richiesta dalla

difesa, sarebbe ormai conclusa: le prove sono state assicurate e l’accusato non

avrebbe più la possibilità di inquinarle e anche un residuo pericolo di

collusione potrà essere ovviato mediante l’adozione di norme di condotta quali il

divieto di prendere contatto con la presunta vittima.

Neppure presente il pericolo di

fuga in quanto l’accusato sarebbe molto legato alla moglie con la quale è

sposto dal 2005. Benché senza professione egli avrebbe solidi legami in __________

mentre che non ne avrebbe all’estero, neppure al suo paese d’origine. Egli

sarebbe poi in attesa del permesso di domicilio.

Pure un ipotetico pericolo di

fuga potrebbe essere ovviato con l’adozione di misure sostitutive quali il

deposito dei documenti o l’obbligo di presentarsi regolarmente ad un posto di

Polizia.

C.

Il magistrato inquirente, con

preavviso negativo 10/11 marzo 2008 (Inc. GIAR 578.2007.4, doc. 2), ribadisce l’esistenza

di gravi e concreti indizi di colpevolezza evincibili sia dalle dichiarazioni della

presunta vittima, che non si sarebbe affatto contraddetta ma avrebbe spiegato

il perché di alcune sue dichiarazioni, che da riscontri oggettivi quali

un’analisi del materia genetico dell’accusato e della presunta vittima,

materiale riscontrato sul lenzuolo del letto matrimoniale dell’accusato.

Per quanto riguarda i bisogni

istruttori il Procuratore pubblico afferma che con il chiarimento dei fatti

riguardanti il terzo adulto che avrebbe avuto rapporti sessuali con la minore __________

(tale __________) occorrerà procedere ad una nuova audizione della la presunta

vittima riprendendo anche la questione dei rapporti sessuali con __________ e

procedendo anche ad un confronto tra accusato e presunta vittima, confronto di

cui devono ancora essere definite le modalità. Sussisterebbe poi un concreto

pericolo di fuga con riferimento alla decisione di conferma dell’arresto del 19

dicembre 2007 di questo giudice.

Pacifico il rispetto del

principio di proporzionalità considerata la gravità dei reati e la possibile pena

che potrebbe essere inflitta a __________.

D.

La difesa, con fax 12 marzo 2008

si riconferma nelle proprie conclusioni in merito alle contraddizioni in cui

sarebbe incorsa la presunta vittima.

Il ritrovamento di tracce

biologiche esaminate dal Istituto di medicina legale di __________ sul lenzuolo

prelevato dal letto dell’accusato non dimostrerebbe nulla, non essendo

contestato che sia la minore che il patrigno siano stati su quel letto

(separatamente) mentre che per quanto riguarda le tracce di sperma troverebbero

spiegazione nell’eiaculazione spontanea notturna che l’accusato avrebbe avuto

la notte tra sabato e domenica sempre su quel lenzuolo.

La difesa ribadisce poi che non

sussisterebbero più bisogni istruttori e il pericolo di collusione sarebbe ovviato

dal fatto che la presunta vittima risiede già in istituto lontano dalla propria

famiglia. Alla luce di quanto sopra non sarebbe poi rispettato il principio di

proporzionalità.

Considerandi

1.

L’accusato, detenuto, è pacificamente legittimato a

presentare istanza di libertà provvisoria.

Il preavviso del Procuratore pubblico, ritenuta ricezione

dell’istanza il 5 marzo 2008, è tempestivo avendo trasmesso a questo ufficio

per posta preavviso negativo lunedì 10 marzo 2008, primo giorno feriale utile

cadendo il termine di 3 giorni sabato 8 marzo.

Il termine di cui all'art. 108

cpv. 2 CPP scade venerdì 14 marzo 2008 (avendo questo giudice ricevuto,

istanza, preavviso negativo e l’incarto l’11 marzo 2008) ex art. 20 cpv. 3 CPP.

2.

I principi che reggono la

materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.

“L’art. 95 CPP – corrispondente all’art. 33 scaturito

dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 – dopo evidenza al

cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di regola in libertà,

consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere

preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso

accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e

nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali – per

quanto qui concerne – i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al

pericolo di collusione e di inquinamento delle prove che, sia detto qui a

futura memoria – può continuare ad esistere fino al pubblico dibattimento

(sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo

2000.

in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in

esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP

non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la

revisione del CPP, ad art. 27 , pag. 32, nota 3), tra altri possibili,

essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L’eccezione della cautelare privazione della libertà

personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto

cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed a superamento di

quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali – nel

solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della

proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia

381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con

maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la

restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle

indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi

penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP 1980 pag. 128).”

(per

tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., Inc. 520.2001.5).

3.

Anche qualora non contestata,

l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata

d’ufficio, pur nei limiti di competenza di questo giudice derivanti dalla sua

funzione che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il

mantenimento della misura restrittiva della libertà personale e non di valutare

nella sostanza l’esistenza di un reato.

Con verosimiglianza sufficiente,

a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può comunque concludere

per la presenza di seri e di concreti indizi di colpevolezza a carico di __________

e relativi ad un suo coinvolgimento nei fatti per cui procede il PP.

A sostenere questa tesi

concorrono, oltre alle dichiarazioni della presunta vittima (AI 8.2 e 8.3),

anche le conclusioni del laboratorio di medicina legale di __________ (AI 7.3)

secondo cui, sul lenzuolo che si trovava nel letto matrimoniale utilizzato

dall’accusato sono state rinvenute tracce di DNA miste dell’accusato, della di

lui moglie e della presunta vittima minorenne, oltre che ad una traccia di

sperma riconducibile a __________ stesso. In base al rapporto dell’istituto di

medicina legale di __________ le tracce di DNA rinvenute indicano un contatto

intensivo tra il corpo di __________ e il lenzuolo, che non può essere spiegato

con le ipotesi avanzate dalla difesa (appare infatti poco probabile che la

ragazza abbia potuto lasciare queste traccia sdraiandosi vestita sul letto), e

su di esso si trovano inoltre tracce miste del DNA di __________ e di __________.

Poco credibile la storia della

polluzione notturna (e quindi dell’emissione involontaria, generalmente

notturna, di liquido seminale, normale e frequente negli adolescenti durante la

pubertà e negli adulti che osservano la castità) di __________, fornita

dall’accusato agli inquirenti per giustificare l’esistenza di una traccia di

sperma su di un lenzuolo che, viste le circostanze del caso, in quei giorni non

avrebbe dovuto “assistere” ad attività sessuali da parte dell’accusato. Per

nulla credibile il fatto che __________, che a suo dire, a causa della

polluzione notturna, si sarebbe svegliato con “le mutande bagnate” ed

addirittura che il suo pene “era proprio attaccato alle mutande” (verb.

PP 7 marzo 2008, p. 2.), avrebbe deciso, per la fretta (dovendosi recare a __________),

di cambiare le mutande solo una volta arrivato a __________, avendo a

disposizione dei cambi di biancheria intima anche a __________. Il tempo che

impiega una persona “normalmente abile” ad infilarsi un paio di mutande pulite

la mattina è notorio: si tratta di pochi secondi.

Elementi oggettivi, la presenza

intensiva delle tracce di DNA di figliastra e accusato, la presenza di una

macchia di sperma, sostanziano invece l’ipotesi accusatoria secondo cui la

minore __________ e l’accusato __________ avrebbero giaciuto insieme, compiendo

un atto di natura sessuale, sul lenzuolo oggetto di analisi da parte degli

inquirenti, lenzuolo apposto pulito di bucato sul materasso dalla stessa __________

e sul quale la madre della ragazza e l’accusato non hanno mai dormito assieme

(stante l’arresto di __________ al suo rientro in __________ da __________)

(cfr. AI 2.1.,verbale PP 04.01.08, p. 8; AI 8.3., trascrizione dell’audizione

25.01.08

della presunta vittima, p. 8).

Per quanto riguarda le

dichiarazioni della ragazza, v’è da dire che effettivamente __________, durante

la prima audizione, ha dichiarato di avere avuto il suo primo rapporto sessuale

completo con il patrigno per poi, in occasione della seconda audizione,

dichiarare di avere avuto il primo rapporto sessuale in assoluto con il

patrigno ma che tale rapporto avrebbe comportato una penetrazione anale e non

vaginale. A questo proposito va però osservato come la ragazza abbia

spontaneamente raccontato la novità (cioè di avere avuto come primo rapporto

sessuale in assoluto una penetrazione anale con __________) agli inquirenti

all’inizio della seconda audizione (AI 8.4, p. 5 e 6) e non perché sollecitata

dall’interrogante o per rispondere a precise contestazioni degli inquirenti. La

ragazza ha poi ben spiegato per quale motivo non aveva fatto menzione in

precedenza di questo fatto e cioè che si vergognava di quanto subito. Ancora a

p. 29 della trascrizione della seconda audizione la presunta vittima, dopo

avere in un primo momento assecondato la verbalizzante, che riassumeva

erroneamente la cronologia degli eventi, ha trovato la presenza di spirito per

correggersi e dichiarare che con __________ aveva avuto il suo primo rapporto

sessuale in assoluto e basta.

A nulla valgono le obbiezioni

della difesa che si chiede come sia possibile, dal profilo meccanico, penetrare

all’improvviso l’ano di una persona che, nelle circostanze descritte dalla

presunta vittima, dovrebbe essere tesa e sconcertata mentre che la vittima

avrebbe liquidato la descrizione dell’accaduto con poche parole. Non solo

perché tali obbiezioni varrebbero, pari pari, anche per la penetrazione

improvvisa della vagina di una ragazza di dodici/tredici anni alla prima

esperienza sessuale, ma soprattutto perché, a ragione appunto, la difesa

immagina e definisce la scena cruenta e ciò dal momento che __________ stessa

ha dichiarato che “mi sono accorta che da dietro, visto che mi ha fatto

male, è uscito anche un po’ di sangue. Però non è che lui se ne fregava…”

(AI 8.3, p. 5).

Di nessun pregio le valutazioni

sulla credibilità della minore esternate dalla madre e dalla nonna, persone che

si trovano chiaramente in conflitto di interessi con __________ sin dall’inizio

del procedimento penale.

__________, madre di __________,

ha deciso a priori e senza conoscere i dettagli dei fatti oggetto di inchiesta,

di schierarsi con il marito e contro la propria figlia. Già a verbale di

Polizia 21 dicembre 2007, dopo avere ribadito quanto dichiarato a verbale 20

dicembre 2007, e cioè di essere certa che dal 1° novembre in poi il marito non

sarebbe mai stato da solo con __________ né a __________ né a __________, solo

dopo essere stata messa al corrente delle dichiarazioni contrarie di __________

– che aveva invece elencato agli inquirenti una serie di circostanze in cui si

era trovato da solo con __________ – ed invitata, dall’agente interrogante, a

prendere posizione al riguardo, si è vista costretta a dichiarare che “dopo

avere preso atto di quanto ha dichiarato mio marito devo dire che

effettivamente lui ha ragione. Ieri ero un po’ confusa perché con tutto quello

che mi è successo non riuscivo a ricordare determinati dettagli ma oggi, dopo

avere sentito cosa ha detto mio marito, ecco che mi sono ricordata e posso

confermare che nelle due circostanze descritte da mio marito lui ed __________

sono rimasti assieme e da soli, una volta a __________ per due giorni un fine

settimana quando io ero a __________ e una volta a __________ per due giorni

quando io ero rientrata in __________” (cfr. verb. PG 21 dicembre 2008, p.

1.

e 2). Il tentativo di “coprire” il marito è quindi più che evidente.

Ma la donna è andata oltre perché gli inquirenti potessero attenersi, se non

serenamente, almeno con un minimo di considerazione alle sue conclusioni: ella,

nello stesso verbale, quasi a giustificare il tentativo di mendacio appena

descritto, ha infatti sorprendentemente (per una madre) dichiarato che “di

una cosa sono certa e voglio ribadirlo. Io credo nel modo più assoluto a mio

marito e sono consapevole che questo significa dire che __________ e bugiarda.

Io scelgo di rimanere accanto a mio marito senza ombra di dubbio. Al mille per

mille mio marito non ha fatto nulla con __________. Neanche la mia famiglia ci

crede, Neanche mio figlio __________.” (cfr. verb. PG 21 dicembre 2008, p.

1.

e 2). Quanto sin qui descritto non merita infatti ulteriori commenti.

4.

a)

Quanto alle necessità istruttorie

atte a giustificare la misura cautelare di privazione della libertà, non è

inutile ricordare i seguenti principi:

"

- In relazione ai bisogni istruttori, atti a

giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare

che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto

tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di

collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la

corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale

suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697

ss.; RDAT 1988 no. 24). In

quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé,

decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise

erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der

Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op.

cit., no. 701a). Occorre che l'indagato,

se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento

e, conseguentemente, l'esito.

- E', inoltre, necessario che questa

possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su

elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des

Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in

Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die

Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen

vielmehr konktrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).

- Gli elementi di concretezza del pericolo vanno

individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e

nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad

esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non

può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della

misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del

teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza

d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p.

438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego

dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66;

Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13)."

(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)

Riassumendo, per

il mantenimento della carcerazione preventiva dell'accusato, non basta che vi

siano ancora atti istruttori da esperire, ma è necessario che la prematura

rimessa in libertà dell'accusato possa essere di nocumento proprio nell'ottica

dell'assunzione delle prove che ancora mancano, e meglio in presenza di

pericolo di collusione, quando cioè è lecito temere l'intervento dell'accusato

su terze persone (siano essi correi, parti lese o semplici testi), o pericolo

di inquinamento delle prove, termine più ampio che indica altri atteggiamenti

suscettibili di falsare l'assetto probatorio, come la soppressione o

l'alterazione di mezzi di prova ecc..

Va da sé che i

criteri sopra esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando

l'inchiesta (e la detenzione) é in corso da un certo tempo.

b)

Nel caso in

esame, il Procuratore pubblico afferma, nel preavviso negativo 10 marzo 2008,

che dovrà ancora essere valutato l’aspetto concernente il terzo adulto che

avrebbe avuto rapporti sessuali con la minore, ed occorrerà procedere ad una

nuova audizione di quest’ultima riprendendo anche l’argomento dei rapporti con __________

procedendo, eventualmente, anche ad un confronto tra presunta vittima e

l’accusato stesso, confronto le cui modalità dovranno essere ancora definite.

La difesa non

vede per quale motivo si debba attendere l’arresto del terzo adulto per

sottoporre alla presunta vittima le proprie domande e non vede come __________

potrebbe influenzare le dichiarazioni di __________, se messo in libertà.

Ora, a parte

il fatto che già al momento della conferma dell’arresto questo giudice aveva

ravvisato il pericolo di collusione, tra le altre cose, anche nel pericolo che

l’accusato potesse indurre la presunta vittima a cambiare versione facendo leva

sui sentimenti della ragazza nei suoi confronti (ella infatti gli vuole bene) e

nei confronti della madre (considerato che già all’epoca __________ viveva in

settimana presso l’istituto __________), dagli atti emerge che __________ nega

ogni addebito e che praticamente tutta la famiglia della presunta vittima si è

schierata incondizionatamente dalla sua parte, emergono pure i tentativi dei

vari componenti la famiglia di favorire in qualsiasi modo l’accusato. Egli,

attualmente, non gode ancora della possibilità di avere dei colloqui liberi con

la moglie (AI 10.18) proprio perché, visto l’atteggiamento “processuale” di

quest’ultima, vi è anche il fondato timore che per suo tramite l’accusato possa

intervenire sulle dichiarazioni della presunta vittima.

Non v’è chi

non veda, a questo stadio del procedimento, come la scelta di sentire

nuovamente la minore sia imprescindibile (naturalmente con le modalità previste

dalla legge in questi casi), come pure di procedere anche a un confronto con

l’accusato, e come sia tuttora presente un forte pericolo di inquinamento delle

prove in caso __________ dovesse riuscire a raggiungere con facilità __________

che risiede sì all’istituto __________, ma che di giorno esce per frequentare

le scuole – ragazza, che va ricordato, non ha nessuno che la sostenga a parte

le istituzioni preposte – per influenzarla, direttamente o per il tramite della

madre o di altre persone (nonni, fratello, amici), e per farle cambiare

versione a suo favore.

Spetterà agli

inquirenti ed agli esperti trovare la formula migliore per procedere ad una

nuova audizione di __________, nel rispetto della minore imposto dalla legge e

nel rispetto del principio di proporzionalità.

5.

Stabilita l’esistenza di uno dei

motivi di interesse pubblico a giustificazione del mantenimento della

carcerazione preventiva ci si potrebbe esimere dall’analizzare il paventato

pericolo di fuga.

il pericolo di

fuga, per giustificare la detenzione preventiva o l’applicazione di una misura

sostitutiva dell’arresto, deve essere concreto e rivestire di una certa

probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in

libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale

ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile

non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme

delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami

famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti

quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19

gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid,

Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).

Ritenuto che a

poco valgono, per quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti

dell'accusato stesso (per tutte: sentenza GIAR 27 maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo di fuga può essere accertata "Auch wenn keine

konkrete Flüchtpläne u.ä. gefordet sind, …" (Schmid, ibidem);

A questo proposito va considerato

che __________ si trova in __________ da pochi anni e l’unico legame con il

nostro Paese sembra essere la moglie __________: egli infatti non ha figli da

questo matrimonio e non ha neppure un lavoro che lo ancori alla nostra società.

L’unico atto di rilievo che lo lega alla __________ è stato sanzionato dalla

Corte delle Assise correzionali di Lugano il 28 luglio 2006 quando è stato

condannato alla pena di 15 mesi di detenzione sospesi, per un periodo di prova

di 5 anni, poiché riconosciuto autore colpevole di ripetuto furto aggravato e

altri reati (per cui è stato in detenzione preventiva dal 29 marzo al 28 luglio

2006). Come detto __________ si trova in __________ da pochi anni, non ha

voluto rispondere alle domande del procuratore pubblico volte a sapere in che

modo egli abbia conosciuto e si sia innamorato della moglie e ha dichiarato di

non sapere da chi siano stati inviati gli SMS ricevuti nel settembre 2007 su di

una tessera SIM trovata in suo possesso e scritti in __________ (quindi non

provenienti dalla moglie di origini __________) di chiaro tenore amoroso (“sono

stata abbastanza senza di te da quattro anni ti auguro tutto il bene non fare

niente con nessuno perché ti strozzo deva stare così come sei solo per me la

mia cioccolata ti amo”, cfr. allegato A al verbale PP 7 marzo 2008 di __________).

Non solo __________ si trova in __________ da poco e già ha interessato le

Autorità penali, ma la sua situazione finanziaria e lavorativa è del tutto

precaria, mentre quella famigliare, malgrado le sue dichiarazioni e quelle

della moglie, sembra perlomeno fragile. __________ ha già vissuto in diversi

paesi europei dove ha tenuto contatti con suoi connazionali (vedi ad esempio i correi

dei furti per cui è stato condannato nel 2006 che ha addirittura ospitato a

casa della moglie). Gli elementi qui analizzati fanno quindi apparire come

probabile il rischio che __________, se rimesso in libertà, preferisca

sottrarsi al procedimento penale e al processo riparando all’estero (in patria

o in un altro paese europeo).

6.

La proporzionalità di una

carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un

lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la

gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro

occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383

e citazioni; art. 102 CPP).

La proporzionalità della

carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, della

presenza di concreti indizi di colpevolezza, e degli atti istruttori compiuti

(i numerosi e dettagliati verbali di Polizia, le due audizioni della vittima) e

ancora da compiere, avuto riguardo alla difficoltà di assumere elementi

probatori per quanto riguarda la delicatezza dell’ambito in cui si muovono gli

inquirenti, con la famiglia della presunta vittima schierata a priori a favore

dell’accusato, è sicuramente data.

Pure va ammessa nella sua

eccezione più generale di rapporto tra la durata della carcerazione preventiva

ed il rischio di pena se considerate le comminatorie di pena per i singoli

reati imputati a __________, in particolare per l’imputazione di atti sessuali

con fanciulli, coazione sessuale e violenza carnale.

L’accusato è stato arrestato il

18.

dicembre 2007 e ad oggi è in detenzione preventiva da quasi tre mesi. In

questo lasso di tempo l’inchiesta è avanzata con celerità, considerato l’ambito

in cui devono muoversi gli inquirenti, i numerosi verbali, anche di testi, sia

di Polizia che di PP, e il coinvolgimento di altri accusati. I reati di cui è

accusato __________ sono di sicura gravità (a prescindere dal fatto che si

tratta perlopiù di crimini e con un minimo edittale di pena di un anno)

considerata poi la reiterazione a delinquere e, in caso di condanna, il rischio

di pena è certamente superiore alla detenzione preventiva sofferta e a quella

presumibilmente da soffrire per esperire gli atti istruttori necessari alla

completazione dell’inchiesta, in pieno rispetto del principio della

proporzionalità.

7.

In conclusione sufficienti

presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla

giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________

a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua

libertà. Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione è

respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art.

39.

let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei

ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di

legge,

decide:

1.

L’istanza di libertà provvisoria presentata da __________ è respinta.

2.

Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi

penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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