INC.2007.57806
Richiesta di perizia di credibilità della vittima
18 giugno 2008Italiano20 min
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Numero d'incarto:
INC.2007.57806
Data decisione, Autorità:
18.06.2008, GIAR
Titolo:
Richiesta di perizia di credibilità della vittima
COMPLEMENTO ISTRUTTORIO
PERIZIA
art. 60 cpv. 1 CPP-TI
Incarto n.
INC.2007.57806
Lugano
18 giugno 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sul reclamo presentato il 26/27
maggio 2008 da
__________
contro
la decisione 13 maggio 2008 del Procuratore pubblico Mario
Branda in materia di complementi istruttori;
viste le osservazioni 5 giugno
2008 di __________ e quelle 9 giugno 2008 del PP e dei coaccusati __________ e __________;
visto l’incarto MP __________;
ritenuto,
Fatti
A.
__________ è in stato di
detenzione cautelare dal 18 dicembre 2007 quando è stato arrestato dalla
Polizia cantonale, su ordine d’arresto 17 dicembre 2007 del PP, per titolo di
violenza carnale e atti sessuali con fanciulli (Inc. GIAR 578.2008.1, doc. 2).
In sintesi, egli è accusato di
aver compiuto atti di natura sessuale, tra cui rapporti sessuali completi, con
la figlia della moglie, al momento dei fatti minore di anni sedici, nell’appartamento
dove viveva la coppia (essendo la minore collocata in un foyer). I fatti
sarebbero avvenuti in più occasioni negli ultimi due anni (cfr. sentenza GIAR
14.03.2008, Inc. GIAR 578.2007.4, doc. 5)
B.
È opportuno ricordare alcune
altre circostanze relative all'inchiesta oggetto della presente procedura.
In effetti la minore, nel corso
delle sue audizioni nell’inchiesta in corso contro __________, ha dichiarato di
avere avuto rapporti sessuali consenzienti con altri due adulti, tale __________,
amico di famiglia, e tale __________ giovane conosciuto per caso a Lugano (cfr.
audizioni della presunta vittima del 25 gennaio 2008 e 23 aprile 2008, AI 8.3.
e 8.7). Contro i due è stato aperto un procedimento penale per atti sessuali
con fanciulli.
Entrambi hanno sostanzialmente
confermato le dichiarazioni della minore a proposito dei rapporti sessuali tra
loro intrattenuti (cfr. rapporto d’arresto di __________ AI 1.7 e verbale di
Polizia 21.03.2008 di __________).
C.
Il 6 maggio
2008 il qui reclamante ha presentato un’istanza affinché venga eseguita una
perizia di credibilità sulla presunta vittima minorenne.
Delle
motivazioni a fondamento della richiesta si dirà, se del caso, nei considerandi
di merito.
D.
Il magistrato
inquirente, con decisione 13 maggio 2008, ha respinto la richiesta di erezione
di una perizia di credibilità di __________ Il magistrato inquirente ritiene la
versione della ragazza lineare e coerente. Ella inoltre non soffrirebbe di
disturbi mentali suscettibili di alterarne l’esame della realtà.
E.
Con il reclamo 26/27 maggio 2008
che ci occupa la difesa, dopo avere negato l’esistenza di concreti e gravi
indizi di reato a carico di __________, si dilunga su quelle che ritiene le
contraddizioni e la mancanza di coerenza in cui sarebbe incorsa durante le
audizioni davanti alla Polizia la presunta vittima e afferma che si tratterebbe
di una ragazza immatura e con gravi problemi comportamentali che hanno
giustificato anni fa il suo internamento in internato presso l’__________ prima
ed ora presso un __________ e che seguirebbe una cura psicologica. La carenza
di chiarezza delle versioni della ragazza e l’asserito cambiamento di versioni
meritano di essere chiariti da un perito munito delle necessarie qualifiche e
secondo metodi scientificamente riconosciuti. L’accusato ha diritto che le
incongruenze e le perplessità che solleverebbero le dichiarazioni della minore
vengano chiarite da una figura neutra e indipendente che disponga della
necessaria distanza critica e non da chi interroga con fare rassicurante e che
di fatto sostiene e conforta nella sua posizione la presunta vittima con fare
amichevole come ha fatto sinora la Polizia. La difesa sostiene inoltre che la
minore potrebbe essere stata influenzata dall’amica __________ a sua volta
abusata dal patrigno e ciò allo scopo di allontanare __________ da casa e
riacquistare l’affetto della madre.
Per il resto si dirà, se del
caso, nelle considerazioni di merito.
F.
Il PP, con osservazioni 9 giugno
2008, chiede che il reclamo venga respinto. Osserva che in termini generali la
verifica dell’attendibilità di dichiarazioni rilasciate da un testimone è
competenza primaria del giudice e che un perito non può essere chiamato a
sostituirsi a tale competenza di un tribunale. La giurisprudenza del __________
ha avuto modo di precisare che perizie di credibilità sono ammissibili solo in
circostanze particolari quali il trovarsi in presenza di dichiarazioni
frammentarie o difficilmente interpretabili di bambini piccoli, quando vi sono
indizi di turbe psichiche o quando elementi concreti fanno pensare che la
persona interrogata è stata influenzata da terzi, elementi non presenti nel
caso concreto della minore __________
La presunta vittima è infatti una
ragazza quattordicenne che si esprime con proprietà di linguaggio, non vi sono
seri indizi di turbe psichiche (stando a quanto riportato dalla psicologa che
segue la minore) come pure non vi sono indizi che la minore sia stata
influenzata da terzi nelle proprie dichiarazioni.
G.
Con osservazioni 9 giugno 2008 la
parte civile __________ chiede che il reclamo venga integralmente respinto.
A mente della difesa,
contrariamente a quanto sostenuto dal reclamante, non vi è nessun elemento che
induca a sospettare che la minore soffra di turbe psichiche tali che possano
minare la sua credibilità. La minore ha ormai 14 anni e si esprime in maniera
normale per cui non appare necessario ricorrere ad un esperto per interpretare
le sue dichiarazioni che, oltretutto, sono risultate in tutte e tre le
audizioni coerenti e lineari. Non sono quindi date le condizioni per sottoporre
la minore ad una perizia di credibilità la cui utilità viene peraltro messa in
dubbio.
La difesa dell’accusato ha
tentato di screditare la minore tacciandola di immatura (forse dimenticando che
si tratta di una ragazza di 14 anni) e di avere seri problemi comportamentali
mentre che __________ è stata collocata in un foyer non a causa sua ma per
l’incapacità della madre di svolgere il proprio ruolo. Il fatto che sia seguita
da uno psicologo non significa che ella soffra di turbe psichiche.
H.
Il coaccusato __________, con
osservazioni 9 giugno 2008, dopo aver fatto notare “l’inconsueto
atteggiamento assunto dalla ragazza (in particolare per rapporto alla sua età)
nella circostanza del loro incontro…dimostrandogli da subito in modo eloquente
la sua disponibilità” afferma che non si sente di concludere che tale
comportamento possa essere ritenuto indice dell’esistenza di problemi
psicologici tali da rendere inattendibile la versione dei fatti resa dalla
presunta vittima, tanto più che la versione della minore combacia
sostanzialmente, per quanto lo riguarda, con quanto dichiarato dall’accusato __________.
Egli si rimette pertanto al prudente apprezzamento di questo giudice.
Il coaccusato __________, da
parte sua, con lettera 5/6 giugno 2008, comunica di non avere osservazioni da
fare.
Considerato,
Considerandi
1.
Il reclamo, presentato
tempestivamente dall'accusato e destinatario della decisione, è ricevibile in
ordine.
2.
Per quanto concerne la richiesta di assunzione di ulteriori
prove nella fase predibattimentale, valgono i principi seguenti:
"a)
Per meritare di essere assunte, le prove proposte dalle
parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in altro momento
dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre
concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto
attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la
fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della
novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di
competenza del Procuratore pubblico, dapprima per decidere se promuovere
l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo conclusione
dell’istruzione formale) se decretare messa in stato di accusa o abbandono,
sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le
stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute
presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne
la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v.
decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in
re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5).
Se, in particolare per l’accusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è
espressione del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 4 Cost. fed. (ora,
art. 8 cpv. 1 della nuova Cost. fed.; v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a
p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del “fair trial” ai sensi
dell’art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl.
Kehl/Strassburg/Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito
(ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali
corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di
prova che “nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind”
(Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico
all’audizione di testi, il magistrato può rifiutare la prova proposta “wenn
er die zu erwartende Antwort bzw. Aussage nach seiner freien
Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung nicht für beachtlich hält” (Frowein/Peukert,
loc. cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con rinvii), nelle parole di Niklaus
Schmid (Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103 Ia 491 et al. in
nota 321) “wenn sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als genügend
geklärt erachten”. Di conseguenza, non
è data violazione dell’art. 6 CEDU se il giudice del merito rifiuta un mezzo di
prova dopo averne esaminato la pertinenza (v. Frowein/Peukert, loc.
cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v.
decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR 55.98.1 consid. 1).
b)
Non va, inoltre, dimenticato che la fase in cui si
colloca la presente discussione del complemento probatorio in questione è
quella dell’istruttoria predibattimentale, finalizzata in primo luogo a
permettere alla pubblica accusa di determinarsi sulle questioni se promuovere
l’accusa o meno, indi se deferire l’accusato alla Corte competente oppure se
pronunciare l’abbandono del procedimento (art. 184 cpv. 1 CPP, rispettivamente
artt. 196 cpv. 1 e 198 cpv. 1 CPP combinati). Per costante dottrina e
giurisprudenza, invece, l’eventuale utilità o opportunità della prova proposta
nell’ottica del giudice del merito è elemento a favore della sua assunzione già
nella fase predibattimentale unicamente qualora l’amministrazione di tale prova
in sede dibattimentale sia impossibile, o vi sia concreto rischio che lo
diventi.
c)
La facoltà per la difesa di proporre prove (già nella
fase predibattimentale - art. 60 CPP) non costituisce, quindi, diritto assoluto
alla loro assunzione (DTF 106 Ia 162; DTF 115 Ia 101). Neppure il principio di
parità delle armi (emanazione di quello più generale di "giusto
processo" sancito dalla CEDU e dalla Costituzione federale) conferisce
diritti più estesi, su questa specifica questione, avendo tra l'altro
applicazione limitata nella fase dell'inchiesta predibattimentale (DTF 106 IV
85; Hauser/Schweri, Schweizerische Strafprozessrecht, BS 1999, p. 129 e p. 229
ss). Cionondimeno, occorre prestare attenzione a che questa limitazione non
conduca allo "svuotamento" del principio (nonché della norma di cui all'art.
60.
CPP che in parte lo concretizza) in presenza di un sistema processuale che,
di fatto, conferisce un ruolo molto importante agli accertamenti in fase
istruttoria (M. Rusca, L'influenza della CEDU sulla riforma dell'ordinamento
penale ticinese, RDAT II 1992, p. 469 ss e 476; CEDU 24 maggio 1991 in re Q.,
Serie A no. 205), rispettivamente allorquando il rinvio della prova alla fase
dibattimentale appare aleatorio."
(GIAR 14 gennaio 2004, 237.2003.11)
3.
Per quanto riguarda l'esecuzione
di una perizia sulla credibilità/attendibilità della parte civile __________ va
osservato quanto segue.
a)
In termini generali, la perizia è il mezzo per
scoprire ed utilizzare determinati indizi o determinate prove con l'ausilio di
conoscenze tecniche specifiche; trattasi della fase scientifica della prova, la
cui importanza dipende dallo sviluppo (riconosciuto) delle conoscenze nel
relativo campo tecnico-scientifico (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, p.
462.
e ss; Donatsch/Schmid, Kommentar, art. 109). Il giudice (cui compete
l'applicazione del diritto e l'apprezzamento delle prove), può scartare quei
mezzi di prova ritenuti poco sicuri o che non apportano elementi
sufficientemente seri (DTF 103 IV 299). Questo tipo di valutazione deve
avvenire in modo ancor più rigoroso in materia di perizie; l'accertamento
peritale deve avere un alto grado d'attendibilità, già per il solo fatto che il
giudice non può scostarsi dalle conclusioni, in assenza di seri e fondati
motivi (cfr. DTF 118 Ia 144).
Va, inoltre, detto che le cosiddette perizie di
credibilità/attendibilità sono tra quelle che pongono i problemi maggiori (a
livello di scelta del perito, di metodo, di effettiva necessità) ritenuto che
non risulta esistere, in psichiatria, un metodo per determinare la veridicità
delle affermazioni di una persona; il giudizio (comunque di competenza del
giudice) si può fondare solo su elementi e circostanze (Umstände) che parlano a
favore o contro la credibilità (Glaubhaftigkeit) del dire (o di specifica
affermazione). In tale ambito, ed in determinati casi, un referto psichiatrico
può fornire elementi di carattere "scientifico" per la credibilità di
determinate affermazioni (ma non della persona: A. Scheidegger, Minderjärige
als Zeugen und Auskunftspersonen im Strafverfahren, ZH 2006, pag. 277 ss; DTF
128.
I 81).
Non è un caso che, in perlomeno tre recenti decisioni
di corte d'assise, perizie aventi analoghe finalità siano rimaste inutilizzate,
rispettivamente indicate solo a titolo abbondanziale (cfr. Assise criminali,
Lugano 18.7.2003, 72.2003.26, cons. 23; Assise criminali, Lugano 5.9.2003,
72.2003
, cons. 19; Assise criminali, 17.7.2004, 72.2003.105, cons. 2.1.d.
cap. VII).
b)
Le perizie cosiddette di credibilità/attendibilità,
sono state oggetto (recentemente) di alcune decisioni del Tribunale federale i
cui considerandi permettono di meglio chiarirne "necessità" e
"utilizzabilità" in sede penale (non da ultimo per evitare che ci si
accomodi a delegare al perito questioni che sono e restano di competenza del
giudice).
Dopo aver operato una distinzione tra la credibilità
della persona e la validità delle dichiarazioni (precisando che solo la seconda
può essere oggetto di una perizia psicologica), l'Alta corte ha sottolineato
che, in ogni caso, la determinazione della validità di una testimonianza è in
primo luogo competenza del giudice (DTF 128 I 81) e il ricorso ad una perizia,
quale ausilio per questa determinazione, deve avvenire in casi particolari,
ricorrendo ad un esperto che non abbia ruolo di terapeuta (ci sia concesso di
aggiungere: che non abbia tale impostazione/approccio/mentalità) e che sia in
grado di scegliere, indicare ed applicare un preciso metodo (DTF 128 I 81; DTF
129.
I 49).
Cosa intenda il TF per "casi particolari" lo
si desume da altra decisione (DTF 129 IV 179), nella quale si fa esplicito
riferimento alle deposizioni dei bambini, a quelle di persone per le quali
esistono indizi seri di turbe psichiche, rispettivamente alle situazioni nelle
quali sono presenti seri indizi circa l'influenza di terzi sulla deposizione.
(cfr. Sentenza GIAR 5 gennaio 2007 in re S.B. inc. GIAR
2006.
)
4.
Il reclamante, con riferimento all’elencazione del TF,
sostiene, che la perizia di attendibilità s'impone nel caso di specie,
dal momento che la minore sarebbe una ragazza immatura e con seri problemi
comportamentali e per questo motivo si troverebbe internata in istituto da
alcuni anni e sottoposta a cura psicologica. La psicologa __________, terapeuta
della ragazza, non disporrebbe né dell’indipendenza né dell’esperienza e delle
conoscenze scientifiche per poter formulare una valutazione degna di nota
sull’attendibilità della minore e delle sue dichiarazioni. Tale necessità
scaturirebbe poi dalle “incongruenze” riscontrate dalla difesa nelle tre
audizioni di __________
Non sarebbe infatti chiaro se __________ abbia avuto
rapporti anali con l’accusato e se abbia avuto con lui il suo primo rapporto
vaginale: ciò, a dire della difesa, a causa “di fluttuazioni nelle
dichiarazioni” ed in netto contrasto con le affermazioni del coaccusato __________
che si è detto sicuro che __________ fosse vergine al momento del loro primo
rapporto. Non si spiegherebbe poi il motivo per cui la ragazza, a suo dire
ancora abusata nel mese di novembre 2007, abbia insistito per andare a casa da
sola con l’accusato a __________ a fine novembre/inizio dicembre 2007 quando
aveva la possibilità di dormire con i nonni. Vi sarebbe quindi, oltre
all’incongruenza delle dichiarazioni che, a mente della difesa basterebbe da
sola a giustificare l’erezione di una perizia di credibilità, un cambiamento di
versioni che meriterebbero di essere chiarite da un perito munito delle
necessarie qualifiche.
La difesa passa poi a criticare le modalità
d’audizione della presunta vittima da parte della Polizia che sarebbe stata
“amichevole” nei confronti della vittima.
Il reclamante sostiene poi che la presunta vittima
sarebbe stata influenzata dall’esperienza dell’amica __________, abusata dal
patrigno il quale sarebbe stato allontanato dal nucleo famigliare, e sarebbe
quindi stata suggestionata da quanto capitato all’amica tanto da accusare a sua
volta il patrigno al fine di allontanarlo dalla madre e riconquistare le
attenzioni e l’affetto di quest’ultima.
a)
In primo luogo la difesa non evidenzia quali sarebbero
concretamente gli elementi oggettivi e significativi che emergerebbero
dall’incarto a destare dubbi e perplessità sulla credibilità delle dichiarazioni
della minore __________ o piuttosto sulla “totale mancanza di coerenza delle
dichiarazioni” della minore.
Gli unici elementi evidenziati dalla difesa fanno
riferimento alla testimonianza di __________, secondo cui la ragazza sarebbe
stata ancora vergine al momento del loro primo rapporto sessuale, mentre che __________
farebbe risalire il suo primo rapporto vaginale con l’accusato __________. Il
fatto che la versione della minore non combaci su questo punto con quella
dell’accusato, non è motivo sufficiente per ritenere le dichiarazioni di __________
totalmente mancanti di coerenza tanto da doverle sottoporre ad un esperto, le
dichiarazioni della minore e dell’accusato __________, se del caso, andranno
valutate dal giudice del merito.
La difesa non spiega poi quali sarebbero i cambiamenti
di versione della minore evidenziabili dalle sue audizioni e tali non risultano
liquide neppure da una lettura approfondita delle trascrizioni delle audizioni.
b)
Quanto agli altri elementi
indicati, il fatto che la vittima sia minorenne, da solo, non basta per imporre
una perizia, come detto il TF si riferisce esplicitamente ai bambini (meglio,
ai bambini piccoli: "petits enfants" DTF 129 IV 179; si veda
anche Assise criminali 72.2003.26, cons. 23) le cui dichiarazioni
(rispettivamente la relativa genesi) possono essere di difficile lettura
("la raison d'être des expertises de crédibilité est d'expliciter les
déclarations d'enfants qui, nottament pour des raisons d'âge, ne sont pas à
même d'exprimer clairement certains événements qui les touchent" OCA
GE 30.01.2003, P/3146/01), così come non basta asserire che la presunta vittima
e immatura e contraddittoria senza indicare cosa si intenda con tali
espressioni e quali elementi concreti (agli atti) permettano di giungere a
quelle conclusioni (non si vede per quale motivo per ordinare una perizia di
credibilità/attendibilità non si debba pretendere l'esistenza e l'indicazione
di fondati motivi per ritenere il caso come "particolare" in analogia
con i dettami giurisprudenziali in materia di perizia ex art. art. 13 CP -DTF
116.
IV 274, DTF 119 IV 120).
La presunta vittima non è un
bambino piccolo, ella si esprime con proprietà di linguaggio e non è quindi
necessario ricorrere all’ausilio di uno specialista per interpretare (quasi
tradurre in un linguaggio adulto) le sue dichiarazioni. Emerge dalla visione
delle audizioni videoregistrate e anche dalla lettura delle trascrizioni delle
stesse che __________ sa indicare con precisione le parti del corpo e le varie
tipologie di rapporti sessuali e, quando non capisce la domanda
dell’interrogante, chiede spiegazioni in merito: con il che appare perlomeno
evidente che le risposte non vengono date a casaccio o come nel tentativo di
compiacere l’interrogante (tant’è che quando l’agente interrogante sbaglia nel
riassumere il racconto della presunta vittima sull’inizio dei rapporti sessuali
con l’accusato la stessa non accondiscende ma lo corregge: “Ancora a p. 29
della trascrizione della seconda audizione la presunta vittima, dopo avere in
un primo momento assecondato la verbalizzante, che riassumeva erroneamente la
cronologia degli eventi, ha trovato la presenza di spirito per correggersi e
dichiarare che con__________ aveva avuto il suo primo rapporto sessuale in
assoluto e basta”, decisione GIAR 14.03.08, p. 4, INC.2007.57804).
c)
Non vi sono poi elementi concreti agli atti che
facciano pensare che la presunta vittima sia colpita da turbe psichiche, tant’è
che la psicologa che la segue dal 2006 ha dichiarato a verbale
davanti al PP che __________ “è una ragazza dal passato difficile ma che ha
saputo sul piano psichico organizzarsi relativamente bene. Non presenta, a mio
giudizio, una struttura psicotica, ha un esame di realtà integro, non ho mai
notato manifestazioni deliranti o allucinazioni. Ha le funzioni dell’io
sviluppate adeguatamente nel senso di un linguaggio corretto e non povero, una
memoria normale, un buon corso del pensiero non connotato da bizzarie. Non ho
mai notato in lei idee deliranti. … AD dell’__________ rispondo che non ho
eseguito esami testistici specifici per verificare se l’esame di realtà di __________
era integro o meno. A questo scopo mi sono avvalsa delle osservazioni e del
colloquio clinico. Ritengo che in due anni in ogni caso se __________ avesse
avuto un’ideazione bizzarra, ciò sarebbe emerso. Vi sono poi una serie di
parametri che ci aiutano a comprendere il funzionamento più o meno corretto di
una persona; a parte l’esame ed il colloquio clinico si potrebbe citare una
discreta capacità nell’apprendimento e nelle relazioni personali” (verb. PP
30.
maggio 2008 di __________, p. 1, 2 e 3).
La tesi dell’”internamento” cui sarebbe sottoposta __________
sebbene abbia forte potere evocativo, non serve a sostanziare l’idea che la
presunta vittima sia colpita da turbe psichiche e neppure che ci si trovi in un
“caso particolare” così come richiesto dalla giurisprudenza del Tribunale federale.
In effetti non risulta a questo giudice (e non dovrebbe risultare neppure alla
difesa) che la minore sia mai stata internata, bensì ella era ed è collocata,
su decisione della competente __________, presso un foyer (“AD dell__________
rispondo che per quanto mi consta __________ era stata tolta alla custodia
della madre e collocata presso l__________ poiché attraverso i suoi
comportamenti manifestati alle scuole elementari (tipo bruciare un cassonetto)
aveva manifestato una inadeguata presa a carico e protezione da parte della
madre. Pareva cioè che la madre non fosse in grado di occuparsi in modo
adeguato della figlia”, cfr. Verb. PP del 30 maggio 2008 di __________).
La difesa non spiega poi in cosa consisterebbe
l’influenza dell’amica __________ o meglio come quest’ultima possa avere
convinto la parte civile ad accusare il patrigno.
d)
È vero che l'elencazione del TF nella sentenza citata
sopra non è dichiarata esaustiva; ciò non toglie che (per ricorrervi) deve
comunque trattarsi di caso particolare.
Deve essere ben chiaro, inoltre, che non è questione,
in questa sede, di esprimersi sulla credibilità della parte civile, bensì di
determinare se ci si trovi in un "caso particolare" che giustifica il
ricorso alla perizia quale ulteriore elemento di valutazione delle (sue)
dichiarazioni.
A questo fine, a poco serve parlare in generale di “contraddizioni”
o “incongruenze” in cui sarebbe incorsa la parte civile o indicare la
possibile incompatibilità di alcune sue dichiarazioni con altri accertamenti;
si tratta infatti di elementi che il Procuratore pubblico prima e, se del caso,
il giudice del merito in seguito, dovranno considerare in sede di valutazione
dell'attendibilità/credibilità delle dichiarazioni di __________, gli stessi
non forniscono alcuna indicazione circa la necessità di un ausilio peritale per
la loro valutazione.
e)
Da tutto quanto sopra consegue
che, così come motivate, né l'istanza né il reclamo forniscono elementi
sufficienti (e sufficientemente precisi) per ritenere di trovarsi in un caso
particolare, così come previsto dalla giurisprudenza del Tribunale federale,
che esige l'espletamento di una perizia di credibilità/attendibilità sulle
dichiarazioni della minore tanto da dover annullare la decisione del magistrato
inquirente.
Restano, ovviamente, riservate le
competenze del giudice del merito.
5.
In conclusione il reclamo è
respinto con la presente decisione, definitiva (a livello cantonale). Tasse
spese e ripetibili seguono la soccombenza.
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in
particolare gli artt. 187, 189, 190, 219 CP, 1 ss., 113 ss., 196, 280 ss., 284 e
contrario CPP,
decide
1.
Il reclamo è respinto
ai sensi dei considerandi.
2.
La tassa di giustizia, fissata in FRS 600.- e le spese di
FRS 250.- sono a carico del reclamante, il quale assegnerà CHF 375.- di
ripetibili alla parte civile __________
3.
La presente decisione
è definitiva.
4.
Intimazione (con
le osservazioni delle parti):
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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