Lexipedia

Decisione

INC.2007.57806

Richiesta di perizia di credibilità della vittima

18 giugno 2008Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

A.

__________ è in stato di

detenzione cautelare dal 18 dicembre 2007 quando è stato arrestato dalla

Polizia cantonale, su ordine d’arresto 17 dicembre 2007 del PP, per titolo di

violenza carnale e atti sessuali con fanciulli (Inc. GIAR 578.2008.1, doc. 2).

In sintesi, egli è accusato di

aver compiuto atti di natura sessuale, tra cui rapporti sessuali completi, con

la figlia della moglie, al momento dei fatti minore di anni sedici, nell’appartamento

dove viveva la coppia (essendo la minore collocata in un foyer). I fatti

sarebbero avvenuti in più occasioni negli ultimi due anni (cfr. sentenza GIAR

14.03.2008, Inc. GIAR 578.2007.4, doc. 5)

B.

È opportuno ricordare alcune

altre circostanze relative all'inchiesta oggetto della presente procedura.

In effetti la minore, nel corso

delle sue audizioni nell’inchiesta in corso contro __________, ha dichiarato di

avere avuto rapporti sessuali consenzienti con altri due adulti, tale __________,

amico di famiglia, e tale __________ giovane conosciuto per caso a Lugano (cfr.

audizioni della presunta vittima del 25 gennaio 2008 e 23 aprile 2008, AI 8.3.

e 8.7). Contro i due è stato aperto un procedimento penale per atti sessuali

con fanciulli.

Entrambi hanno sostanzialmente

confermato le dichiarazioni della minore a proposito dei rapporti sessuali tra

loro intrattenuti (cfr. rapporto d’arresto di __________ AI 1.7 e verbale di

Polizia 21.03.2008 di __________).

C.

Il 6 maggio

2008 il qui reclamante ha presentato un’istanza affinché venga eseguita una

perizia di credibilità sulla presunta vittima minorenne.

Delle

motivazioni a fondamento della richiesta si dirà, se del caso, nei considerandi

di merito.

D.

Il magistrato

inquirente, con decisione 13 maggio 2008, ha respinto la richiesta di erezione

di una perizia di credibilità di __________ Il magistrato inquirente ritiene la

versione della ragazza lineare e coerente. Ella inoltre non soffrirebbe di

disturbi mentali suscettibili di alterarne l’esame della realtà.

E.

Con il reclamo 26/27 maggio 2008

che ci occupa la difesa, dopo avere negato l’esistenza di concreti e gravi

indizi di reato a carico di __________, si dilunga su quelle che ritiene le

contraddizioni e la mancanza di coerenza in cui sarebbe incorsa durante le

audizioni davanti alla Polizia la presunta vittima e afferma che si tratterebbe

di una ragazza immatura e con gravi problemi comportamentali che hanno

giustificato anni fa il suo internamento in internato presso l’__________ prima

ed ora presso un __________ e che seguirebbe una cura psicologica. La carenza

di chiarezza delle versioni della ragazza e l’asserito cambiamento di versioni

meritano di essere chiariti da un perito munito delle necessarie qualifiche e

secondo metodi scientificamente riconosciuti. L’accusato ha diritto che le

incongruenze e le perplessità che solleverebbero le dichiarazioni della minore

vengano chiarite da una figura neutra e indipendente che disponga della

necessaria distanza critica e non da chi interroga con fare rassicurante e che

di fatto sostiene e conforta nella sua posizione la presunta vittima con fare

amichevole come ha fatto sinora la Polizia. La difesa sostiene inoltre che la

minore potrebbe essere stata influenzata dall’amica __________ a sua volta

abusata dal patrigno e ciò allo scopo di allontanare __________ da casa e

riacquistare l’affetto della madre.

Per il resto si dirà, se del

caso, nelle considerazioni di merito.

F.

Il PP, con osservazioni 9 giugno

2008, chiede che il reclamo venga respinto. Osserva che in termini generali la

verifica dell’attendibilità di dichiarazioni rilasciate da un testimone è

competenza primaria del giudice e che un perito non può essere chiamato a

sostituirsi a tale competenza di un tribunale. La giurisprudenza del __________

ha avuto modo di precisare che perizie di credibilità sono ammissibili solo in

circostanze particolari quali il trovarsi in presenza di dichiarazioni

frammentarie o difficilmente interpretabili di bambini piccoli, quando vi sono

indizi di turbe psichiche o quando elementi concreti fanno pensare che la

persona interrogata è stata influenzata da terzi, elementi non presenti nel

caso concreto della minore __________

La presunta vittima è infatti una

ragazza quattordicenne che si esprime con proprietà di linguaggio, non vi sono

seri indizi di turbe psichiche (stando a quanto riportato dalla psicologa che

segue la minore) come pure non vi sono indizi che la minore sia stata

influenzata da terzi nelle proprie dichiarazioni.

G.

Con osservazioni 9 giugno 2008 la

parte civile __________ chiede che il reclamo venga integralmente respinto.

A mente della difesa,

contrariamente a quanto sostenuto dal reclamante, non vi è nessun elemento che

induca a sospettare che la minore soffra di turbe psichiche tali che possano

minare la sua credibilità. La minore ha ormai 14 anni e si esprime in maniera

normale per cui non appare necessario ricorrere ad un esperto per interpretare

le sue dichiarazioni che, oltretutto, sono risultate in tutte e tre le

audizioni coerenti e lineari. Non sono quindi date le condizioni per sottoporre

la minore ad una perizia di credibilità la cui utilità viene peraltro messa in

dubbio.

La difesa dell’accusato ha

tentato di screditare la minore tacciandola di immatura (forse dimenticando che

si tratta di una ragazza di 14 anni) e di avere seri problemi comportamentali

mentre che __________ è stata collocata in un foyer non a causa sua ma per

l’incapacità della madre di svolgere il proprio ruolo. Il fatto che sia seguita

da uno psicologo non significa che ella soffra di turbe psichiche.

H.

Il coaccusato __________, con

osservazioni 9 giugno 2008, dopo aver fatto notare “l’inconsueto

atteggiamento assunto dalla ragazza (in particolare per rapporto alla sua età)

nella circostanza del loro incontro…dimostrandogli da subito in modo eloquente

la sua disponibilità” afferma che non si sente di concludere che tale

comportamento possa essere ritenuto indice dell’esistenza di problemi

psicologici tali da rendere inattendibile la versione dei fatti resa dalla

presunta vittima, tanto più che la versione della minore combacia

sostanzialmente, per quanto lo riguarda, con quanto dichiarato dall’accusato __________.

Egli si rimette pertanto al prudente apprezzamento di questo giudice.

Il coaccusato __________, da

parte sua, con lettera 5/6 giugno 2008, comunica di non avere osservazioni da

fare.

Considerato,

Considerandi

1.

Il reclamo, presentato

tempestivamente dall'accusato e destinatario della decisione, è ricevibile in

ordine.

2.

Per quanto concerne la richiesta di assunzione di ulteriori

prove nella fase predibattimentale, valgono i principi seguenti:

"a)

Per meritare di essere assunte, le prove proposte dalle

parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in altro momento

dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre

concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto

attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la

fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della

novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di

competenza del Procuratore pubblico, dapprima per decidere se promuovere

l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo conclusione

dell’istruzione formale) se decretare messa in stato di accusa o abbandono,

sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le

stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute

presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne

la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v.

decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in

re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5).

Se, in particolare per l’accusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è

espressione del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 4 Cost. fed. (ora,

art. 8 cpv. 1 della nuova Cost. fed.; v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a

p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del “fair trial” ai sensi

dell’art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl.

Kehl/Strassburg/Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito

(ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali

corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di

prova che “nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind”

(Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico

all’audizione di testi, il magistrato può rifiutare la prova proposta “wenn

er die zu erwartende Antwort bzw. Aussage nach seiner freien

Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung nicht für beachtlich hält” (Frowein/Peukert,

loc. cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con rinvii), nelle parole di Niklaus

Schmid (Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103 Ia 491 et al. in

nota 321) “wenn sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als genügend

geklärt erachten”. Di conseguenza, non

è data violazione dell’art. 6 CEDU se il giudice del merito rifiuta un mezzo di

prova dopo averne esaminato la pertinenza (v. Frowein/Peukert, loc.

cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v.

decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR 55.98.1 consid. 1).

b)

Non va, inoltre, dimenticato che la fase in cui si

colloca la presente discussione del complemento probatorio in questione è

quella dell’istruttoria predibattimentale, finalizzata in primo luogo a

permettere alla pubblica accusa di determinarsi sulle questioni se promuovere

l’accusa o meno, indi se deferire l’accusato alla Corte competente oppure se

pronunciare l’abbandono del procedimento (art. 184 cpv. 1 CPP, rispettivamente

artt. 196 cpv. 1 e 198 cpv. 1 CPP combinati). Per costante dottrina e

giurisprudenza, invece, l’eventuale utilità o opportunità della prova proposta

nell’ottica del giudice del merito è elemento a favore della sua assunzione già

nella fase predibattimentale unicamente qualora l’amministrazione di tale prova

in sede dibattimentale sia impossibile, o vi sia concreto rischio che lo

diventi.

c)

La facoltà per la difesa di proporre prove (già nella

fase predibattimentale - art. 60 CPP) non costituisce, quindi, diritto assoluto

alla loro assunzione (DTF 106 Ia 162; DTF 115 Ia 101). Neppure il principio di

parità delle armi (emanazione di quello più generale di "giusto

processo" sancito dalla CEDU e dalla Costituzione federale) conferisce

diritti più estesi, su questa specifica questione, avendo tra l'altro

applicazione limitata nella fase dell'inchiesta predibattimentale (DTF 106 IV

85; Hauser/Schweri, Schweizerische Strafprozessrecht, BS 1999, p. 129 e p. 229

ss). Cionondimeno, occorre prestare attenzione a che questa limitazione non

conduca allo "svuotamento" del principio (nonché della norma di cui all'art.

60.

CPP che in parte lo concretizza) in presenza di un sistema processuale che,

di fatto, conferisce un ruolo molto importante agli accertamenti in fase

istruttoria (M. Rusca, L'influenza della CEDU sulla riforma dell'ordinamento

penale ticinese, RDAT II 1992, p. 469 ss e 476; CEDU 24 maggio 1991 in re Q.,

Serie A no. 205), rispettivamente allorquando il rinvio della prova alla fase

dibattimentale appare aleatorio."

(GIAR 14 gennaio 2004, 237.2003.11)

3.

Per quanto riguarda l'esecuzione

di una perizia sulla credibilità/attendibilità della parte civile __________ va

osservato quanto segue.

a)

In termini generali, la perizia è il mezzo per

scoprire ed utilizzare determinati indizi o determinate prove con l'ausilio di

conoscenze tecniche specifiche; trattasi della fase scientifica della prova, la

cui importanza dipende dallo sviluppo (riconosciuto) delle conoscenze nel

relativo campo tecnico-scientifico (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, p.

462.

e ss; Donatsch/Schmid, Kommentar, art. 109). Il giudice (cui compete

l'applicazione del diritto e l'apprezzamento delle prove), può scartare quei

mezzi di prova ritenuti poco sicuri o che non apportano elementi

sufficientemente seri (DTF 103 IV 299). Questo tipo di valutazione deve

avvenire in modo ancor più rigoroso in materia di perizie; l'accertamento

peritale deve avere un alto grado d'attendibilità, già per il solo fatto che il

giudice non può scostarsi dalle conclusioni, in assenza di seri e fondati

motivi (cfr. DTF 118 Ia 144).

Va, inoltre, detto che le cosiddette perizie di

credibilità/attendibilità sono tra quelle che pongono i problemi maggiori (a

livello di scelta del perito, di metodo, di effettiva necessità) ritenuto che

non risulta esistere, in psichiatria, un metodo per determinare la veridicità

delle affermazioni di una persona; il giudizio (comunque di competenza del

giudice) si può fondare solo su elementi e circostanze (Umstände) che parlano a

favore o contro la credibilità (Glaubhaftigkeit) del dire (o di specifica

affermazione). In tale ambito, ed in determinati casi, un referto psichiatrico

può fornire elementi di carattere "scientifico" per la credibilità di

determinate affermazioni (ma non della persona: A. Scheidegger, Minderjärige

als Zeugen und Auskunftspersonen im Strafverfahren, ZH 2006, pag. 277 ss; DTF

128.

I 81).

Non è un caso che, in perlomeno tre recenti decisioni

di corte d'assise, perizie aventi analoghe finalità siano rimaste inutilizzate,

rispettivamente indicate solo a titolo abbondanziale (cfr. Assise criminali,

Lugano 18.7.2003, 72.2003.26, cons. 23; Assise criminali, Lugano 5.9.2003,

72.2003

, cons. 19; Assise criminali, 17.7.2004, 72.2003.105, cons. 2.1.d.

cap. VII).

b)

Le perizie cosiddette di credibilità/attendibilità,

sono state oggetto (recentemente) di alcune decisioni del Tribunale federale i

cui considerandi permettono di meglio chiarirne "necessità" e

"utilizzabilità" in sede penale (non da ultimo per evitare che ci si

accomodi a delegare al perito questioni che sono e restano di competenza del

giudice).

Dopo aver operato una distinzione tra la credibilità

della persona e la validità delle dichiarazioni (precisando che solo la seconda

può essere oggetto di una perizia psicologica), l'Alta corte ha sottolineato

che, in ogni caso, la determinazione della validità di una testimonianza è in

primo luogo competenza del giudice (DTF 128 I 81) e il ricorso ad una perizia,

quale ausilio per questa determinazione, deve avvenire in casi particolari,

ricorrendo ad un esperto che non abbia ruolo di terapeuta (ci sia concesso di

aggiungere: che non abbia tale impostazione/approccio/mentalità) e che sia in

grado di scegliere, indicare ed applicare un preciso metodo (DTF 128 I 81; DTF

129.

I 49).

Cosa intenda il TF per "casi particolari" lo

si desume da altra decisione (DTF 129 IV 179), nella quale si fa esplicito

riferimento alle deposizioni dei bambini, a quelle di persone per le quali

esistono indizi seri di turbe psichiche, rispettivamente alle situazioni nelle

quali sono presenti seri indizi circa l'influenza di terzi sulla deposizione.

(cfr. Sentenza GIAR 5 gennaio 2007 in re S.B. inc. GIAR

2006.

)

4.

Il reclamante, con riferimento all’elencazione del TF,

sostiene, che la perizia di attendibilità s'impone nel caso di specie,

dal momento che la minore sarebbe una ragazza immatura e con seri problemi

comportamentali e per questo motivo si troverebbe internata in istituto da

alcuni anni e sottoposta a cura psicologica. La psicologa __________, terapeuta

della ragazza, non disporrebbe né dell’indipendenza né dell’esperienza e delle

conoscenze scientifiche per poter formulare una valutazione degna di nota

sull’attendibilità della minore e delle sue dichiarazioni. Tale necessità

scaturirebbe poi dalle “incongruenze” riscontrate dalla difesa nelle tre

audizioni di __________

Non sarebbe infatti chiaro se __________ abbia avuto

rapporti anali con l’accusato e se abbia avuto con lui il suo primo rapporto

vaginale: ciò, a dire della difesa, a causa “di fluttuazioni nelle

dichiarazioni” ed in netto contrasto con le affermazioni del coaccusato __________

che si è detto sicuro che __________ fosse vergine al momento del loro primo

rapporto. Non si spiegherebbe poi il motivo per cui la ragazza, a suo dire

ancora abusata nel mese di novembre 2007, abbia insistito per andare a casa da

sola con l’accusato a __________ a fine novembre/inizio dicembre 2007 quando

aveva la possibilità di dormire con i nonni. Vi sarebbe quindi, oltre

all’incongruenza delle dichiarazioni che, a mente della difesa basterebbe da

sola a giustificare l’erezione di una perizia di credibilità, un cambiamento di

versioni che meriterebbero di essere chiarite da un perito munito delle

necessarie qualifiche.

La difesa passa poi a criticare le modalità

d’audizione della presunta vittima da parte della Polizia che sarebbe stata

“amichevole” nei confronti della vittima.

Il reclamante sostiene poi che la presunta vittima

sarebbe stata influenzata dall’esperienza dell’amica __________, abusata dal

patrigno il quale sarebbe stato allontanato dal nucleo famigliare, e sarebbe

quindi stata suggestionata da quanto capitato all’amica tanto da accusare a sua

volta il patrigno al fine di allontanarlo dalla madre e riconquistare le

attenzioni e l’affetto di quest’ultima.

a)

In primo luogo la difesa non evidenzia quali sarebbero

concretamente gli elementi oggettivi e significativi che emergerebbero

dall’incarto a destare dubbi e perplessità sulla credibilità delle dichiarazioni

della minore __________ o piuttosto sulla “totale mancanza di coerenza delle

dichiarazioni” della minore.

Gli unici elementi evidenziati dalla difesa fanno

riferimento alla testimonianza di __________, secondo cui la ragazza sarebbe

stata ancora vergine al momento del loro primo rapporto sessuale, mentre che __________

farebbe risalire il suo primo rapporto vaginale con l’accusato __________. Il

fatto che la versione della minore non combaci su questo punto con quella

dell’accusato, non è motivo sufficiente per ritenere le dichiarazioni di __________

totalmente mancanti di coerenza tanto da doverle sottoporre ad un esperto, le

dichiarazioni della minore e dell’accusato __________, se del caso, andranno

valutate dal giudice del merito.

La difesa non spiega poi quali sarebbero i cambiamenti

di versione della minore evidenziabili dalle sue audizioni e tali non risultano

liquide neppure da una lettura approfondita delle trascrizioni delle audizioni.

b)

Quanto agli altri elementi

indicati, il fatto che la vittima sia minorenne, da solo, non basta per imporre

una perizia, come detto il TF si riferisce esplicitamente ai bambini (meglio,

ai bambini piccoli: "petits enfants" DTF 129 IV 179; si veda

anche Assise criminali 72.2003.26, cons. 23) le cui dichiarazioni

(rispettivamente la relativa genesi) possono essere di difficile lettura

("la raison d'être des expertises de crédibilité est d'expliciter les

déclarations d'enfants qui, nottament pour des raisons d'âge, ne sont pas à

même d'exprimer clairement certains événements qui les touchent" OCA

GE 30.01.2003, P/3146/01), così come non basta asserire che la presunta vittima

e immatura e contraddittoria senza indicare cosa si intenda con tali

espressioni e quali elementi concreti (agli atti) permettano di giungere a

quelle conclusioni (non si vede per quale motivo per ordinare una perizia di

credibilità/attendibilità non si debba pretendere l'esistenza e l'indicazione

di fondati motivi per ritenere il caso come "particolare" in analogia

con i dettami giurisprudenziali in materia di perizia ex art. art. 13 CP -DTF

116.

IV 274, DTF 119 IV 120).

La presunta vittima non è un

bambino piccolo, ella si esprime con proprietà di linguaggio e non è quindi

necessario ricorrere all’ausilio di uno specialista per interpretare (quasi

tradurre in un linguaggio adulto) le sue dichiarazioni. Emerge dalla visione

delle audizioni videoregistrate e anche dalla lettura delle trascrizioni delle

stesse che __________ sa indicare con precisione le parti del corpo e le varie

tipologie di rapporti sessuali e, quando non capisce la domanda

dell’interrogante, chiede spiegazioni in merito: con il che appare perlomeno

evidente che le risposte non vengono date a casaccio o come nel tentativo di

compiacere l’interrogante (tant’è che quando l’agente interrogante sbaglia nel

riassumere il racconto della presunta vittima sull’inizio dei rapporti sessuali

con l’accusato la stessa non accondiscende ma lo corregge: “Ancora a p. 29

della trascrizione della seconda audizione la presunta vittima, dopo avere in

un primo momento assecondato la verbalizzante, che riassumeva erroneamente la

cronologia degli eventi, ha trovato la presenza di spirito per correggersi e

dichiarare che con__________ aveva avuto il suo primo rapporto sessuale in

assoluto e basta”, decisione GIAR 14.03.08, p. 4, INC.2007.57804).

c)

Non vi sono poi elementi concreti agli atti che

facciano pensare che la presunta vittima sia colpita da turbe psichiche, tant’è

che la psicologa che la segue dal 2006 ha dichiarato a verbale

davanti al PP che __________ “è una ragazza dal passato difficile ma che ha

saputo sul piano psichico organizzarsi relativamente bene. Non presenta, a mio

giudizio, una struttura psicotica, ha un esame di realtà integro, non ho mai

notato manifestazioni deliranti o allucinazioni. Ha le funzioni dell’io

sviluppate adeguatamente nel senso di un linguaggio corretto e non povero, una

memoria normale, un buon corso del pensiero non connotato da bizzarie. Non ho

mai notato in lei idee deliranti. … AD dell’__________ rispondo che non ho

eseguito esami testistici specifici per verificare se l’esame di realtà di __________

era integro o meno. A questo scopo mi sono avvalsa delle osservazioni e del

colloquio clinico. Ritengo che in due anni in ogni caso se __________ avesse

avuto un’ideazione bizzarra, ciò sarebbe emerso. Vi sono poi una serie di

parametri che ci aiutano a comprendere il funzionamento più o meno corretto di

una persona; a parte l’esame ed il colloquio clinico si potrebbe citare una

discreta capacità nell’apprendimento e nelle relazioni personali” (verb. PP

30.

maggio 2008 di __________, p. 1, 2 e 3).

La tesi dell’”internamento” cui sarebbe sottoposta __________

sebbene abbia forte potere evocativo, non serve a sostanziare l’idea che la

presunta vittima sia colpita da turbe psichiche e neppure che ci si trovi in un

“caso particolare” così come richiesto dalla giurisprudenza del Tribunale federale.

In effetti non risulta a questo giudice (e non dovrebbe risultare neppure alla

difesa) che la minore sia mai stata internata, bensì ella era ed è collocata,

su decisione della competente __________, presso un foyer (“AD dell__________

rispondo che per quanto mi consta __________ era stata tolta alla custodia

della madre e collocata presso l__________ poiché attraverso i suoi

comportamenti manifestati alle scuole elementari (tipo bruciare un cassonetto)

aveva manifestato una inadeguata presa a carico e protezione da parte della

madre. Pareva cioè che la madre non fosse in grado di occuparsi in modo

adeguato della figlia”, cfr. Verb. PP del 30 maggio 2008 di __________).

La difesa non spiega poi in cosa consisterebbe

l’influenza dell’amica __________ o meglio come quest’ultima possa avere

convinto la parte civile ad accusare il patrigno.

d)

È vero che l'elencazione del TF nella sentenza citata

sopra non è dichiarata esaustiva; ciò non toglie che (per ricorrervi) deve

comunque trattarsi di caso particolare.

Deve essere ben chiaro, inoltre, che non è questione,

in questa sede, di esprimersi sulla credibilità della parte civile, bensì di

determinare se ci si trovi in un "caso particolare" che giustifica il

ricorso alla perizia quale ulteriore elemento di valutazione delle (sue)

dichiarazioni.

A questo fine, a poco serve parlare in generale di “contraddizioni”

o “incongruenze” in cui sarebbe incorsa la parte civile o indicare la

possibile incompatibilità di alcune sue dichiarazioni con altri accertamenti;

si tratta infatti di elementi che il Procuratore pubblico prima e, se del caso,

il giudice del merito in seguito, dovranno considerare in sede di valutazione

dell'attendibilità/credibilità delle dichiarazioni di __________, gli stessi

non forniscono alcuna indicazione circa la necessità di un ausilio peritale per

la loro valutazione.

e)

Da tutto quanto sopra consegue

che, così come motivate, né l'istanza né il reclamo forniscono elementi

sufficienti (e sufficientemente precisi) per ritenere di trovarsi in un caso

particolare, così come previsto dalla giurisprudenza del Tribunale federale,

che esige l'espletamento di una perizia di credibilità/attendibilità sulle

dichiarazioni della minore tanto da dover annullare la decisione del magistrato

inquirente.

Restano, ovviamente, riservate le

competenze del giudice del merito.

5.

In conclusione il reclamo è

respinto con la presente decisione, definitiva (a livello cantonale). Tasse

spese e ripetibili seguono la soccombenza.

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in

particolare gli artt. 187, 189, 190, 219 CP, 1 ss., 113 ss., 196, 280 ss., 284 e

contrario CPP,

decide

1.

Il reclamo è respinto

ai sensi dei considerandi.

2.

La tassa di giustizia, fissata in FRS 600.- e le spese di

FRS 250.- sono a carico del reclamante, il quale assegnerà CHF 375.- di

ripetibili alla parte civile __________

3.

La presente decisione

è definitiva.

4.

Intimazione (con

le osservazioni delle parti):

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster