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Decisione

INC.2007.57807

Istanza proroga carcere preventivo. Accolta per bisogni dell'istruzione e pericolo di fuga

18 giugno 2008Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i principi che reggono la materia, pur se noti al magistrato inquirente

ed al difensore, vengono qui brevemente richiamati:

"L'art. 95 CPP - corrispondente

all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio

1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di

regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere

preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso

accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e

nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per

quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al

pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare

ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si

aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di

interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio

aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.

32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine

pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione

della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale

(di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento

di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali -

nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto

della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102

Ia 381).

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è

protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione

delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi

penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G.,

inc. 520.2001.5);

-

per quanto riguarda gli indizi di reato si può fare riferimento a quanto

espresso nella decisione 14 marzo 2008 di questo ufficio in materia di libertà

provvisoria:

“Con verosimiglianza sufficiente, a questo stadio del

procedimento ed in questa sede, si può comunque concludere per la presenza di

seri e di concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ e relativi ad

un suo coinvolgimento nei fatti per cui procede il PP.

A sostenere questa tesi concorrono, oltre alle

dichiarazioni della presunta vittima (AI 8.2 e 8.3), anche le conclusioni del

laboratorio di medicina legale di San Gallo (AI 7.3) secondo cui, sul lenzuolo

che si trovava nel letto matrimoniale utilizzato dall’accusato sono state

rinvenute tracce di DNA miste dell’accusato, della di lui moglie e della

presunta vittima minorenne oltre che ad una traccia di sperma riconducibile a __________

stesso. In base al rapporto dell’istituto di medicina legale di San Gallo le

tracce di DNA rinvenute indicano un contatto intensivo tra il corpo di __________

e il lenzuolo, che non può essere spiegato con le ipotesi avanzate dalla difesa

(appare infatti poco probabile che la ragazza abbia potuto lasciare queste

traccia sdraiandosi vestita sul letto), e su di esso si trovano inoltre tracce

miste del DNA di __________ e di __________.

Poco credibile la storia della polluzione notturna (e

quindi dell’emissione involontaria, generalmente notturna, di liquido seminale,

normale e frequente negli adolescenti durante la pubertà e negli adulti che

osservano la castità) di __________, fornita dall’accusato agli inquirenti per

giustificare l’esistenza di una traccia di sperma su di un lenzuolo che, viste

le circostanze del caso, in quei giorni non avrebbe dovuto “assistere” ad

attività sessuali da parte dell’accusato. Per nulla credibile il fatto che __________,

che a suo dire, a causa della polluzione notturna, si sarebbe svegliato con “le

mutande bagnate” ed addirittura che il suo pene “era proprio attaccato

alle mutande” (verb. PP 7 marzo 2008, p. 2.), avrebbe deciso, per la fretta

(dovendosi recare a __________), di cambiare le mutande solo una volta arrivato

a __________, avendo a disposizione dei cambi di biancheria intima anche a __________.

Il tempo che impiega una persona “normalemente abile” ad infilarsi un paio di

mutande pulite la mattina è notorio: si tratta di pochi secondi.

Elementi oggettivi, la presenza intensiva delle tracce

di DNA di figliastra e accusato, la presenza di una macchia di sperma,

sostanziano invece l’ipotesi accusatoria secondo cui la minore __________ e

l’accusato __________ avrebbero giaciuto insieme, compiendo un atto di natura

sessuale sul lenzuolo oggetto di analisi da parte degli inquirenti, lenzuolo

apposto pulito di bucato sul materasso dalla stessa __________ e sul quale la

madre della ragazza e l’accusato non hanno mai dormito assieme (stante

l’arresto di __________ al suo rientro in Ticino da __________) (cfr. AI

2.1.,verbale PP 04.01.08, p.8; AI 8.3., trascrizione dell’audizione 25.01.08

della presunta vittima, p. 8).

Per quanto riguarda le dichiarazioni della ragazza, v’è

da dire che effettivamente __________, durante la prima audizione, ha

dichiarato di avere avuto il suo primo rapporto sessuale completo con il

patrigno per poi, in occasione della seconda audizione, dichiarare di avere

avuto il primo rapporto sessuale in assoluto con il patrigno ma che tale rapporto

avrebbe comportato una penetrazione anale e non vaginale. A questo proposito va

però osservato come la ragazza abbia spontaneamente raccontato la novità (cioè

di avere avuto come primo rapporto sessuale in assoluto una penetrazione anale

con __________) agli inquirenti all’inizio della seconda audizione (AI 8.4, p.

5 e 6) e non perché sollecitata dall’interrogante o per rispondere a precise

contestazioni degli inquirenti. La ragazza ha poi ben spiegato per quale motivo

non aveva fatto menzione in precedenza di questo fatto e cioè che si vergognaa

di quanto subito. Ancora a p. 29 della trascrizione della seconda audizione la

presunta vittima, dopo avere in un primo momento assecondato la verbalizzante,

che riassumeva erroneamente la cronologia degli eventi, ha trovato la presenza

di spirito per correggersi e dichiarare che con __________ aveva avuto il suo

primo rapporto sessuale in assoluto e basta.

A nulla valgono le obbiezioni della difesa che si

chiede come sia possibile, dal profilo meccanico, penetrare all’improvviso

l’ano di una persona che, nelle circostanze descritte dalla presunta vittima,

dovrebbe essere tesa e sconcertata mentre che la vittima avrebbe liquidato la

descrizione dell’accaduto in poche righe. Non solo perché tali obbiezioni varrebbero,

pari pari, anche per la penetrazione improvvisa della vagina di una ragazza di

dodici/tredici anni alla prima esperienza sessuale, ma soprattutto perché a

ragione, appunto, la difesa immagina e definisce la scena cruenta e ciò dal

momento che __________ stessa ha dichiarato che “mi sono accorta che da

dietro, visto che mi ha fatto male, è uscito anche un po’ di sangue. Però non è

che lui se ne fregava…” (AI 8.3, p. 5).

Di nessun pregio le valutazioni sulla credibitià della

minore esternate della madre e della nonna, persone che si trovano chiaramente

in conflitto di interessi con __________ sin dall’inizio del procedimento

penale.

__________, madre di __________, ha deciso a priori e

senza conoscere i dettagli dei fatti oggetto di inchiesta, di schierarsi con il

marito e contro la propria figlia. Già a verbale di Polizia 21 dicembre 2007,

dopo avere ribadito quanto dichiarato a verbale 20 dicembre 2007, e cioè di

essere certa che dal 1° novembre in poi il marito non sarebbe mai stato da solo

con __________ né a __________ né a __________, solo dopo essere stata messa al

corrente delle dichiarazioni contrarie di __________ – che aveva invece

elencato agli inquirenti una serie di circostanze in cui si era trovato da solo

con __________ – ed invitata, dall’agente interrogante, a prendere posizione al

riguardo, si è vista costretta a dichiarare che “dopo avere preso atto di

quanto ha dichiarato mio marito devo dire che effettivamente lui ha ragione.

Ieri ero un po’ confusa perché con tutto quello che mi è successo non riuscivo

a ricordare determinati dettagli ma oggi, dopo aver sentito cosa ha detto mio

marito, ecco che mi sono ricordata e posso confermare che nelle due circostanze

descritte da mio marito lui ed __________ sono rimasti assieme e da soli, una volta

a __________ per due giorni un fine settimana quando io ero a __________ e una

volta a __________ per due giorni quando io ero rientrata in Ticino” (cfr.

verb. PG 21 dicembre 2008, p. 1 e 2). Il tentativo di “coprire” il

marito è quindi più che evidente. Ma la donna è andata oltre perché gli

inquirenti potessero attenersi, se non serenamente, almeno con un minimo di

considerazione alle sue conclusioni: ella, nello stesso verbale, quasi a

giustificare il tentativo di mendacio appena descritto, ha infatti

soprendentemente dichiarato che “di una cosa sono certa e voglio ribadirlo.

Io credo nel modo più assoluto a mio marito e sono consapevole che questo

significa dire che __________ e bugiarda. Io scelgo di rimanere accanto a mio

marito senza ombra di dubbio. Al mille per mille mio marito non ha fatto nulla

con __________. Neanche la mia famiglia ci crede, Neanche mio figlio __________.”

(cfr. verb. PG 21 dicembre 2008, p. 1 e 2). Quanto sin qui descritto non

merita infatti ulteriori commenti.”

-

la difesa sostiene che da allora sarebbero emerse ulteriori incongruenze

e contraddizioni che minerebbero la versione della presunta vittima a favore di

quella dell’accusato, in particolare per quanto riguarda il primo rapporto

vaginale della minore; __________ avrebbe dichiarato, durante la prima

audizione, di averlo avuto con __________, nella seconda audizione ha

dichiarato che il primo rapporto sessuale avuto con __________ sarebbe stato

anale per poi tornare sui suoi passi in occasione della terza audizione mentre

che il coaccusato __________ ha dichiarato che, quando ha avuto il suo primo

incontro sessuale con __________, la minore sarebbe stata ancora vergine;

l’unica divergenza che emerge dagli atti è quella sulla presunta verginità di __________

al momento in cui ha avuto il suo primo rapporto sessuale completo con __________,

per il resto le dichiarazioni della ragazza non sono mutate: ella ha infatti

dichiarato, anche in occasione della sua terza audizione, di essere stata

penetrata in vagina per la prima volta da __________ (“Ma, la prima volta è

stata con lui. … __________. Però ehm…non…non so. Se era proprio completo, cioè

nel senso, comunque so che en…cioè il suo pene comunque è entrato, però…non lo

so, perché mi ha fatto male, sia quando ero con lui, che con __________, no?

Però meno con __________. Quindi non…boh. Comunque prima, prima volta con lui,

dopo col __________” trascrizione dell’audizione del 23 aprile 2008, p. 4)

ma che il primo rapporto sessuale in assoluto sarebbe comunque stato di tipo

anale (trascrizione dell’audizione del 23 aprile 2008, p. 5), a ciò si aggiunga

che la presunta vittima, già nel 2006, si sarebbe confidata con l’amica __________

raccontandole di essere stata abusata dal patrigno che l’avrebbe penetrata per

via anale (cfr. verbale PG 18.01.2008 di __________, p. 2);

-

la difesa sostiene che l’analisi della zona anale della minore ha

evidenziato l’assenza di tracce che lascino pensare a rapporti anali; tali

riscontri non portano alla conclusione che __________ non abbia subito penetrazioni

anali, la mancanza di esiti di lesioni traumatiche non comporta infatti

automaticamente l’esclusione che una tale penetrazione sia avvenuta; la

dottoressa __________, nel suo rapporto medico legale del 16 giugno 2008,

espone dati statistici che rivelano che in bambini abusati vengono rinvenuti

reperti anormali solo nel 45% dei casi, essendo possibile una guarigione

completa di tali lesioni traumatiche con restituito ad integrum della zona

colpita;

-

anche l’asserzione secondo cui le tracce di DNA sul lenzuolo sarebbero

state annichilite dal fatto che la minore avrebbe dormito con la madre sullo

stesso lenzuolo prima dell’arresto dell’accusato non serve a soverchiare le

risultanze istruttorie, dal momento che tale tesi non sarebbe ancora stata accertata;

le analisi di queste tracce sono nuovamente state sottoposte a perizia (per

cercare di identificarne l’origine), mentre che sono in corso accertamenti

sulla reale presenza della madre della minore, a casa a __________, dopo

l’apposizione del lenzuolo pulito e prima del suo sequestro da parte della

Polizia;

-

tutto ciò per dire che, per quanto di competenza di questo giudice, è

tuttora data l’esistenza di gravi e concreti indizi di reato in capo

all’accusato per i fatti che gli sono imputati;

-

in merito ai bisogni istruttori atti a giustificare la detenzione

preventiva ed il suo perdurare, vi é consolidata giurisprudenza (e dottrina):

"

In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare

la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non

s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli

accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o

d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta

raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse,

ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.;

RDAT 1988 no. 24). In

quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé,

decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise

erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der

Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op.

cit., no. 701a). Occorre che l'indagato,

se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto

svolgimento e, conseguentemente, l'esito.

E', inoltre, necessario che questa possibilità di

pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti:

"Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die

theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren

könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von

Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete

Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).

Gli elementi di concretezza del pericolo vanno

individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e

nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad

esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non

può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della

misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del

teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza

d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p.

438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p.19). Il semplice atteggiamento di diniego

dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66;

Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).

(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)

Nello stesso senso, la CRP:

"I rischi di collusione e di inquinamento delle

prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta

generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già

sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in

atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi

fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso

della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la

possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da

parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la

realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in

maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R.

Hauser/E. Schweri, op. cit. §

68 n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"

(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)

-

a mente del magistrato inquirente sarebbe recentemente stato ordinato ad

un laboratorio specializzato (istituto di medicina legale di San Gallo),

l’esame (con una tecnica sperimentale) delle macchie di DNA rilevate sul

lenzuolo (già oggetto di una precedente perizia), occorrerà acquisire

l’eventuale perizia di credibilità sulla presunta vittima (attualmente oggetto

di reclamo) e comunque acquisire il rapporto sullo stato psicologico di __________

richiesto dal PP alla sua psicoterapeuta (e non di una perizia psichiatrica né

di una perizia di credibilità), una volta esaminati i dati relativi al recente

controllo telefonico sull’utenza della madre il PP si pronuncerà sugli

ulteriori interrogatori richiesti dalla difesa, per poi procedere con il

deposito degli atti ed affrontare eventuali richieste di complementi

istruttori; a mente del PP persisterebbe pericolo di collusione, se __________

si trovasse in libertà provvisoria egli potrebbe tentare di influenzare la

ragazza da solo, o per il tramite della madre, al fine di farla ritrattare,

tutto ciò considerata la situazione “oggettivamente difficile in cui versa

la giovane”, il bisogno della ragazza dell’affetto della madre e rilevata

l’inconciliabilità delle dichiarazioni tra presunta vittima e accusato;

-

a mente della difesa il PP avrebbe avuto oltre un mese di tempo per

sentire i testimoni richiesti dall’accusato, il pericolo di collusione con

queste persone non può ora essere chiamato a pretesto per giustificare la

proroga del carcere preventivo mentre che, per quanto riguarda gli altri

accertamenti in corso, l’accusato non è in grado di modificarne l’esito in

nessun modo; in ogni caso la CTR ha recentemente interrotto ogni tipo di

rapporti tra madre e figlia, con il che non si vede come quest’ultima possa in

qualche modo essere influenzata dalla madre;

-

in un simile contesto giuridico e fattuale è evidente che l’accusato, se

rimesso in libertà provvisoria, non potrà certo influenzare l’acquisizione agli

atti di mezzi di prova peritali, di rapporti medici e di analisi di tabulati

telefonici retroattivi, diverso il discorso per quanto riguarda l’audizione dei

testi proposti dalla difesa, proposta di audizione apparentemente accolta dal

PP; dagli atti appare chiaro come queste persone, tutti famigliari della

presunta vittima, si siano letteralmente schierati sul fronte di __________,

affermando di credere all’accusato e non a __________, basti a questo proposito

ricordare le dichiarazioni di __________ rilasciate a verbale 11 gennaio 2008

della Polizia, e il resoconto del “tentativo di indagine” effettuato per il

tramite di messaggeria elettronica dalla stessa in presenza della madre __________,

persona di cui è stata chiesta l’audizione dalla difesa;

-

a scanso di equivoci, questo giudice ritiene del tutto legittimo che un

teste, per di più se si tratta di un famigliare, possa farsi l’idea che meglio

crede sulle versioni dei fatti dell’uno o dell’altro protagonista della

vicenda; l’esprimere un’idea di colpevolezza o di innocenza, di per sé, non è

ancora sintomo di pericolo di collusione, mentre che lo diventa quando la

persona ancora da interrogare si adopera cercando, per così dire, di condurre indagini

in proprio a favore di una parte, come hanno perlomeno fatto i partecipanti

alla cena del 3 gennaio 2008 ( tra cui __________ e __________), (cfr. allegato

al verbale di __________ dell’11 gennaio 2008);

-

la sussistenza, in questo stadio del procedimento, di un pericolo di

collusione e/o di inquinamento delle prove, perlomeno per quanto riguarda gli

interrogatori dei testi richiesti dalla difesa, è sicuramente ancora presente a

giustificare il perdurare della carcerazione preventiva dell’accusato; è

infatti prevedibile che, se messo in libertà, egli entrerà in contatto con i

famigliari della moglie, influenzandoli al fine di fornire versioni di comodo a

scapito dell’inchiesta;

-

per quanto riguarda l’esistenza del pericolo di fuga lo stesso appare dato

e gli elementi proposti dalla difesa non possono soverchiare le conclusioni cui

questo giudice è giunto in occasione della decisione 14 marzo 2008 in materia di libertà provvisoria, cui si può fare integrale riferimento:

“L’esistenza del pericolo di fuga per

giustificare la detenzione preventiva o l’applicazione di una misura

sostitutiva dell’arresto, deve essere concreto e rivestire di una certa

probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in

libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale

ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile

non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme

delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami

famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti

quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19

gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981 135; N.

Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).

Ritenuto che a poco valgono, per quest'analisi, le

semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per tutte: sentenza GIAR

27 maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo di fuga può

essere accertata "Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä. gefordet sind,

…" (Schmid, ibidem);

A questo proposito va considerato che __________ si

trova in Svizzera da pochi anni e l’unico legame con il nostro Paese sembra

essere la moglie __________: egli infatti non ha figli da questo matrimonio e

non ha neppure un lavoro che lo ancori nella nostra società. L’unico atto di

rilievo che lo lega alla Svizzera è stato sanzionato dalla Corte delle Assise

correzionali di Lugano il 28 luglio 2006 quando è stato condannato alla pena di

15 mesi di detenzione sospesi, per un periodo di prova di 5 anni, poiché

riconosciuto autore colpevole di ripetuto furto aggravato e altri reati (per

cui è stato in detenzione preventiva dal 29 marzo al 28 luglio 2006). Come

detto __________ si trova in Svizzera da pochi anni, non ha voluto rispondere

alle domande del procuratore pubblico volte a sapere in che modo egli abbia

conosciuto e si sia innamorato della moglie e ha dichiarato di non sapere da

chi siano stati inviati gli SMS ricevuti nel settembre 2007 su di una tessera

SIM trovata in suo possesso e scritti in albanese (quindi non provenienti dalla

moglie di origini ticinesi) di chiaro tenore amoroso (“sono stata abbastanza

senza di te da quattro anni ti auguro tutto il bene non fare niente con nessuno

perché ti strozzo deva stare così come sei solo per me la mia cioccolata ti

amo”, cfr. allegato A al verbale PP 7 marzo 2008 di __________). Non solo __________

si trova in Svizzera da poco e già ha interessato le Autorità penali, ma la sua

situazione finanziaria e lavorativa è del tutto precaria, mentre quella

famigliare, malgrado le sue dichiarazioni e quelle della moglie, sembra

perlomeno fragile. __________ ha già vissuto in diversi paesi europei dove ha

tenuto contatti con suoi connazionali (cfr. i correi dei furti per cui è stato

condannato nel 2006 che ha addirittura ospitato a casa della moglie). Gli

elementi qui analizzati fanno appare probabile il rischio che __________, se

rimesso in libertà, preferisca sottrarsi al procedimento penale e al processo

riparando all’estero (in patria o in un altro paese europeo).”

a ciò si

aggiunga che esiste il rischio concreto di una pena non lieve in caso di

condanna, ipotesi che potrebbe far preferire all’accusato la latitanza

all’estero piuttosto che una condanna di un certo peso in Svizzera; le misure

sostitutive proposte dalla difesa non bastano ad ovviare al pericolo di fuga

accertato;

-

resta da determinare se una proroga, in particolare quella richiesta,

sia rispettosa del principio di proporzionalità; la proporzionalità di una

carcerazione deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre

mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità (e

complessità) della fattispecie e la pena presumibile, dall'altro occorre anche verificare

il rispetto del principio di celerità (DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF

16.11.2004,1P.630/2004; SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP);

-

in relazione al primo aspetto, nel caso concreto si constata che il

carcere preventivo sofferto e quello eventualmente ancora da soffrire (in caso

di concessione della proroga) non appare lesivo del principio di

proporzionalità: i reati ascritti sono gravi e prevedono pene edittali di una

certa gravità;

-

per quanto concerne il secondo aspetto, va detto che l'inchiesta appare

complessa e (purtroppo) ramificata, con il coinvolgimento di diversi testimoni

(per lo più famigliari e educatori) e “l’acquisizione” di due coaccusati e, sin

qui, condotta (ancora) celermente considerate le oggettive difficoltà che

un’inchiesta del genere comporta (già solo per l’audizione della presunta

vittima) che non sono ascrivibili agli inquirenti; se è vero che l’inchiesta ha

subito un certo rallentamento è altrettanto vero che non vi sono stati periodi

di assoluta inattività (già solo per verificare la possibilità della perizia

sull’origine del DNA gli inquirenti avranno dovuto informarsi presso più

specialisti, così come per analizzare i tabulati telefonici richiesti ad inizio

giugno) tant’è che il PP aveva ad esempio già fissato l’audizione in

contraddittorio di __________ durante il mese di maggio (AI 5.40), quando la

difesa ha deciso di non più ritenere tale audizione necessaria (AI 5.41); gli

atti istruttori previsti dal PP, ritenuta la non acquisizione di una perizia di

credibilità della presunta vittima (cfr. decisione 18.06.2008, inc. GIAR

578.2007.6), possono essere esperiti nel tempo previsto dal PP con la

conseguenza che anche il principio di celerità appare quindi rispettato;

-

da tutto quanto sopra consegue che la proporzionalità (nella sua duplice

accezione) non risulta violata dal carcere preventivo sofferto e, a giudizio di

questo giudice, neppure da quello ancora da soffrire per permettere la

conclusione dell’inchiesta sino al pubblico dibattimento: una proroga di due mesi

appare ancora rispettosa del principio, con riferimento sia alla presumibile

pena, sia alla presumibile durata dell’espletamento delle necessità istruttorie

ancora necessarie così come evidenziato dal PP (verifica tabulati telefonici,

interrogatorio dei testi richiesti dalla difesa, perizia sull’origine del DNA,

deposito degli atti), con il formale invito all’attenzione dei precetti di

celerità (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPPT) che vuole contenimento della

possibile carcerazione preventiva, quale richiamo e quale necessità di

controllo d’ufficio del trascorrere del tempo;

-

in conclusione, constatata l'esistenza di gravi indizi di reato, bisogni

dell’istruzione, parzialmente pericolo di collusione e pericolo di fuga, nonché

rispetto del principio di proporzionalità della carcerazione (sofferta e da

soffrire) nei termini suesposti, l'istanza è accolta ed è concessa una proroga

del carcere preventivo a cui è astretto __________ di due mesi, cioè sino al 18

agosto 2008 compreso.

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in

particolare gli artt. 187, 189, 190, 219 CP, 95 ss., 102, 103, 280ss e 284 CPP,

decide

1. L'istanza è accolta.

§. Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________

è prorogato di 2 (due) mesi e verrà a scadere il 18 agosto 2008 (compreso).

Considerandi

2.

Non si prelevano tasse

e spese.

3.

Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei

ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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