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Decisione

INC.2007.57808

Proroga carcere preventivo

18 agosto 2008Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i principi che reggono la materia, pur se noti al magistrato inquirente

ed al difensore, vengono qui brevemente richiamati:

"L'art. 95 CPP -

corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992

/ 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui

l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare

e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a

carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un

crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di

interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni

dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia

detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico

dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale

del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con

riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico

nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991

concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri

possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n.

105).

L'eccezione della

cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in

una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in

corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza

della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -,

ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986

pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati

presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione,

quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina

la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la

Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP

1980 pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in

re G., inc.520.2001.5)

-

per quanto riguarda gli indizi di reato si può fare riferimento a quanto

espresso nella decisione 14 marzo 2008 di questo ufficio in materia di libertà

provvisoria e ribadite con la decisione di proroga 18 giugno 2008:

“Con verosimiglianza sufficiente, a

questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può comunque concludere

per la presenza di seri e di concreti indizi di colpevolezza a carico di __________

e relativi ad un suo coinvolgimento nei fatti per cui procede il PP.

A sostenere questa tesi concorrono, oltre

alle dichiarazioni della presunta vittima (AI 8.2 e 8.3), anche le conclusioni

del laboratorio di medicina legale di __________ (AI 7.3) secondo cui, sul

lenzuolo che si trovava nel letto matrimoniale utilizzato dall’accusato sono

state rinvenute tracce di DNA miste dell’accusato, della di lui moglie e della

presunta vittima minorenne oltre che ad una traccia di sperma riconducibile a __________

stesso. In base al rapporto dell’istituto di medicina legale di __________ le

tracce di DNA rinvenute indicano un contatto intensivo tra il corpo di __________

e il lenzuolo, che non può essere spiegato con le ipotesi avanzate dalla difesa

(appare infatti poco probabile che la ragazza abbia potuto lasciare queste

tracce sdraiandosi vestita sul letto), e su di esso si trovano inoltre tracce

miste del DNA di __________ e di __________.

Poco credibile la storia della polluzione

notturna (e quindi dell’emissione involontaria, generalmente notturna, di

liquido seminale, normale e frequente negli adolescenti durante la pubertà e

negli adulti che osservano la castità) di __________, fornita dall’accusato

agli inquirenti per giustificare l’esistenza di una traccia di sperma su di un

lenzuolo che, viste le circostanze del caso, in quei giorni non avrebbe dovuto

“assistere” ad attività sessuali da parte dell’accusato. Per nulla credibile il

fatto che __________, che a suo dire, a causa della polluzione notturna, si

sarebbe svegliato con “le mutande bagnate” ed addirittura che il suo

pene “era proprio attaccato alle mutande” (verb. PP 7 marzo 2008, p.

2.), avrebbe deciso, per la fretta (dovendosi recare a __________), di cambiare

le mutande solo una volta arrivato a __________, avendo a disposizione dei

cambi di biancheria intima anche a __________. Il tempo che impiega una persona

“normalmente abile” ad infilarsi un paio di mutande pulite la mattina è

notorio: si tratta di pochi secondi.

Elementi oggettivi, la presenza intensiva

delle tracce di DNA di figliastra e accusato, la presenza di una macchia di

sperma, sostanziano invece l’ipotesi accusatoria secondo cui la minore __________

e l’accusato __________ avrebbero giaciuto insieme, compiendo un atto di natura

sessuale sul lenzuolo oggetto di analisi da parte degli inquirenti, lenzuolo

apposto pulito di bucato sul materasso dalla stessa __________ e sul quale la

madre della ragazza e l’accusato non hanno mai dormito assieme (stante

l’arresto di __________ al suo rientro in __________ da __________) (cfr. AI

2.1.,verbale PP 04.01.08, p. 8; AI 8.3., trascrizione dell’audizione 25.01.08

della presunta vittima, p. 8).

Per quanto riguarda le dichiarazioni

della ragazza, v’è da dire che effettivamente __________, durante la prima

audizione, ha dichiarato di avere avuto il suo primo rapporto sessuale completo

con il patrigno per poi, in occasione della seconda audizione, dichiarare di

avere avuto il primo rapporto sessuale in assoluto con il patrigno ma che tale

rapporto avrebbe comportato una penetrazione anale e non vaginale. A questo

proposito va però osservato come la ragazza abbia spontaneamente raccontato la

novità (cioè di avere avuto come primo rapporto sessuale in assoluto una

penetrazione anale con __________) agli inquirenti all’inizio della seconda

audizione (AI 8.4, p. 5 e 6) e non perché sollecitata dall’interrogante o per

rispondere a precise contestazioni degli inquirenti. La ragazza ha poi ben

spiegato per quale motivo non aveva fatto menzione in precedenza di questo

fatto e cioè che si vergognava di quanto subito. Ancora a p. 29 della

trascrizione della seconda audizione la presunta vittima, dopo avere in un

primo momento assecondato la verbalizzante, che riassumeva erroneamente la

cronologia degli eventi, ha trovato la presenza di spirito per correggersi e

dichiarare che con __________ aveva avuto il suo primo rapporto sessuale in

assoluto e basta.

A nulla valgono le obbiezioni della

difesa che si chiede come sia possibile, dal profilo meccanico, penetrare

all’improvviso l’ano di una persona che, nelle circostanze descritte dalla

presunta vittima, dovrebbe essere tesa e sconcertata mentre che la vittima avrebbe

liquidato la descrizione dell’accaduto in poche righe. Non solo perché tali

obbiezioni varrebbero, pari pari, anche per la penetrazione improvvisa della

vagina di una ragazza di dodici/tredici anni alla prima esperienza sessuale, ma

soprattutto perché a ragione, appunto, la difesa immagina e definisce la scena

cruenta e ciò dal momento che __________ stessa ha dichiarato che “mi sono

accorta che da dietro, visto che mi ha fatto male, è uscito anche un po’ di

sangue. Però non è che lui se ne fregava…” (AI 8.3, p. 5).

Di nessun pregio le valutazioni sulla

credibilità della minore esternate della madre e della nonna, persone che si

trovano chiaramente in conflitto di interessi con __________ sin dall’inizio

del procedimento penale.

__________, madre di __________, ha

deciso a priori e senza conoscere i dettagli dei fatti oggetto di inchiesta, di

schierarsi con il marito e contro la propria figlia. Già a verbale di Polizia

21 dicembre 2007, dopo avere ribadito quanto dichiarato a verbale 20 dicembre

2007, e cioè di essere certa che dal 1° novembre in poi il marito non sarebbe

mai stato da solo con __________ né a __________ né a __________, solo dopo

essere stata messa al corrente delle dichiarazioni contrarie di __________ –

che aveva invece elencato agli inquirenti una serie di circostanze in cui si

era trovato da solo con __________ – ed invitata, dall’agente interrogante, a

prendere posizione al riguardo, si è vista costretta a dichiarare che “dopo

avere preso atto di quanto ha dichiarato mio marito devo dire che

effettivamente lui ha ragione. Ieri ero un po’ confusa perché con tutto quello

che mi è successo non riuscivo a ricordare determinati dettagli ma oggi, dopo

aver sentito cosa ha detto mio marito, ecco che mi sono ricordata e posso

confermare che nelle due circostanze descritte da mio marito lui ed __________

sono rimasti assieme e da soli, una volta a __________ per due giorni un fine

settimana quando io ero a __________ e una volta a __________ per due giorni

quando io ero rientrata in __________” (cfr. verb. PG 21 dicembre 2007, p.

1 e 2). Il tentativo di “coprire” il marito è quindi più che evidente.

Ma la donna è andata oltre perché gli inquirenti potessero attenersi, se non

serenamente, almeno con un minimo di considerazione alle sue conclusioni: ella,

nello stesso verbale, quasi a giustificare il tentativo di mendacio appena

descritto, ha infatti sorprendentemente dichiarato che “di una cosa sono

certa e voglio ribadirlo. Io credo nel modo più assoluto a mio marito e sono

consapevole che questo significa dire che __________ é bugiarda. Io scelgo di

rimanere accanto a mio marito senza ombra di dubbio. Al mille per mille mio

marito non ha fatto nulla con __________. Neanche la mia famiglia ci crede,

neanche mio figlio __________.” (cfr. verb. PG 21 dicembre 2007, p. 1 e 2).

Quanto sin qui descritto non merita infatti ulteriori commenti.”;

-

sempre per quanto riguarda gli indizi di reato, giova ricordare quanto

già espresso da questo giudice nella precedente decisione di proroga del

carcere preventivo del 18 giugno 2008:

- “la difesa

sostiene che da allora sarebbero emerse ulteriori incongruenze e contraddizioni

che minerebbero la versione della presunta vittima a favore di quella

dell’accusato in particolare per quanto riguarda il primo rapporto vaginale

della minore; __________ avrebbe dichiarato durante la prima audizione di

averlo avuto con __________, nella seconda audizione ha dichiarato che il primo

rapporto sessuale avuto con __________ sarebbe stato anale per poi tornare sui

suoi passi in occasione della terza audizione mentre che il coaccusato __________

ha dichiarato che, quando ha avuto il suo primo incontro sessuale con __________

la minore era ancora vergine; l’unica divergenza che emerge dagli atti è quella

sulla presunta verginità di __________ al momento in cui ha avuto il suo primo

rapporto sessuale completo con __________, per il resto le dichiarazioni della

ragazza non sono mutate: ella ha infatti dichiarato, anche in occasione della

sua terza audizione, di essere stata penetrata in vagina per la prima volta da __________

(“Ma, la prima volta è stata con lui. … __________. Però ehm…non…non so. Se

era proprio completo, cioè nel senso, comunque so che en…cioè il suo pene

comunque è entrato, però…non lo so, perché mi ha fatto male, sia quando ero con

lui, che con __________, no? Però meno con __________. Quindi non…boh. Comunque

prima, prima volta con lui, dopo col __________” trascrizione

dell’audizione del 23 aprile 2008, p. 4) ma che il primo rapporto sessuale in

assoluto sarebbe comunque stato di tipo anale (trascrizione dell’audizione del

23 aprile 2008, p. 5), a ciò si aggiunga che la presunta vittima, già nel 2006,

si sarebbe confidata con l’amica __________ raccontandole di essere stata

abusata dal patrigno che l’avrebbe penetrata analmente (cfr. verbale PG

18.01.2008 di __________, p. 2);

- la difesa

sostiene che l’analisi della zona anale della minore ha evidenziato l’assenza

di tracce che lascino pensare a rapporti anali; tali riscontri non portano alla

conclusione che __________ non abbia subito penetrazioni anali, la mancanza di

esiti di lesioni traumatiche non comporta infatti automaticamente l’esclusione

che una tale penetrazione sia avvenuta; la dottoressa __________, nel suo

rapporto medico legale del 16 giugno 2008, espone dati statistici che rivelano

che in bambini abusati vengono rinvenuti reperti anormali solo nel 45% dei

casi, essendo possibile una guarigione completa di tali lesioni traumatiche con

restituito ad integrum della zona colpita;

- anche

l’asserzione secondo cui le tracce di DNA sul lenzuolo sarebbero state

annichilite dal fatto che la mamma avrebbe dormito con la figlia sullo stesso

lenzuolo prima dell’arresto dell’accusato non serve a soverchiare le risultanze

istruttorie dal momento che tale tesi non sarebbe ancora stata accertata; le

analisi di queste tracce sono nuovamente state sottoposte a perizia (per

cercare di identificarne l’origine), mentre che sono in corso accertamenti

sulla reale presenza della madre della minore, a casa a __________, dopo l’apposizione

del lenzuolo pulito e prima del suo sequestro da parte della Polizia;”

-

a questo punto non si può che riprendere le risultanze della perizia 8

agosto 2008 dell’Institut für __________ con riferimento al referto delle

analisi di laboratorio del 18 luglio 2008 dell’__________ dell’__________

(referto giunto al Ministero pubblico soltanto il 14 agosto 2008) secondo cui

al centro del lenzuolo analizzato è stato possibile rinvenire tracce

riconducibili a saliva e a secrezioni vaginali appartenenti alla presunta

vittima, in prossimità di una traccia di sperma attribuita all’accusato: tali

risultanze non fanno che avvalorare la tesi dell’accusa secondo cui l’accusato

e la presunta vittima avrebbero giaciuto insieme in quel letto (e su quel

lenzuolo) compiendo atti di natura sessuale; oltre a ciò di interesse sono le

testimonianze di __________ (madre della presunta vittima e moglie

dell’accusato), __________ (nonna materna della presunta vittima) e __________

(nata __________, zia materna della presunta vittima) del 25 giugno e 9 luglio,

nonché le risultanze del controllo telefonico che attestano che l’utenza in uso

a __________ non si sarebbe mai collegata con un’antenna del __________ il fine

settimana tra il 7 e il 9 dicembre 2007;

-

__________ ha infatti asserito di avere dormito con la figlia nel letto

matrimoniale la notte tra il 7 e l’8 dicembre 2007, molto probabilmente al fine

di giustificare la presenza di tracce di DNA della figlia sul lenzuolo di quel

letto: ella è poco credibile; il suo telefono cellulare non si è mai

“agganciato”, quella notte, all’antenna di __________, per contro risulta

collegato – proprio al momento del rientro a casa dopo le 01.30 dell’8

dicembre, quando si sarebbe scambiata un SMS con la sorella dicendole di essere

giunta a casa (cfr. verb. PG n° 153 del 9 luglio 2008 di __________, p. 3) –

all’antenna di __________ (cfr. tabulati allegati al verb. PG n° 151 del 25

giugno 2007); __________ asserisce poi di avere cambiato, la mattina dell’8

dicembre 2007, le lenzuola del letto di __________ e quelle del proprio

portando la biancheria da lavare alla madre prima di recarsi a __________

(verb. PG 9 luglio 2008, n° 154, p. 2 e 3): non solo la madre smentisce di

avere ricevuto da lavare la biancheria del letto matrimoniale (cfr. verb. PG 9

luglio 2008, n° 152, di __________, p. 5) ma se così fosse le lenzuola

sequestrate dalla Polizia dopo l’arresto dell’accusato non dovrebbero

riportare, come invece è stato accertato, tracce di DNA dell’accusato che, per

sua stessa ammissione, dal 7 al 18 dicembre non avrebbe dormito a __________

essendo egli stato arrestato dalla Polizia al proprio domicilio di __________

pochi minuti dopo essere rientrato da __________ (Verb. PG 7 agosto 2008 di __________,

p. 1);

-

tutto ciò per dire che, per quanto di competenza di questo giudice, non

solo è tuttora data l’esistenza di gravi e concreti indizi di reato in capo

all’accusato per i fatti che gli sono imputati ma, con gli atti istruttori

raccolti dal 18 giugno 2008, gli indizi sono aumentati di numero e,

soprattutto, di gravità e concretezza;

-

in merito ai bisogni istruttori atti a giustificare la detenzione

preventiva ed il suo perdurare, vi é consolidata giurisprudenza (e dottrina):

In relazione ai bisogni istruttori, atti

a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare

che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto

tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di

collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la

corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale

suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697

ss.; RDAT 1988 no. 24). In

quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé,

decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise

erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der

Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op.

cit., no. 701a). Occorre che l'indagato,

se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto

svolgimento e, conseguentemente, l'esito.

E', inoltre, necessario che

questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su

elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des

Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in

Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die

Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen

vielmehr konktrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).

Gli elementi di concretezza del pericolo

vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere

e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad

esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non

può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della

misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del

teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza

d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p.

438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego

dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66;

Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).

(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)

Nello stesso senso, la CRP:

"I rischi di collusione e di

inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria.

Da un lato si tratta generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato

e i testimoni - già sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non

arrestati, messi in atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di

impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non

ancora in possesso della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a

suo vantaggio. La possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità

giudiziaria da parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi

concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere ammessa

aprioristicamente ed in maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000

in re A. e rif.; R. Hauser/E. Schweri, op. cit. § 68 n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"

(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)

-

a mente del magistrato inquirente bisogna contestare all’accusato i

risultati della perizia sull’origine delle tracce biologiche rinvenute sul

lenzuolo del letto matrimoniale dei coniugi __________ e __________, acquisita

agli atti il 14 agosto 2008, far fronte ad eventuali atti istruttori di seguito

richiesti dalla difesa per poi procedere con gli incombenti processuali di

rito; a mente del PP persisterebbe pericolo di collusione con la presunta

vittima se l’accusato potesse entrare in contatto con lei in qualsiasi modo,

considerata la fragilità di __________ ed il fatto che non si può escludere una

sua ulteriore audizione, anche al dibattimento;

-

per la difesa non sussisterebbe più pericolo di collusione, essendo

ormai state sentite tutte le parti ed anche i testimoni, si potrebbero infine

mettere in atto delle misure per impedire contatti tra accusato e presunta

vittima;

-

in occasione della decisione 14 marzo 2008 con la quale questo giudice

aveva respinto l’istanza di libertà provvisoria presentata il 4/5 marzo 2008

dall’accusato, il pericolo di collusione era stato accertato con le seguenti

motivazioni: “Ora, a parte il fatto che già al momento della conferma

dell’arresto questo giudice aveva ravvisato il pericolo di collusione, tra le

altre cose, anche nel pericolo che l’accusato potesse indurre la presunta

vittima a cambiare versione facendo leva sui sentimenti della ragazza nei suoi

confronti (ella infatti gli vuole bene) e nei confronti della madre

(considerato che già all’epoca __________ viveva in settimana presso l’istituto

__________), dagli atti emerge che __________ nega ogni addebito e che

praticamente tutta la famiglia della presunta vittima si è schierata

incondizionatamente dalla sua parte, emergono pure i tentativi dei vari

componenti la famiglia di favorire in qualsiasi modo l’accusato. Egli,

attualmente, non gode ancora della possibilità di avere dei colloqui liberi con

la moglie (AI 10.18) proprio perché, visto l’atteggiamento “processuale” di

quest’ultima, vi è anche il fondato timore che per suo tramite l’accusato possa

intervenire sulle dichiarazioni della presunta vittima. Non v’è chi non veda, a

questo stadio del procedimento, come la scelta di sentire nuovamente la minore

sia imprescindibile (naturalmente con le modalità previste dalla legge in

questi casi), come pure di procedere anche a un confronto con l’accusato, e

come sia tuttora presente un forte pericolo di inquinamento delle prove in caso

__________ dovesse riuscire a raggiungere con facilità __________ che risiede

sì all’istituto __________, ma che di giorno esce per frequentare le scuole –

ragazza, che va ricordato, non ha nessuno che la sostenga a parte le

istituzioni preposte – per influenzarla, direttamente o per il tramite della

madre o di altre persone (nonni, fratello, amici), e per farle cambiare

versione a suo favore.” (GIAR 578.2007.4, doc. 5, decisione 14 marzo 2008, p.

6)

-

in occasione della decisione di concessione della proroga del carcere

preventivo del 18 giugno 2008 il pericolo di collusione era stato accertato “perlomeno

per quanto riguarda gli interrogatori dei testi richiesti dalla difesa, è

sicuramente ancora presente a giustificare il perdurare della carcerazione

preventiva dell’accusato; è infatti prevedibile che, se messo in libertà, egli

entrerà in contatto con i famigliari della moglie, influenzandoli al fine di

fornire versioni di comodo a scapito dell’inchiesta” (GIAR 578.2007.7, doc. 7,

decisione 18 giugno 2008, p. 7);

-

è vero che l'inchiesta è agli sgoccioli, avendo già proceduto gli

inquirenti con i verbali dei testi e di tutte le parti coinvolte e avendo

acquisito agli atti la perizia 8 agosto 2008 dell’Institut für __________ con

riferimento al referto delle analisi di laboratorio del 18 luglio 2008 dell’__________

dell’__________, tuttavia non può essere trascurato l'atteggiamento processuale

dell'accusato, che ha continuato a negare ogni addebito penale rendendo

necessarie ripetute verbalizzazioni di presunta vittima e di testi,

rispettivamente l’espletamento di perizie scientifiche che hanno comportato

l’allungamento dell’inchiesta, dando una versione dei fatti in contrasto con

quella di __________ e che comunque non trova sostegno dalle risultanze

oggettive agli atti; destano poi non poche perplessità gli interventi a favore

di __________ dell’intera famiglia della presunta vittima; in conclusione,

tenuto anche conto della natura dei reati in questione, della particolarità

della situazione famigliare di presunta vittima e accusato, nonché della

situazione personale di estrema fragilità della minore, si può concludere che

la possibilità che, se posto in libertà provvisoria, __________ possa in

qualche modo adoperarsi per influenzare a proprio beneficio la __________

(anche per il tramite dei comuni famigliari), le cui dichiarazioni, come detto,

sono comunque lineari, disinteressate e sorrette da elementi oggettivi, è senz'altro

non priva di fondamento;

-

per quanto riguarda l’esistenza del pericolo di fuga lo stesso appare

dato e gli elementi proposti dalla difesa non possono soverchiare le

conclusioni cui questo giudice è giunto in occasione della decisione 14 marzo 2008 in materia di libertà provvisoria cui si può fare integrale riferimento, conclusioni già riprese

nella decisione di concessione della proroga del carcere preventivo del 18

giugno 2008 e ora ribadite anche alla luce delle nuove risultanze

dell’inchiesta:

“L’esistenza del pericolo di fuga per

giustificare la detenzione preventiva o l’applicazione di una misura

sostitutiva dell’arresto, deve essere concreto e rivestire di una certa

probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà,

si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla

(eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta,

da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle

circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami

famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti

quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19

gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981 135; N.

Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).

Ritenuto che a poco valgono, per

quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per

tutte: sentenza GIAR 27 maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo di fuga può

essere accertata "Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä. gefordet sind,

…" (Schmid, ibidem);

A questo proposito va considerato che __________

si trova in __________ da pochi anni e l’unico legame con il nostro Paese

sembra essere la moglie __________: egli infatti non ha figli da questo

matrimonio e non ha neppure un lavoro che lo ancori nella nostra società.

L’unico atto di rilievo che lo lega alla Svizzera è stato sanzionato dalla

Corte delle Assise correzionali di Lugano il 28 luglio 2006 quando è stato

condannato alla pena di 15 mesi di detenzione sospesi, per un periodo di prova

di 5 anni, poiché riconosciuto autore colpevole di ripetuto furto aggravato e

altri reati (per cui è stato in detenzione preventiva dal 29 marzo al 28 luglio

2006). Come detto __________ si trova in Svizzera da pochi anni, non ha voluto

rispondere alle domande del Procuratore pubblico volte a sapere in che modo

egli abbia conosciuto e si sia innamorato della moglie e ha dichiarato di non

sapere da chi siano stati inviati gli SMS ricevuti nel settembre 2007 su di una

tessera SIM trovata in suo possesso e scritti in albanese (quindi non

provenienti dalla moglie di origini ticinesi) di chiaro tenore amoroso (“sono

stata abbastanza senza di te da quattro anni ti auguro tutto il bene non fare

niente con nessuno perché ti strozzo devi stare così come sei solo per me la

mia cioccolata ti amo”, cfr. allegato A al verbale PP 7 marzo 2008 di __________).

Non solo __________ si trova in Svizzera da poco e già ha interessato le Autorità

penali, ma la sua situazione finanziaria e lavorativa è del tutto precaria,

mentre quella famigliare, malgrado le sue dichiarazioni e quelle della moglie,

sembra perlomeno fragile. __________ ha già vissuto in diversi paesi europei

dove ha tenuto contatti con suoi connazionali (cfr. i correi dei furti per cui

è stato condannato nel 2006 che ha addirittura ospitato a casa della moglie).

Gli elementi qui analizzati fanno appare probabile il rischio che __________,

se rimesso in libertà, preferisca sottrarsi al procedimento penale e al

processo riparando all’estero (in patria o in un altro paese europeo)”;

a fronte dei

recenti elementi acquisiti agli atti, che hanno corroborato la tesi

accusatoria, e del fatto che esiste il rischio concreto di una pena non lieve

in caso di condanna, si fa sempre più concreta l’ipotesi che __________

potrebbe preferire la latitanza all’estero piuttosto che una condanna di un

certo peso in Svizzera;

-

resta da determinare se una proroga, in particolare quella richiesta,

sia rispettosa del principio di proporzionalità; la proporzionalità di una

carcerazione deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre

mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità (e

complessità) della fattispecie e la pena presumibile, dall'altro occorre anche

verificare il rispetto del principio di celerità (DTF 4.5.2005, 1P.194.2005;

DTF 16.11.2004,1P.630/2004; SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP);

-

in relazione al primo aspetto, nel caso concreto si constata che il

carcere preventivo sofferto e quello eventualmente ancora da soffrire (in caso

di concessione della proroga) non appare lesivo del principio di

proporzionalità: i reati ascritti sono gravi e prevedono pene edittali di una

certa gravità;

-

per quanto concerne il secondo aspetto, va detto che l'inchiesta piuttosto

complessa già solo per gli accertamenti scientifici e i numerosi verbali di

presunta vittima, accusato e numerosi testi (per lo più famigliari di vittima e

accusato) senza dimenticare “l’acquisizione” di due coaccusati (utili per

quanto riguarda la credibilità della presunta vittima), è stata sin qui,

condotta (ancora) celermente considerate le oggettive difficoltà che

un’inchiesta del genere comporta (già solo per l’audizione della presunta

vittima o gli accertamenti tecnici in altri cantoni che non possono essere

definiti di “routine”) che non sono ascrivibili agli inquirenti; non si

evidenziano periodi di assoluta inattività; gli atti istruttori previsti dagli

inquirenti possono essere esperiti nel tempo previsto dal PP con la conseguenza

che anche il principio di celerità appare quindi rispettato, considerata la

formale assicurazione del magistrato inquirente (ripresa da questo giudice) che

procederà senza indugio ai propri incombenti processuali, fatte salve eventuali

richieste di complemento istruttorio, al fine di non procrastinare inutilmente

la carcerazione di __________;

-

da tutto quanto sopra consegue che la proporzionalità (nella sua duplice

accezione) non risulta violata dal carcere preventivo sofferto e, a giudizio di

questo giudice, neppure da quello ancora da soffrire per permettere la

conclusione dell’inchiesta sino all’eventuale decisione di rinvio a giudizio, una

proroga sino al 30 settembre 2008 (considerato il formale impegno del PP di cui

al punto precedente, che viene qui ripreso a monito per evitare un inutile

trascorrere del tempo a disposizione, richiamato art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3

CPPT) appare ancora rispettosa del principio di proporzionalità;

-

in conclusione, constatata l'esistenza di gravi indizi di reato, bisogni

dell’istruzione, pericolo di collusione e pericolo di fuga, nonché rispetto del

principio di proporzionalità della carcerazione (sofferta e da soffrire) nei

termini suesposti, l'istanza è accolta ed è concessa una proroga del carcere

preventivo a cui è astretto __________ sino al 30 settembre 2008 compreso.

P.Q.M

viste le norme applicabili, in

particolare gli artt. 187, 189, 190, 219 CP, 95 ss., 102, 103, 280ss e 284 CPP,

decide

1. L'istanza è accolta.

§. Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________

è prorogato di 1 mese e 13 giorni e verrà a scadere il 30 settembre 2008

(compreso).

Considerandi

2.

Non si prelevano tasse

e spese.

3.

Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei

ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

4.

Intimazione (anticipata

via fax) a:

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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