INC.2007.57808
Proroga carcere preventivo
18 agosto 2008Italiano30 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
INC.2007.57808
Data decisione, Autorità:
18.08.2008, GIAR
Titolo:
Proroga carcere preventivo
PERICOLO DI COLLUSIONE
PERICOLO DI FUGA
art. 103 CPP-TI
Incarto n.
INC.2007.57808
Lugano
18 agosto 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sull'istanza di proroga del carcere
preventivo presentata il 7/8 agosto 2008 dal
Procuratore pubblico Mario Branda, Bellinzona
nei confronti di
__________, attualmente c/o __________, __________
(rappr. dall'avv. __________, __________)
accusato di violenza carnale,
coazione sessuale, atti sessuali con fanciulli e violazione del dovere di
assistenza o educazione,
viste le osservazioni 13 agosto
2008 della difesa che si oppone alla richiesta di proroga del magistrato
inquirente;
visti gli scritti 14 agosto 2008
con i quali il PP trasmette il rapporto concernente l’origine delle tracce DNA
rinvenute sul lenzuolo;
visto l’incarto MP __________;
ritenuto e considerato
in fatto ed in
diritto
che:
-
__________ è stato arrestato il 18 dicembre 2008 dalla Polizia
cantonale, su ordine d’arresto 17 dicembre 2007 del PP, per titolo di violenza
carnale e atti sessuali con fanciulli (incarto. GIAR 578.2008.1, doc. 2); il 19
dicembre 2007 il PP, con richiesta di conferma dell’arresto, ha promosso a __________
l’accusa per titolo di violenza carnale, coazione sessuale, atti sessuali con
fanciulli e violazione del dovere di assistenza o educazione, chiedendo la
conferma dell’arresto per i bisogni dell’istruzione e per pericolo di recidiva
(GIAR 578.2008.1, doc. 1); il giorno stesso questo giudice ha confermato
l’arresto dell’accusato considerata la presenza di gravi e concreti indizi di
colpevolezza e per i bisogni dell’istruzione, pericolo di collusione e per
pericolo di fuga (Inc. GIAR 578.2008.1, doc. 3);
-
nel frattempo l’incarto penale si è ampliato nei confronti di altre due
persone, accusate di reati sessuali nei confronti della minore __________,
persone che nulla hanno a che vedere con __________, tali __________ e __________;
-
il 14 marzo 2008 questo giudice ha respinto l’istanza di libertà
provvisoria inoltrata il 4/5 marzo 2008 dall’accusato ritenendo presenti gravi
e seri indizi di colpevolezza e, per quanto riguarda i motivi di interesse
pubblico, i bisogni dell’istruzione e il pericolo di collusione ed il pericolo
di fuga, rispettato il principio di proporzionalità;
-
Il 18 giugno 2008 questo giudice ha concesso una proroga del carcere
preventivo cui è astretto l’accusato di due mesi (sino al 18 agosto 2008
compreso) per permettere il completamento dell’inchiesta attraverso
l’interrogatorio di testi, evitando un accertato pericolo di collusione, e
considerata l’esistenza di un concreto pericolo di fuga;
-
nel frattempo l’inchiesta è proseguita con gli interrogatori dei testi
(parenti della presunta vittima e un’amica) e le contestazioni dei tabulati
delle telefonate di __________ tra il 7 e il 9 dicembre 2007, dai quali
emergerebbe come il telefono dell’accusata non si sia mai allacciato, in quel
fine settimana, ad antenne nei pressi del suo domicilio di __________;
-
approssimandosi il termine di scadenza della detenzione ex art. 102 cpv.
2 CPP, il magistrato inquirente ha inoltrato richiesta per una proroga di 1 (uno)
mese e 13 (tredici) giorni – sino al 30 settembre 2008 – (istanza 7 agosto 2008),
allo scopo di potere evadere bisogni istruttori quali: attendere la ricezione
della perizia sull’origine del DNA delle macchie riscontrate sul lenzuolo
sequestrato a casa __________ per potere ottenere informazioni in merito
all’origine di tali macchie (tipo di tessuto rinvenuto sul lenzuolo) e
procedere alla contestazione dei risultati di tale perizia all’accusato, tutto
ciò con il pericolo che l’accusato (da solo o per il tramite della moglie o
altri parenti), se messo in libertà provvisoria, potrebbe tentare di
influenzare la minore per farla ritrattare, non potendo essere escluso che, a
fronte delle nuove risultanze istruttorie, essa venga ancora chiamata a
deporre; presente pure il pericolo di fuga e rispettato il principio di
proporzionalità considerata la gravità dei fatti e della possibile pena che
potrebbe essere inflitta all’accusato in caso di condanna;
-
la difesa, con osservazioni 13 agosto 2008 si oppone alla proroga del
carcere preventivo richiesta dal PP, rifacendosi peraltro ai vari allegati
inviati a questo ufficio in occasione dell’istanza di libertà provvisoria e
della proroga del carcere preventivo e evidenzia un rallentamento
dell’inchiesta che violerebbe il principio di celerità; la difesa contesta
l’esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza osservando come negli
ultimi due mesi l’inchiesta non abbia portato elementi utili alla tesi
accusatoria; non vi sarebbe più pericolo di collusione essendo stati
interrogati tutti i testi come pure contestata l’esistenza del pericolo di
fuga; per quanto riguarda il principio di proporzionalità non vi sarebbe ancora
la perizia sull’origine delle tracce biologiche rinvenute sul lenzuolo del
letto dei coniugi __________, il fatto che il PP abbia atteso per richiedere
tale perizia lederebbe il principio di celerità, violazione che da sola
imporrebbe una scarcerazione immediata dell’accusato; la difesa conclude
chiedendo che la proroga richiesta non venga concessa e che l’accusato venga
posto in libertà provvisoria, se del caso con la fissazione di opportune misure
sostitutive volte a mitigare un ipotetico pericolo di fuga e a impedire
contatti con la presunta vittima;
-
il 14 agosto 2008 è stato acquisito agli atti il rapporto dell’istituto
di medicina legale di __________, in merito all’origine delle tracce di DNA
rinvenute sul lenzuolo sequestrato dalla Polizia in casa __________ a __________,
dal quale emerge che sono state rinvenute tracce di secreto vaginale e di
saliva appartenenti alla presunta vittima in prossimità delle tracce di sperma
attribuite all’accusato;
-
l'istanza, presentata dall'autorità competente ed entro un termine (ancora)
ragionevole per rapporto alla scadenza di cui all'art. 102 cpv. 2 CPP, è
ricevibile;
-
Fatti
i principi che reggono la materia, pur se noti al magistrato inquirente
ed al difensore, vengono qui brevemente richiamati:
"L'art. 95 CPP -
corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992
/ 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui
l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare
e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a
carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un
crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di
interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni
dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia
detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico
dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale
del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con
riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico
nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991
concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri
possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n.
105).
L'eccezione della
cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in
una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in
corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza
della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -,
ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986
pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati
presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione,
quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina
la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la
Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP
1980 pag. 128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in
re G., inc.520.2001.5)
-
per quanto riguarda gli indizi di reato si può fare riferimento a quanto
espresso nella decisione 14 marzo 2008 di questo ufficio in materia di libertà
provvisoria e ribadite con la decisione di proroga 18 giugno 2008:
“Con verosimiglianza sufficiente, a
questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può comunque concludere
per la presenza di seri e di concreti indizi di colpevolezza a carico di __________
e relativi ad un suo coinvolgimento nei fatti per cui procede il PP.
A sostenere questa tesi concorrono, oltre
alle dichiarazioni della presunta vittima (AI 8.2 e 8.3), anche le conclusioni
del laboratorio di medicina legale di __________ (AI 7.3) secondo cui, sul
lenzuolo che si trovava nel letto matrimoniale utilizzato dall’accusato sono
state rinvenute tracce di DNA miste dell’accusato, della di lui moglie e della
presunta vittima minorenne oltre che ad una traccia di sperma riconducibile a __________
stesso. In base al rapporto dell’istituto di medicina legale di __________ le
tracce di DNA rinvenute indicano un contatto intensivo tra il corpo di __________
e il lenzuolo, che non può essere spiegato con le ipotesi avanzate dalla difesa
(appare infatti poco probabile che la ragazza abbia potuto lasciare queste
tracce sdraiandosi vestita sul letto), e su di esso si trovano inoltre tracce
miste del DNA di __________ e di __________.
Poco credibile la storia della polluzione
notturna (e quindi dell’emissione involontaria, generalmente notturna, di
liquido seminale, normale e frequente negli adolescenti durante la pubertà e
negli adulti che osservano la castità) di __________, fornita dall’accusato
agli inquirenti per giustificare l’esistenza di una traccia di sperma su di un
lenzuolo che, viste le circostanze del caso, in quei giorni non avrebbe dovuto
“assistere” ad attività sessuali da parte dell’accusato. Per nulla credibile il
fatto che __________, che a suo dire, a causa della polluzione notturna, si
sarebbe svegliato con “le mutande bagnate” ed addirittura che il suo
pene “era proprio attaccato alle mutande” (verb. PP 7 marzo 2008, p.
2.), avrebbe deciso, per la fretta (dovendosi recare a __________), di cambiare
le mutande solo una volta arrivato a __________, avendo a disposizione dei
cambi di biancheria intima anche a __________. Il tempo che impiega una persona
“normalmente abile” ad infilarsi un paio di mutande pulite la mattina è
notorio: si tratta di pochi secondi.
Elementi oggettivi, la presenza intensiva
delle tracce di DNA di figliastra e accusato, la presenza di una macchia di
sperma, sostanziano invece l’ipotesi accusatoria secondo cui la minore __________
e l’accusato __________ avrebbero giaciuto insieme, compiendo un atto di natura
sessuale sul lenzuolo oggetto di analisi da parte degli inquirenti, lenzuolo
apposto pulito di bucato sul materasso dalla stessa __________ e sul quale la
madre della ragazza e l’accusato non hanno mai dormito assieme (stante
l’arresto di __________ al suo rientro in __________ da __________) (cfr. AI
2.1.,verbale PP 04.01.08, p. 8; AI 8.3., trascrizione dell’audizione 25.01.08
della presunta vittima, p. 8).
Per quanto riguarda le dichiarazioni
della ragazza, v’è da dire che effettivamente __________, durante la prima
audizione, ha dichiarato di avere avuto il suo primo rapporto sessuale completo
con il patrigno per poi, in occasione della seconda audizione, dichiarare di
avere avuto il primo rapporto sessuale in assoluto con il patrigno ma che tale
rapporto avrebbe comportato una penetrazione anale e non vaginale. A questo
proposito va però osservato come la ragazza abbia spontaneamente raccontato la
novità (cioè di avere avuto come primo rapporto sessuale in assoluto una
penetrazione anale con __________) agli inquirenti all’inizio della seconda
audizione (AI 8.4, p. 5 e 6) e non perché sollecitata dall’interrogante o per
rispondere a precise contestazioni degli inquirenti. La ragazza ha poi ben
spiegato per quale motivo non aveva fatto menzione in precedenza di questo
fatto e cioè che si vergognava di quanto subito. Ancora a p. 29 della
trascrizione della seconda audizione la presunta vittima, dopo avere in un
primo momento assecondato la verbalizzante, che riassumeva erroneamente la
cronologia degli eventi, ha trovato la presenza di spirito per correggersi e
dichiarare che con __________ aveva avuto il suo primo rapporto sessuale in
assoluto e basta.
A nulla valgono le obbiezioni della
difesa che si chiede come sia possibile, dal profilo meccanico, penetrare
all’improvviso l’ano di una persona che, nelle circostanze descritte dalla
presunta vittima, dovrebbe essere tesa e sconcertata mentre che la vittima avrebbe
liquidato la descrizione dell’accaduto in poche righe. Non solo perché tali
obbiezioni varrebbero, pari pari, anche per la penetrazione improvvisa della
vagina di una ragazza di dodici/tredici anni alla prima esperienza sessuale, ma
soprattutto perché a ragione, appunto, la difesa immagina e definisce la scena
cruenta e ciò dal momento che __________ stessa ha dichiarato che “mi sono
accorta che da dietro, visto che mi ha fatto male, è uscito anche un po’ di
sangue. Però non è che lui se ne fregava…” (AI 8.3, p. 5).
Di nessun pregio le valutazioni sulla
credibilità della minore esternate della madre e della nonna, persone che si
trovano chiaramente in conflitto di interessi con __________ sin dall’inizio
del procedimento penale.
__________, madre di __________, ha
deciso a priori e senza conoscere i dettagli dei fatti oggetto di inchiesta, di
schierarsi con il marito e contro la propria figlia. Già a verbale di Polizia
21 dicembre 2007, dopo avere ribadito quanto dichiarato a verbale 20 dicembre
2007, e cioè di essere certa che dal 1° novembre in poi il marito non sarebbe
mai stato da solo con __________ né a __________ né a __________, solo dopo
essere stata messa al corrente delle dichiarazioni contrarie di __________ –
che aveva invece elencato agli inquirenti una serie di circostanze in cui si
era trovato da solo con __________ – ed invitata, dall’agente interrogante, a
prendere posizione al riguardo, si è vista costretta a dichiarare che “dopo
avere preso atto di quanto ha dichiarato mio marito devo dire che
effettivamente lui ha ragione. Ieri ero un po’ confusa perché con tutto quello
che mi è successo non riuscivo a ricordare determinati dettagli ma oggi, dopo
aver sentito cosa ha detto mio marito, ecco che mi sono ricordata e posso
confermare che nelle due circostanze descritte da mio marito lui ed __________
sono rimasti assieme e da soli, una volta a __________ per due giorni un fine
settimana quando io ero a __________ e una volta a __________ per due giorni
quando io ero rientrata in __________” (cfr. verb. PG 21 dicembre 2007, p.
1 e 2). Il tentativo di “coprire” il marito è quindi più che evidente.
Ma la donna è andata oltre perché gli inquirenti potessero attenersi, se non
serenamente, almeno con un minimo di considerazione alle sue conclusioni: ella,
nello stesso verbale, quasi a giustificare il tentativo di mendacio appena
descritto, ha infatti sorprendentemente dichiarato che “di una cosa sono
certa e voglio ribadirlo. Io credo nel modo più assoluto a mio marito e sono
consapevole che questo significa dire che __________ é bugiarda. Io scelgo di
rimanere accanto a mio marito senza ombra di dubbio. Al mille per mille mio
marito non ha fatto nulla con __________. Neanche la mia famiglia ci crede,
neanche mio figlio __________.” (cfr. verb. PG 21 dicembre 2007, p. 1 e 2).
Quanto sin qui descritto non merita infatti ulteriori commenti.”;
-
sempre per quanto riguarda gli indizi di reato, giova ricordare quanto
già espresso da questo giudice nella precedente decisione di proroga del
carcere preventivo del 18 giugno 2008:
- “la difesa
sostiene che da allora sarebbero emerse ulteriori incongruenze e contraddizioni
che minerebbero la versione della presunta vittima a favore di quella
dell’accusato in particolare per quanto riguarda il primo rapporto vaginale
della minore; __________ avrebbe dichiarato durante la prima audizione di
averlo avuto con __________, nella seconda audizione ha dichiarato che il primo
rapporto sessuale avuto con __________ sarebbe stato anale per poi tornare sui
suoi passi in occasione della terza audizione mentre che il coaccusato __________
ha dichiarato che, quando ha avuto il suo primo incontro sessuale con __________
la minore era ancora vergine; l’unica divergenza che emerge dagli atti è quella
sulla presunta verginità di __________ al momento in cui ha avuto il suo primo
rapporto sessuale completo con __________, per il resto le dichiarazioni della
ragazza non sono mutate: ella ha infatti dichiarato, anche in occasione della
sua terza audizione, di essere stata penetrata in vagina per la prima volta da __________
(“Ma, la prima volta è stata con lui. … __________. Però ehm…non…non so. Se
era proprio completo, cioè nel senso, comunque so che en…cioè il suo pene
comunque è entrato, però…non lo so, perché mi ha fatto male, sia quando ero con
lui, che con __________, no? Però meno con __________. Quindi non…boh. Comunque
prima, prima volta con lui, dopo col __________” trascrizione
dell’audizione del 23 aprile 2008, p. 4) ma che il primo rapporto sessuale in
assoluto sarebbe comunque stato di tipo anale (trascrizione dell’audizione del
23 aprile 2008, p. 5), a ciò si aggiunga che la presunta vittima, già nel 2006,
si sarebbe confidata con l’amica __________ raccontandole di essere stata
abusata dal patrigno che l’avrebbe penetrata analmente (cfr. verbale PG
18.01.2008 di __________, p. 2);
- la difesa
sostiene che l’analisi della zona anale della minore ha evidenziato l’assenza
di tracce che lascino pensare a rapporti anali; tali riscontri non portano alla
conclusione che __________ non abbia subito penetrazioni anali, la mancanza di
esiti di lesioni traumatiche non comporta infatti automaticamente l’esclusione
che una tale penetrazione sia avvenuta; la dottoressa __________, nel suo
rapporto medico legale del 16 giugno 2008, espone dati statistici che rivelano
che in bambini abusati vengono rinvenuti reperti anormali solo nel 45% dei
casi, essendo possibile una guarigione completa di tali lesioni traumatiche con
restituito ad integrum della zona colpita;
- anche
l’asserzione secondo cui le tracce di DNA sul lenzuolo sarebbero state
annichilite dal fatto che la mamma avrebbe dormito con la figlia sullo stesso
lenzuolo prima dell’arresto dell’accusato non serve a soverchiare le risultanze
istruttorie dal momento che tale tesi non sarebbe ancora stata accertata; le
analisi di queste tracce sono nuovamente state sottoposte a perizia (per
cercare di identificarne l’origine), mentre che sono in corso accertamenti
sulla reale presenza della madre della minore, a casa a __________, dopo l’apposizione
del lenzuolo pulito e prima del suo sequestro da parte della Polizia;”
-
a questo punto non si può che riprendere le risultanze della perizia 8
agosto 2008 dell’Institut für __________ con riferimento al referto delle
analisi di laboratorio del 18 luglio 2008 dell’__________ dell’__________
(referto giunto al Ministero pubblico soltanto il 14 agosto 2008) secondo cui
al centro del lenzuolo analizzato è stato possibile rinvenire tracce
riconducibili a saliva e a secrezioni vaginali appartenenti alla presunta
vittima, in prossimità di una traccia di sperma attribuita all’accusato: tali
risultanze non fanno che avvalorare la tesi dell’accusa secondo cui l’accusato
e la presunta vittima avrebbero giaciuto insieme in quel letto (e su quel
lenzuolo) compiendo atti di natura sessuale; oltre a ciò di interesse sono le
testimonianze di __________ (madre della presunta vittima e moglie
dell’accusato), __________ (nonna materna della presunta vittima) e __________
(nata __________, zia materna della presunta vittima) del 25 giugno e 9 luglio,
nonché le risultanze del controllo telefonico che attestano che l’utenza in uso
a __________ non si sarebbe mai collegata con un’antenna del __________ il fine
settimana tra il 7 e il 9 dicembre 2007;
-
__________ ha infatti asserito di avere dormito con la figlia nel letto
matrimoniale la notte tra il 7 e l’8 dicembre 2007, molto probabilmente al fine
di giustificare la presenza di tracce di DNA della figlia sul lenzuolo di quel
letto: ella è poco credibile; il suo telefono cellulare non si è mai
“agganciato”, quella notte, all’antenna di __________, per contro risulta
collegato – proprio al momento del rientro a casa dopo le 01.30 dell’8
dicembre, quando si sarebbe scambiata un SMS con la sorella dicendole di essere
giunta a casa (cfr. verb. PG n° 153 del 9 luglio 2008 di __________, p. 3) –
all’antenna di __________ (cfr. tabulati allegati al verb. PG n° 151 del 25
giugno 2007); __________ asserisce poi di avere cambiato, la mattina dell’8
dicembre 2007, le lenzuola del letto di __________ e quelle del proprio
portando la biancheria da lavare alla madre prima di recarsi a __________
(verb. PG 9 luglio 2008, n° 154, p. 2 e 3): non solo la madre smentisce di
avere ricevuto da lavare la biancheria del letto matrimoniale (cfr. verb. PG 9
luglio 2008, n° 152, di __________, p. 5) ma se così fosse le lenzuola
sequestrate dalla Polizia dopo l’arresto dell’accusato non dovrebbero
riportare, come invece è stato accertato, tracce di DNA dell’accusato che, per
sua stessa ammissione, dal 7 al 18 dicembre non avrebbe dormito a __________
essendo egli stato arrestato dalla Polizia al proprio domicilio di __________
pochi minuti dopo essere rientrato da __________ (Verb. PG 7 agosto 2008 di __________,
p. 1);
-
tutto ciò per dire che, per quanto di competenza di questo giudice, non
solo è tuttora data l’esistenza di gravi e concreti indizi di reato in capo
all’accusato per i fatti che gli sono imputati ma, con gli atti istruttori
raccolti dal 18 giugno 2008, gli indizi sono aumentati di numero e,
soprattutto, di gravità e concretezza;
-
in merito ai bisogni istruttori atti a giustificare la detenzione
preventiva ed il suo perdurare, vi é consolidata giurisprudenza (e dottrina):
“
In relazione ai bisogni istruttori, atti
a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare
che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto
tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di
collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la
corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale
suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697
ss.; RDAT 1988 no. 24). In
quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé,
decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise
erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der
Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op.
cit., no. 701a). Occorre che l'indagato,
se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto
svolgimento e, conseguentemente, l'esito.
E', inoltre, necessario che
questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su
elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des
Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in
Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die
Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen
vielmehr konktrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).
Gli elementi di concretezza del pericolo
vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere
e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad
esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non
può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della
misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del
teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza
d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p.
438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego
dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66;
Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).
(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)
Nello stesso senso, la CRP:
"I rischi di collusione e di
inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria.
Da un lato si tratta generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato
e i testimoni - già sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non
arrestati, messi in atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di
impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non
ancora in possesso della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a
suo vantaggio. La possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità
giudiziaria da parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi
concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere ammessa
aprioristicamente ed in maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000
in re A. e rif.; R. Hauser/E. Schweri, op. cit. § 68 n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"
(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)
-
a mente del magistrato inquirente bisogna contestare all’accusato i
risultati della perizia sull’origine delle tracce biologiche rinvenute sul
lenzuolo del letto matrimoniale dei coniugi __________ e __________, acquisita
agli atti il 14 agosto 2008, far fronte ad eventuali atti istruttori di seguito
richiesti dalla difesa per poi procedere con gli incombenti processuali di
rito; a mente del PP persisterebbe pericolo di collusione con la presunta
vittima se l’accusato potesse entrare in contatto con lei in qualsiasi modo,
considerata la fragilità di __________ ed il fatto che non si può escludere una
sua ulteriore audizione, anche al dibattimento;
-
per la difesa non sussisterebbe più pericolo di collusione, essendo
ormai state sentite tutte le parti ed anche i testimoni, si potrebbero infine
mettere in atto delle misure per impedire contatti tra accusato e presunta
vittima;
-
in occasione della decisione 14 marzo 2008 con la quale questo giudice
aveva respinto l’istanza di libertà provvisoria presentata il 4/5 marzo 2008
dall’accusato, il pericolo di collusione era stato accertato con le seguenti
motivazioni: “Ora, a parte il fatto che già al momento della conferma
dell’arresto questo giudice aveva ravvisato il pericolo di collusione, tra le
altre cose, anche nel pericolo che l’accusato potesse indurre la presunta
vittima a cambiare versione facendo leva sui sentimenti della ragazza nei suoi
confronti (ella infatti gli vuole bene) e nei confronti della madre
(considerato che già all’epoca __________ viveva in settimana presso l’istituto
__________), dagli atti emerge che __________ nega ogni addebito e che
praticamente tutta la famiglia della presunta vittima si è schierata
incondizionatamente dalla sua parte, emergono pure i tentativi dei vari
componenti la famiglia di favorire in qualsiasi modo l’accusato. Egli,
attualmente, non gode ancora della possibilità di avere dei colloqui liberi con
la moglie (AI 10.18) proprio perché, visto l’atteggiamento “processuale” di
quest’ultima, vi è anche il fondato timore che per suo tramite l’accusato possa
intervenire sulle dichiarazioni della presunta vittima. Non v’è chi non veda, a
questo stadio del procedimento, come la scelta di sentire nuovamente la minore
sia imprescindibile (naturalmente con le modalità previste dalla legge in
questi casi), come pure di procedere anche a un confronto con l’accusato, e
come sia tuttora presente un forte pericolo di inquinamento delle prove in caso
__________ dovesse riuscire a raggiungere con facilità __________ che risiede
sì all’istituto __________, ma che di giorno esce per frequentare le scuole –
ragazza, che va ricordato, non ha nessuno che la sostenga a parte le
istituzioni preposte – per influenzarla, direttamente o per il tramite della
madre o di altre persone (nonni, fratello, amici), e per farle cambiare
versione a suo favore.” (GIAR 578.2007.4, doc. 5, decisione 14 marzo 2008, p.
6)
-
in occasione della decisione di concessione della proroga del carcere
preventivo del 18 giugno 2008 il pericolo di collusione era stato accertato “perlomeno
per quanto riguarda gli interrogatori dei testi richiesti dalla difesa, è
sicuramente ancora presente a giustificare il perdurare della carcerazione
preventiva dell’accusato; è infatti prevedibile che, se messo in libertà, egli
entrerà in contatto con i famigliari della moglie, influenzandoli al fine di
fornire versioni di comodo a scapito dell’inchiesta” (GIAR 578.2007.7, doc. 7,
decisione 18 giugno 2008, p. 7);
-
è vero che l'inchiesta è agli sgoccioli, avendo già proceduto gli
inquirenti con i verbali dei testi e di tutte le parti coinvolte e avendo
acquisito agli atti la perizia 8 agosto 2008 dell’Institut für __________ con
riferimento al referto delle analisi di laboratorio del 18 luglio 2008 dell’__________
dell’__________, tuttavia non può essere trascurato l'atteggiamento processuale
dell'accusato, che ha continuato a negare ogni addebito penale rendendo
necessarie ripetute verbalizzazioni di presunta vittima e di testi,
rispettivamente l’espletamento di perizie scientifiche che hanno comportato
l’allungamento dell’inchiesta, dando una versione dei fatti in contrasto con
quella di __________ e che comunque non trova sostegno dalle risultanze
oggettive agli atti; destano poi non poche perplessità gli interventi a favore
di __________ dell’intera famiglia della presunta vittima; in conclusione,
tenuto anche conto della natura dei reati in questione, della particolarità
della situazione famigliare di presunta vittima e accusato, nonché della
situazione personale di estrema fragilità della minore, si può concludere che
la possibilità che, se posto in libertà provvisoria, __________ possa in
qualche modo adoperarsi per influenzare a proprio beneficio la __________
(anche per il tramite dei comuni famigliari), le cui dichiarazioni, come detto,
sono comunque lineari, disinteressate e sorrette da elementi oggettivi, è senz'altro
non priva di fondamento;
-
per quanto riguarda l’esistenza del pericolo di fuga lo stesso appare
dato e gli elementi proposti dalla difesa non possono soverchiare le
conclusioni cui questo giudice è giunto in occasione della decisione 14 marzo 2008 in materia di libertà provvisoria cui si può fare integrale riferimento, conclusioni già riprese
nella decisione di concessione della proroga del carcere preventivo del 18
giugno 2008 e ora ribadite anche alla luce delle nuove risultanze
dell’inchiesta:
“L’esistenza del pericolo di fuga per
giustificare la detenzione preventiva o l’applicazione di una misura
sostitutiva dell’arresto, deve essere concreto e rivestire di una certa
probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà,
si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla
(eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta,
da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle
circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami
famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti
quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19
gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981 135; N.
Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).
Ritenuto che a poco valgono, per
quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per
tutte: sentenza GIAR 27 maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo di fuga può
essere accertata "Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä. gefordet sind,
…" (Schmid, ibidem);
A questo proposito va considerato che __________
si trova in __________ da pochi anni e l’unico legame con il nostro Paese
sembra essere la moglie __________: egli infatti non ha figli da questo
matrimonio e non ha neppure un lavoro che lo ancori nella nostra società.
L’unico atto di rilievo che lo lega alla Svizzera è stato sanzionato dalla
Corte delle Assise correzionali di Lugano il 28 luglio 2006 quando è stato
condannato alla pena di 15 mesi di detenzione sospesi, per un periodo di prova
di 5 anni, poiché riconosciuto autore colpevole di ripetuto furto aggravato e
altri reati (per cui è stato in detenzione preventiva dal 29 marzo al 28 luglio
2006). Come detto __________ si trova in Svizzera da pochi anni, non ha voluto
rispondere alle domande del Procuratore pubblico volte a sapere in che modo
egli abbia conosciuto e si sia innamorato della moglie e ha dichiarato di non
sapere da chi siano stati inviati gli SMS ricevuti nel settembre 2007 su di una
tessera SIM trovata in suo possesso e scritti in albanese (quindi non
provenienti dalla moglie di origini ticinesi) di chiaro tenore amoroso (“sono
stata abbastanza senza di te da quattro anni ti auguro tutto il bene non fare
niente con nessuno perché ti strozzo devi stare così come sei solo per me la
mia cioccolata ti amo”, cfr. allegato A al verbale PP 7 marzo 2008 di __________).
Non solo __________ si trova in Svizzera da poco e già ha interessato le Autorità
penali, ma la sua situazione finanziaria e lavorativa è del tutto precaria,
mentre quella famigliare, malgrado le sue dichiarazioni e quelle della moglie,
sembra perlomeno fragile. __________ ha già vissuto in diversi paesi europei
dove ha tenuto contatti con suoi connazionali (cfr. i correi dei furti per cui
è stato condannato nel 2006 che ha addirittura ospitato a casa della moglie).
Gli elementi qui analizzati fanno appare probabile il rischio che __________,
se rimesso in libertà, preferisca sottrarsi al procedimento penale e al
processo riparando all’estero (in patria o in un altro paese europeo)”;
a fronte dei
recenti elementi acquisiti agli atti, che hanno corroborato la tesi
accusatoria, e del fatto che esiste il rischio concreto di una pena non lieve
in caso di condanna, si fa sempre più concreta l’ipotesi che __________
potrebbe preferire la latitanza all’estero piuttosto che una condanna di un
certo peso in Svizzera;
-
resta da determinare se una proroga, in particolare quella richiesta,
sia rispettosa del principio di proporzionalità; la proporzionalità di una
carcerazione deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre
mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità (e
complessità) della fattispecie e la pena presumibile, dall'altro occorre anche
verificare il rispetto del principio di celerità (DTF 4.5.2005, 1P.194.2005;
DTF 16.11.2004,1P.630/2004; SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP);
-
in relazione al primo aspetto, nel caso concreto si constata che il
carcere preventivo sofferto e quello eventualmente ancora da soffrire (in caso
di concessione della proroga) non appare lesivo del principio di
proporzionalità: i reati ascritti sono gravi e prevedono pene edittali di una
certa gravità;
-
per quanto concerne il secondo aspetto, va detto che l'inchiesta piuttosto
complessa già solo per gli accertamenti scientifici e i numerosi verbali di
presunta vittima, accusato e numerosi testi (per lo più famigliari di vittima e
accusato) senza dimenticare “l’acquisizione” di due coaccusati (utili per
quanto riguarda la credibilità della presunta vittima), è stata sin qui,
condotta (ancora) celermente considerate le oggettive difficoltà che
un’inchiesta del genere comporta (già solo per l’audizione della presunta
vittima o gli accertamenti tecnici in altri cantoni che non possono essere
definiti di “routine”) che non sono ascrivibili agli inquirenti; non si
evidenziano periodi di assoluta inattività; gli atti istruttori previsti dagli
inquirenti possono essere esperiti nel tempo previsto dal PP con la conseguenza
che anche il principio di celerità appare quindi rispettato, considerata la
formale assicurazione del magistrato inquirente (ripresa da questo giudice) che
procederà senza indugio ai propri incombenti processuali, fatte salve eventuali
richieste di complemento istruttorio, al fine di non procrastinare inutilmente
la carcerazione di __________;
-
da tutto quanto sopra consegue che la proporzionalità (nella sua duplice
accezione) non risulta violata dal carcere preventivo sofferto e, a giudizio di
questo giudice, neppure da quello ancora da soffrire per permettere la
conclusione dell’inchiesta sino all’eventuale decisione di rinvio a giudizio, una
proroga sino al 30 settembre 2008 (considerato il formale impegno del PP di cui
al punto precedente, che viene qui ripreso a monito per evitare un inutile
trascorrere del tempo a disposizione, richiamato art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3
CPPT) appare ancora rispettosa del principio di proporzionalità;
-
in conclusione, constatata l'esistenza di gravi indizi di reato, bisogni
dell’istruzione, pericolo di collusione e pericolo di fuga, nonché rispetto del
principio di proporzionalità della carcerazione (sofferta e da soffrire) nei
termini suesposti, l'istanza è accolta ed è concessa una proroga del carcere
preventivo a cui è astretto __________ sino al 30 settembre 2008 compreso.
P.Q.M
viste le norme applicabili, in
particolare gli artt. 187, 189, 190, 219 CP, 95 ss., 102, 103, 280ss e 284 CPP,
decide
1. L'istanza è accolta.
§. Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________
è prorogato di 1 mese e 13 giorni e verrà a scadere il 30 settembre 2008
(compreso).
Considerandi
2.
Non si prelevano tasse
e spese.
3.
Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei
ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.
4.
Intimazione (anticipata
via fax) a:
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster