INC.2007.57809
Istanza di proroga del carcere preventivo
30 settembre 2008Italiano32 min
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Numero d'incarto:
INC.2007.57809
Data decisione, Autorità:
30.09.2008, GIAR
Titolo:
Istanza di proroga del carcere preventivo
BISOGNI DELL'ISTRUZIONE
PERICOLO DI COLLUSIONE
PERICOLO DI FUGA
art. 103 cpv. 1 let. a CPP-TI
Incarto n.
INC.2007.57809
Lugano
30 settembre 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sull'istanza di proroga del carcere
preventivo presentata il 22/23 settembre 2008 dal
Procuratore pubblico Mario Branda, Bellinzona
nei confronti di
__________
accusato di violenza carnale,
coazione sessuale, atti sessuali con fanciulli e violazione del dovere di
assistenza o educazione,
viste le osservazioni 26
settembre 2008 della difesa che si oppone alla richiesta di proroga del
magistrato inquirente;
visti gli scritti 15/25 settembre
del PP alla difesa (inviati in copia a questo Ufficio) e 26 settembre 2008
della difesa a questo Ufficio;
visto l’incarto MP __________;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in
diritto
che:
-
__________ è stato arrestato il 18 dicembre 2008 dalla Polizia
cantonale, su ordine d’arresto 17 dicembre 2007 del PP, per titolo di violenza
carnale e atti sessuali con fanciulli (incarto GIAR 578.2008.1, doc. 2); il 19
dicembre 2007 il PP, con richiesta di conferma dell’arresto, ha promosso a _____
l’accusa per titolo di violenza carnale, coazione sessuale, atti sessuali con
fanciulli e violazione del dovere di assistenza o educazione, chiedendo la
conferma dell’arresto per i bisogni dell’istruzione e per pericolo di recidiva
(GIAR 578.2008.1, doc. 1); il giorno stesso questo giudice ha confermato
l’arresto dell’accusato considerata la presenza di gravi e concreti indizi di
colpevolezza e per i bisogni dell’istruzione, pericolo di collusione e per
pericolo di fuga (Inc. GIAR 578.2008.1, doc. 3);
-
il 14 marzo 2008 questo giudice ha respinto l’istanza di libertà
provvisoria inoltrata il 4/5 marzo 2008 dall’accusato ritenendo presenti gravi
e seri indizi di colpevolezza e, per quanto riguarda i motivi di interesse
pubblico, i bisogni dell’istruzione e il pericolo di collusione ed il pericolo
di fuga, rispettato il principio di proporzionalità, mentre che il 18 giugno ed
il 18 agosto 2008 sono state concesse delle proroghe del carcere preventivo cui
è astretto l’accusato sino al 30 settembre 2008 compreso, per permettere il
completamento dell’inchiesta, ritenuta l’esistenza di un pericolo di collusione
e di inquinamento delle prove, e considerata l’esistenza di un concreto
pericolo di fuga;
-
dopo contestazione delle risultanze della perizia tecnica 8 agosto 2008
dell’__________, con riferimento al referto delle analisi di laboratorio del 18
luglio 2008 dell’__________, il PP ha proceduto con il deposito degli atti in
data 1° settembre 2008 (sino al 18 settembre 2008);
-
con lettera 15 settembre 2008 il PP ha comunicato al difensore
dell’accusato che “la informo, per il caso già non lo fosse stato, che negli
scorsi giorni __________ si è rivolta alla Polizia nella persona dell’__________
comunicandogli che la figlia __________ le avrebbe detto che il primo rapporto
sessuale avrebbe avuto luogo con __________. Secondo la madre __________ le
avrebbe spiegato di non aver riferito prima questo aspetto per tutelare __________”:
agli atti non vi sono verbali d’interrogatorio che confermino tale asserzione;
-
con istanza di complementi istruttori 18 settembre 2008 l’accusato, per
il tramite del proprio patrocinatore, afferma che la presunta vittima avrebbe
dichiarato, dapprima al fratello __________, poi alla madre __________ e
all’educatrice della __________ per poi confermarlo anche al proprio legale, di
avere mentito a proposito del primo rapporto sessuale per proteggere __________:
in sostanza ella avrebbe modificato le proprie dichiarazioni attribuendo il
primo rapporto sessuale non più all’accusato ma a __________; __________
sarebbe innamorata di __________, che vorrebbe proteggere, e tale atteggiamento
l’avrebbe condotta a proferire accuse infondate contro __________; la difesa
afferma che __________ sarebbe stato più volte a casa della famiglia __________
da solo con la minore, e avanza l’ipotesi che ella possa avere giaciuto con __________
proprio sulle lenzuola oggetto di perizia (perizia che di transenna non sarebbe
mai stata chiesta se l’accusato avesse realmente giaciuto con la minore su quel
letto e che ha permesso di trovare tracce di saliva della minore, tracce che
non si spiegano con la contemporanea presenza di __________, dal momento che la
presunta vittima non avrebbe avuto rapporti orali con quest’ultimo); la difesa
ha quindi chiesto tutta una serie di complementi istruttori tra cui: una nuova
audizione in contraddittorio della presunta vittima, l’audizione di __________ __________
__________, dell’__________ e di __________, una perizia di credibilità su __________,
l’audizione dei periti che hanno allestito le due perizie sul DNA agli atti,
l’esame del DNA delle tracce sul lenzuolo volto a verificare la presenza di un
quarto uomo e se tale uomo non possa essere proprio __________, l’acquisizione
agli atti di copia dell’incarto aperto dal MP in merito agli abusi di cui la
minore sarebbe stata oggetto nell’estate del 2008 e una perizia per opera di un
tecnico qualificato sui tabulati telefonici agli atti;
-
con decisione 22 settembre 2008 il PP ha parzialmente accolto le
richieste di complementi istruttori formulate dall’accusato relativamente
all’audizione di __________ e __________; il magistrato inquirente ha per
contro respinto la richiesta di audizione di __________, dell’__________ e
della minore __________ e di allestimento di una perizia di credibilità sulla
presunta vittima; pure respinta la richiesta di audizione dei periti che hanno
allestito le perizie DNA, ma il PP ha già provveduto ad inoltrare alla __________
la richiesta di un complemento di rapporto scritto, lo stesso dicasi per la
richiesta di precisazioni alla compagnia telefonica utilizzata da __________
per quanto riguarda i tabulati prodotti agli atti; è poi stata anche respinta
la richiesta di acquisizione di copia dell’incarto penale in merito agli abusi
subiti dalla minore nell’estate del 2008, in quanto senza attinenza né
temporale né personale con il procedimento in esame;
-
con lettera 22 settembre 2008 alla __________ il PP ha già provveduto a
richiedere (direttamente all’agente incaricato o, per suo tramite, agli esperti
degli __________ che hanno allestito le perizie agli atti) una serie di
precisazioni volte ad escludere la presenza di profilo DNA di altre persone di
sesso maschile sulle lenzuola esaminate e altre precisazioni;
-
con lettera 25 settembre 2008 il PP ha poi inviato alla difesa una copia
del rapporto di Polizia 22 settembre 2008 che spiega il metodo di lettura dei
tabulati telefonici retroattivi dell’utenza in uso a __________;
-
approssimandosi il termine di scadenza della detenzione ex art. 102 cpv.
2 CPP, il magistrato inquirente ha inoltrato richiesta per una proroga di 2 (due)
mesi – sino al 30 novembre 2008 – (istanza 22/23 settembre 2008), allo scopo di
potere evadere i complementi istruttori richiesti dalla difesa e accolti dal PP
(summenzionati), tutto ciò con il pericolo che l’accusato (da solo o per il
tramite della moglie o altri parenti), se messo in libertà provvisoria,
potrebbe tentare di influenzare la minore in caso dovesse essere disposta una
sua nuova audizione in sede predibattimentale o dibattimentale, per farla
ritrattare; presente pure il pericolo di fuga e rispettato il principio di
proporzionalità, essendo la proroga richiesta necessaria per acquisire le prove
richieste dalla difesa e considerata la gravità dei fatti e della possibile
pena che potrebbe essere inflitta all’accusato in caso di condanna;
-
la difesa, con osservazioni 26 settembre 2008, si oppone alla proroga
del carcere preventivo richiesta dal PP, rifacendosi ai vari allegati inviati a
questo ufficio in occasione dell’istanza di libertà provvisoria e delle
proroghe del carcere preventivo; la difesa contesta l’esistenza di seri e
concreti indizi di colpevolezza osservando come gli stessi siano scemati negli
ultimi due mesi; l’__________ avrebbe rinvenuto tracce di saliva della minore
sul lenzuolo esaminato, ma ella avrebbe escluso di avere avuto rapporti orali
con l’accusato, mentre che ne avrebbe avuti con __________: ciò che farebbe
sorgere seri dubbi sul fatto che __________ e l’accusato abbiano avuto dei
rapporti sessuali su quel lenzuolo; la presunta vittima avrebbe poi raccontato
alla madre di avere mentito a proposito della persona con la quale avrebbe
avuto il primo rapporto sessuale al solo scopo di proteggere __________, ciò
che minerebbe la sua credibilità; inoltre se l’accusato avesse avuto realmente
dei rapporti sessuali con la minore, su quel lenzuolo, mai avrebbe insistito
per ottenere gli accertamenti sul DNA richiesti; l’accusato sarebbe quindi
oggetto di accuse infondate da parte della minore per accentrare su di sé le
attenzioni della madre; che __________ sia suscettibile di aver messo in piedi
delle accuse infondate nei confronti dell’accusato lo lascerebbe presagire la
sua personalità, che avrebbe trovato concretizzazione nel comportamento assunto
dalla ragazza in questi ultimi mesi, tale da giustificarne addirittura il
ricovero forzato presso la __________; a mente della difesa, dopo gli
interrogatori di __________ e __________, previsti per il 2 ottobre 2008, non
Fatti
vi sarebbe più pericolo di collusione tale da giustificare il perdurare della
detenzione preventiva; contestato il pericolo di fuga dal momento che __________
gode del sostegno della moglie e della famiglia tutta, egli vuole restare in __________;
in conclusione la difesa chiede cha la richiesta di proroga del carcere
preventivo non sia concessa o, in subordine, che lo sia solo sino al 2 ottobre
2008 o, al massimo, sino al 15 ottobre 2008, in modo da valutare la liberazione
provvisoria dell’accusato dopo l’audizione dei testi previsti;
-
ricevibilità e tempestività dell’istanza non sono in discussione e
comunque dati;
-
per quanto riguarda gli indizi di reato si può fare riferimento a quanto
espresso nelle precedenti decisioni in materia di libertà provvisoria di questo
Ufficio:
“Con verosimiglianza sufficiente, a
questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può comunque concludere
per la presenza di seri e di concreti indizi di colpevolezza a carico di __________
e relativi ad un suo coinvolgimento nei fatti per cui procede il PP.
A sostenere questa tesi concorrono, oltre
alle dichiarazioni della presunta vittima (AI 8.2 e 8.3), anche le conclusioni
del laboratorio di medicina legale di __________ (AI 7.3) secondo cui, sul
lenzuolo che si trovava nel letto matrimoniale utilizzato dall’accusato sono
state rinvenute tracce di DNA miste dell’accusato, della di lui moglie e della
presunta vittima minorenne oltre che ad una traccia di sperma riconducibile a __________
stesso. In base al rapporto dell’istituto di medicina legale di __________ le
tracce di DNA rinvenute indicano un contatto intensivo tra il corpo di __________
e il lenzuolo, che non può essere spiegato con le ipotesi avanzate dalla difesa
(appare infatti poco probabile che la ragazza abbia potuto lasciare queste
tracce sdraiandosi vestita sul letto), e su di esso si trovano inoltre tracce
miste del DNA di __________ e di __________.
Poco credibile la storia della polluzione
notturna (e quindi dell’emissione involontaria, generalmente notturna, di
liquido seminale, normale e frequente negli adolescenti durante la pubertà e
negli adulti che osservano la castità) di __________ fornita dall’accusato agli
inquirenti per giustificare l’esistenza di una traccia di sperma su di un
lenzuolo che, viste le circostanze del caso, in quei giorni non avrebbe dovuto
“assistere” ad attività sessuali da parte dell’accusato. Per nulla credibile il
fatto che __________ che a suo dire, a causa della polluzione notturna, si
sarebbe svegliato con “le mutande bagnate” ed addirittura che il suo
pene “era proprio attaccato alle mutande” (verb. PP 7 marzo 2008, p.
2.), avrebbe deciso, per la fretta (dovendosi recare a __________), di cambiare
le mutande solo una volta arrivato a __________, avendo a disposizione dei
cambi di biancheria intima anche a __________. Il tempo che impiega una persona
“normalmente abile” ad infilarsi un paio di mutande pulite la mattina è
notorio: si tratta di pochi secondi.
Elementi oggettivi, la presenza intensiva
delle tracce di DNA di figliastra e accusato, la presenza di una macchia di
sperma, sostanziano invece l’ipotesi accusatoria secondo cui la minore __________
e l’accusato __________ avrebbero giaciuto insieme, compiendo un atto di natura
sessuale sul lenzuolo oggetto di analisi da parte degli inquirenti, lenzuolo
apposto pulito di bucato sul materasso dalla stessa __________ e sul quale la
madre della ragazza e l’accusato non hanno mai dormito assieme (stante
l’arresto di __________ al suo rientro in __________ da __________) (cfr. AI
2.1.,verbale PP 04.01.08, p. 8; AI 8.3., trascrizione dell’audizione 25.01.08
della presunta vittima, p. 8).
Per quanto riguarda le dichiarazioni
della ragazza, v’è da dire che effettivamente __________, durante la prima
audizione, ha dichiarato di avere avuto il suo primo rapporto sessuale completo
con il patrigno per poi, in occasione della seconda audizione, dichiarare di
avere avuto il primo rapporto sessuale in assoluto con il patrigno ma che tale
rapporto avrebbe comportato una penetrazione anale e non vaginale. A questo
proposito va però osservato come la ragazza abbia spontaneamente raccontato la
novità (cioè di avere avuto come primo rapporto sessuale in assoluto una
penetrazione anale con __________ agli inquirenti all’inizio della seconda
audizione (AI 8.4, p. 5 e 6) e non perché sollecitata dall’interrogante o per
rispondere a precise contestazioni degli inquirenti. La ragazza ha poi ben
spiegato per quale motivo non aveva fatto menzione in precedenza di questo
fatto e cioè che si vergognava di quanto subito. Ancora a p. 29 della
trascrizione della seconda audizione la presunta vittima, dopo avere in un
primo momento assecondato la verbalizzante, che riassumeva erroneamente la
cronologia degli eventi, ha trovato la presenza di spirito per correggersi e
dichiarare che con __________ aveva avuto il suo primo rapporto sessuale in
assoluto e basta.
A nulla valgono le obbiezioni della
difesa che si chiede come sia possibile, dal profilo meccanico, penetrare
all’improvviso l’ano di una persona che, nelle circostanze descritte dalla
presunta vittima, dovrebbe essere tesa e sconcertata mentre che la vittima
avrebbe liquidato la descrizione dell’accaduto in poche righe. Non solo perché
tali obbiezioni varrebbero, pari pari, anche per la penetrazione improvvisa
della vagina di una ragazza di dodici/tredici anni alla prima esperienza
sessuale, ma soprattutto perché a ragione, appunto, la difesa immagina e
definisce la scena cruenta e ciò dal momento che __________ stessa ha
dichiarato che “mi sono accorta che da dietro, visto che mi ha fatto male, è
uscito anche un po’ di sangue. Però non è che lui se ne fregava…” (AI 8.3,
p. 5).
Di nessun pregio le valutazioni sulla
credibilità della minore esternate della madre e della nonna, persone che si
trovano chiaramente in conflitto di interessi con __________ sin dall’inizio
del procedimento penale.
__________ madre di __________, ha deciso
a priori e senza conoscere i dettagli dei fatti oggetto di inchiesta, di schierarsi
con il marito e contro la propria figlia. Già a verbale di Polizia 21 dicembre
2007, dopo avere ribadito quanto dichiarato a verbale 20 dicembre 2007, e cioè
di essere certa che dal 1° novembre in poi il marito non sarebbe mai stato da
solo con __________ né a __________ né a __________, solo dopo essere stata
messa al corrente delle dichiarazioni contrarie di __________ – che aveva
invece elencato agli inquirenti una serie di circostanze in cui si era trovato
da solo con __________ – ed invitata, dall’agente interrogante, a prendere
posizione al riguardo, si è vista costretta a dichiarare che “dopo avere
preso atto di quanto ha dichiarato mio marito devo dire che effettivamente lui
ha ragione. Ieri ero un po’ confusa perché con tutto quello che mi è successo
non riuscivo a ricordare determinati dettagli ma oggi, dopo aver sentito cosa
ha detto mio marito, ecco che mi sono ricordata e posso confermare che nelle
due circostanze descritte da mio marito lui ed __________ sono rimasti assieme
e da soli, una volta a __________ per due giorni un fine settimana quando io
ero a__________ e una volta a __________ per due giorni quando io ero rientrata
in __________” (cfr. verb. PG 21 dicembre 2007, p. 1 e 2). Il
tentativo di “coprire” il marito è quindi più che evidente. Ma la donna è
andata oltre perché gli inquirenti potessero attenersi, se non serenamente,
almeno con un minimo di considerazione alle sue conclusioni: ella, nello stesso
verbale, quasi a giustificare il tentativo di mendacio appena descritto, ha
infatti sorprendentemente dichiarato che “di una cosa sono certa e voglio
ribadirlo. Io credo nel modo più assoluto a mio marito e sono consapevole che
questo significa dire che __________ é bugiarda. Io scelgo di rimanere accanto
a mio marito senza ombra di dubbio. Al mille per mille mio marito non ha fatto
nulla con __________ Neanche la mia famiglia ci crede, neanche mio figlio __________”
(cfr. verb. PG 21 dicembre 2007, p. 1 e 2). Quanto sin qui descritto non
merita infatti ulteriori commenti.”;
(decisione GIAR 14 marzo 2008 e 18 giugno
e 18 agosto 2008)
e ancora:
“la difesa sostiene che da allora
sarebbero emerse ulteriori incongruenze e contraddizioni che minerebbero la versione
della presunta vittima a favore di quella dell’accusato in particolare per
quanto riguarda il primo rapporto vaginale della minore; __________ avrebbe
dichiarato durante la prima audizione di averlo avuto con __________ nella
seconda audizione ha dichiarato che il primo rapporto sessuale avuto con __________
sarebbe stato anale per poi tornare sui suoi passi in occasione della terza
audizione mentre che il coaccusato __________ ha dichiarato che, quando ha
avuto il suo primo incontro sessuale con __________ la minore era ancora
vergine; l’unica divergenza che emerge dagli atti è quella sulla presunta
verginità di __________ al momento in cui ha avuto il suo primo rapporto
sessuale completo con __________, per il resto le dichiarazioni della ragazza
non sono mutate: ella ha infatti dichiarato, anche in occasione della sua terza
audizione, di essere stata penetrata in vagina per la prima volta da __________
(“Ma, la prima volta è stata con lui. … __________. Però ehm…non…non so. Se
era proprio completo, cioè nel senso, comunque so che en…cioè il suo pene
comunque è entrato, però…non lo so, perché mi ha fatto male, sia quando ero con
lui, che con __________, no? Però meno con __________. Quindi non…boh. Comunque
prima, prima volta con lui, dopo col __________” trascrizione
dell’audizione del 23 aprile 2008, p. 4) ma che il primo rapporto sessuale in
assoluto sarebbe comunque stato di tipo anale (trascrizione dell’audizione del
23 aprile 2008, p. 5), a ciò si aggiunga che la presunta vittima, già nel 2006,
si sarebbe confidata con l’amica __________ raccontandole di essere stata abusata
dal patrigno che l’avrebbe penetrata analmente (cfr. verbale PG 18.01.2008 di __________,
p. 2);
la difesa sostiene che l’analisi della
zona anale della minore ha evidenziato l’assenza di tracce che lascino pensare
a rapporti anali; tali riscontri non portano alla conclusione che__________ non
abbia subito penetrazioni anali, la mancanza di esiti di lesioni traumatiche
non comporta infatti automaticamente l’esclusione che una tale penetrazione sia
avvenuta; la __________, nel suo rapporto medico legale del 16 giugno 2008,
espone dati statistici che rivelano che in bambini abusati vengono rinvenuti
reperti anormali solo nel 45% dei casi, essendo possibile una guarigione
completa di tali lesioni traumatiche con restituito ad integrum della zona
colpita;
anche l’asserzione secondo cui le tracce
di DNA sul lenzuolo sarebbero state annichilite dal fatto che la mamma avrebbe
dormito con la figlia sullo stesso lenzuolo prima dell’arresto dell’accusato
non serve a soverchiare le risultanze istruttorie dal momento che tale tesi non
sarebbe ancora stata accertata; le analisi di queste tracce sono nuovamente
state sottoposte a perizia (per cercare di identificarne l’origine), mentre che
sono in corso accertamenti sulla reale presenza della madre della minore, a casa
a __________, dopo l’apposizione del lenzuolo pulito e prima del suo sequestro
da parte della Polizia;”
(decisione di proroga del
carcere preventivo del 18 giugno 2008)
nonché:
“a questo punto non si può che riprendere
le risultanze della perizia 8 agosto 2008 dell__________ con riferimento al
referto delle analisi di laboratorio del 18 luglio 2008 dell’Institut für __________
(referto giunto al Ministero pubblico soltanto il 14 agosto 2008) secondo cui
al centro del lenzuolo analizzato è stato possibile rinvenire tracce
riconducibili a saliva e a secrezioni vaginali appartenenti alla presunta
vittima, in prossimità di una traccia di sperma attribuita all’accusato: tali
risultanze non fanno che avvalorare la tesi dell’accusa secondo cui l’accusato e
la presunta vittima avrebbero giaciuto insieme in quel letto (e su quel
lenzuolo) compiendo atti di natura sessuale; oltre a ciò di interesse sono le
testimonianze di __________ (madre della presunta vittima e moglie
dell’accusato), __________ (nonna materna della presunta vittima) e __________
(nata __________ zia materna della presunta vittima) del 25 giugno e 9 luglio,
nonché le risultanze del controllo telefonico che attestano che l’utenza in uso
a __________ non si sarebbe mai collegata con un’antenna del __________ il fine
settimana tra il 7 e il 9 dicembre 2007;
__________ ha infatti asserito di avere
dormito con la figlia nel letto matrimoniale la notte tra il 7 e l’8 dicembre
2007, molto probabilmente al fine di giustificare la presenza di tracce di DNA
della figlia sul lenzuolo di quel letto: ella è poco credibile; il suo telefono
cellulare non si è mai “agganciato”, quella notte, all’antenna di __________,
per contro risulta collegato – proprio al momento del rientro a casa dopo le
01.30 dell’8 dicembre, quando si sarebbe scambiata un SMS con la sorella
dicendole di essere giunta a casa (cfr. verb. PG n° 153 del 9 luglio 2008 di __________
p. 3) – all’antenna di __________ (cfr. tabulati allegati al verb. PG n° 151
del 25 giugno 2007); __________ asserisce poi di avere cambiato, la mattina
dell’8 dicembre 2007, le lenzuola del letto di __________ e quelle del proprio
portando la biancheria da lavare alla madre prima di recarsi a __________
(verb. PG 9 luglio 2008, n° 154, p. 2 e 3): non solo la madre smentisce di
avere ricevuto da lavare la biancheria del letto matrimoniale (cfr. verb. PG 9
luglio 2008, n° 152, di __________ p. 5) ma se così fosse le lenzuola
sequestrate dalla Polizia dopo l’arresto dell’accusato non dovrebbero
riportare, come invece è stato accertato, tracce di DNA dell’accusato che, per
sua stessa ammissione, dal 7 al 18 dicembre non avrebbe dormito a __________
essendo egli stato arrestato dalla Polizia al proprio domicilio di __________
pochi minuti dopo essere rientrato da __________ (Verb. PG 7 agosto 2008 di __________
p. 1);
tutto ciò per dire che, per quanto di
competenza di questo giudice, non solo è tuttora data l’esistenza di gravi e
concreti indizi di reato in capo all’accusato per i fatti che gli sono imputati
ma, con gli atti istruttori raccolti dal 18 giugno 2008, gli indizi sono
aumentati di numero e, soprattutto, di gravità e concretezza;
(decisione GIAR di proroga del carcere
preventivo del 18 agosto 2008)
-
le considerazioni su espresse sono tuttora valide, mentre che le
precisazioni che la minore può avere fatto in questi giorni alla madre in
merito al primo rapporto sessuale (precisazioni di cui non vi è traccia agli
atti se non nella lettera 15 settembre 2008 del PP alla difesa) sono
sicuramente degne di approfondimento, ma non appaiono tali da minare, in questo
stadio del procedimento e per quanto di competenza di questo Ufficio, gli
indizi di reato così come emergono dagli atti istruttori noti; anche la difesa,
malgrado utilizzi a più riprese il termine “ritrattazione” e sebbene professi
l’innocenza dell’accusato, non è arrivata ad affermare che la minore avrebbe
cambiato la propria versione dei fatti scagionando __________; d’altronde
appare ormai più che evidente che le accuse mosse da __________ contro il marito
della madre non sono sicuramente servite per “accentrare su di sé le
attenzioni della madre” (osservazioni 26 settembre 2008, p. 2) ma hanno
semmai ottenuto risultato opposto;
-
per quanto riguarda i bisogni istruttori atti a giustificare la
detenzione preventiva ed il suo perdurare, il magistrato inquirente afferma che
bisognerà procedere con i complementi istruttori proposti dalla difesa e
accolti con decisione 22 settembre 2008 (audizione dei testi e del coaccusato,
rapporto di complemento/precisazione della perizia sul DNA e richiesta di
precisazioni presso la compagnia telefonica __________ sui tabulati telefonici
prodotti), in caso la difesa dovesse interporre reclamo contro il diniego di
nuova audizione della minore in sede predibattimentale sussisterebbe poi
concreto pericolo di collusione, potendo l’accusato tentare di interferire ed
influenzare la presunta vittima;
-
per la difesa non sussisterebbe più pericolo di collusione, almeno dopo
l’audizione dei testi, prevista per il 2 ottobre prossimo, e potendo infine
essere messe in atto delle misure per impedire contatti tra accusato e presunta
vittima;
-
per quanto riguarda il pericolo di collusione, in occasione di
precedenti decisioni in materia di libertà personale, questo giudice lo aveva
accertato con le seguenti motivazioni:
“Ora, a parte il fatto che già al momento della
conferma dell’arresto questo giudice aveva ravvisato il pericolo di collusione,
tra le altre cose, anche nel pericolo che l’accusato potesse indurre la
presunta vittima a cambiare versione facendo leva sui sentimenti della ragazza
nei suoi confronti (ella infatti gli vuole bene) e nei confronti della madre
(considerato che già all’epoca __________ viveva in settimana presso l’__________,
dagli atti emerge che ____ nega ogni addebito e che praticamente tutta la
famiglia della presunta vittima si è schierata incondizionatamente dalla sua
parte, emergono pure i tentativi dei vari componenti la famiglia di favorire in
qualsiasi modo l’accusato. Egli, attualmente, non gode ancora della possibilità
di avere dei colloqui liberi con la moglie (AI 10.18) proprio perché, visto
l’atteggiamento “processuale” di quest’ultima, vi è anche il fondato timore che
per suo tramite l’accusato possa intervenire sulle dichiarazioni della presunta
vittima. Non v’è chi non veda, a questo stadio del procedimento, come la scelta
di sentire nuovamente la minore sia imprescindibile (naturalmente con le
modalità previste dalla legge in questi casi), come pure di procedere anche a
un confronto con l’accusato, e come sia tuttora presente un forte pericolo di
inquinamento delle prove in caso __________ dovesse riuscire a raggiungere con
facilità __________ che risiede sì all’__________, ma che di giorno esce per
frequentare le scuole – ragazza, che va ricordato, non ha nessuno che la
sostenga a parte le istituzioni preposte – per influenzarla, direttamente o per
il tramite della madre o di altre persone (nonni, fratello, amici), e per farle
cambiare versione a suo favore.” (GIAR 578.2007.4, doc. 5, decisione 14 marzo
2008, p. 6)
e ancora:
“destano poi non poche perplessità gli interventi a
favore di __________ dell’intera famiglia della presunta vittima; in
conclusione, tenuto anche conto della natura dei reati in questione, della
particolarità della situazione famigliare di presunta vittima e accusato,
nonché della situazione personale di estrema fragilità della minore, si può
concludere che la possibilità che, se posto in libertà provvisoria,__________
possa in qualche modo adoperarsi per influenzare a proprio beneficio la __________
(anche per il tramite dei comuni famigliari), le cui dichiarazioni, come detto,
sono comunque lineari, disinteressate e sorrette da elementi oggettivi, è
senz'altro non priva di fondamento” (GIAR 578.2007.8, doc. 7, decisione 18
agosto 2008)
-
tali conclusioni non possono essere ora abbandonate, dal momento che non
è noto a questo giudice se l’accusato intenderà impugnare la decisione del PP
con la quale è stata respinta la richiesta di nuova audizione della presunta
vittima o comunque se tale richiesta sarà nuovamente presentata in sede
dibattimentale;
-
l’esistenza di un concreto pericolo di fuga era stata ritenuta presente
in base alle seguenti considerazioni e gli elementi proposti dalla difesa non
possono soverchiare le conclusioni cui questo giudice è giunto in occasione
della decisione 14 marzo 2008 in materia di libertà provvisoria, cui si può
fare integrale riferimento, conclusioni già riprese nelle decisioni di
concessione della proroga del carcere preventivo del 18 giugno e 18 agosto
2008:
“L’esistenza del pericolo di fuga per
giustificare la detenzione preventiva o l’applicazione di una misura
sostitutiva dell’arresto, deve essere concreto e rivestire di una certa
probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in
libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale
ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile
non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme
delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami
famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti
quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19
gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981 135; N.
Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).
Ritenuto che a poco valgono, per
quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per
tutte: sentenza GIAR 27 maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo di fuga può
essere accertata "Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä. gefordet sind,
…" (Schmid, ibidem);
A questo proposito va considerato che __________
si trova in __________ da pochi anni e l’unico legame con il nostro Paese
sembra essere la moglie __________: egli infatti non ha figli da questo
matrimonio e non ha neppure un lavoro che lo ancori nella nostra società.
L’unico atto di rilievo che lo lega alla __________ è stato sanzionato dalla
Corte delle Assise correzionali di __________ il 28 luglio 2006 quando è stato
condannato alla pena di 15 mesi di detenzione sospesi, per un periodo di prova
di 5 anni, poiché riconosciuto autore colpevole di ripetuto furto aggravato e
altri reati (per cui è stato in detenzione preventiva dal 29 marzo al 28 luglio
2006). Come detto __________ si trova in __________ da pochi anni, non ha
voluto rispondere alle domande del Procuratore pubblico volte a sapere in che
modo egli abbia conosciuto e si sia innamorato della moglie e ha dichiarato di
non sapere da chi siano stati inviati gli SMS ricevuti nel settembre 2007 su di
una tessera SIM trovata in suo possesso e scritti in albanese (quindi non
provenienti dalla moglie di origini __________) di chiaro tenore amoroso (“sono
stata abbastanza senza di te da quattro anni ti auguro tutto il bene non fare
niente con nessuno perché ti strozzo devi stare così come sei solo per me la
mia cioccolata ti amo”, cfr. allegato A al verbale PP 7 marzo 2008 di __________.
Non solo __________ si trova in __________ da poco e già ha interessato le
Autorità penali, ma la sua situazione finanziaria e lavorativa è del tutto
precaria, mentre quella famigliare, malgrado le sue dichiarazioni e quelle
della moglie, sembra perlomeno fragile. __________ ha già vissuto in diversi
paesi europei dove ha tenuto contatti con suoi connazionali (cfr. i correi dei
furti per cui è stato condannato nel 2006 che ha addirittura ospitato a casa
della moglie). Gli elementi qui analizzati fanno apparire probabile il rischio
che __________ se rimesso in libertà, preferisca sottrarsi al procedimento
penale e al processo riparando all’estero (in patria o in un altro paese
europeo)”;
a fronte dei
recenti elementi acquisiti agli atti, che hanno corroborato la tesi
accusatoria, e del fatto che esiste il rischio concreto di una pena non lieve
in caso di condanna (il reato di violenza carnale prevede il minimo editale di
un anno di detenzione), si fa sempre più concreta l’ipotesi che __________
potrebbe preferire la latitanza all’estero piuttosto che una condanna di un
certo peso in __________;
-
resta da determinare se una proroga, in particolare quella richiesta di
due mesi, sia rispettosa del principio di proporzionalità, ricordato che
determinanti a tale proposito sono il rapporto tra la detenzione sofferta, o
eventualmente ancora da soffrire, e la gravità dei reati (o meglio della pena
ipotizzabile), nonché il rispetto dell'art. 102 CPP (secondo cui l'inchiesta
deve procedere con celerità; cfr. anche DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF
16.11.2004,1P.630/2004; SJ 1981 p. 383 e citazioni);
-
in relazione al primo aspetto, nel caso concreto si constata che il
carcere preventivo sofferto e quello eventualmente ancora da soffrire (in caso
di concessione della proroga) non appare lesivo del principio di
proporzionalità: i reati ascritti sono gravi e prevedono pene edittali di una
certa gravità;
-
per quanto concerne il secondo aspetto della proporzionalità, e cioè
quello connesso al rispetto del principio di celerità, va preliminarmente
ricordato che secondo il Tribunale federale, il rispetto del principio di
celerità, accresciuta in caso di accusato detenuto, deve essere valutato
globalmente, tenendo conto delle particolarità dell’inchiesta, dell’ampiezza
del lavoro svolto dagli inquirenti, non potendosi pretendere che un magistrato
si occupi costantemente di un unico incarto, e di quella degli inevitabili
tempi morti (DTF 124 I 139), lesione del principio di celerità soltanto
allorquando tempi morti di durata eccessiva mettano in discussione la legalità
della detenzione (DTF 128 I 149; STF 7.2.2005 in re C. ,1S.3/2005);
-
per quanto concerne più specificamente una richiesta di proroga a
seguito di complementi istruttori questo Ufficio ha già avuto modo di precisare,
che:
"3.
a)
… omissis …
b)
Il Procuratore pubblico non può procedere alle
formalità di chiusura senza aver prima deciso in merito alle richieste di
complemento istruttorio, rispettivamente aver evaso quelli eventualmente
ammessi. La decisione di chiusura sarebbe nulla così come l'eventuale rinvio a
giudizio o abbandono che ne discende (REP 1997 n. 106).
Di regola, in situazioni nelle quali sono presenti le
condizioni di legge a giustificazione del carcere preventivo (gravi indizi di
reato e pericolo di fuga nel caso specifico), l'accusato può essere chiamato ad
assumersi le conseguenze del suo atteggiamento processuale anche qualora questo
consista nell'esercizio di un diritto come quello di formulare richieste di
assunzione di prove al termine del deposito atti e ciò indipendentemente dal
fatto che le richieste vengano o meno accolte (sentenze 21 febbraio 2001/GIAR
520.2000.3 e 19 aprile 1999/GIAR 577.98.5 cons. 4 d.). Questo, ovviamente, se
non ne risulta violato il principio di proporzionalità.
c)
Una richiesta di proroga del carcere preventivo per far
fronte ad una domanda di complemento istruttorio potrebbe risultare lesiva del
principio di proporzionalità, nel senso dell'obbligo di celerità, qualora la
prova richiesta fosse manifestamente da assumere già nella fase
predibattimentale, poteva esserlo già in fase precedente, l'assunzione è stata
richiesta prima del deposito atti e non decisa.
… omissis …
(sentenza 29
settembre 2003, GIAR 120.2003.4)
-
va detto che l'inchiesta – piuttosto complessa già solo per gli
accertamenti scientifici e i numerosi verbali di presunta vittima, accusato e
numerosi testi (per lo più famigliari di vittima e accusato) senza dimenticare
“l’acquisizione” di due coaccusati (utili per quanto riguarda la credibilità
della presunta vittima) – è stata sin qui, condotta (ancora) celermente,
considerate le oggettive difficoltà che un’inchiesta del genere comporta (già
solo per l’audizione della presunta vittima o gli accertamenti tecnici in altri
cantoni che non possono essere definiti di “routine”) che non sono ascrivibili
agli inquirenti; non si evidenziano periodi di assoluta inattività; il PP,
preso atto delle richieste di complemento istruttorio 18 settembre 2008 della
difesa ha deciso quali complementi accogliere con decisione 22 settembre 2008,
lo stesso giorno ha provveduto ad inoltrare la richiesta di precisazioni sulla
perizia DNA, ha poi inoltrato con lettera 25 settembre 2008 alla difesa il
rapporto di Polizia 22 settembre 2008 sulle modalità di lettura dei tabulati
telefonici, ha già provveduto a citare i testi __________ e __________ per il 2
ottobre prossimo e dovrebbe avere già provveduto a citare anche __________ per
un verbale in contraddittorio con la difesa di __________ (non avendo la difesa
sollevato eccezioni a questo proposito nelle proprie osservazioni per tale
complemento istruttorio ammesso dal PP); oltre ad attendere la risposta della
Polizia scientifica sulle precisazioni in merito alla perizia DNA egli dovrà
verosimilmente procedere all’accertamento presso la __________ prospettato
dalla difesa con lettera 26 settembre 2008; entro la fine di questa settimana
saranno quindi verosimilmente esperite le audizioni testimoniali richieste
(compresa l’audizione di __________) e non dovrebbe tardare la risposta alla
richiesta di precisazioni sugli esami DNA formulata per il tramite della
Polizia scientifica già il 22 settembre scorso, con la conseguenza che anche il
principio di celerità appare quindi rispettato;
-
allo stadio attuale non è esclusa la presentazione di un reclamo contro
il mancato accoglimento di alcuni complementi d’inchiesta proposti dalla
difesa, in ogni caso sarà necessario un nuovo deposito degli atti (su
complementi d’inchiesta) e possibili nuove proposte di complementi istruttori e
procedure di reclamo: appare quindi prudente accogliere integralmente la richiesta
di due mesi, che appare comunque ancora proporzionata, in considerazione della
gravità dei reati, della presumibile pena in caso di condanna e ritenuto che,
come detto, sono presenti gravi indizi di reato, permangono concreto pericolo
di fuga e di collusione ed inquinamento delle prove nei confronti della
presunta vittima, fermo restando l’obbligo per il Procuratore pubblico di
procedere indilatamente a compiere tutti gli atti istruttori richiesti (ad
anche a procedere con solleciti nei confronti di chi già è stato o verrà
interpellato: periti e funzionari __________), nonché a nuovo deposito degli
atti e chiusura dell’istruzione formale non appena saranno realizzate le
condizioni che li consentono;
-
in conclusione, constatata l'esistenza di gravi indizi di reato, bisogni
dell’istruzione, pericolo di collusione e pericolo di fuga, nonché rispetto del
principio di proporzionalità della carcerazione (sofferta e da soffrire) nei
termini suesposti, l'istanza è accolta ed è concessa una proroga del carcere preventivo
cui è astretto __________ sino al 30 novembre 2008 compreso.
P.Q.M
viste le norme applicabili, in
particolare gli artt. 187, 189, 190, 219 CP, 95 ss., 102, 103, 280ss e 284 CPP,
decide
1. L'istanza è accolta.
§. Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________
è prorogato di 2 (due) mesi e verrà a scadere il 30 novembre 2008 (compreso).
Considerandi
2.
Non si prelevano tasse
e spese.
3.
Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei
ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.
4.
Intimazione (anticipata
via fax) a:
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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