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Decisione

INC.2007.57809

Istanza di proroga del carcere preventivo

30 settembre 2008Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

vi sarebbe più pericolo di collusione tale da giustificare il perdurare della

detenzione preventiva; contestato il pericolo di fuga dal momento che __________

gode del sostegno della moglie e della famiglia tutta, egli vuole restare in __________;

in conclusione la difesa chiede cha la richiesta di proroga del carcere

preventivo non sia concessa o, in subordine, che lo sia solo sino al 2 ottobre

2008 o, al massimo, sino al 15 ottobre 2008, in modo da valutare la liberazione

provvisoria dell’accusato dopo l’audizione dei testi previsti;

-

ricevibilità e tempestività dell’istanza non sono in discussione e

comunque dati;

-

per quanto riguarda gli indizi di reato si può fare riferimento a quanto

espresso nelle precedenti decisioni in materia di libertà provvisoria di questo

Ufficio:

“Con verosimiglianza sufficiente, a

questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può comunque concludere

per la presenza di seri e di concreti indizi di colpevolezza a carico di __________

e relativi ad un suo coinvolgimento nei fatti per cui procede il PP.

A sostenere questa tesi concorrono, oltre

alle dichiarazioni della presunta vittima (AI 8.2 e 8.3), anche le conclusioni

del laboratorio di medicina legale di __________ (AI 7.3) secondo cui, sul

lenzuolo che si trovava nel letto matrimoniale utilizzato dall’accusato sono

state rinvenute tracce di DNA miste dell’accusato, della di lui moglie e della

presunta vittima minorenne oltre che ad una traccia di sperma riconducibile a __________

stesso. In base al rapporto dell’istituto di medicina legale di __________ le

tracce di DNA rinvenute indicano un contatto intensivo tra il corpo di __________

e il lenzuolo, che non può essere spiegato con le ipotesi avanzate dalla difesa

(appare infatti poco probabile che la ragazza abbia potuto lasciare queste

tracce sdraiandosi vestita sul letto), e su di esso si trovano inoltre tracce

miste del DNA di __________ e di __________.

Poco credibile la storia della polluzione

notturna (e quindi dell’emissione involontaria, generalmente notturna, di

liquido seminale, normale e frequente negli adolescenti durante la pubertà e

negli adulti che osservano la castità) di __________ fornita dall’accusato agli

inquirenti per giustificare l’esistenza di una traccia di sperma su di un

lenzuolo che, viste le circostanze del caso, in quei giorni non avrebbe dovuto

“assistere” ad attività sessuali da parte dell’accusato. Per nulla credibile il

fatto che __________ che a suo dire, a causa della polluzione notturna, si

sarebbe svegliato con “le mutande bagnate” ed addirittura che il suo

pene “era proprio attaccato alle mutande” (verb. PP 7 marzo 2008, p.

2.), avrebbe deciso, per la fretta (dovendosi recare a __________), di cambiare

le mutande solo una volta arrivato a __________, avendo a disposizione dei

cambi di biancheria intima anche a __________. Il tempo che impiega una persona

“normalmente abile” ad infilarsi un paio di mutande pulite la mattina è

notorio: si tratta di pochi secondi.

Elementi oggettivi, la presenza intensiva

delle tracce di DNA di figliastra e accusato, la presenza di una macchia di

sperma, sostanziano invece l’ipotesi accusatoria secondo cui la minore __________

e l’accusato __________ avrebbero giaciuto insieme, compiendo un atto di natura

sessuale sul lenzuolo oggetto di analisi da parte degli inquirenti, lenzuolo

apposto pulito di bucato sul materasso dalla stessa __________ e sul quale la

madre della ragazza e l’accusato non hanno mai dormito assieme (stante

l’arresto di __________ al suo rientro in __________ da __________) (cfr. AI

2.1.,verbale PP 04.01.08, p. 8; AI 8.3., trascrizione dell’audizione 25.01.08

della presunta vittima, p. 8).

Per quanto riguarda le dichiarazioni

della ragazza, v’è da dire che effettivamente __________, durante la prima

audizione, ha dichiarato di avere avuto il suo primo rapporto sessuale completo

con il patrigno per poi, in occasione della seconda audizione, dichiarare di

avere avuto il primo rapporto sessuale in assoluto con il patrigno ma che tale

rapporto avrebbe comportato una penetrazione anale e non vaginale. A questo

proposito va però osservato come la ragazza abbia spontaneamente raccontato la

novità (cioè di avere avuto come primo rapporto sessuale in assoluto una

penetrazione anale con __________ agli inquirenti all’inizio della seconda

audizione (AI 8.4, p. 5 e 6) e non perché sollecitata dall’interrogante o per

rispondere a precise contestazioni degli inquirenti. La ragazza ha poi ben

spiegato per quale motivo non aveva fatto menzione in precedenza di questo

fatto e cioè che si vergognava di quanto subito. Ancora a p. 29 della

trascrizione della seconda audizione la presunta vittima, dopo avere in un

primo momento assecondato la verbalizzante, che riassumeva erroneamente la

cronologia degli eventi, ha trovato la presenza di spirito per correggersi e

dichiarare che con __________ aveva avuto il suo primo rapporto sessuale in

assoluto e basta.

A nulla valgono le obbiezioni della

difesa che si chiede come sia possibile, dal profilo meccanico, penetrare

all’improvviso l’ano di una persona che, nelle circostanze descritte dalla

presunta vittima, dovrebbe essere tesa e sconcertata mentre che la vittima

avrebbe liquidato la descrizione dell’accaduto in poche righe. Non solo perché

tali obbiezioni varrebbero, pari pari, anche per la penetrazione improvvisa

della vagina di una ragazza di dodici/tredici anni alla prima esperienza

sessuale, ma soprattutto perché a ragione, appunto, la difesa immagina e

definisce la scena cruenta e ciò dal momento che __________ stessa ha

dichiarato che “mi sono accorta che da dietro, visto che mi ha fatto male, è

uscito anche un po’ di sangue. Però non è che lui se ne fregava…” (AI 8.3,

p. 5).

Di nessun pregio le valutazioni sulla

credibilità della minore esternate della madre e della nonna, persone che si

trovano chiaramente in conflitto di interessi con __________ sin dall’inizio

del procedimento penale.

__________ madre di __________, ha deciso

a priori e senza conoscere i dettagli dei fatti oggetto di inchiesta, di schierarsi

con il marito e contro la propria figlia. Già a verbale di Polizia 21 dicembre

2007, dopo avere ribadito quanto dichiarato a verbale 20 dicembre 2007, e cioè

di essere certa che dal 1° novembre in poi il marito non sarebbe mai stato da

solo con __________ né a __________ né a __________, solo dopo essere stata

messa al corrente delle dichiarazioni contrarie di __________ – che aveva

invece elencato agli inquirenti una serie di circostanze in cui si era trovato

da solo con __________ – ed invitata, dall’agente interrogante, a prendere

posizione al riguardo, si è vista costretta a dichiarare che “dopo avere

preso atto di quanto ha dichiarato mio marito devo dire che effettivamente lui

ha ragione. Ieri ero un po’ confusa perché con tutto quello che mi è successo

non riuscivo a ricordare determinati dettagli ma oggi, dopo aver sentito cosa

ha detto mio marito, ecco che mi sono ricordata e posso confermare che nelle

due circostanze descritte da mio marito lui ed __________ sono rimasti assieme

e da soli, una volta a __________ per due giorni un fine settimana quando io

ero a__________ e una volta a __________ per due giorni quando io ero rientrata

in __________” (cfr. verb. PG 21 dicembre 2007, p. 1 e 2). Il

tentativo di “coprire” il marito è quindi più che evidente. Ma la donna è

andata oltre perché gli inquirenti potessero attenersi, se non serenamente,

almeno con un minimo di considerazione alle sue conclusioni: ella, nello stesso

verbale, quasi a giustificare il tentativo di mendacio appena descritto, ha

infatti sorprendentemente dichiarato che “di una cosa sono certa e voglio

ribadirlo. Io credo nel modo più assoluto a mio marito e sono consapevole che

questo significa dire che __________ é bugiarda. Io scelgo di rimanere accanto

a mio marito senza ombra di dubbio. Al mille per mille mio marito non ha fatto

nulla con __________ Neanche la mia famiglia ci crede, neanche mio figlio __________”

(cfr. verb. PG 21 dicembre 2007, p. 1 e 2). Quanto sin qui descritto non

merita infatti ulteriori commenti.”;

(decisione GIAR 14 marzo 2008 e 18 giugno

e 18 agosto 2008)

e ancora:

“la difesa sostiene che da allora

sarebbero emerse ulteriori incongruenze e contraddizioni che minerebbero la versione

della presunta vittima a favore di quella dell’accusato in particolare per

quanto riguarda il primo rapporto vaginale della minore; __________ avrebbe

dichiarato durante la prima audizione di averlo avuto con __________ nella

seconda audizione ha dichiarato che il primo rapporto sessuale avuto con __________

sarebbe stato anale per poi tornare sui suoi passi in occasione della terza

audizione mentre che il coaccusato __________ ha dichiarato che, quando ha

avuto il suo primo incontro sessuale con __________ la minore era ancora

vergine; l’unica divergenza che emerge dagli atti è quella sulla presunta

verginità di __________ al momento in cui ha avuto il suo primo rapporto

sessuale completo con __________, per il resto le dichiarazioni della ragazza

non sono mutate: ella ha infatti dichiarato, anche in occasione della sua terza

audizione, di essere stata penetrata in vagina per la prima volta da __________

(“Ma, la prima volta è stata con lui. … __________. Però ehm…non…non so. Se

era proprio completo, cioè nel senso, comunque so che en…cioè il suo pene

comunque è entrato, però…non lo so, perché mi ha fatto male, sia quando ero con

lui, che con __________, no? Però meno con __________. Quindi non…boh. Comunque

prima, prima volta con lui, dopo col __________” trascrizione

dell’audizione del 23 aprile 2008, p. 4) ma che il primo rapporto sessuale in

assoluto sarebbe comunque stato di tipo anale (trascrizione dell’audizione del

23 aprile 2008, p. 5), a ciò si aggiunga che la presunta vittima, già nel 2006,

si sarebbe confidata con l’amica __________ raccontandole di essere stata abusata

dal patrigno che l’avrebbe penetrata analmente (cfr. verbale PG 18.01.2008 di __________,

p. 2);

la difesa sostiene che l’analisi della

zona anale della minore ha evidenziato l’assenza di tracce che lascino pensare

a rapporti anali; tali riscontri non portano alla conclusione che__________ non

abbia subito penetrazioni anali, la mancanza di esiti di lesioni traumatiche

non comporta infatti automaticamente l’esclusione che una tale penetrazione sia

avvenuta; la __________, nel suo rapporto medico legale del 16 giugno 2008,

espone dati statistici che rivelano che in bambini abusati vengono rinvenuti

reperti anormali solo nel 45% dei casi, essendo possibile una guarigione

completa di tali lesioni traumatiche con restituito ad integrum della zona

colpita;

anche l’asserzione secondo cui le tracce

di DNA sul lenzuolo sarebbero state annichilite dal fatto che la mamma avrebbe

dormito con la figlia sullo stesso lenzuolo prima dell’arresto dell’accusato

non serve a soverchiare le risultanze istruttorie dal momento che tale tesi non

sarebbe ancora stata accertata; le analisi di queste tracce sono nuovamente

state sottoposte a perizia (per cercare di identificarne l’origine), mentre che

sono in corso accertamenti sulla reale presenza della madre della minore, a casa

a __________, dopo l’apposizione del lenzuolo pulito e prima del suo sequestro

da parte della Polizia;”

(decisione di proroga del

carcere preventivo del 18 giugno 2008)

nonché:

“a questo punto non si può che riprendere

le risultanze della perizia 8 agosto 2008 dell__________ con riferimento al

referto delle analisi di laboratorio del 18 luglio 2008 dell’Institut für __________

(referto giunto al Ministero pubblico soltanto il 14 agosto 2008) secondo cui

al centro del lenzuolo analizzato è stato possibile rinvenire tracce

riconducibili a saliva e a secrezioni vaginali appartenenti alla presunta

vittima, in prossimità di una traccia di sperma attribuita all’accusato: tali

risultanze non fanno che avvalorare la tesi dell’accusa secondo cui l’accusato e

la presunta vittima avrebbero giaciuto insieme in quel letto (e su quel

lenzuolo) compiendo atti di natura sessuale; oltre a ciò di interesse sono le

testimonianze di __________ (madre della presunta vittima e moglie

dell’accusato), __________ (nonna materna della presunta vittima) e __________

(nata __________ zia materna della presunta vittima) del 25 giugno e 9 luglio,

nonché le risultanze del controllo telefonico che attestano che l’utenza in uso

a __________ non si sarebbe mai collegata con un’antenna del __________ il fine

settimana tra il 7 e il 9 dicembre 2007;

__________ ha infatti asserito di avere

dormito con la figlia nel letto matrimoniale la notte tra il 7 e l’8 dicembre

2007, molto probabilmente al fine di giustificare la presenza di tracce di DNA

della figlia sul lenzuolo di quel letto: ella è poco credibile; il suo telefono

cellulare non si è mai “agganciato”, quella notte, all’antenna di __________,

per contro risulta collegato – proprio al momento del rientro a casa dopo le

01.30 dell’8 dicembre, quando si sarebbe scambiata un SMS con la sorella

dicendole di essere giunta a casa (cfr. verb. PG n° 153 del 9 luglio 2008 di __________

p. 3) – all’antenna di __________ (cfr. tabulati allegati al verb. PG n° 151

del 25 giugno 2007); __________ asserisce poi di avere cambiato, la mattina

dell’8 dicembre 2007, le lenzuola del letto di __________ e quelle del proprio

portando la biancheria da lavare alla madre prima di recarsi a __________

(verb. PG 9 luglio 2008, n° 154, p. 2 e 3): non solo la madre smentisce di

avere ricevuto da lavare la biancheria del letto matrimoniale (cfr. verb. PG 9

luglio 2008, n° 152, di __________ p. 5) ma se così fosse le lenzuola

sequestrate dalla Polizia dopo l’arresto dell’accusato non dovrebbero

riportare, come invece è stato accertato, tracce di DNA dell’accusato che, per

sua stessa ammissione, dal 7 al 18 dicembre non avrebbe dormito a __________

essendo egli stato arrestato dalla Polizia al proprio domicilio di __________

pochi minuti dopo essere rientrato da __________ (Verb. PG 7 agosto 2008 di __________

p. 1);

tutto ciò per dire che, per quanto di

competenza di questo giudice, non solo è tuttora data l’esistenza di gravi e

concreti indizi di reato in capo all’accusato per i fatti che gli sono imputati

ma, con gli atti istruttori raccolti dal 18 giugno 2008, gli indizi sono

aumentati di numero e, soprattutto, di gravità e concretezza;

(decisione GIAR di proroga del carcere

preventivo del 18 agosto 2008)

-

le considerazioni su espresse sono tuttora valide, mentre che le

precisazioni che la minore può avere fatto in questi giorni alla madre in

merito al primo rapporto sessuale (precisazioni di cui non vi è traccia agli

atti se non nella lettera 15 settembre 2008 del PP alla difesa) sono

sicuramente degne di approfondimento, ma non appaiono tali da minare, in questo

stadio del procedimento e per quanto di competenza di questo Ufficio, gli

indizi di reato così come emergono dagli atti istruttori noti; anche la difesa,

malgrado utilizzi a più riprese il termine “ritrattazione” e sebbene professi

l’innocenza dell’accusato, non è arrivata ad affermare che la minore avrebbe

cambiato la propria versione dei fatti scagionando __________; d’altronde

appare ormai più che evidente che le accuse mosse da __________ contro il marito

della madre non sono sicuramente servite per “accentrare su di sé le

attenzioni della madre” (osservazioni 26 settembre 2008, p. 2) ma hanno

semmai ottenuto risultato opposto;

-

per quanto riguarda i bisogni istruttori atti a giustificare la

detenzione preventiva ed il suo perdurare, il magistrato inquirente afferma che

bisognerà procedere con i complementi istruttori proposti dalla difesa e

accolti con decisione 22 settembre 2008 (audizione dei testi e del coaccusato,

rapporto di complemento/precisazione della perizia sul DNA e richiesta di

precisazioni presso la compagnia telefonica __________ sui tabulati telefonici

prodotti), in caso la difesa dovesse interporre reclamo contro il diniego di

nuova audizione della minore in sede predibattimentale sussisterebbe poi

concreto pericolo di collusione, potendo l’accusato tentare di interferire ed

influenzare la presunta vittima;

-

per la difesa non sussisterebbe più pericolo di collusione, almeno dopo

l’audizione dei testi, prevista per il 2 ottobre prossimo, e potendo infine

essere messe in atto delle misure per impedire contatti tra accusato e presunta

vittima;

-

per quanto riguarda il pericolo di collusione, in occasione di

precedenti decisioni in materia di libertà personale, questo giudice lo aveva

accertato con le seguenti motivazioni:

“Ora, a parte il fatto che già al momento della

conferma dell’arresto questo giudice aveva ravvisato il pericolo di collusione,

tra le altre cose, anche nel pericolo che l’accusato potesse indurre la

presunta vittima a cambiare versione facendo leva sui sentimenti della ragazza

nei suoi confronti (ella infatti gli vuole bene) e nei confronti della madre

(considerato che già all’epoca __________ viveva in settimana presso l’__________,

dagli atti emerge che ____ nega ogni addebito e che praticamente tutta la

famiglia della presunta vittima si è schierata incondizionatamente dalla sua

parte, emergono pure i tentativi dei vari componenti la famiglia di favorire in

qualsiasi modo l’accusato. Egli, attualmente, non gode ancora della possibilità

di avere dei colloqui liberi con la moglie (AI 10.18) proprio perché, visto

l’atteggiamento “processuale” di quest’ultima, vi è anche il fondato timore che

per suo tramite l’accusato possa intervenire sulle dichiarazioni della presunta

vittima. Non v’è chi non veda, a questo stadio del procedimento, come la scelta

di sentire nuovamente la minore sia imprescindibile (naturalmente con le

modalità previste dalla legge in questi casi), come pure di procedere anche a

un confronto con l’accusato, e come sia tuttora presente un forte pericolo di

inquinamento delle prove in caso __________ dovesse riuscire a raggiungere con

facilità __________ che risiede sì all’__________, ma che di giorno esce per

frequentare le scuole – ragazza, che va ricordato, non ha nessuno che la

sostenga a parte le istituzioni preposte – per influenzarla, direttamente o per

il tramite della madre o di altre persone (nonni, fratello, amici), e per farle

cambiare versione a suo favore.” (GIAR 578.2007.4, doc. 5, decisione 14 marzo

2008, p. 6)

e ancora:

“destano poi non poche perplessità gli interventi a

favore di __________ dell’intera famiglia della presunta vittima; in

conclusione, tenuto anche conto della natura dei reati in questione, della

particolarità della situazione famigliare di presunta vittima e accusato,

nonché della situazione personale di estrema fragilità della minore, si può

concludere che la possibilità che, se posto in libertà provvisoria,__________

possa in qualche modo adoperarsi per influenzare a proprio beneficio la __________

(anche per il tramite dei comuni famigliari), le cui dichiarazioni, come detto,

sono comunque lineari, disinteressate e sorrette da elementi oggettivi, è

senz'altro non priva di fondamento” (GIAR 578.2007.8, doc. 7, decisione 18

agosto 2008)

-

tali conclusioni non possono essere ora abbandonate, dal momento che non

è noto a questo giudice se l’accusato intenderà impugnare la decisione del PP

con la quale è stata respinta la richiesta di nuova audizione della presunta

vittima o comunque se tale richiesta sarà nuovamente presentata in sede

dibattimentale;

-

l’esistenza di un concreto pericolo di fuga era stata ritenuta presente

in base alle seguenti considerazioni e gli elementi proposti dalla difesa non

possono soverchiare le conclusioni cui questo giudice è giunto in occasione

della decisione 14 marzo 2008 in materia di libertà provvisoria, cui si può

fare integrale riferimento, conclusioni già riprese nelle decisioni di

concessione della proroga del carcere preventivo del 18 giugno e 18 agosto

2008:

“L’esistenza del pericolo di fuga per

giustificare la detenzione preventiva o l’applicazione di una misura

sostitutiva dell’arresto, deve essere concreto e rivestire di una certa

probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in

libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale

ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile

non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme

delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami

famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti

quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19

gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981 135; N.

Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).

Ritenuto che a poco valgono, per

quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per

tutte: sentenza GIAR 27 maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo di fuga può

essere accertata "Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä. gefordet sind,

…" (Schmid, ibidem);

A questo proposito va considerato che __________

si trova in __________ da pochi anni e l’unico legame con il nostro Paese

sembra essere la moglie __________: egli infatti non ha figli da questo

matrimonio e non ha neppure un lavoro che lo ancori nella nostra società.

L’unico atto di rilievo che lo lega alla __________ è stato sanzionato dalla

Corte delle Assise correzionali di __________ il 28 luglio 2006 quando è stato

condannato alla pena di 15 mesi di detenzione sospesi, per un periodo di prova

di 5 anni, poiché riconosciuto autore colpevole di ripetuto furto aggravato e

altri reati (per cui è stato in detenzione preventiva dal 29 marzo al 28 luglio

2006). Come detto __________ si trova in __________ da pochi anni, non ha

voluto rispondere alle domande del Procuratore pubblico volte a sapere in che

modo egli abbia conosciuto e si sia innamorato della moglie e ha dichiarato di

non sapere da chi siano stati inviati gli SMS ricevuti nel settembre 2007 su di

una tessera SIM trovata in suo possesso e scritti in albanese (quindi non

provenienti dalla moglie di origini __________) di chiaro tenore amoroso (“sono

stata abbastanza senza di te da quattro anni ti auguro tutto il bene non fare

niente con nessuno perché ti strozzo devi stare così come sei solo per me la

mia cioccolata ti amo”, cfr. allegato A al verbale PP 7 marzo 2008 di __________.

Non solo __________ si trova in __________ da poco e già ha interessato le

Autorità penali, ma la sua situazione finanziaria e lavorativa è del tutto

precaria, mentre quella famigliare, malgrado le sue dichiarazioni e quelle

della moglie, sembra perlomeno fragile. __________ ha già vissuto in diversi

paesi europei dove ha tenuto contatti con suoi connazionali (cfr. i correi dei

furti per cui è stato condannato nel 2006 che ha addirittura ospitato a casa

della moglie). Gli elementi qui analizzati fanno apparire probabile il rischio

che __________ se rimesso in libertà, preferisca sottrarsi al procedimento

penale e al processo riparando all’estero (in patria o in un altro paese

europeo)”;

a fronte dei

recenti elementi acquisiti agli atti, che hanno corroborato la tesi

accusatoria, e del fatto che esiste il rischio concreto di una pena non lieve

in caso di condanna (il reato di violenza carnale prevede il minimo editale di

un anno di detenzione), si fa sempre più concreta l’ipotesi che __________

potrebbe preferire la latitanza all’estero piuttosto che una condanna di un

certo peso in __________;

-

resta da determinare se una proroga, in particolare quella richiesta di

due mesi, sia rispettosa del principio di proporzionalità, ricordato che

determinanti a tale proposito sono il rapporto tra la detenzione sofferta, o

eventualmente ancora da soffrire, e la gravità dei reati (o meglio della pena

ipotizzabile), nonché il rispetto dell'art. 102 CPP (secondo cui l'inchiesta

deve procedere con celerità; cfr. anche DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF

16.11.2004,1P.630/2004; SJ 1981 p. 383 e citazioni);

-

in relazione al primo aspetto, nel caso concreto si constata che il

carcere preventivo sofferto e quello eventualmente ancora da soffrire (in caso

di concessione della proroga) non appare lesivo del principio di

proporzionalità: i reati ascritti sono gravi e prevedono pene edittali di una

certa gravità;

-

per quanto concerne il secondo aspetto della proporzionalità, e cioè

quello connesso al rispetto del principio di celerità, va preliminarmente

ricordato che secondo il Tribunale federale, il rispetto del principio di

celerità, accresciuta in caso di accusato detenuto, deve essere valutato

globalmente, tenendo conto delle particolarità dell’inchiesta, dell’ampiezza

del lavoro svolto dagli inquirenti, non potendosi pretendere che un magistrato

si occupi costantemente di un unico incarto, e di quella degli inevitabili

tempi morti (DTF 124 I 139), lesione del principio di celerità soltanto

allorquando tempi morti di durata eccessiva mettano in discussione la legalità

della detenzione (DTF 128 I 149; STF 7.2.2005 in re C. ,1S.3/2005);

-

per quanto concerne più specificamente una richiesta di proroga a

seguito di complementi istruttori questo Ufficio ha già avuto modo di precisare,

che:

"3.

a)

… omissis …

b)

Il Procuratore pubblico non può procedere alle

formalità di chiusura senza aver prima deciso in merito alle richieste di

complemento istruttorio, rispettivamente aver evaso quelli eventualmente

ammessi. La decisione di chiusura sarebbe nulla così come l'eventuale rinvio a

giudizio o abbandono che ne discende (REP 1997 n. 106).

Di regola, in situazioni nelle quali sono presenti le

condizioni di legge a giustificazione del carcere preventivo (gravi indizi di

reato e pericolo di fuga nel caso specifico), l'accusato può essere chiamato ad

assumersi le conseguenze del suo atteggiamento processuale anche qualora questo

consista nell'esercizio di un diritto come quello di formulare richieste di

assunzione di prove al termine del deposito atti e ciò indipendentemente dal

fatto che le richieste vengano o meno accolte (sentenze 21 febbraio 2001/GIAR

520.2000.3 e 19 aprile 1999/GIAR 577.98.5 cons. 4 d.). Questo, ovviamente, se

non ne risulta violato il principio di proporzionalità.

c)

Una richiesta di proroga del carcere preventivo per far

fronte ad una domanda di complemento istruttorio potrebbe risultare lesiva del

principio di proporzionalità, nel senso dell'obbligo di celerità, qualora la

prova richiesta fosse manifestamente da assumere già nella fase

predibattimentale, poteva esserlo già in fase precedente, l'assunzione è stata

richiesta prima del deposito atti e non decisa.

… omissis …

(sentenza 29

settembre 2003, GIAR 120.2003.4)

-

va detto che l'inchiesta – piuttosto complessa già solo per gli

accertamenti scientifici e i numerosi verbali di presunta vittima, accusato e

numerosi testi (per lo più famigliari di vittima e accusato) senza dimenticare

“l’acquisizione” di due coaccusati (utili per quanto riguarda la credibilità

della presunta vittima) – è stata sin qui, condotta (ancora) celermente,

considerate le oggettive difficoltà che un’inchiesta del genere comporta (già

solo per l’audizione della presunta vittima o gli accertamenti tecnici in altri

cantoni che non possono essere definiti di “routine”) che non sono ascrivibili

agli inquirenti; non si evidenziano periodi di assoluta inattività; il PP,

preso atto delle richieste di complemento istruttorio 18 settembre 2008 della

difesa ha deciso quali complementi accogliere con decisione 22 settembre 2008,

lo stesso giorno ha provveduto ad inoltrare la richiesta di precisazioni sulla

perizia DNA, ha poi inoltrato con lettera 25 settembre 2008 alla difesa il

rapporto di Polizia 22 settembre 2008 sulle modalità di lettura dei tabulati

telefonici, ha già provveduto a citare i testi __________ e __________ per il 2

ottobre prossimo e dovrebbe avere già provveduto a citare anche __________ per

un verbale in contraddittorio con la difesa di __________ (non avendo la difesa

sollevato eccezioni a questo proposito nelle proprie osservazioni per tale

complemento istruttorio ammesso dal PP); oltre ad attendere la risposta della

Polizia scientifica sulle precisazioni in merito alla perizia DNA egli dovrà

verosimilmente procedere all’accertamento presso la __________ prospettato

dalla difesa con lettera 26 settembre 2008; entro la fine di questa settimana

saranno quindi verosimilmente esperite le audizioni testimoniali richieste

(compresa l’audizione di __________) e non dovrebbe tardare la risposta alla

richiesta di precisazioni sugli esami DNA formulata per il tramite della

Polizia scientifica già il 22 settembre scorso, con la conseguenza che anche il

principio di celerità appare quindi rispettato;

-

allo stadio attuale non è esclusa la presentazione di un reclamo contro

il mancato accoglimento di alcuni complementi d’inchiesta proposti dalla

difesa, in ogni caso sarà necessario un nuovo deposito degli atti (su

complementi d’inchiesta) e possibili nuove proposte di complementi istruttori e

procedure di reclamo: appare quindi prudente accogliere integralmente la richiesta

di due mesi, che appare comunque ancora proporzionata, in considerazione della

gravità dei reati, della presumibile pena in caso di condanna e ritenuto che,

come detto, sono presenti gravi indizi di reato, permangono concreto pericolo

di fuga e di collusione ed inquinamento delle prove nei confronti della

presunta vittima, fermo restando l’obbligo per il Procuratore pubblico di

procedere indilatamente a compiere tutti gli atti istruttori richiesti (ad

anche a procedere con solleciti nei confronti di chi già è stato o verrà

interpellato: periti e funzionari __________), nonché a nuovo deposito degli

atti e chiusura dell’istruzione formale non appena saranno realizzate le

condizioni che li consentono;

-

in conclusione, constatata l'esistenza di gravi indizi di reato, bisogni

dell’istruzione, pericolo di collusione e pericolo di fuga, nonché rispetto del

principio di proporzionalità della carcerazione (sofferta e da soffrire) nei

termini suesposti, l'istanza è accolta ed è concessa una proroga del carcere preventivo

cui è astretto __________ sino al 30 novembre 2008 compreso.

P.Q.M

viste le norme applicabili, in

particolare gli artt. 187, 189, 190, 219 CP, 95 ss., 102, 103, 280ss e 284 CPP,

decide

1. L'istanza è accolta.

§. Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________

è prorogato di 2 (due) mesi e verrà a scadere il 30 novembre 2008 (compreso).

Considerandi

2.

Non si prelevano tasse

e spese.

3.

Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei

ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

4.

Intimazione (anticipata

via fax) a:

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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