Lexipedia

Decisione

INC.2007.59101

Istanza di dissequestro dopo emanazione atto d'accusa

21 aprile 2008Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

il sequestro, con iscrizione del blocco a registro fondiario dell’immobile

intestato alla __________ ubicato in zona __________ (Inc. __________);

-

il 17 dicembre 2007 il Procuratore pubblico firmava il rinvio a giudizio

di __________ davanti alla __________ (__________);

-

con istanza di dissequestro 22/27 dicembre 2007 la __________, ha

chiesto a questo giudice che venga levata la restrizione della facoltà di

disporre sui fondi di sua proprietà (part. n° __________ e fogli PPP n° __________

fondo base n° __________) ordinata dal PP il 6 febbraio 2006 al fine di

permettere alla società istante “di ottenere nuovi finanziamenti per

garantire la propria continuità e sopravvivenza”;

-

Il Procuratore pubblico, con osservazioni 7 gennaio 2008, si oppone alla

richiesta di dissequestro dal momento che l’immobile oggetto del blocco sarebbe

stato acquistato (o meglio riacquistato) con il provento dei reati imputati

all’accusato che, peraltro, vive e svolge la sua attività di macellaio nei

locali di tale immobile; la tesi accusatoria prevede che “__________,

contrariamente al vero, si è dichiarato partente dal comune di __________ ed è

riuscito, fornendo indicazioni inveritiere, a prelevare il suo avere LPP dalla __________,…

. In concreto egli ha aperto a __________ un conto bancario su cui è stato accreditato

il suo avere pensionistico. Dal conto a __________ con indicazione

“finanziamento __________” in data 21 maggio 2002 __________ ha ordinato il

trasferimento di FRS 130'000.- a favore del conto in __________ intestato all’__________

(AI 43, “justificatifs d’opérations”), avvocato che si è occupato

dell’acquisto/riacquisto dell’immoblie oggetto di sequestro” (osservazioni

PP, p. 1);

-

le altre parti non hanno presentato osservazioni mentre che l’accusato

non si oppone all’istanza di dissequestro;

-

l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al magistrato penale di ordinare il

sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione

del processo, alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in

quanto passibili di confisca o devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua

qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e

conservare gli oggetti di cui sopra al seguito della procedura e quindi per le

necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato

requirente e quelle del giudice del merito, come evidenziato nella duplice

prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle

prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o

devoluzione (sequestro confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p.

359);

-

in materia di sequestro, nel lasso di tempo che intercorre tra

l’emanazione dell’atto di accusa e l’apertura del dibattimento, la CRP (30.7.2002

in re B, inc. 60.2002.00174) ha constatato un “vuoto legislativo” e l’ha

colmato assegnando tale competenza al GIAR. Non v’è ragione perché quanto detto

dalla CRP nella sentenza citata non valga anche in tema di dissequestro. Di

conseguenza questo giudice ha riconosciuto la sua competenza per decidere

(comunque e sempre in via incidentale) istanze di dissequestro presentate dopo

l’emanazione dell’atto d’accusa e prima dell’apertura del dibattimento (un

chiarimento tra le varie autorità coinvolte ha confermato questa conclusione; cfr.

decisione 14 ottobre 2003, doc. 12, inc. GIAR 268.1997.2);

-

questo giudice è dunque competente ad esaminare l’istanza 22 dicembre

Considerandi

2007, trattandosi di istanza giunta dopo l’emanazione dell’atto d’accusa e

prima dell’apertura del dibattimento;

-

l’istanza, presentata da persona legittimata, la società proprietaria

dell’immobile di cui si chiede il dissequestro, è dunque ricevibile;

-

in generale, la determinazione/indicazione degli

elementi (se si preferisce, la verifica della fondatezza dei presupposti

del sequestro ex art. 161, "… a partire dal sospetto all’apertura del

procedimento, che va in seguito ed indilatamente approfondito con gli

accertamenti probatori": GIAR 22 ottobre 2002, 39.2002.7)

a sostegno di un (possibile) provento del reato, della sua (probabile) entità,

della connessione con il sequestro, così come di tutti gli elementi che lo

possono giustificare ai fini dell'applicazione dell'art. 70 CP, è di

competenza, in prima sede, del magistrato inquirente (per analogia: CRP 24

marzo 2005, 60.2005.9);

-

in concreto, la situazione non è affatto chiara;

-

nell’istanza la __________ chiede il dissequestro dei fondi in quanto la

misura porrebbe in grave difficoltà finanziaria la società che vorrebbe

ottenere nuovi finanziamenti per garantire la propria continuità, tutto ciò in

maniera alquanto generica, e senza fare alcun riferimento concreto agli atti

istruttori esperiti, e al valore residuo degli immobili sotto sequestro una

volta calcolati i debiti già esistenti (compreso quello relativo all’indebito

profitto conseguito dall’accusato nell’ambito del procedimento penale in corso)

o al motivo per cui questo giudice potrebbe procedere con un dissequestro dei

fondi tout court ( dazione di una controprestazione equivalente all’importo

versato dall’accusato, buona fede degli organi della società o altro);

-

precisazioni puntuali in merito non sono fornite neppure dal Procuratore

pubblico che in sede di osservazioni ha unicamente rilevato che dell’importo

che __________ ha ottenuto in maniera fraudolenta dalla __________ (CHF

140'037.55 secondo l’atto d’accusa) CHF 130'000.- sono serviti per finanziare

l’acquisto del fondo oggetto di blocco penale mentre che affermare che la __________

e __________ nulla abbiano a che fare tra loro sarebbe insostenibile;

-

dall’atto d’accusa risulta che a __________ è rimproverato di avere

comunicato alla __________, contrariamente al vero, di avere trasferito il

proprio domicilio a __________, all’unico scopo di ottenere il versamento

dell’importo di libero passaggio ammontante a CHF 140'037.55, su di un proprio

conto bancario a __________, e di avere successivamente destinato una parte di

detto importo (CHF 130'000.-) a favore del conto bancario dell’__________ con

la motivazione “finanziamento __________” (AI 32 e 67) al fine di riacquistare

gli immobili della società in parte da lui occupati;

-

in altre parole, dall’atto di accusa emerge che fondi di pertinenza

della __________ di __________, sono confluiti (dopo avere transitato per __________

ed un conto in __________ dell’__________) nella __________, dall’incarto

emerge poi che la società si è vista aumentare il proprio patrimonio almeno

apparentemente senza una controprestazione equivalente;

-

non può inoltre essere trascurato che se è vero che la società __________

è proprietaria degli immobili, è altrettanto vero che nulla si sa del valore

degli immobili sotto sequestro e se essi siano stati messi a garanzia per

crediti concessi alla società e se sì in quale misura, come pure nulla si sa

della composizione dell’azionariato e dei rapporti di dare e avere tra la

società e l’accusato, e che pertanto procedere come richiesto dall’istante,

oltre a pregiudicare la possibilità di recupero del maltolto, potrebbe

equivalere a privilegiare un terzo al procedimento con conseguente possibile

pregiudizio per le parti lese (in caso si costituissero parti civili); e non è

certo compito di questo giudice quello di ricercare negli atti elementi a

sostegno dell’istanza neppure evidenziati dall’istante medesimo;

-

in virtù di quanto precede l'istanza, carente nella motivazione (tra

l’altro in merito alla non sussistenza dei motivi che hanno spinto il

magistrato inquirente al blocco dei fondi menzionati sopra o alle eccezioni che

permetterebbero di valutare l’accoglimento dell’istanza), deve quindi essere

respinta con la presente decisione impugnabile alla CRP, tassa e spese di

giudizio seguono la soccombenza mentre che non si assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti i citati articoli di legge,

decide:

1. L’istanza

è respinta.

2. La

tassa di giustizia di CHF 150.- e le spese di CHF 150.- sono a carico

dell’istante.

3. Contro

la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro 10

giorni dall’intimazione.

4. Intimazione

(con copia di tutte le osservazioni presentate dalle parti) a:

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster