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Decisione

INC.2007.604

Istanza di libertà provvisoria. Respinta per concreti indizi di reato e pericolo di recidiva

23 marzo 2007Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior

rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della

libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag.

416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità

(Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche

questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua

cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128)."

(GIAR 7 novembre 2005, 308.2005.2)

10.

L'esistenza di gravi indizi di

colpevolezza deve essere verificata, d'ufficio, nei limiti di competenza di

questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di

esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura

restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza

l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta

con quanto appena detto - dall’inopportunità di considerazioni di merito

premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio (si veda, nello

stesso senso, CRP 17.11.2005, 60.2005.357).

Sebbene risulti incomprensibile

l'assenza di ogni indicazione in merito in sede di preavviso negativo, a

maggior ragione allorquando l'istante ne contesta esistenza (l'esame

d'ufficio, da parte di questo giudice in assenza di contestazioni da parte

della difesa della loro esistenza non esenta il magistrato dall'obbligo di

motivare compiutamente il preavviso negativo, sia a garanzia del diritto al

contraddittorio sia per permettere all'autorità di reclamo o ricorso di operare

le verifiche di sua competenza, senza doversi sostituire alle altrui competenze

-si veda in proposito: GIAR 2 febbraio 2007, 460.2006.3; CRP 24 marzo 2005,

60.2005.9; GIAR 3 dicembre 2004, 217.2002.12- e a prescindere dal fatto che il

termine imposto dall'art. 108 cpv. 2 CPP costituirebbe, nella gran parte dei

casi, un ostacolo materiale; inoltre ancora, l'assenza di una presa di

posizione sulle contestazione dell'istante , per esempio sull'assenza di

indebito profitto, potrebbe essere considerata acquiescenza - DTF 24.1.2007,

1P.85/2006), nel caso in esame si può prescindere dal dichiarare nullo il

preavviso (che costituisce formale decisione negativa: GIAR 8 marzo 2007,

inc. 460.2006.4) per carenza di motivazione, così come dall'indire un'udienza,

in contraddittorio, per la completazione orale dello stesso (eventualità che

in futuro dovrà essere presa maggiormente in considerazione dovesse persistere,

nonostante i richiami/inviti contenuti in decisioni recenti, la prassi di

formulare preavvisi poco o punto motivati su elementi rilevanti), in quanto

gravi indizi per i reati ascritti con l'ordine d'arresto emergono in modo

evidente dall'incarto e risultano noti all'accusato (Istanza, punto 12), che si

è espresso in merito.

Gli indizi sono contenuti negli

atti del rapporto d'arresto e nel verbale (più precisamente nelle contestazioni

fatte a verbale) del 15 febbraio 2007 (si vedano anche i verbali in AI 2.2 e

2.3).

Le dichiarazioni di __________ in

merito agli eventi, il possesso di un coltello (che l'accusato nega di aver

utilizzato a fine di minaccia ma comunque riconosce aver avuto in mano), la

trasferta dagli uffici della ditta al Bancomat e le modalità della stessa

(sbandamenti con il furgoncino guidato da __________) e le dichiarazioni del

teste __________ (la cui credibilità non può essere messa in dubbio con

semplice riferimento ai rapporti con il denunciante già per il solo fatto che

si trovava sul posto perché ha accompagnato l'accusato, su richiesta di

quest'ultimo) sono sufficienti a indiziare i reati ascritti (il che non

significa accertare, in questa sede, credibilità e carattere probatorio di tali

dichiarazioni e comportamenti, bensì accertare che le ipotesi di reato sono

fondate su elementi concreti che giustificano, ancora, l'inchiesta ed il suo seguito).

Inoltre, le ipotesi di reato di

cui all'art. 140 e 156 non decadono perché una parte (Preavviso, punto 12;

Verbale __________ 6 febbraio 2007, pag. 2 e 3; AI 2.4) del denaro ottenuto

dall'accusato era dovuta (DTF 105 IV 29).

In virtù di tutto quanto sopra

esposto, si constata l'esistenza di gravi indizi di reato (per i reati di cui

agli artt. 140, sub 156, sub 181) in capo a __________.

11.

La difesa, oltre a contestare

l'esistenza di sufficienti indizi di reato, afferma che il pericolo di recidiva

non può essere invocato in questa sede in quanto precedentemente (in sede di

conferma dell'arresto) non considerato.

A torto, infatti:

"Per quanto concerne l'analisi delle condizioni

alternative a giustificazione dell'arresto, va preliminarmente sottolineata

l'ininfluenza (di principio) del riferimento fatto della difesa alla decisione

di conferma che riteneva uno solo di questi elementi. Da un lato perché

l'esistenza di un solo elemento è sufficiente a giustificare l'arresto (senza necessità

di esprimersi su tutti in sede di conferma, per svariati motivi), dall'altro

perché elementi non individuati (o anche non presenti) al momento dell'arresto

possono emergere nel seguito della procedura."

(GIAR 7 novembre

2005, 308.2005.2, cons. 9 a.)

12.

Per quanto concerne il pericolo

di recidiva, il magistrato inquirente fa riferimento alle precedenti condanne

dell'accusato, per fatti nelle grandi linee analoghi.

Risulta, in effetti, che __________

ha subito ripetute condanne, dal 1997 al 2006 prevalentemente per furti, spesso

con danneggiamento, e a partire dal 2005 anche per reati contro la persona

(lesioni, vie di fatto). L'ultima condanna risale al 2006 e dopo quella sono

state aperte tre ulteriori inchieste in __________ e una a __________.

Le ultime, ma non solo, hanno

comportato pene da espiare e per alcune la pena è stata sospesa ai fini di

trattamento ex vecchio 44 CP.

Le innumerevoli condanne non solo

non hanno trattenuto l'accusato dal ripetere atti analoghi (neppure quando era

prevedibile che in caso di condanna vi sarebbe stato elevato rischio di pena da

espiare), ma sembrano averlo portato, con il tempo e di fatto, a commettere

atti più "qualificati" (associando ai reati contro il patrimonio

quelli contro la persona per poi fonderli, con i fatti di cui oggi è accusato,

in un unico comportamento).

Se a ciò si aggiungono le

modalità soggettive mediante le quali __________ avrebbe operato nell'ambito di

quanto é oggetto della presente inchiesta (in probabile stato di

alterazione/esaltazione come riferito dal teste __________ e in parte ammesso

da lui stesso) e le modalità oggettive di commissione dei reati ascritti (gravi,

anche per la determinazione manifestata e indipendentemente dagli importi in

gioco), il pericolo di recidiva appare concreto (si veda, per tutti: M. Luvini,

in Rep 1989, pag. 287 ss, 294/295 e note da 43 a 48); nel contempo appare

opportuno che sia il merito, in caso di conferma dei reati ascritti, ad

esprimersi sull'eventuale necessità di ulteriori misure (che, prima facie, non

possono essere escluse).

I tentativi della difesa di

ridurre i precedenti al periodo in cui l'accusato era dedito al consumo di

stupefacente cozzano con la (rinnovata) imputazione di contravvenzione alla

LFStup.

Quanto alla prospettiva di

attività tramite agenzia di lavoro temporaneo la stessa non è minimamente

documentata e, comunque non sembra una prospettiva "temporanea" di

lavoro ad eliminare il pericolo di recidiva: i fatti di cui oggi è imputato

sono avvenuti proprio in relazione all'espletamento di attività temporanea (e

precaria).

13.

In conclusione, in capo a __________

sono presenti gravi e concreti indizi di reato e di pericolo recidiva che

giustificano il mantenimento della detenzione preventiva.

Il principio di proporzionalità

della stessa è rispettato: l'accusato è in carcere dal 29 gennaio 2007,

l'inchiesta è in fase conclusiva (per non dire conclusa) e il rischio di pena (verosimilmente

detentiva da espiare) in caso di condanna è ben superiore al carcere preventivo

sin qui sofferto e ancora da soffrire, come evidenzia la decisione 20 marzo

2007 del Canton __________ (ancorché non ancora cresciuta in giudicato) a cui

l'eventuale condanna ticinese si cumulerà. Nel contempo l'inchiesta non

evidenzia momenti di stallo che possano mettere in discussione il principio di

celerità.

P.Q.M.

richiamati gli articoli 140, 156,

181 CP, 95 ss. 102, 108, 279 ss, 284 CPP,

decide

1. L’istanza è

respinta.

Considerandi

2.

Non si

percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera

dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione (anticipata via fax, ma con termine di

ricorso che parte comunque dalla ricezione dell'originale):

-

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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