INC.2007.604
Istanza di libertà provvisoria. Respinta per concreti indizi di reato e pericolo di recidiva
23 marzo 2007Italiano14 min
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Numero d'incarto:
INC.2007.604
Data decisione, Autorità:
23.03.2007, GIAR
Titolo:
Istanza di libertà provvisoria. Respinta per concreti indizi di reato e pericolo di recidiva
PERICOLO DI RECIDIVA
art. 95 CPP-TI
art. 102 CPP-TI
art. 108 CPP-TI
art. 279 CPP-TI
art. 284 CPP-TI
art. 140 CPS
art. 156 CPS
art. 181 CPS
Incarto n.
INC.2007.604
Lugano
23 marzo 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria
presentata il 16/20 marzo 2007 da
__________, attualmente detenuto c/o Carcere
giudiziario La Farera, Cadro
(studio legale avv. __________)
e qui trasmessa con preavviso negativo del 21/22 marzo
2007 da
Procuratore pubblico Antonio Perugini,
Ministero Pubblico
viste le osservazioni della difesa
(22 marzo 2007);
visto l'inc. MP __________;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in diritto
1.
__________ è stato arrestato il
29 gennaio 2007 e accusato di rapina, subordinatamente estorsione o coazione,
per fatti avvenuti tra __________ e __________ lo stesso 29 gennaio 2007 (doc.
2 e 1, inc. GIAR 6.2007.2).
L'arresto è stato confermato, da
questo giudice, il giorno successivo, ritenuti presenti gravi indizi di reato e
pericolo di collusione (doc. 4, inc. GIAR 6.2007.2).
2.
In sostanza, __________ si
sarebbe recato preso gli uffici del suo ex datore di lavoro per chiedergli
denaro che afferma essergli dovuto. Non ritenendosi tacitato dalla somma in
contanti ricevuta sul posto, avrebbe imposto al datore di lavoro di recarsi
presso un Bancomat (accompagnandolo) per prelevare ulteriore somma da
consegnargli.
Il datore di lavoro ha affermato
che il tutto è avvenuto mediante minacce con coltello, l'accusato, invece, di
aver semplicemente alzato la voce.
Inoltre, per l'accusato quanto
ricevuto/ottenuto gli spettava, mentre per il datore di lavoro no (cfr. doc. 2
e 4 inc. GIAR 6.2007.2).
3.
Dall'incarto trasmesso risulta
che l'inchiesta, volta a chiarire l'esatta dinamica dei fatti nonché
l'eventuale fondamento delle pretese di denaro dell'accusato, consta di un
rapporto di polizia (AI 2.3) e relativo complemento (AI 2.4), contenenti
ulteriori audizioni dell'accusato del datore di lavoro (denunciante) e di un
teste. L'accusato è stato sentito dal segretario giudiziario del MP a metà febbraio
(AI 3.1) e, scorrendo il verbale in questione, sembrerebbe che la sua versione,
quella della datore di lavoro e quella del teste siano rimaste,
sostanzialmente, immutate.
Nel contempo, all'incarto sono
stati annessi due ulteriori rapporti di polizia (AI 2.1 e 2.2) relativi ad
altre denunce (per furto, violazione di domicilio, danneggiamento, denuncia
mendace) nei confronti del qui istante, apparentemente ancora allo stadio delle
informazioni preliminari (non risultano, dall'incarto trasmesso, estensioni
formali dell'accusa ex art. 118 ss. CPP); analoghe considerazioni valgono anche
per le ipotesi di infrazione alla LFarmi e alla LFstup menzionate nel verbale
del 15 febbraio 2007, davanti al SG del Ministero pubblico.
Comunque, per tutti questi
procedimenti e per le relative ipotesi di reato, si è proceduto al deposito
degli atti in data 3 marzo 2007 (AI 5.11).
4.
Emerge pure dall'incarto che
l'accusato è inchiestato anche da altro Cantone per lesioni semplici e
danneggiamento, che i procedimenti non sono stati congiunti, che l'autorità del
Cantone di __________ ha chiesto il trasferimento di __________ per il processo
e che con sentenza del 20 marzo 2007 il competente __________ lo ha condannato
ad una pena detentiva di 6 mesi (AI 4.2, 4.3, 5.5, 5.7, 5.8).
5.
Mediante l'istanza qui in
discussione (doc. 1, inc. GIAR 6.2007.4), __________ chiede di essere posto in
libertà provvisoria.
Dopo aver ricordato il suo
statuto di domiciliato, gli antefatti alle denunce (per violazione di
domicilio, danneggiamento e denuncia mendace, nonché quella che ha condotto
all'arresto), la rinuncia a chiedere complementi istruttori, l'accusato
contesta l'esistenza di gravi indizi di colpabilità per il furto di cui
all'inc. MP __________ e per i reati di cui all'inc. __________; in relazione a
quest'ultimo incarto afferma pure tardività della querela (Istanza, punti 10 e
11, in particolare).
Successivamente, e per i fatti
che hanno condotto all'arresto, asserisce che gli stessi non configurano il
reato di rapina, né quello di estorsione (assenza di indebito profitto in
quanto il denaro gli era, almeno in parte, dovuto); quanto al reato di
coazione, rileva come lo stesso sia supportato unicamente dalle dichiarazioni
di un teste, poco attendibile vista la relazione con il denunciante (Istanza,
punto 12).
Abbondanzialmente, afferma
assenza di bisogni istruttori atti a giustificare l'arresto (l'inchiesta è
conclusa) e violazione del principio di proporzionalità (la detenzione dura da
quasi due mesi; cfr. Istanza, punto 12).
6.
Con preavviso del 21 marzo 2007,
il Procuratore pubblico si oppone alla messa in libertà provvisoria
dell'accusato invocando pericolo di recidiva e necessità istruttorie.
Il primo sarebbe desumibile dal
numero di condanne subite dall'istante tra il 1997 ed il 2006, per reati
patrimoniali (furti, truffa di lieve entità, ricettazione, danneggiamenti,
violazioni di domicilio, contravvenzione LFStup, lesioni semplici, vie di
fatto, ecc.) con pene anche da espiare, a volte sospese ex art. 44 vCP, sin qui
insufficienti a trattenerlo dalla commissione di nuovi reati (in particolare
quelli oggetto d'inchiesta e quelli oggetto della recente condanna a __________).
Il secondo dal fatto che l'atteggiamento negatorio dell'accusato ed il suo
carattere focoso ed irruente non danno garanzie per la conclusione serena e
tranquilla dell'iter processuale che si prospetta.
Gli indizi di reato sono dati per
scontati: non se ne fa parola, tantomeno si rinvia a specifici atti
d'inchiesta.
7.
Con Osservazioni del 22 marzo
2007 (doc. 4, inc. GIAR 6.2007.4), la difesa segnala che in sede di conferma
dell'arresto non è stato riscontrato né pericolo di recidiva né pericolo di
fuga (solo è stato ritenuto il pericolo di collusione con il teste __________),
e afferma che il Procuratore pubblico non può far valer ora una circostanza la
cui sussistenza sarebbe già stata negata dall'autorità superiore.
Abbondanzialmente rileva che le
precedenti condanne non bastano da sole a fondare un pericolo di recidiva, a
maggior ragione se conseguenti al contesto in cui l'accusato è venuto a
trovarsi in passato (consumo di stupefacenti), ora modificato (non consuma da
un anno e gli acquisti di fine gennaio costituiscono una eccezione, ha iniziato
una cura metadonica e aveva trovato un lavoro).
Quanto al preteso pericolo di
collusione, afferma il carattere teorico delle argomentazioni del Procuratore
pubblico, precisa di aver rinunciato al deposito degli atti e che la presunta
vittima non si è costituita parte civile (quindi non è, al momento, parte al procedimento
abilitata a chiedere complementi).
8.
L'istanza, presentata da persona
accusata e detenuta, è ricevibile in ordine. Il preavviso è tempestivo.
9.
In diritto, sebbene noto al
magistrato ed al patrocinatore dell'accusato, si ricorda innanzitutto che:
"L'art.
95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23
settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio
secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2
arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi
dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e
concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono
presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali i bisogni
dell'istruzione, per ovviare a rischio di collusione o inquinamento (in altro
modo) delle prove, pericolo di recidiva e il pericolo di fuga (senza
dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve
unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza
dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF
109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale
federale in re A.H.,1P.477/1993, consid. 3).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà
personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto
cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di
quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel
solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della
proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia
381).
Fatti
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior
rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della
libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag.
416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità
(Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche
questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua
cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128)."
(GIAR 7 novembre 2005, 308.2005.2)
10.
L'esistenza di gravi indizi di
colpevolezza deve essere verificata, d'ufficio, nei limiti di competenza di
questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di
esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura
restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza
l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta
con quanto appena detto - dall’inopportunità di considerazioni di merito
premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio (si veda, nello
stesso senso, CRP 17.11.2005, 60.2005.357).
Sebbene risulti incomprensibile
l'assenza di ogni indicazione in merito in sede di preavviso negativo, a
maggior ragione allorquando l'istante ne contesta esistenza (l'esame
d'ufficio, da parte di questo giudice in assenza di contestazioni da parte
della difesa della loro esistenza non esenta il magistrato dall'obbligo di
motivare compiutamente il preavviso negativo, sia a garanzia del diritto al
contraddittorio sia per permettere all'autorità di reclamo o ricorso di operare
le verifiche di sua competenza, senza doversi sostituire alle altrui competenze
-si veda in proposito: GIAR 2 febbraio 2007, 460.2006.3; CRP 24 marzo 2005,
60.2005.9; GIAR 3 dicembre 2004, 217.2002.12- e a prescindere dal fatto che il
termine imposto dall'art. 108 cpv. 2 CPP costituirebbe, nella gran parte dei
casi, un ostacolo materiale; inoltre ancora, l'assenza di una presa di
posizione sulle contestazione dell'istante , per esempio sull'assenza di
indebito profitto, potrebbe essere considerata acquiescenza - DTF 24.1.2007,
1P.85/2006), nel caso in esame si può prescindere dal dichiarare nullo il
preavviso (che costituisce formale decisione negativa: GIAR 8 marzo 2007,
inc. 460.2006.4) per carenza di motivazione, così come dall'indire un'udienza,
in contraddittorio, per la completazione orale dello stesso (eventualità che
in futuro dovrà essere presa maggiormente in considerazione dovesse persistere,
nonostante i richiami/inviti contenuti in decisioni recenti, la prassi di
formulare preavvisi poco o punto motivati su elementi rilevanti), in quanto
gravi indizi per i reati ascritti con l'ordine d'arresto emergono in modo
evidente dall'incarto e risultano noti all'accusato (Istanza, punto 12), che si
è espresso in merito.
Gli indizi sono contenuti negli
atti del rapporto d'arresto e nel verbale (più precisamente nelle contestazioni
fatte a verbale) del 15 febbraio 2007 (si vedano anche i verbali in AI 2.2 e
2.3).
Le dichiarazioni di __________ in
merito agli eventi, il possesso di un coltello (che l'accusato nega di aver
utilizzato a fine di minaccia ma comunque riconosce aver avuto in mano), la
trasferta dagli uffici della ditta al Bancomat e le modalità della stessa
(sbandamenti con il furgoncino guidato da __________) e le dichiarazioni del
teste __________ (la cui credibilità non può essere messa in dubbio con
semplice riferimento ai rapporti con il denunciante già per il solo fatto che
si trovava sul posto perché ha accompagnato l'accusato, su richiesta di
quest'ultimo) sono sufficienti a indiziare i reati ascritti (il che non
significa accertare, in questa sede, credibilità e carattere probatorio di tali
dichiarazioni e comportamenti, bensì accertare che le ipotesi di reato sono
fondate su elementi concreti che giustificano, ancora, l'inchiesta ed il suo seguito).
Inoltre, le ipotesi di reato di
cui all'art. 140 e 156 non decadono perché una parte (Preavviso, punto 12;
Verbale __________ 6 febbraio 2007, pag. 2 e 3; AI 2.4) del denaro ottenuto
dall'accusato era dovuta (DTF 105 IV 29).
In virtù di tutto quanto sopra
esposto, si constata l'esistenza di gravi indizi di reato (per i reati di cui
agli artt. 140, sub 156, sub 181) in capo a __________.
11.
La difesa, oltre a contestare
l'esistenza di sufficienti indizi di reato, afferma che il pericolo di recidiva
non può essere invocato in questa sede in quanto precedentemente (in sede di
conferma dell'arresto) non considerato.
A torto, infatti:
"Per quanto concerne l'analisi delle condizioni
alternative a giustificazione dell'arresto, va preliminarmente sottolineata
l'ininfluenza (di principio) del riferimento fatto della difesa alla decisione
di conferma che riteneva uno solo di questi elementi. Da un lato perché
l'esistenza di un solo elemento è sufficiente a giustificare l'arresto (senza necessità
di esprimersi su tutti in sede di conferma, per svariati motivi), dall'altro
perché elementi non individuati (o anche non presenti) al momento dell'arresto
possono emergere nel seguito della procedura."
(GIAR 7 novembre
2005, 308.2005.2, cons. 9 a.)
12.
Per quanto concerne il pericolo
di recidiva, il magistrato inquirente fa riferimento alle precedenti condanne
dell'accusato, per fatti nelle grandi linee analoghi.
Risulta, in effetti, che __________
ha subito ripetute condanne, dal 1997 al 2006 prevalentemente per furti, spesso
con danneggiamento, e a partire dal 2005 anche per reati contro la persona
(lesioni, vie di fatto). L'ultima condanna risale al 2006 e dopo quella sono
state aperte tre ulteriori inchieste in __________ e una a __________.
Le ultime, ma non solo, hanno
comportato pene da espiare e per alcune la pena è stata sospesa ai fini di
trattamento ex vecchio 44 CP.
Le innumerevoli condanne non solo
non hanno trattenuto l'accusato dal ripetere atti analoghi (neppure quando era
prevedibile che in caso di condanna vi sarebbe stato elevato rischio di pena da
espiare), ma sembrano averlo portato, con il tempo e di fatto, a commettere
atti più "qualificati" (associando ai reati contro il patrimonio
quelli contro la persona per poi fonderli, con i fatti di cui oggi è accusato,
in un unico comportamento).
Se a ciò si aggiungono le
modalità soggettive mediante le quali __________ avrebbe operato nell'ambito di
quanto é oggetto della presente inchiesta (in probabile stato di
alterazione/esaltazione come riferito dal teste __________ e in parte ammesso
da lui stesso) e le modalità oggettive di commissione dei reati ascritti (gravi,
anche per la determinazione manifestata e indipendentemente dagli importi in
gioco), il pericolo di recidiva appare concreto (si veda, per tutti: M. Luvini,
in Rep 1989, pag. 287 ss, 294/295 e note da 43 a 48); nel contempo appare
opportuno che sia il merito, in caso di conferma dei reati ascritti, ad
esprimersi sull'eventuale necessità di ulteriori misure (che, prima facie, non
possono essere escluse).
I tentativi della difesa di
ridurre i precedenti al periodo in cui l'accusato era dedito al consumo di
stupefacente cozzano con la (rinnovata) imputazione di contravvenzione alla
LFStup.
Quanto alla prospettiva di
attività tramite agenzia di lavoro temporaneo la stessa non è minimamente
documentata e, comunque non sembra una prospettiva "temporanea" di
lavoro ad eliminare il pericolo di recidiva: i fatti di cui oggi è imputato
sono avvenuti proprio in relazione all'espletamento di attività temporanea (e
precaria).
13.
In conclusione, in capo a __________
sono presenti gravi e concreti indizi di reato e di pericolo recidiva che
giustificano il mantenimento della detenzione preventiva.
Il principio di proporzionalità
della stessa è rispettato: l'accusato è in carcere dal 29 gennaio 2007,
l'inchiesta è in fase conclusiva (per non dire conclusa) e il rischio di pena (verosimilmente
detentiva da espiare) in caso di condanna è ben superiore al carcere preventivo
sin qui sofferto e ancora da soffrire, come evidenzia la decisione 20 marzo
2007 del Canton __________ (ancorché non ancora cresciuta in giudicato) a cui
l'eventuale condanna ticinese si cumulerà. Nel contempo l'inchiesta non
evidenzia momenti di stallo che possano mettere in discussione il principio di
celerità.
P.Q.M.
richiamati gli articoli 140, 156,
181 CP, 95 ss. 102, 108, 279 ss, 284 CPP,
decide
1. L’istanza è
respinta.
Considerandi
2.
Non si
percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera
dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione (anticipata via fax, ma con termine di
ricorso che parte comunque dalla ricezione dell'originale):
-
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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