Lexipedia

Decisione

INC.2007.703

Libertà provvisoria

13 giugno 2007Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I criteri di legge applicabili alla carcerazione

preventiva, sebbene noti al Procuratore pubblico ed al difensore, vengono qui

di seguito richiamati:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33

scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo

evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in

libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo

a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato

gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel

contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per

quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al

pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare

ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B.,

consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco

dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo

(Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad

art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela

dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà

personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto

cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di

quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel

solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della

proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia

381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con

maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione

della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988

pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei

ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag.

128)."

9.

L'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza

deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di competenza di questo

giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare

l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della

libertà personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -,

e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto appena detto -

dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di

competenza delle sedi di giudizio (CRP 17 novembre 2005, 60.2005.357; GIAR 15

marzo 2007, 28.2007.3).

Nel caso in esame, le (ripetute) dichiarazioni

dell’accusato in merito al tempo passato in casa il pomeriggio del 6.1.2007,

all’assenza di altre persone, al momento della breve uscita al bar nella serata

del 6 gennaio 2007 (Verbali PG 7.1.2007, PP 10.1.2007 pag. 4 ss., 31.1.2007

pag. 6), quest’ultima sostanzialmente confermate da testi (Verbale PG Toscano

8.1.2007, con riferimento anche alle registrazioni di cassa sebbene con orario

estivo), e quelle secondo cui al primo rientro a casa il fratello russava o

faceva finta di russare (verbale PP 11 gennaio 2007, pag. 2), poste in

relazione con le cause e l’orario probabile del decesso indicate dal medico

legale (AI 6.2) sono elementi che, già da soli, costituiscono gravi indizi del

reato di cui all’art. 111 CP.

Inoltre, le manipolazioni messe in opera dall’accusato

per togliere dall’ano del fratello un pezzo di vibratore nell’attesa

dell’intervento dei sanitari (cfr. Verbale PG 7.1.2007), le contraddizioni

circa modi e tempi in cui una parte di tale vibratore sia finito nel corpo del

fratello (cfr. Verbali PP 5.4.2006 e 5.6.2007 a confronto), il ritrovamento

sulle parti genitali dell’accusato (così come sul vibratore) di tracce

biologiche riconducibili al fratello (Cfr. Verbale PP 5.4.2007), le modalità

con le quali l’accusato risulta essersi comportato durante accertati rapporti

omosessuali (verbale PP __________ 8 febbraio 2007 pag. 1 e 2) così come la

presenza sul corpo del fratello di numerosi segni di lesione (che non possono

essere imputati unicamente alla certamente presente difficoltà di gestione

-rispettivamente autogestione - dello stesso: cfr. Verbale PP 18.4.2007, pag 9

ss.), costituiscono ulteriori elementi indizianti e/o circostanziali (emersi

nel corso dell’inchiesta) nei suoi confronti e sempre in relazione all’ipotesi

di reato di cui all’art. 111 CP.

L’ipotesi di reato di cui all’art. 183 CP è indiziata

dalle stesse dichiarazioni dell’accusato (Verbale PP 13.2.2007; DTF 119 IV 220,

DTF 104 IV 174) e dalla fotografia ritrovata che sembrerebbe evidenziare tale

situazione (all. 9 al Verbale PP 18 aprile 2007); e ciò indipendentemente dalle

motivazioni enunciate (negli stessi verbali).

Alla luce di quanto sopra (gravi indizi in relazione

alle ipotesi di reato di cui agli artt. 111 e 183 CP) non è necessario

esprimersi in merito alle ipotesi di reato oggetto dell’estensione

(effettivamente effettuata con semplice indicazione delle norme di legge e

generico rinvio alle emergenze dell’inchiesta), i cui elementi (eventualmente)

indizianti non sono neppure stati oggetto di chiare indicazioni in sede di

preavviso (cfr. preavviso pag. 2).

10.

10.1.

Stabilita l’esistenza di gravi indizi di reato in capo

a __________ per i reati di cui agli artt. 111 e 183 CP, occorre ora

determinare se è pure presente almeno uno dei motivi di interesse pubblico che

possono giustificare il mantenimento della detenzione cautelare (art. 95 CPP;

Rusca, Salmina, Verda, Commento CPP, n. 9 ss. Ad art. 95).

In merito va subito evidenziato che il magistrato

inquirente pone a fondamento del suo preavviso negativo il pericolo di fuga e

quello di recidiva. Quanto al pericolo di collusione e di inquinamento delle

prove, non solo non lo menziona ma neppure indica che vi siano ancora prove da

assumere o ulteriori esigenze istruttorie cui dar seguito. Da ciò si deve

desumere che l’inchiesta è praticamente conclusa e che i prossimi (o immediati)

passi procedurali da compiere sono costituiti dalle esigenze di chiusura

dell’istruttoria e dall’eventuale rinvio a giudizio.

10.2.

La precedente constatazione non è irrilevante per la

determinazione della “gravità” o concretezza del pericolo di fuga; infatti, “il

pericolo di fuga appare accentuato dal fatto che ci si avvicina al giudizio di

merito (DTF 102 Ia 382; 106 Ia 407) e non può essere negato invocando

possibilità di ottenere l’estradizione o l’assunzione del procedimento penale

dall’eventuale paese di latitanza” (GIAR 3 agosto 2000, 231.2000.2).

Inoltre, se è vero che la gravità del reato da sola

non basta (a giustificare il mantenimento della detenzione preventiva), “Nondimeno

si tratta di un elemento

"indiziante" importante che va considerato attentamente per la

valutazione del pericolo di fuga, il quale, secondo la prassi, aumenta più ci

si avvicina al giudizio di merito, in presenza di una comminatoria di pena

detentiva e/o in assenza (ovviamente e sempre in caso di eventuale condanna) di

prospettive per una sospensione condizionale (M. Luvini, I presupposti

materiali del carcere preventivo, in REP 1989 p. 287ss., p. 32; DTF 106 Ia 404;

DTF 117 Ia 69; CEDU Vol. A

IX p. 44; SJ 1981 p. 377, SJ 1980 186; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997,

no. 701).“ (GIAR 25 maggio 2007, 539.2006.4, cons. 5.b.).

Nel caso in esame, come detto ci si approssima al

giudizio di merito e il rischio, in caso di condanna, di una pena

particolarmente elevata e da espiare è indiscutibile (l’art. 111 CP prevede un

minimo edittale di 5 anni in caso di condanna).

L’accusato, effettivamente, non risulta avere (come

sostiene la difesa) particolari legami con il paese d’origine, tuttavia va

anche constatato che neppure in Ticino ha, attualmente, particolari legami di

tipo personale/affettivo (non ha famigliari, non indica particolari rapporti di

amicizia né di partecipazione a gruppi o ad attività particolari) o

professionale (è in invalidità). Gli unici elementi concreti indicati dalla

difesa consistono nella disponibilità dell’appartamento (in affitto) e nella

rendita AI attualmente percepita tramite il tutore (mentre che la rendita INPS,

indicata dal Procuratore pubblico quale disponibilità all’estero, ammonterebbe

a soli 140 euro). Pacifico che la locazione di un appartamento dove l’accusato

vive da solo non è, né può essere, in alcun caso considerata quale ostacolo ad

un trasferimento all’estero. Quanto alla rendita AI non è detto, né risulta

dall’incarto, che la percezione non possa avvenire all’estero, per il tramite

dell’ufficio preposto (art. 56 LAI), e senza l’intermediazione dell’autorità di

tutela instaurata in Ticino; misura che, peraltro, l’accusato non sembra aver

né gradito (la richiesta di tutela volontaria gli sarebbe stata “imposta”: cfr.

manoscritto 25.1.1996, in AI 10.7), né accettato (cfr. scritto CTR 11 del

9.4.2002 e dichiarazione 25.7.2002, scritto 14.8.2002 in AI 10.7).

Dalla documentazione appena citata emergono, inoltre,

elementi che indicano la capacità dell’accusato da un lato di vivere in situazioni

limite (definite “deplorevoli” dal profilo igienico sanitario: scritto SPS

3.10.1996), dall’altra di rifiutarsi e opporsi a procedure di

istituzionalizzazione della sua situazione (scritto tutore ufficiale

17.5.1999). Quando questa è imposta, la sua opposizione/non accettazione si

manifesta nell’evidente difficoltà di rapporto con gli operatori istituzionali

(scritto Municipio __________ 19.6.2000, scritto Ufficio del tutore 16.4.2002,

scritto CTR 21.5.2003).

Senza voler qui minimamente mettere in discussione la

legittimità specifica di tali atteggiamenti, si constata volontà e costanza

dell’accusato nell’opporsi alle imposizioni che ritiene lesive della sua

libertà e non giustificate (cfr. anche AI 6.15, pag. 9 e 26).

Oltre alla percezione di una rendita INPS,

effettivamente di entità irrisoria, l’insieme e la ponderazione (CRP 16.5.2006,

60.2006.154) degli elementi appena esposti (prossimità del giudizio, rischio di

pena, carattere dell’accusato, legami

famigliari e professionali, domicilio ma anche la nazionalità, la situazione

economica), che emergono in modo

manifesto dall’incarto, impongono, a

giudizio di questo giudice, di concludere che la scelta di una latitanza possa

apparire all'imputato quale male minore per rapporto al rischio derivante dalle

conseguenze dell'esito (presumibile) di un processo; il rischio di fuga deve

essere considerato ancora concreto (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69;

SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701),

ritenuto che a poco valgono, per quest'analisi, le semplici dichiarazioni

d'intenti dell'accusato stesso (per tutte: sentenza GIAR 27 maggio 2002 in re P.) e che la

concretezza del pericolo di fuga può essere accertata "Auch wenn keine

konkrete Flüchtpläne u.ä. gefordet sind, …" (Schmid, ibidem).

10.3.

Stabilita l’esistenza di uno degli elementi

alternativi necessari a giustificare il mantenimento della detenzione

cautelare, di regola non è necessario esprimersi sugli altri eventualmente

indicati dal magistrato inquirente.

Nel caso in esame, tuttavia, una breve conclusione

appare opportuna anche in merito all’invocato pericolo di recidiva, non fosse

che per garantire all’accusato tutti i gradi di giurisdizione (essendo

verosimilmente prossima la chiusura dell’inchiesta) e vista la specificità e

sinteticità delle motivazioni addotte a sostegno (AI 6.15 pag. 36 e Verbali __________

5.6.2007 pag. 4 e 24.4.2007 pag. 2).

Il lungo e dettagliato referto peritale conclude per

la presenza di un disturbo della personalità di tipo misto (par di comprendere

di un tipo che causa malessere, ma che non presenta specifiche caratteristiche

sintomatologiche che permettano diagnosi specifica) senza “conseguenze

rilevanti riguardo i fatti imputati”: l’accusato è dichiarato totalmente

capace di valutare il carattere illecito dell’ (eventuale) agire e di agire

secondo tale valutazione (AI 6.15, risposta quesito peritale n. 1 e 2).

Alla domanda sul rischio di commissione di nuovi reati

il perito risponde affermando che tale rischio è ridotto (ancorché non possa

essere totalmente escluso) e alla successiva domanda volta ad ottenere

indicazione più specifica circa la tipologia dei reati che l’accusato potrebbe

commettere (domanda che nell’impostazione formularistica dei quesiti è posta

principalmente nell’eventualità di una risposta prevalentemente positiva a

quella precedente) ribadisce che la commissione di nuovi reati è, dal punto di

vista “psichiatrico forense”, “poco probabile” e conclude asserendo che

la possibilità di commissione di nuovi reati dello stesso tipo “non è

collegato con particolari caratteristiche della personalità del prevenuto ed

alle circostanze in cui sarebbe stato commesso il reato” (idem, risposta

3.3.1).

A giudizio di questo giudice, le conclusioni peritali

non indicano elementi di concretezza del rischio (DTF 105 Ia 26); quello che

non può totalmente essere escluso (e che, comunque, non è collegato con le

risultanze peritali come indicato alla risposta 3.3.1) è un rischio ipotetico

(di fatto difficilmente escludibile in modo totale nei confronti di chiunque)

insufficiente, proprio perché meramente ipotetico, a giustificare il

mantenimento della misura cautelare per pericolo di recidiva (G. PIQUEREZ,

Procédure pénale suisse, ed. 2000, n. 2359/2360 e citazioni; si veda anche, per

un caso che ha imposto conclusione contraria, GIAR 15 settembre 2005,

355.2005.4).

Elementi di reale concretezza circa un pericolo di

recidiva (rivalsa) non emergono neppure dai timori manifestati dal teste __________

nei verbali indicati dal magistrato inquirente: questi si fondano sulle sue

personali sensazioni circa il carattere dell’accusato (e qui è meglio far

affidamento più sul referto peritale che sulle sensazioni di __________) che

con lui si sarebbe sempre comportato in modo gentile e mai violento (Verbali PG

24.4.2007 e PP 5.6.2007).

11.

Resta da determinare se la carcerazione preventiva sia

(ancora) rispettosa del principio di proporzionalità.

La proporzionalità di una carcerazione deve essere

analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la

durata del carcere preventivo con la gravità (e complessità) della fattispecie

e la pena presumibile, dall'altro occorre anche verificare il rispetto del

principio di celerità (DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004,1P.630/2004;

SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).

In relazione al primo aspetto, nel caso specifico si

constata che il carcere preventivo sofferto e quello eventualmente ancora da

soffrire (come detto al considerando n. 10.1, tutto sembra indicare che l’inchiesta

è nelle sue battute conclusive) non appare lesivo del principio di

proporzionalità: i reati ascritti sono gravi (anche limitandosi alle ipotesi

previste dagli artt. 111 e 183 CP) e prevedono pene edittali importanti: nel

caso dell’art. 111 CP addirittura un minimo di 5 anni di pena detentiva.

Per quanto concerne

il secondo aspetto, l'inchiesta risulta

sin qui condotta celermente; anche il principio di celerità è, quindi,

rispettato.

12.

In conclusione, alla

luce di tutto quanto sopra esposto, nei confronti di __________ sono presenti

gravi indizi di reato (grave) e concreti elementi di un pericolo di fuga. La

detenzione preventiva non é, al momento, non lesiva del principio di

proporzionalità.

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in particolare gli artt.

111, 183 CP, 95 ss., 102, 108, 280ss e 284 CPP,

decide

1.

L'istanza è respinta.

Considerandi

2.

Non si prelevano tasse e spese.

3.

Contro la presente decisione è dato reclamo alla

Camera dei ricorsi penali,

Lugano, entro 10 (dieci) giorni

dall'intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster