INC.2007.703
Libertà provvisoria
13 giugno 2007Italiano17 min
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Numero d'incarto:
INC.2007.703
Data decisione, Autorità:
13.06.2007, GIAR
Titolo:
Libertà provvisoria
DETENZIONE PREVENTIVA
PERICOLO DI FUGA
art. 95 CPP-TI
art. 108 CPP-TI
Incarto n.
INC.2007.703
Lugano
13 giugno 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy
Meli
sedente per statuire
sull’istanza di libertà provvisoria presentata il 4/5 giugno 2007 da
__________, attualmente detenuto c/o __________
(rappr. dall’Avv. __________,
__________)
e qui trasmessa con
preavviso negativo del 8/11 giugno 2007 dal
Procuratore
pubblico Mario Branda, Ministero
pubblico Lugano, ufficio di Bellinzona
viste le osservazioni della difesa dell’11 giugno 2007;
visto l’incarto MP __________;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
1.
__________ è stato arrestato il 7 gennaio 2007 in quanto sospettato
dell’omicidio intenzionale del fratello __________ (doc. 2, inc. GIAR
7.2007.1).
Nei suoi confronti il Procuratore pubblico ha promosso
l’accusa per le ipotesi di reato di cui agli artt. 111 e 127 CP ed ha chiesto
la conferma dell’arresto (doc. 1, inc. GIAR 7.2007.1).
L’arresto è stato confermato da questo giudice l’8
gennaio 2007, ritenuti presenti gravi indizi di reato e necessità istruttorie
(doc. 7, inc. GIAR 7.2007.1).
2.
In sostanza, __________ è accusato di aver (volontariamente)
causato, la notte tra il 6 e il 7 gennaio 2007 presso il suo appartamento di __________,
il decesso del fratello __________ che si trovava temporaneamente presso di lui
(mentre che normalmente è collocato presso un istituto di __________).
L’accusa è successivamente stata estesa ad altre
ipotesi di reato (art. 183 CP: AI 2.4, pag. 8; artt. 112, 123, 189 CP: AI 3.14),
vuoi per gli stessi fatti, vuoi per altri precedenti.
3.
L’inchiesta si è sviluppata mediante tutta una serie
di esami tecnici (cfr. AI 7), rispettivamente medici (AI 6), ricostruzioni e
verbalizzazioni dell’accusato e di testi, vuoi da parte del magistrato
inquirente (AI 2), vuoi da parte della polizia (Classificatore verbali
polizia).
4.
Con l’istanza qui in discussione, __________ chiede di
essere posto in libertà provvisoria (doc. 1, inc. GIAR 7.2007.3).
Dopo aver ricordato che (anche indipendentemente dalla
sua professione d’innocenza) i soli indizi di reato non bastano a giustificare
la carcerazione preventiva, l’accusato sostiene che attualmente non sono più
presenti necessità istruttorie, è escluso il pericolo di recidiva (pure a
fronte della perizia agli atti) e inconsistente il pericolo di fuga (assenza di
appoggi o di contatti all’estero, assenza di disponibilità finanziarie dato che
la rendita AI è percepita direttamente dal tutore, nonché assenza di mezzi di
trasporto propri oltre alla limitazione della sua mobilità fisica causa
invalidità; inoltre, l’appartamento di Locarno essendo ritornato disponibile a
seguito di recente dissequestro, egli avrebbe una possibilità concreta di
alloggio in Ticino).
Da ultimo richiama l’esigenza del rispetto di
proporzionalità della misura.
5.
Il magistrato inquirente ha preavvisato negativamente
la richiesta (doc. 2, inc. GIAR 7.2007.3).
Dopo aver ricordato gli indizi di reato e la loro
gravità, con riferimento agli atti d’inchiesta (causa del decesso e ora
probabile del decesso, le numerose lesioni riscontrate sul corpo del defunto,
l’assenza di altre persone in casa - oltre all’accusato - nel periodo di tempo
rilevante, il precedente atto di “costrizione” fisica messo in opera nei
confronti del fratello, le contraddizioni relative alla “presenza” nell’ano del
fratello di un pezzo di vibratore e le tracce biologiche riconducibili al
fratello ritrovate sulle sue parti genitali), il Procuratore pubblico sostiene l’esistenza
del pericolo di recidiva (in particolare nei confronti di altre persone
coinvolte nei fatti e con riferimento alla pag. 36 della perizia), nonché del pericolo
di fuga (vista l’assenza di particolari legami personali o professionali con il
territorio svizzero, nonostante la lunga presenza, e la gravità dei reati
ascritti con conseguente rischio di pena elevata).
6.
Le osservazioni della difesa (11 giugno 2007: doc. 4,
inc. GIAR 7.2007.3) sottolineano innanzitutto come l’estensione dell’accusa
alle ipotesi di reato di assassinio, coazione sessuale e lesioni, sia avvenuta
contestualmente al preavviso negativo e con la sola indicazione degli articoli
del CP; prudenzialmente, contesta “l’ipotetico ricorrere degli indizi di
colpevolezza” sui primi due reati indicati.
In merito al pericolo di fuga ribadisce quanto esposto
nell’istanza. Aggiunge che l’accusato non intende sottrarsi al processo (chiede
solo di affrontarlo a piede libero) e che le uniche entrate importanti
dell’accusato sono quelle provenienti dall’AI versata al tutore, mentre che il
versamento dell’INPS ammonta a soli euro 140.- mensili.
Quanto al pericolo di recidiva rileva come il perito
giudiziario non evochi scenari inquietanti e che i timori del teste __________
(che la difesa considera teste a favore) sono “soggettivi” e non hanno nulla di
concreto.
Da ultimo produce alcuni scritti che confermerebbero
il buon carattere dell’accusato e il fatto che questi debba di far capo al
tutore per ogni e qualsiasi necessità finanziaria.
7.
L’istanza di libertà provvisoria é pervenuta al
Ministero pubblico il 5 giugno 2007. Il preavviso negativo è stato spedito l’8
giugno 2007 ed é giunto a questo ufficio l’11 giugno 2007. I termini ex art.
108 CPP sono rispettati (cfr. anche art. 20 CP).
8.
Fatti
I criteri di legge applicabili alla carcerazione
preventiva, sebbene noti al Procuratore pubblico ed al difensore, vengono qui
di seguito richiamati:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33
scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo
evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in
libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo
a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato
gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel
contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per
quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al
pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare
ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B.,
consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco
dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo
(Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad
art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela
dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà
personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto
cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di
quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel
solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della
proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia
381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con
maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione
della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988
pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei
ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag.
128)."
9.
L'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza
deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di competenza di questo
giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare
l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della
libertà personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -,
e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto appena detto -
dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di
competenza delle sedi di giudizio (CRP 17 novembre 2005, 60.2005.357; GIAR 15
marzo 2007, 28.2007.3).
Nel caso in esame, le (ripetute) dichiarazioni
dell’accusato in merito al tempo passato in casa il pomeriggio del 6.1.2007,
all’assenza di altre persone, al momento della breve uscita al bar nella serata
del 6 gennaio 2007 (Verbali PG 7.1.2007, PP 10.1.2007 pag. 4 ss., 31.1.2007
pag. 6), quest’ultima sostanzialmente confermate da testi (Verbale PG Toscano
8.1.2007, con riferimento anche alle registrazioni di cassa sebbene con orario
estivo), e quelle secondo cui al primo rientro a casa il fratello russava o
faceva finta di russare (verbale PP 11 gennaio 2007, pag. 2), poste in
relazione con le cause e l’orario probabile del decesso indicate dal medico
legale (AI 6.2) sono elementi che, già da soli, costituiscono gravi indizi del
reato di cui all’art. 111 CP.
Inoltre, le manipolazioni messe in opera dall’accusato
per togliere dall’ano del fratello un pezzo di vibratore nell’attesa
dell’intervento dei sanitari (cfr. Verbale PG 7.1.2007), le contraddizioni
circa modi e tempi in cui una parte di tale vibratore sia finito nel corpo del
fratello (cfr. Verbali PP 5.4.2006 e 5.6.2007 a confronto), il ritrovamento
sulle parti genitali dell’accusato (così come sul vibratore) di tracce
biologiche riconducibili al fratello (Cfr. Verbale PP 5.4.2007), le modalità
con le quali l’accusato risulta essersi comportato durante accertati rapporti
omosessuali (verbale PP __________ 8 febbraio 2007 pag. 1 e 2) così come la
presenza sul corpo del fratello di numerosi segni di lesione (che non possono
essere imputati unicamente alla certamente presente difficoltà di gestione
-rispettivamente autogestione - dello stesso: cfr. Verbale PP 18.4.2007, pag 9
ss.), costituiscono ulteriori elementi indizianti e/o circostanziali (emersi
nel corso dell’inchiesta) nei suoi confronti e sempre in relazione all’ipotesi
di reato di cui all’art. 111 CP.
L’ipotesi di reato di cui all’art. 183 CP è indiziata
dalle stesse dichiarazioni dell’accusato (Verbale PP 13.2.2007; DTF 119 IV 220,
DTF 104 IV 174) e dalla fotografia ritrovata che sembrerebbe evidenziare tale
situazione (all. 9 al Verbale PP 18 aprile 2007); e ciò indipendentemente dalle
motivazioni enunciate (negli stessi verbali).
Alla luce di quanto sopra (gravi indizi in relazione
alle ipotesi di reato di cui agli artt. 111 e 183 CP) non è necessario
esprimersi in merito alle ipotesi di reato oggetto dell’estensione
(effettivamente effettuata con semplice indicazione delle norme di legge e
generico rinvio alle emergenze dell’inchiesta), i cui elementi (eventualmente)
indizianti non sono neppure stati oggetto di chiare indicazioni in sede di
preavviso (cfr. preavviso pag. 2).
10.
10.1.
Stabilita l’esistenza di gravi indizi di reato in capo
a __________ per i reati di cui agli artt. 111 e 183 CP, occorre ora
determinare se è pure presente almeno uno dei motivi di interesse pubblico che
possono giustificare il mantenimento della detenzione cautelare (art. 95 CPP;
Rusca, Salmina, Verda, Commento CPP, n. 9 ss. Ad art. 95).
In merito va subito evidenziato che il magistrato
inquirente pone a fondamento del suo preavviso negativo il pericolo di fuga e
quello di recidiva. Quanto al pericolo di collusione e di inquinamento delle
prove, non solo non lo menziona ma neppure indica che vi siano ancora prove da
assumere o ulteriori esigenze istruttorie cui dar seguito. Da ciò si deve
desumere che l’inchiesta è praticamente conclusa e che i prossimi (o immediati)
passi procedurali da compiere sono costituiti dalle esigenze di chiusura
dell’istruttoria e dall’eventuale rinvio a giudizio.
10.2.
La precedente constatazione non è irrilevante per la
determinazione della “gravità” o concretezza del pericolo di fuga; infatti, “il
pericolo di fuga appare accentuato dal fatto che ci si avvicina al giudizio di
merito (DTF 102 Ia 382; 106 Ia 407) e non può essere negato invocando
possibilità di ottenere l’estradizione o l’assunzione del procedimento penale
dall’eventuale paese di latitanza” (GIAR 3 agosto 2000, 231.2000.2).
Inoltre, se è vero che la gravità del reato da sola
non basta (a giustificare il mantenimento della detenzione preventiva), “Nondimeno
si tratta di un elemento
"indiziante" importante che va considerato attentamente per la
valutazione del pericolo di fuga, il quale, secondo la prassi, aumenta più ci
si avvicina al giudizio di merito, in presenza di una comminatoria di pena
detentiva e/o in assenza (ovviamente e sempre in caso di eventuale condanna) di
prospettive per una sospensione condizionale (M. Luvini, I presupposti
materiali del carcere preventivo, in REP 1989 p. 287ss., p. 32; DTF 106 Ia 404;
DTF 117 Ia 69; CEDU Vol. A
IX p. 44; SJ 1981 p. 377, SJ 1980 186; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997,
no. 701).“ (GIAR 25 maggio 2007, 539.2006.4, cons. 5.b.).
Nel caso in esame, come detto ci si approssima al
giudizio di merito e il rischio, in caso di condanna, di una pena
particolarmente elevata e da espiare è indiscutibile (l’art. 111 CP prevede un
minimo edittale di 5 anni in caso di condanna).
L’accusato, effettivamente, non risulta avere (come
sostiene la difesa) particolari legami con il paese d’origine, tuttavia va
anche constatato che neppure in Ticino ha, attualmente, particolari legami di
tipo personale/affettivo (non ha famigliari, non indica particolari rapporti di
amicizia né di partecipazione a gruppi o ad attività particolari) o
professionale (è in invalidità). Gli unici elementi concreti indicati dalla
difesa consistono nella disponibilità dell’appartamento (in affitto) e nella
rendita AI attualmente percepita tramite il tutore (mentre che la rendita INPS,
indicata dal Procuratore pubblico quale disponibilità all’estero, ammonterebbe
a soli 140 euro). Pacifico che la locazione di un appartamento dove l’accusato
vive da solo non è, né può essere, in alcun caso considerata quale ostacolo ad
un trasferimento all’estero. Quanto alla rendita AI non è detto, né risulta
dall’incarto, che la percezione non possa avvenire all’estero, per il tramite
dell’ufficio preposto (art. 56 LAI), e senza l’intermediazione dell’autorità di
tutela instaurata in Ticino; misura che, peraltro, l’accusato non sembra aver
né gradito (la richiesta di tutela volontaria gli sarebbe stata “imposta”: cfr.
manoscritto 25.1.1996, in AI 10.7), né accettato (cfr. scritto CTR 11 del
9.4.2002 e dichiarazione 25.7.2002, scritto 14.8.2002 in AI 10.7).
Dalla documentazione appena citata emergono, inoltre,
elementi che indicano la capacità dell’accusato da un lato di vivere in situazioni
limite (definite “deplorevoli” dal profilo igienico sanitario: scritto SPS
3.10.1996), dall’altra di rifiutarsi e opporsi a procedure di
istituzionalizzazione della sua situazione (scritto tutore ufficiale
17.5.1999). Quando questa è imposta, la sua opposizione/non accettazione si
manifesta nell’evidente difficoltà di rapporto con gli operatori istituzionali
(scritto Municipio __________ 19.6.2000, scritto Ufficio del tutore 16.4.2002,
scritto CTR 21.5.2003).
Senza voler qui minimamente mettere in discussione la
legittimità specifica di tali atteggiamenti, si constata volontà e costanza
dell’accusato nell’opporsi alle imposizioni che ritiene lesive della sua
libertà e non giustificate (cfr. anche AI 6.15, pag. 9 e 26).
Oltre alla percezione di una rendita INPS,
effettivamente di entità irrisoria, l’insieme e la ponderazione (CRP 16.5.2006,
60.2006.154) degli elementi appena esposti (prossimità del giudizio, rischio di
pena, carattere dell’accusato, legami
famigliari e professionali, domicilio ma anche la nazionalità, la situazione
economica), che emergono in modo
manifesto dall’incarto, impongono, a
giudizio di questo giudice, di concludere che la scelta di una latitanza possa
apparire all'imputato quale male minore per rapporto al rischio derivante dalle
conseguenze dell'esito (presumibile) di un processo; il rischio di fuga deve
essere considerato ancora concreto (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69;
SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701),
ritenuto che a poco valgono, per quest'analisi, le semplici dichiarazioni
d'intenti dell'accusato stesso (per tutte: sentenza GIAR 27 maggio 2002 in re P.) e che la
concretezza del pericolo di fuga può essere accertata "Auch wenn keine
konkrete Flüchtpläne u.ä. gefordet sind, …" (Schmid, ibidem).
10.3.
Stabilita l’esistenza di uno degli elementi
alternativi necessari a giustificare il mantenimento della detenzione
cautelare, di regola non è necessario esprimersi sugli altri eventualmente
indicati dal magistrato inquirente.
Nel caso in esame, tuttavia, una breve conclusione
appare opportuna anche in merito all’invocato pericolo di recidiva, non fosse
che per garantire all’accusato tutti i gradi di giurisdizione (essendo
verosimilmente prossima la chiusura dell’inchiesta) e vista la specificità e
sinteticità delle motivazioni addotte a sostegno (AI 6.15 pag. 36 e Verbali __________
5.6.2007 pag. 4 e 24.4.2007 pag. 2).
Il lungo e dettagliato referto peritale conclude per
la presenza di un disturbo della personalità di tipo misto (par di comprendere
di un tipo che causa malessere, ma che non presenta specifiche caratteristiche
sintomatologiche che permettano diagnosi specifica) senza “conseguenze
rilevanti riguardo i fatti imputati”: l’accusato è dichiarato totalmente
capace di valutare il carattere illecito dell’ (eventuale) agire e di agire
secondo tale valutazione (AI 6.15, risposta quesito peritale n. 1 e 2).
Alla domanda sul rischio di commissione di nuovi reati
il perito risponde affermando che tale rischio è ridotto (ancorché non possa
essere totalmente escluso) e alla successiva domanda volta ad ottenere
indicazione più specifica circa la tipologia dei reati che l’accusato potrebbe
commettere (domanda che nell’impostazione formularistica dei quesiti è posta
principalmente nell’eventualità di una risposta prevalentemente positiva a
quella precedente) ribadisce che la commissione di nuovi reati è, dal punto di
vista “psichiatrico forense”, “poco probabile” e conclude asserendo che
la possibilità di commissione di nuovi reati dello stesso tipo “non è
collegato con particolari caratteristiche della personalità del prevenuto ed
alle circostanze in cui sarebbe stato commesso il reato” (idem, risposta
3.3.1).
A giudizio di questo giudice, le conclusioni peritali
non indicano elementi di concretezza del rischio (DTF 105 Ia 26); quello che
non può totalmente essere escluso (e che, comunque, non è collegato con le
risultanze peritali come indicato alla risposta 3.3.1) è un rischio ipotetico
(di fatto difficilmente escludibile in modo totale nei confronti di chiunque)
insufficiente, proprio perché meramente ipotetico, a giustificare il
mantenimento della misura cautelare per pericolo di recidiva (G. PIQUEREZ,
Procédure pénale suisse, ed. 2000, n. 2359/2360 e citazioni; si veda anche, per
un caso che ha imposto conclusione contraria, GIAR 15 settembre 2005,
355.2005.4).
Elementi di reale concretezza circa un pericolo di
recidiva (rivalsa) non emergono neppure dai timori manifestati dal teste __________
nei verbali indicati dal magistrato inquirente: questi si fondano sulle sue
personali sensazioni circa il carattere dell’accusato (e qui è meglio far
affidamento più sul referto peritale che sulle sensazioni di __________) che
con lui si sarebbe sempre comportato in modo gentile e mai violento (Verbali PG
24.4.2007 e PP 5.6.2007).
11.
Resta da determinare se la carcerazione preventiva sia
(ancora) rispettosa del principio di proporzionalità.
La proporzionalità di una carcerazione deve essere
analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la
durata del carcere preventivo con la gravità (e complessità) della fattispecie
e la pena presumibile, dall'altro occorre anche verificare il rispetto del
principio di celerità (DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004,1P.630/2004;
SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).
In relazione al primo aspetto, nel caso specifico si
constata che il carcere preventivo sofferto e quello eventualmente ancora da
soffrire (come detto al considerando n. 10.1, tutto sembra indicare che l’inchiesta
è nelle sue battute conclusive) non appare lesivo del principio di
proporzionalità: i reati ascritti sono gravi (anche limitandosi alle ipotesi
previste dagli artt. 111 e 183 CP) e prevedono pene edittali importanti: nel
caso dell’art. 111 CP addirittura un minimo di 5 anni di pena detentiva.
Per quanto concerne
il secondo aspetto, l'inchiesta risulta
sin qui condotta celermente; anche il principio di celerità è, quindi,
rispettato.
12.
In conclusione, alla
luce di tutto quanto sopra esposto, nei confronti di __________ sono presenti
gravi indizi di reato (grave) e concreti elementi di un pericolo di fuga. La
detenzione preventiva non é, al momento, non lesiva del principio di
proporzionalità.
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in particolare gli artt.
111, 183 CP, 95 ss., 102, 108, 280ss e 284 CPP,
decide
1.
L'istanza è respinta.
Considerandi
2.
Non si prelevano tasse e spese.
3.
Contro la presente decisione è dato reclamo alla
Camera dei ricorsi penali,
Lugano, entro 10 (dieci) giorni
dall'intimazione.
4.
Intimazione:
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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