INC.2007.705
Proroga del carcere preventivo
26 settembre 2007Italiano24 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
INC.2007.705
Data decisione, Autorità:
26.09.2007, GIAR
Titolo:
Proroga del carcere preventivo
PERICOLO DI FUGA
art. 95 CPP-TI
art. 103 CPP-TI
Incarto n.
INC.2007.705
Lugano
26 settembre 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy
Meli
sedente per statuire
sull’istanza di proroga della carcerazione presentata il 18/19 settembre 2007
da
Procuratore
pubblico Mario Branda, Ministero
pubblico Lugano, ufficio di Bellinzona
nei
confronti di
__________
viste le osservazioni della difesa (24 settembre 2007,
con integrazione/complemento del 25 settembre 2007);
visto l’incarto MP __________;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in diritto
1.
Come già ricordato in precedente decisione:
“1.
__________ è stato arrestato il 7 gennaio 2007 in quanto sospettato
dell’omicidio intenzionale del fratello __________ (doc. 2, inc. GIAR
7.2007.1).
Nei suoi confronti il Procuratore pubblico ha promosso
l’accusa per le ipotesi di reato di cui agli artt. 111 e 127 CP ed ha chiesto
la conferma dell’arresto (doc. 1, inc. GIAR 7.2007.1).
L’arresto è stato confermato da questo giudice l’8
gennaio 2007, ritenuti presenti gravi indizi di reato e necessità istruttorie
(doc. 7, inc. GIAR 7.2007.1).
2.
In sostanza, __________ è accusato di aver
(volontariamente) causato, la notte tra il 6 e il 7 gennaio 2007 presso il suo
appartamento di __________, il decesso del fratello __________ che si trovava
temporaneamente presso di lui (mentre che normalmente è collocato presso un
istituto di __________).
L’accusa è successivamente stata estesa ad altre
ipotesi di reato (art. 183 CP: AI 2.4, pag. 8; artt. 112, 123, 189 CP: AI
3.14), vuoi per gli stessi fatti, vuoi per altri precedenti.
3.
L’inchiesta si è sviluppata mediante tutta una serie
di esami tecnici (cfr. AI 7), rispettivamente medici (AI 6), ricostruzioni e verbalizzazioni
dell’accusato e di testi, vuoi da parte del magistrato inquirente (AI 2), vuoi
da parte della polizia (Classificatore verbali polizia).”
(GIAR 13 giugno 2007, 7.2007.3)
2.
Con la decisione del 13 giugno 2007 (GIAR 7.2007.3),
questo giudice ha respinto un’istanza di libertà provvisoria presentata
dall’accusato, ritenendo la carcerazione cautelare (cui egli era astretto)
fondata su gravi indizi di reato e concreto pericolo di fuga, nonché rispettosa
del principio di proporzionalità. Ad analoghe conclusioni è giunta la CRP, in sede di
decisione su reclamo (CRP 3 luglio 2007, 60.2007.241). L’istanza superiore ha
confermato l’esistenza di gravi indizi di reato (cons. 4), di concreto
pericolo di fuga (cons. 6 e 7), nonché il rispetto del principio di
proporzionalità (cons. 9). Per completezza, si rileva che la CRP ha pure analizzato
gli elementi a sostegno di un pericolo di recidiva invocati dal magistrato
inquirente (non ritenuto da questo giudice); pur ritenendo tali elementi
insufficienti a fondare un concreto pericolo di recidiva, l’istanza superiore
si è chiesta se questi (in particolare i timori avanzati dal teste e le
risposte del perito al quesito sulla pericolosità) non militino a favore di un
pericolo di collusione o di interferenza con un teste importante e ha concluso
per il loro concorso (con il pericolo di fuga) al rigetto del ricorso (cons.
10).
3.
Con decisione del 4 luglio 2007, emanata dopo udienza
in contraddittorio tra Procuratore pubblico e difensore, questo giudice ha
accolto la richiesta del magistrato inquirente a che il carcere preventivo, cui
era astretto __________, venisse prorogato sino al 30 settembre 2007,
sostanzialmente per i seguenti motivi:
“Ribadita l’esistenza di gravi indizi di reato e di
concreto pericolo di fuga, la richiesta di proroga formulata, alla luce degli
atti d’inchiesta ancora da esperire, della loro utilità per l’inchiesta, e
delle necessità di conclusione della stessa appare giustificata e non lesiva
del principio di proporzionalità per rapporto al rischio di pena.
Nel contempo non vi sono elementi che permettano di
ritenere una violazione del principio di celerità in relazione a tale proroga,
come correttamente riconosciuto dalla difesa.
La richiesta puo’ pertanto essere accolta cosi come
formulata.
Ci si limita unicamente a ricordare, pro futuro, che
l’attesa del rapporto di polizia o della trasmissione di atti, già esperiti,
dalla polizia non puo’ essere motivo da ritenere ai fini di una proroga della
carcerazione preventiva (GIAR 24 agosto 2003, 121.2003.14).”
(GIAR 4 luglio 2004, 7.2007.4)
Ovviamente, il tutto con riserva della decisione della
CRP, a quel momento non ancora nota (cfr. doc. 8, inc. GIAR 7.2007.3).
Quanto agli atti ancora da esperire prima di procedere
al deposito (art. 196 CPP) ed alla chiusura (art. 197 CPP), il Procuratore
indicava la “seconda parte” della delucidazione del rapporto peritale __________,
l’acquisizione agli atti del referto peritale __________ ed “un paio” di
interrogatori del prevenuto. L’espletamento di questi atti (oltre alla ricezione
del rapporto di polizia; cfr. doc. 1, inc. GIAR 7.2007.4) era indicato come
previsto entro la fine del mese di luglio.
4.
Dall’elenco atti dell’incarto si evince che il
Rapporto di polizia giudiziaria è stato acquisito l’8 agosto (AI 1.15), il
referto del __________ il 12 luglio (AI 6.23) e che l’11 luglio e il 16 agosto
sono stati sentiti il __________ e la __________ (AI 6.22 e 6.23).
Sono, inoltre, state presentate due nuove richieste di
accertamento DNA (a luglio e settembre: AI 7.11 e 7.15) e l’accusato è stato
nuovamente interrogato dal magistrato inquirente il 6 settembre 2007 (AI 6.9).
5.
Con l’istanza qui in discussione, il Procuratore
pubblico chiede una ulteriore proroga, fino al 15 novembre 2007, del carcere
preventivo cui è astretto __________.
Ricordati gli indizi di reato e il pericolo di fuga
(e, in parte, il pericolo di collusione ed inquinamento delle prove così come
menzionato dalla CRP nella decisione del 3 luglio 2007) con rinvio a precedenti
istanze e decisioni, l’ inquirente segnala che la proroga è chiesta per
permettere la delucidazione orale del referto __________ (prevista per il 24
settembre 2007) ricevere i risultati di ulteriori esami DNA (recentemente
ordinati), interrogare una teste (a seguito della verbalizzazione del 6
settembre 2007: AI 2.13 e 5.41) e, successivamente, procedere al deposito degli
atti (per almeno tre settimane).
In merito a proporzionalità della proroga richiesta,
il magistrato inquirente rinvia da un lato al rischio di pena connesso con le
accuse mosse a __________, dall’altro alla tempistica degli atti d’inchiesta
effettuati dopo la prima proroga (e già elencati al considerando 4 della
presente).
6.
La difesa, mediante le proprie osservazioni (doc. 3,
inc. GIAR 7.2007.5), contesta l’esistenza di un pericolo di fuga. In proposito
riprende e ribadisce le considerazioni proposte in sede di ricorso davanti alla
CRP, aggiungendo alcuni elementi di fatto successivi alla decisione della
Camera: duplice intervento all’anca con necessità di attività di riabilitazione
e controlli regolari, possesso della tessera bancomat da parte del difensore
(con autorizzazione a prelevare) e conseguente controllo del conto bancario,
decadenza della prestazione complementare AI in caso di trasferimento in __________,
necessità di farsi accudire (dal tutore e dal medico di fiducia) per ogni
necessità pratica.
Sulle altre questioni, la difesa si esprime in modo
succinto: non contesta formalmente l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza
(ricorda, comunque, che l’accusato si professa innocente), contesta l’esistenza
di un pericolo di recidiva (peraltro neppure invocato dal magistrato
inquirente), afferma che l’eventuale pericolo di collusione non è idoneo a
giustificare la protrazione della detenzione e ritiene irrilevante (conseguentemente
a tutto quanto appena indicato) la questione della proporzionalità, dando
comunque atto che l’inchiesta è stata condotta con celerità.
Da ultimo, e con scritto del 25 settembre 2007 (doc.
4, inc. GIAR 7.2007.5), la difesa segnala un ulteriore motivo a favore della
messa in libertà provvisoria: l’intenzione dell’AI di sopprimere la rendita
invalidità per il periodo di privazione della libertà.
7.
L’istanza di proroga presentata dal Ministero pubblico
prima della scadenza della detenzione e con anticipo sufficiente a permettere
osservazioni della difesa (anche se con termine inferiore ai 10 giorni usuali)
e successiva decisione di questo giudice, è ricevibile in ordine.
8.
Fatti
I criteri di legge applicabili alla carcerazione
preventiva (cfr. artt. 95 ss.), noti al Procuratore pubblico ed al difensore, sono
già stati indicati nelle precedenti decisioni, in particolare in quella del 13
giugno 2007 a cui, per brevità e siccome nota alle parti, si può
rinviare, ricordando unicamente che:
I menzionati presupposti vanno approfonditi con
maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione
della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988
pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei
ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag.
128)."
9.
Come già detto, l'esistenza di gravi e concreti indizi
di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio (CRP 17 novembre 2005,
60.2005.357; GIAR 15 marzo 2007, 28.2007.3).
Nel caso in esame, pur indicando tutte le ipotesi di
reato oggetto di promozione ed estensione dell’accusa, il magistrato inquirente
si limita a rinviare all’istanza di proroga del 25 giugno 2007 che, a sua
volta, rinviava alle considerazioni contenute nella sentenza del 13 giugno
2007, e meglio:
“…le (ripetute) dichiarazioni dell’accusato in merito
al tempo passato in casa il pomeriggio del 6.1.2007, all’assenza di altre
persone, al momento della breve uscita al bar nella serata del 6 gennaio 2007
(Verbali PG 7.1.2007, PP 10.1.2007 pag. 4 ss., 31.1.2007 pag. 6), quest’ultima
sostanzialmente confermate da testi (Verbale PG __________ 8.1.2007, con
riferimento anche alle registrazioni di cassa sebbene con orario estivo), e
quelle secondo cui al primo rientro a casa il fratello russava o faceva finta
di russare (verbale PP 11 gennaio 2007, pag. 2), poste in relazione con le
cause e l’orario probabile del decesso indicate dal medico legale (AI 6.2) sono
elementi che, già da soli, costituiscono gravi indizi del reato di cui all’art.
111 CP.
Inoltre, le manipolazioni messe in opera dall’accusato
per togliere dall’ano del fratello un pezzo di vibratore nell’attesa
dell’intervento dei sanitari (cfr. Verbale PG 7.1.2007), le contraddizioni circa
modi e tempi in cui una parte di tale vibratore sia finito nel corpo del
fratello (cfr. Verbali PP 5.4.2006 e 5.6.2007 a confronto), il ritrovamento
sulle parti genitali dell’accusato (così come sul vibratore) di tracce
biologiche riconducibili al fratello (Cfr. Verbale PP 5.4.2007), le modalità
con le quali l’accusato risulta essersi comportato durante accertati rapporti
omosessuali (verbale PP __________ 8 febbraio 2007 pag. 1 e 2) così come la
presenza sul corpo del fratello di numerosi segni di lesione (che non possono
essere imputati unicamente alla certamente presente difficoltà di gestione
-rispettivamente autogestione - dello stesso: cfr. Verbale PP 18.4.2007, pag 9
ss.), costituiscono ulteriori elementi indizianti e/o circostanziali (emersi
nel corso dell’inchiesta) nei suoi confronti e sempre in relazione all’ipotesi
di reato di cui all’art. 111 CP.
L’ipotesi di reato di cui all’art. 183 CP è indiziata
dalle stesse dichiarazioni dell’accusato (Verbale PP 13.2.2007; DTF 119 IV 220,
DTF 104 IV 174) e dalla fotografia ritrovata che sembrerebbe evidenziare tale
situazione (all. 9 al Verbale PP 18 aprile 2007); e ciò indipendentemente dalle
motivazioni enunciate (negli stessi verbali).
Alla luce di quanto sopra (gravi indizi in relazione
alle ipotesi di reato di cui agli artt. 111 e 183 CP) non è necessario
esprimersi in merito alle ipotesi di reato oggetto dell’estensione
(effettivamente effettuata con semplice indicazione delle norme di legge e
generico rinvio alle emergenze dell’inchiesta), i cui elementi (eventualmente)
indizianti non sono neppure stati oggetto di chiare indicazioni in sede di
preavviso (cfr. preavviso pag. 2).”
(GIAR 13 giugno 2007, 7.2007.3)
Non risulta, tantomeno viene indicato dall’inquirente
o dalla difesa, che atti d’inchiesta successivi abbiano modificato (rafforzato
o indebolito) gli indizi menzionati. La loro esistenza, concretezza e gravità è
immutata; quindi, confermata come da precedente decisioni.
10.
Come nelle precedenti istanze e preavvisi, il
magistrato inquirente pone a fondamento della richiesta di proroga,
sostanzialmente (se si preferisce: soprattutto), l’esistenza di un concreto
pericolo di fuga, rifacendosi (se si preferisce: rinviando) a quanto da lui
stesso argomentato, o considerato da questo giudice e dalla CRP, nell’ambito
delle precedenti procedure.
In merito, questo giudice aveva così sentenziato:
“10.2.
… omissis…;
infatti, “il pericolo di fuga appare accentuato dal
fatto che ci si avvicina al giudizio di merito (DTF 102 Ia 382; 106 Ia 407) e
non può essere negato invocando possibilità di ottenere l’estradizione o
l’assunzione del procedimento penale dall’eventuale paese di latitanza”
(GIAR 3 agosto 2000, 231.2000.2).
Inoltre, se è vero che la gravità del reato da sola
non basta (a giustificare il mantenimento della detenzione preventiva), “Nondimeno
si tratta di un elemento "indiziante" importante che va considerato
attentamente per la valutazione del pericolo di fuga, il quale, secondo la
prassi, aumenta più ci si avvicina al giudizio di merito, in presenza di una
comminatoria di pena detentiva e/o in assenza (ovviamente e sempre in caso di
eventuale condanna) di prospettive per una sospensione condizionale (M. Luvini,
I presupposti materiali del carcere preventivo, in REP 1989 p. 287ss., p. 32; DTF
106 Ia 404; DTF 117 Ia 69; CEDU Vol. A IX p. 44; SJ 1981 p. 377, SJ 1980 186; N. Schmid,
Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).“ (GIAR 25 maggio 2007, 539.2006.4, cons. 5.b.).
Nel caso in esame, come detto ci si approssima al
giudizio di merito e il rischio, in caso di condanna, di una pena
particolarmente elevata e da espiare è indiscutibile (l’art. 111 CP prevede un
minimo edittale di 5 anni in caso di condanna).
L’accusato, effettivamente, non risulta avere (come
sostiene la difesa) particolari legami con il paese d’origine, tuttavia va
anche constatato che neppure in __________ ha, attualmente, particolari legami
di tipo personale/affettivo (non ha famigliari, non indica particolari rapporti
di amicizia né di partecipazione a gruppi o ad attività particolari) o
professionale (è in invalidità). Gli unici elementi concreti indicati dalla
difesa consistono nella disponibilità dell’appartamento (in affitto) e nella
rendita AI attualmente percepita tramite il tutore (mentre che la rendita INPS,
indicata dal Procuratore pubblico quale disponibilità all’estero, ammonterebbe
a soli 140 euro). Pacifico che la locazione di un appartamento dove l’accusato
vive da solo non è, né può essere, in alcun caso considerata quale ostacolo ad
un trasferimento all’estero. Quanto alla rendita AI non è detto, né risulta
dall’incarto, che la percezione non possa avvenire all’estero, per il tramite
dell’ufficio preposto (art. 56 LAI), e senza l’intermediazione dell’autorità di
tutela instaurata in __________; misura che, peraltro, l’accusato non sembra
aver né gradito (la richiesta di tutela volontaria gli sarebbe stata “imposta”:
cfr. manoscritto 25.1.1996, in AI 10.7), né accettato (cfr. scritto CTR 11 del
9.4.2002 e dichiarazione 25.7.2002, scritto 14.8.2002 in AI 10.7).
Dalla documentazione appena citata emergono, inoltre,
elementi che indicano la capacità dell’accusato da un lato di vivere in
situazioni limite (definite “deplorevoli” dal profilo igienico sanitario:
scritto SPS 3.10.1996), dall’altra di rifiutarsi e opporsi a procedure di
istituzionalizzazione della sua situazione (scritto tutore ufficiale
17.5.1999). Quando questa è imposta, la sua opposizione/non accettazione si
manifesta nell’evidente difficoltà di rapporto con gli operatori istituzionali
(scritto Municipio __________ 19.6.2000, scritto __________ 16.4.2002, scritto __________
21.5.2003).
Senza voler qui minimamente mettere in discussione la
legittimità specifica di tali atteggiamenti, si constata volontà e costanza
dell’accusato nell’opporsi alle imposizioni che ritiene lesive della sua
libertà e non giustificate (cfr. anche AI 6.15, pag. 9 e 26).
Oltre alla percezione di una rendita INPS,
effettivamente di entità irrisoria, l’insieme e la ponderazione (CRP 16.5.2006,
60.2006.154) degli elementi appena esposti (prossimità del giudizio, rischio di
pena, carattere dell’accusato, legami famigliari e professionali, domicilio ma
anche la nazionalità, la situazione economica), che emergono in modo manifesto
dall’incarto, impongono, a giudizio di questo giudice, di concludere che la
scelta di una latitanza possa apparire all'imputato quale male minore per
rapporto al rischio derivante dalle conseguenze dell'esito (presumibile) di un
processo; il rischio di fuga deve essere considerato ancora concreto (DTF 19
gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid,
Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701), ritenuto che a poco valgono, per quest'analisi,
le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per tutte: sentenza
GIAR 27 maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo di fuga può
essere accertata "Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä. gefordet sind,
…" (Schmid, ibidem).”
(GIAR 13 giugno 2007, 7.2007.3)
Così la CRP, adita dall’accusato, sulla stessa questione:
“6. Di principio
il pericolo di fuga dev’essere analizzato in funzione di un insieme di criteri
(quali il carattere dell’interessato, la sua moralità, le risorse di cui dispone,
i legami con lo Stato che lo persegue ed i suoi contatti con l’estero) che
facciano apparire il rischio di fuga non solo possibile, ma anche probabile
(DTF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70).
Come ricordato dalla giurisprudenza
di questa Camera, il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione
preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri
termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe
con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale)
esecuzione della pena.
La
gravità dell’infrazione non può, sola, giustificare la protrazione della
detenzione, anche se permette spesso di presumere un pericolo di fuga in ragione
dell’importanza della pena che incombe sull’accusato (DTF 125 I 60 consid. 3a
p. 62; decisione TF 1B_92/2007 –1B_94/2007 consid. 7 p. 3 del 19.6.2007).
“La perspective que le
prévenu a de se voir infliger une peine importante fait fortement présumer
l’existence d’un risque de fuite” (C. MURBACH / M. BOCQUET, La détention
provisoire au regard de la jurisprudence actuelle et du futur Code de procédure
pénale suisse, in SJ 2007 II p. 1 ss., p. 26).
Come ricordava M. LUVINI (I
presupposti materiali del carcere preventivo nel processo penale ticinese, in REP.
1989 p. 287 ss., in particolare p. 292) in merito alla gravità del reato: “(…)
si tratta di elemento “indiziante” importante che va considerato attentamente
per la valutazione del pericolo di fuga, il quale, secondo la prassi, aumenta
più ci si avvicina al giudizio di merito, in presenza di una comminatoria di
pena detentiva e/o in assenza (ovviamente in caso di eventuale condanna) di
prospettive per una sospensione condizionale”.
Il
pericolo di fuga appare accentuato dal fatto che ci si avvicina al giudizio di
merito (DTF 106 Ia 407; 102 Ia 382; 106; MURBACH / M. BOCQUET, op. cit., SJ
2007 II p. 26).
Il
pericolo di fuga non può essere negato invocando la possibilità di ottenere
l’estradizione (decisione TF 1P.185/2005 del 5.4.2005) o l’assunzione del
procedimento penale dall’eventuale paese di latitanza (decisione impugnata, p.
5 pto. 10.2).
Come ricordato sempre dalla
giurisprudenza del giudice dell’istruzione e dell’arresto (decisione Giar
26.10.2001 in re A., GIAR inc. __________) “Pacifico che a poco valgono, per
quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso” .
Tra
i criteri da prendere in considerazione ci sono anche i legami con lo Stato che
lo persegue ed i suoi contatti con l’estero. Il Tribunale federale ha già
ritenuto che il fatto di vivere soli, senza un patrimonio, e di avere dei
debiti per qualche migliaio di franchi “fragilizza” il legame con il paese che
lo persegue (decisione TF 1B.185/2005 consid. 3.2 p. 3 del 5.4.2005).
7. Nel
presente caso, il ricorrente è cittadino straniero (__________), cresciuto in
zona non distante dal confine, e facilmente raggiungibile dal suo luogo di
domicilio (via terra o via lago, anche con mezzi pubblici), anche tenendo in
considerazione l’invalidità del ricorrente.
Pur
non avendo particolari legami con il territorio __________, che ha lasciato da
tempo, non si può sostenere che l’accusato abbia legami solidi e significativi
con la __________, benché vi risieda da tempo. Tali non sono certamente
l’appartamento in affitto, l’esistenza del tutore, il beneficio di una rendita
AI o il rapporto con il medico curante.
Il
ricorrente appare piuttosto una persona solitaria, non certo particolarmente
integrata, con una situazione patrimoniale inconsistente, anche se non debitoria,
con un disturbo della personalità misto (reperto del perito del 17.5.2007 p.
33, AI 6.15), capace di vivere in situazioni limite (come ricordato dal giudice
dell’istruzione e dell’arresto, con riferimento allo scritto SPS del
3.10.1996). Sul carattere del ricorrente e la sua moralità pesano anche il
consumo di alcool a partire dalla metà degli anni ottanta (reperto perito AI
6.15 p. 32; teste __________, verbale dell’8.1.2007, p. 3).
A
fronte di questi elementi, ed in particolare in assenza di elementi che
positivamente escludano o riducano massicciamente il pericolo di fuga, pesa
come un macinio la situazione indiziaria grave relativa all’infrazione più
grave del CP (quella di assassinio, subordinatamente di omicidio), unitamente a
quelle di sequestro di persona e di coazione sessuale. Occorre considerare che
l’inchiesta è ad uno stadio avanzato e la prospettiva ed i tempi del processo
si avvicinano.
Il
rischio di una possibile pesante pena, considerati la situazione indiziante ed
anche l’esito della perizia psichiatrica (che esclude una scemata responsabilità),
in prospettiva di un possibile esito sfavorevole del processo che si avvicina,
unitamente alla percezione della rendita __________ in __________ ed alla
possibilità di percepire all’estero anche quella AI (anche se decadrebbe la
rendita complementare, vedi lettera del tutore del 15.6.2007 allegata al ricorso),
in una ponderazione generale, portano questa Camera a concludere che la scelta
di una latitanza possa apparire all’accusato quale male minore. In un esame
complessivo, il pericolo di fuga appare quale prevalente e concreto e non sopprimibile
con misure meno coercitive rispetto alla detenzione.
Questa
Camera condivide le argomentazioni e le conclusioni del giudice dell'istruzione
e dell'arresto.”
(CRP 3 luglio 2007, 60.2007.241)
La difesa non condivide (e contesta) l’opinione del
magistrato inquirente quo all’esistenza ed all’attualità del pericolo di fuga.
Oltre a riproporre quanto già evocato davanti alla CRP, segnala alcuni fatti
nuovi che ritiene atti ad inficiare le conclusioni precedenti: due recenti
interventi all’anca, l’attuale possesso (da parte del difensore) della tessere
Bancomat di pertinenza dell’accusato con autorizzazione a prelevare e la
comunicazione del __________ in merito alla perdita della complementare AI nel
caso in cui __________ si recasse all’estero.
A giudizio dello scrivente giudice, le circostanze
segnalate non modificano sostanzialmente la situazione e, quindi, non sono atte
a limitare o eliminare il rischio di fuga indicato. L’attività di
riabilitazione dell’anca, come può avvenire durante la permanenza al carcere
giudiziario e/o al __________, non è certo esclusa all’estero; la perdita del
possesso della tessera bancomat (verosimilmente già inutilizzabile, come tale,
in carcere) non costituisce impedimento all’utilizzo ed al recupero degli
eventuali averi in conto, dopo eventuale scarcerazione e/o all’estero;
l’eventuale perdita della complementare non costituisce perdita totale delle
entrate in caso di trasferimento all’estero. Quanto al rischio di sospensione
della rendita durante il periodo di detenzione, va detto che tale situazione,
oltre che prevista dalla legge (art. 21 cpv. 5 LPGA, RS 830.1) e comune a tutti
i beneficiari di rendita AI ed è analoga all’assenza di entrate per cessazione
di attività lucrativa che tocca molti detenuti.
In sostanza, gli elementi alla base dei precedenti
giudizi (GIAR e CRP), e cioè la prossimità del giudizio, il rischio di pena, il
carattere dell’accusato, l’assenza di legami famigliari, sociali e
professionali particolari (in __________), la nazionalità, la situazione
economica, non sono toccati nella sostanza da quanto segnalato dalla difesa e impongono
ancora, a giudizio di questo giudice, di concludere che la scelta di una
latitanza possa apparire all'imputato quale male minore per rapporto al rischio
derivante dalle conseguenze dell'esito (presumibile) di un processo; il rischio
di fuga é ancora concreto.
11.
Stabilita l’esistenza di uno degli elementi
alternativi necessari a giustificare il mantenimento della detenzione
cautelare, di regola non sarebbe necessario esprimersi sugli altri
eventualmente indicati dal magistrato inquirente.
Nel caso in esame, tuttavia, va pure rilevato che la CRP ha indicato (laddove
l’inquirente invocava un pericolo di recidiva non ritenuto dallo scrivente
giudice) la possibile esistenza di un pericolo di collusione e inquinamento
delle prove nei confronti di un teste rilevante:
“10. Nel presente caso, il pericolo di recidiva è invocato in relazione al
reperto psichiatrico e al verbale del teste __________.
Il
perito psichiatrico, nel proprio rapporto del 17.5.2007 (AI 6.15), a specifiche
domande, ritiene che “... il rischio di recidiva è ridotto ma non interamente
escluso”; “Vi è una possibilità, poco probabile, di rivalsa nei confronti di
persone che sono state coinvolte nei fatti imputati” (rapporto p. 36). Il
perito ha per contro escluso un pericolo di recidiva in connessione alle
particolari caratteristiche della personalità del ricorrente (rapporto p. 37).
In
occasione del confronto tra il ricorrente ed il teste __________, quest’ultimo
ha espresso il timore per la propria persona in caso di liberazione
dell’accusato (verbale del 5.6.2007, AI 2.12, p. 4/5).
Questo
timore, unitamente alla possibilità di rivalsa riferita dal perito, non sono in
quanto tali sufficienti per sostenere un pericolo di recidiva che, solo, possa
giustificare la continuazione della detenzione preventiva.
Ci
si può chiedere se nel caso concreto il timore espresso dal teste e la risposta
del perito non sostengano piuttosto un pericolo di collusione, o di
interferenza su di un teste importante per il quadro accusatorio. “
(CRP
3 luglio 2007, 60.2007.241)
Concludendo, poi, nel senso che anche questi elementi concorrono,
con il pericolo di fuga, al rigetto del ricorso.
12.
Confermata la presenza di gravi indizi di reato e di
un concreto pericolo di fuga (cui si aggiunge un residuo pericolo di collusione
e/o di inquinamento di un mezzo di prova non irrilevante) a giustificazione del
mantenimento della carcerazione preventiva, resta da determinare se quest’ultima,
tenuto conto della proroga richiesta, sia (ancora) rispettosa del principio di
proporzionalità.
La proporzionalità di una carcerazione deve essere
analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la
durata del carcere preventivo con la gravità (e complessità) della fattispecie
e la pena presumibile, dall'altro occorre anche verificare il rispetto del
principio di celerità (DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004,1P.630/2004;
SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).
In relazione al primo aspetto, nel caso specifico si
constata che il carcere preventivo sofferto (poco meno di 9 mesi) e quello
eventualmente ancora da soffrire (1 mese e ½ richiesti) non appare lesivo del
principio di proporzionalità: i reati ascritti sono gravi (anche limitandosi
alle ipotesi previste dagli artt. 111 e 183 CP) e prevedono pene edittali importanti:
nel caso dell’art. 111 CP addirittura un minimo di 5 anni di pena detentiva.
Per quanto concerne
il secondo aspetto, in assenza di indicazioni circa il motivo e momento
dell’emergenza delle necessità istruttorie (in senso lato e non nel senso
dell’art. 95 CPP), rispettivamente della loro importanza per le determinazioni
del magistrato inquirente (GIAR 19 agosto1999, 386.1999.9; GIAR 21 febbraio
2001, 516.2000.4), non si può che constatare da un lato che il rispetto di tale
principio è riconosciuto dalla stessa difesa (cfr. osservazioni 24 settembre
2007, pag. 4) e, dall’altro che (comunque) dalla visione dell’incarto non
emergono in modo manifesto elementi che indichino ritardi ingiustificati nella
conduzione/prosecuzione dell’inchiesta (DTF 1S.1/2004, 9.7.2004, cons. 4.1; DTF
1P.194./2005, 4 aprile 2005, cons. 4.1; 128 I 149, cons. 2.2).
Anche il principio
di celerità é, quindi, rispettato.
L’entità della
proroga richiesta, alla luce degli atti ancora da esperire (delucidazione
referto peritale e audizione teste), ma soprattutto delle esigenze di cui
all’art. 196 CPPTI appare adeguata, ricordato che il Procuratore pubblico non
deve (o non può) affidarsi al termine fissato, bensì ha comunque l’obbligo di
contenere al massimo la durata del carcere preventivo (art. 102 cpv. 1 e 176
cpv. 3 CPP; GIAR 20 settembre 2007, 461.2000.7).
13.
In conclusione, alla
luce di tutto quanto sopra esposto, nei confronti di __________ sono presenti
gravi indizi di reato (grave) e concreti elementi a sostegno di un concreto
pericolo di fuga. La detenzione preventiva non é, al momento e anche tenuto
conto della proroga richiesta, lesiva del principio di proporzionalità.
L’istanza di proroga
può essere accolta nella misura richiesta.
PQM
visti gli artt. 111, 112,
123, 127, 189 CP, 95 ss., 102, 103, 280 ss. 283, 284 CPP, 10, 29, 31 CF,
decide
1.
L’istanza di proroga è accolta.
§ Di conseguenza la detenzione
preventiva cui è astretto __________ è prorogata fino al 15 novembre 2007
(compreso).
Considerandi
2.
Non
si prelevano tasse e spese.
3.
La
presente decisione è impugnabile davanti alla CRP, Lugano, entro 10 giorni
dalla notifica.
4.
Intimazione a:
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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