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Decisione

INC.2007.705

Proroga del carcere preventivo

26 settembre 2007Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I criteri di legge applicabili alla carcerazione

preventiva (cfr. artt. 95 ss.), noti al Procuratore pubblico ed al difensore, sono

già stati indicati nelle precedenti decisioni, in particolare in quella del 13

giugno 2007 a cui, per brevità e siccome nota alle parti, si può

rinviare, ricordando unicamente che:

I menzionati presupposti vanno approfonditi con

maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione

della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988

pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei

ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag.

128)."

9.

Come già detto, l'esistenza di gravi e concreti indizi

di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio (CRP 17 novembre 2005,

60.2005.357; GIAR 15 marzo 2007, 28.2007.3).

Nel caso in esame, pur indicando tutte le ipotesi di

reato oggetto di promozione ed estensione dell’accusa, il magistrato inquirente

si limita a rinviare all’istanza di proroga del 25 giugno 2007 che, a sua

volta, rinviava alle considerazioni contenute nella sentenza del 13 giugno

2007, e meglio:

“…le (ripetute) dichiarazioni dell’accusato in merito

al tempo passato in casa il pomeriggio del 6.1.2007, all’assenza di altre

persone, al momento della breve uscita al bar nella serata del 6 gennaio 2007

(Verbali PG 7.1.2007, PP 10.1.2007 pag. 4 ss., 31.1.2007 pag. 6), quest’ultima

sostanzialmente confermate da testi (Verbale PG __________ 8.1.2007, con

riferimento anche alle registrazioni di cassa sebbene con orario estivo), e

quelle secondo cui al primo rientro a casa il fratello russava o faceva finta

di russare (verbale PP 11 gennaio 2007, pag. 2), poste in relazione con le

cause e l’orario probabile del decesso indicate dal medico legale (AI 6.2) sono

elementi che, già da soli, costituiscono gravi indizi del reato di cui all’art.

111 CP.

Inoltre, le manipolazioni messe in opera dall’accusato

per togliere dall’ano del fratello un pezzo di vibratore nell’attesa

dell’intervento dei sanitari (cfr. Verbale PG 7.1.2007), le contraddizioni circa

modi e tempi in cui una parte di tale vibratore sia finito nel corpo del

fratello (cfr. Verbali PP 5.4.2006 e 5.6.2007 a confronto), il ritrovamento

sulle parti genitali dell’accusato (così come sul vibratore) di tracce

biologiche riconducibili al fratello (Cfr. Verbale PP 5.4.2007), le modalità

con le quali l’accusato risulta essersi comportato durante accertati rapporti

omosessuali (verbale PP __________ 8 febbraio 2007 pag. 1 e 2) così come la

presenza sul corpo del fratello di numerosi segni di lesione (che non possono

essere imputati unicamente alla certamente presente difficoltà di gestione

-rispettivamente autogestione - dello stesso: cfr. Verbale PP 18.4.2007, pag 9

ss.), costituiscono ulteriori elementi indizianti e/o circostanziali (emersi

nel corso dell’inchiesta) nei suoi confronti e sempre in relazione all’ipotesi

di reato di cui all’art. 111 CP.

L’ipotesi di reato di cui all’art. 183 CP è indiziata

dalle stesse dichiarazioni dell’accusato (Verbale PP 13.2.2007; DTF 119 IV 220,

DTF 104 IV 174) e dalla fotografia ritrovata che sembrerebbe evidenziare tale

situazione (all. 9 al Verbale PP 18 aprile 2007); e ciò indipendentemente dalle

motivazioni enunciate (negli stessi verbali).

Alla luce di quanto sopra (gravi indizi in relazione

alle ipotesi di reato di cui agli artt. 111 e 183 CP) non è necessario

esprimersi in merito alle ipotesi di reato oggetto dell’estensione

(effettivamente effettuata con semplice indicazione delle norme di legge e

generico rinvio alle emergenze dell’inchiesta), i cui elementi (eventualmente)

indizianti non sono neppure stati oggetto di chiare indicazioni in sede di

preavviso (cfr. preavviso pag. 2).”

(GIAR 13 giugno 2007, 7.2007.3)

Non risulta, tantomeno viene indicato dall’inquirente

o dalla difesa, che atti d’inchiesta successivi abbiano modificato (rafforzato

o indebolito) gli indizi menzionati. La loro esistenza, concretezza e gravità è

immutata; quindi, confermata come da precedente decisioni.

10.

Come nelle precedenti istanze e preavvisi, il

magistrato inquirente pone a fondamento della richiesta di proroga,

sostanzialmente (se si preferisce: soprattutto), l’esistenza di un concreto

pericolo di fuga, rifacendosi (se si preferisce: rinviando) a quanto da lui

stesso argomentato, o considerato da questo giudice e dalla CRP, nell’ambito

delle precedenti procedure.

In merito, questo giudice aveva così sentenziato:

“10.2.

… omissis…;

infatti, “il pericolo di fuga appare accentuato dal

fatto che ci si avvicina al giudizio di merito (DTF 102 Ia 382; 106 Ia 407) e

non può essere negato invocando possibilità di ottenere l’estradizione o

l’assunzione del procedimento penale dall’eventuale paese di latitanza”

(GIAR 3 agosto 2000, 231.2000.2).

Inoltre, se è vero che la gravità del reato da sola

non basta (a giustificare il mantenimento della detenzione preventiva), “Nondimeno

si tratta di un elemento "indiziante" importante che va considerato

attentamente per la valutazione del pericolo di fuga, il quale, secondo la

prassi, aumenta più ci si avvicina al giudizio di merito, in presenza di una

comminatoria di pena detentiva e/o in assenza (ovviamente e sempre in caso di

eventuale condanna) di prospettive per una sospensione condizionale (M. Luvini,

I presupposti materiali del carcere preventivo, in REP 1989 p. 287ss., p. 32; DTF

106 Ia 404; DTF 117 Ia 69; CEDU Vol. A IX p. 44; SJ 1981 p. 377, SJ 1980 186; N. Schmid,

Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).“ (GIAR 25 maggio 2007, 539.2006.4, cons. 5.b.).

Nel caso in esame, come detto ci si approssima al

giudizio di merito e il rischio, in caso di condanna, di una pena

particolarmente elevata e da espiare è indiscutibile (l’art. 111 CP prevede un

minimo edittale di 5 anni in caso di condanna).

L’accusato, effettivamente, non risulta avere (come

sostiene la difesa) particolari legami con il paese d’origine, tuttavia va

anche constatato che neppure in __________ ha, attualmente, particolari legami

di tipo personale/affettivo (non ha famigliari, non indica particolari rapporti

di amicizia né di partecipazione a gruppi o ad attività particolari) o

professionale (è in invalidità). Gli unici elementi concreti indicati dalla

difesa consistono nella disponibilità dell’appartamento (in affitto) e nella

rendita AI attualmente percepita tramite il tutore (mentre che la rendita INPS,

indicata dal Procuratore pubblico quale disponibilità all’estero, ammonterebbe

a soli 140 euro). Pacifico che la locazione di un appartamento dove l’accusato

vive da solo non è, né può essere, in alcun caso considerata quale ostacolo ad

un trasferimento all’estero. Quanto alla rendita AI non è detto, né risulta

dall’incarto, che la percezione non possa avvenire all’estero, per il tramite

dell’ufficio preposto (art. 56 LAI), e senza l’intermediazione dell’autorità di

tutela instaurata in __________; misura che, peraltro, l’accusato non sembra

aver né gradito (la richiesta di tutela volontaria gli sarebbe stata “imposta”:

cfr. manoscritto 25.1.1996, in AI 10.7), né accettato (cfr. scritto CTR 11 del

9.4.2002 e dichiarazione 25.7.2002, scritto 14.8.2002 in AI 10.7).

Dalla documentazione appena citata emergono, inoltre,

elementi che indicano la capacità dell’accusato da un lato di vivere in

situazioni limite (definite “deplorevoli” dal profilo igienico sanitario:

scritto SPS 3.10.1996), dall’altra di rifiutarsi e opporsi a procedure di

istituzionalizzazione della sua situazione (scritto tutore ufficiale

17.5.1999). Quando questa è imposta, la sua opposizione/non accettazione si

manifesta nell’evidente difficoltà di rapporto con gli operatori istituzionali

(scritto Municipio __________ 19.6.2000, scritto __________ 16.4.2002, scritto __________

21.5.2003).

Senza voler qui minimamente mettere in discussione la

legittimità specifica di tali atteggiamenti, si constata volontà e costanza

dell’accusato nell’opporsi alle imposizioni che ritiene lesive della sua

libertà e non giustificate (cfr. anche AI 6.15, pag. 9 e 26).

Oltre alla percezione di una rendita INPS,

effettivamente di entità irrisoria, l’insieme e la ponderazione (CRP 16.5.2006,

60.2006.154) degli elementi appena esposti (prossimità del giudizio, rischio di

pena, carattere dell’accusato, legami famigliari e professionali, domicilio ma

anche la nazionalità, la situazione economica), che emergono in modo manifesto

dall’incarto, impongono, a giudizio di questo giudice, di concludere che la

scelta di una latitanza possa apparire all'imputato quale male minore per

rapporto al rischio derivante dalle conseguenze dell'esito (presumibile) di un

processo; il rischio di fuga deve essere considerato ancora concreto (DTF 19

gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid,

Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701), ritenuto che a poco valgono, per quest'analisi,

le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per tutte: sentenza

GIAR 27 maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo di fuga può

essere accertata "Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä. gefordet sind,

…" (Schmid, ibidem).”

(GIAR 13 giugno 2007, 7.2007.3)

Così la CRP, adita dall’accusato, sulla stessa questione:

“6. Di principio

il pericolo di fuga dev’essere analizzato in funzione di un insieme di criteri

(quali il carattere dell’interessato, la sua moralità, le risorse di cui dispone,

i legami con lo Stato che lo persegue ed i suoi contatti con l’estero) che

facciano apparire il rischio di fuga non solo possibile, ma anche probabile

(DTF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70).

Come ricordato dalla giurisprudenza

di questa Camera, il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione

preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri

termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe

con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale)

esecuzione della pena.

La

gravità dell’infrazione non può, sola, giustificare la protrazione della

detenzione, anche se permette spesso di presumere un pericolo di fuga in ragione

dell’importanza della pena che incombe sull’accusato (DTF 125 I 60 consid. 3a

p. 62; decisione TF 1B_92/20071B_94/2007 consid. 7 p. 3 del 19.6.2007).

“La perspective que le

prévenu a de se voir infliger une peine importante fait fortement présumer

l’existence d’un risque de fuite” (C. MURBACH / M. BOCQUET, La détention

provisoire au regard de la jurisprudence actuelle et du futur Code de procédure

pénale suisse, in SJ 2007 II p. 1 ss., p. 26).

Come ricordava M. LUVINI (I

presupposti materiali del carcere preventivo nel processo penale ticinese, in REP.

1989 p. 287 ss., in particolare p. 292) in merito alla gravità del reato: “(…)

si tratta di elemento “indiziante” importante che va considerato attentamente

per la valutazione del pericolo di fuga, il quale, secondo la prassi, aumenta

più ci si avvicina al giudizio di merito, in presenza di una comminatoria di

pena detentiva e/o in assenza (ovviamente in caso di eventuale condanna) di

prospettive per una sospensione condizionale”.

Il

pericolo di fuga appare accentuato dal fatto che ci si avvicina al giudizio di

merito (DTF 106 Ia 407; 102 Ia 382; 106; MURBACH / M. BOCQUET, op. cit., SJ

2007 II p. 26).

Il

pericolo di fuga non può essere negato invocando la possibilità di ottenere

l’estradizione (decisione TF 1P.185/2005 del 5.4.2005) o l’assunzione del

procedimento penale dall’eventuale paese di latitanza (decisione impugnata, p.

5 pto. 10.2).

Come ricordato sempre dalla

giurisprudenza del giudice dell’istruzione e dell’arresto (decisione Giar

26.10.2001 in re A., GIAR inc. __________) “Pacifico che a poco valgono, per

quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso” .

Tra

i criteri da prendere in considerazione ci sono anche i legami con lo Stato che

lo persegue ed i suoi contatti con l’estero. Il Tribunale federale ha già

ritenuto che il fatto di vivere soli, senza un patrimonio, e di avere dei

debiti per qualche migliaio di franchi “fragilizza” il legame con il paese che

lo persegue (decisione TF 1B.185/2005 consid. 3.2 p. 3 del 5.4.2005).

7. Nel

presente caso, il ricorrente è cittadino straniero (__________), cresciuto in

zona non distante dal confine, e facilmente raggiungibile dal suo luogo di

domicilio (via terra o via lago, anche con mezzi pubblici), anche tenendo in

considerazione l’invalidità del ricorrente.

Pur

non avendo particolari legami con il territorio __________, che ha lasciato da

tempo, non si può sostenere che l’accusato abbia legami solidi e significativi

con la __________, benché vi risieda da tempo. Tali non sono certamente

l’appartamento in affitto, l’esistenza del tutore, il beneficio di una rendita

AI o il rapporto con il medico curante.

Il

ricorrente appare piuttosto una persona solitaria, non certo particolarmente

integrata, con una situazione patrimoniale inconsistente, anche se non debitoria,

con un disturbo della personalità misto (reperto del perito del 17.5.2007 p.

33, AI 6.15), capace di vivere in situazioni limite (come ricordato dal giudice

dell’istruzione e dell’arresto, con riferimento allo scritto SPS del

3.10.1996). Sul carattere del ricorrente e la sua moralità pesano anche il

consumo di alcool a partire dalla metà degli anni ottanta (reperto perito AI

6.15 p. 32; teste __________, verbale dell’8.1.2007, p. 3).

A

fronte di questi elementi, ed in particolare in assenza di elementi che

positivamente escludano o riducano massicciamente il pericolo di fuga, pesa

come un macinio la situazione indiziaria grave relativa all’infrazione più

grave del CP (quella di assassinio, subordinatamente di omicidio), unitamente a

quelle di sequestro di persona e di coazione sessuale. Occorre considerare che

l’inchiesta è ad uno stadio avanzato e la prospettiva ed i tempi del processo

si avvicinano.

Il

rischio di una possibile pesante pena, considerati la situazione indiziante ed

anche l’esito della perizia psichiatrica (che esclude una scemata responsabilità),

in prospettiva di un possibile esito sfavorevole del processo che si avvicina,

unitamente alla percezione della rendita __________ in __________ ed alla

possibilità di percepire all’estero anche quella AI (anche se decadrebbe la

rendita complementare, vedi lettera del tutore del 15.6.2007 allegata al ricorso),

in una ponderazione generale, portano questa Camera a concludere che la scelta

di una latitanza possa apparire all’accusato quale male minore. In un esame

complessivo, il pericolo di fuga appare quale prevalente e concreto e non sopprimibile

con misure meno coercitive rispetto alla detenzione.

Questa

Camera condivide le argomentazioni e le conclusioni del giudice dell'istruzione

e dell'arresto.”

(CRP 3 luglio 2007, 60.2007.241)

La difesa non condivide (e contesta) l’opinione del

magistrato inquirente quo all’esistenza ed all’attualità del pericolo di fuga.

Oltre a riproporre quanto già evocato davanti alla CRP, segnala alcuni fatti

nuovi che ritiene atti ad inficiare le conclusioni precedenti: due recenti

interventi all’anca, l’attuale possesso (da parte del difensore) della tessere

Bancomat di pertinenza dell’accusato con autorizzazione a prelevare e la

comunicazione del __________ in merito alla perdita della complementare AI nel

caso in cui __________ si recasse all’estero.

A giudizio dello scrivente giudice, le circostanze

segnalate non modificano sostanzialmente la situazione e, quindi, non sono atte

a limitare o eliminare il rischio di fuga indicato. L’attività di

riabilitazione dell’anca, come può avvenire durante la permanenza al carcere

giudiziario e/o al __________, non è certo esclusa all’estero; la perdita del

possesso della tessera bancomat (verosimilmente già inutilizzabile, come tale,

in carcere) non costituisce impedimento all’utilizzo ed al recupero degli

eventuali averi in conto, dopo eventuale scarcerazione e/o all’estero;

l’eventuale perdita della complementare non costituisce perdita totale delle

entrate in caso di trasferimento all’estero. Quanto al rischio di sospensione

della rendita durante il periodo di detenzione, va detto che tale situazione,

oltre che prevista dalla legge (art. 21 cpv. 5 LPGA, RS 830.1) e comune a tutti

i beneficiari di rendita AI ed è analoga all’assenza di entrate per cessazione

di attività lucrativa che tocca molti detenuti.

In sostanza, gli elementi alla base dei precedenti

giudizi (GIAR e CRP), e cioè la prossimità del giudizio, il rischio di pena, il

carattere dell’accusato, l’assenza di legami famigliari, sociali e

professionali particolari (in __________), la nazionalità, la situazione

economica, non sono toccati nella sostanza da quanto segnalato dalla difesa e impongono

ancora, a giudizio di questo giudice, di concludere che la scelta di una

latitanza possa apparire all'imputato quale male minore per rapporto al rischio

derivante dalle conseguenze dell'esito (presumibile) di un processo; il rischio

di fuga é ancora concreto.

11.

Stabilita l’esistenza di uno degli elementi

alternativi necessari a giustificare il mantenimento della detenzione

cautelare, di regola non sarebbe necessario esprimersi sugli altri

eventualmente indicati dal magistrato inquirente.

Nel caso in esame, tuttavia, va pure rilevato che la CRP ha indicato (laddove

l’inquirente invocava un pericolo di recidiva non ritenuto dallo scrivente

giudice) la possibile esistenza di un pericolo di collusione e inquinamento

delle prove nei confronti di un teste rilevante:

“10. Nel presente caso, il pericolo di recidiva è invocato in relazione al

reperto psichiatrico e al verbale del teste __________.

Il

perito psichiatrico, nel proprio rapporto del 17.5.2007 (AI 6.15), a specifiche

domande, ritiene che “... il rischio di recidiva è ridotto ma non interamente

escluso”; “Vi è una possibilità, poco probabile, di rivalsa nei confronti di

persone che sono state coinvolte nei fatti imputati” (rapporto p. 36). Il

perito ha per contro escluso un pericolo di recidiva in connessione alle

particolari caratteristiche della personalità del ricorrente (rapporto p. 37).

In

occasione del confronto tra il ricorrente ed il teste __________, quest’ultimo

ha espresso il timore per la propria persona in caso di liberazione

dell’accusato (verbale del 5.6.2007, AI 2.12, p. 4/5).

Questo

timore, unitamente alla possibilità di rivalsa riferita dal perito, non sono in

quanto tali sufficienti per sostenere un pericolo di recidiva che, solo, possa

giustificare la continuazione della detenzione preventiva.

Ci

si può chiedere se nel caso concreto il timore espresso dal teste e la risposta

del perito non sostengano piuttosto un pericolo di collusione, o di

interferenza su di un teste importante per il quadro accusatorio. “

(CRP

3 luglio 2007, 60.2007.241)

Concludendo, poi, nel senso che anche questi elementi concorrono,

con il pericolo di fuga, al rigetto del ricorso.

12.

Confermata la presenza di gravi indizi di reato e di

un concreto pericolo di fuga (cui si aggiunge un residuo pericolo di collusione

e/o di inquinamento di un mezzo di prova non irrilevante) a giustificazione del

mantenimento della carcerazione preventiva, resta da determinare se quest’ultima,

tenuto conto della proroga richiesta, sia (ancora) rispettosa del principio di

proporzionalità.

La proporzionalità di una carcerazione deve essere

analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la

durata del carcere preventivo con la gravità (e complessità) della fattispecie

e la pena presumibile, dall'altro occorre anche verificare il rispetto del

principio di celerità (DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004,1P.630/2004;

SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).

In relazione al primo aspetto, nel caso specifico si

constata che il carcere preventivo sofferto (poco meno di 9 mesi) e quello

eventualmente ancora da soffrire (1 mese e ½ richiesti) non appare lesivo del

principio di proporzionalità: i reati ascritti sono gravi (anche limitandosi

alle ipotesi previste dagli artt. 111 e 183 CP) e prevedono pene edittali importanti:

nel caso dell’art. 111 CP addirittura un minimo di 5 anni di pena detentiva.

Per quanto concerne

il secondo aspetto, in assenza di indicazioni circa il motivo e momento

dell’emergenza delle necessità istruttorie (in senso lato e non nel senso

dell’art. 95 CPP), rispettivamente della loro importanza per le determinazioni

del magistrato inquirente (GIAR 19 agosto1999, 386.1999.9; GIAR 21 febbraio

2001, 516.2000.4), non si può che constatare da un lato che il rispetto di tale

principio è riconosciuto dalla stessa difesa (cfr. osservazioni 24 settembre

2007, pag. 4) e, dall’altro che (comunque) dalla visione dell’incarto non

emergono in modo manifesto elementi che indichino ritardi ingiustificati nella

conduzione/prosecuzione dell’inchiesta (DTF 1S.1/2004, 9.7.2004, cons. 4.1; DTF

1P.194./2005, 4 aprile 2005, cons. 4.1; 128 I 149, cons. 2.2).

Anche il principio

di celerità é, quindi, rispettato.

L’entità della

proroga richiesta, alla luce degli atti ancora da esperire (delucidazione

referto peritale e audizione teste), ma soprattutto delle esigenze di cui

all’art. 196 CPPTI appare adeguata, ricordato che il Procuratore pubblico non

deve (o non può) affidarsi al termine fissato, bensì ha comunque l’obbligo di

contenere al massimo la durata del carcere preventivo (art. 102 cpv. 1 e 176

cpv. 3 CPP; GIAR 20 settembre 2007, 461.2000.7).

13.

In conclusione, alla

luce di tutto quanto sopra esposto, nei confronti di __________ sono presenti

gravi indizi di reato (grave) e concreti elementi a sostegno di un concreto

pericolo di fuga. La detenzione preventiva non é, al momento e anche tenuto

conto della proroga richiesta, lesiva del principio di proporzionalità.

L’istanza di proroga

può essere accolta nella misura richiesta.

PQM

visti gli artt. 111, 112,

123, 127, 189 CP, 95 ss., 102, 103, 280 ss. 283, 284 CPP, 10, 29, 31 CF,

decide

1.

L’istanza di proroga è accolta.

§ Di conseguenza la detenzione

preventiva cui è astretto __________ è prorogata fino al 15 novembre 2007

(compreso).

Considerandi

2.

Non

si prelevano tasse e spese.

3.

La

presente decisione è impugnabile davanti alla CRP, Lugano, entro 10 giorni

dalla notifica.

4.

Intimazione a:

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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