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Decisione

INC.2007.706

Proroga carcere preventivo

12 novembre 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

3.

L’inchiesta si è sviluppata mediante tutta una serie

di esami tecnici (cfr. AI 7), rispettivamente medici (AI 6), ricostruzioni e

verbalizzazioni dell’accusato e di testi, vuoi da parte del magistrato

inquirente (AI 2), vuoi da parte della polizia (Classificatore verbali

polizia).”

(GIAR 13 giugno 2007, 7.2007.3)

- con decisioni del 13 giugno 2007 e del 4 luglio 2007, questo

giudice ha respinto una istanza di libertà provvisoria presentata

dall’accusato, rispettivamente accolto una istanza di proroga del carcere

preventivo (fino al 30 settembre 2007) presentata dal magistrato inquirente

(cfr. inc. GIAR 7.2007.3 e 7.2007.4);

- una ulteriore proroga (fino al 15 novembre 2007) è stata concessa

con decisione del 26 settembre 2007 (inc. GIAR 7.2007.5) ritenendo ancora

presenti e concreti sia i gravi indizi di reato (decisione citata, cons. 9) che

il pericolo di fuga (idem, cons. 10) e rispettato il principio di

proporzionalità nella sua duplice accezione (rapporto tra durata della

carcerazione preventiva e rischio di pena, nonché rispetto dell’obbligo di

celerità nella conduzione dell’inchiesta: idem, cons. 12);

- va pure rilevato che nella decisione relativa all’ultima proroga

concessa, si richiamava (abbondanzialmente) il fatto che la CRP, adita dalla difesa dopo il rifiuto di concessione della libertà provvisoria, nella

relativa decisione menzionava la possibile (ovvero probabile) esistenza di un

pericolo di interferenza nei confronti di un teste importante (CRP 3 luglio

2007, 60.2007.241, cons. 10);

- mediante l’istanza qui in discussione (doc. 1, inc. GIAR

7.2007.6), il magistrato inquirente chiede una ulteriore proroga di circa due

mesi (fino al 17 dicembre 2007), per permettere la conclusione

dell’istruttoria; segnala di aver proceduto ad esperire gli atti menzionati

nella precedente richiesta e di necessitare di ulteriore tempo per procedere

all’assunzione di ulteriori elementi probatori, in parte a seguito di

segnalazione della polizia, in parte su richiesta della difesa (doc. 1, pag. 2 in fine);

- con osservazioni del 7/9 novembre 2007 (doc. 3, inc. GIAR

7.2007.6) la difesa, comunicando esplicitamente di aver sentito il cliente,

segnala che in considerazione del contenuto (non necessariamente condiviso)

delle sentenze GIAR e CRP già emanate nel caso in esame in materia di libertà

provvisoria, del fatto che l’inchiesta non può dirsi sofferente di

ingiustificati ritardi e del fatto che gli accertamenti recenti sono stati

chiesti dalla difesa, per economia di giudizio e celerità (non senza ribadire

la professione d’innocenza dell’accusato e la non condivisione del pericolo di

fuga e del pericolo di collusione con il teste __________) aderisce all’istanza

del procuratore pubblico;

- la presente decisione interviene a poco più di un mese e mezzo

dalla precedente ed è la quarta in materia di libertà provvisoria (quinta se si

considera anche la decisione della CRP) che concerne l’accusato __________ in

poco più di quattro mesi; nella misura in cui non sono segnalati

(rispettivamente non emergono in modo manifesto dall’incarto) fatti nuovi o

avanzate nuove argomentazioni in merito si rinvierà alle precedenti decisioni,

sufficientemente motivate ed integralmente note alle pareti (DTF 25 aprile

2006,1P.198/2006);

- confermata la legittimazione del magistrato inquirente a

presentare la richiesta, nonché la tempestività della stessa, è pure confermata

la presenza a carico di __________ di gravi indizi per i reati ascritti e di un

concreto pericolo di fuga così come indicati e determinati nella decisione del

26 settembre 2006 (GIAR 7.2007.5), in particolare ai considerandi 9 e 10 che si

danno per integralmente ribaditi;

- gli atti d’inchiesta effettuati dopo la decisione del 26

settembre 2006 (in particolare AI 1.18 e 1.19, nonché da 2.14 a 2.18, non contengono elementi di novità sostanziali per rapporto alla situazione come emergeva

precedentemente;

- abbondanzialmente, anche l’elemento indicato a suo tempo dalla

CRP come suscettibile di configurare un concreto pericolo di collusione nei

confronti di un teste, è tutt’ora presente;

- quanto al principio di proporzionalità, lo

stesso non appare ancora violato, il carcere preventivo sofferto (poco più di

10 mesi) e quello eventualmente ancora da soffrire (circa 1 mese) sono ancora

lontani dal rischio di pena in caso di eventuale condanna, vista la gravità dei

reati ascritti che prevedono pene edittali importanti (nel caso dell’art. 111

CP addirittura un minimo di 5 anni di pena detentiva);

- nel contempo, non emergono problemi in relazione al

principio di celerità, come riconosciuto dalla stessa difesa;

- l’entità della proroga richiesta, alla luce degli atti

ancora da esperire e delle esigenze di cui all’art. 196 CPP (termini che le

parti possono comunque ulteriormente ridurre mediante comunicazioni prima della

scadenza) appare adeguata;

- in conclusione, alla luce di tutto quanto sopra

esposto, nei confronti di __________ sono presenti gravi indizi di reato

(grave) e concreti elementi a sostegno di un concreto pericolo di fuga; la

detenzione preventiva non é, al momento e anche tenuto conto della proroga

richiesta, lesiva del principio di proporzionalità;

- l’istanza di proroga può essere accolta nella misura

richiesta, cioè fino al 17 dicembre 2007 compreso;

PQM

visti gli artt. 111, 112, 123, 127, 189 CP, 95 ss., 102,

103, 280 ss. 283, 284 CPP, 10, 29, 31 CF,

decide

1.

L’istanza di proroga è accolta.

§ Di conseguenza la detenzione preventiva cui è astretto __________

è prorogata fino al 17 dicembre 2007 (compreso).

Considerandi

2.

Non si prelevano tasse e

spese.

3.

La presente decisione è

impugnabile davanti alla CRP, Lugano, entro 10 giorni dalla notifica.

4.

Intimazione a:

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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