INC.2007.706
Proroga carcere preventivo
12 novembre 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
INC.2007.706
Data decisione, Autorità:
12.11.2007, GIAR
Titolo:
Proroga carcere preventivo
PERICOLO DI FUGA
art. 108 CPP-TI
Incarto n.
INC.2007.706
Lugano
12 novembre 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire sull’istanza di proroga della
carcerazione presentata il 31 ottobre/2 novembre 2007 da
Procuratore pubblico Mario
Branda, Ministero pubblico Lugano, ufficio di Bellinzona
nei confronti di
__________, __________, attualmente detenuto
c/o __________
(rappr. dall’avv. __________, __________)
viste le
osservazioni della difesa ( novembre 2007);
visto l’incarto MP __________;
ritenuto e considerato,
in
fatto ed in diritto
che:
- come già
ricordato in precedente decisione:
“1.
__________ è stato arrestato il 7 gennaio 2007 in quanto sospettato
dell’omicidio intenzionale del fratello __________ (doc. 2, inc. GIAR
7.2007.1).
Nei suoi confronti il Procuratore pubblico ha promosso
l’accusa per le ipotesi di reato di cui agli artt. 111 e 127 CP ed ha chiesto
la conferma dell’arresto (doc. 1, inc. GIAR 7.2007.1).
L’arresto è stato confermato da questo giudice l’8
gennaio 2007, ritenuti presenti gravi indizi di reato e necessità istruttorie
(doc. 7, inc. GIAR 7.2007.1).
2.
In sostanza, __________ è accusato di aver
(volontariamente) causato, la notte tra il 6 e il 7 gennaio 2007 presso il suo
appartamento di __________, il decesso del fratello __________ che si trovava
temporaneamente presso di lui (mentre che normalmente è collocato presso un
istituto di __________).
L’accusa è successivamente stata estesa ad altre ipotesi
di reato (art. 183 CP: AI 2.4, pag. 8; artt. 112, 123, 189 CP: AI 3.14), vuoi
per gli stessi fatti, vuoi per altri precedenti.
Fatti
3.
L’inchiesta si è sviluppata mediante tutta una serie
di esami tecnici (cfr. AI 7), rispettivamente medici (AI 6), ricostruzioni e
verbalizzazioni dell’accusato e di testi, vuoi da parte del magistrato
inquirente (AI 2), vuoi da parte della polizia (Classificatore verbali
polizia).”
(GIAR 13 giugno 2007, 7.2007.3)
- con decisioni del 13 giugno 2007 e del 4 luglio 2007, questo
giudice ha respinto una istanza di libertà provvisoria presentata
dall’accusato, rispettivamente accolto una istanza di proroga del carcere
preventivo (fino al 30 settembre 2007) presentata dal magistrato inquirente
(cfr. inc. GIAR 7.2007.3 e 7.2007.4);
- una ulteriore proroga (fino al 15 novembre 2007) è stata concessa
con decisione del 26 settembre 2007 (inc. GIAR 7.2007.5) ritenendo ancora
presenti e concreti sia i gravi indizi di reato (decisione citata, cons. 9) che
il pericolo di fuga (idem, cons. 10) e rispettato il principio di
proporzionalità nella sua duplice accezione (rapporto tra durata della
carcerazione preventiva e rischio di pena, nonché rispetto dell’obbligo di
celerità nella conduzione dell’inchiesta: idem, cons. 12);
- va pure rilevato che nella decisione relativa all’ultima proroga
concessa, si richiamava (abbondanzialmente) il fatto che la CRP, adita dalla difesa dopo il rifiuto di concessione della libertà provvisoria, nella
relativa decisione menzionava la possibile (ovvero probabile) esistenza di un
pericolo di interferenza nei confronti di un teste importante (CRP 3 luglio
2007, 60.2007.241, cons. 10);
- mediante l’istanza qui in discussione (doc. 1, inc. GIAR
7.2007.6), il magistrato inquirente chiede una ulteriore proroga di circa due
mesi (fino al 17 dicembre 2007), per permettere la conclusione
dell’istruttoria; segnala di aver proceduto ad esperire gli atti menzionati
nella precedente richiesta e di necessitare di ulteriore tempo per procedere
all’assunzione di ulteriori elementi probatori, in parte a seguito di
segnalazione della polizia, in parte su richiesta della difesa (doc. 1, pag. 2 in fine);
- con osservazioni del 7/9 novembre 2007 (doc. 3, inc. GIAR
7.2007.6) la difesa, comunicando esplicitamente di aver sentito il cliente,
segnala che in considerazione del contenuto (non necessariamente condiviso)
delle sentenze GIAR e CRP già emanate nel caso in esame in materia di libertà
provvisoria, del fatto che l’inchiesta non può dirsi sofferente di
ingiustificati ritardi e del fatto che gli accertamenti recenti sono stati
chiesti dalla difesa, per economia di giudizio e celerità (non senza ribadire
la professione d’innocenza dell’accusato e la non condivisione del pericolo di
fuga e del pericolo di collusione con il teste __________) aderisce all’istanza
del procuratore pubblico;
- la presente decisione interviene a poco più di un mese e mezzo
dalla precedente ed è la quarta in materia di libertà provvisoria (quinta se si
considera anche la decisione della CRP) che concerne l’accusato __________ in
poco più di quattro mesi; nella misura in cui non sono segnalati
(rispettivamente non emergono in modo manifesto dall’incarto) fatti nuovi o
avanzate nuove argomentazioni in merito si rinvierà alle precedenti decisioni,
sufficientemente motivate ed integralmente note alle pareti (DTF 25 aprile
2006,1P.198/2006);
- confermata la legittimazione del magistrato inquirente a
presentare la richiesta, nonché la tempestività della stessa, è pure confermata
la presenza a carico di __________ di gravi indizi per i reati ascritti e di un
concreto pericolo di fuga così come indicati e determinati nella decisione del
26 settembre 2006 (GIAR 7.2007.5), in particolare ai considerandi 9 e 10 che si
danno per integralmente ribaditi;
- gli atti d’inchiesta effettuati dopo la decisione del 26
settembre 2006 (in particolare AI 1.18 e 1.19, nonché da 2.14 a 2.18, non contengono elementi di novità sostanziali per rapporto alla situazione come emergeva
precedentemente;
- abbondanzialmente, anche l’elemento indicato a suo tempo dalla
CRP come suscettibile di configurare un concreto pericolo di collusione nei
confronti di un teste, è tutt’ora presente;
- quanto al principio di proporzionalità, lo
stesso non appare ancora violato, il carcere preventivo sofferto (poco più di
10 mesi) e quello eventualmente ancora da soffrire (circa 1 mese) sono ancora
lontani dal rischio di pena in caso di eventuale condanna, vista la gravità dei
reati ascritti che prevedono pene edittali importanti (nel caso dell’art. 111
CP addirittura un minimo di 5 anni di pena detentiva);
- nel contempo, non emergono problemi in relazione al
principio di celerità, come riconosciuto dalla stessa difesa;
- l’entità della proroga richiesta, alla luce degli atti
ancora da esperire e delle esigenze di cui all’art. 196 CPP (termini che le
parti possono comunque ulteriormente ridurre mediante comunicazioni prima della
scadenza) appare adeguata;
- in conclusione, alla luce di tutto quanto sopra
esposto, nei confronti di __________ sono presenti gravi indizi di reato
(grave) e concreti elementi a sostegno di un concreto pericolo di fuga; la
detenzione preventiva non é, al momento e anche tenuto conto della proroga
richiesta, lesiva del principio di proporzionalità;
- l’istanza di proroga può essere accolta nella misura
richiesta, cioè fino al 17 dicembre 2007 compreso;
PQM
visti gli artt. 111, 112, 123, 127, 189 CP, 95 ss., 102,
103, 280 ss. 283, 284 CPP, 10, 29, 31 CF,
decide
1.
L’istanza di proroga è accolta.
§ Di conseguenza la detenzione preventiva cui è astretto __________
è prorogata fino al 17 dicembre 2007 (compreso).
Considerandi
2.
Non si prelevano tasse e
spese.
3.
La presente decisione è
impugnabile davanti alla CRP, Lugano, entro 10 giorni dalla notifica.
4.
Intimazione a:
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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