INC.2007.7201
Reclamo contro rifiuto complementi istruttori. Respinto per carenza di motivazione
16 agosto 2007Italiano19 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
INC.2007.7201
Data decisione, Autorità:
16.08.2007, GIAR
Titolo:
Reclamo contro rifiuto complementi istruttori. Respinto per carenza di motivazione
COMPLEMENTO ISTRUTTORIO
art. 196 CPP-TI
Incarto n.
INC.2007.7201
Lugano
31 agosto 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sul reclamo presentato il 16 febbraio
2007 da
__________(patrocinato dall’avv. __________)
contro
la decisione 5 febbraio 2007 del Procuratore pubblico
Giuseppe Muschietti che ha respinto l’istanza di complementi istruttori 31
gennaio 2007 del reclamante;
viste le osservazioni 26 febbraio
2007 del Procuratore pubblico mentre che le altre parti non hanno presentato
osservazioni;
visto l’inc. MP __________;
ritenuto,
Fatti
A.
A seguito dell’apertura di
informazioni preliminari contro __________, __________ e __________ per titolo
di riciclaggio di denaro, truffa, appropriazione indebita e amministrazione
infedele (per fatti avvenuti a __________ nel periodo giugno-luglio 2000) il PP
Giuseppe Muschietti ha promosso a __________, in data 4 aprile 2005, l’accusa
per titolo di appropriazione indebita per avere disposto, a profitto proprio e
di terzi, dell’importo di US$ 170'000.-, versatogli da __________ in data 23
giugno 2000, al fine di reperire una lettera di credito di fatto mai reperita
(AI 77).
Il 28 novembre 2005 il magistrato
inquirente ha ordinato il deposito degli atti (AI 95) e, in data 2 marzo 2006 ha accolto la richiesta di complementi istruttori formulata il 25 dicembre 2005 dal legale del
qui reclamante (AI 100) e cioè di acquisire agli atti un conteggio prodotto
dall’istante e avente per oggetto i rapporti di dare e avere tra __________ e
l’indiziato __________, procedere ad un nuovo interrogatorio del qui reclamante
avente per oggetto i rapporti professionali tra __________ e __________ e
procedere ad un contraddittorio tra __________ e __________.
In un primo tempo il verbale a
confronto tra i due era stato fissato per il 30 giugno 2006, data in cui aveva
avuto luogo il solo interrogatorio di __________ stante l’assenza di __________
per indisposizione (AI 111 e verbale 30 giugno 2006 di __________).
Per questo motivo il PP, con
commissione rogatoria internazionale 19 luglio 2006 (AI 112) ha richiesto alle
Autorità __________ l’interrogatorio in qualità di indiziato di __________,
alla presenza del difensore di __________.
__________ è poi stato
interrogato dal GIP di __________ (il quale aveva ammesso la presenza del
difensore di __________) in data 27 ottobre 2006 (cfr. classeur rogatorie
fascicolo 5) e, malgrado comunicazione della data dell’interrogatorio (cfr. fax
16 ottobre 2006 del MP Bellinzona all’avv. __________, AI 117), né l’avvocato __________
né un suo rappresentante ha partecipato all’audizione.
In data 28 dicembre 2006 il PP ha proceduto ad un nuovo
deposito degli atti (AI 118), prorogato sino al 31 gennaio 2007 (AI 123).
B.
Con istanza di complemento
d’inchiesta 31 gennaio/2 febbraio 2007, la difesa di __________ ha chiesto la
riassunzione del teste (recte indiziato) __________ per contestargli
l’incongruenza della sua deposizione con la documentazione versata agli atti,
un esame tecnico peritale di tutti gli strumenti finanziari agli atti,
l’acquisizione agli atti degli originali dei fax cui fa riferimento __________
a p. 3 del suo verbale 27 ottobre 2006 e l’audizione testimoniale di __________.
Con decisione 5 febbraio 2007 il
PP osserva che buona parte dei complementi istruttori richiesti avrebbero
potuto essere evasi, direttamente, in occasione dell’audizione dell’avv. __________,
presso le competenti Autorità __________, se solo il reclamante o un suo rappresentante
avesse presenziato all’interrogatorio, così come peraltro espressamente
richiesto dalla difesa ed accordato dalle Autorità rogate. Le contestazioni che
l’istante chiede di potere formulare nel corso di una nuova audizione di __________
avrebbero potuto già essere contestate in occasione del verbale 27 ottobre
2006, lo stesso vale anche per la contestazione del documento di cui al doc. 1
dell’istanza di complementi istruttori e, per questo motivo, il complemento
richiesto non rivestirebbe carattere di novità. Le altre richieste di
complemento non risulterebbero poi influenti per il procedimento penale.
L’istanza volta ad ottenere un esame tecnico/peritale per verificare
l’autenticità degli strumenti finanziari agli atti non sarebbe sufficientemente
motivata quo alle modalità con cui dovrebbe essere fatta ed inoltre tale atto
istruttorio sarebbe ininfluente per il procedimento in quanto non servirebbe a
dimostrare il fondamento delle allegazioni del reclamante in merito alla
causale del versamento di US$ 170'000.- oggetto del procedimento penale.
Pure per quanto riguarda
l’acquisizione degli originali dei documenti citati da __________ il PP osserva
che tale documentazione non risulta rilevante per il procedimento penale in
corso in quanto tra i reati contestati agli accusati non vi è quello di falsità
in documenti e la presunta falsità di tali documenti non sarebbe in nesso
diretto con il versamento di US$ 170'000.- operato da __________ (con fondi
versati dalle parti civili) a favore di __________.
Per quanto riguarda la richiesta
di audizione del teste __________ non appare sufficientemente motivata quo alle
sue finalità e appare del tutto irrilevante ai fini del procedimento penale in
corso.
C.
Con il reclamo 16 febbraio 2007
che ci occupa (Inc. GIAR 72.2007.1, doc. 1), il reclamante sostiene che la
garanzia bancaria allegata all’istanza di complemento sarebbe dovuta essere
allegata dal PP alla commissione rogatoria al fine di essere contestata a __________,
il quale avrebbe invece fornito una versione dei fatti stridente con la realtà.
Per quanto riguarda la richiesta
di far ordine a __________ di produrre l’originale di un fax di cui è
contestata la fedefacenza sarebbe di importanza per il procedimento in corso
poiché nella misura in cui il fax fosse autentico potrebbe sollevare dubbi
sull’asserita buona fede del reclamante.
Per quanto riguarda la richiesta
di audizione del teste __________ il reclamante sostiene che il fax di cui
sopra porta come mittente originario appunto __________; egli sarebbe quindi
l’unica persona che, con __________, potrebbe fornire chiarimenti sulle
modalità con cui __________ è venuto in possesso di tale fax.
Infine l’accertamento peritale
del valore e della fedefacenza delle lettere di credito e della garanzia bancaria,
prodotte agli atti da __________, sarebbe prova rilevante per l’accertamento
dell’effettiva esistenza di un credito vantato da __________ nei confronti di __________.
D.
Con osservazioni 26 febbraio 2007
(Inc. GIAR 72.2007.1, doc. 4) il magistrato inquirente, dopo avere riassunto i
fatti alla base del procedimento penale, chiede la reiezione integrale del
gravame. Egli ribadisce mancanza di novità per quanto riguarda l’audizione di __________
il quale peraltro già si è espresso sul reperimento di garanzie bancarie da
parte di __________ a favore di suoi clienti (nell’udienza del 27 ottobre 2006
gli è stato infatti chiesto se corrisponde al vero che __________ avrebbe
reperito per conto di clienti di __________ almeno tre garanzie bancarie). La
richiesta di esame tecnico peritale degli strumenti finanziari asseritamente
procurati da __________ a clienti di __________ non sarebbe sufficientemente
motivata in quanto non indica il tipo di accertamento richiesto. La richiesta
di acquisizione dell’originale dei fax indicati da __________ in sede di
interrogatorio 27 ottobre 2006 non sarebbe influente per il procedimento penale
in corso; trattandosi di fax tali documenti sono giocoforza delle fotocopie.
Per quanto riguarda infine l’audizione di __________ il suo nominativo già
figura nella scrittura privata conclusa fra __________ e __________ (allegata
quale doc. 8c al verbale di __________ del 4 agosto 2000) per cui la sua
richiesta di audizione non riveste carattere di novità e per di più, per quanto
riguarda il fax prodotto da __________ durante l’audizione 27 ottobre 2006, lo
stesso non appare direttamente legato alla fattispecie inquisita.
Le altre parti non hanno
presentato osservazioni.
In
diritto:
1.
Il reclamante, formalmente
accusato, è parte del procedimento penale alla base del reclamo, nonché
destinatario del provvedimento impugnato. Pacifica quindi la sua legittimazione
al reclamo ex art. 280 cpv. 2 CPP.
La decisione impugnata è stata
intimata al reclamante il 5 febbraio 200 e ritirata il giorno successivo, per
cui il termine di dieci giorni previsto dall'art. 281 cpv. 1 CPP scadeva il 16
febbraio 2007.
Il reclamo, formulato
dall’accusato il 16 febbraio 2007, entro il termine previsto dalla legge, è
dunque ricevibile in ordine.
Considerandi
2.
I principi che reggono
l'assunzione delle prove, in generale, sebbene noti alle parti e/o ai loro
patrocinatori, possono essere riassunti come segue:
"Per meritare di essere assunte, le prove
proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in
altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono
rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere
motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta
connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i
requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive
conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se
promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo
conclusione dell’istruzione formale) se decretare messa in stato d'accusa o
abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima
evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al
dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra
l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio
1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR
135.93
; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in
re F.M., inc. GIAR 1093.93.5)."
(GIAR 21 giugno 2001 in re C.)
In linea di principio, sulle
prove proposte dalle parti in corso di procedura il Procuratore pubblico è
tenuto a pronunciarsi solo a conclusione dell’inchiesta, fatta salva
l’eccezione costituita dall’eventualità di pericolo nel ritardo. Può, se lo
ritiene opportuno, evadere le relative istanze anticipatamente: in tal caso non
potranno più essere offerti, in sede di deposito atti, quei complementi di
prova già rifiutati in precedenza in quanto non riconducibili a necessità e
contenuti della fase preparatoria (Luca Marazzi, le prove nell’istruttoria
penale predibattimentale, Rep. 2000, p. 64 e 65).
3.
La facoltà di proporre mezzi di
prova soggiace anche a limitazioni di economica processuale (DTF 101 Ia 170;
104.
V 210; 106 Ia 162). In effetti, neppure l’art. 6 § 3 lett. d CEDU obbliga
all’audizione di qualsivoglia testimone a discarico (Corte europea: in re
Vidal, Seria A, n. 235, p. 32; in re Engel, Seria A, n. 22, p. 39). Vanno
rifiutate le prove manifestamente irrilevanti, verosimilmente inconcludenti o
che non potrebbero modificare la convinzione del giudice (Rep. 1986, p. 265;
DTF 103 Ia 491; DTF 103 IV 301).
Una anticipata valutazione della
concludenza della prova proposta dalla difesa non è sempre agevole ma è però
lecita e implicita in ogni reiezione di proposta (DTF 115 Ia 101 consid. 5b;
Rep. 1986, p. 265; Rep. 1990 p. 352). La valutazione anticipata deve operarsi
con prudenza (DTF 103 IV 300 e 84 IV 176). In caso di ragionevole dubbio sulla
pertinenza della prova, essa dovrebbe essere assunta. Il TF esamina il rifiuto
di procedere all’assunzione di una prova solo sotto il profilo dell’arbitrio
(DTF 115 Ia 9 consid. 3° e 106 Ia 162). In sostanza, la valutazione preventiva
non deve né svuotare il diritto di far assumere prove, né basarsi su criteri
generici o supporre giudizi anticipati di merito. (Rusca, Salmina, Verda,
Commento del Codice di procedura penale ticinese, Giampiero Casagrande Editore,
1997, ad art. 60, n° 7).
Al diritto del difensore (e
dell’accusato) di partecipare all’assunzione delle prove e di proporne di
proprie (art. 60 cpv. 1 CPP), si deve affiancare, almeno idealmente, un suo
parallelo e convergente onere di notificare indilatamente le prove che ritenga
utili alle sue ragioni (v. decisione 11 dicembre 1998 in re S.M., inc. GIAR 352.98.7, consid. 5a p. 6, con rinvio a decisione 22 luglio 1993 in re K.M., inc. GIAR 25.93.2, consid. 4 p. 3). L'onere, così definito, non può essere
interpretato in modo troppo estensivo (generalizzato) con pretesa di
irricevilità di ogni e qualsiasi richiesta probatoria che, in qualche modo o
per qualsiasi ragione, poteva anche essere chiesta in precedenza, bensì deve
essere valutato di volta in volta, nel caso concreto, in relazione al principio
della buona fede processuale.
Non va dimenticato che l'accusato
non ha oneri probatori, questi incombono al magistrato inquirente (sia per le
circostanze a favore che per quelle a sfavore), ed ha diritto al silenzio. Nel
contempo, neppure il magistrato inquirente ha l'obbligo di indicare, a
qualsiasi stadio della procedura, (tutte) le prove che intende ancora assumere;
questo, sebbene avvenga per evidenti ragioni istruttorie, può anche (ma lo si
ripete molto dipende dal caso concreto) legittimamente indurre l'accusato ad
immaginare che le (o ne) assuma, senza vedersi opporre la tardività della
richiesta se ciò non avviene. Può anche essere che l'esigenza di richiedere una
determinata prova risulti evidente solo quando è chiaro l'intero quadro
probatorio che il magistrato inquirente ritiene sufficientemente completo per
le determinazioni di sua competenza (e ciò avviene con il deposito degli atti).
Inoltre ancora, al magistrato è concesso di determinarsi, sulle prove richieste
dalle parti, anche solo al momento del deposito degli atti (REP 1997 n. 97).
Quindi, in questo campo,
tardività deve far rima con malafede/abuso di diritto. Tali sono richieste che
manifestamente potevano/dovevano essere presentate prima per esempio perché é
palese l'intenzione del magistrato di non assumerle, perché la loro utilità é
immediatamente evidente (al richiedente) e solo intenti defatigatori hanno
indotto la parte ad attendere il deposito o, ancora, perché non si é dato
seguito ad eventuale richiesta di esprimersi in merito (GIAR 21 settembre 2004,
inc. 2003.64602, p. 6 e 7).
4.
a)
Con l’istanza di complementi
istruttori 31 gennaio 2007 il qui reclamante, dopo avere evidenziato alcune
dichiarazioni rilasciate da __________ durante l’audizione del 27 ottobre 2006
e tacciandole di falso, chiede la riassunzione di __________ al fine di
contestargli la garanzia bancaria asseritamene ottenuta da__________ per conto
dello stesso __________, affinché quest’ultimo si determini al proposito.
Con commissione rogatoria 19
luglio 2006 il magistrato inquirente, su istanza di complemento d’inchiesta
formulata dalla difesa del qui reclamante, aveva chiesto alle competenti
Autorità penali __________ di volere procedere all’interrogatorio di __________
alla presenza dell’avv. __________ e di sottoporgli una lista di domande nonché
le domande che il difensore di __________ (o un suo rappresentante)
intendessero porgli.
Il GIP di __________ ha accolto
la commissione rogatoria così come presentata ed ha autorizzato la presenza del
difensore di __________ (o di un suo rappresentante) all’interrogatorio di __________
avvisandolo, per il tramite del PP, con conveniente anticipo della data
dell’udienza.
Come detto l’interrogatorio di __________
è avvenuto il 27 ottobre 2006 a __________ e nessuno è comparso per l’avv. __________.
In sede d’interrogatorio __________
ha dichiarato al GIP, tra le altre cose, che “comunque non ho mai ottenuto
garanzie bancarie tramite__________ o società a lui riferibili”.
La richiesta di procedere ad un
nuovo interrogatorio di __________, oltre che ad essere solo genericamente
motivata sulla sua utilità (non si capisce quali elementi solo ora
eventualmente in mano alla difesa potrebbero far cambiare le dichiarazioni di __________)
appare non adempiere il requisito non solo della rilevanza, ma soprattutto
della novità avendo potuto __________ ed il suo difensore (o un suo
rappresentante), così come peraltro richiesto, partecipare all’interrogatorio
di __________ del 27 ottobre 2006 e porre le domande e le contestazioni che più
avrebbero ritenuto opportune. Mal si comprende l’atteggiamento del qui
reclamante che in un primo momento ha chiesto di potere partecipare
all’audizione di un indiziato (audizione da lui stesso richiesta) e che in seguito,
senza giustificazione alcuna, non vi ha partecipato per poi chiedere nuova
assunzione a verbale della stessa persona e sugli stessi argomenti; in ogni
caso tale modo di procedere, in assenza di elementi che giustifichino
importanza e rilevanza per l’inchiesta di una nuova audizione, non può trovare
tutela in questa sede.
Di nessuna importanza il fatto
che a __________ non sia stata contestata la garanzia bancaria allegata
all’istanza di complemento d’inchiesta del 31 gennaio 2007 (AI 127). A parte il
fatto che tale documento è praticamente illeggibile __________, su esplicita
domanda del magistrato interrogante, ha dichiarato di non avere mai ottenuto
garanzie bancarie tramite __________ o società a lui riferibili.
La richiesta di procedere ad un nuovo
interrogatorio di __________ deve quindi essere respinta.
b)
Il reclamante chiede poi
l’allestimento di un esame tecnico/peritale per accertare l’autenticità, la
conformità e la negoziabilità degli strumenti finanziari (lettere di credito,
crediti documentari e garanzie bancarie) da egli stesso versate agli atti e
asseritamente procurati per clienti di __________.
Anche su questo punto l’istanza è
carente di motivazione in quanto l’accertamento richiesto appare non
sufficientemente definito e troppo ampio quo al materiale da eventualmente
esaminare nonché sul tipo di esame o perizia richiesta (perizia calligrafica o
tecnica o economica o che altro?).
Non è certo compito di questo
ufficio interpretare le intenzioni del reclamante in assenza di una chiara
indicazione degli oggetti da esaminare nonché del tipo di esame che viene
richiesto.
Inoltre i documenti prodotti da __________,
per di più in fotocopia e di qualità scadente, non sembrano neppure in
relazione con l’importo di US$ 170'000.- da lui ricevuto dalla __________.
Dispositivo
Per questi motivi anche tale
richiesta deve essere respinta.
c)
__________ chiede l’acquisizione,
in originale, dei fax indicati da __________ in sede di interrogatorio 27
ottobre 2006 o meglio che sia fatto ordine a __________ di produrre entrambi i
documenti originali cui ha fatto riferimento nel corso della sua deposizione e
che dovrebbero essere in suo possesso.
Pure questa richiesta deve essere
respinta. Il punto focale del procedimento penale in corso contro l’accusato è
quello di essersi appropriato indebitamente dell’importo di US$ 170'000.-
versatigli dalla società __________ e non i rapporti di dare e avere tra __________
e __________.
In effetti il reclamante non
spiega per quali motivi questa documentazione dovrebbe essere acquisita agli
atti e più in particolare quale sarebbe la rilevanza di tale documentazione
nell’ambito del procedimento penale in corso.
Abbondanzialmente si osserva che
in materia penale, anche in considerazione del principio del libero
apprezzamento delle prove, gli scritti non hanno di principio un valore
probatorio particolare (o maggiore) se sono originali invece che copie. L’art.
9 CCS non trova applicazione nella procedura penale (Hauser/Schweri,
Schweizerisces Strafprozessrecht, 2002, § 66, n. 10 e 11), ancorché a nessuno,
e sicuramente neppure al Procuratore pubblico, sfugge che se ciò è possibile è
sicuramente più opportuno acquisire agli atti la documentazione in originale
piuttosto che una fotocopia, nel caso in esame, si tratta sempre e comunque di
documenti inviati via fax e cioè di scritti che vengono ricevuti unicamente in
fotocopia.
d)
Infine il reclamante chiede
l’audizione testimoniale di __________ in relazione alla richiesta di
chiarimento a proposito del fax 11 luglio 2000. Come già detto tale fax non
sembra in connessione diretta con i fatti per cui si procede in Ticino e il
reclamante non spiega per di più come possa __________ testimoniare sulle
modalità con le quali __________ è entrato in possesso del fax in questione e
perché il conoscere tali modalità possa essere di un certo interesse per il
procedimento penale in corso. __________ non riesce poi a motivare per quale
motivo il ruolo di __________, nell’ambito del procedimento penale, sarebbe
divenuto più importante e fondamentale di quanto ritenuto in precedenza. La
difesa sostiene che in base alla scrittura privata (doc. 8c allegato al verbale
4 agosto 2000 di Schwegler) stipulata tra __________ e __________ in relazione
all’operazione __________, __________ (mittente del fax 11 luglio 2000) era
colui “il quale ha proposto l’operazione, trovato il beneficiario della
garanzia bancaria con la linea di credito presso la __________ di __________ e
collaborato attivamente all’iniziativa”. Gli elementi ora avanzati erano
già noti al reclamante prima del deposito atti del 28 novembre 2005 (AI 95) –
cfr. ad esempio quanto dichiarato da __________ a verbale MP del 3 ottobre 2000 a proposito del ruolo di __________, (verb. MP 3 ottobre 2000, p. 3 e 4) o la scrittura privata
prodotta da __________ in occasione del suo verbale MP del 4 agosto 2000 di cui
al doc. 8c allegato al verbale – , con il che la richiesta di complemento,
oltre che carente di motivazione, non rispetta neppure il carattere di novità,
limitandosi il reclamante ad asserire che il ruolo di __________ nella vicenda
sarebbe nel frattempo divenuto “più importante e fondamentale di quanto
sinora ritenuto”.
Conviene infatti sottolineare
ancora una volta l’obbligo di motivazione d’istanze e gravami per consentire
alle controparti e all’autorità di prendere adeguata posizione, rispettivamente
decisione (sentenza 20 luglio 1994 della Camera dei ricorsi penali in re D.T.,
CRP 249/94) non essendo in particolare sufficiente indicare che il testimone,
di cui si chiede l’audizione, dovrebbe essere a conoscenza di un fatto
(decisione 9 maggio 1994 in re R.A., GIAR 336.91.1; 23
maggio 2003 in re L.P., GIAR 2001.49205) per poterne ottenere l’assunzione.
L’interrogatorio richiesto ora
per la prima volta non sembra utile a questo stadio del procedimento ad
apportarvi elementi rilevanti, segnatamente non sembra servire a determinare il
giudizio nelle competenze del Procuratore pubblico, ed inoltre non vengono
neppure precisate le singole circostanze su cui dovrebbe esprimersi il teste,
al di là di dare risposta a quesiti di cui non si capisce la rilevanza per il
procedimento penale in corso.
In conclusione novità e
pertinenza dell’audizione testimoniale proposta non sono sufficientemente
indicate e motivate (tantomeno emergono in modo palese dall’incarto) per
permettere una decisione favorevole al reclamante.
5.
Alla luce di quanto precede, il
reclamo va dunque integralmente respinto ai sensi dei considerandi, con la
presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP e contrario) e con
carico della tassa di giustizia e delle spese al reclamante (art. 39 lett. f
TG), soccombente.
Richiamati i citati articoli di
legge,
decide
1. Il
reclamo è respinto ai sensi dei considerandi.
2. La
tassa di giustizia di CHF 600.- e le spese di CHF 250.- sono a carico del
reclamante.
3. La
presente decisione è definitiva.
Intimazione a (con copia delle
osservazioni presentate dalle parti):
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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