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Decisione

INC.2007.7201

Reclamo contro rifiuto complementi istruttori. Respinto per carenza di motivazione

16 agosto 2007Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

A.

A seguito dell’apertura di

informazioni preliminari contro __________, __________ e __________ per titolo

di riciclaggio di denaro, truffa, appropriazione indebita e amministrazione

infedele (per fatti avvenuti a __________ nel periodo giugno-luglio 2000) il PP

Giuseppe Muschietti ha promosso a __________, in data 4 aprile 2005, l’accusa

per titolo di appropriazione indebita per avere disposto, a profitto proprio e

di terzi, dell’importo di US$ 170'000.-, versatogli da __________ in data 23

giugno 2000, al fine di reperire una lettera di credito di fatto mai reperita

(AI 77).

Il 28 novembre 2005 il magistrato

inquirente ha ordinato il deposito degli atti (AI 95) e, in data 2 marzo 2006 ha accolto la richiesta di complementi istruttori formulata il 25 dicembre 2005 dal legale del

qui reclamante (AI 100) e cioè di acquisire agli atti un conteggio prodotto

dall’istante e avente per oggetto i rapporti di dare e avere tra __________ e

l’indiziato __________, procedere ad un nuovo interrogatorio del qui reclamante

avente per oggetto i rapporti professionali tra __________ e __________ e

procedere ad un contraddittorio tra __________ e __________.

In un primo tempo il verbale a

confronto tra i due era stato fissato per il 30 giugno 2006, data in cui aveva

avuto luogo il solo interrogatorio di __________ stante l’assenza di __________

per indisposizione (AI 111 e verbale 30 giugno 2006 di __________).

Per questo motivo il PP, con

commissione rogatoria internazionale 19 luglio 2006 (AI 112) ha richiesto alle

Autorità __________ l’interrogatorio in qualità di indiziato di __________,

alla presenza del difensore di __________.

__________ è poi stato

interrogato dal GIP di __________ (il quale aveva ammesso la presenza del

difensore di __________) in data 27 ottobre 2006 (cfr. classeur rogatorie

fascicolo 5) e, malgrado comunicazione della data dell’interrogatorio (cfr. fax

16 ottobre 2006 del MP Bellinzona all’avv. __________, AI 117), né l’avvocato __________

né un suo rappresentante ha partecipato all’audizione.

In data 28 dicembre 2006 il PP ha proceduto ad un nuovo

deposito degli atti (AI 118), prorogato sino al 31 gennaio 2007 (AI 123).

B.

Con istanza di complemento

d’inchiesta 31 gennaio/2 febbraio 2007, la difesa di __________ ha chiesto la

riassunzione del teste (recte indiziato) __________ per contestargli

l’incongruenza della sua deposizione con la documentazione versata agli atti,

un esame tecnico peritale di tutti gli strumenti finanziari agli atti,

l’acquisizione agli atti degli originali dei fax cui fa riferimento __________

a p. 3 del suo verbale 27 ottobre 2006 e l’audizione testimoniale di __________.

Con decisione 5 febbraio 2007 il

PP osserva che buona parte dei complementi istruttori richiesti avrebbero

potuto essere evasi, direttamente, in occasione dell’audizione dell’avv. __________,

presso le competenti Autorità __________, se solo il reclamante o un suo rappresentante

avesse presenziato all’interrogatorio, così come peraltro espressamente

richiesto dalla difesa ed accordato dalle Autorità rogate. Le contestazioni che

l’istante chiede di potere formulare nel corso di una nuova audizione di __________

avrebbero potuto già essere contestate in occasione del verbale 27 ottobre

2006, lo stesso vale anche per la contestazione del documento di cui al doc. 1

dell’istanza di complementi istruttori e, per questo motivo, il complemento

richiesto non rivestirebbe carattere di novità. Le altre richieste di

complemento non risulterebbero poi influenti per il procedimento penale.

L’istanza volta ad ottenere un esame tecnico/peritale per verificare

l’autenticità degli strumenti finanziari agli atti non sarebbe sufficientemente

motivata quo alle modalità con cui dovrebbe essere fatta ed inoltre tale atto

istruttorio sarebbe ininfluente per il procedimento in quanto non servirebbe a

dimostrare il fondamento delle allegazioni del reclamante in merito alla

causale del versamento di US$ 170'000.- oggetto del procedimento penale.

Pure per quanto riguarda

l’acquisizione degli originali dei documenti citati da __________ il PP osserva

che tale documentazione non risulta rilevante per il procedimento penale in

corso in quanto tra i reati contestati agli accusati non vi è quello di falsità

in documenti e la presunta falsità di tali documenti non sarebbe in nesso

diretto con il versamento di US$ 170'000.- operato da __________ (con fondi

versati dalle parti civili) a favore di __________.

Per quanto riguarda la richiesta

di audizione del teste __________ non appare sufficientemente motivata quo alle

sue finalità e appare del tutto irrilevante ai fini del procedimento penale in

corso.

C.

Con il reclamo 16 febbraio 2007

che ci occupa (Inc. GIAR 72.2007.1, doc. 1), il reclamante sostiene che la

garanzia bancaria allegata all’istanza di complemento sarebbe dovuta essere

allegata dal PP alla commissione rogatoria al fine di essere contestata a __________,

il quale avrebbe invece fornito una versione dei fatti stridente con la realtà.

Per quanto riguarda la richiesta

di far ordine a __________ di produrre l’originale di un fax di cui è

contestata la fedefacenza sarebbe di importanza per il procedimento in corso

poiché nella misura in cui il fax fosse autentico potrebbe sollevare dubbi

sull’asserita buona fede del reclamante.

Per quanto riguarda la richiesta

di audizione del teste __________ il reclamante sostiene che il fax di cui

sopra porta come mittente originario appunto __________; egli sarebbe quindi

l’unica persona che, con __________, potrebbe fornire chiarimenti sulle

modalità con cui __________ è venuto in possesso di tale fax.

Infine l’accertamento peritale

del valore e della fedefacenza delle lettere di credito e della garanzia bancaria,

prodotte agli atti da __________, sarebbe prova rilevante per l’accertamento

dell’effettiva esistenza di un credito vantato da __________ nei confronti di __________.

D.

Con osservazioni 26 febbraio 2007

(Inc. GIAR 72.2007.1, doc. 4) il magistrato inquirente, dopo avere riassunto i

fatti alla base del procedimento penale, chiede la reiezione integrale del

gravame. Egli ribadisce mancanza di novità per quanto riguarda l’audizione di __________

il quale peraltro già si è espresso sul reperimento di garanzie bancarie da

parte di __________ a favore di suoi clienti (nell’udienza del 27 ottobre 2006

gli è stato infatti chiesto se corrisponde al vero che __________ avrebbe

reperito per conto di clienti di __________ almeno tre garanzie bancarie). La

richiesta di esame tecnico peritale degli strumenti finanziari asseritamente

procurati da __________ a clienti di __________ non sarebbe sufficientemente

motivata in quanto non indica il tipo di accertamento richiesto. La richiesta

di acquisizione dell’originale dei fax indicati da __________ in sede di

interrogatorio 27 ottobre 2006 non sarebbe influente per il procedimento penale

in corso; trattandosi di fax tali documenti sono giocoforza delle fotocopie.

Per quanto riguarda infine l’audizione di __________ il suo nominativo già

figura nella scrittura privata conclusa fra __________ e __________ (allegata

quale doc. 8c al verbale di __________ del 4 agosto 2000) per cui la sua

richiesta di audizione non riveste carattere di novità e per di più, per quanto

riguarda il fax prodotto da __________ durante l’audizione 27 ottobre 2006, lo

stesso non appare direttamente legato alla fattispecie inquisita.

Le altre parti non hanno

presentato osservazioni.

In

diritto:

1.

Il reclamante, formalmente

accusato, è parte del procedimento penale alla base del reclamo, nonché

destinatario del provvedimento impugnato. Pacifica quindi la sua legittimazione

al reclamo ex art. 280 cpv. 2 CPP.

La decisione impugnata è stata

intimata al reclamante il 5 febbraio 200 e ritirata il giorno successivo, per

cui il termine di dieci giorni previsto dall'art. 281 cpv. 1 CPP scadeva il 16

febbraio 2007.

Il reclamo, formulato

dall’accusato il 16 febbraio 2007, entro il termine previsto dalla legge, è

dunque ricevibile in ordine.

Considerandi

2.

I principi che reggono

l'assunzione delle prove, in generale, sebbene noti alle parti e/o ai loro

patrocinatori, possono essere riassunti come segue:

"Per meritare di essere assunte, le prove

proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in

altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono

rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere

motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta

connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i

requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive

conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se

promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo

conclusione dell’istruzione formale) se decretare messa in stato d'accusa o

abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima

evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al

dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra

l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio

1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR

135.93

; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in

re F.M., inc. GIAR 1093.93.5)."

(GIAR 21 giugno 2001 in re C.)

In linea di principio, sulle

prove proposte dalle parti in corso di procedura il Procuratore pubblico è

tenuto a pronunciarsi solo a conclusione dell’inchiesta, fatta salva

l’eccezione costituita dall’eventualità di pericolo nel ritardo. Può, se lo

ritiene opportuno, evadere le relative istanze anticipatamente: in tal caso non

potranno più essere offerti, in sede di deposito atti, quei complementi di

prova già rifiutati in precedenza in quanto non riconducibili a necessità e

contenuti della fase preparatoria (Luca Marazzi, le prove nell’istruttoria

penale predibattimentale, Rep. 2000, p. 64 e 65).

3.

La facoltà di proporre mezzi di

prova soggiace anche a limitazioni di economica processuale (DTF 101 Ia 170;

104.

V 210; 106 Ia 162). In effetti, neppure l’art. 6 § 3 lett. d CEDU obbliga

all’audizione di qualsivoglia testimone a discarico (Corte europea: in re

Vidal, Seria A, n. 235, p. 32; in re Engel, Seria A, n. 22, p. 39). Vanno

rifiutate le prove manifestamente irrilevanti, verosimilmente inconcludenti o

che non potrebbero modificare la convinzione del giudice (Rep. 1986, p. 265;

DTF 103 Ia 491; DTF 103 IV 301).

Una anticipata valutazione della

concludenza della prova proposta dalla difesa non è sempre agevole ma è però

lecita e implicita in ogni reiezione di proposta (DTF 115 Ia 101 consid. 5b;

Rep. 1986, p. 265; Rep. 1990 p. 352). La valutazione anticipata deve operarsi

con prudenza (DTF 103 IV 300 e 84 IV 176). In caso di ragionevole dubbio sulla

pertinenza della prova, essa dovrebbe essere assunta. Il TF esamina il rifiuto

di procedere all’assunzione di una prova solo sotto il profilo dell’arbitrio

(DTF 115 Ia 9 consid. 3° e 106 Ia 162). In sostanza, la valutazione preventiva

non deve né svuotare il diritto di far assumere prove, né basarsi su criteri

generici o supporre giudizi anticipati di merito. (Rusca, Salmina, Verda,

Commento del Codice di procedura penale ticinese, Giampiero Casagrande Editore,

1997, ad art. 60, n° 7).

Al diritto del difensore (e

dell’accusato) di partecipare all’assunzione delle prove e di proporne di

proprie (art. 60 cpv. 1 CPP), si deve affiancare, almeno idealmente, un suo

parallelo e convergente onere di notificare indilatamente le prove che ritenga

utili alle sue ragioni (v. decisione 11 dicembre 1998 in re S.M., inc. GIAR 352.98.7, consid. 5a p. 6, con rinvio a decisione 22 luglio 1993 in re K.M., inc. GIAR 25.93.2, consid. 4 p. 3). L'onere, così definito, non può essere

interpretato in modo troppo estensivo (generalizzato) con pretesa di

irricevilità di ogni e qualsiasi richiesta probatoria che, in qualche modo o

per qualsiasi ragione, poteva anche essere chiesta in precedenza, bensì deve

essere valutato di volta in volta, nel caso concreto, in relazione al principio

della buona fede processuale.

Non va dimenticato che l'accusato

non ha oneri probatori, questi incombono al magistrato inquirente (sia per le

circostanze a favore che per quelle a sfavore), ed ha diritto al silenzio. Nel

contempo, neppure il magistrato inquirente ha l'obbligo di indicare, a

qualsiasi stadio della procedura, (tutte) le prove che intende ancora assumere;

questo, sebbene avvenga per evidenti ragioni istruttorie, può anche (ma lo si

ripete molto dipende dal caso concreto) legittimamente indurre l'accusato ad

immaginare che le (o ne) assuma, senza vedersi opporre la tardività della

richiesta se ciò non avviene. Può anche essere che l'esigenza di richiedere una

determinata prova risulti evidente solo quando è chiaro l'intero quadro

probatorio che il magistrato inquirente ritiene sufficientemente completo per

le determinazioni di sua competenza (e ciò avviene con il deposito degli atti).

Inoltre ancora, al magistrato è concesso di determinarsi, sulle prove richieste

dalle parti, anche solo al momento del deposito degli atti (REP 1997 n. 97).

Quindi, in questo campo,

tardività deve far rima con malafede/abuso di diritto. Tali sono richieste che

manifestamente potevano/dovevano essere presentate prima per esempio perché é

palese l'intenzione del magistrato di non assumerle, perché la loro utilità é

immediatamente evidente (al richiedente) e solo intenti defatigatori hanno

indotto la parte ad attendere il deposito o, ancora, perché non si é dato

seguito ad eventuale richiesta di esprimersi in merito (GIAR 21 settembre 2004,

inc. 2003.64602, p. 6 e 7).

4.

a)

Con l’istanza di complementi

istruttori 31 gennaio 2007 il qui reclamante, dopo avere evidenziato alcune

dichiarazioni rilasciate da __________ durante l’audizione del 27 ottobre 2006

e tacciandole di falso, chiede la riassunzione di __________ al fine di

contestargli la garanzia bancaria asseritamene ottenuta da__________ per conto

dello stesso __________, affinché quest’ultimo si determini al proposito.

Con commissione rogatoria 19

luglio 2006 il magistrato inquirente, su istanza di complemento d’inchiesta

formulata dalla difesa del qui reclamante, aveva chiesto alle competenti

Autorità penali __________ di volere procedere all’interrogatorio di __________

alla presenza dell’avv. __________ e di sottoporgli una lista di domande nonché

le domande che il difensore di __________ (o un suo rappresentante)

intendessero porgli.

Il GIP di __________ ha accolto

la commissione rogatoria così come presentata ed ha autorizzato la presenza del

difensore di __________ (o di un suo rappresentante) all’interrogatorio di __________

avvisandolo, per il tramite del PP, con conveniente anticipo della data

dell’udienza.

Come detto l’interrogatorio di __________

è avvenuto il 27 ottobre 2006 a __________ e nessuno è comparso per l’avv. __________.

In sede d’interrogatorio __________

ha dichiarato al GIP, tra le altre cose, che “comunque non ho mai ottenuto

garanzie bancarie tramite__________ o società a lui riferibili”.

La richiesta di procedere ad un

nuovo interrogatorio di __________, oltre che ad essere solo genericamente

motivata sulla sua utilità (non si capisce quali elementi solo ora

eventualmente in mano alla difesa potrebbero far cambiare le dichiarazioni di __________)

appare non adempiere il requisito non solo della rilevanza, ma soprattutto

della novità avendo potuto __________ ed il suo difensore (o un suo

rappresentante), così come peraltro richiesto, partecipare all’interrogatorio

di __________ del 27 ottobre 2006 e porre le domande e le contestazioni che più

avrebbero ritenuto opportune. Mal si comprende l’atteggiamento del qui

reclamante che in un primo momento ha chiesto di potere partecipare

all’audizione di un indiziato (audizione da lui stesso richiesta) e che in seguito,

senza giustificazione alcuna, non vi ha partecipato per poi chiedere nuova

assunzione a verbale della stessa persona e sugli stessi argomenti; in ogni

caso tale modo di procedere, in assenza di elementi che giustifichino

importanza e rilevanza per l’inchiesta di una nuova audizione, non può trovare

tutela in questa sede.

Di nessuna importanza il fatto

che a __________ non sia stata contestata la garanzia bancaria allegata

all’istanza di complemento d’inchiesta del 31 gennaio 2007 (AI 127). A parte il

fatto che tale documento è praticamente illeggibile __________, su esplicita

domanda del magistrato interrogante, ha dichiarato di non avere mai ottenuto

garanzie bancarie tramite __________ o società a lui riferibili.

La richiesta di procedere ad un nuovo

interrogatorio di __________ deve quindi essere respinta.

b)

Il reclamante chiede poi

l’allestimento di un esame tecnico/peritale per accertare l’autenticità, la

conformità e la negoziabilità degli strumenti finanziari (lettere di credito,

crediti documentari e garanzie bancarie) da egli stesso versate agli atti e

asseritamente procurati per clienti di __________.

Anche su questo punto l’istanza è

carente di motivazione in quanto l’accertamento richiesto appare non

sufficientemente definito e troppo ampio quo al materiale da eventualmente

esaminare nonché sul tipo di esame o perizia richiesta (perizia calligrafica o

tecnica o economica o che altro?).

Non è certo compito di questo

ufficio interpretare le intenzioni del reclamante in assenza di una chiara

indicazione degli oggetti da esaminare nonché del tipo di esame che viene

richiesto.

Inoltre i documenti prodotti da __________,

per di più in fotocopia e di qualità scadente, non sembrano neppure in

relazione con l’importo di US$ 170'000.- da lui ricevuto dalla __________.

Dispositivo

Per questi motivi anche tale

richiesta deve essere respinta.

c)

__________ chiede l’acquisizione,

in originale, dei fax indicati da __________ in sede di interrogatorio 27

ottobre 2006 o meglio che sia fatto ordine a __________ di produrre entrambi i

documenti originali cui ha fatto riferimento nel corso della sua deposizione e

che dovrebbero essere in suo possesso.

Pure questa richiesta deve essere

respinta. Il punto focale del procedimento penale in corso contro l’accusato è

quello di essersi appropriato indebitamente dell’importo di US$ 170'000.-

versatigli dalla società __________ e non i rapporti di dare e avere tra __________

e __________.

In effetti il reclamante non

spiega per quali motivi questa documentazione dovrebbe essere acquisita agli

atti e più in particolare quale sarebbe la rilevanza di tale documentazione

nell’ambito del procedimento penale in corso.

Abbondanzialmente si osserva che

in materia penale, anche in considerazione del principio del libero

apprezzamento delle prove, gli scritti non hanno di principio un valore

probatorio particolare (o maggiore) se sono originali invece che copie. L’art.

9 CCS non trova applicazione nella procedura penale (Hauser/Schweri,

Schweizerisces Strafprozessrecht, 2002, § 66, n. 10 e 11), ancorché a nessuno,

e sicuramente neppure al Procuratore pubblico, sfugge che se ciò è possibile è

sicuramente più opportuno acquisire agli atti la documentazione in originale

piuttosto che una fotocopia, nel caso in esame, si tratta sempre e comunque di

documenti inviati via fax e cioè di scritti che vengono ricevuti unicamente in

fotocopia.

d)

Infine il reclamante chiede

l’audizione testimoniale di __________ in relazione alla richiesta di

chiarimento a proposito del fax 11 luglio 2000. Come già detto tale fax non

sembra in connessione diretta con i fatti per cui si procede in Ticino e il

reclamante non spiega per di più come possa __________ testimoniare sulle

modalità con le quali __________ è entrato in possesso del fax in questione e

perché il conoscere tali modalità possa essere di un certo interesse per il

procedimento penale in corso. __________ non riesce poi a motivare per quale

motivo il ruolo di __________, nell’ambito del procedimento penale, sarebbe

divenuto più importante e fondamentale di quanto ritenuto in precedenza. La

difesa sostiene che in base alla scrittura privata (doc. 8c allegato al verbale

4 agosto 2000 di Schwegler) stipulata tra __________ e __________ in relazione

all’operazione __________, __________ (mittente del fax 11 luglio 2000) era

colui “il quale ha proposto l’operazione, trovato il beneficiario della

garanzia bancaria con la linea di credito presso la __________ di __________ e

collaborato attivamente all’iniziativa”. Gli elementi ora avanzati erano

già noti al reclamante prima del deposito atti del 28 novembre 2005 (AI 95) –

cfr. ad esempio quanto dichiarato da __________ a verbale MP del 3 ottobre 2000 a proposito del ruolo di __________, (verb. MP 3 ottobre 2000, p. 3 e 4) o la scrittura privata

prodotta da __________ in occasione del suo verbale MP del 4 agosto 2000 di cui

al doc. 8c allegato al verbale – , con il che la richiesta di complemento,

oltre che carente di motivazione, non rispetta neppure il carattere di novità,

limitandosi il reclamante ad asserire che il ruolo di __________ nella vicenda

sarebbe nel frattempo divenuto “più importante e fondamentale di quanto

sinora ritenuto”.

Conviene infatti sottolineare

ancora una volta l’obbligo di motivazione d’istanze e gravami per consentire

alle controparti e all’autorità di prendere adeguata posizione, rispettivamente

decisione (sentenza 20 luglio 1994 della Camera dei ricorsi penali in re D.T.,

CRP 249/94) non essendo in particolare sufficiente indicare che il testimone,

di cui si chiede l’audizione, dovrebbe essere a conoscenza di un fatto

(decisione 9 maggio 1994 in re R.A., GIAR 336.91.1; 23

maggio 2003 in re L.P., GIAR 2001.49205) per poterne ottenere l’assunzione.

L’interrogatorio richiesto ora

per la prima volta non sembra utile a questo stadio del procedimento ad

apportarvi elementi rilevanti, segnatamente non sembra servire a determinare il

giudizio nelle competenze del Procuratore pubblico, ed inoltre non vengono

neppure precisate le singole circostanze su cui dovrebbe esprimersi il teste,

al di là di dare risposta a quesiti di cui non si capisce la rilevanza per il

procedimento penale in corso.

In conclusione novità e

pertinenza dell’audizione testimoniale proposta non sono sufficientemente

indicate e motivate (tantomeno emergono in modo palese dall’incarto) per

permettere una decisione favorevole al reclamante.

5.

Alla luce di quanto precede, il

reclamo va dunque integralmente respinto ai sensi dei considerandi, con la

presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP e contrario) e con

carico della tassa di giustizia e delle spese al reclamante (art. 39 lett. f

TG), soccombente.

Richiamati i citati articoli di

legge,

decide

1. Il

reclamo è respinto ai sensi dei considerandi.

2. La

tassa di giustizia di CHF 600.- e le spese di CHF 250.- sono a carico del

reclamante.

3. La

presente decisione è definitiva.

Intimazione a (con copia delle

osservazioni presentate dalle parti):

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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