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Decisione

INC.2008.14703

Istanza di libertà provvisoria

17 aprile 2008Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i principi che reggono la materia, pur se noti al alle parti,

vengono qui brevemente richiamati:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33

scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo

evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in

libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo

a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato

gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel

contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per

quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al

pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare

ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid.

4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei

motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio

aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.

32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine

pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà

personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto

cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di

quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel

solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della

proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia

381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior

rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della

libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag.

416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei

ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag.

128)."

(per tutte:

sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

-

l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve

essere verificata d’ufficio nei limiti di competenza di questo giudice

derivanti dalla sua funzione che è quella di esaminare l’esistenza dei

presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà

personale e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato, e che con

verosimiglianza sufficiente, a questo stadio del procedimento ed in questa

sede, si può concludere per la presenza di numerosi, seri e concreti indizi di

colpevolezza a carico di __________ e relativi ad un suo coinvolgimento nei

fatti inquisiti;

-

nel caso in esame non occorre dilungarsi più di tanto per

confermare l'esistenza di gravi indizi di reato in capo all’accusato, sebbene

la difesa contesti il reato di tentato omicidio intenzionale; a questo

proposito, per quanto riguarda l’accusa di aggressione e di furto, basti qui

ricordare quanto riportato nel verbale 4 aprile 2008 davanti al PP (reso in

presenza del difensore) e nell’ambito del quale l’istante ha sostanzialmente

ammesso di avere aggredito __________, colpendolo ripetutamente con calci,

sferrandogli pure addosso, mentre era a terra inerme, un blocco di cemento (“che

ho preso il sasso con le due mani e gliel’ho tirato in pancia …La prima volta

che gli ho tirato il sasso mirando alla spalla ero a circa tre o quattro metri

di distanza ed ero in movimento; la seconda volta invece ero proprio sopra

l’uomo. Il secondo colpo è stato più forte del primo. Ho dato un po’ di forza

al pezzo di cemento ma non tutta la forza che avevo. …non volevo mica uccidere

l’uomo ma solo fargli male. …preciso che ho colpito l’uomo con dei calci solo

dopo averlo colpito la seconda volta con il pezzo di cemento”, AI 20, p.

6); l’accusato ha poi ammesso, dopo contestazioni da parte della Polizia, di

avere commesso dei furti, anche in correità con minorenni, e vi sarebbe

un’ulteriore chiamata in correità per un furto malgrado l’istante abbia

dichiarato di non avere commesso altri furti oltre a quelli sinora ammessi alla

Polizia;

-

in merito ai bisogni istruttori atti a giustificare la detenzione

preventiva ed il suo perdurare, vi é consolidata giurisprudenza (e dottrina):

“In relazione ai bisogni istruttori, atti a

giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare

che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto

tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di

collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la

corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale

suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697

ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica

il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto

"Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die

Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte

die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a).

Occorre che l'indagato, se posto in

libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e,

conseguentemente, l'esito.

E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare

la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: "Jedoch

genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit,

dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte, nicht, um die

Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem

Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete Indizien für eine solche

Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).

Gli elementi di concretezza del pericolo vanno

individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e

nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio,

trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere

invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura

cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia

possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi

(tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF

117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p.19). Il semplice atteggiamento di diniego

dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri,

Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).”

(GIAR 23

settembre 2002 in re Y.)

Nello

stesso senso, la CRP:

"I rischi di collusione e di inquinamento delle

prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta

generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già

Considerandi

sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in

atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi

fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso

della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la

possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da

parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la

realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in

maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R. Hauser/E.

Schweri, op. cit. § 68 n. 13;

G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"

(sentenza

16.

settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)

-

a mente del magistrato inquirente sussisterebbero oggettivi

bisogni istruttori ravvisabili in nuovi interrogatori dell’accusato, dei coaccusati,

singolarmente e a confronto per chiarire il più possibile il suo coinvolgimento

nel grave fatto dell’__________, quando un’orda di giovani ha rincorso e

barbaramente picchiato un tossicodipendente già provato dal suo stile di vita,

e le sue esatte responsabilità nella vicenda, specialmente per quanto riguarda

l’episodio del sasso che l’istante avrebbe scagliato in almeno due occasioni,

con forza, contro l’inerme vittima già oggetto di lesioni da parte di altri

compartecipi all’aggressione, e quindi per quanto riguarda l’imputazione più

grave di tentato omicidio, nonché per chiarire la sua attività legata alla

commissione di furti apparentemente solo in parte ora ammessi, e di conseguenza

concreto sarebbe il pericolo di collusione e la possibilità di inquinamento

delle prove con queste persone ancora da reinterrogare;

-

per la difesa i fatti sono stati chiariti durante i verbali resi,

i quali accertano le singole responsabilità dei correi;

-

in un simile contesto giuridico e fattuale (con l’inchiesta in

pieno svolgimento, e con numerose persone, sia maggiorenni che minorenni

inchiestate), vista la gravità della fattispecie, l’estrema futilità delle

motivazioni a monte dell’agire dell’istante (“volevo solo fargli male, per

fargli capire che la prossima volta non poteva più prendermi per il culo”

AI 20, P. 5) e la sussistenza di alcune divergenze non di dettaglio tra

accusato e compartecipi all’aggressione (come quelle relative all’utilizzo del

sasso, scagliato contro l’inerme e già ferito __________) e la facilità di

approccio delinquenziale per quanto riguarda i furti e i reati connessi, nonché

il coinvolgimento di diversi minorenni (che hanno seguito il qui istante non

solo nell’aggressione ma anche nei furti), è evidente la necessità di procedere

con l’audizione dell’istante, di correi, coaccusati e testimoni, mantenendo

l’accusato in stato di detenzione preventiva. La sussistenza, in questo stadio

del procedimento, di un pericolo di collusione e/o di inquinamento delle prove

è accertata con riferimento alla necessità di procedere a questi atti

d’inchiesta, con dichiarazioni in parte ancora divergenti e al fatto che si

tratta di dichiarazioni di correi (peggio: di amici di scorribande notturne e

di bevute), quindi suscettibili di essere modificate se __________ potesse

comunicare con loro; ritenuto peraltro che l’atteggiamento processuale

dell’accusato non può essere ritenuto propriamente collaborativo dal momento

che egli, ad eccezione di qualche isolata ammissione spontanea, ha ammesso

perlopiù solo quanto gli veniva contestato a seguito di precise e

circostanziate accuse degli inquirenti;

-

il pericolo di recidiva consiste nel rischio che l'accusato in

libertà commetta ulteriori reati o continui la commissione di quelli per cui è

stato arrestato; come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di

recidiva deve essere concreto e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF

105.

Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione relativamente

estesa: l'assenza di precedenti specifici non basta, da sola, ad escluderlo, così

come non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto

siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht,

4.

Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise

annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). La gravità del reato (se si

preferisce la gravità dei fatti oggetto d’accusa e di cui si teme

reiterazione), condizione la cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez,

op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e

riferimenti) ma deve essere debitamente considerata (DTF 21.1.2005,

1P.750/2004; DTF 25.4.2006,1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154). Occorre,

insomma, che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in

istruttoria, personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari,

eventuale carattere deterrente del procedimento in corso, fatti oggetto

dell’ipotesi di reato ecc.) concorrano ad imporre una prognosi molto

sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005,1P.750/2004);

-

per confermare l’esistenza di un pericolo di recidiva basti

pensare che l’accusato già è stato condannato da maggiorenne per ripetuto

furto, danneggiamento, violazione di domicilio, circolazione senza licenza di

condurre ed altri reati con decreti d’accusa 6 novembre 2006 e 1° ottobre 2007

(AI 9) e che egli, per suo stesso dire, già ha interessato la magistratura dei

minorenni per consumo di marijuana e una colluttazione (AI 20, p. 2). Tali

procedimenti e tali condanne non sono serviti da deterrente per impedirgli di

ricadere negli stessi reati. Va osservato che già per i furti del 2006 l’istante

si accompagnava nell’attività criminale con minorenni, frequentazioni che ha

continuato anche per i reati di cui ci si occupa nel presente procedimento

penale. Come detto, malgrado tali condanne egli ha continuato a delinquere con

la stessa tipologia di reati fino ai fatti dell’__________, che però si

distaccano dagli altri per un preoccupante aumento di gravità; a questo

proposito va osservato come l’accusato non sembra volersi conformare ad uno

stile di vita adeguato alla propria comunque giovane età, nonché il fatto che

egli non abbia un lavoro e non si preoccupi di cercarne uno preferendo le

scorribande notturne con altri nullafacenti del suo calibro, per di più

minorenni. L’accusato non sembra poi avere sviluppato quel minimo di

autocritica che permetterebbe di potere eliminare il pericolo di recidiva: egli

non ha infatti nessun progetto per il futuro al di là di affermare che vorrebbe

trovare un lavoro e smetterla di combinare stupidate, ma il suo impegno in tal

senso sembra limitarsi ad avere incaricato la mamma di interessarsi per

trovargli un impiego (cfr. AI 20, p. 8); l’accusato potrebbe poi ricadere

facilmente nella commissione di furti vista la sua precaria situazione

finanziaria (in mancanza di un reddito) e le sue frequentazioni;

-

nulla muta la circostanza che altri coaccusati sono ormai in

libertà provvisoria: tale situazione essendo sicuramente motivata dal diverso

atteggiamento processuale dei coaccusati, dall’avvenuto accertamento delle loro

responsabilità, o dal fatto che si potesse ragionevolmente scongiurare il

pericolo di collusione e di recidiva per quanto li riguarda;

-

la proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere

analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la

durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e

con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del

principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP). La

proporzionalità della carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità

delle accuse, della presenza di concreti indizi di colpevolezza, e delle

dimensioni dell’inchiesta, con più indagati (maggiorenni e minorenni) sotto

inchiesta, diversi atti istruttori compiuti e ancora da compiere, e

dell’atteggiamento processuale dell’accusato che non può essere definito

propriamente collaborativo, è ancora data. Gli inquirenti hanno proceduto con

celerità e non si sono limitati ad interrogare l’accusato ma anche i numerosi coaccusati

ed altre persone coinvolte. __________ è stato arrestato il 12 marzo 2008 per

dei reati di sicura gravità e ad oggi è in detenzione preventiva da poco più di

un mese. In questo lasso di tempo l’inchiesta appare procedere con la dovuta

celerità anche in considerazione della sua ampiezza per il numero delle persone

coinvolte e per la tipologia dei reati esaminati;

-

in conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche

esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione

personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare

della cautelare privazione della sua libertà. Di conseguenza, l’istanza di

libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la presente

decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario)

e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale

d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di

legge,

decide:

1.

L’istanza di libertà provvisoria è respinta.

2.

Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi

penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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