INC.2008.14703
Istanza di libertà provvisoria
17 aprile 2008Italiano18 min
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Numero d'incarto:
INC.2008.14703
Data decisione, Autorità:
17.04.2008, GIAR
Titolo:
Istanza di libertà provvisoria
BISOGNI DELL'ISTRUZIONE
PERICOLO DI COLLUSIONE
PERICOLO DI RECIDIVA
art. 107 cpv. 1 CPP-TI
Incarto n.
INC.2008.14703
Lugano
17 aprile 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria
presentata l’8 aprile 2008 da
__________
e qui trasmessa con preavviso negativo dell’11/14 aprile
2008 dal
Procuratore pubblico, Nicola Respini, Lugano
ritenuto che la difesa
dell’accusato non ha presentato osservazioni al preavviso negativo;
visto l’incarto __________;
ritenuto,
in
fatto ed in diritto
che:
-
__________ è stato arrestato il 12 marzo 2008 dalla Polizia
cantonale poiché coinvolto nell’aggressione avvenuta l’__________, a __________,
nei pressi delle __________ e __________, ai danni di __________;
-
in data 13 marzo 2008 il Procuratore pubblico ha promosso
l’accusa nei suoi confronti per titolo di tentato omicidio intenzionale,
aggressione e omissione di soccorso, chiedendo a questo giudice la conferma
dell’arresto vista l’esistenza di gravi indizi di reato e considerata
l’esistenza di motivi di interesse pubblico quali i bisogni dell’istruzione, il
pericolo di collusione e di inquinamento delle prove, il pericolo di recidiva e
il pericolo di fuga (inc. GIAR 147.2008.1, doc. 1);
-
il 13 marzo 2008 l'arresto di __________ è stato confermato da
questo giudice, ritenuti dati i gravi e concreti indizi di colpevolezza, nonché
preminenti motivi di interesse pubblico quali i bisogni dell’istruzione e il
pericolo di collusione e il pericolo di recidiva, visti i precedenti e considerato
che l’accusato ha agito per motivi futili e all’interno di un gruppo di persone
che frequenta regolarmente (inc. GIAR 147.2008.1, doc. 5);
-
l’inchiesta è proseguita e, a verbale 4 aprile 2008 (AI 20), il
PP ha esteso a __________ l’accusa per titolo di furto, danneggiamento,
violazione di domicilio, furto d’uso, infrazione alle norme della circolazione,
guida in stato di inattitudine e guida senza licenza di condurre;
-
l’8 aprile 2008 __________, con l’istanza in discussione e per il
tramite del suo difensore, chiede di essere posto in libertà provvisoria; la
sua posizione processuale sarebbe ormai chiara: dati i gravi e concreti indizi
di colpevolezza anche se viene contestata la volontà di uccidere per quanto
riguarda l’imputazione di tentato omicidio intenzionale; per quanto riguarda i
preminenti motivi di interesse pubblico non sarebbe più presente il pericolo di
inquinamento delle prove e di collusione in quanto numerosi verbali accertano
le singole responsabilità dei vari compartecipi ai reati imputati all’accusato
e correi (tutti rilasciati ad eccezione di un coautore), il mantenimento della
carcerazione preventiva costituirebbe una disparità di trattamento; inesistente
il pericolo di fuga in quanto l’accusato considera la __________ come la
propria patria, dove peraltro risiede tutta la sua famiglia ed è il centro dei
suoi interessi; per quanto riguarda il pericolo di recidiva, malgrado egli
abbia sbagliato in passato in più occasioni, ora sembrerebbe avere capito la
lezione e ciò lo comprova il suo comportamento processuale collaborativo, egli
è inoltre intenzionato a cercarsi un lavoro e cambiare stile di vita (Inc. GIAR
147.2008.3, doc. 1);
-
il magistrato inquirente, con preavviso negativo 11/14 aprile
2008 (Inc. GIAR 147.2008.3, doc. 2), dopo avere ripercorso i fatti che hanno
portato all’arresto dell’accusato, ricorda come __________ abbia in un primo
tempo ammesso parzialmente le proprie responsabilità, ammissioni che ha poi via
via modificato adeguandosi a volte alle contestazione degli inquirenti e a
volte negando le proprie responsabilità anche a seguito di precise accuse
formulate dai coaccusati. A mente del PP l’accusa più grave, quella di omicidio
intenzionale, visto l’atteggiamento violento dell’accusato, le sue
dichiarazioni e quelle dei coaccusati, dovrà essere ulteriormente approfondita,
anche attraverso ulteriori interrogatori di tutti i protagonisti, sia
individuali che a confronto con il qui istante e ciò per chiarire l’esatta
dinamica dei fatti e le vere intenzioni dell’accusato. Sussisterebbero quindi
importanti necessità istruttorie quali ulteriori interrogatori delle parti
coinvolte nell’aggressione di __________ nonché ulteriori interrogatori volti a
chiarire l’attività dell’accusato legata ai furti (ne sarebbe emerso un altro
oltre a quelli sinora ammessi) nonché per quanto successo tra il __________ e
l’__________ con l’incendio del furgone __________. Grave e concreto sarebbe
anche il pericolo di collusione in relazione ai correi dell’aggressione e dei
furti, la sua messa in libertà provvisoria potrebbe compromettere l’esito degli
accertamenti che dovranno ancora essere fatti. Sussisterebbe poi grave e
concreto pericolo di recidiva vista la disponibilità a delinquere dimostrata
dall’accusato, ancora prima di commettere i fatti oggetto del presente
procedimento penale. Già egli ha avuto dei problemi con la giustizia da
minorenne ed è poi stato condannato in due occasioni con decreto d’accusa del
Ministero pubblico di __________ (nel 2006 e 2007) per violazione di domicilio,
furto, danneggiamento e altri reati. Malgrado queste condanne l’accusato non ha
esitato a continuare a delinquere, commettendo analoghi reati come in passato e
coinvolgendo nel suo agire anche dei minorenni. Egli ha poi agito in modo
violento e gratuito a danno di __________, reo di averlo importunato e offeso. __________
non ha inoltre nessuna attività lavorativa, è a carico della famiglia e
consumerebbe regolarmente ingenti quantità di alcolici. Rispettoso del
principio di proporzionalità il carcere preventivo sin qui sofferto.
-
la difesa non ha presentato osservazioni al preavviso negativo;
-
l’istante, detenuto, è pacificamente legittimato a presentare
istanza di libertà provvisoria. Il preavviso del Procuratore pubblico, ritenuta
ricezione dell’istanza l’8 aprile 2008, è tempestivo scadendo il termine di 3
giorni venerdì 11 aprile e avendo il PP trasmesso a questo ufficio istanza e
preavviso negativo l’11 aprile per raccomandata, nel termine quindi di 3
giorni. Il termine di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP, avendo questo ufficio
ricevuto quanto sopra unitamente all’incarto penale lunedì 14 aprile 2008,
scade giovedì 17 marzo 2008, ex art. 20 cpv. 3 CPP;
-
Fatti
i principi che reggono la materia, pur se noti al alle parti,
vengono qui brevemente richiamati:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33
scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo
evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in
libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo
a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato
gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel
contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per
quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al
pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare
ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid.
4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei
motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio
aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.
32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine
pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà
personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto
cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di
quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel
solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della
proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia
381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior
rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della
libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag.
416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei
ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag.
128)."
(per tutte:
sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)
-
l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve
essere verificata d’ufficio nei limiti di competenza di questo giudice
derivanti dalla sua funzione che è quella di esaminare l’esistenza dei
presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà
personale e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato, e che con
verosimiglianza sufficiente, a questo stadio del procedimento ed in questa
sede, si può concludere per la presenza di numerosi, seri e concreti indizi di
colpevolezza a carico di __________ e relativi ad un suo coinvolgimento nei
fatti inquisiti;
-
nel caso in esame non occorre dilungarsi più di tanto per
confermare l'esistenza di gravi indizi di reato in capo all’accusato, sebbene
la difesa contesti il reato di tentato omicidio intenzionale; a questo
proposito, per quanto riguarda l’accusa di aggressione e di furto, basti qui
ricordare quanto riportato nel verbale 4 aprile 2008 davanti al PP (reso in
presenza del difensore) e nell’ambito del quale l’istante ha sostanzialmente
ammesso di avere aggredito __________, colpendolo ripetutamente con calci,
sferrandogli pure addosso, mentre era a terra inerme, un blocco di cemento (“che
ho preso il sasso con le due mani e gliel’ho tirato in pancia …La prima volta
che gli ho tirato il sasso mirando alla spalla ero a circa tre o quattro metri
di distanza ed ero in movimento; la seconda volta invece ero proprio sopra
l’uomo. Il secondo colpo è stato più forte del primo. Ho dato un po’ di forza
al pezzo di cemento ma non tutta la forza che avevo. …non volevo mica uccidere
l’uomo ma solo fargli male. …preciso che ho colpito l’uomo con dei calci solo
dopo averlo colpito la seconda volta con il pezzo di cemento”, AI 20, p.
6); l’accusato ha poi ammesso, dopo contestazioni da parte della Polizia, di
avere commesso dei furti, anche in correità con minorenni, e vi sarebbe
un’ulteriore chiamata in correità per un furto malgrado l’istante abbia
dichiarato di non avere commesso altri furti oltre a quelli sinora ammessi alla
Polizia;
-
in merito ai bisogni istruttori atti a giustificare la detenzione
preventiva ed il suo perdurare, vi é consolidata giurisprudenza (e dottrina):
“In relazione ai bisogni istruttori, atti a
giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare
che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto
tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di
collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la
corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale
suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697
ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica
il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto
"Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die
Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte
die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a).
Occorre che l'indagato, se posto in
libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e,
conseguentemente, l'esito.
E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare
la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: "Jedoch
genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit,
dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte, nicht, um die
Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem
Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete Indizien für eine solche
Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).
Gli elementi di concretezza del pericolo vanno
individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e
nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio,
trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere
invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura
cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia
possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi
(tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF
117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p.19). Il semplice atteggiamento di diniego
dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri,
Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).”
(GIAR 23
settembre 2002 in re Y.)
Nello
stesso senso, la CRP:
"I rischi di collusione e di inquinamento delle
prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta
generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già
Considerandi
sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in
atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi
fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso
della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la
possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da
parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la
realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in
maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R. Hauser/E.
Schweri, op. cit. § 68 n. 13;
G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"
(sentenza
16.
settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)
-
a mente del magistrato inquirente sussisterebbero oggettivi
bisogni istruttori ravvisabili in nuovi interrogatori dell’accusato, dei coaccusati,
singolarmente e a confronto per chiarire il più possibile il suo coinvolgimento
nel grave fatto dell’__________, quando un’orda di giovani ha rincorso e
barbaramente picchiato un tossicodipendente già provato dal suo stile di vita,
e le sue esatte responsabilità nella vicenda, specialmente per quanto riguarda
l’episodio del sasso che l’istante avrebbe scagliato in almeno due occasioni,
con forza, contro l’inerme vittima già oggetto di lesioni da parte di altri
compartecipi all’aggressione, e quindi per quanto riguarda l’imputazione più
grave di tentato omicidio, nonché per chiarire la sua attività legata alla
commissione di furti apparentemente solo in parte ora ammessi, e di conseguenza
concreto sarebbe il pericolo di collusione e la possibilità di inquinamento
delle prove con queste persone ancora da reinterrogare;
-
per la difesa i fatti sono stati chiariti durante i verbali resi,
i quali accertano le singole responsabilità dei correi;
-
in un simile contesto giuridico e fattuale (con l’inchiesta in
pieno svolgimento, e con numerose persone, sia maggiorenni che minorenni
inchiestate), vista la gravità della fattispecie, l’estrema futilità delle
motivazioni a monte dell’agire dell’istante (“volevo solo fargli male, per
fargli capire che la prossima volta non poteva più prendermi per il culo”
AI 20, P. 5) e la sussistenza di alcune divergenze non di dettaglio tra
accusato e compartecipi all’aggressione (come quelle relative all’utilizzo del
sasso, scagliato contro l’inerme e già ferito __________) e la facilità di
approccio delinquenziale per quanto riguarda i furti e i reati connessi, nonché
il coinvolgimento di diversi minorenni (che hanno seguito il qui istante non
solo nell’aggressione ma anche nei furti), è evidente la necessità di procedere
con l’audizione dell’istante, di correi, coaccusati e testimoni, mantenendo
l’accusato in stato di detenzione preventiva. La sussistenza, in questo stadio
del procedimento, di un pericolo di collusione e/o di inquinamento delle prove
è accertata con riferimento alla necessità di procedere a questi atti
d’inchiesta, con dichiarazioni in parte ancora divergenti e al fatto che si
tratta di dichiarazioni di correi (peggio: di amici di scorribande notturne e
di bevute), quindi suscettibili di essere modificate se __________ potesse
comunicare con loro; ritenuto peraltro che l’atteggiamento processuale
dell’accusato non può essere ritenuto propriamente collaborativo dal momento
che egli, ad eccezione di qualche isolata ammissione spontanea, ha ammesso
perlopiù solo quanto gli veniva contestato a seguito di precise e
circostanziate accuse degli inquirenti;
-
il pericolo di recidiva consiste nel rischio che l'accusato in
libertà commetta ulteriori reati o continui la commissione di quelli per cui è
stato arrestato; come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di
recidiva deve essere concreto e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF
105.
Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione relativamente
estesa: l'assenza di precedenti specifici non basta, da sola, ad escluderlo, così
come non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto
siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht,
4.
Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise
annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). La gravità del reato (se si
preferisce la gravità dei fatti oggetto d’accusa e di cui si teme
reiterazione), condizione la cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez,
op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e
riferimenti) ma deve essere debitamente considerata (DTF 21.1.2005,
1P.750/2004; DTF 25.4.2006,1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154). Occorre,
insomma, che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in
istruttoria, personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari,
eventuale carattere deterrente del procedimento in corso, fatti oggetto
dell’ipotesi di reato ecc.) concorrano ad imporre una prognosi molto
sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005,1P.750/2004);
-
per confermare l’esistenza di un pericolo di recidiva basti
pensare che l’accusato già è stato condannato da maggiorenne per ripetuto
furto, danneggiamento, violazione di domicilio, circolazione senza licenza di
condurre ed altri reati con decreti d’accusa 6 novembre 2006 e 1° ottobre 2007
(AI 9) e che egli, per suo stesso dire, già ha interessato la magistratura dei
minorenni per consumo di marijuana e una colluttazione (AI 20, p. 2). Tali
procedimenti e tali condanne non sono serviti da deterrente per impedirgli di
ricadere negli stessi reati. Va osservato che già per i furti del 2006 l’istante
si accompagnava nell’attività criminale con minorenni, frequentazioni che ha
continuato anche per i reati di cui ci si occupa nel presente procedimento
penale. Come detto, malgrado tali condanne egli ha continuato a delinquere con
la stessa tipologia di reati fino ai fatti dell’__________, che però si
distaccano dagli altri per un preoccupante aumento di gravità; a questo
proposito va osservato come l’accusato non sembra volersi conformare ad uno
stile di vita adeguato alla propria comunque giovane età, nonché il fatto che
egli non abbia un lavoro e non si preoccupi di cercarne uno preferendo le
scorribande notturne con altri nullafacenti del suo calibro, per di più
minorenni. L’accusato non sembra poi avere sviluppato quel minimo di
autocritica che permetterebbe di potere eliminare il pericolo di recidiva: egli
non ha infatti nessun progetto per il futuro al di là di affermare che vorrebbe
trovare un lavoro e smetterla di combinare stupidate, ma il suo impegno in tal
senso sembra limitarsi ad avere incaricato la mamma di interessarsi per
trovargli un impiego (cfr. AI 20, p. 8); l’accusato potrebbe poi ricadere
facilmente nella commissione di furti vista la sua precaria situazione
finanziaria (in mancanza di un reddito) e le sue frequentazioni;
-
nulla muta la circostanza che altri coaccusati sono ormai in
libertà provvisoria: tale situazione essendo sicuramente motivata dal diverso
atteggiamento processuale dei coaccusati, dall’avvenuto accertamento delle loro
responsabilità, o dal fatto che si potesse ragionevolmente scongiurare il
pericolo di collusione e di recidiva per quanto li riguarda;
-
la proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere
analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la
durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e
con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del
principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP). La
proporzionalità della carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità
delle accuse, della presenza di concreti indizi di colpevolezza, e delle
dimensioni dell’inchiesta, con più indagati (maggiorenni e minorenni) sotto
inchiesta, diversi atti istruttori compiuti e ancora da compiere, e
dell’atteggiamento processuale dell’accusato che non può essere definito
propriamente collaborativo, è ancora data. Gli inquirenti hanno proceduto con
celerità e non si sono limitati ad interrogare l’accusato ma anche i numerosi coaccusati
ed altre persone coinvolte. __________ è stato arrestato il 12 marzo 2008 per
dei reati di sicura gravità e ad oggi è in detenzione preventiva da poco più di
un mese. In questo lasso di tempo l’inchiesta appare procedere con la dovuta
celerità anche in considerazione della sua ampiezza per il numero delle persone
coinvolte e per la tipologia dei reati esaminati;
-
in conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche
esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione
personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare
della cautelare privazione della sua libertà. Di conseguenza, l’istanza di
libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la presente
decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario)
e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale
d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di
legge,
decide:
1.
L’istanza di libertà provvisoria è respinta.
2.
Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi
penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione:
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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