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Decisione

INC.2008.14704

Istanza di libertà provvisoria

16 giugno 2008Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i principi che reggono la materia, pur se noti al alle parti,

vengono qui brevemente richiamati:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33

scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo

evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in

libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo

a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato

gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel

contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per

quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al

pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare

ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid.

4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei

motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio

aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.

32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine

pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà

personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto

cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di

quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel

solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della

proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia

381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior

rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della

libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag.

416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei

ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag.

128)."

(per tutte:

sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

-

per quanto riguarda l’esistenza di gravi e concreti indizi di

colpevolezza, neppure contestata dall’istante, basta ricordare quanto espresso

a questo proposito con la decisione 17 aprile 2008 di questo ufficio:

“nel caso in esame non occorre dilungarsi più di tanto

per confermare l'esistenza di gravi indizi di reato in capo all’accusato,

sebbene la difesa contesti il reato di tentato omicidio intenzionale; a questo

proposito, per quanto riguarda l’accusa di aggressione e di furto, basti qui

ricordare quanto riportato nel verbale 4 aprile 2008 davanti al PP (reso in

presenza del difensore) e nell’ambito del quale l’istante ha sostanzialmente

ammesso di avere aggredito __________, colpendolo ripetutamente con calci,

sferrandogli pure addosso, mentre era a terra inerme, un blocco di cemento (“che

ho preso il sasso con le due mani e gliel’ho tirato in pancia …La prima volta

che gli ho tirato il sasso mirando alla spalla ero a circa tre o quattro metri

di distanza ed ero in movimento; la seconda volta invece ero proprio sopra

l’uomo. Il secondo colpo è stato più forte del primo. Ho dato un po’ di forza

al pezzo di cemento ma non tutta la forza che avevo. …non volevo mica uccidere

l’uomo ma solo fargli male. …preciso che ho colpito l’uomo con dei calci solo

dopo averlo colpito la seconda volta con il pezzo di cemento”, AI 20, p.

6); l’accusato ha poi ammesso, dopo contestazioni da parte della Polizia, di

avere commesso dei furti, anche in correità con minorenni, e vi sarebbe

un’ulteriore chiamata in correità per un furto malgrado l’istante abbia dichiarato

di non avere commesso altri furti oltre a quelli sinora ammessi alla Polizia;”

poco importa,

a questo punto, il fatto che la parte civile non abbia riconosciuto (in un

confronto fotografico) tra i suoi aggressori il qui istante; la vittima sembra infatti

essersi ricordata maggiormente dei visi delle persone con le quali ha avuto

(anche e/o direttamente) a che fare presso il __________ piuttosto che delle

persone che lo hanno avvicinato solo successivamente nell’azione terminata con

il brutale pestaggio;

-

in merito ai bisogni istruttori atti a giustificare la detenzione

preventiva ed il suo perdurare, vi é consolidata giurisprudenza (e dottrina):

“In relazione ai bisogni istruttori, atti a

giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare

che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto

tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di

collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la

corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale

suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697

ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica

il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto

"Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die

Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte

die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a).

Occorre che l'indagato, se posto in

libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e,

conseguentemente, l'esito.

E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare

la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: "Jedoch

genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit,

dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte, nicht, um die

Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem

Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete Indizien für eine solche

Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).

Gli elementi di concretezza del pericolo vanno

individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e

nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad

esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non

può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della

misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del

teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza

d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p.

438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p.19). Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato,

in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches

Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).”

(GIAR 23

settembre 2002 in re Y.)

Nello

stesso senso, la CRP:

"I rischi di collusione e di inquinamento delle

prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta

generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già

sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in

atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi

fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso

della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la

possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da

parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la

realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in

maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R. Hauser/E.

Schweri, op. cit. § 68 n. 13;

G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"

(sentenza

16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)

-

a mente del magistrato inquirente sussisterebbe pericolo di

collusione in caso si dovessero esperire non meglio precisati complementi

istruttori; per la difesa i fatti sono stati chiariti durante i verbali resi, i

quali accertano le singole responsabilità dei correi e non intravede la

necessità di proporre complementi istruttori;

-

Considerandi

in simile contesto giuridico e fattuale è

evidente il fatto che l'inchiesta è ormai conclusa con le versioni dei vari coaccusati

ormai consolidate; il magistrato inquirente non sostanzia quale sarebbe il

pericolo di collusione in relazione all’eventuale richiesta, per nulla

determinata, di complementi istruttori, pericolo che neppure traspare ora dagli

atti; non si trovano agli atti elementi, e neppure il magistrato inquirente ne

avanza, che permettano di concludere in merito all’esistenza di pericolo di

collusione o inquinamento delle prove in caso di messa in libertà provvisoria

dell’accusato;

-

per quanto riguarda i preminenti motivi di interesse pubblico,

l’unico motivo per “così dire classico”, in quanto espressamente indicato dalla

legge, tuttora presente, è il pericolo di recidiva così come già evidenziato

nella decisione di conferma dell’arresto 13 marzo 2008 e nella decisione 17

aprile 2008 di questo ufficio con cui è stata respinta una prima istanza di

libertà provvisoria presentata da __________ cui si può fare qui integrale

riferimento;

“il

pericolo di recidiva consiste nel rischio che l'accusato in libertà commetta

ulteriori reati o continui la commissione di quelli per cui è stato arrestato;

come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere

concreto e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26). Il

pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione relativamente estesa: l'assenza

di precedenti specifici non basta, da sola, ad escluderlo, così come non basta,

sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto siano stati commessi

più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17

novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure pénale suisse,

n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda,

Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5

ad art. 59). La gravità del reato (se si preferisce la gravità dei fatti

oggetto d’accusa e di cui si teme reiterazione), condizione la cui assenza è

comunque determinante (G. Piquerez, op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non

basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere debitamente

considerata (DTF 21.1.2005,1P.750/2004; DTF 25.4.2006,1P.198/2006; CRP

16.5

, 60.2006.154). Occorre, insomma, che l'insieme delle circostanze

(precedenti, comportamento in istruttoria, personalità, modalità di

commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del

procedimento in corso, fatti oggetto dell’ipotesi di reato ecc.) concorrano ad

imporre una prognosi molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005,1P.750/2004);

per confermare l’esistenza di un pericolo di recidiva

basti pensare che l’accusato già è stato condannato da maggiorenne per ripetuto

furto, danneggiamento, violazione di domicilio, circolazione senza licenza di

condurre ed altri reati con decreti d’accusa 6 novembre 2006 e 1° ottobre 2007

(AI 9) e che egli, per suo stesso dire, già ha interessato la magistratura dei

minorenni per consumo di marijuana e una colluttazione (AI 20, p. 2). Tali

procedimenti e tali condanne non sono serviti da deterrente per impedirgli di

ricadere negli stessi reati. Va osservato che già per i furti del 2006

l’istante si accompagnava nell’attività criminale con minorenni, frequentazioni

che ha continuato anche per i reati di cui ci si occupa nel presente

procedimento penale. Come detto, malgrado tali condanne egli ha continuato a

delinquere con la stessa tipologia di reati fino ai fatti dell’__________, che

però si distaccano dagli altri per un preoccupante aumento di gravità; a questo

proposito va osservato come l’accusato non sembra volersi conformare ad uno

stile di vita adeguato alla propria comunque giovane età, nonché il fatto che

egli non abbia un lavoro e non si preoccupi di cercarne uno preferendo le

scorribande notturne con altri nullafacenti del suo calibro, per di più

minorenni. L’accusato non sembra poi avere sviluppato quel minimo di

autocritica che permetterebbe di potere eliminare il pericolo di recidiva: egli

non ha infatti nessun progetto per il futuro al di là di affermare che vorrebbe

trovare un lavoro e smetterla di combinare stupidate, ma il suo impegno in tal

senso sembra limitarsi ad avere incaricato la mamma di interessarsi per

trovargli un impiego (cfr. AI 20, p. 8); l’accusato potrebbe poi ricadere

facilmente nella commissione di furti vista la sua precaria situazione

finanziaria (in mancanza di un reddito) e le sue frequentazioni;”

-

a proposito della valutazione sulla presenza di un serio e

concreto pericolo di recidiva nulla è mutato dal 17 aprile scorso: __________

(o la sua difesa) non sembra avere ben capito la gravità del suo agire quando

in un primo tempo afferma di essere pentito di quanto commesso per subito dopo

affermare che le responsabilità di altri compartecipi all’aggressione (__________e

__________, quest’ultimo scarcerato da questo giudice e non dal magistrato

inquirente come affermato dalla difesa, non essendone stato confermato

l’arresto), ora in libertà provvisoria, sarebbero più gravi delle sue, senza

peraltro indicare perché; l’istante dimentica (o tende a sminuire) i propri tre

precedenti da minorenne menzionati dal PP (del 2003 per fatti del 2002; del

2004.

per fatti del 2003 e del 2007 per fatti dal 2004 al 2006, cfr. AI 33) per

reati di lesioni semplici, vie di fatto, aggressione, minacce e i due

precedenti da maggiorenne del 2006 e 2007;

-

lo stesso atteggiamento deresponsabilizzato lo si riscontra

nell’affermata volontà di cambiare vita cercandosi un lavoro quando poi, non

proponendo nessuna soluzione concreta (per quanto riguarda la più volte

menzionata ditta __________ come possibile datore di lavoro, non vi è neppure

l’ombra di un documento che attesti, se non altro, la disponibilità ad un

incontro finalizzato a valutare la possibile assunzione dell’accusato), la

difesa arriva persino ad accusare l’__________ di “innegabili difficoltà

pratiche a offrire qualcosa di concreto” nell’ambito della formazione

professionale supplementare o per entrare direttamente nel mondo del lavoro quando,

con comunicazione e-mail del 30 aprile 2008, un’__________ ha contattato il PP

per avere informazioni sull’andamento del procedimento per capire se ci sarebbe

stato spazio per proporre per l’accusato un collocamento in comunità

terapeutica con una misura, oppure se contattare l’__________ per “un’eventuale

proposta da fare in esterno” (AI 32); quello che invece traspare dagli atti

è l’impressione che l’accusato non abbia nessuna intenzione/voglia di

intraprendere né una professione né una formazione (egli aveva infatti

dichiarato, in sede di verbale di conferma dell’arresto, di avere frequentato

dopo le medie, per un anno, l’apprendistato come idraulico ma di avere smesso

per “problemi in ditta” e di avere in seguito lavorato in nero come imbianchino

per piccoli lavori, ma che dall’estate del 2007 non farebbe più nulla e

verrebbe mantenuto dai genitori e dalla fidanzata per quanto riguarda i “vizi”)

ma che intenda tornare a vivere come prima dell’arresto e questa, e non altre,

sarebbe la causa principale del fallimento, ab inizio, di ogni proposta dell’__________

(considerata l’evidente difficoltà di trovare un lavoro per una persona senza

formazione e che non sembra intenzionata a conseguire un diploma);

-

come già affermato nell’ambito della decisione del 17 aprile

20008.

(Inc. GIAR 2008.147.03) nulla muta la circostanza che altri coaccusati siano

ormai in libertà provvisoria: tale situazione essendo sicuramente motivata dal

diverso atteggiamento processuale dei coaccusati, dall’avvenuto accertamento

delle loro responsabilità (l’inchiesta per __________ e __________ non è stata

estesa ad altre fattispecie come invece è avvenuto per il qui istante), o dal

fatto che si potesse ragionevolmente scongiurare il pericolo di collusione e di

recidiva per quanto li riguarda (peraltro il casellario giudiziale di __________

e di __________ è intonso, mentre che da minorenni hanno interessato le

Autorità, __________ per un furto di lieve entità nel lontano 2002 e __________

per consumo di marijuana nel 2007); per di più dagli atti non emergono, almeno

per quanto riguarda __________, addebiti della gravità di quelli imputabili al

qui istante, __________ che nei verbali non è mai stato chiamato in correità,

per l’aggressione, da __________ (cfr. verbale PP del 30 aprile 2008 a confronto __________);

-

a titolo abbondanziale va rilevato che il rischio di recidiva

costituisce motivo di arresto non solo per impedire nuovi delitti, ma anche,

seppure solo indirettamente, perché commettendo sempre nuovi reati l’accusato

potrebbe procrastinare a oltranza il processo: egli ha infatti il diritto a

essere giudicato contemporaneamente per i nuovi e i vecchi reati (G. Piquerez,

Manuel de procédure pénale suisse, Zürich 2001, p. 501/502, n° 2357; Rusca/Salmina/Verda,

Commento del CPP, p. 327 e s.);

-

la proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere

analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la

durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e

con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del

principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP). La

proporzionalità della carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità

delle accuse, della presenza di concreti indizi di colpevolezza, e delle

dimensioni dell’inchiesta, con più indagati (maggiorenni e minorenni) sotto

inchiesta, diversi atti istruttori compiuti e l’inchiesta ormai conclusa, e

dell’atteggiamento processuale dell’accusato, che non può essere definito

propriamente collaborativ$o dall’inizio, è data. Gli inquirenti hanno proceduto

con celerità e non si sono limitati ad interrogare l’accusato, ma anche i

numerosi coaccusati ed altre persone coinvolte; __________ è stato arrestato il

12.

marzo 2008 per dei reati di sicura gravità e ad oggi è in detenzione

preventiva da tre mesi; l’inchiesta, ormai prossima al deposito degli atti, è

stata condotta con celerità anche in considerazione della sua ampiezza per il

numero delle persone coinvolte e per la tipologia dei reati esaminati;

-

in conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche

esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione

personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare

della cautelare privazione della sua libertà; di conseguenza, l’istanza di

libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la presente

decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario)

e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale

d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di

legge,

decide:

1.

L’istanza di libertà provvisoria è respinta.

2.

Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi

penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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