INC.2008.14704
Istanza di libertà provvisoria
16 giugno 2008Italiano22 min
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Numero d'incarto:
INC.2008.14704
Data decisione, Autorità:
16.06.2008, GIAR
Titolo:
Istanza di libertà provvisoria
PERICOLO DI RECIDIVA
art. 107 CPP-TI
Incarto n.
INC.2008.14704
Lugano
16 giugno 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria
presentata il 6/9 giugno 2008 da
__________
e qui trasmessa con preavviso negativo del 12/13 giugno
2008 dal
Procuratore pubblico, Nicola Respini, Lugano
viste le osservazioni al
preavviso negativo presentate dalla difesa con fax 13 giugno 2008;
visto l’incarto __________;
ritenuto,
in
fatto ed in diritto
che:
-
__________ è stato arrestato il 12 marzo 2008 dalla Polizia
cantonale poiché coinvolto nell’aggressione avvenuta l’__________, a __________,
nei pressi delle __________ e __________, ai danni di __________;
-
in data 13 marzo 2008 il Procuratore pubblico ha promosso
l’accusa nei suoi confronti per titolo di tentato omicidio intenzionale,
aggressione e omissione di soccorso, chiedendo a questo giudice la conferma
dell’arresto vista l’esistenza di gravi indizi di reato e considerata
l’esistenza di motivi di interesse pubblico quali i bisogni dell’istruzione, il
pericolo di collusione e di inquinamento delle prove, il pericolo di recidiva e
il pericolo di fuga (inc. GIAR 147.2008.1, doc. 1);
-
il 13 marzo 2008 l'arresto di __________ è stato confermato da
questo giudice, ritenuti dati i gravi e concreti indizi di colpevolezza, nonché
preminenti motivi di interesse pubblico quali i bisogni dell’istruzione e il
pericolo di collusione e il pericolo di recidiva, visti i precedenti e
considerato che l’accusato ha agito per motivi futili e all’interno di un
gruppo di persone che frequenta regolarmente (inc. GIAR 147.2008.1, doc. 5);
-
l’inchiesta è proseguita e, a verbale 4 aprile 2008 (AI 20), il
PP ha esteso a __________ l’accusa per titolo di furto, danneggiamento,
violazione di domicilio, furto d’uso, infrazione alle norme della circolazione,
guida in stato di inattitudine e guida senza licenza di condurre;
-
l’8 aprile 2008 __________, con una prima istanza di libertà
provvisoria preavvista negativamente dal PP, ha chiesto di essere messo in
libertà provvisoria ritenendo la sua posizione processuale ormai chiarita e non
più presenti i motivi di interessi pubblico quali, il pericolo di inquinamento
delle prove e di collusione e il pericolo di fuga mentre che il mantenimento
della carcerazione preventiva avrebbe costituito una disparità di trattamento
nei confronti di altri coaccusati ormai in libertà provvisoria; per quanto
riguarda il pericolo di recidiva egli aveva dichiarato che, malgrado gli sbagli
del passato, avrebbe ora capito la lezione (considerato il suo comportamento
processuale collaborativo) e sarebbe stato intenzionato a cercarsi un lavoro e
cambiare stile di vita (Inc. GIAR 147.2008.3, doc. 1);
-
con decisione 17 aprile 2008 (Inc. GIAR 147.2008.3) è stata
respinta l’istanza di libertà provvisoria 8 aprile 2008 ritenuti dati i gravi e
concreti indizi di colpevolezza e, per quanto riguarda i motivi di interesse
pubblico, i bisogni istruttori, pericolo di collusione e il pericolo di
recidiva;
-
il 6 giugno 2008 __________, con l’istanza di libertà in
discussione, chiede nuovamente di essere posto in libertà provvisoria; a mente
della difesa l’accusato avrebbe collaborato con gli inquirenti e l’inchiesta
sarebbe ormai conclusa dopo l’interrogatorio della parte civile del 12 giugno
2008; tutte le persone arrestate a suo tempo con il qui istante sono state
rilasciate, indipendentemente dal fatto che avessero un’attività lavorativa; i coaccusati
__________ e __________ si trovano già in libertà anche se alla difesa non
risulta che le loro colpe siano inferiori a quelle di __________; inesistente
il pericolo di fuga essendo i suoi legami con il paese d’origine, il __________,
inesistenti; esauriti i bisogni istruttori e di conseguenza il pericolo di
collusione; per quanto riguarda il pericolo di recidiva il carcere preventivo
sin qui sofferto avrebbe “già raggiunto il suo scopo di prevenzione speciale”
e l’accusato si sarebbe “reso conto della gravità delle azioni commesse e si
è sinceramente pentito per quanto fatto” (istanza , p. 4, punto 4.4. e
riferimenti); una recidiva sarebbe esclusa e, sebbene egli risulti disoccupato,
grazie al concreto interessamento della famiglia avrebbe serie possibilità di
trovare presto un’occupazione lavorativa; i precedenti penali di lieve gravità
non devono costituire di per sé motivi per una prognosi negativa; l’impressione
dell’accusato sarebbe quella di trovarsi “a dover pagare per gli altri e ciò
in modo del tutto inspiegabile e, soprattutto, in contrasto con il principio
della parità di trattamento”;
-
il magistrato inquirente, con preavviso negativo 12/13 giugno
2008 (Inc. GIAR 147.2008.4, doc. 2), dopo avere fatto riferimento alla
precedente procedura in materia di libertà per quanto riguarda i fatti che
hanno portato all’arresto dell’accusato e ai motivi del suo mantenimento in
detenzione preventiva, comunica di avere esteso l’accusato anche per i reati di
ingiuria e minaccia e di avere ormai, con l’interrogatorio della parte civile __________,
concluso le attività istruttorie, essendo intenzionato a procedere con il
deposito degli atti nei prossimi giorni; a mente del PP il mantenimento
dell’accusato in carcere preventivo si giustifica da un lato per l’evasione di
eventuali complementi istruttori e con il pericolo di collusione, che
permarrebbe in caso di necessità di nuovi verbali d’interrogatorio con testi e coaccusati,
compromettendo l’esito dell’inchiesta; sussisterebbe poi grave e concreto
pericolo di recidiva vista la disponibilità a delinquere dimostrata
dall’accusato, ancora prima di commettere i fatti oggetto del presente
procedimento penale. Già egli ha avuto dei problemi con la giustizia da
minorenne (è già stato sottoposto a misure educative nel 2003 in quanto ritenuto colpevole di infrazione e contravvenzione alla LStup; condannato a 5 giornate
di prestazioni di lavoro nel 2004 siccome ritenuto colpevole di lesioni
semplici, minaccia e ripetuta contravvenzione alla LStup e ancora condannato a
20 giornate di prestazioni personali nel 2007 in quanto riconosciuto colpevole di lesioni semplici, vie di fatto, aggressione, minaccia,
violazione di domicilio, contravvenzione alla LCStr, furto d’uso e circolazione
senza licenza di condurre) risulta poi condannato in due occasioni con decreto
d’accusa del __________ (nel 2006 e 2007) per violazione di domicilio, furto,
danneggiamento e altri reati; malgrado queste condanne l’accusato non ha
esitato a continuare a delinquere, commettendo analoghi reati come in passato
fino a raggiungere quelli più gravi dell’8 marzo 2008 e coinvolgendo nel suo
agire anche dei minorenni; egli non avrebbe nessuna attività lavorativa e
neppure nessuna prospettiva concreta di trovare un lavoro: anche l’__________
si è interessato a lui senza esito; rispettato il principio di proporzionalità vista
la gravità degli addebiti mossigli;
-
con osservazioni 13 giugno 2008 la difesa si riconferma
sostanzialmente nelle allegazioni dell’istanza di libertà provvisoria
soffermandosi in modo particolare a chiedersi i motivi che hanno spinto il PP a
porre in libertà provvisoria __________ __________ e __________, le cui
responsabilità ritiene se non pari, addirittura più importanti a quelle di __________;
a mente della difesa __________ e __________, che se la sono cavata con pochi
giorni di detenzione, non si sarebbero pentiti di quanto commesso ma sarebbero
ora pronti a ripetere aggressioni simili sapendo che in ogni caso verrebbero
scarcerati in poco tempo; per quanto riguarda il pericolo di recidiva la stessa
è scongiurata dal fatto che egli si sarebbe pentito e che avrebbe concrete
possibilità, grazie all’aiuto della famiglia, di presto trovare un’occupazione
presso la ditta __________; solo con la sua scarcerazione la famiglia potrà
seriamente lavorare sul figlio per rimetterlo sulla giusta strada mentre che se
rimanesse in carcere “questo lavoro di prevenzione non potrà essere
effettuato e “l’alta scuola del crimine” vigente presso il __________ potrebbe
avere – sciaguratamente – il sopravvento su ogni buon proposito”; non da
addebitare all’accusato il fatto che l’__________ si è interessato di lui senza
alcun risultato “bensì alle innegabili difficoltà pratiche di quell’ufficio
a offrire qualche cosa di concreto in quest’ambito”;
-
la difesa, con osservazioni 13 giugno 2008, si riconferma nelle
proprie allegazioni con motivazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito;
-
l’istante, detenuto, è pacificamente legittimato a presentare
istanza di libertà provvisoria; il preavviso del Procuratore pubblico, ritenuta
ricezione dell’istanza il 9 giugno 2008, è tempestivo scadendo il termine di 3
giorni giovedì 12 giugno e avendo il PP trasmesso a questo ufficio istanza e
preavviso negativo il 12 giugno, per raccomandata, nel termine quindi di 3
giorni. Il termine di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP, avendo questo ufficio
ricevuto quanto sopra unitamente all’incarto penale venerdì 13 giugno 2008,
scade lunedì 16 giugno 2008, ex art. 20 cpv. 3 CPP;
-
Fatti
i principi che reggono la materia, pur se noti al alle parti,
vengono qui brevemente richiamati:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33
scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo
evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in
libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo
a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato
gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel
contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per
quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al
pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare
ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid.
4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei
motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio
aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.
32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine
pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà
personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto
cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di
quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel
solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della
proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia
381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior
rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della
libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag.
416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei
ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag.
128)."
(per tutte:
sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)
-
per quanto riguarda l’esistenza di gravi e concreti indizi di
colpevolezza, neppure contestata dall’istante, basta ricordare quanto espresso
a questo proposito con la decisione 17 aprile 2008 di questo ufficio:
“nel caso in esame non occorre dilungarsi più di tanto
per confermare l'esistenza di gravi indizi di reato in capo all’accusato,
sebbene la difesa contesti il reato di tentato omicidio intenzionale; a questo
proposito, per quanto riguarda l’accusa di aggressione e di furto, basti qui
ricordare quanto riportato nel verbale 4 aprile 2008 davanti al PP (reso in
presenza del difensore) e nell’ambito del quale l’istante ha sostanzialmente
ammesso di avere aggredito __________, colpendolo ripetutamente con calci,
sferrandogli pure addosso, mentre era a terra inerme, un blocco di cemento (“che
ho preso il sasso con le due mani e gliel’ho tirato in pancia …La prima volta
che gli ho tirato il sasso mirando alla spalla ero a circa tre o quattro metri
di distanza ed ero in movimento; la seconda volta invece ero proprio sopra
l’uomo. Il secondo colpo è stato più forte del primo. Ho dato un po’ di forza
al pezzo di cemento ma non tutta la forza che avevo. …non volevo mica uccidere
l’uomo ma solo fargli male. …preciso che ho colpito l’uomo con dei calci solo
dopo averlo colpito la seconda volta con il pezzo di cemento”, AI 20, p.
6); l’accusato ha poi ammesso, dopo contestazioni da parte della Polizia, di
avere commesso dei furti, anche in correità con minorenni, e vi sarebbe
un’ulteriore chiamata in correità per un furto malgrado l’istante abbia dichiarato
di non avere commesso altri furti oltre a quelli sinora ammessi alla Polizia;”
poco importa,
a questo punto, il fatto che la parte civile non abbia riconosciuto (in un
confronto fotografico) tra i suoi aggressori il qui istante; la vittima sembra infatti
essersi ricordata maggiormente dei visi delle persone con le quali ha avuto
(anche e/o direttamente) a che fare presso il __________ piuttosto che delle
persone che lo hanno avvicinato solo successivamente nell’azione terminata con
il brutale pestaggio;
-
in merito ai bisogni istruttori atti a giustificare la detenzione
preventiva ed il suo perdurare, vi é consolidata giurisprudenza (e dottrina):
“In relazione ai bisogni istruttori, atti a
giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare
che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto
tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di
collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la
corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale
suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697
ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica
il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto
"Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die
Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte
die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a).
Occorre che l'indagato, se posto in
libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e,
conseguentemente, l'esito.
E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare
la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: "Jedoch
genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit,
dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte, nicht, um die
Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem
Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete Indizien für eine solche
Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).
Gli elementi di concretezza del pericolo vanno
individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e
nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad
esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non
può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della
misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del
teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza
d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p.
438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p.19). Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato,
in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches
Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).”
(GIAR 23
settembre 2002 in re Y.)
Nello
stesso senso, la CRP:
"I rischi di collusione e di inquinamento delle
prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta
generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già
sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in
atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi
fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso
della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la
possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da
parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la
realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in
maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R. Hauser/E.
Schweri, op. cit. § 68 n. 13;
G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"
(sentenza
16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)
-
a mente del magistrato inquirente sussisterebbe pericolo di
collusione in caso si dovessero esperire non meglio precisati complementi
istruttori; per la difesa i fatti sono stati chiariti durante i verbali resi, i
quali accertano le singole responsabilità dei correi e non intravede la
necessità di proporre complementi istruttori;
-
Considerandi
in simile contesto giuridico e fattuale è
evidente il fatto che l'inchiesta è ormai conclusa con le versioni dei vari coaccusati
ormai consolidate; il magistrato inquirente non sostanzia quale sarebbe il
pericolo di collusione in relazione all’eventuale richiesta, per nulla
determinata, di complementi istruttori, pericolo che neppure traspare ora dagli
atti; non si trovano agli atti elementi, e neppure il magistrato inquirente ne
avanza, che permettano di concludere in merito all’esistenza di pericolo di
collusione o inquinamento delle prove in caso di messa in libertà provvisoria
dell’accusato;
-
per quanto riguarda i preminenti motivi di interesse pubblico,
l’unico motivo per “così dire classico”, in quanto espressamente indicato dalla
legge, tuttora presente, è il pericolo di recidiva così come già evidenziato
nella decisione di conferma dell’arresto 13 marzo 2008 e nella decisione 17
aprile 2008 di questo ufficio con cui è stata respinta una prima istanza di
libertà provvisoria presentata da __________ cui si può fare qui integrale
riferimento;
“il
pericolo di recidiva consiste nel rischio che l'accusato in libertà commetta
ulteriori reati o continui la commissione di quelli per cui è stato arrestato;
come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere
concreto e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26). Il
pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione relativamente estesa: l'assenza
di precedenti specifici non basta, da sola, ad escluderlo, così come non basta,
sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto siano stati commessi
più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17
novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure pénale suisse,
n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda,
Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5
ad art. 59). La gravità del reato (se si preferisce la gravità dei fatti
oggetto d’accusa e di cui si teme reiterazione), condizione la cui assenza è
comunque determinante (G. Piquerez, op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non
basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere debitamente
considerata (DTF 21.1.2005,1P.750/2004; DTF 25.4.2006,1P.198/2006; CRP
16.5
, 60.2006.154). Occorre, insomma, che l'insieme delle circostanze
(precedenti, comportamento in istruttoria, personalità, modalità di
commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del
procedimento in corso, fatti oggetto dell’ipotesi di reato ecc.) concorrano ad
imporre una prognosi molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005,1P.750/2004);
per confermare l’esistenza di un pericolo di recidiva
basti pensare che l’accusato già è stato condannato da maggiorenne per ripetuto
furto, danneggiamento, violazione di domicilio, circolazione senza licenza di
condurre ed altri reati con decreti d’accusa 6 novembre 2006 e 1° ottobre 2007
(AI 9) e che egli, per suo stesso dire, già ha interessato la magistratura dei
minorenni per consumo di marijuana e una colluttazione (AI 20, p. 2). Tali
procedimenti e tali condanne non sono serviti da deterrente per impedirgli di
ricadere negli stessi reati. Va osservato che già per i furti del 2006
l’istante si accompagnava nell’attività criminale con minorenni, frequentazioni
che ha continuato anche per i reati di cui ci si occupa nel presente
procedimento penale. Come detto, malgrado tali condanne egli ha continuato a
delinquere con la stessa tipologia di reati fino ai fatti dell’__________, che
però si distaccano dagli altri per un preoccupante aumento di gravità; a questo
proposito va osservato come l’accusato non sembra volersi conformare ad uno
stile di vita adeguato alla propria comunque giovane età, nonché il fatto che
egli non abbia un lavoro e non si preoccupi di cercarne uno preferendo le
scorribande notturne con altri nullafacenti del suo calibro, per di più
minorenni. L’accusato non sembra poi avere sviluppato quel minimo di
autocritica che permetterebbe di potere eliminare il pericolo di recidiva: egli
non ha infatti nessun progetto per il futuro al di là di affermare che vorrebbe
trovare un lavoro e smetterla di combinare stupidate, ma il suo impegno in tal
senso sembra limitarsi ad avere incaricato la mamma di interessarsi per
trovargli un impiego (cfr. AI 20, p. 8); l’accusato potrebbe poi ricadere
facilmente nella commissione di furti vista la sua precaria situazione
finanziaria (in mancanza di un reddito) e le sue frequentazioni;”
-
a proposito della valutazione sulla presenza di un serio e
concreto pericolo di recidiva nulla è mutato dal 17 aprile scorso: __________
(o la sua difesa) non sembra avere ben capito la gravità del suo agire quando
in un primo tempo afferma di essere pentito di quanto commesso per subito dopo
affermare che le responsabilità di altri compartecipi all’aggressione (__________e
__________, quest’ultimo scarcerato da questo giudice e non dal magistrato
inquirente come affermato dalla difesa, non essendone stato confermato
l’arresto), ora in libertà provvisoria, sarebbero più gravi delle sue, senza
peraltro indicare perché; l’istante dimentica (o tende a sminuire) i propri tre
precedenti da minorenne menzionati dal PP (del 2003 per fatti del 2002; del
2004.
per fatti del 2003 e del 2007 per fatti dal 2004 al 2006, cfr. AI 33) per
reati di lesioni semplici, vie di fatto, aggressione, minacce e i due
precedenti da maggiorenne del 2006 e 2007;
-
lo stesso atteggiamento deresponsabilizzato lo si riscontra
nell’affermata volontà di cambiare vita cercandosi un lavoro quando poi, non
proponendo nessuna soluzione concreta (per quanto riguarda la più volte
menzionata ditta __________ come possibile datore di lavoro, non vi è neppure
l’ombra di un documento che attesti, se non altro, la disponibilità ad un
incontro finalizzato a valutare la possibile assunzione dell’accusato), la
difesa arriva persino ad accusare l’__________ di “innegabili difficoltà
pratiche a offrire qualcosa di concreto” nell’ambito della formazione
professionale supplementare o per entrare direttamente nel mondo del lavoro quando,
con comunicazione e-mail del 30 aprile 2008, un’__________ ha contattato il PP
per avere informazioni sull’andamento del procedimento per capire se ci sarebbe
stato spazio per proporre per l’accusato un collocamento in comunità
terapeutica con una misura, oppure se contattare l’__________ per “un’eventuale
proposta da fare in esterno” (AI 32); quello che invece traspare dagli atti
è l’impressione che l’accusato non abbia nessuna intenzione/voglia di
intraprendere né una professione né una formazione (egli aveva infatti
dichiarato, in sede di verbale di conferma dell’arresto, di avere frequentato
dopo le medie, per un anno, l’apprendistato come idraulico ma di avere smesso
per “problemi in ditta” e di avere in seguito lavorato in nero come imbianchino
per piccoli lavori, ma che dall’estate del 2007 non farebbe più nulla e
verrebbe mantenuto dai genitori e dalla fidanzata per quanto riguarda i “vizi”)
ma che intenda tornare a vivere come prima dell’arresto e questa, e non altre,
sarebbe la causa principale del fallimento, ab inizio, di ogni proposta dell’__________
(considerata l’evidente difficoltà di trovare un lavoro per una persona senza
formazione e che non sembra intenzionata a conseguire un diploma);
-
come già affermato nell’ambito della decisione del 17 aprile
20008.
(Inc. GIAR 2008.147.03) nulla muta la circostanza che altri coaccusati siano
ormai in libertà provvisoria: tale situazione essendo sicuramente motivata dal
diverso atteggiamento processuale dei coaccusati, dall’avvenuto accertamento
delle loro responsabilità (l’inchiesta per __________ e __________ non è stata
estesa ad altre fattispecie come invece è avvenuto per il qui istante), o dal
fatto che si potesse ragionevolmente scongiurare il pericolo di collusione e di
recidiva per quanto li riguarda (peraltro il casellario giudiziale di __________
e di __________ è intonso, mentre che da minorenni hanno interessato le
Autorità, __________ per un furto di lieve entità nel lontano 2002 e __________
per consumo di marijuana nel 2007); per di più dagli atti non emergono, almeno
per quanto riguarda __________, addebiti della gravità di quelli imputabili al
qui istante, __________ che nei verbali non è mai stato chiamato in correità,
per l’aggressione, da __________ (cfr. verbale PP del 30 aprile 2008 a confronto __________);
-
a titolo abbondanziale va rilevato che il rischio di recidiva
costituisce motivo di arresto non solo per impedire nuovi delitti, ma anche,
seppure solo indirettamente, perché commettendo sempre nuovi reati l’accusato
potrebbe procrastinare a oltranza il processo: egli ha infatti il diritto a
essere giudicato contemporaneamente per i nuovi e i vecchi reati (G. Piquerez,
Manuel de procédure pénale suisse, Zürich 2001, p. 501/502, n° 2357; Rusca/Salmina/Verda,
Commento del CPP, p. 327 e s.);
-
la proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere
analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la
durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e
con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del
principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP). La
proporzionalità della carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità
delle accuse, della presenza di concreti indizi di colpevolezza, e delle
dimensioni dell’inchiesta, con più indagati (maggiorenni e minorenni) sotto
inchiesta, diversi atti istruttori compiuti e l’inchiesta ormai conclusa, e
dell’atteggiamento processuale dell’accusato, che non può essere definito
propriamente collaborativ$o dall’inizio, è data. Gli inquirenti hanno proceduto
con celerità e non si sono limitati ad interrogare l’accusato, ma anche i
numerosi coaccusati ed altre persone coinvolte; __________ è stato arrestato il
12.
marzo 2008 per dei reati di sicura gravità e ad oggi è in detenzione
preventiva da tre mesi; l’inchiesta, ormai prossima al deposito degli atti, è
stata condotta con celerità anche in considerazione della sua ampiezza per il
numero delle persone coinvolte e per la tipologia dei reati esaminati;
-
in conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche
esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione
personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare
della cautelare privazione della sua libertà; di conseguenza, l’istanza di
libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la presente
decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario)
e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale
d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di
legge,
decide:
1.
L’istanza di libertà provvisoria è respinta.
2.
Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi
penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione:
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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