INC.2008.22003
Istanza di libertà provvisoria
22 agosto 2008Italiano15 min
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Numero d'incarto:
INC.2008.22003
Data decisione, Autorità:
22.08.2008, GIAR
Titolo:
Istanza di libertà provvisoria
PERICOLO DI FUGA
PERICOLO DI RECIDIVA
art. 95 CPP-TI
art. 96 CPP-TI
art. 102 CPP-TI
art. 108 CPP-TI
art. 280 CPP-TI
Incarto n.
INC.2008.22003
Lugano
22 agosto 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria
presentata il 14/18 agosto 2008 da
__________
e qui trasmessa con
preavviso 19/20 agosto 2008 dal
Procuratore pubblico Antonio Perugini
in assenza del PP Mario Branda
preso atto delle osservazioni 21
agosto 2008 della difesa, che si riconferma nella primitiva istanza;
visto l’inc. MP __________;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in
diritto
1.
__________ è stato tratto in
arresto il 4 maggio 2008 con contestuale promozione dell’accusa per titolo di
tentata rapina aggravata, ev. per istigazione, e meglio, “per avere, il 3
maggio 2008, a __________, in correità con __________ (n.d.r.
__________) , ai danni del negozio-chiosco __________, indicando l’obiettivo
e procurando la pistola, quindi usando violenza, tentato di eseguire un furto
dal quale speravano di conseguire un bottino di alcune decine di migliaia di
franchi, ritenuto che il colpo non è andato a segno per la pronta reazione
della gerente del chiosco”.
L’arresto è stato confermato dal
GIAR il giorno successivo, ritenuta la presenza di gravi indizi di reato, pericolo
di fuga e bisogni istruttori (collusione con il correo).
Si precisa che l’arresto è
avvenuto a seguito della precisa chiamata in correità formulata da __________,
esecutore materiale della tentata rapina, avvenuto il 3 maggio 2008:
quest’ultimo dopo aver essersi inizialmente rifiutato di fornire le generalità
della persona che avrebbe organizzato la rapina (indicando l’obiettivo del
colpo ed incaricandosi di procurare una pistola), in sede di verbale di
conferma dell’arresto ha indicato in __________ il correo, ribadendo di aver
timore di quest’ultimo.
2.
Nel seguito dell’inchiesta,
segnatamente in data 3 luglio 2008, il Procuratore pubblico ha esteso l’accusa
anche per titolo di contravvenzione alla LStup.
In data 18 agosto 2008 il
Procuratore pubblico ha ordinato la chiusura dell’istruzione formale.
3.
Con l’istanza qui in discussione
(doc. 1, inc. GIAR 220.2008.3), __________ chiede di essere posto in libertà
provvisoria.
La difesa contesta innanzitutto
l’esistenza di indizi di colpevolezza sufficientemente concreti atti a
giustificare il protrarsi della carcerazione preventiva cui è astretto __________:
in particolare, la promozione dell’accusa si fonderebbe essenzialmente sulla
chiamata in correità formulata da __________, che, a dire di __________ lo
avrebbe chiamato in causa per ritorsione, e meglio per non averlo aiutato a
nascondersi dopo la tentata rapina al chiosco ed, inoltre, non vi sarebbero
motivi oggettivi per cui la credibilità di __________, che nei propri verbali
si sarebbe più volte contraddetto, debba essere considerata maggiore di quella
dell’istante. Già per questo motivo l’istanza dovrebbe essere accolta. In ogni
caso, non sarebbero (più) dati motivi di interesse pubblico atti a giustificare
il mantenimento della detenzione preventiva. L’inchiesta è ormai conclusa,
avendo il magistrato inquirente emanato il 18 agosto 2008 la decisione di
chiusura dell’istruzione formale, ciò che esclude l’esistenza di bisogni
istruttori e pericolo di collusione fra i coaccusati. Non sarebbe più dato
concreto pericolo di fuga, in quanto l’istante ha dichiarato le proprie vere
generalità, si è adoperato per recuperare i propri documenti di legittimazione
che si trovano in __________, ciò a conferma che egli non intende sottrarsi al
perseguimento penale, ma avrebbe, per contro, “tutto l’interesse a provare
la sua innocenza … per non pregiudicarsi un’eventuale possibilità di rimanere
in __________”, rilevato inoltre che è sua intenzione sposarsi con la
fidanzata, in attesa di un figlio e titolare di un regolare permesso di
domicilio, la quale è disposta a prendersi carico dell’istante. Non dovrebbe
poi essere trascurato che l’accusato non è in possesso di alcun documento di
legittimazione e che pertanto gli risulterebbe difficile, oltre che rischioso, varcare
Fatti
i confini svizzeri. In ogni caso, ad un eventuale pericolo di fuga si potrebbe
comunque ovviare con l’adozione di una misura sostitutiva ex art. 96 CPP (ad
esempio facendo obbligo al qui istante di presentarsi regolarmente in Polizia o
di non allontanarsi dal domicilio della fidanzata).
Infine, il pericolo di recidiva
sarebbe già stato escluso dal GIAR in sede di conferma dell’arresto.
4.
Il magistrato inquirente ha
preavvisato negativamente l’istanza (doc. 2, inc. GIAR 220.2008.3).
Dopo aver precisato che la
chiamata in correità formulata da __________ appare circostanziata e
dettagliata, sostiene essere dati pericolo di recidiva (numerosi precedenti in __________
e mancato effetto deterrente delle carcerazioni subite) e pericolo di fuga
(adozione di vari alias, mancato possesso dei documenti di legittimazione e
conseguenze a livello di pena se dovesse essere riconosciuto colpevole).
Da ultimo, il mantenimento della
detenzione preventiva non sarebbe lesivo del principio di proporzionalità,
tanto più che il processo è ormai imminente, essendo il procedimento allo
stadio dell’emanazione dell’atto di accusa.
5.
Con osservazioni del 21 agosto
2008 (doc. 4 inc. GIAR 220.2008.3) la difesa si riconferma nella primitiva
istanza, rilevando inoltre che non sarebbe dato neppure pericolo di recidiva.
Delle altre considerazioni,
argomentazioni e indicazioni delle parti si dirà, se necessario, nei
considerandi che seguono.
6.
L’istanza, presentata dalla
difesa di __________, accusato detenuto, è ricevibile in ordine.
L’istanza è pervenuta al
Ministero pubblico il 18 agosto 2008. Il preavviso e l'incarto sono stati
trasmessi a questo ufficio tempestivamente ai sensi dell'art. 108 CPP. in
particolare, il preavviso è stato inviato per posta il 19 agosto 2008 (cfr.
timbro postale) e l'incarto è stato recapitato "brevi manu" nella
mattina del 20 agosto 2008, in pratica contestualmente alla ricezione del
preavviso inviato per posta (in proposito cfr. CRP 60.2005.323, sentenza
11.10.2005 in re C.B.).
Il termine di cui all'art. 108
cpv. 2 CPP, avendo questo ufficio ricevuto quanto sopra mercoledì 20 agosto
2008, scade lunedì 25 agosto 2008 ex art. 20 cpv. 3 CPP.
7.
I principi che reggono la
materia, sebbene noti alla difesa ed al magistrato inquirente, possono essere
così riassunti:
"L'art. 95 CPP - corrispondente
all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio
1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di
regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere
preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso
accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e
nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per
quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al
pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare
ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B.,
consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco
dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo
(Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad
art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela
dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare
privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara
base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza
ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei
ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto
implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158;
1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno
approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è
protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione
delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei
ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag.
128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)
8.
L'esistenza di gravi indizi di
colpevolezza deve essere verificata (anche in assenza di contestazioni da parte
dell’accusato) nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato
dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per
il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di
valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera
strettamente congiunta con quanto appena detto - dall’inopportunità di
considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di
giudizio (GIAR 15 marzo 2007, 28.2007.3; si veda, nello stesso senso, CRP
17.11.2005, 60.2005.357).
In capo a __________ sono dati
indizi sufficientemente concreti di colpevolezza a fondamento della misura
cautelare.
La chiamata in correità formulata
da __________ appare infatti circostanziata e dettagliata, come emerge sin dai
primi verbali (Polizia e GIAR) che da quelli successivi dinnanzi al Procuratore
pubblico, sia singolarmente che a confronto con __________, verbali noti alla
difesa e ai quali si rimanda.
Per contro, non poche perplessità
desta la credibilità del qui istante: dopo aver inizialmente escluso ogni suo
coinvolgimento nei fatti, in seguito ha ammesso di aver discusso con __________,
circa una settimana prima della rapina al chiosco, della possibilità di
effettuare una rapina in __________ e di essersi assunto il compito di
procurare una pistola, cosa che è effettivamente avvenuta il giorno della
rapina al chiosco, pistola poi ritrovata grazie alle sue indicazioni. In
particolare, appare quantomeno strano che __________, pur sapendo che per lui
fosse rischioso commettere un ulteriore rapina in ____ “poiché se fossi
stato preso avrei dovuto scontare anche gli anni che mi erano stati condonati
Considerandi
con l’indulto”, si fosse comunque messo d’accordo con __________, da lui
definito “persona inaffidabile” (cfr. verb. PP 12.06.2008) per
commettere una rapina in ____ ed in correità con persone a lui sconosciute, viceversa
appare più verosimile che egli abbia organizzato, vista anche la sua
“esperienza” in materia, anche perché cosciente dei rischi che avrebbe corso,
la rapina al chiosco servendosi di __________ per l’esecuzione materiale: il
chiosco era vicino alla stanza d’albergo in cui l’istante dimorava con la
fidanzata, era cliente abituale del chiosco, __________ non era mai stato a __________
prima del giorno della rapina (appare quindi quantomeno inverosimile che egli
abbia preso la decisione di rapinare da solo il chiosco), dopo la rapina __________
si trovava nei pressi del chiosco, infatti dopo i fatti i due si sono
incontrati e __________ ha preso la pistola per poi nasconderla.
9.
Il magistrato inquirente invoca
pure, a sostegno del suo preavviso negativo all’istanza di libertà provvisoria,
l'esistenza di un concreto pericolo di fuga.
Il pericolo di fuga, per
giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una
certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto
in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento
penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena
presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare
l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale,
i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e
tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF
19.
gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid,
Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).
Ritenuto che a poco valgono, per
quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per
tutte: sentenza GIAR 27 maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo
di fuga può essere accertata "Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä.
gefordet sind, …" (Schmid, ibidem), rispettivamente il fatto che
l'accusato possa (__________di fuga) essere oggetto di procedura estradizionale
o perseguimento (sostitutivo) all'estero (DTF 18 dicembre 1979 in re G.).
__________ è cittadino tunisino
ed ha tuttora contatti con il padre che risiede tuttora in __________. Egli è
confrontato con imputazione di una certa gravità, con concreta probabilità di
deferimento ad una Corte correzionale e chiaro rischio, in caso di condanna, di
una pena ben superiore alla detenzione preventiva sin qui espiata (e
verosimilmente ancora da espiare). Queste circostanze, in uno con la precarietà
della sua situazione (economica), rendono concreto il pericolo che __________,
in caso di sua messa in libertà provvisoria, si sottragga al seguito della
procedura e all’eventuale giudizio. Il rischio di fuga appare quindi probabile
in modo del tutto concreto. La circostanza di non essere in possesso dei
documenti di legittimazione non gli ha impedito di recarsi all’estero, come
peraltro dichiarato dalla fidanzata (cfr. verb. pol. 4.05.2008), anch’essa __________
e senza attività lavorativa. Non va inoltre trascurato che l’istante, come
evidenziato dal Procuratore pubblico, ha dimostrato una certa dimestichezza ad
occultare la propria identità con vari alias. Così stando le cose, le
circostanze addotte dalla difesa non possono essere ritenute sufficienti a
parare al rischio di fuga, né lo appare l’adozione di misure sostitutive. Inoltre,
in concreto, esiste pure un concreto pericolo di recidiva.
10.
Per quanto concerne il pericolo
di recidiva, giova ricordare che l’individuazione di una delle condizioni
alternative a fondamento della detenzione cautelare è comunque sufficiente alla
decisione, senza che sia necessario esaminarle tutte (cfr. GIAR 7.12.2004, inc.
2004.
).
Il pericolo di recidiva consiste
nel rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la
commissione di quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di
arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare
dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art.
95.
CPP è nozione relativamente estesa: l'assenza di precedenti specifici non
basta, da sola, ad escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo
il fatto che prima dell'arresto siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid,
Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP,
pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). La
gravità del reato (se si preferisce la gravità dei fatti oggetto d’accusa e di
cui si teme reiterazione), condizione la cui assenza è comunque determinante
(G. Piquerez, op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta (sentenza CRP
citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere debitamente considerata (DTF
21.1
,1P.750/2004; DTF 25.4.2006,1P.198/2006; CRP 16.5.2006,
60.2006
). Occorre, insomma, che l'insieme delle circostanze (precedenti,
comportamento in istruttoria, personalità, modalità di commissione, condizioni
socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del procedimento in corso,
fatti oggetto dell’ipotesi di reato ecc.) concorrano ad imporre una prognosi
molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005,1P.750/2004).
Per confermare l’esistenza di un
pericolo di recidiva basti ricordare che __________, come peraltro da lui
ammesso, ha numerosi precedenti per rapina in _____, Paese nel quale ha
beneficiato della libertà grazie all’indulto (cfr. AI 6.15, doc. 5 all. al
rapporto di arresto e dichiarazioni dello stesso __________ nel corso del verb.
PP 12.06.2008 p. 1).
Tali condanne non sono servite da
deterrente per impedirgli di ricadere nella stessa tipologia di reato, né
dall’ipotizzarne altri (“E’ vero che ho parlato con __________ anche della
possibilità di mettere su un traffico di stupefacenti per guadagnare soldi”, cfr.
verb. PP 12.06.2008). Le medesime considerazioni valgono con riferimento alla
relazione con __________ e al fatto che i due siano in attesa di un bambino. Da
ultimo non vanno trascurate la precaria situazione finanziaria dell’accusato,
privo di qualsivoglia attività lavorativa, e l’ammesso consumo, perlomeno fino
al momento dell’arresto, di sostanze stupefacenti. Né il fatto che la fidanzata
sarebbe disposta a provvedere al mantenimento dell’istante, permette di ovviare
al pericolo di recidiva: è stato lo stesso istante a dichiarare che l’idea di
commettere rapine è stata motivata anche dalla mancanza di denaro (“Era
comunque un momento in cui avevo bisogno di denaro soldi perché gli assistenti
sociali non stavano aiutando affatto __________ ed avevamo troppe cose da
pagare”, cfr. verb. pol. 29.05.2008).
11.
La proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve
essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in
relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della
fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il
rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).
Nel caso in esame, il rischio di
pena in caso di condanna è certamente superiore al carcere preventivo sin qui
sofferto (circa tre mesi e mezzo) e quello eventualmente ancora da soffrire
(l’inchiesta è conclusa e a breve il Procuratore pubblico emanerà la decisione
di sua competenza): il reato di rapina è un crimine e, comunque, l’eventualità
di una sospensione condizionale non ha da essere analizzata per l’applicazione
del criterio di proporzionalità della carcerazione preventiva (DTF 125 I 60).
Gli inquirenti hanno proceduto
con celerità, prova ne è che il procedimento, seppure reso più complesso dalle
differenti versioni rese dai protagonisti, è in fase terminale, dovendo il
Procuratore pubblico unicamente procedere all’emanazione dell’atto di accusa.
12.
In conclusione sufficienti
presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla
giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________
a legittimare e giustificare il perdurare della misura cautelare di privazione
della libertà. In particolare, oltre a sufficienti indizi di reato, sono
(ancora) presenti concreto pericolo di fuga e di recidiva..
Di conseguenza, l’istanza di
libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la presente
decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario)
e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale
d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di
legge, in particolare gli artt. 140 CP, gli artt. 95, 102, 108 e 284 CPP,
decide:
1.
L’istanza di libertà provvisoria è respinta.
2.
Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi
penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione a:
giudice
Ursula Züblin
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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