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Decisione

INC.2008.22003

Istanza di libertà provvisoria

22 agosto 2008Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i confini svizzeri. In ogni caso, ad un eventuale pericolo di fuga si potrebbe

comunque ovviare con l’adozione di una misura sostitutiva ex art. 96 CPP (ad

esempio facendo obbligo al qui istante di presentarsi regolarmente in Polizia o

di non allontanarsi dal domicilio della fidanzata).

Infine, il pericolo di recidiva

sarebbe già stato escluso dal GIAR in sede di conferma dell’arresto.

4.

Il magistrato inquirente ha

preavvisato negativamente l’istanza (doc. 2, inc. GIAR 220.2008.3).

Dopo aver precisato che la

chiamata in correità formulata da __________ appare circostanziata e

dettagliata, sostiene essere dati pericolo di recidiva (numerosi precedenti in __________

e mancato effetto deterrente delle carcerazioni subite) e pericolo di fuga

(adozione di vari alias, mancato possesso dei documenti di legittimazione e

conseguenze a livello di pena se dovesse essere riconosciuto colpevole).

Da ultimo, il mantenimento della

detenzione preventiva non sarebbe lesivo del principio di proporzionalità,

tanto più che il processo è ormai imminente, essendo il procedimento allo

stadio dell’emanazione dell’atto di accusa.

5.

Con osservazioni del 21 agosto

2008 (doc. 4 inc. GIAR 220.2008.3) la difesa si riconferma nella primitiva

istanza, rilevando inoltre che non sarebbe dato neppure pericolo di recidiva.

Delle altre considerazioni,

argomentazioni e indicazioni delle parti si dirà, se necessario, nei

considerandi che seguono.

6.

L’istanza, presentata dalla

difesa di __________, accusato detenuto, è ricevibile in ordine.

L’istanza è pervenuta al

Ministero pubblico il 18 agosto 2008. Il preavviso e l'incarto sono stati

trasmessi a questo ufficio tempestivamente ai sensi dell'art. 108 CPP. in

particolare, il preavviso è stato inviato per posta il 19 agosto 2008 (cfr.

timbro postale) e l'incarto è stato recapitato "brevi manu" nella

mattina del 20 agosto 2008, in pratica contestualmente alla ricezione del

preavviso inviato per posta (in proposito cfr. CRP 60.2005.323, sentenza

11.10.2005 in re C.B.).

Il termine di cui all'art. 108

cpv. 2 CPP, avendo questo ufficio ricevuto quanto sopra mercoledì 20 agosto

2008, scade lunedì 25 agosto 2008 ex art. 20 cpv. 3 CPP.

7.

I principi che reggono la

materia, sebbene noti alla difesa ed al magistrato inquirente, possono essere

così riassunti:

"L'art. 95 CPP - corrispondente

all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio

1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di

regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere

preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso

accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e

nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per

quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al

pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare

ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B.,

consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco

dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo

(Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad

art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela

dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare

privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara

base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza

ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei

ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto

implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158;

1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è

protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione

delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei

ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag.

128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

8.

L'esistenza di gravi indizi di

colpevolezza deve essere verificata (anche in assenza di contestazioni da parte

dell’accusato) nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato

dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per

il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di

valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera

strettamente congiunta con quanto appena detto - dall’inopportunità di

considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di

giudizio (GIAR 15 marzo 2007, 28.2007.3; si veda, nello stesso senso, CRP

17.11.2005, 60.2005.357).

In capo a __________ sono dati

indizi sufficientemente concreti di colpevolezza a fondamento della misura

cautelare.

La chiamata in correità formulata

da __________ appare infatti circostanziata e dettagliata, come emerge sin dai

primi verbali (Polizia e GIAR) che da quelli successivi dinnanzi al Procuratore

pubblico, sia singolarmente che a confronto con __________, verbali noti alla

difesa e ai quali si rimanda.

Per contro, non poche perplessità

desta la credibilità del qui istante: dopo aver inizialmente escluso ogni suo

coinvolgimento nei fatti, in seguito ha ammesso di aver discusso con __________,

circa una settimana prima della rapina al chiosco, della possibilità di

effettuare una rapina in __________ e di essersi assunto il compito di

procurare una pistola, cosa che è effettivamente avvenuta il giorno della

rapina al chiosco, pistola poi ritrovata grazie alle sue indicazioni. In

particolare, appare quantomeno strano che __________, pur sapendo che per lui

fosse rischioso commettere un ulteriore rapina in ____ “poiché se fossi

stato preso avrei dovuto scontare anche gli anni che mi erano stati condonati

Considerandi

con l’indulto”, si fosse comunque messo d’accordo con __________, da lui

definito “persona inaffidabile” (cfr. verb. PP 12.06.2008) per

commettere una rapina in ____ ed in correità con persone a lui sconosciute, viceversa

appare più verosimile che egli abbia organizzato, vista anche la sua

“esperienza” in materia, anche perché cosciente dei rischi che avrebbe corso,

la rapina al chiosco servendosi di __________ per l’esecuzione materiale: il

chiosco era vicino alla stanza d’albergo in cui l’istante dimorava con la

fidanzata, era cliente abituale del chiosco, __________ non era mai stato a __________

prima del giorno della rapina (appare quindi quantomeno inverosimile che egli

abbia preso la decisione di rapinare da solo il chiosco), dopo la rapina __________

si trovava nei pressi del chiosco, infatti dopo i fatti i due si sono

incontrati e __________ ha preso la pistola per poi nasconderla.

9.

Il magistrato inquirente invoca

pure, a sostegno del suo preavviso negativo all’istanza di libertà provvisoria,

l'esistenza di un concreto pericolo di fuga.

Il pericolo di fuga, per

giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una

certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto

in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento

penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena

presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare

l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale,

i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e

tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF

19.

gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid,

Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).

Ritenuto che a poco valgono, per

quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per

tutte: sentenza GIAR 27 maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo

di fuga può essere accertata "Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä.

gefordet sind, …" (Schmid, ibidem), rispettivamente il fatto che

l'accusato possa (__________di fuga) essere oggetto di procedura estradizionale

o perseguimento (sostitutivo) all'estero (DTF 18 dicembre 1979 in re G.).

__________ è cittadino tunisino

ed ha tuttora contatti con il padre che risiede tuttora in __________. Egli è

confrontato con imputazione di una certa gravità, con concreta probabilità di

deferimento ad una Corte correzionale e chiaro rischio, in caso di condanna, di

una pena ben superiore alla detenzione preventiva sin qui espiata (e

verosimilmente ancora da espiare). Queste circostanze, in uno con la precarietà

della sua situazione (economica), rendono concreto il pericolo che __________,

in caso di sua messa in libertà provvisoria, si sottragga al seguito della

procedura e all’eventuale giudizio. Il rischio di fuga appare quindi probabile

in modo del tutto concreto. La circostanza di non essere in possesso dei

documenti di legittimazione non gli ha impedito di recarsi all’estero, come

peraltro dichiarato dalla fidanzata (cfr. verb. pol. 4.05.2008), anch’essa __________

e senza attività lavorativa. Non va inoltre trascurato che l’istante, come

evidenziato dal Procuratore pubblico, ha dimostrato una certa dimestichezza ad

occultare la propria identità con vari alias. Così stando le cose, le

circostanze addotte dalla difesa non possono essere ritenute sufficienti a

parare al rischio di fuga, né lo appare l’adozione di misure sostitutive. Inoltre,

in concreto, esiste pure un concreto pericolo di recidiva.

10.

Per quanto concerne il pericolo

di recidiva, giova ricordare che l’individuazione di una delle condizioni

alternative a fondamento della detenzione cautelare è comunque sufficiente alla

decisione, senza che sia necessario esaminarle tutte (cfr. GIAR 7.12.2004, inc.

2004.

).

Il pericolo di recidiva consiste

nel rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la

commissione di quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di

arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare

dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art.

95.

CPP è nozione relativamente estesa: l'assenza di precedenti specifici non

basta, da sola, ad escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo

il fatto che prima dell'arresto siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid,

Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP,

pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). La

gravità del reato (se si preferisce la gravità dei fatti oggetto d’accusa e di

cui si teme reiterazione), condizione la cui assenza è comunque determinante

(G. Piquerez, op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta (sentenza CRP

citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere debitamente considerata (DTF

21.1

,1P.750/2004; DTF 25.4.2006,1P.198/2006; CRP 16.5.2006,

60.2006

). Occorre, insomma, che l'insieme delle circostanze (precedenti,

comportamento in istruttoria, personalità, modalità di commissione, condizioni

socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del procedimento in corso,

fatti oggetto dell’ipotesi di reato ecc.) concorrano ad imporre una prognosi

molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005,1P.750/2004).

Per confermare l’esistenza di un

pericolo di recidiva basti ricordare che __________, come peraltro da lui

ammesso, ha numerosi precedenti per rapina in _____, Paese nel quale ha

beneficiato della libertà grazie all’indulto (cfr. AI 6.15, doc. 5 all. al

rapporto di arresto e dichiarazioni dello stesso __________ nel corso del verb.

PP 12.06.2008 p. 1).

Tali condanne non sono servite da

deterrente per impedirgli di ricadere nella stessa tipologia di reato, né

dall’ipotizzarne altri (“E’ vero che ho parlato con __________ anche della

possibilità di mettere su un traffico di stupefacenti per guadagnare soldi”, cfr.

verb. PP 12.06.2008). Le medesime considerazioni valgono con riferimento alla

relazione con __________ e al fatto che i due siano in attesa di un bambino. Da

ultimo non vanno trascurate la precaria situazione finanziaria dell’accusato,

privo di qualsivoglia attività lavorativa, e l’ammesso consumo, perlomeno fino

al momento dell’arresto, di sostanze stupefacenti. Né il fatto che la fidanzata

sarebbe disposta a provvedere al mantenimento dell’istante, permette di ovviare

al pericolo di recidiva: è stato lo stesso istante a dichiarare che l’idea di

commettere rapine è stata motivata anche dalla mancanza di denaro (“Era

comunque un momento in cui avevo bisogno di denaro soldi perché gli assistenti

sociali non stavano aiutando affatto __________ ed avevamo troppe cose da

pagare”, cfr. verb. pol. 29.05.2008).

11.

La proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve

essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in

relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della

fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il

rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).

Nel caso in esame, il rischio di

pena in caso di condanna è certamente superiore al carcere preventivo sin qui

sofferto (circa tre mesi e mezzo) e quello eventualmente ancora da soffrire

(l’inchiesta è conclusa e a breve il Procuratore pubblico emanerà la decisione

di sua competenza): il reato di rapina è un crimine e, comunque, l’eventualità

di una sospensione condizionale non ha da essere analizzata per l’applicazione

del criterio di proporzionalità della carcerazione preventiva (DTF 125 I 60).

Gli inquirenti hanno proceduto

con celerità, prova ne è che il procedimento, seppure reso più complesso dalle

differenti versioni rese dai protagonisti, è in fase terminale, dovendo il

Procuratore pubblico unicamente procedere all’emanazione dell’atto di accusa.

12.

In conclusione sufficienti

presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla

giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________

a legittimare e giustificare il perdurare della misura cautelare di privazione

della libertà. In particolare, oltre a sufficienti indizi di reato, sono

(ancora) presenti concreto pericolo di fuga e di recidiva..

Di conseguenza, l’istanza di

libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la presente

decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario)

e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale

d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di

legge, in particolare gli artt. 140 CP, gli artt. 95, 102, 108 e 284 CPP,

decide:

1.

L’istanza di libertà provvisoria è respinta.

2.

Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi

penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione a:

giudice

Ursula Züblin

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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