Lexipedia

Decisione

INC.2008.22701

Provvedimenti PP. Incompetenza del PP

2 settembre 2008Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Nei confronti di __________ sono

stati aperti tre procedimenti penali: inc. MP __________ a seguito dell’esposto

presentato il 25 settembre 2007 da __________ e __________ per titolo di

minaccia, ingiuria e abuso di un impianto per le telecomunicazioni, inc. MP __________

a seguito della querela presentata in data 11 marzo 2008 da __________ per

titolo di danneggiamento e inc. MP __________ per titolo di danneggiamento a

seguito dell’esposto presentato da __________ il 30 gennaio 2008.

__________ non si è presentato

all’interrogatorio davanti al Procuratore pubblico previsto per il 16 aprile

2008 (mancato ritiro dell’invio raccomandato).

In data 25 aprile 2008 __________

ha segnalato al Ministero pubblico di essere stata nuovamente importunata e

seguita da __________ il 4, 23 e 24 aprile 2008.

Con decisione di pari data il

Procuratore pubblico, dopo aver precisato di essere venuto a conoscenza che

ancora in tempi recenti __________ avrebbe continuato a seguire rispettivamente

importunare __________ e ricordata l’esistenza di altro procedimento penale

allo stadio delle informazioni preliminari per fatti analoghi, “onde non

peggiorare la situazione”, ha ordinato a __________, sotto comminatoria

dell’art. 292 CP, di non più avvicinarsi rispettivamente importunare sia

fisicamente che oralmente (ivi compreso per mezzo del telefono) __________, il

marito __________ ed i membri della famiglia __________.

B.

Avverso la suddetta decisione è

tempestivamente insorto __________ postulando che venga dichiarata nulla o

comunque annullata. In particolare, il reclamante rileva che non vi sarebbe

alcuna disposizione legale che renda competente il Procuratore pubblico ad

emanare ordini sotto comminatoria dell’art. 292 CP. In ogni caso, la decisione

impugnata sarebbe comunque priva di qualsivoglia motivazione, non potendosi

considerare motivazione sufficiente “per non peggiorare la situazione”, non

indicando, nemmeno per sommi capi, la data della denuncia/querela, i fatti

inchiestati, l’esistenza di indizi di reato a carico di __________, i reati

ipotizzati ecc. Così stando le cose il reclamante non sarebbe stato messo in

grado di valutare legalità e proporzionalità della decisione impugnata, ciò in

violazione del suo diritto di essere sentito.

C.

In sede di osservazioni i coniugi

__________, costituitisi parte civile, riassunti i fatti, si sono pronunciati

per la reiezione del reclamo.

Anche il Procuratore pubblico si

è pronunciato per la conferma della decisione impugnata, con argomentazioni di

cui si dirà, per quanto necessario, nei considerandi in diritto.

D.

__________ è stato sentito dal

Procuratore pubblico il 20 maggio 2008.

Con scritto 16 maggio 2008 il

patrocinatore di __________ ha chiesto a questo giudice di trasmettergli copia

delle osservazioni formulate dal Procuratore pubblico e dai coniugi __________.

Considerandi

1.

La legittimazione di __________,

indagato, è pacifica. Il reclamo, tempestivo, è quindi ricevibile in ordine.

2.

Occorre innanzitutto esaminare la

questione a sapere se il Procuratore pubblico possa emanare ordini con la

comminatoria di cui all’art. 292 CP.

Il reclamante solleva, infatti,

che la decisione impugnata sarebbe priva di una qualsiasi base legale che renda

competente il Procuratore pubblico ad emanare ordini sotto la comminatoria

dell’art. 292 CP, mentre il magistrato inquirente, in sede di osservazioni,

sostiene che nell’ambito di un procedimento penale il Procuratore pubblico può

adottare delle misure restrittive, e meglio, può procedere all’arresto, ma,

laddove sufficiente, può procedere con delle misure sostitutive ex art. 96 CPP,

in particolare, a suo dire, l’ordine 25 aprile 2008 dovrebbe essere considerato

uno fra “gli altri provvedimenti” previsti dall’art. 96 CPP.

Ai sensi dell’art. 292 CP

chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità

competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena

prevista nel presente articolo è punito con la multa. L’art. 292 CP è sussidiario rispetto ad altre fattispecie legali di disobbedienza (DTF

121.

IV 29, 124 IV 69). In sostanza, la comminatoria dell’art. 292 CP è

finalizzata all’esecuzione forzata di un ordine ed occorre quindi che esso

emani da un’autorità competente ad emanare tale ordine.

La questione va esaminata avuto

riguardo al destinatario dell’ordine assortito della comminatoria dell’art. 292

CP.

Trattandosi di terzi al

procedimento penale è ammessa la possibilità per il Procuratore pubblico di

emanare ordini con la comminatoria di cui all’art. 292 CP.

In applicazione dell’art. 161

cpv. 7 CPP può infatti ordinare di non rendere noti il sequestro o i motivi

dello stesso al proprietario o al possessore delle cose sequestrate quando ciò

sia dovuto ad importanti ragioni di inchiesta, cioè quando la comunicazione

possa intralciare l’inchiesta stessa. Ciò avviene per prassi con la

comminatoria dell’art. 292 CP.

Analogamente è ammesso dalla

giurisprudenza che ai testimoni possa essere ordinato di non prendere contatto

con persone coinvolte nell’inchiesta, rispettivamente di tenere segreta la

propria deposizione sotto comminatoria dell’art. 292 CP, per ragioni di

inchiesta (cfr. G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ed. 2007, ad 849).

In sostanza, si tratta di

limitazioni giustificate da prevalenti motivi di interesse pubblico. In altre

parole in tali casi essendo lo scopo della comminatoria quello di tutelare il

buon esito dell’inchiesta con riferimento ad atti istruttori ordinati dallo

stesso magistrato inquirente nell’ambito di un’inchiesta di cui è titolare,

quest’ultimo è competente ad emanare ordini con la comminatoria dell’art. 292

CP nei confronti di persone non sottoposte a procedimento penale.

Qualche perplessità desta invece

la competenza del Procuratore pubblico ad emanare ordini con la comminatoria

dell’art. 292 CP nei confronti dell’accusato/indagato, quando cioè

l’ingiunzione concerne il “reato” ed in particolare, come nel presente caso, la

reiterazione dello stesso.

In proposito, ricordato che per

ovviare a tale rischio la parte lesa/minacciata ha la possibilità di richiedere

ex art. 66 CP la prestazione di una cauzione preventiva e o di inoltrare ex

art. 28 CCS un’azione di protezione della personalità, il CPP, per quanto

concerne l’agire del magistrato inquirente, contiene delle precise

disposizioni.

In particolare, l’art. 95 CPP

prevede che l’accusato si trova di regola in libertà e che può essere arrestato

se esistono a suo carico seri e concreti indizi di colpevolezza ed in presenza

di preminenti motivi di interesse pubblico, quali il pericolo di fuga, i

bisogni dell’istruzione ed il pericolo di recidiva, mentre l’art. 96 CPP si

riferisce alle misure sostitutive dell’arresto, oltre alla cauzione, norme di

condotta, il cui mancato rispetto, ex art. 109 cpv. 1 lett. a CPP, comporta

l’arresto.

l suddetti articoli prevedono,

quindi, che per ovviare al pericolo di fuga, di recidiva e di collusione in

relazione all’accusato, una volta dati seri e concreti indizi di colpevolezza,

il Procuratore pubblico può ordinare o l’arresto o, se date le condizioni, l’adozione

di misure sostitutive.

In concreto, l’ordine impugnato è

stato emanato nei confronti di un indagato nell’ambito di un procedimento allo

stadio delle informazioni preliminari, non essendo stata promossa l’accusa

(neppure in occasione del verb. PP del 20 maggio 2008), con conseguente

inapplicabilità degli art. 95 e 96 CPP, che presuppongono la promozione

dell’accusa, rilevato inoltre che in tale ambito costituisce un diritto

elementare dell’accusato conoscere le ragioni e le accuse nei suoi confronti

che hanno determinato l’adozione di una misura restrittiva nei suoi confronti

(art. 5 CEDU), caso contrario si incorre in una violazione dei diritti

dell’accusato stesso.

In ogni caso, anche nell’ipotesi

in cui nei confronti di __________ fosse stata promossa l’accusa, non avrebbe

comunque avuto senso adottare una misura sostituiva per la cui violazione è

previsto ex lege l’arresto, assortita con la comminatoria di cui all’art. 292

CP, quindi con la conseguenza che un’eventuale violazione comporterebbe

l’apertura di un nuovo procedimento penale per disobbedienza a decisioni

dell’autorità, cioè per una contravvenzione (la pena prevista è infatti la

multa). Inoltre, va ricordato che il CPP garantisce all’accusato/all’indagato

il diritto di non collaborare e di non rispondere: sarebbe allora assurdo che

il magistrato inquirente potesse ingiungergli, come avvenuto nel presente caso,

addirittura di non più commettere reati. Sarebbe come ammettere che il

magistrato inquirente ha la facoltà di ordinare all’indagato/accusato di

rispondere, di non fuggire, di rispettare il codice penale, di dire la verità

ecc..

L’ordine 25 aprile 2008 assortito

con la comminatoria dell’art. 292 CP, oltre che lesivo del principio di

sussidiarietà e non rispettoso delle norme del CPP, così come formulato, appare

piuttosto una misura di protezione della personalità, ambito che sfugge alla

competenza del Procuratore pubblico.

In virtù di quanto precede,

occorre concludere per la nullità dell’ordine impugnato, non potendosi

riconoscere per i motivi suesposti la competenza del Procuratore pubblico ad

emanarlo.

Il reclamo è quindi accolto, con

la presente decisione definitiva (non essendo applicabili gli art. 95 ss CPP

non è dato infatti reclamo alla CRP); tasse e spese di giudizio, nonché

ripetibili sono poste a carico dello Stato.

Da ultimo, con riferimento alla

richiesta formulata dal reclamante di ottenere copia delle osservazioni del

Procuratore pubblico e dei coniugi __________, basti qui rilevare che in sede

di lavori preparatori, il doppio scambio di allegati dinanzi al GIAR è stato escluso,

rilevato inoltre che dette osservazioni non contenevano dei “nova”.

P.Q.M

viste le norme

applicabili, in particolare gli artt. 95ss, 280 ss, 284, 330 CPP, 66 CP, 29 CF

e 5 CEDU, nonché ogni altra norma applicabile,

decide

1.

Il reclamo è accolto ai sensi dei considerandi.

Di conseguenza la

decisione 25 aprile 2008 è nulla.

2.

La tassa di giustizia di FRS 400.- e le spese, FRS 100.-, sono a carico

dello Stato che rifonderà al reclamante FRS 500.- a titolo di ripetibili.

3.

La presente decisione è definitiva.

-

Intimazione (con copia delle osservazioni delle parti):

giudice

Ursula Züblin

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster