INC.2008.22701
Provvedimenti PP. Incompetenza del PP
2 settembre 2008Italiano9 min
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Numero d'incarto:
INC.2008.22701
Data decisione, Autorità:
02.09.2008, GIAR
Titolo:
Provvedimenti PP. Incompetenza del PP
AUTORITÀ INCOMPETENTE
art. 95ss CPP-TI
art. 161 CPP-TI
art. 280 CPP-TI
art. 292 CPS
Incarto n.
INC.2008.22701
Lugano
17 giugno 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sul reclamo presentato il 8/9 maggio
2008 da
__________, __________
patr. dall’avv. __________, __________
contro
la decisione emanata il 25 aprile 2008 dal Procuratore
pubblico Moreno Capella con la comminatoria dell’art. 292 CP;
preso atto delle osservazioni 15
maggio 2008 di __________ e __________ e 23 maggio 2008 del Procuratore
pubblico Moreno Capella, tutti concludenti per la reiezione del gravame;
visti gli incarti MP __________, __________
e __________;
ritenuto e considerato
Fatti
A.
Nei confronti di __________ sono
stati aperti tre procedimenti penali: inc. MP __________ a seguito dell’esposto
presentato il 25 settembre 2007 da __________ e __________ per titolo di
minaccia, ingiuria e abuso di un impianto per le telecomunicazioni, inc. MP __________
a seguito della querela presentata in data 11 marzo 2008 da __________ per
titolo di danneggiamento e inc. MP __________ per titolo di danneggiamento a
seguito dell’esposto presentato da __________ il 30 gennaio 2008.
__________ non si è presentato
all’interrogatorio davanti al Procuratore pubblico previsto per il 16 aprile
2008 (mancato ritiro dell’invio raccomandato).
In data 25 aprile 2008 __________
ha segnalato al Ministero pubblico di essere stata nuovamente importunata e
seguita da __________ il 4, 23 e 24 aprile 2008.
Con decisione di pari data il
Procuratore pubblico, dopo aver precisato di essere venuto a conoscenza che
ancora in tempi recenti __________ avrebbe continuato a seguire rispettivamente
importunare __________ e ricordata l’esistenza di altro procedimento penale
allo stadio delle informazioni preliminari per fatti analoghi, “onde non
peggiorare la situazione”, ha ordinato a __________, sotto comminatoria
dell’art. 292 CP, di non più avvicinarsi rispettivamente importunare sia
fisicamente che oralmente (ivi compreso per mezzo del telefono) __________, il
marito __________ ed i membri della famiglia __________.
B.
Avverso la suddetta decisione è
tempestivamente insorto __________ postulando che venga dichiarata nulla o
comunque annullata. In particolare, il reclamante rileva che non vi sarebbe
alcuna disposizione legale che renda competente il Procuratore pubblico ad
emanare ordini sotto comminatoria dell’art. 292 CP. In ogni caso, la decisione
impugnata sarebbe comunque priva di qualsivoglia motivazione, non potendosi
considerare motivazione sufficiente “per non peggiorare la situazione”, non
indicando, nemmeno per sommi capi, la data della denuncia/querela, i fatti
inchiestati, l’esistenza di indizi di reato a carico di __________, i reati
ipotizzati ecc. Così stando le cose il reclamante non sarebbe stato messo in
grado di valutare legalità e proporzionalità della decisione impugnata, ciò in
violazione del suo diritto di essere sentito.
C.
In sede di osservazioni i coniugi
__________, costituitisi parte civile, riassunti i fatti, si sono pronunciati
per la reiezione del reclamo.
Anche il Procuratore pubblico si
è pronunciato per la conferma della decisione impugnata, con argomentazioni di
cui si dirà, per quanto necessario, nei considerandi in diritto.
D.
__________ è stato sentito dal
Procuratore pubblico il 20 maggio 2008.
Con scritto 16 maggio 2008 il
patrocinatore di __________ ha chiesto a questo giudice di trasmettergli copia
delle osservazioni formulate dal Procuratore pubblico e dai coniugi __________.
Considerandi
1.
La legittimazione di __________,
indagato, è pacifica. Il reclamo, tempestivo, è quindi ricevibile in ordine.
2.
Occorre innanzitutto esaminare la
questione a sapere se il Procuratore pubblico possa emanare ordini con la
comminatoria di cui all’art. 292 CP.
Il reclamante solleva, infatti,
che la decisione impugnata sarebbe priva di una qualsiasi base legale che renda
competente il Procuratore pubblico ad emanare ordini sotto la comminatoria
dell’art. 292 CP, mentre il magistrato inquirente, in sede di osservazioni,
sostiene che nell’ambito di un procedimento penale il Procuratore pubblico può
adottare delle misure restrittive, e meglio, può procedere all’arresto, ma,
laddove sufficiente, può procedere con delle misure sostitutive ex art. 96 CPP,
in particolare, a suo dire, l’ordine 25 aprile 2008 dovrebbe essere considerato
uno fra “gli altri provvedimenti” previsti dall’art. 96 CPP.
Ai sensi dell’art. 292 CP
chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità
competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena
prevista nel presente articolo è punito con la multa. L’art. 292 CP è sussidiario rispetto ad altre fattispecie legali di disobbedienza (DTF
121.
IV 29, 124 IV 69). In sostanza, la comminatoria dell’art. 292 CP è
finalizzata all’esecuzione forzata di un ordine ed occorre quindi che esso
emani da un’autorità competente ad emanare tale ordine.
La questione va esaminata avuto
riguardo al destinatario dell’ordine assortito della comminatoria dell’art. 292
CP.
Trattandosi di terzi al
procedimento penale è ammessa la possibilità per il Procuratore pubblico di
emanare ordini con la comminatoria di cui all’art. 292 CP.
In applicazione dell’art. 161
cpv. 7 CPP può infatti ordinare di non rendere noti il sequestro o i motivi
dello stesso al proprietario o al possessore delle cose sequestrate quando ciò
sia dovuto ad importanti ragioni di inchiesta, cioè quando la comunicazione
possa intralciare l’inchiesta stessa. Ciò avviene per prassi con la
comminatoria dell’art. 292 CP.
Analogamente è ammesso dalla
giurisprudenza che ai testimoni possa essere ordinato di non prendere contatto
con persone coinvolte nell’inchiesta, rispettivamente di tenere segreta la
propria deposizione sotto comminatoria dell’art. 292 CP, per ragioni di
inchiesta (cfr. G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ed. 2007, ad 849).
In sostanza, si tratta di
limitazioni giustificate da prevalenti motivi di interesse pubblico. In altre
parole in tali casi essendo lo scopo della comminatoria quello di tutelare il
buon esito dell’inchiesta con riferimento ad atti istruttori ordinati dallo
stesso magistrato inquirente nell’ambito di un’inchiesta di cui è titolare,
quest’ultimo è competente ad emanare ordini con la comminatoria dell’art. 292
CP nei confronti di persone non sottoposte a procedimento penale.
Qualche perplessità desta invece
la competenza del Procuratore pubblico ad emanare ordini con la comminatoria
dell’art. 292 CP nei confronti dell’accusato/indagato, quando cioè
l’ingiunzione concerne il “reato” ed in particolare, come nel presente caso, la
reiterazione dello stesso.
In proposito, ricordato che per
ovviare a tale rischio la parte lesa/minacciata ha la possibilità di richiedere
ex art. 66 CP la prestazione di una cauzione preventiva e o di inoltrare ex
art. 28 CCS un’azione di protezione della personalità, il CPP, per quanto
concerne l’agire del magistrato inquirente, contiene delle precise
disposizioni.
In particolare, l’art. 95 CPP
prevede che l’accusato si trova di regola in libertà e che può essere arrestato
se esistono a suo carico seri e concreti indizi di colpevolezza ed in presenza
di preminenti motivi di interesse pubblico, quali il pericolo di fuga, i
bisogni dell’istruzione ed il pericolo di recidiva, mentre l’art. 96 CPP si
riferisce alle misure sostitutive dell’arresto, oltre alla cauzione, norme di
condotta, il cui mancato rispetto, ex art. 109 cpv. 1 lett. a CPP, comporta
l’arresto.
l suddetti articoli prevedono,
quindi, che per ovviare al pericolo di fuga, di recidiva e di collusione in
relazione all’accusato, una volta dati seri e concreti indizi di colpevolezza,
il Procuratore pubblico può ordinare o l’arresto o, se date le condizioni, l’adozione
di misure sostitutive.
In concreto, l’ordine impugnato è
stato emanato nei confronti di un indagato nell’ambito di un procedimento allo
stadio delle informazioni preliminari, non essendo stata promossa l’accusa
(neppure in occasione del verb. PP del 20 maggio 2008), con conseguente
inapplicabilità degli art. 95 e 96 CPP, che presuppongono la promozione
dell’accusa, rilevato inoltre che in tale ambito costituisce un diritto
elementare dell’accusato conoscere le ragioni e le accuse nei suoi confronti
che hanno determinato l’adozione di una misura restrittiva nei suoi confronti
(art. 5 CEDU), caso contrario si incorre in una violazione dei diritti
dell’accusato stesso.
In ogni caso, anche nell’ipotesi
in cui nei confronti di __________ fosse stata promossa l’accusa, non avrebbe
comunque avuto senso adottare una misura sostituiva per la cui violazione è
previsto ex lege l’arresto, assortita con la comminatoria di cui all’art. 292
CP, quindi con la conseguenza che un’eventuale violazione comporterebbe
l’apertura di un nuovo procedimento penale per disobbedienza a decisioni
dell’autorità, cioè per una contravvenzione (la pena prevista è infatti la
multa). Inoltre, va ricordato che il CPP garantisce all’accusato/all’indagato
il diritto di non collaborare e di non rispondere: sarebbe allora assurdo che
il magistrato inquirente potesse ingiungergli, come avvenuto nel presente caso,
addirittura di non più commettere reati. Sarebbe come ammettere che il
magistrato inquirente ha la facoltà di ordinare all’indagato/accusato di
rispondere, di non fuggire, di rispettare il codice penale, di dire la verità
ecc..
L’ordine 25 aprile 2008 assortito
con la comminatoria dell’art. 292 CP, oltre che lesivo del principio di
sussidiarietà e non rispettoso delle norme del CPP, così come formulato, appare
piuttosto una misura di protezione della personalità, ambito che sfugge alla
competenza del Procuratore pubblico.
In virtù di quanto precede,
occorre concludere per la nullità dell’ordine impugnato, non potendosi
riconoscere per i motivi suesposti la competenza del Procuratore pubblico ad
emanarlo.
Il reclamo è quindi accolto, con
la presente decisione definitiva (non essendo applicabili gli art. 95 ss CPP
non è dato infatti reclamo alla CRP); tasse e spese di giudizio, nonché
ripetibili sono poste a carico dello Stato.
Da ultimo, con riferimento alla
richiesta formulata dal reclamante di ottenere copia delle osservazioni del
Procuratore pubblico e dei coniugi __________, basti qui rilevare che in sede
di lavori preparatori, il doppio scambio di allegati dinanzi al GIAR è stato escluso,
rilevato inoltre che dette osservazioni non contenevano dei “nova”.
P.Q.M
viste le norme
applicabili, in particolare gli artt. 95ss, 280 ss, 284, 330 CPP, 66 CP, 29 CF
e 5 CEDU, nonché ogni altra norma applicabile,
decide
1.
Il reclamo è accolto ai sensi dei considerandi.
Di conseguenza la
decisione 25 aprile 2008 è nulla.
2.
La tassa di giustizia di FRS 400.- e le spese, FRS 100.-, sono a carico
dello Stato che rifonderà al reclamante FRS 500.- a titolo di ripetibili.
3.
La presente decisione è definitiva.
-
Intimazione (con copia delle osservazioni delle parti):
giudice
Ursula Züblin
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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