INC.2008.24703
Libertà provvisoria
13 giugno 2008Italiano17 min
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Numero d'incarto:
INC.2008.24703
Data decisione, Autorità:
13.06.2008, GIAR
Titolo:
Libertà provvisoria
BISOGNI DELL'ISTRUZIONE
art. 95ss CPP-TI
art. 107 CPP-TI
art. 108 CPP-TI
art. 280ss CPP-TI
art. 284 CPP-TI
Incarto n.
INC.2008.24703
Lugano
13 giugno 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria
presentata il 10 giugno 2008 da
__________, __________
patr. di fiducia dall’avv. __________, __________
e qui trasmessa con
preavviso negativo 12 giugno 2008 dal
Procuratore pubblico Moreno Capella
preso atto delle osservazioni 13
giugno 2008 della difesa;
visto l’inc. MP __________;
ritenuto e considerato,
Fatti
A.
__________ è stata arrestata,
unitamente ad __________, il 14 maggio 2008 e nei suoi confronti è stata
promossa l’accusa per i reati di ripetuto furto, danneggiamento e violazione di
domicilio.
L'arresto è stato confermato da
questo giudice il giorno successivo ritenuta l'esistenza, oltre che di seri e
concreti indizi di colpevolezza, di bisogni dell'inchiesta, pericolo di
collusione fra le corree e pericolo di fuga (doc. 4, inc. GIAR 247.2008.1).
B.
L’accusata, dopo aver
inizialmente dichiarato di essere venuta in Svizzera il 14 maggio 2008 con
l’intenzione di commettere dei furti, ma di essere stata fermata dalla Polizia
prima di avere la possibilità di metterli in atto, precisando nel contempo di
non avere mai commesso/tentato di commettere furti in Svizzera, Paese nel quale
sarebbe venuta la prima volta proprio il giorno dell’arresto, nel prosieguo
dell’inchiesta ha ammesso di essere venuta altre volte in Svizzera e di avere
commesso furti in due occasioni, la prima volta circa due anni fa con una
ragazza di cui non ricorda il nome ed il 13 maggio 2008 con __________,
precisando pure di essere stata altre volte in Svizzera, ma senza commettere
furti. Dall’esame dei dati telefonici dell’utenza trovata in suo possesso è
emersa la sua presenza in Svizzera dal 12.01.2008 al 14.05.2008 Swisscom, dal
20.02.2008 al 13.05.2008 Sunrise e dal 12.01.2008 al 22.04.2008 Orange.
Risultanze a fronte delle quali il Procuratore pubblico in data 6 giugno 2008 ha esteso l’accusa per titolo di furto aggravato.
C.
Con l’istanza qui in discussione __________,
per il tramite del difensore, chiede di essere immediatamente posta in libertà
provvisoria, se del caso previo versamento di una cauzione, per la quale si
dovrebbe comunque chiedere l’aiuto di terzi.
La difesa, dopo aver evidenziato
che l’accusata istante avrebbe integralmente ammesso le proprie responsabilità
per furti che, visto l’esiguo valore della refurtiva, potrebbero rientrare nel
campo di applicazione dell’art. 172ter CP, sostiene che il mantenimento della
detenzione preventiva non rispetterebbe il principio della proporzionalità e
che, comunque, eventuali ulteriori atti istruttori potrebbero essere effettuati
con l’accusata, peraltro al quarto mese di gravidanza, in stato di libertà
provvisoria. Per quanto concerne il pericolo di fuga, allo stesso si potrebbe
ovviare con la prestazione di una cauzione, mentre che non sarebbe dato
concreto pericolo di recidiva, peraltro escluso dal GIAR in sede di conferma
dell’arresto.
D.
Il Procuratore pubblico ha
presentato preavviso negativo, evidenziando che alla scarcerazione di __________,
nei cui confronti sono dati seri e concreti indizi di colpevolezza,
segnatamente per il reato di furto aggravato, bisogni istruttori, pericolo di
fuga e pericolo di recidiva. Il Magistrato inquirente evidenzia infine che il
mantenimento della carcerazione preventiva sarebbe comunque rispettoso del
principio di proporzionalità, tenuto anche conto delle pena minima prevista per
il reato di furto aggravato.
In sede di osservazioni la difesa
si è riconfermata nell’istanza 10 giugno 2008, e richiamato il principio di
celerità, ha postulato che, in caso di respingimento dell’istanza, questo
giudice abbia a fissare al Procuratore pubblico un termine scadente il 20
giugno 2008 per concludere l’inchiesta.
Considerandi
1.
__________, accusata e detenuta, è
pacificamente legittimata a presentare istanza di libertà provvisoria. Il preavviso
e l'incarto sono stati trasmessi tempestivamente ai sensi dell'art. 108 cpv. 1
CPP: in particolare, il preavviso e l'incarto sono stati contestualmente
recapitati “brevi manu” a questo ufficio la mattina del 12 giugno 2008 (ex art.
20.
cpv. 1 CPP); il termine di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP scade lunedì 16 giugno
2008.
(ex art. 20 cpv. 3 CPP).
2.
I principi che reggono la materia, pur se noti al magistrato
inquirente ed al difensore, vengono qui brevemente richiamati:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33
scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo
evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in
libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo
a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato
gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel
contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per
quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al
pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare
ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid.
4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei
motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio
aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.
32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine
pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà
personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto
cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di
quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel
solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della
proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia
381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior
rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della
libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag.
416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei
ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag.
128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)
3.
L'esistenza di gravi e concreti
indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di competenza
di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di
esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura
restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza
l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta
con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito
premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.
Occorre innanzitutto precisare
che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, ai fatti addebitati
all’accusata non torna applicabile l’art. 172 ter CP, essendo l’intenzione
dell’autore determinante e non il risultato effettivamente ottenuto (cfr. DTF
123.
IV 119; 122 IV 159): in concreto, anche volendo prescindere dal fatto che
le dichiarazioni rilasciate dall’accusata istante quo al valore della refurtiva
contrastano con quelle delle parti lese (__________), è innegabile che
l’intenzione di chi commette furti in abitazioni non è certo quella di
impossessarsi di beni di poco valore. Inoltre, dagli atti emergono elementi
sufficientemente concreti per ritenere dato il reato di furto aggravato ai
sensi dell’art. 139 cifra 2 e 3 CP, in quanto commesso in banda – per la quale
sono sufficienti due persone e una certa reiterazione (cfr. B. Corboz, Le
infractions en droit suisse, ed. 2002, ad art. 139 CP, p. 240 e 241, ATF 124 IV
88) – e per mestiere – l'autore agisce professionalmente quando, a causa del
tempo e dei mezzi consacrati alla sua attività delittuosa, come pure della
frequenza degli atti durante un determinato periodo e dei redditi sperati o
conseguiti, risulti che egli esercita la propria attività delittuosa alla
stessa stregua di una professione, anche accessoria; è determinante che
l'agente abbia deciso di procurarsi mediante la propria attività delittuosa
redditi relativamente regolari, che contribuiscono in modo non trascurabile a
soddisfare i suoi bisogni (cfr. B. Corboz, op. cit., p. 240 con rif.): nel caso
in esame, si può ritenere, anche alla luce delle dichiarazioni rese dalle
accusate, la volontà di associarsi al fine di commettere più infrazioni
indipendenti, anche se non ancora determinate, entrambe hanno infatti
dichiarato di essere venute insieme in Svizzera per commettere furti, e non una
sola volta, gli attrezzi ed i guanti in lattice rinvenuti in loro possesso,
nonché le modalità da utilizzate (furti con scasso), denotano pure una certa
organizzazione ed “esperienza”, rilevato inoltre che entrambe non svolgono
alcuna attività lavorativa.
Ciò premesso, sono senz'altro
dati sufficienti indizi di colpevolezza a carico di __________ per i reati di
cui viene accusata, come peraltro emerge dalle dichiarazioni rese dall’accusata
stessa, da ultimo nel verb. PP 6 giugno 2008, noto alle parti, al quale si
rinvia integralmente.
4.
In merito ai bisogni istruttori
atti a giustificare la detenzione preventiva ed il suo perdurare, vi é
consolidata giurisprudenza (e dottrina):
“In relazione ai bisogni istruttori, atti a
giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare
che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto
tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di
collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la
corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale
suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697
ss.; RDAT 1988 no. 24). In
quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé,
decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise
erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der
Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op.
cit., no. 701a). Occorre che l'indagato,
se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto
svolgimento e, conseguentemente, l'esito.
E', inoltre, necessario che questa possibilità di
pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti:
"Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die
theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren
könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von
Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete
Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).
Gli elementi di concretezza del pericolo vanno
individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e
nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad
esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non
può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della
misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del
teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza
d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p.
438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego
dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66;
Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).”
(GIAR 23
settembre 2002 in re Y.)
Nello
stesso senso, la CRP:
"I rischi di collusione e di inquinamento delle
prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta
generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già
sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in atto
per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi
fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso
della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la
possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da
parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la
realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in
maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R.
Hauser/E. Schweri, op. cit. §
68.
n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"
(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)
Riassumendo,
per il mantenimento della carcerazione preventiva dell'accusato, non basta che
vi siano ancora atti istruttori da esperire, ma è necessario che la prematura
rimessa in libertà dell'accusato possa essere di nocumento proprio nell'ottica
dell'assunzione delle prove che ancora mancano, e meglio in presenza di
pericolo di collusione, quando cioè è lecito temere l'intervento dell'accusato
su terze persone (siano essi correi, parti lese o semplici testi), o pericolo
di inquinamento delle prove, termine più ampio che indica altri atteggiamenti
suscettibili di falsare l'assetto probatorio, come la soppressione o
l'alterazione di mezzi di prova, ecc..
Va da sé che i criteri sopra
esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la
detenzione) è in corso da un certo tempo.
Per quanto concerne i bisogni
dell'inchiesta, il Procuratore pubblico evidenzia che, sulla scorta delle
dichiarazioni di __________ e dei dati forniti dalle compagnie telefoniche quo
alla presenza dell’accusata su suolo elvetico, sono stati chiesti i tabulati
retroattivi di tale periodo relativi all’utenza in uso all’istante, per sua
stessa ammissione da “parecchio tempo” (cfr. verb. pol. 22.05.2008 e ordine di
sorveglianza 10.06.2008, approvato da questo giudice il giorno successivo), che
permetteranno di verificare la presenza dell’accusata in Svizzera in concomitanza
di furti e quindi verificarne la sua eventuale partecipazione, risultanze che
dovranno poi essere contestate ad entrambe le accusate, senza il rischio di
collusione fra le due.
Il fatto che i suddetti atti
istruttori non siano ancora stati effettuati, non può essere (ancora) ritenuto
lesivo del principio di proporzionalità, tenuto conto del fatto che l'inchiesta
è stata sin qui condotta in modo celere e preciso; l’autorità inquirente è comunque
invitata a procedere celermente agli accertamenti mancanti, peraltro limitati
ed esperibili in tempi brevi (nel rispetto dell'art. 102 cpv. 1 CPP).
Tutto ciò premesso la
scarcerazione di __________ appare ancora prematura.
5.
Il pericolo di fuga, per
giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una
certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto
in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento
penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena; la gravità della pena presumibile
(comunque, ”(…) elemento "indiziante" importante che va
considerato attentamente per la valutazione del pericolo di fuga, il quale,
secondo la prassi, aumenta più ci si avvicina al giudizio di merito, in
presenza di una comminatoria di pena della reclusione e/o in assenza
(ovviamente e sempre in caso di eventuale condanna) di prospettive per una
sospensione condizionale (…) (M. Luvini, I presupposti materiali del carcere
preventivo, in REP 1989 p. 287ss., p. 32; DTF 106 Ia 404; DTF 117 Ia 69; CEDU Vol.
A IX p. 44; SJ 1981 p. 377, SJ 1980 186; N. Schmid,
Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).“ GIAR
16.
novembre 2006, 345.2006.3; si veda, inoltre, DTF 14.1.2005,1S.15/2004, e
riferimenti) non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme
delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami
famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti
quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19
gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69).
__________ è cittadina
italiana, vive in __________, ma senza residenza regolare, con la famiglia, e
non ha alcun legame con la Svizzera. L'istante non ha quindi alcun interesse a
rimanere a disposizione delle autorità svizzere e la tentazione di riparare
all'estero per sottrarsi al procedimento è quindi sorretta da sufficiente
verosimiglianza ed il rischio di fuga appare probabile in modo concreto. Per
contro, poco concreta la proposta, peraltro unicamente ventilata nell’istanza,
ma non oggetto di petitum, di una cauzione, tenuto anche conto della situazione
finanziaria dell’accusata e del fatto che comunque verrebbe versata da terzi,
nonché ritenuto che in ogni caso trattasi di misura sostitutiva inidonea a
scongiurare il pericolo di collusione, pure dato, come evidenziato sopra, nella
fattispecie.
6.
Stabilita l’esistenza di bisogni
dell’inchiesta e pericolo di fuga, quali motivi di interesse pubblico a
giustificazione del mantenimento del carcere preventivo ci si può esimere dall’analizzare
il paventato pericolo di recidiva e non tanto perché non sia dato in quanto non
considerato al momento della conferma dell’arresto (d’altronde non erano noti a
questo giudice i furti successivamente ammessi dall’accusata) dal momento che
l’individuazione di una delle condizioni alternative a fondamento della
detenzione cautelare è comunque sufficiente alla decisione, senza che sia
necessario esaminarle tutte (cfr. GIAR 7.12.2004, inc. 2004.56103).
7.
La proporzionalità di una
carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un
lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la
gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro
occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383
e citazioni; art. 102 CPP).
Nel caso in esame, il rischio di
pena in caso di condanna (l’art. 139 cifra 2 prevede una pena minima edittale
non inferiore a 90 aliquote giornaliere e l’art. 139 cifra una pena edittale
non inferiore a 180 aliquote) è certamente superiore al carcere sin qui
sofferto (circa 1 mese) e quello ancora da soffrire (l’inchiesta non è ancora
conclusa, ma sembrano comunque previsti tempi brevi alla luce dei limitati
ulteriori atti d’inchiesta da effettuare). Gli inquirenti hanno sino ad ora
proceduto con celerità, non si ravvisano “tempi morti” e l’inchiesta non si
trova, né si è mai trovata, in una situazione di stallo e neppure vi sono stati
ritardi ingiustificati (cfr. DTF 16.11.2004, 1P630/2004).
Ribadito, in ogni caso, l'obbligo
per il magistrato inquirente di trattare con priorità i casi in cui l'accusato
è in detenzione, con il formale invito all’attenzione ai precetti di celerità
(art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPPT) che vogliono contenimento della possibile
carcerazione preventiva, ciò che appare sufficiente, senza che sia necessaria,
come invece postulato dalla difesa, la fissazione di un termine.
Da ultimo per quanto concerne lo
stato di gravidanza di __________, si rileva che alla stessa è comunque
garantita assistenza medica e che comunque la circostanza di essere incinta non
le ha impedito di venire in Svizzera (3 volte nel solo mese di maggio, cfr.
verb. pol. 22.05.2008 e PP 6.06.2008) per commettere furti.
8.
In conclusione, sufficienti
presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla
giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________
a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua
libertà, nel rispetto dei principi di proporzionalità e celerità nei termini
suesposti. La detenzione sin qui sofferta non viola (al momento attuale) il
principio di proporzionalità, né l’obbligo di celerità. Di conseguenza,
l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la
presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e
contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli articoli 139, 144,
186 CP, 95ss, 102, 103, 279ss, 284 CPP,
decide:
1.
L’istanza di libertà provvisoria è respinta.
2.
Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi
penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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