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Decisione

INC.2008.24703

Libertà provvisoria

13 giugno 2008Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

A.

__________ è stata arrestata,

unitamente ad __________, il 14 maggio 2008 e nei suoi confronti è stata

promossa l’accusa per i reati di ripetuto furto, danneggiamento e violazione di

domicilio.

L'arresto è stato confermato da

questo giudice il giorno successivo ritenuta l'esistenza, oltre che di seri e

concreti indizi di colpevolezza, di bisogni dell'inchiesta, pericolo di

collusione fra le corree e pericolo di fuga (doc. 4, inc. GIAR 247.2008.1).

B.

L’accusata, dopo aver

inizialmente dichiarato di essere venuta in Svizzera il 14 maggio 2008 con

l’intenzione di commettere dei furti, ma di essere stata fermata dalla Polizia

prima di avere la possibilità di metterli in atto, precisando nel contempo di

non avere mai commesso/tentato di commettere furti in Svizzera, Paese nel quale

sarebbe venuta la prima volta proprio il giorno dell’arresto, nel prosieguo

dell’inchiesta ha ammesso di essere venuta altre volte in Svizzera e di avere

commesso furti in due occasioni, la prima volta circa due anni fa con una

ragazza di cui non ricorda il nome ed il 13 maggio 2008 con __________,

precisando pure di essere stata altre volte in Svizzera, ma senza commettere

furti. Dall’esame dei dati telefonici dell’utenza trovata in suo possesso è

emersa la sua presenza in Svizzera dal 12.01.2008 al 14.05.2008 Swisscom, dal

20.02.2008 al 13.05.2008 Sunrise e dal 12.01.2008 al 22.04.2008 Orange.

Risultanze a fronte delle quali il Procuratore pubblico in data 6 giugno 2008 ha esteso l’accusa per titolo di furto aggravato.

C.

Con l’istanza qui in discussione __________,

per il tramite del difensore, chiede di essere immediatamente posta in libertà

provvisoria, se del caso previo versamento di una cauzione, per la quale si

dovrebbe comunque chiedere l’aiuto di terzi.

La difesa, dopo aver evidenziato

che l’accusata istante avrebbe integralmente ammesso le proprie responsabilità

per furti che, visto l’esiguo valore della refurtiva, potrebbero rientrare nel

campo di applicazione dell’art. 172ter CP, sostiene che il mantenimento della

detenzione preventiva non rispetterebbe il principio della proporzionalità e

che, comunque, eventuali ulteriori atti istruttori potrebbero essere effettuati

con l’accusata, peraltro al quarto mese di gravidanza, in stato di libertà

provvisoria. Per quanto concerne il pericolo di fuga, allo stesso si potrebbe

ovviare con la prestazione di una cauzione, mentre che non sarebbe dato

concreto pericolo di recidiva, peraltro escluso dal GIAR in sede di conferma

dell’arresto.

D.

Il Procuratore pubblico ha

presentato preavviso negativo, evidenziando che alla scarcerazione di __________,

nei cui confronti sono dati seri e concreti indizi di colpevolezza,

segnatamente per il reato di furto aggravato, bisogni istruttori, pericolo di

fuga e pericolo di recidiva. Il Magistrato inquirente evidenzia infine che il

mantenimento della carcerazione preventiva sarebbe comunque rispettoso del

principio di proporzionalità, tenuto anche conto delle pena minima prevista per

il reato di furto aggravato.

In sede di osservazioni la difesa

si è riconfermata nell’istanza 10 giugno 2008, e richiamato il principio di

celerità, ha postulato che, in caso di respingimento dell’istanza, questo

giudice abbia a fissare al Procuratore pubblico un termine scadente il 20

giugno 2008 per concludere l’inchiesta.

Considerandi

1.

__________, accusata e detenuta, è

pacificamente legittimata a presentare istanza di libertà provvisoria. Il preavviso

e l'incarto sono stati trasmessi tempestivamente ai sensi dell'art. 108 cpv. 1

CPP: in particolare, il preavviso e l'incarto sono stati contestualmente

recapitati “brevi manu” a questo ufficio la mattina del 12 giugno 2008 (ex art.

20.

cpv. 1 CPP); il termine di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP scade lunedì 16 giugno

2008.

(ex art. 20 cpv. 3 CPP).

2.

I principi che reggono la materia, pur se noti al magistrato

inquirente ed al difensore, vengono qui brevemente richiamati:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33

scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo

evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in

libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo

a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato

gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel

contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per

quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al

pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare

ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid.

4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei

motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio

aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.

32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine

pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà

personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto

cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di

quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel

solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della

proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia

381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior

rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della

libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag.

416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei

ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag.

128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

3.

L'esistenza di gravi e concreti

indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di competenza

di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di

esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura

restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza

l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta

con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito

premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.

Occorre innanzitutto precisare

che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, ai fatti addebitati

all’accusata non torna applicabile l’art. 172 ter CP, essendo l’intenzione

dell’autore determinante e non il risultato effettivamente ottenuto (cfr. DTF

123.

IV 119; 122 IV 159): in concreto, anche volendo prescindere dal fatto che

le dichiarazioni rilasciate dall’accusata istante quo al valore della refurtiva

contrastano con quelle delle parti lese (__________), è innegabile che

l’intenzione di chi commette furti in abitazioni non è certo quella di

impossessarsi di beni di poco valore. Inoltre, dagli atti emergono elementi

sufficientemente concreti per ritenere dato il reato di furto aggravato ai

sensi dell’art. 139 cifra 2 e 3 CP, in quanto commesso in banda – per la quale

sono sufficienti due persone e una certa reiterazione (cfr. B. Corboz, Le

infractions en droit suisse, ed. 2002, ad art. 139 CP, p. 240 e 241, ATF 124 IV

88) – e per mestiere – l'autore agisce professionalmente quando, a causa del

tempo e dei mezzi consacrati alla sua attività delittuosa, come pure della

frequenza degli atti durante un determinato periodo e dei redditi sperati o

conseguiti, risulti che egli esercita la propria attività delittuosa alla

stessa stregua di una professione, anche accessoria; è determinante che

l'agente abbia deciso di procurarsi mediante la propria attività delittuosa

redditi relativamente regolari, che contribuiscono in modo non trascurabile a

soddisfare i suoi bisogni (cfr. B. Corboz, op. cit., p. 240 con rif.): nel caso

in esame, si può ritenere, anche alla luce delle dichiarazioni rese dalle

accusate, la volontà di associarsi al fine di commettere più infrazioni

indipendenti, anche se non ancora determinate, entrambe hanno infatti

dichiarato di essere venute insieme in Svizzera per commettere furti, e non una

sola volta, gli attrezzi ed i guanti in lattice rinvenuti in loro possesso,

nonché le modalità da utilizzate (furti con scasso), denotano pure una certa

organizzazione ed “esperienza”, rilevato inoltre che entrambe non svolgono

alcuna attività lavorativa.

Ciò premesso, sono senz'altro

dati sufficienti indizi di colpevolezza a carico di __________ per i reati di

cui viene accusata, come peraltro emerge dalle dichiarazioni rese dall’accusata

stessa, da ultimo nel verb. PP 6 giugno 2008, noto alle parti, al quale si

rinvia integralmente.

4.

In merito ai bisogni istruttori

atti a giustificare la detenzione preventiva ed il suo perdurare, vi é

consolidata giurisprudenza (e dottrina):

“In relazione ai bisogni istruttori, atti a

giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare

che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto

tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di

collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la

corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale

suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697

ss.; RDAT 1988 no. 24). In

quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé,

decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise

erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der

Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op.

cit., no. 701a). Occorre che l'indagato,

se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto

svolgimento e, conseguentemente, l'esito.

E', inoltre, necessario che questa possibilità di

pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti:

"Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die

theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren

könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von

Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete

Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).

Gli elementi di concretezza del pericolo vanno

individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e

nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad

esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non

può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della

misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del

teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza

d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p.

438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego

dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66;

Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).”

(GIAR 23

settembre 2002 in re Y.)

Nello

stesso senso, la CRP:

"I rischi di collusione e di inquinamento delle

prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta

generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già

sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in atto

per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi

fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso

della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la

possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da

parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la

realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in

maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R.

Hauser/E. Schweri, op. cit. §

68.

n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"

(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)

Riassumendo,

per il mantenimento della carcerazione preventiva dell'accusato, non basta che

vi siano ancora atti istruttori da esperire, ma è necessario che la prematura

rimessa in libertà dell'accusato possa essere di nocumento proprio nell'ottica

dell'assunzione delle prove che ancora mancano, e meglio in presenza di

pericolo di collusione, quando cioè è lecito temere l'intervento dell'accusato

su terze persone (siano essi correi, parti lese o semplici testi), o pericolo

di inquinamento delle prove, termine più ampio che indica altri atteggiamenti

suscettibili di falsare l'assetto probatorio, come la soppressione o

l'alterazione di mezzi di prova, ecc..

Va da sé che i criteri sopra

esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la

detenzione) è in corso da un certo tempo.

Per quanto concerne i bisogni

dell'inchiesta, il Procuratore pubblico evidenzia che, sulla scorta delle

dichiarazioni di __________ e dei dati forniti dalle compagnie telefoniche quo

alla presenza dell’accusata su suolo elvetico, sono stati chiesti i tabulati

retroattivi di tale periodo relativi all’utenza in uso all’istante, per sua

stessa ammissione da “parecchio tempo” (cfr. verb. pol. 22.05.2008 e ordine di

sorveglianza 10.06.2008, approvato da questo giudice il giorno successivo), che

permetteranno di verificare la presenza dell’accusata in Svizzera in concomitanza

di furti e quindi verificarne la sua eventuale partecipazione, risultanze che

dovranno poi essere contestate ad entrambe le accusate, senza il rischio di

collusione fra le due.

Il fatto che i suddetti atti

istruttori non siano ancora stati effettuati, non può essere (ancora) ritenuto

lesivo del principio di proporzionalità, tenuto conto del fatto che l'inchiesta

è stata sin qui condotta in modo celere e preciso; l’autorità inquirente è comunque

invitata a procedere celermente agli accertamenti mancanti, peraltro limitati

ed esperibili in tempi brevi (nel rispetto dell'art. 102 cpv. 1 CPP).

Tutto ciò premesso la

scarcerazione di __________ appare ancora prematura.

5.

Il pericolo di fuga, per

giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una

certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto

in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento

penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena; la gravità della pena presumibile

(comunque, ”(…) elemento "indiziante" importante che va

considerato attentamente per la valutazione del pericolo di fuga, il quale,

secondo la prassi, aumenta più ci si avvicina al giudizio di merito, in

presenza di una comminatoria di pena della reclusione e/o in assenza

(ovviamente e sempre in caso di eventuale condanna) di prospettive per una

sospensione condizionale (…) (M. Luvini, I presupposti materiali del carcere

preventivo, in REP 1989 p. 287ss., p. 32; DTF 106 Ia 404; DTF 117 Ia 69; CEDU Vol.

A IX p. 44; SJ 1981 p. 377, SJ 1980 186; N. Schmid,

Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).“ GIAR

16.

novembre 2006, 345.2006.3; si veda, inoltre, DTF 14.1.2005,1S.15/2004, e

riferimenti) non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme

delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami

famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti

quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19

gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69).

__________ è cittadina

italiana, vive in __________, ma senza residenza regolare, con la famiglia, e

non ha alcun legame con la Svizzera. L'istante non ha quindi alcun interesse a

rimanere a disposizione delle autorità svizzere e la tentazione di riparare

all'estero per sottrarsi al procedimento è quindi sorretta da sufficiente

verosimiglianza ed il rischio di fuga appare probabile in modo concreto. Per

contro, poco concreta la proposta, peraltro unicamente ventilata nell’istanza,

ma non oggetto di petitum, di una cauzione, tenuto anche conto della situazione

finanziaria dell’accusata e del fatto che comunque verrebbe versata da terzi,

nonché ritenuto che in ogni caso trattasi di misura sostitutiva inidonea a

scongiurare il pericolo di collusione, pure dato, come evidenziato sopra, nella

fattispecie.

6.

Stabilita l’esistenza di bisogni

dell’inchiesta e pericolo di fuga, quali motivi di interesse pubblico a

giustificazione del mantenimento del carcere preventivo ci si può esimere dall’analizzare

il paventato pericolo di recidiva e non tanto perché non sia dato in quanto non

considerato al momento della conferma dell’arresto (d’altronde non erano noti a

questo giudice i furti successivamente ammessi dall’accusata) dal momento che

l’individuazione di una delle condizioni alternative a fondamento della

detenzione cautelare è comunque sufficiente alla decisione, senza che sia

necessario esaminarle tutte (cfr. GIAR 7.12.2004, inc. 2004.56103).

7.

La proporzionalità di una

carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un

lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la

gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro

occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383

e citazioni; art. 102 CPP).

Nel caso in esame, il rischio di

pena in caso di condanna (l’art. 139 cifra 2 prevede una pena minima edittale

non inferiore a 90 aliquote giornaliere e l’art. 139 cifra una pena edittale

non inferiore a 180 aliquote) è certamente superiore al carcere sin qui

sofferto (circa 1 mese) e quello ancora da soffrire (l’inchiesta non è ancora

conclusa, ma sembrano comunque previsti tempi brevi alla luce dei limitati

ulteriori atti d’inchiesta da effettuare). Gli inquirenti hanno sino ad ora

proceduto con celerità, non si ravvisano “tempi morti” e l’inchiesta non si

trova, né si è mai trovata, in una situazione di stallo e neppure vi sono stati

ritardi ingiustificati (cfr. DTF 16.11.2004, 1P630/2004).

Ribadito, in ogni caso, l'obbligo

per il magistrato inquirente di trattare con priorità i casi in cui l'accusato

è in detenzione, con il formale invito all’attenzione ai precetti di celerità

(art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPPT) che vogliono contenimento della possibile

carcerazione preventiva, ciò che appare sufficiente, senza che sia necessaria,

come invece postulato dalla difesa, la fissazione di un termine.

Da ultimo per quanto concerne lo

stato di gravidanza di __________, si rileva che alla stessa è comunque

garantita assistenza medica e che comunque la circostanza di essere incinta non

le ha impedito di venire in Svizzera (3 volte nel solo mese di maggio, cfr.

verb. pol. 22.05.2008 e PP 6.06.2008) per commettere furti.

8.

In conclusione, sufficienti

presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla

giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________

a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua

libertà, nel rispetto dei principi di proporzionalità e celerità nei termini

suesposti. La detenzione sin qui sofferta non viola (al momento attuale) il

principio di proporzionalità, né l’obbligo di celerità. Di conseguenza,

l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la

presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e

contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli articoli 139, 144,

186 CP, 95ss, 102, 103, 279ss, 284 CPP,

decide:

1.

L’istanza di libertà provvisoria è respinta.

2.

Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi

penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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