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Decisione

INC.2008.27201

Istanza di dissequestro dopo emanazione atto d'accusa

28 agosto 2008Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

di proprietà della __________, da lui condotto tra __________ e Avegno; egli

avrebbe perso la padronanza del veicolo a causa della velocità eccessiva di

150-180 km/h, malgrado il limite vigente sul quel tratto di strada di 60 km/h,

finendo la propria corsa contro un carro agricolo, il violento urto che ne è

seguito ha causato lesioni gravi a __________ che ne hanno provocato la morte;

-

il Procuratore pubblico Antonio Perugini ha sequestrato il relitto del

veicolo __________ (indicato come “corpo di reato” nell’atto d’accusa __________

del 15 marzo 2007) condotto dall’accusato al momento dei fatti;

-

nel corso dell’inchiesta il Procuratore pubblico ha sottoposto a perizia

lo stato meccanico e di manutenzione del veicolo summenzionato (cfr. decreto di

nomina del perito __________ del 16 giugno 2006 e referto peritale dell’11

dicembre 2006);

-

con istanza 26 maggio 2008, erroneamente indirizzata al PP Perugini e

poi erroneamente inviata da quest’ultimo al __________, __________, titolare

dell’omonimo __________ e zio dell’accusato, chiede il dissequestro del

veicolo, anche in considerazione del fatto che il titolare del capannone dove

si trova ora il rottame avrebbe sollecitato l’istante di liberare il posteggio;

__________ allega all’istanza la dichiarazione 19 marzo 2007 sottoscritta da __________,

con la quale l’accusato autorizza lo zio __________ a ritirare il rottame della

Porsche da lui condotta al momento del tragico incidente che l’ha visto

protagonista in giugno 2006;

-

con osservazioni 2 giugno 2008 il Procuratore pubblico dichiara di non

avere nessuna obiezione di fondo al dissequestro del veicolo in questione, a

condizione che le parti rinuncino formalmente ad avvalersi, in vista del

processo, della facoltà di chiedere una controperizia tecnica o una perizia di

parte; a mente del PP il sequestro del veicolo è infatti mantenuto proprio per

assicurarlo come mezzo di prova fino al dibattimento; il PP conclude affermando

di opporsi al dissequestro del veicolo in mancanza di una tale rinuncia formale

formulata dalle parti;

-

l’accusato non ha presentato osservazioni, né personalmente né per il

tramite del proprio difensore, lo stesso dicasi per le parti civili, nessuno ha

peraltro sollevato obiezioni in merito alla legittimità di __________ a

presentare l’istanza;

-

l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al magistrato penale di ordinare il

sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione

del processo, alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in

Considerandi

quanto passibili di confisca o devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua

qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e

conservare gli oggetti di cui sopra al seguito della procedura e quindi per le

necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato

requirente e quelle del giudice del merito, come evidenziato nella duplice

prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle

prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o

devoluzione (sequestro confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p.

359);

-

in materia di sequestro, nel lasso di tempo che intercorre tra

l’emanazione dell’atto di accusa e l’apertura del dibattimento, la CRP (30.7.2002 in re B, inc. 60.2002.00174) ha constatato un “vuoto legislativo” e l’ha

colmato assegnando tale competenza al GIAR. Non v’è ragione perché quanto detto

dalla CRP nella sentenza citata non valga anche in tema di dissequestro. Di

conseguenza questo giudice ha riconosciuto la sua competenza per decidere

(comunque e sempre in via incidentale) istanze di dissequestro presentate dopo

l’emanazione dell’atto d’accusa e prima dell’apertura del dibattimento (un

chiarimento tra le varie autorità coinvolte ha confermato questa conclusione; cfr.

decisione 14 ottobre 2003, doc. 12, inc. GIAR 268.1997.2);

-

questo giudice è dunque competente ad esaminare l’istanza 26 maggio

2008;

-

d’obbligo chiedersi se __________ possa essere ritenuto legittimato a

presentare istanza di dissequestro a suo nome (non essendo parte al

procedimento e non essendo noto a questo giudice un eventuale passaggio di

proprietà del rottame del veicolo) o a nome e per conto del nipote accusato

(considerata la dichiarazione di __________ del 19 marzo 2007 allegata

all’istanza); la questione, in mancanza di accordo delle parti (che come detto

non hanno presentato osservazioni), va decisa per la negativa anche se l’istanza

va respinta anche nel merito;

-

il rottame del veicolo condotto dall’accusato il 12 giugno 2006 tra __________

e __________, e sul quale ha trovato la morte __________, mantenuto sotto

sequestro penale, ha evidentemente valore probatorio nell’ambito del

procedimento penale sfociato nell’atto d’accusa __________ del 15 marzo 2007;

il veicolo è sì stato peritato dal perito giudiziario ing. __________, ma non

può essere escluso, vista la gravità del reato contestato all’accusato, che le

parti o il Giudice (la Corte) del merito possano ritenere di sottoporlo a nuova

perizia, sia prima che in occasione della celebrazione del processo; peraltro

né l’istante (che non è parte al procedimento) né l’accusato, che non ha

presentato osservazioni, motivano perché il rottame del veicolo dovrebbe venire

dissequestrato, al di là di asserito sovraffollamento del capannone dove si

trova ora la __________; non vi è dunque alcun valido motivo perché questo

giudice proceda ad un dissequestro del veicolo, dovendo essere salvaguardate le

facoltà e le competenze rispettivamente del magistrato requirente e del giudice

del merito;

-

visto quanto sopra, nonché il carattere eminentemente probatorio

dell’oggetto mantenuto sotto sequestro, in mancanza degli elementi per cui

questo giudice potrebbe determinarsi su di un dissequestro, l’istanza deve

essere respinta; vista la particolarità del caso la presente decisione è esente

da tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti i citati articoli di legge,

decide:

1. L’istanza

è irricevibile e, comunque, respinta nel merito ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tasse e spese di giustizia né si assegnano ripetibili.

3. Contro

la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci

giorni dall’intimazione.

4. Intimazione

a:

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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