INC.2008.27201
Istanza di dissequestro dopo emanazione atto d'accusa
28 agosto 2008Italiano6 min
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Numero d'incarto:
INC.2008.27201
Data decisione, Autorità:
28.08.2008, GIAR
Titolo:
Istanza di dissequestro dopo emanazione atto d'accusa
DISSEQUESTRO DOPO EMANAZIONE ATTO DI ACCUSA
art. 161 cpv. 1 CPP-TI
Incarto n.
INC.2008.27201
Lugano
28 agosto 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sull’istanza presentata il 26/27
maggio 2008 da
__________
intesa ad ottenere il
dissequestro del veicolo __________, attualmente depositato presso l’__________,
sequestrato nell’ambito del procedimento penale contro __________ per titolo
di omicidio intenzionale, di cui all’__________ del 15 marzo 2007 del
Procuratore pubblico Antonio Perugini;
viste le osservazioni 2 giugno
2008 del magistrato inquirente;
visto che né l’accusato né la
parte civile hanno presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti
dell’inc. __________ messi a disposizione di questo giudice;
ritenuto e considerato,
in fatto e in
diritto:
che:
-
__________ è stato rinviato a giudizio davanti alla Corte delle Assise
criminali di __________ per titolo di omicidio intenzionale: egli è accusato di
avere intenzionalmente ucciso
__________,
al momento dei fatti sedente quale passeggera anteriore del veicolo __________
Fatti
di proprietà della __________, da lui condotto tra __________ e Avegno; egli
avrebbe perso la padronanza del veicolo a causa della velocità eccessiva di
150-180 km/h, malgrado il limite vigente sul quel tratto di strada di 60 km/h,
finendo la propria corsa contro un carro agricolo, il violento urto che ne è
seguito ha causato lesioni gravi a __________ che ne hanno provocato la morte;
-
il Procuratore pubblico Antonio Perugini ha sequestrato il relitto del
veicolo __________ (indicato come “corpo di reato” nell’atto d’accusa __________
del 15 marzo 2007) condotto dall’accusato al momento dei fatti;
-
nel corso dell’inchiesta il Procuratore pubblico ha sottoposto a perizia
lo stato meccanico e di manutenzione del veicolo summenzionato (cfr. decreto di
nomina del perito __________ del 16 giugno 2006 e referto peritale dell’11
dicembre 2006);
-
con istanza 26 maggio 2008, erroneamente indirizzata al PP Perugini e
poi erroneamente inviata da quest’ultimo al __________, __________, titolare
dell’omonimo __________ e zio dell’accusato, chiede il dissequestro del
veicolo, anche in considerazione del fatto che il titolare del capannone dove
si trova ora il rottame avrebbe sollecitato l’istante di liberare il posteggio;
__________ allega all’istanza la dichiarazione 19 marzo 2007 sottoscritta da __________,
con la quale l’accusato autorizza lo zio __________ a ritirare il rottame della
Porsche da lui condotta al momento del tragico incidente che l’ha visto
protagonista in giugno 2006;
-
con osservazioni 2 giugno 2008 il Procuratore pubblico dichiara di non
avere nessuna obiezione di fondo al dissequestro del veicolo in questione, a
condizione che le parti rinuncino formalmente ad avvalersi, in vista del
processo, della facoltà di chiedere una controperizia tecnica o una perizia di
parte; a mente del PP il sequestro del veicolo è infatti mantenuto proprio per
assicurarlo come mezzo di prova fino al dibattimento; il PP conclude affermando
di opporsi al dissequestro del veicolo in mancanza di una tale rinuncia formale
formulata dalle parti;
-
l’accusato non ha presentato osservazioni, né personalmente né per il
tramite del proprio difensore, lo stesso dicasi per le parti civili, nessuno ha
peraltro sollevato obiezioni in merito alla legittimità di __________ a
presentare l’istanza;
-
l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al magistrato penale di ordinare il
sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione
del processo, alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in
Considerandi
quanto passibili di confisca o devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua
qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e
conservare gli oggetti di cui sopra al seguito della procedura e quindi per le
necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato
requirente e quelle del giudice del merito, come evidenziato nella duplice
prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle
prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o
devoluzione (sequestro confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p.
359);
-
in materia di sequestro, nel lasso di tempo che intercorre tra
l’emanazione dell’atto di accusa e l’apertura del dibattimento, la CRP (30.7.2002 in re B, inc. 60.2002.00174) ha constatato un “vuoto legislativo” e l’ha
colmato assegnando tale competenza al GIAR. Non v’è ragione perché quanto detto
dalla CRP nella sentenza citata non valga anche in tema di dissequestro. Di
conseguenza questo giudice ha riconosciuto la sua competenza per decidere
(comunque e sempre in via incidentale) istanze di dissequestro presentate dopo
l’emanazione dell’atto d’accusa e prima dell’apertura del dibattimento (un
chiarimento tra le varie autorità coinvolte ha confermato questa conclusione; cfr.
decisione 14 ottobre 2003, doc. 12, inc. GIAR 268.1997.2);
-
questo giudice è dunque competente ad esaminare l’istanza 26 maggio
2008;
-
d’obbligo chiedersi se __________ possa essere ritenuto legittimato a
presentare istanza di dissequestro a suo nome (non essendo parte al
procedimento e non essendo noto a questo giudice un eventuale passaggio di
proprietà del rottame del veicolo) o a nome e per conto del nipote accusato
(considerata la dichiarazione di __________ del 19 marzo 2007 allegata
all’istanza); la questione, in mancanza di accordo delle parti (che come detto
non hanno presentato osservazioni), va decisa per la negativa anche se l’istanza
va respinta anche nel merito;
-
il rottame del veicolo condotto dall’accusato il 12 giugno 2006 tra __________
e __________, e sul quale ha trovato la morte __________, mantenuto sotto
sequestro penale, ha evidentemente valore probatorio nell’ambito del
procedimento penale sfociato nell’atto d’accusa __________ del 15 marzo 2007;
il veicolo è sì stato peritato dal perito giudiziario ing. __________, ma non
può essere escluso, vista la gravità del reato contestato all’accusato, che le
parti o il Giudice (la Corte) del merito possano ritenere di sottoporlo a nuova
perizia, sia prima che in occasione della celebrazione del processo; peraltro
né l’istante (che non è parte al procedimento) né l’accusato, che non ha
presentato osservazioni, motivano perché il rottame del veicolo dovrebbe venire
dissequestrato, al di là di asserito sovraffollamento del capannone dove si
trova ora la __________; non vi è dunque alcun valido motivo perché questo
giudice proceda ad un dissequestro del veicolo, dovendo essere salvaguardate le
facoltà e le competenze rispettivamente del magistrato requirente e del giudice
del merito;
-
visto quanto sopra, nonché il carattere eminentemente probatorio
dell’oggetto mantenuto sotto sequestro, in mancanza degli elementi per cui
questo giudice potrebbe determinarsi su di un dissequestro, l’istanza deve
essere respinta; vista la particolarità del caso la presente decisione è esente
da tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti i citati articoli di legge,
decide:
1. L’istanza
è irricevibile e, comunque, respinta nel merito ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tasse e spese di giustizia né si assegnano ripetibili.
3. Contro
la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci
giorni dall’intimazione.
4. Intimazione
a:
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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