INC.2008.28404
Istanza di libertà provvisoria
12 maggio 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
INC.2008.28404
Data decisione, Autorità:
12.05.2009, GIAR
Titolo:
Istanza di libertà provvisoria
COMPETENZA DOPO RINVIO
art. 108 cpv. 3 CPP-TI
art. 108 cpv. 4 CPP-TI
Incarto n.
INC.2008.28404
Lugano
12 maggio 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire sull’istanza di scarcerazione
presentata l’11 maggio 2009 da
__________
a seguito della decisione della CCRP di data 4 maggio
2009;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in
diritto
che:
- __________ è in stato di
detenzione (preventiva) dal 9 giugno 2008;
- con sentenza del 28 gennaio 2009, la Corte delle Assise criminali di Lugano lo ha ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt.
187 CP (dispositivo 1.1), 190 CP (dispositivo 1.2), 19 cifra 1 LFStup
(dispositivo 1.3) e 19a LFStup (dispositivo 1.4), condannandolo ad una pena
detentiva di 3 anni e 10 mesi (dispositivo 2.1), al risarcimento della parte
civile per spese e torto morale (dispositivo 2.2) nonché al pagamento della
tassa di giustizia e delle spese processuali (dispositivo 2.3);
- con sentenza del 4 maggio 2009 la CCRP ha annullato il dispositivo 1.1 della sentenza di primo grado prosciogliendo l’accusato
dal reato ascritto; nel contempo, ha pure annullato i dispositivi 2.1, 2.2. e
2.3, relativi alla pena, al risarcimento alla parte civile e tasse e spese,
disponendo il rinvio per nuovo giudizio;
- con lo scritto menzionato in epigrafe, __________ ha chiesto, a
questo ufficio, l’immediata scarcerazione siccome prosciolto dall’imputazione
di violenza carnale e non potendosi più invocare pericolo di collusione o di
fuga;
- la particolarità della situazione pone, innanzitutto, il
problema della competenza decisionale di questo ufficio;
-
una richiesta di scarcerazione immediata, fondata unicamente sul
proscioglimento (in questo caso parziale) da parte della Corte di cassazione,
non rientra nelle competenze di questo ufficio; in materia si è già avuto modo
di dire che:
“L’immediata scarcerazione, per decadenza dei motivi
che giustificano l’ordine di arresto, rispettivamente decorrenza dei termini
della carcerazione preventiva, deve essere ordinata dall’autorità giurisdizionalmente
competente al momento in cui “l’evento” si verifica (se si preferisce, al
momento in cui la constatazione ha luogo). Quindi se il dispositivo della
sentenza CCRP …omissis… comportasse immediata scarcerazione, spettava a
tale autorità ordinarla contestualmente al suo proprio dispositivo. Il GIAR
ordina l’immediata scarcerazione allorquando non conferma un arresto (art. 100
CPP), rispettivamente allorquando si esprime su un’istanza di libertà
provvisoria, se del caso, preavvisata negativamente dal magistrato inquirente
(108 cpv. 2 e 3 CPP) ma non ha competenza per ordinarla desumendola dal
dispositivo di una Corte del merito, tantomeno è autorità d'esecuzione di
decisioni altrui.”
(GIAR 11.5.2005, 420.2004.2)
- se la richiesta deve, invece, essere considerata quale istanza
di libertà provvisoria dopo la decisione di cassazione e la comunicazione del
dispositivo (quindi non in applicazione dell’art. 290 cpv. 2 CPP), occorre
determinare se ci si trovi in una situazione retta dall’art. 108 cpv. 3 CPP,
ovvero in quella dell’art. 108 cpv. 4 CPP che vuole competente la Corte di merito dall’apertura del dibattimento alla crescita in giudicato della sentenza,
rispettivamente la stessa CCRP dalla presentazione del ricorso e fino alla
crescita in giudicato della propria decisione;
- questo ufficio ha già avuto modo di riconoscere la propria
competenza laddove il rinvio da parte della CCRP costituisca una sorta di
“ritorno” alla situazione post-atto d’accusa e pre-dibattimento, asserendo che
tale è il caso quando il rinvio è effettuato per nuovo giudizio su una o più
imputazioni (GIAR 23 maggio 2005, 420.2004.3);
- nel caso in esame la CCRP ha annullato il dispositivo 1.2 della
prima istanza e prosciolto l’accusato dall’imputazione di violenza carnale, nel
contempo, ha annullato, con rinvio, i dispositivi 2.1, 2.2 e 2.3, sempre della
prima istanza, relativi alla pena, risarcimento a parte civile e carico di
tasse e spese; gli altri dispositivi non sono stati toccati, di conseguenza
deve essere ritenuta confermata la condanna relativa alle altre imputazioni,
con rinvio limitato alla ricommisurazione della pena, delle assegnazioni alla
PC e sulle spese;
- il nuovo giudizio su queste questioni (che, per legge, non
necessita di una modifica della composizione della corte: art. 296 cpv. 2 CPP),
non comporta, a mente di questo giudice, un ritorno alla fase tra l’atto
d’accusa e l’apertura del dibattimento; al contrario, e sempre a giudizio di
questo giudice, si tratta di una delle situazioni previste dall’art. 108 cpv. 4
CPP (fase successiva all’apertura del dibattimento e sentenza non ancora
cresciuta in giudicato) in quanto la Corte non deve più esprimersi sui fatti
oggetto dell’atto d’accusa (o estensione completazione dello stesso) e non deve
istruire un nuovo processo nel senso compiuto di tale termine;
- in virtù di quanto sopra, questo giudice non ritiene data la sua
competenza in merito alle richiesta menzionata in epigrafe; che la competenza
spetti ad un giudice di merito può certo apparire delicato (cfr. RUSCA,
Salmina, Verda, Commento al CPP n. 3 ad art. 97 e n. 10 ad art. 108), ma ciò
non basta a permettere a questo ufficio di attribuirsi competenze non previste
(e non volute) dalla legislazione applicabile;
- abbondanzialmente, e non essendo dato sapere se la decisione
della CCRP sia (o sarà) oggetto di impugnativa, si rileva che l’eventualità di
un ricorso al TF renderebbe ancora più evidente l’incompetenza di questo
ufficio (e non modifica questa considerazione il fatto che le sentenze CCRP
siano immediatamente esecutive ex art. 294 cpv. 4 CPP);
- l’istanza viene trasmessa, per il tramite del TPC, alla Corte
oggetto del rinvio da parte della CCRP, affinché si determini sulla propria
competenza e, se del caso, proceda ad evasione;
- trattandosi di questione legata alla libertà personale si
segnala la possibilità di ricorso alla CRP che, tra l’altro, è anche autorità
deputata a dirimere i conflitti di competenza.
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in
particolare tutte quelle menzionate nei considerandi,
decide
Fatti
1. L’istanza è irricevibile per
incompetenza di questo ufficio.
2. L’istanza viene trasmessa alla Corte competente per il merito,
tramite il TPC, affinché si determini sulla propria eventuale competenza.
3. Non si prelevano tasse e spese.
4. Intimazione all’istante per
il tramite del suo patrocinatore.
5. Trasmissione al TPC per
Considerandi
quanto eventualmente di competenza.
giudice
Edy Meli
P.S.: in considerazione della possibile urgenza
l’intimazione e la trasmissione vengono anticipate via telefax.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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