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Decisione

INC.2008.3003

Provvedimento PP

14 febbraio 2008Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i tramite del proprio legale ha presentato reclamo a questo ufficio contro

l’omissione del Procuratore pubblico nell’emanare una decisione formale

motivata sulle richieste formulate in materia di accesso agli atti, postulando

la messa a disposizione da parte del magistrato inquirente “di tutti gli atti

d’inchiesta in suo possesso concernenti __________”. Riassunte le

disposizioni di legge in materia, la difesa, dopo aver ricordato che la

richiesta 21 gennaio 2008 volta ad ottenere l’accesso ai verbali di polizia e

all’incarto della __________ di __________ è rimasta inevasa da parte del __________,

evidenzia di aver richiesto telefonicamente al __________ (il 25 gennaio 2008)

una presa di posizione in merito e che in tale occasione l’autorità inquirente

avrebbe fatto riferimento a non meglio precisati bisogni istruttori e alla

circostanza che, a quel momento, nemmeno il Procuratore pubblico sarebbe stato

in possesso dell’intero incarto.

4.

In sede di osservazioni il

Procuratore pubblico chiede che il reclamo venga respinto. In particolare,

l’accesso agli atti non potrebbe essere concesso per due ragioni: da un lato,

il difensore beneficia di colloqui liberi permanenti con __________ e,

dall’altro, sarebbe dato concreto pericolo di collusione ed inquinamento delle

prove con altre persone implicate, l’inchiesta essendo da situare in un

contesto più ampio di altre tre persone coinvolte ed essendo previste a breve

almeno 10-15 audizioni di acquirenti, rilevato comunque che “il difensore

avrà senz’altro modo di aver conoscenza su tutto quanto sarà contestato al suo

assistito al più presto compatibilmente con i bisogni istruttori e al più tardi

in occasione dell’interrogatorio di conferma dei verbali di Polizia presso il __________”.

5.

Il reclamo, presentato

dall'accusato detenuto e destinatario della decisione, è ricevibile in ordine.

6.

In diritto,

questo ufficio ha già avuto modo di precisare, più volte, che:

"L’art. 60 cpv. 2 CPP dispone che il difensore

nell’ambito della sua partecipazione all’istruttoria formale “ può sempre

prendere conoscenza degli atti e dei documenti e dei documenti e riceverne

copia, ove necessario al patrocinio e salvo contrarie esigenze di inchiesta “.

Quindi, secondo lo spirito informatore della revisione

parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 (la corrispondente norma era

l'art. 61 c cpv. 2), di principio partecipazione e conoscenza sono prioritari

rispetto al segreto delle indagini, ammissibile solo quando sia necessaria

preminente tutela di interessi pubblici e privati, da apprezzare nel rispetto

della proporzionalità. Peraltro diritto in discussione è garantito dall’art. 4

Cost. fed. (ndr: ora art. 29 cpv. 2 CF), in quanto corollario del

diritto di essere sentito, ritenuto che solo conoscendo gli indizi su cui si

fonda l’accusa è possibile alla difesa di prendere posizione ed eventualmente

controbatterli convenientemente: e ciò vale segnatamente in caso di detenzione

preventiva dell’accusato, come vogliono gli art. 5 § 2,3 e 4 CEDU (v. sentenza

della Camera dei ricorsi penali 21 settembre 1994 in re M. P., CRP 293/94, e

riferimenti; sentenza 8 dicembre 1994 consid. 2b della I Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale in re M. A.,1P.669/1994 e riferimenti, in

particolare DTF 119 Ia 138 consid. 2b, 115 Ia 302 consid. 5a). Se infatti la

consultazione degli atti del procedimento costituisce l’ovvia premessa del

diritto di esprimersi e di esporre le proprie ragioni, in questo contesto

l’accusato arrestato acquisisce la conoscenza degli elementi a carico

rispettivamente legittimanti la privazione della libertà e di quelli a

discarico e favorevoli alla revoca del provvedimento restrittivo, il tutto

sempre a garanzia del principio della parità delle armi (sentenza TF citata e

riferimenti, tra i quali DTF 116 Ia 300 consid. 4a, 115 Ia 303 consid. 5b),

oltre evidentemente a poter attivamente esercitare le propria difesa.

Di certo, come previsto dalla norma in discussione e

come riconosciuto dalla citata giurisprudenza (v. anche REP 1998, pag. 328, n.

100), il diritto per l’accusato e per il suo difensore non è assoluto, ma può

essere limitato a tutela di legittimi interessi pubblici o privati

contrastanti, ritenuto in ogni modo ed in caso di arresto l’accesso agli atti

essenziali. Si aggiunge che le “ contrarie esigenze di inchiesta “,

quale eccezione al principio della piena partecipazione, potranno essere sempre

meno fatte valere nel decorso dell’istruttoria (v. sopra sub 3.3)."

(GIAR 31

agosto 2000, 377.2000.6)

Inoltre, e con

riferimento ai principi indicati (applicabili anche all'accusato e non solo al

difensore - cfr. art 57 CPP) si deduce (meglio, si deve dedurre):

"… che l'istruttoria non può essere condotta

segretamente nei confronti dell'accusato, che il diritto d'accesso agli atti è

considerato importante (quando non fondamentale) per un'efficace difesa (G:

PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, 2000, nos. 774ss., 1208ss.;

RUSCA/SALMINA/VERDA, commento al CPP, nota 11 ad art. 60), che la sua

limitazione deve essere motivata in stretta connessione con specifiche esigenze

d'inchiesta (salvaguardia della raccolta di prove esenti da possibili

inquinamenti - REP 1998 n. 100), che deve essere limitata nel tempo ed i motivi

a giustificazione della limitazione debbono essere sempre più

"concreti"/importanti man mano che l'inchiesta prosegue (REP 1994 n.

114) e che spetta al magistrato inquirente (che intende limitare un diritto)

motivare correttamente e sufficientemente la limitazione, non all'accusato (o

alla sua difesa) motivare la richiesta;"

(GIAR 9 dicembre 2005, 192.2005.5)

Lo stesso Tribunale federale ha

avuto modo, ancora recentemente, di ribadire l'importanza di tale diritto in

particolare nei confronti di persone detenute (se si preferisce, allorquando vi

è in gioco una misura restrittiva della libertà personale), sottolineando come

tale diritto riguardi la conoscenza dell'intero incarto e precisando che

l'autorità inquirente, qualora intenda fondare il mantenimento della detenzione

su atti che vuole mantenere segreti per non compromettere l'inchiesta, deve

illustrarne il contenuto essenziale all'interessato offrendogli la possibilità

di esprimersi al riguardo e aggiungendo che non può essere il solo

comportamento "omertoso e reticente" a fondare limitazioni

particolari di tale diritto (cfr. DTF 7.2.2005,1S.3/2005; DTF 14.1.2004,

1S.15/2004).

In sostanza, nel nostro ordinamento

vale il principio (la garanzia) che l'accusato ed il suo difensore hanno

completo accesso agli atti per legge in istruzione formale e con estensione

giurisprudenziale anche precedentemente; eventuali limitazioni costituiscono

l'eccezione. L'accusato ed il suo difensore hanno quindi il diritto di chiedere

la concretizzazione di tale diritto in qualsiasi forma, per fax,

telefonicamente o per iscritto (in analogia con quanto avviene per la richiesta

dei permessi di colloquio con gli accusati in stato di detenzione), senza che

sia necessario motivare la propria richiesta. Nell'ipotesi in cui il magistrato

inquirente non si limiti a confermare il principio, ma lo ribalti applicando

l'eccezione (in caso, contrarie esigenze d'inchiesta) deve emanare una formale

decisione motivata.

Motivazioni generiche (quali ad

esempio il riferimento a non meglio precisati bisogni istruttori), così come

il ritardo nell’emanazione della decisione limitativa, con contestuale

impedimento all’accesso, sono già state ritenute da questo ufficio costitutive

di diniego di giustizia (che concretizza una lesione dei diritti della difesa)

e hanno condotto a decidere a favore dell’immediato accesso agli atti “Al

fine di non rendere pleonastica tale constatazione (rinviare l'accusato e la

sua difesa al reclamo per diniego di giustizia, in considerazione dei tempi

tecnici minimi per l'emanazione di una decisione, equivarrebbe a permettere

l'instaurarsi di una prassi che rovescia il principio stabilito dal CPP in

applicazione della CF e della CEDU)” (cfr. GIAR 29 dicembre 2006,

542.2006.3, nonché 3 novembre 2004, 505.2000.2).

7.

Da quanto esposto e richiamato al

considerando precedente, in particolare dal fatto che l'accesso agli atti è la

regola e la limitazione l'eccezione (che perciò deve essere motivata), consegue

che se vi sono preminenti interessi per una limitazione, questi debbono essere

noti e comunicati al momento in cui l'accusato o il suo difensore chiedono di

esercitare il loro diritto, e comunque, se, non contestualmente, al più presto

e senza ingiustificato ritardo.

Nel caso in esame, dall'incarto

emerge che la difesa ha chiesto di poter accedere ai verbali di polizia di __________

e all’incarto della __________, per la prima volta, il 21 gennaio 2008 e, una

seconda volta, telefonicamente il 25 gennaio 2008 (fatto non contestato dal

magistrato inquirente) senza ottenere né l'accesso, né una decisione negativa

motivata, che non è intervenuta neppure dopo la presentazione del reclamo qui

in esame (unicamente in sede di osservazioni il Procuratore pubblico si è

pronunciato per il rifiuto di concessione dell’accesso agli atti). In concreto,

il magistrato inquirente non ha quindi permesso (ingiustificatamente) al

reclamante ed alla sua difesa di esercitare il proprio diritto di visione degli

atti, impedendogli di fatto l'accesso agli atti e contestualmente rifiutandosi

di emanare decisione formale motivata: la limitazione di fatto del diritto di

accesso agli atti, che perdura ormai da tre settimane, senza

comunicazione/decisione motivata, costituisce un diniego formale di giustizia

che concretizza una lesione dei diritti della difesa (in proposito cfr.

sentenze GIAR 3 novembre 2004 inc. 505.2000.2 e 29 dicembre 2006, inc.

542.2006.3).

Discende dalle suddette

considerazioni che gli atti precedenti le suddette richieste e di cui la difesa

ha chiesto di poter prendere visione sono da considerarsi immediatamente accessibili.

Per quanto concerne invece gli atti

acquisiti (o che verranno acquisiti) successivamente rimane intatta la facoltà

del magistrato inquirente di emanare eventuale decisione motivata di rifiuto

(tra l’altro con effetti limitati nel tempo), nel rispetto dei diritti

dell’accusato/della difesa e dei principi di celerità e proporzionalità.

In via abbondanziale, per quanto

concerne l’argomentazione fatta valere dal Procuratore pubblico in sede di

osservazioni, secondo cui l'accesso agli atti non sarebbe possibile essendo già

stati concessi alla difesa colloqui liberi con l’accusato in quanto “a norma

di giurisprudenza delle due l’una: o questi o l’accesso agli atti!”, giova

rilevare che simile alternativa così come formulata non appare sostenibile, né

desumibile dalle norme di legge applicabili. In proposito valgono le

considerazioni già espresse da questo ufficio in precedente decisione:

“Accesso agli atti e colloqui liberi sono due diritti

della difesa distinti (artt. 60 cpv. 2 e 64 cpv. 1 CPP), ancorché entrambi

riconducibili ai principi contenuti nell'art. 6 CEDU, limitabili (ognuno) per

concrete e preponderanti necessità istruttorie che possono sì influire su uno

di questi diritti piuttosto che sull'altro con modalità alternative (cfr. Rusca,

Salmina, Verda, Commento al CPP, n. 13 e 14 ad. art. 60, n. 6 ss. ad art. 64),

ma per motivi di proporzionalità e solo a dipendenza delle circostanze del caso

concreto, non "di regola". Inoltre, se per le necessità

dell'inchiesta le condizioni per una limitazione dell'uno o dell'altro (appunto

in alternativa) sono presenti, la scelta non è necessariamente prerogativa

dell'inquirente.”

(GIAR

29.12.2006, inc. 2006.54203).

In altre parole, il fatto che il

difensore abbia colloqui liberi con l’accusato non implica necessariamente

l’impossibilità di avere accesso agli atti, bensì un eventuale rifiuto di

concedere l’accesso agli atti deve essere valutato in stretta connessione con

specifiche esigenze d’inchiesta che concernono il singolo caso avuto anche

riguardo allo stadio dell’inchiesta, in questo senso “sono ovviamente

insufficienti i semplici riferimenti a prassi che vogliono limitazione

dell’accesso per esempio nella prima settimana d’inchiesta, così come

riferimenti generici a non meglio precisati “bisogni d’inchiesta”” (cfr. E.

Meli, Momento e modalità dell’esercizio del diritto di accesso agli atti da

parte dell’accusato nel procedimento penale ticinese, in Bollettino n. 34,

dicembre 2007. p. 6 ss).

8.

In virtù di tutto quanto sopra

esposto, in particolare al consid. 7, il reclamo deve essere accolto con la

presente decisione, definitiva a livello cantonale.

In ragione dell'esito del

reclamo, la tassa e le spese di giustizia, nonché le ripetibili sono poste a

carico dello Stato.

PQM

viste le norme applicabili, quelle citate ed in particolare

gli artt. 19 cifra 1 e 2 e 19a LFStup, 5 e 6 CEDU, 29, 32 CF, 6, 57, 58, 60,

62, 64, 175, 176, 280, 284 e contrario CPP,

decide

1. Il reclamo è accolto ai sensi dei considerandi (in

particolare consid. 7).

Considerandi

2.

La

tassa di giustizia, fissata in Fr. 500.--, e le spese di Fr. 100.--, sono a

carico dello Stato del cantone Ticino che rifonderà al reclamante Fr. 200.-- a

titolo di ripetibili.

3.

La presente decisione è definitiva.

4.

Intimazione a:

giudice

Ursula Züblin

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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