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Decisione

INC.2008.31904

Istanza di libertà provvisoria

30 ottobre 2008Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Per quanto riguarda i fatti si può fare riferimento alla

decisione 14 agosto 2008 di questo giudice (inc. GIAR 319.2008.3, doc. 5).

“A.

__________ è stata arrestata il 30 giugno 2008 in quanto accusata di truffa

(a seguito di denuncia 19 ottobre 2007 della __________) dal Procuratore

pubblico, dopo essere stata interrogata in mattinata dalla __________ e il

pomeriggio dal magistrato inquirente. Lo stesso giorno è pure stato arrestato

il coniuge dell’istante, __________, per lo stesso titolo di reato.

__________, che sarebbe stata vittima il 24 maggio 1993

di un incidente sul lavoro agli arti superiori (ustione con la soda caustica

che le avrebbe provocato ustioni di 2° e 3° grado) – a seguito del quale

sarebbero sarebbe stata ritenuta inabile al lavoro manuale e sarebbero

intervenute a vario titolo diverse compagnie assicurative che le hanno fornito

prestazioni di natura pecuniaria (tra cui __________) – è accusata di avere

ingannato tali istituti assicurativi, autoinfliggendosi delle ferite agli arti

superiori (da sola e con l’aiuto del marito) al fine di simulare una

aggravamento delle conseguenze dell’incidente originario e così ottenere il

versamento di prestazioni assicurative, altrimenti non dovute, e tentato di

percepire, con le stesse modalità, una rendita per grandi invalidi.

Il 16.7.2003 avrebbe ottenuto dal datore di lavoro, in

via giudiziaria, anche un’indennità per danni non assicurati di CHF 541'365.25.

“L’8.6.2006, per valutare la richiesta di indennità per

grandi invalidi rispettivamente per chiarire la particolare “anomala”

situazione [“In sostanza (…) usciva dall’ospedale in fase di netta

guarigione ed ai controlli ambulatoriali ai quali si presentava in seguito, le

condizioni delle sue mani e dei suoi avambracci risultavano di nuovo ex ante”

(denuncia penale 19.10.2007, p. 3)], __________ sarebbe stata visitata dal __________.

Il perito avrebbe rilevato l’impossibilità soggettiva di muovere braccia e mani

e concreti indizi di lesioni autoinflitte; avrebbe consigliato un’osservazione

costante della denunciata, con documentazione fotografica mensile del decorso

delle lesioni.

L’__________ avrebbe proceduto alle verifiche presso

l’abitazione di __________ il 15.9.2006, il 28.11.2006, il 22.1.2007, il

16.2.2007 ed il 30.4.2007. All’inizio di aprile 2007 __________ avrebbe incaricato

l’agenzia investigativa __________, di monitorare la denunciata durante i soggiorni

in __________. Il controllo effettuato nel periodo 6.-22.4.2007 e 21.-24.5.2007

avrebbe permesso di evidenziare come trascorresse il tempo tra lavori di

giardinaggio, faccende di casa, passeggiate con il cane e spese al mercato,

con, quindi, piena mobilità e funzionalità degli arti superiori, che non avrebbero

presentato fasciature o lesioni sanguinolente.

L’8.6.2007 la denunciata sarebbe stata nuovamente

visitata dal __________ che avrebbe attestato che la mobilità attiva non poteva

essere stabilita perché aveva abbozzato tentativi di movimento appena accennati

e che, inoltre, ogni tentativo di mobilità passiva provocava forti dolori ed il

ritrarsi dell’arto.

Il denunciante, alla luce di questa situazione, ha

ritenuto autoinflitte le lesioni ed inesistenti le problematiche motorie e/o

funzionali: non ci sarebbe stata alcuna limitazione delle funzioni di braccia e

mani. Sarebbe stata completamente abile al lavoro e, quindi, l’avrebbe truffato

per quasi quindici anni di oltre CHF 300'000.-- e tentato di truffare (in capo

alla richiesta di una rendita per grandi invalidi) per una somma tra CHF

154'953.-- e CHF 309'906.-- (con l’aiuto, forse, del marito, che – da quando la

denunciata ha ottenuto le rendite assicurative – avrebbe cessato ogni attività

lucrativa). __________ che si è costituito parte civile nel procedimento,

avrebbe sospeso il versamento delle prestazioni a partire dal 31.7.2007” (Inc. CRP

60.2008.72, sentenza 16 giugno 2008, p. 2 e 3).

B.

Giova a questo punto ricordare che a seguito della

denuncia penale 19 ottobre 2007 della __________ altro PP aveva decretato il 21

febbraio 2008, non luogo a procedere in capo al suddetto procedimento penale,

in considerazione del carattere solo civile, rispettivamente

amministrativo-assicurativo della vertenza (__________). Contro tale decisione

era insorta la __________ con istanza di promozione dell’accusa 3/4 marzo 2008

alla Camera dei ricorsi penali che, con sentenza 16 giugno 2008 (inc. CRP

60.2008.72), aveva annullato il decreto di non luogo a procedere 21 febbraio

2008, promovendo nei confronti dell’istante l’accusa per titolo di truffa e

ordinando che l’istruzione del processo dovesse aver luogo per opera di altro

PP.

C.

Con la richiesta di conferma dell’arresto 1° luglio

2008 il magistrato inquirente ha promosso a __________ l’accusa per titolo di

truffa aggravata, sub. semplice, consumata e tentata (ai sensi dell’art. 146

cpv. 1 e 2 CP) “in relazione ai fatti oggetto di denuncia di data 19 ottobre

2007 presentata da __________, come pure da quanto emerge dallo scritto di data

26/27 giugno 2008 di __________, __________ nonché dallo scritto 9 aprile 2008

dell’__________” chiedendo la conferma dell’arresto per i bisogni

dell’istruzione “in particolare pericolo di collusione con il marito e con terzi

da interrogare; necessità di verificare la destinazione data ai fondi ricevuti

da __________, come pure da __________; necessità di verificare la posizione

dell’__________; necessità di ricostruire i fatti senza che l’accusata possa

avere contatti con terze persone; necessità di esperire le necessarie verifiche

mediche; necessità di verificare la documentazione richiesta a terzi; necessità

di verificare quanto è stato sequestrato al domicilio e sulla persona”.

Questo giudice, il 1° luglio 2008, ha confermato l’arresto

dell’accusata (inc. GIAR 319.2008.1, doc. 6) considerata la presenza di gravi

e concreti indizi di colpevolezza e per i bisogni dell’istruzione – per

permettere di accertare la destinazione di fondi ricevuti e per procedere con

le verifiche e perizie mediche (anche in base alle medicazioni rinvenute al

domicilio) senza che l’accusata possa essere in contatto con il marito o possa autoinfliggersi

delle lesioni - , pericolo di collusione con il marito e per pericolo di fuga –

in quanto cittadina straniera senza legami con la __________ (figli all’estero)

e con legami con il paese d’origine dove ha una casa e risiede diversi mesi

l’anno.

A verbale di conferma dell’arresto, così come già

davanti alla __________ ha negato ogni addebito.”

B.

Con decisione 14 agosto 2008 di

questo giudice (inc. GIAR 319.2008.3, doc. 5) è stata respinta una prima

istanza di libertà provvisoria presentata dall’accusata, ritenuti dati i gravi

e concreti indizi di colpevolezza e ritenuta l’esistenza di bisogni istruttori,

pericolo di collusione e pericolo di fuga.

C.

Nel frattempo l’inchiesta è

proseguita e sono in particolare state rassegnate le due perizie mediche del __________

(dermatologica) e del __________ (ortopedica), l’istante e il coaccusato sono

stati interrogati, oltre ad alcuni testimoni. Il PP ha proceduto a chiedere

precisazioni al perito __________ e sarebbe in procinto di nominare il perito

psichiatrico.

D.

Il 21 ottobre 2008 __________,

con l’istanza in discussione presentata dal proprio difensore e giunta al

Ministero pubblico il 22 ottobre 2008, chiede di essere posta in libertà

provvisoria “ritenuto che allo stadio attuale della procedura, dopo ben

quasi quattro mesi di carcerazione non sono più adempiute le condizioni

relative al pericolo di fuga, nonché di collusione”, visto che una messa in

libertà provvisoria dell’accusata non comprometterebbe l’esecuzione della

perizia psichiatrica appena ordinata (Inc. GIAR 319.2008.4, doc. 1).

E.

Il magistrato inquirente, con

preavviso negativo 27 ottobre 2008 (Inc. GIAR 319.2008.4, doc. 2) ribadisce

l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza in capo all’accusata,

con riferimento anche alle risultanze delle perizie mediche appena acquisite

agli atti e comunque già contestate all’accusata.

Per quanto riguarda i motivi di

interesse pubblico il magistrato inquirente osserva come deve ora essere

chiarito l’aspetto psichiatrico dell’istante (per cui verrà nominato come

perito il __________), in caso venisse posta in libertà provvisoria si

correrebbe il rischio che l’accusata non si sottoponga a tale perizia,

suggerita dal perito __________, non bastando a tal proposito la dichiarata

disponibilità a sottoporvisi da parte dell’accusata. Sarebbe poi tuttora in

corso la ricostruzione dei flussi finanziari e, per velocizzare la procedura, è

stato chiesto alla difesa di provvedere direttamente al recupero della

documentazione bancaria serba (avendo la difesa dichiarato la propria

disponibilità al rientro dei fondi dalla __________ in data 19 agosto 2008).

Sarebbe poi ancora pendente una richiesta di assistenza giudiziaria alle

Autorità __________ (già sollecitata) finalizzata al blocco della casa d’abitazione

dei due coaccusati in quel Paese (per cui a tutt’oggi non è giunta risposta).

Avendo i due coniugi beni all’estero sussisterebbe ancora pericolo di

inquinamento delle prove nonché pericolo di fuga a fronte della presumibile

pena che potrebbe essergli inflitta in caso di condanna. Rispettato il

principio della proporzionalità.

F.

Con osservazioni 28 ottobre 2008

la difesa contesta l’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ribadendo pari

pari quanto affermato nella precedente procedura di richiesta di libertà

provvisoria e cioè che “tuttora l’unica certezza consiste nel constatare che

la qui rappresentata soffre di problemi agli arti superiori; tutto il resto non

è altro che supposizioni e ipotesi dei medici interpellati” (osservazioni,

p. 2).

Per quanto riguarda i bisogni

dell’istruzione si osserva che l’accusata sin dal primo verbale si è dichiarata

disposta a sottoporsi a tutte le perizie mediche necessarie per dimostrare il

suo stato di salute, tanto che non si è neppure opposta all’erezione di una

perizia psichiatrica, dimostrando la volontà di collaborare con gli inquirenti.

Non vi è quindi la necessità di procedere con l’accusata in stato di detenzione

non potendo ella, come per le perizie dermatologica e ortopedica, modificare in

qualche modo la situazione di fatto.

Per quanto riguarda la situazione

economica dei coniugi la difesa osserva che tutto è stato sequestrato, sia in __________

che all’estero aggiungendo che “questa difesa ha provveduto direttamente a

compiere i fatti necessari presso la banca di __________; se si richiedeva una

procedura più solerte e immediata, era forse il caso da parte della

Procuratrice di agire mediante i canali rogatoriali” (osservazioni, p. 3).

Contestato il pericolo di fuga in

quanto lasciare la __________ significherebbe per l’accusata ed il di lei

marito perdere tutto; “anche in __________ tutto è ormai sequestrato; se il

Ministero pubblico non ha ricevuto ancora conferma di ciò, certo non è da

imputare alla qui accusata” (osservazioni, p. 3).

Il principio di proporzionalità

non sarebbe più rispettato con riferimento alla pena presumbilimente da

scontare in caso di condanna, alla luce della lunga carcerazione preventiva e

delle difficoltà oggettive dell’accusata che è incensurata.

Considerandi

1.

L’accusata, detenuta, è

pacificamente legittimata a presentare istanza di libertà provvisoria. Desta

qualche perplessità per quanto riguarda la ricevibilità dell’atto la scarna

motivazione della stesso, sanata solo in sede di osservazioni 28 ottobre 2008.

Il preavviso negativo del

Procuratore pubblico, ritenuta ricezione dell’istanza il 22 ottobre 2008, è

tempestivo avendo trasmesso a questo ufficio il preavviso negativo e l’incarto

processuale lunedì 27 ottobre 2008 (essendo sabato 25 ottobre giorno festivo).

2.

I principi che reggono la

materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.

L’art. 95 CPP – corrispondente

all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio

1993.

– dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di

regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso)

proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a

carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un

crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di

interesse pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni

dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di

inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria – può continuare

ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si

aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di

interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio

aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 ,

pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela

dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L’eccezione della cautelare

privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara

base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza

ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei

ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto

implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158;

1988.

pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è

protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione

delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già

la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP

1980.

pag. 128).

(per tutte: sentenza GIAR

21.12.2001

in re G., Inc. 520.2001.5).

3.

Per quanto riguarda l’esistenza

di gravi e concreti indizi di colpevolezza, che la difesa non contesta

nell’istanza di libertà provvisoria ma solo nelle osservazioni affermando che

“Tuttora l’unica certezza consiste nel constatare che la qui rappresentata

soffre di problemi agli arti superiori; tutto il resto non è altro che

supposizione e ipotesi dei medici interpellati” (expressis verbis la stessa

tesi sostenuta dalla difesa nella precedente istanza di libertà provvisoria,

antecedente alla consegna dei referti peritali da parte dei periti giudiziari),

si può fare integrale riferimento alle conclusioni cui era giunto questo

giudice nella decisione 14 agosto 2008, (inc. GIAR 319.2008.3, doc. 5 p. 6-10).

Si osserva peraltro che le perizie giudiziarie ora agli atti non possono essere

considerate semplici “ipotesi” dei medici interpellati, bensì conclusioni di

periti giudiziari regolarmente nominati ai sensi del CPP e quindi mezzi di

prova regolarmente assunti che, a questo stadio della procedura, non fanno che

corroborare la tesi accusatoria, quantomeno nel senso che le piaghe presenti

sulle braccia dell’accusata sarebbero frutto di automutilazione.

4.

L’accusata

ritiene che non sussistano più bisogni istruttori avendo ella fornito

piena collaborazione a partire dal primo verbale davanti al PP e non essendosi

opposta a sottoporsi a nessuna perizia medica, financo quella psichiatrica,

ordinata dal PP. Le perizie mediche sono ora state consegnate e non vi sarebbe

pericolo di collusione per quanto riguarda l’allestimento della perizia

giudiziaria. Per quanto riguarda i beni dei coniugi __________ tutto sarebbe

ormai sotto sequestro penale, sia per opera della PP (sequestri in __________ e

richiesta di blocco della casa d’abitazione in __________ in via rogatoriale)

sia per opera della difesa stessa (che ha provveduto a compiere i passi

necessari presso la banca di __________ dove si troverebbe un conto intestato

all’accusata).

Secondo il magistrato inquirente

dovrà ancora essere effettuata la perizia psichiatrica (così come suggerito dal

perito __________) e la stessa deve essere effettuata con l’accusata in

detenzione dal momento che il marito potrebbe influenzare l’istante

sottraendola alla perizia. Gli inquirenti sarebbero ancora in attesa della

risposta delle Autorità serbe in merito alla richiesta di blocco della casa

d’abitazione che i coniugi __________ possiedono in __________ (per cui l’__________

ha inviato un sollecito in data 24 ottobre 2008, su richiesta della PP). Si è

inoltre ancora in attesa di informazioni sul conto bancario dell’istante in __________,

ritenuto che per velocizzare la procedura d’acquisizione almeno di questa

documentazione il PP aveva chiesto la disponibilità della difesa di far

recuperare tale documentazione su richiesta dell’accusata stessa (e benché la

difesa il 19 agosto 2008 abbia comunicato al PP la disponibilità al rientro dei

fondi, sembrerebbe che il 30 settembre 2008 non avesse ancora inviato nessuna

missiva in __________, stante la comunicazione con cui si dichiarava la

difficoltà a reperire l’indirizzo della banca, AI 246).

Nel caso in esame è stato

accertato che il PP ha già provveduto, in data 18 luglio 2008, ad inoltrare una

commissione rogatoria alle Autorità __________ volta, tra l’altro, al blocco a

registro fondiario della casa di proprietà dei coniugi __________ oltre ad ogni

altra loro proprietà immobiliare e a chiedere la documentazione attestante

l’acquisizione dell’immobile, l’eventuale prezzo d’acquisto e la sussistenza di

mutui ipotecari (AI 126), egli ha poi provveduto, in data 25 luglio 2008 (AI

140), a chiedere alla difesa dell’accusata la disponibilità dell’istante a far trasferire

l’eventuale saldo attivo del conto in __________ alimentato il 23 aprile 2004

con il bonifico di CHF 50'000.- proveniente dal conto __________ di __________

e che, in mancanza di accordo, avrebbe dovuto procedere per le vie rogatoriali.

La difesa, che avrebbe dovuto fornire una risposta entro il 6 agosto 2008, ha comunicato soltanto il 19 agosto 2008 (AI 172) la propria disponibilità in tal senso, mentre

che soltanto in data 2 ottobre 2008 (comunque successivamente al 30 settembre

2008) ha proceduto a scrivere alla banca di __________ quanto comunicato al PP

con AI 252. Affermare ora che per procedere più celermente si sarebbe dovuta

seguire la via della richiesta di assistenza giudiziaria internazionale rasenta

la mala fede processuale. Il PP ha poi provveduto, in data 24 ottobre 2008 a richiedere all’__________ di sollecitare le Autorità __________ nell’evasione della rogatoria.

Questo giudice ha avuto modo di

concludere, con decisione 14 agosto 2008 che:

“Tale atto istruttorio volto alla ricostruzione della

situazione patrimoniale dell’accusata e al recupero dell’eventuale maltolto,

appare imprescindibile (trasferimento volontario o sequestro da parte del PP

per via rogatoriale), come imprescindibile l’acquisizione della documentazione

della relazione bancaria in __________ intestata all’accusata: sia che avvenga

con la collaborazione dell’accusata o per le vie ufficiali. Presente a questo

proposito un importante pericolo di collusione ed inquinamento delle prove,

almeno sino a sicurezza degli avvenuti sequestri (blocco del fondo e blocco del

denaro) e/o recupero degli eventuali fondi ancora presenti sul conto e

acquisizione della documentazione bancaria __________.”

Tali conclusioni non possono

essere ora sovvertite da nessun elemento agli atti o dalle considerazione

dell’istante secondo cui “tutto è ormai stato sequestrato o bloccato sia in __________

che all’estero”, considerazioni non supportate da alcun elemento oggettivo.

Per contro il PP non sostanzia

l’esistenza del pericolo di collusione in relazione con l’allestimento della

perizia psichiatrica, non bastando a questo proposito il riferimento alla

decisione di conferma dell’arresto di questo giudice (che evidentemente

rinviava all’allestimento di perizie mediche in relazione alle lesioni e alla

funzionalità degli arti dell’accusata) o il suggerimento del perito __________

di procedere con perizia psichiatrica.

5.

Pure il pericolo di fuga è

tuttora presente, con riferimento alle conclusioni espresse nella decisione 18

agosto 2008 di questo giudice cui ancora una volta si può fare integrale

riferimento.

“Il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione

preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri

termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe

con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale)

esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a

motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui

il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio,

la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la

fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ

1980.

186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).

Ritenuto che a poco valgono, per quest'analisi, le

semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per tutte: sentenza GIAR

27.

maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo di fuga può

essere accertata "Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä. gefordet sind,

…" (Schmid, ibidem).

L'accusata è cittadina __________ con un permesso C in

via di riesame nel prossimo autunno, ella non ha nessun legame con la __________,

né famigliare né lavorativo, ad eccezione di un appartamento a Locarno per cui

i coniugi pagano oltre CHF 1'000.- di locazione al mese. __________ è

attualmente senza reddito alcuno e i suoi beni in __________ sono stati posti

sotto sequestro al contrario di quelli in __________ dal momento che non si sa

quando e se le __________ accoglieranno la rogatoria procedendo al blocco del

fondo (blocco che in ogni caso non dovrebbe comportare, almeno nell’immediato,

conseguenze sull’abitabilità dello stabile) mentre che il conto bancario a suo

nome in __________ (di cui non si conosce il saldo) non è ancora stato posto

sotto sequestro penale, rispettivamente l’accusata non ha accettato di

trasferire l’eventuale saldo in __________.

A questo punto __________ potrebbe facilmente, se posta

in libertà provvisoria, decidere di disertare definitivamente la __________,

per ritornare in __________ per recuperare e nascondere i beni ivi presenti e

non più presentarsi per gli incombenti processuali, in attesa che il

procedimento termini a suo favore, magari per incompletezza delle perizie

giudiziarie in caso non dovesse più sottoporsi a visite richieste dai periti.

Se le accuse dovessero essere confermate – ella è

confrontata con imputazioni di una certa gravità, per un indebito profitto presunto

di rilievo ed un’attività criminale presunta reiterata nel tempo – il rischio

di una pena non lieve esiste (i reati per i quali è stata promossa l’accusa

prevedono anche la reclusione).

Visto quanto sopra appare perciò verosimile che

l’accusata possa preferire rendersi irreperibile alle autorità inquirenti, per

le ulteriori necessità istruttorie, se posta in libertà provvisoria.

Tale pericolo appare quindi concreto e non può essere

scongiurato neppure con misure meno incisive, quali il deposito dei documenti

d’identità o con obbligo di firma in __________, essendo evidente che un

cittadino straniero può far rientro nel proprio paese d’origine anche senza

documenti d’identità e non potendo ovviare all’accertato pericolo di fuga il

presentarsi (anche giornalmente) alle Autorità di __________.”

6.

La proporzionalità di una

carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un

lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la

gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro

occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383

e citazioni; art. 102 CPP).

La proporzionalità della

carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, della presenza

di concreti indizi di colpevolezza, e delle dimensioni dell’inchiesta, per

ipotesi di reato che perdura da diversi anni, diversi istruttori compiuti, e

che può essere considerata praticamente al termine, è sicuramente data. Gli

inquirenti hanno proceduto con celerità e non si sono limitati ad interrogare

gli accusati ma hanno proceduto con la nomina di periti, numerosi sequestri

(domiciliari, bancari, di cartelle mediche, ecc.), l’invio di una rogatoria, il

costante monitoraggio dell’accusata in carcere alla ricerca di riscontri

oggettivi alle dichiarazioni discordanti dei due accusati e considerato un

comportamento processuale non proprio collaborativo (continua manomissione

delle medicazioni).

Pure va ammessa nella sua

eccezione più generale di rapporto tra la durata della carcerazione preventiva

ed il rischio di pena se considerate le comminatorie di pena per i singoli

reati imputati a __________.

L’accusata è stata arrestata il

30.

giugno 2008 e ad oggi è in detenzione preventiva da quasi quattro mesi. In

questo lasso di tempo l’inchiesta è avanzata con sufficiente celerità.

I reati imputati a __________

sono di sicura gravità, a prescindere dal fatto che si tratta di crimini e in

caso di condanna il rischio di pena è certamente superiore alla detenzione

preventiva sin qui sofferta e a quella presumibilmente da soffrire per

terminare l’inchiesta con gli atti istruttori necessari e summenzionati

(accertamento del sequestro dell’immobile in __________ e accertamenti sul

conto bancario ed eventuale recupero del saldo positivo), in pieno rispetto del

principio della proporzionalità.

La scarcerazione di __________ appare

quindi ancora prematura, tanto più che un accusato può dover in qualche modo

sopportare le eventuali conseguenze che le sue scelte, in concreto quelle di

avere acquistato e/o ristrutturato con il marito coaccusato una casa al proprio

paese d’origine con il denaro o con parte del denaro provento della presunta

truffa, nonché quelle di avere trasferito parte dei fondi ricercati dal PP su

di un conto all’estero, potrebbero avere sull’evoluzione ed i tempi

dell’istruttoria; è notorio che per l’evasione di rogatorie all’estero occorre

un certo tempo (cfr. GIAR 2005.526.2 del 14 novembre 2005).”

7.

In conclusione, constata

l’esistenza di gravi indizi di reato, bisogni dell’istruzione, pericolo di

collusione ed inquinamento delle prove e concreto pericolo di fuga, nonché

rispetto del principio di proporzionalità della carcerazione sofferta nei

termini suesposti si può concludere che sufficienti presupposti di legge, come

anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella

situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare

il perdurare della cautelare privazione della sua libertà. Di conseguenza,

l’istanza di libertà provvisoria in discussione deve essere respinta con la

presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e

contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di

legge,

decide:

1.

L’istanza di libertà provvisoria è respinta.

2.

Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi

penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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