INC.2008.31905
Provvedimento PP
23 gennaio 2009Italiano23 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
INC.2008.31905
Data decisione, Autorità:
23.01.2009, GIAR
Titolo:
Provvedimento PP
SEQUESTRO
art. 104 cpv. 2 CPP-TI
art. 104 cpv. 3 CPP-TI
art. 161 cpv. 1 CPP-TI
Incarto n.
INC.2008.31905
Lugano
17 febbraio 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sul reclamo presentato il 24/26
novembre 2008 da
__________
contro
le decisioni 12 novembre 2008 del PP Fiorenza Bergomi che
ha rifiutato colloqui liberi con il marito coaccusato e con il medico curante
nonché, il dissequestro di un importo di CHF 10'000.- dai conti bancari
dell’accusata nell’ambito del procedimento penale di cui all’inc. MP __________;
viste le osservazioni 4 dicembre
2008 della parte civile __________ e 9 dicembre 2008 del PP, mentre che le
altre parti non hanno presentato osservazioni;
visto l’inc. MP __________;
ritenuto,
Fatti
A.
Il Ministero pubblico ha aperto
un procedimento penale nei confronti della reclamante e del marito __________,
per titolo di truffa: ella, che è stata vittima il 24 maggio 1993 di un
infortunio sul lavoro agli arti superiori (ustione con la soda caustica che le
avrebbe provocato ustioni di 2° e 3° grado) – a seguito del quale è stata
ritenuta inabile al lavoro manuale e sono intervenute a vario titolo diverse
compagnie assicurative che le hanno fornito prestazioni di natura pecuniaria (tra
cui __________ __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________) – è a sua volta accusata di avere ingannato, con
l’aiuto del marito, tali istituti assicurativi, autoinfliggendosi delle ferite
agli arti superiori (da sola e con l’aiuto del marito) al fine di simulare un
aggravamento delle conseguenze dell’incidente originario e così ottenere il
versamento di prestazioni assicurative, altrimenti non dovute, e tentato di
percepire, con le stesse modalità, una rendita per grandi invalidi: prestazioni
e rendite di cui hanno sostanzialmente beneficiato entrambi i coniugi
(considerato che il marito avrebbe cessato ogni attività lucrativa nel 2003
vivendo con le rendite ricevute dalla consorte). Entrambi gli accusati sono
stati arrestati e si trovano tuttora in detenzione preventiva.
B.
Nel frattempo l’inchiesta è
praticamente conclusa, anche se mancano agli atti le risposte delle Autorità __________
che, su rogatoria internazionale, sono state richieste dal PP di bloccare a
registro fondiario i beni immobili dei coniugi __________ in __________ e
quelli depositati su di un conto bancario intestato alla reclamante.
Con decisione 5 dicembre 2008 la Camera dei ricorsi penali ha respinto il ricorso presentato dalla qui istante contro la
decisione 30 ottobre 2008 di questo giudice che aveva respinto la sua istanza
di libertà provvisoria, inoltrata il 21/22 ottobre 2008, ritenuta la presenza
di seri indizi di reato, i bisogni istruttori ed il pericolo di collusione ed inquinamento
delle prove, con riferimento ai beni immobili e mobili degli accusati al loro
paese d’origine, e il pericolo di fuga ritenuto che dall’insieme delle
circostanze e dal fatto che i beni (mobili ed immobili) al paese d’origine non
sono ancora stati bloccati, appare non solo possibile, ma anche probabile che i
due accusati preferiscano la fuga dal nostro paese (dove non hanno più legami e
dove ogni loro bene è stato bloccato) per il paese d’origine.
Con decisione 19 dicembre 2008
questo giudice ha concesso una proroga del carcere preventivo cui sono astretti
i due coniugi sino al 9 febbraio 2009 (compreso).
C.
Con istanza 17/20 ottobre 2008
(AI 265) la difesa della qui reclamante ha chiesto al PP il dissequestro
dell’importo di CHF 10'000.- dai conti della sua patrocinata al fine di
permettere all’__________ il pagamento di spese fisse della famiglia (quali
cassa malati, affitto e altro). L’istanza è stata intimata dal PP alle parti il
22 ottobre 2008 per osservazioni (AI 272).
A tale istanza si sono opposte
tutte le parti (AI 281, 285, 293 e 294 ad eccezione del correo, AI 284).
D.
Con istanza 31 ottobre/3 novembre
2008 (AI 303) la qui reclamante ha, tra l’altro, chiesto genericamente al PP di
potere essere visitata in carcere dal proprio __________. Ella ha altresì
chiesto la possibilità di avere colloqui regolari con il proprio marito, anche
sorvegliati.
E.
Il PP, con scritto 12 novembre
2008 (AI 322), ha comunicato di non intendere dissequestrare l’importo di CHF
10'000.-, ritenuto come sui conti in __________ riconducibili all’accusata,
posti sotto sequestro, è confluito provento di reato. Il mantenimento del
sequestro si giustifica inoltre a fini risarcitori e, fra il sequestro posto in
essere e l’ipotesi di reato al vaglio del PP, sussisterebbe sufficiente
connessione che giustifica la misura ordinata e il suo mantenimento.
Per quanto riguarda il permesso
di visita a favore del __________ il PP osserva come l’accusata sia già seguita
in carcere dal __________ il quale, se lo necessitasse per motivi medici, e
dietro consenso del PP, potrebbe contattare il __________. Il PP osserva
peraltro che il __________ è stato sentito come teste e ancora lo potrebbe
essere.
Per quanto riguarda i colloqui
tra i due accusati il PP ha concesso un colloquio sorvegliato dalla polizia
cantonale e alla presenza di un interprete.
F.
Con reclamo 24 novembre 2008 __________
afferma in primo luogo che la decisione, per quanto riguarda il mancato
dissequestro, andrebbe annullata già solo per il fatto che il PP ha dato per
scontata la colpevolezza degli accusati, che invece respingono ogni addebito.
Inoltre l’importo richiesto è assolutamente necessario per pagare le spese
correnti dei coniugi __________: il dissequestro è quindi chiesto in ossequio
dei principio di proporzionalità e in dubio pro reo.
Per quanto riguarda il permesso
di visita a favore del __________ la difesa osserva che accetterebbe anche un
permesso sorvegliato alla presenza di un'agente di polizia di sesso femminile,
per permettere alla sua assistita, che soffrirebbe tuttora di forti dolori e sanguinamenti,
di essere visitata dal proprio medico curante.
Per quanto riguarda i colloqui
liberi tra i coniugi la difesa osserva che gli stessi non sarebbero di
nocumento al procedimento penale non potendo i due coniugi colludere tra loro.
G.
Con osservazioni 4 dicembre 2008
(Inc. GIAR 319.2008.5, doc. 4) la parte civile __________ si oppone al reclamo
e, per quanto riguarda la richiesta di dissequestro di CHF 10'000.-, osserva
che i saldi attivi sequestrati ai due accusati non appaiono sin d’ora
sufficienti a coprire le pretese delle parti civili, vi sono sufficienti indizi
di reato a fondamento della decisione di sequestro, per il resto si dirà, se
del caso, nelle motivazioni della presente.
H.
Con osservazioni 9 dicembre 2008
(inc. GIAR 319.2008.5, doc. 5) il PP si rifà alle decisioni impugnate. Per
quanto riguarda i permessi di visita con il __________ afferma che oltre al __________
l’accusata è seguita in carcere anche dal __________ (specialista dermatologo).
Per quanto riguarda i colloqui tra i coniugi il PP afferma che la difesa stessa
aveva chiesto, in via subordinata, la concessione di colloqui sorvegliati. Un
colloquio tra i coniugi sarebbe già stato organizzato e un altro predisposto a
seguito della richiesta formulata il 4 dicembre 2008 dalla difesa.
I.
Il coniuge, coaccusato, della
reclamante e le altre parti non hanno presentato osservazioni.
E,
in
diritto:
1.
La reclamante, accusata nel
procedimento penale, è parte del procedimento penale alla base del reclamo,
nonché destinataria del provvedimento impugnato. Pacifica quindi la sua
legittimazione al reclamo ex art. 280 cpv. 2 CPP.
Il reclamo, formulato
dall’accusata il 24 novembre 2008, entro il termine previsto dalla legge, è
dunque ricevibile in ordine.
Considerandi
2.
I principi generali in materia di
perquisizione e sequestro, quali misure cautelari, sebbene noti ai
patrocinatori dell’accusato ed al Procuratore pubblico, sono ricordati qui di
seguito.
L’art. 161 cpv. 1 CPP impone al
Procuratore Pubblico di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono
avere qualche importanza per il processo, sia come mezzi di prova sia perché
soggetti a confisca o a devoluzione allo Stato: la norma - meglio poi
specificata nei capoversi successivi, in particolare al cpv. 3 per cui possono
essere sequestrati oggetti e valori destinati a garantire il pagamento delle
eventuali multe se ciò sia adeguato alle circostanze - corrisponde all’art. 120
CPP/1941, per cui ancora soccorre la giurisprudenza della Camera dei ricorsi
penali sul tema (REP. 1987, p. 265; 1989, p. 599; sentenze 30 gennaio 1992 in re O.C., CRP 282/91 e 17 marzo 1992 in re G.M., CRP 38/92; decisione 17 gennaio 1996 in re CS, GIAR 1.95.5: v. ora REP 1996, n. 107), ed allora il sequestro, per la sua qualità di
provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare
gli oggetti di cui sopra al dispiegamento della procedura e quindi alle
necessità dell’istruzione preliminare, alle decisioni del magistrato requirente
ed a quelle del giudice del merito nella duplice prospettiva - alternativa o
cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio)
e delle decisioni di confisca, restituzione o devoluzione, come gli art. 58 ss
CP rispettivamente 270-271 CPP (sequestro confiscatorio), ritenuto che, come in
tutti gli istituti procedurali tali da intaccare eccezionalmente i diritti
individuali per prevalenza di interesse pubblico, il sequestro é legittimo
unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di
connessione tra questo e l’oggetto che così occorre salvaguardare agli
incombenti dell’autorità requirente ed inquirente, con sempre accresciuta
esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla verità materiale (cfr. in contesto
più generale: Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, Lausanne
1987, p. 191 n. 926 ss);
Per quanto concerne, più
specificamente, il sequestro ai fini dell'applicazione degli artt. 69 ss. CP in
vigore dal 1.1.2007, vale ancora quanto detto a proposito del sequestro ai fini
dell'applicazione degli artt. 58 e 59 della vecchia parte generale del codice,
ritenuto che nella novella legislativa si è proceduto, per quanto concerne le
norme in questione, unicamente ad una diversa numerazione e ad una
scomposizione delle cifre dell'art. 59 in tre articoli specifici, quindi:
Nella rinnovata forma in vigore dal 1° agosto 1994, le
norme sulla confisca penale (artt. 58 ss. CPS) ribadiscono l’obbligo di
confisca di ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale ottenuto in maniera
illecita: la definizione dei valori patrimoniali di cui all’art. 59 cfr. 1 cpv.
1.
CPS riprende le previgenti dottrina e giurisprudenza (v. Niklaus Schmid,
Das neue Einziehungsrecht nach Art. 58 ff. StGB, in: RPS 113 [1995], p. 321 ss.,
pto. 4.2.1 p. 331 e nota 45, con rinvii [qui di seguito citato: Schmid
RPS]). “Valori patrimoniali” non sono soltanto beni corporali, ma anche crediti
(depositi bancari), carte valori e persino diritti immateriali e diritti reali
limitati: essenziale è che essi abbiano un proprio, determinabile valore
economico (v. Niklaus Schmid, nota 19 ad art. 59 CPS, in: Schmid
(Hrsg.), Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, Band
I, Zürich 1998, qui di seguito citato: Schmid Kommentar) e che il loro
illecito trasferimento nel patrimonio del reo conduca, quale conseguenza, ad un
aumento dei suoi attivi o una diminuzione dei suoi passivi (v. Schmid, Kommentar,
nota 17 ad art. 59 CPS). Sottostanno a tale tipo di confisca ai sensi dell’art.
59.
cfr. 1 cpv. 1 CPS anche cosiddetti valori sostitutivi, sia propri che
impropri (“echte und unechte Surrogate”, v. Schmid, RPS, pto. 4.3.2, p.
334.
ss.; DTF 126 I 97, consid. 3.c.bb p. 105-106). Beni sostitutivi impropri
possono essere bloccati unicamente in presenza di una traccia cartacea che li
riconduca all’originario provento di reato, mentre per i beni sostitutivi
propri deve essere dimostrato che essi hanno preso il posto del bene originale
(DTF 126 I 97, consid. 3.c.cc p. 107). Il bene da confiscare deve essere
facilmente identificabile nel patrimonio dell’autore, rispettivamente del terzo
beneficiario (DTF 126 I 97, consid. 3.c.cc p. 107, con rinvio a DTF 4 maggio 1999 in re Z., consid. 2b). Se il
provento di reato è pervenuto sotto forma di denaro, esso resta direttamente
confiscabile anche se è stato modificato, ad esempio depositato e prelevato da
conti bancari, trasformato in chèques o simili, infine cambiato in altra valuta
(tutte forme di trasformazione in bene sostitutivo improprio, v. Schmid,
Kommentar, nota 50 ad art. 59 CPS).
Completamente rivisto è l’istituto della confisca risarcitoria
ai sensi dell’art. 59 cfr. 2 cpv. 1 CPS (ora art. 71 cpv. 1 CP): essa permette
al giudice (di merito) di ordinare un risarcimento in favore dello Stato (con eventuale
successiva assegnazione alla parte lesa in applicazione dell’art. 60 CPS), se –
pur essendo dati i presupposti per una confisca ex art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS –
i valori patrimoniali di cui all’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS non siano più
reperibili (v. Schmid, RPS, pto. 4.3.1, p. 333 s.; pto. 4.3.2, p. 336)
oppure debbano venir attribuiti direttamente alla parte lesa in applicazione
dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 ultima frase CPS (v. Schmid, RPS, pto. 4.4.1,
p. 339). In tal caso, i beni passibili di confisca sono necessariamente di
provenienza lecita; il loro sequestro si distingue da quello di beni provento
di reato (o sostitutivi) per la sua natura più prossima al sequestro LEF (v. Schmid,
Kommentar, nota 171 ad art. 59 CPS), ciò che si traduce – fra l’altro – nel
fatto che deve rispettare le regole di diritto esecutivo sul minimo
esistenziale (art. 92 LEF; Schmid, Kommentar, nota 174 ad art. 59 CPS).
Per non vanificare la portata delle norme sulla
confisca, il magistrato inquirente può ordinare il sequestro dei beni che vi
soggiacciono a titolo probatorio, confiscatorio (art. 161 cpv. 1 e 2 lit. b
CPP; v. Schmid, RPS, pto. 6.3, p. 362) oppure risarcitorio (art. 59 cfr.
2.
cpv. 3 CPS; DTF 126 I 97, consid. 3.d.aa p. 107).
Anche il sequestro ai fini di garanzia del risarcimento
compensatorio (art. 59 cfr. 2 cpv. 3 CPS, dal 1° gennaio 2007 arto 71 cpv. 3
CP)) deve rispettare i principi sopra menzionati, con la precisazione che la
connessione ai fini del giudizio di merito è l’appartenenza del bene (o valore)
alla sfera economica dell’indiziato/accusato.
3.
Nel caso in
esame, la decisione del magistrato inquirente di rifiutare il dissequestro
dell’importo di CHF 10'000.- (o se si preferisce di mantenere il sequestro di
tale somma) si fonda sull’art. 161 cpv. 2 CPP, e cioè sull’ipotesi che quanto
sequestrato all’accusata sui conti bancari presso il __________, sono beni di
cui l’accusata è entrata in possesso con il reato o il relativo ricavo (i
versamenti dei premi unici e delle rendite delle varie assicurazioni che sono
state chiamate a pagare l’accusata per la riconosciuta invalidità, a seguito
dell’aggravarsi dei postumi dell’infortunio originario), che saranno
presumibilmente soggetti a richiesta di confisca.
Allo stadio
attuale vi sono infatti seri e concreti indizi per ritenere che l’accusata, con
l’aiuto del marito, abbia ingannato gli istituti assicurativi costituitisi
parti civili, autoinfliggendosi delle ferite agli arti superiori (da sola e con
l’aiuto del marito) al fine di simulare un aggravamento delle conseguenze
dell’incidente originario e così ottenere il versamento di prestazioni
assicurative, altrimenti non dovute, e tentato di percepire, con le stesse
modalità, una rendita per grandi invalidi: prestazioni e rendite di cui hanno
sostanzialmente beneficiato entrambi i coniugi (considerato che il marito
avrebbe cessato ogni attività lucrativa nel 2003 vivendo con le rendite
ricevute dalla consorte). A nulla vale il richiamo, in questa sede, al
principio in dubio pro reo che, va ricordato, è una regola di valutazione della
prova che compete al giudice del merito.
Nell’esame dell’esistenza di
gravi indizi di colpevolezza, lo scrivente giudice deve imporsi precisi limiti,
derivantigli da un lato dalla sua funzione – che è quella di esaminare
l’esistenza dei presupposti formali per l’emanazione degli ordini contestati, e
non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato – e dall’altro – ma in
maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire – dell’inopportunità
di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi
di giudizio. Ciò premesso, alla luce degli elementi di fatto sopra riportati,
le ipotesi accusatorie alla base delle decisioni impugnate appaiono tutt’altro
che inverosimili e sono sufficienti a giustificare il mantenimento del
sequestro dei beni dell’accusata depositati su suoi conti presso il __________
in __________.
Per quanto riguarda la connessione tra i reati ipotizzati e i beni
sequestrati sui conti bancari presso il __________ la stessa appare pacifica,
essendo tali conti riconducibili all’accusata e al di lei marito (coaccusato) e
alimentati con versamenti delle assicurazioni che si sono costituite parti
civili (la ricostruzione __________ ha permesso di accertare che le
entrate provenienti da assicurazioni e/o istituti di previdenza a favore della
relazione __________ intestata a __________ ammontano complessivamente CHF
961'187.65) quindi, nell’ipotesi accusatoria, con denaro
provento dei reati per cui si procede.
Pacifico pure il
rispetto del principio della proporzionalità dal momento che i beni
riconducibili ai coniugi __________, sino ad ora posti sotto sequestro penale
sui conti __________ ammontavano, al 14 gennaio 2009 (situazione patrimoniale __________
prodotta agli atti) a CHF 256'428.- per __________ e a CHF 280'325.- per __________.
Il totale di quanto bloccato in __________ è sicuramente inferiore al presunto
indebito profitto ipotizzato dagli inquirenti (con riferimento alla
ricostruzione __________ 14 gennaio 2009 menzionata sopra).
Per questi
motivi il reclamo, su questo punto, deve essere respinto.
4.
L'art. 104 cpv. 2 CPP dispone che
l'arrestato è sottoposto unicamente alle restrizioni della libertà che sono
indispensabili per assicurare lo scopo dell'arresto e per mantenere la
disciplina nelle carceri.
Ai sensi dell'art. 104 cpv. 3 CPP
i colloqui - sia tra presenti che telefonici (cfr. Rusca/Salmina/Verda,
Commento del CPP, 1997, n. 25 ad art. 104 CPP) - tra la persona in detenzione e
terze persone sono accordati e disciplinati dal magistrato.
La possibilità di colloqui con
terze persone può essere ristretta unicamente in conformità con il principio di
proporzionalità, principio che in materia di arresto e misure coercitive è
peraltro espressamente sancito dall'art. 176 cpv. 2 CPP. A seconda
dell'interlocutore possono variare le modalità del colloquio che può essere
libero o sorvegliato, limitazioni possono essere giustificate sia da ragioni
d'inchiesta (cfr. DTF 117 Ia 465; 102 Ia 299) sia per mantenere l'ordine
carcerario. Ai colloqui con terzi si applicano le garanzie previste dall'art. 8
CEDU in materia di corrispondenza: non può esservi ingerenza della pubblica
autorità nell'esercizio del diritto al rispetto della vita privata e familiare
se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto
costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la
sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del Paese, la
prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la
protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il tutto nel rispetto del
principio di proporzionalità.
In sostanza, provvedimenti
limitativi nei contatti con terzi non sono, di principio, contrari alla CEDU e
neppure alla Costituzione federale (art. 36 CF), ma devono essere giustificati
da motivi inerenti la corretta conduzione dell'inchiesta o l'ordine pubblico
(in proposito cfr. anche G. Piquerez, La Procédure pénale suisse, Zurigo 2000,
ad 2416; Rusca/Salmina/Verda, op. cit., ad art. 104 CPP).
In concreto, il Procuratore
pubblico ha rifiutato l'autorizzazione a colloqui tra l’accusata e il __________
(suo medico curante) e liberi tra i coniugi (entrambi detenuti), concedendo un
colloquio sorvegliato tra i due e predisponendone un altro. A mente del magistrato
inquirente il __________ sarebbe stato sentito come teste e lo potrà ancora
essere in futuro, mentre che per quanto riguarda le cure all’accusata esse
vengono prestate in carcere dal __________ e dal __________, dermatologo. Non è
motivato il rifiuto di colloqui (sia liberi che regolari, se sorvegliati) tra i
coniugi, entrambi detenuti ormai dal 30 giugno 2008.
5.
Per quanto riguarda la visite con
il __________ occorre innanzitutto rilevare come l’accusata sia seguita dal
profilo medico in carcere sia dal __________ (medico della struttura carceraria
) che dal __________ (oltre che dagli infermieri dell’infermeria del carcere).
La difesa ha richiesto un
permesso di visita per il __________ senza specificare e motivare per quale
motivo l’accusata, che verosimilmente già più non si recava dal __________ da
tempo, necessiti della visita di tale specialista. In sostanza non solo non è
stato chiesto, per il tramite del medico responsabile della salute dei detenuti
presso il carcere giudiziario, di poter far capo al __________ (come peraltro
prevede il regolarmente del carcere giudiziario, art. 18 e 19), ma neppure del
perché l’accusata necessiti di tale visita medica, dal momento che, stando alle
sue dichiarazioni, ella mai sarebbe migliorata dal giorno dell’infortunio (se
non per brevi e circoscritti periodi) sebbene seguita appunto dal __________.
In sostanza non è chiaro con che approccio il __________ dovrebbe supplire
eventuali mancanze diagnostiche e/o terapeutiche del __________ e del __________
(quest’ultimo specialista in dermatologia) e per quali problemi di salute.
Il __________ è stato sentito
come testimone nel procedimento penale in corso e verosimilmente potrebbe
ancora essere sentito al processo, ne discende che un colloquio tra lo specialista
e l’accusata, in assenza di una concreta necessità di intervento diretto medico
nei confronti di quest’ultima, potrebbe creare problemi di collusione o
inquinamento delle prove.
Così stando le cose il reclamo su
questo punto deve essere respinto.
6.
La reclamante chiede poi di
potere beneficiare di colloqui regolari, liberi, con il marito __________, pure
incarcerato presso la struttura del __________.
È ben vero che l’esistenza di un
pericolo di collusione, che giustifica il perdurare della carcerazione
preventiva, è stato riconosciuto da questo giudice e dalla CRP, con riferimento
ai beni mobili ed immobili degli accusati al loro paese d’origine. Non vi
sarebbe quindi, almeno apparentemente, pericolo di inquinamento delle prove in
caso di due coaccusati potessero parlarsi tra loro.
V’è da dire che dal profilo
accusatorio è contemplata l’ipotesi che __________ abbia materialmente aiutato
la moglie ad autoinfliggersi le lesioni che le hanno permesso di percepire le
rendite assicurative e che sono alla base della richiesta di una rendita per
grandi invalidi. Appare quindi evidente che vi è il concreto pericolo che
l’agire degli accusati contemplato nell’ipotesi accusatoria si ripeta
all’interno della struttura carceraria, in caso i due coniugi abbiano la
possibilità di incontrarsi senza sorveglianza alcuna, ciò al fine di rendere
verosimile la loro versione dei fatti e, per di più, con aggravamento dello
stato di salute della reclamante (conseguenza che evidentemente non può essere
accettata). A questo rischio, appena evidenziato, si potrebbe verosimilmente
ovviare con l’adozione di misure adeguate.
Il PP non ha comunque analizzato
la problematica suesposta e neppure ha motivato la propria decisione negativa,
limitandosi a comunicare di avere già concesso un colloquio sorvegliato tra i
coniugi detenuti e di averne organizzato un secondo (che ormai dovrebbe già
avere avuto luogo) ma non si è espresso sulla possibilità che ulteriori
incontri tra i coniugi possano avvenire presso al struttura carceraria e se sì
con che modalità.
“l’obbligo di motivazione discende dal diritto di
essere sentito e dalla garanzia di un equo processo (art. 29 CF, art. 6 CEDU),
che concerne tutte le parti al procedimento, ed è pure codificato nel CPP (art.
6); tale obbligo non concerne solamente istanze e gravami (CRP 20.07.1994,
249/94; GIAR 13.01.2001, 436.2000.6), ma anche le decisioni del Procuratore
pubblico, compresi gli ordini di perquisizione e sequestro; le parti al
procedimento hanno diritto di conoscere le ragioni che hanno indotto il
magistrato a decidere in un senso o in un altro; la motivazione è presupposto
essenziale per la verifica della fondatezza della decisione sia per le parti al
procedimento che per l’autorità di reclamo/ricorso, che deve verificare la conformità;
l’assenza di motivazione costituisce un “vizio capitale” della decisione (DTF
98.
Ia 460; DTF 9.02.1994, I Corte di diritto pubblico, in re L.; GIAR 5.05.1995
in re K .L.; GIAR 15.03.1995 in re L. B.; G. Piquerez, Procedure Pénale Suisse,
ZH 2000, nos. 796, 798; art. 6 CPP);
spetta al magistrato inquirente
motivare (al momento in cui vengono emanate) le sue decisioni, per rapporto
agli indizi di reato, alle necessità probatorie e/o di confisca
(rispettivamente di garanzia ex 59 cifra 2 CP); secondo dottrina e
giurisprudenza, il diritto di essere sentito (da cui discende l’obbligo di
motivazione) è garanzia di natura formale, la cui violazione comporta
l’annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità
di successo del ricorso sul merito (DTF 119 Ia 136; Hauser/Schweri, Schweizerisches
Strafprozessrecht, Basilea 1999, § 55 no. 4; G. Piquerez, La motivation des décisions
de justice en droit pénal, in Festschrift für Jörg Rehberg, Zurigo 1996, p.
261; CRP 31 luglio 2001 in re B.; GIAR 9 maggio 2001, 165.2000.2);
l’obbligo di motivazione non
concerne, ovviamente, solo le decisioni penali; nell’ambito civile il difetto
di motivazione rende addirittura nulla la decisione, nullità rilevabile
d’ufficio (REP 1994 p. 382);
…omissis…
va pure detto che dottrina e
giurisprudenza ammettono (in particolare per le decisioni incidentali
nell’ambito di un procedimento penale) decisioni sommarie, a condizione che si
esprimano sugli elementi essenziali per il controllo della legalità (REP 1996
331; REP 1992 334; DTF 9 febbraio 1994; G. Piquerez, in Festschrift für Jörg Rehberg,
Zurigo 1996, p. 257 ss; N. Schmid, Strafprozessrecht, Zurigo 1997, p. 60/61); è
pure ammesso che il difetto di motivazione possa essere sanato (in determinate
situazioni) in sede di osservazioni, visto il carattere particolare delle
decisioni incidentali emanate in fase istruttoria;"
(sentenza
6.08
, inc. GIAR 528.2000.3)
Non essendo la decisione
impugnata, su questo punto, motivata sia per quanto riguarda la non concessione
di colloquio liberi come pure la non concessione di colloqui regolari
sorvegliati (e se sorvegliati, con quali modalità), lacuna che non è sanata
neppure in sede di osservazioni, la stessa deve essere annullata da questo
giudice (cui compete verificare, su reclamo, la legittimità dell’esercizio
delle competenze del titolare del procedimento e non sostituirsi a questo in
tale esercizio), che in siffatte circostanze non dispone degli elementi per
considerare né il rispetto del principio di proporzionalità né l’eventuale
violazione dell’art. 8 CEDU. L’incarto deve quindi essere ritornato al
Procuratore pubblico affinché emani una decisione debitamente motivata su
questo punto.
7.
Il reclamo è conseguentemente
respinto per quanto riguarda la richiesta di dissequestro di un importo di CHF
10'000.- e la richiesta di concessione di colloqui tra l’accusata e il __________,
mentre che la decisione impugnata è annullata per quanto riguarda la non
concessione di colloqui personali tra i due coniugi coaccusati. Per quest’ultimo
aspetto gli atti sono rinviati al PP per nuova decisione. Tasse e spese
(limitate, con riferimento alla richiesta di dissequestro) sono a carico della
reclamante. La presente decisione è impugnabile alla CRP, trattandosi di
decisione in materia di sequestro e che concerne uno degli aspetti della
libertà personale (Rusca/Salmina/Verda, op. cit., ad art. 104 CPP, n. 27).
Richiamati i citati articoli di
legge,
decide
1.
Il reclamo è evaso ai sensi dei considerandi (cfr. considerando 7.).
2.
La tassa di giustizia di CHF 500.- e le spese di CHF 150.- sono a carico
della reclamante.
Non si assegnano ripetibili.
3.
Contro la presente decisione è data la facoltà di ricorso alla CRP entro
10.
giorni.
4.
Intimazione (con copia delle osservazioni) a:
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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