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Decisione

INC.2008.31906

Istanza di proroga del carcere preventivo

19 dicembre 2008Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i principi che reggono la materia, pur se noti al magistrato inquirente

ed al difensore, vengono qui brevemente richiamati:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33

scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo

evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in

libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo

a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato

gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo

sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui

concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di

collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere

sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del

Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid.

4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei

motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio

aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.

32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine

pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale

ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale:

DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già

dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di

quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della

proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia

381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior

rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della

libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag.

416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi

penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."

(per

tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

-

nel caso in esame non occorre dilungarsi più di tanto per confermare

l'esistenza di gravi indizi per il reato in capo all'accusata per i fatti che

gli sono imputati: basti qui fare integrale riferimento alle conclusioni cui

era giunto questo giudice nella decisione 14 agosto 2008, (inc. GIAR

319.2008.3, doc. 5 p. 6-10) e poi riprese nella decisione 30 ottobre 2008 (inc.

GIAR 319.2008.4, doc. 6) nonché alle conclusioni della CRP contenute nella

decisione 5 dicembre 2008 (inc. CRP 60.2008.357, p. 5 e 6);

-

dal profilo istruttorio giova evidenziare che, nell’istanza di proroga,

il Procuratore pubblico evidenzia che occorre ancora concludere il rapporto

EFIN, acquisire la perizia psichiatrica e contestarla alle parti e procedere ad

eventuali delucidazioni peritali, trasmettere la perizia psichiatrica ai periti

__________ e __________ per chiedere se intendono apportare aggiunte o

precisazioni ai propri referti, acquisire il rapporto di Polizia, procedere ai

verbali di testi e accusati (già fissati per il 16 e il 22 dicembre), ricevere

un ulteriore rapporto del dottor __________ ed eventualmente interrogarlo quale

testimone, dopodiché procederà al deposito degli atti e, se del caso,

all’evasione di eventuali complementi istruttori che l’accusata dovesse

richiedere; inoltre, come rilevato dal magistrato inquirente, sono tuttora dati

pericolo di collusione ed inquinamento delle prove con riferimento alle

conclusioni della decisione 5 dicembre 2008 della CRP nonché, e sempre con

riferimento alla decisione CRP, sussiste concreto pericolo di fuga;

-

per quanto riguarda il pericolo di collusione e di inquinamento delle

prove, essi si riferiscono ai beni immobili e mobili degli accusati nel loro

paese d’origine e non v’è motivo per scostarsi dalle conclusioni cui questo

giudice era giunto nella propria decisione 30 ottobre 2008 (nulla essendo

mutato a questo proposito da allora), confermata dalla CRP con decisione 5

dicembre 2008 (inc. CRP 60.2008.357, punto 7, p. 6 e 7) cui val la pena qui

fare integrale riferimento:

“Nel presente caso i bisogni

istruttori, in particolare il pericolo di collusione e di inquinamento delle prove,

si riferiscono ai beni immobili e mobili degli accusati nel loro paese

d’origine.

Come emerge dalle

dichiarazioni degli accusati, fondi percepiti dalle assicurazioni

(potenzialmente oggetto di reato, nell’ipotesi accusatoria) sono stati

utilizzati in modo consistente (circa CHF 200'000.--) per sistemare un immobile

in __________ (verbale del marito della ricorrente del 22.7.2008, p. 4, AI

132). Risulta pure che dei fondi (CHF 50'000.--) sono stati trasferiti da un

conto bancario svizzero ad un conto bancario a __________: per indicazione del

marito sarebbero stati utilizzati per la sistemazione della casa (verbale

27.8.2008, p. 1, AI 183).

Così stando le cose, e

coerentemente con l’ipotesi di reato formulata e con le norme sul sequestro e

sulla confisca, il procuratore pubblico si è preoccupato di potere recuperare

e/o bloccare detti valori patrimoniali.

Per il bene immobile, ha

inoltrato tempestivamente una rogatoria alle autorità __________, chiedendo

l’identificazione ed il blocco dello stesso (in data 18.7.2008, AI 126). Il

procuratore pubblico ha poi diligentemente sollecitato l’evasione della richiesta

di assistenza internazionale (lettera 22.10.2008, AI 270), ottenendo un riscontro

in data 11.11.2008 (AI 321 e 333). Dagli atti trasmessi risulta che al marito

sono intestati diversi immobili nel Comune di __________, in particolare i

numeri catastali __________ (due dei quali con una casa d’abitazione, il __________

ed il __________), oltre alla comproprietà di altri fondi (n. __________ per ¼

e __________ per ½), tutti liberi da ipoteche. Dalla documentazione trasmessa

non risulta che i fondi con la casa siano stati bloccati, come richiesto con la

domanda di assistenza del 18.7.2008. Il procuratore pubblico, con scritto

inviato all’Ufficio federale di giustizia del 25.11.208 (AI 346), ha chiesto di

intervenire presso le autorità __________ per ottenere il blocco immobiliare.

Per quanto riguarda i fondi

sul conto bancario in __________, le parti hanno scelto una soluzione diversa

rispetto a quella dell’assistenza internazionale in materia penale: hanno

convenuto che sarebbe stato richiesto il trasferimento in Svizzera dei fondi

depositati sul conto __________. Purtroppo la via intrapresa, sempre

nell’ottica del risultato ricercato, non ha portato a risultati positivi: non

ha consentito di trasferire i fondi (come auspicato dalle parti), ma neppure ha

permesso di determinare quanti fondi siano depositati in conto (cfr. AI 308 e

320 per la traduzione). Di modo che, con domanda urgente di assistenza

internazionale del 10.11.2008, spedita in medesima data alle competenti

autorità di Berna (AI 318/319), il procuratore pubblico ha chiesto

l’identificazione della relazione bancaria, il sequestro degli attivi in conto,

nonché l’identificazione di altre relazioni intestate ai due coniugi nella medesima

banca.

Nell’ottica della presente

decisione occorre constatare che, malgrado gli sforzi profusi delle parti, non

si è potuto raggiungere il risultato sperato ed indispensabile nell’ottica del

sequestro probatorio e confiscatorio.

Questa situazione fa

permanere i bisogni d’inchiesta (per assicurare detti valori patrimoniali al

procedimento) ed il pericolo di collusione e di inquinamento delle prove.

Malgrado il tempo ulteriormente trascorso, le conclusioni a cui è giunto il

giudice dell’istruzione e dell’arresto devono quindi essere confermate.”

Tali

conclusioni non possono essere ora sovvertite da nessun elemento agli atti e

devono quindi essere qui ribadite.

-

anche il pericolo di fuga è tuttora presente, con riferimento alle

conclusioni espresse nella decisione 18 agosto 2008 di questo giudice,

confermate dalla decisione 5 dicembre 2008 della CRP (punti 8. e 9., p. 7 e 8)

cui ancora una volta si può fare integrale riferimento:

“Il pericolo di fuga (cfr.,

al proposito, decisione TF 1P.62/2005 del 17.2.2005) è connesso con uno degli

scopi principali della carcerazione preventiva, quello di assicurare la

presenza dell’imputato per impedirgli di sottrarsi al procedimento o

all’esecuzione della pena che potrà essergli inflitta.

In

base agli elementi del caso concreto occorre stabilire se l’accusato detenuto

non ha evidentemente alcun interesse a rimanere a disposizione delle autorità,

nella prospettiva – in caso di condanna – di una sanzione penale eventualmente

da scontare. In altri termini, occorre verificare se la tentazione di riparare

all’estero per sottrarsi al procedimento o all’esecuzione della pena è quindi

sorretta da sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga – che non esiste

solo astrattamente, bensì appare probabile in modo concreto – non può neppure

essere evitato con misure meno incisive.

Nel presente caso, il giudice

dell’istruzione e dell’arresto ha esaminato i legami della qui ricorrente con

il nostro paese e con il paese d’origine. Ha considerato come i beni in

Svizzera siano stati posti sotto sequestro, ciò che non è ancora accaduto per i

beni (mobili o immobili) siti nel paese di origine.

Partendo

da queste premesse, il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha ammesso un pericolo

di fuga.

L’analisi fatta dal giudice dell’istruzione e

dell’arresto è corretta e corrisponde a quanto emerso nel corso del

procedimento. I legami dell’accusata con il nostro territorio sono andati

vieppiù scemando: non ci sono né legami familiari, né legami lavorativi, sia

per lei, sia per il marito. Aumentati sono al contrario i legami con il

territorio di provenienza: anche i tempi di soggiorno in __________ superano

quelli nel nostro paese. Dall’analisi dell’insieme delle circostanze, la fuga

dal nostro paese per il proprio paese d’origine, dove i beni (mobili ed

immobili) non sono ancora stati bloccati, ed al fine anche di sottrarsi al

procedimento, al dibattimento ed all’eventuale sanzione rappresenta

un’eventualità non solo possibile, ma anche probabile, allo stato attuale delle

cose. Permane pertanto un residuo pericolo di fuga, che potrebbe scemare una

volta riuscito il blocco dei beni in __________ (mobili ed immobili). “

-

resta da determinare se una proroga, in particolare quella richiesta,

sia rispettosa del principio di proporzionalità;

-

la proporzionalità di una carcerazione deve essere analizzata da angolature

diverse: da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere

preventivo con la gravità (e complessità) della fattispecie e la pena

presumibile, dall'altro occorre anche verificare il rispetto del principio di

celerità (DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004,1P.630/2004; SJ 1981 p.

383 e citazioni; art. 102 CPP);

-

in relazione al primo aspetto, si constata che nel caso concreto il

carcere preventivo sofferto e quello eventualmente ancora da soffrire (in caso

di concessione della proroga) non appare lesivo del principio di

proporzionalità: i reati di truffa aggravata e di falsità in documenti sono

sicuramente gravi (tenuto conto sia del lasso di tempo in cui hanno avuto luogo

sia degli importi in gioco), e la detenzione sin qui sofferta, e quella ancora

da soffrire, appare comunque inferiore alla presumibile pena in caso di

condanna;

-

per quanto concerne invece l'altro aspetto della proporzionalità, cioè

quello connesso al principio di celerità, giova anzitutto ricordare che

l'obbligo di celerità di cui all'art. 102 CPP, impone alle autorità di operare

in modo che il carcere preventivo (che è e rimane una misura d'inchiesta e non

una pena - G. Piquerez, Procédure pénale suisse, nos. 2315, 2433 e 2435 - anche

nei confronti di persone confesse e o contro le quali vi sono prove

schiaccianti) non sia protratto oltre il necessario; tale concetto significa

non solo che l'inchiesta in generale deve essere condotta celermente, ma anche

che si deve operare in modo da superare (ovviamente laddove possibile) le

circostanze che ostacolano la messa in libertà provvisoria; secondo il

Tribunale Federale, il rispetto dell'esigenza di celerità (desumibile dall'art.

5 cifra 3 della CEDU e 31 cpv. 3 della Costituzione federale), accresciuta in

caso di accusato detenuto, deve essere valutato globalmente, tenendo conto

delle particolarità della procedura, dell'ampiezza del lavoro svolto

(considerando che non si può pretendere che l'autorità inquirente si occupi

costantemente di un unico incarto) e di quella degli inevitabili tempi morti

(DTF 124 I 139); lesione del principio è data allorquando questi tempi morti

abbiano durata eccessiva e mettano, con ciò, in discussione la legalità della

detenzione (DTF 128 I 149; DTF 7.02.2005 in re C., 1s.3/2005);

-

in concreto, l'inchiesta appare complessa, visto il necessario ricorso

ad alcuni periti che ha comportato il dispendio di un certo tempo, nonché

ritenuta la ramificazione anche all’estero, con conseguente allungamento

dei tempi dell’inchiesta (per la necessità di procedere con rogatorie); gli

inquirenti hanno comunque proceduto con celerità - da un esame degli atti non

emergono tempi morti tali da mettere in discussione la legalità della

detenzione - e non si sono limitati ad interrogare gli accusati ma hanno

provveduto alla ricerca di riscontri oggettivi al fine di accertare i reati;

-

le suddette circostanze permettono di concludere che l'inchiesta è

rispettosa del principio di celerità;

-

detto ciò il magistrato inquirente non spiega per quali motivi dovrebbe

inviare, una volta acquisita agli atti, la perizia psichiatrica ai periti

dermatologo e ortopedico per loro eventuale presa di posizione, nonché per

quale motivo si debba ancora attendere, fino ad inizio febbraio 2009, per

acquisire agli atti il rapporto di Polizia e la ricostruzione EFIN o per

nuovamente interrogare il dottor __________;

-

va poi ricordato che per la determinazione della durata del carcere

preventivo non è opportuno tener conto di eventualità ipotetiche (ad esempio

presentazione di complementi istruttori e/o di un reclamo avverso un eventuale

decisione negativa sulle prove), ma che, qualora tali ipotesi dovessero

concretizzarsi, il magistrato inquirente valuterà e deciderà se sia necessario

e se vi siano le condizioni di legge, per richiedere un'ulteriore proroga e

questo ufficio ne verificherà l'effettivo fondamento;

-

in concreto, la proroga è stata richiesta per un periodo di due mesi: a

giudizio dello scrivente il periodo di un mese e una settimana appare

sufficiente e proporzionato per concludere l’istruttoria e procedere con il

deposito degli atti, tenuto anche conto del fatto che, comunque, il deposito

atti è imminente (dovendo il PP ricevere la perizia psichiatrica il 19 dicembre

e avendo già previsto la sua prospettazione agli accusati per 22 dicembre

2008);

-

in conclusione, l'istanza è parzialmente accolta, il carcere preventivo

cui è astretto __________ è prorogato fino al 9 febbraio 2009 (compreso), con

la presente decisione esente da tasse e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e

contrario), suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art.

284 cpv. 1 lett. a CPP).

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in

particolare gli artt. 146 e 251 CP, 87 LAVS, 95 ss., 102, 103, 280ss e 284 CPP,

decide

1. L'istanza

è parzialmente accolta.

§. Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretta __________

è prorogato fino al 9 febbraio 2009 (compreso).

Considerandi

2.

Non si

prelevano tasse e spese.

3.

Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei

ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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