INC.2008.32003
Istanza di libertà provvisoria
14 agosto 2008Italiano41 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
INC.2008.32003
Data decisione, Autorità:
14.08.2008, GIAR
Titolo:
Istanza di libertà provvisoria
BISOGNI DELL'ISTRUZIONE
PERICOLO DI COLLUSIONE
PERICOLO DI FUGA
art. 108 cpv. 1 CPP-TI
art. 108 cpv. 2 CPP-TI
Incarto n.
INC.2008.32003
Lugano
14 agosto 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria
presentata il 4/6 agosto 2008 da
__________
e qui trasmessa con preavviso negativo dell’11 agosto 2008
dal
Procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, Lugano
viste le osservazioni delle
difesa 12 agosto 2008;
visto l’incarto MP __________;
ritenuto,
Fatti
A.
__________ è stato arrestato il
30 giugno 2008 in quanto accusato di truffa (a seguito della presentazione
della denuncia 19 ottobre 2007 della __________ contro la di lui moglie __________)
dal Procuratore pubblico, dopo essere stato interrogato. Lo stesso giorno è
pure stata arrestata la moglie dell’istante, __________, per lo stesso titolo
di reato: anch’ella si trova tuttora in detenzione preventiva.
__________ è accusato di essere
correo, subordinatamente complice, della moglie __________, che sarebbe stata
vittima il 24 maggio 1993 di un incidente sul lavoro agli arti superiori
(ustione con la soda caustica che le avrebbe provocato ustioni di 2° e 3°
grado) – a seguito del quale sarebbe sarebbe stata ritenuta inabile al lavoro
manuale e sarebbero intervenute a vario titolo diverse compagnie assicurative
che le hanno fornito prestazioni di natura pecuniaria (tra cui __________) – e
che è a sua volta accusata di avere ingannato, con l’aiuto del marito qui
istante tali istituti assicurativi, autoinfliggendosi delle ferite agli arti
superiori (da sola e con l’aiuto del marito) al fine di simulare un
aggravamento delle conseguenze dell’incidente originario e così ottenere il
versamento di prestazioni assicurative, altrimenti non dovute, e tentato di
percepire, con le stesse modalità, una rendita per grandi invalidi: prestazioni
e rendite di cui hanno sostanzialmente beneficiato entrambi i coniugi
(considerato che l’istante avrebbe cessato ogni attività lucrativa nel 2003
vivendo con le rendite ricevute dalla consorte).
Il 16.7.2003 la moglie
dell’istante avrebbe ottenuto dal datore di lavoro, in via giudiziaria, anche un’indennità
per danni non assicurati di CHF 541'365.25 (in parte utilizzata, per CHF
200'000.-/250'000.- per la ristrutturazione della casa in __________ dei
coniugi __________.
“L’8.6.2006, per valutare la
richiesta di indennità per grandi invalidi rispettivamente per chiarire la particolare
“anomala” situazione [“In sostanza (…) usciva dall’ospedale in fase
di netta guarigione ed ai controlli ambulatoriali ai quali si presentava in seguito,
le condizioni delle sue mani e dei suoi avambracci risultavano di nuovo ex ante”
(denuncia penale 19.10.2007, p. 3)], __________ sarebbe stata visitata dal __________.
Il perito avrebbe rilevato l’impossibilità soggettiva di muovere braccia e mani
e concreti indizi di lesioni autoinflitte; avrebbe consigliato un’osservazione
costante della denunciata, con documentazione fotografica mensile del decorso
delle lesioni.
L’__________ avrebbe proceduto
alle verifiche presso l’abitazione di __________ il 15.9.2006, il 28.11.2006,
il 22.1.2007, il 16.2.2007 ed il 30.4.2007. All’inizio di aprile 2007 __________,
avrebbe incaricato l’agenzia investigativa __________, di monitorare la
denunciata durante i soggiorni in __________. Il controllo effettuato nel
periodo 6.-22.4.2007 e 21.-24.5.2007 avrebbe permesso di evidenziare come
trascorresse il tempo tra lavori di giardinaggio, faccende di casa, passeggiate
con il cane e spese al mercato, con, quindi, piena mobilità e funzionalità degli
arti superiori, che non avrebbero presentato fasciature o lesioni sanguinolente.
L’8.6.2007 la denunciata sarebbe
stata nuovamente visitata dal __________, che avrebbe attestato che la mobilità
attiva non poteva essere stabilita perché aveva abbozzato tentativi di movimento
appena accennati e che, inoltre, ogni tentativo di mobilità passiva provocava
forti dolori ed il ritrarsi dell’arto.
Il denunciante, alla luce di
questa situazione, ha ritenuto autoinflitte le lesioni ed inesistenti le problematiche
motorie e/o funzionali: non ci sarebbe stata alcuna limitazione delle funzioni
di braccia e mani. Sarebbe stata completamente abile al lavoro e, quindi,
l’avrebbe truffato per quasi quindici anni di oltre CHF 300'000.-- e tentato di
truffare (in capo alla richiesta di una rendita per grandi invalidi) per una
somma tra CHF 154'953.-- e CHF 309'906.-- (con l’aiuto, forse, del marito, che
– da quando la denunciata ha ottenuto le rendite assicurative – avrebbe cessato
ogni attività lucrativa). __________, che si è costituito parte civile nel
procedimento, avrebbe sospeso il versamento delle prestazioni a partire dal
31.7.2007 (Inc. CRP 60.2008.72, sentenza 16 giugno 2008, p. 2 e 3).
B.
Giova a questo punto ricordare
che a seguito della denuncia penale 19 ottobre 2007 della __________, altro PP
aveva decretato il 21 febbraio 2008, non luogo a procedere nei confronti di __________
in capo al suddetto procedimento penale, in considerazione del carattere solo
civile, rispettivamente amministrativo-assicurativo della vertenza (__________).
Contro tale decisione era insorta la __________ con istanza di promozione
dell’accusa 3/4 marzo 2008 alla Camera dei ricorsi penali che, con sentenza 16
giugno 2008 (inc. CRP 60.2008.72), aveva annullato il decreto di non luogo a procedere
21 febbraio 2008, promovendo nei confronti di __________ l’accusa per titolo di
truffa e ordinando che l’istruzione del processo dovesse aver luogo per opera
di altro PP. Nei considerandi della sentenza si legge che il Procuratore
pubblico dovrà ulteriormente approfondire l’esistenza del reato, anche con
riferimento alla prescrizione penale “con l’assunzione agli atti,
segnatamente, delle prove proposte dal qui istante, esaminando pure la
posizione di eventuali terzi coinvolti (quali __________, marito
dell’accusata)…” (CRP 60.2008.72, del 16 giugno 2008, punto 4.3.4, p. 14).
C.
Con la richiesta di conferma
dell’arresto 1° luglio 2008 il magistrato inquirente ha promosso a __________
l’accusa per titolo di truffa aggravata, sub. semplice, consumata e tentata (ai
sensi dell’art. 146 cpv. 1 e 2 CP) in correità, sub. complicità con la moglie “in
relazione ai fatti oggetto di denuncia di data 19 ottobre 2007 presentata da __________,
come pure da quanto emerge dallo scritto di data 26/27 giugno 2008 di __________
nonché dallo scritto 9 aprile 2008 dell’__________” chiedendo la conferma
dell’arresto per i bisogni dell’istruzione “in particolare pericolo di
collusione con la moglie e con terzi da interrogare; necessità di verificare la
destinazione data ai fondi ricevuti da __________, come pure da __________;
necessità di verificare la posizione dell’__________; necessità di ricostruire
i fatti senza che l’accusata possa avere contatti con terze persone; necessità
di esperire le necessarie verifiche mediche; necessità di verificare la
documentazione richiesta a terzi; necessità di verificare quanto è stato
sequestrato al domicilio”.
Questo giudice, il 1° luglio 2008, ha confermato l’arresto dell’accusato (inc. GIAR 320.2008.1, doc. 6) considerata la presenza
di gravi e concreti indizi di colpevolezza e per i bisogni dell’istruzione –
per permettere di accertare la destinazione di fondi ricevuti dalla consorte
(utilizzati da entrambi i coniugi) e per procedere con le verifiche e perizie
mediche (anche in base alle medicazioni rinvenute al domicilio) sullo stato di
salute della moglie senza che i due coniugi possano essere in contatto (vista
la presenza assidua del marito anche in occasione delle visite mediche con i
periti incaricata dalla __________, nonché il fatto che la moglie non parli con
i periti medici senza la presenza del marito) al fine di evitare che siano
provocate artificialmente le lesioni riscontrate sulle braccia della moglie –,
pericolo di collusione con la consorte pure accusata e pericolo di fuga – in
quanto cittadino straniero senza legami con la __________ e con forti legami
con il paese d’origine dove ha una casa d’abitazione.
A verbale di conferma
dell’arresto, così come già davanti alla PP Capella (quando ad un certo punto
si è pure avvalso del suo diritto di rifiutarsi di rispondere), __________ ha
negato ogni addebito.
D.
Il 4 agosto 2008 __________, con
l’istanza in discussione presentata dal proprio difensore, chiede di essere
posto in libertà provvisoria.
La difesa osserva come la
situazione processuale attuale dell’accusato escluderebbe il pericolo di fuga
(i due accusati sono arrivati in __________ consci della promozione
dell’accusa) che, in ogni caso, potrebbe essere annullato da misure sostitutive
quali l’obbligo di presentarsi regolarmente alla polizia o con il ritiro dei
documenti.
Ormai estinti anche i bisogni
dell’istruzione e il pericolo di collusione tra i due coniugi. La vicenda
sarebbe stata chiarita in massima parte con gli interrogatori di accusati e
testimoni. Inoltre gli accusati conoscevano già prima dell’arresto gli elementi
a loro carico avendo ricevuto al sentenza della CRP con la quale era stata
promossa l’accusa a __________.
Gli accusati non possono neppure
colludere con l’allestimento della perizia medica del __________ o con altre
perizie o atti medici che dovranno eventualmente essere fatti in futuro. (Inc.
GIAR 320.2008.3, doc. 1).
E.
Il magistrato inquirente, con
preavviso negativo 11 agosto 2008 (Inc. GIAR 319.2008.3, doc. 2), ribadisce
l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza in capo all’accusata.
Il PP afferma che dalla data
dell’arresto sono stati interrogati gli investigatori privati che su mandato
della __________ hanno monitorato l’accusata presso il suo domicilio in __________
(i cui rapporti, completi di documentazione fotografica, sono stati prodotti
con la denuncia della __________), dalle cui testimonianze emergerebbe la
capacità dell’accusata __________ di muovere le braccia liberamente, senza
ferite, senza bende e senza guanti. Dopo avere constatato ciò, e dopo avere
osservato che i due coniugi rientravano in casa, gli investigatori si sarebbero
presentati e legittimati al qui istante chiedendo di potere visitare la moglie:
l’accusato avrebbe negato la presenza della moglie in casa. Gli investigatori
si sarebbero presentati nuovamente, e su appuntamento concordato con __________,
alle 16.00, trovando la moglie dell’accusato, prostrata, bendata e sanguinante,
contrariamente a quanto constatato la mattina ad insaputa dei due coniugi.
Mentre che l’accusata __________
continuerebbe a sostenere la tesi che quanto dichiarato dai questi testi non
corrisponde al vero e che la documentazione fotografica prodotta sarebbe un
fotomontaggio, l’istante afferma che la moglie ogni tanto riesce a muoversi,
anche se solo un “pochino”.
Numerose le contraddizioni tra le
dichiarazioni dell’istante e quelle della moglie su cosa l’accusata riuscisse e
riesca a fare con i propri arti superiori.
Manifesto sarebbe quindi il ruolo
attivo dell’istante in tutta la vicenda truffaldina: come detto egli ha negato
la presenza della moglie in casa in __________ il 24 maggio 2007, fissando
autonomamente con gli investigatori un appuntamento per le 16.00 dello stesso
giorno. Egli ha poi dichiarato di essere lui a provvedere a medicare la moglie
(e al __________ __________ sembrerebbe essere migliorata in quelle parti degli
arti dove non riesce ad “intervenire” da sola).
Per quanto riguarda i motivi di
interesse pubblico sarebbe sempre presente un pericolo di collusione con la
moglie, stante le divergenze e contraddizioni su alcune dichiarazioni. Se
rimessi in libertà i due accusati cercherebbero sicuramente di concordare una
versione comune.
Per quanto riguarda i bisogni
istruttori dovranno ancora essere interrogati i medici che hanno avuto in cura
negli anni l’accusata nonché il __________ che segue l’accusata in Carcere e
l’eventuale personale ausiliario di cure. Dovrà essere terminata la perizia del
dermatologo e quella dell’ortopedico. Considerato già solo l’atteggiamento
processuale poco collaborativo dell’accusato, non appare pensabile che egli, se
rimesso in libertà, non tenti di colludere con la moglie a vantaggio della
situazione processuale di entrambi.
Vi è poi da chiarire la
situazione economica dei due coniugi: sui loro conti in __________ sarebbero
stati sequestrati complessivamente circa CHF 540'000.-, ma non si può
escludere, a fonte di ingenti prelevamenti in contanti negli ultimi anni e di
un bonifico di CHF 50'000.- a favore di un conto bancario in __________,
verosimilmente intestato a __________, che i due accusati abbiamo tesaurizzato
denaro all’estero, non essendo per nulla chiaro quanto è stato speso per la
ristrutturazione della casa in __________ e se la stessa sia stata acquistata
(e se sì con quali denari) o fosse già di proprietà di uno dei coniugi.
Per quanto riguarda il pericolo
di fuga il magistrato osserva che i coniugi __________ non hanno nessun legame
con il nostro territorio, mentre che hanno forti legami con il loro paese
d’origine dove già passavano molto tempo, dove hanno una casa d’abitazione e
dove risiedono le figlie di primo letto del qui istante. Considerato che i beni
in __________ sono ormai sotto sequestro penale e che ogni rendita assicurativa
è stata bloccata, vi è il concreto timore che se rimesso in libertà l’accusato
preferisca darsi alla fuga e non potrebbero entrare in linea di conto le misure
sostitutive dell’arresto proposte dalla difesa.
Rispettato il principio di
proporzionalità.
F.
Con osservazioni 12 agosto 2008
la difesa contesta l’esistenza degli elementi a sostegno dell’inganno astuto e
osserva come la vetustà dei fatti oggetto del procedimento penale impone la
concessione della libertà provvisoria. Non vi sarebbe più pericolo di
collusione essendo le dichiarazioni delle varie parti ormai assicurate e
dovendosi solo ora acquisire agli atti i referti peritali sul cui allestimento
gli accusati non possono intervenire. Gli ulteriori passi istruttori menzionati
dal PP nel proprio preavviso negativo potranno essere intrapresi anche con gli
accusati in libertà provvisoria, non essendo più presente il pericolo di
collusione, non potendo di certo i due accusati influenzare i periti o i
testimoni menzionati dalla parte denunciante.
Il PP ha pure già sequestrato
tutta la documentazione bancaria necessaria che dovrà essere esaminata, senza
necessità di mantenere in carcere l’accusato.
Il principio della
proporzionalità non sarebbe ormai più rispettato.
Inesistente il pericolo di fuga
dal momento che i due accusati hanno legami con il nostro paese: sono in __________
da parecchio tempo, l’accusata ha un fratello nella __________ e tutti i beni
della coppia sono stati posti sotto sequestro penale e della casa in __________
è stato chiesto il sequestro per via rogatoriale: quindi i due accusati non
potranno più mettervi piedi fino a che non saranno eventualmente assolti. Essi
poi sono arrivati in __________ facendosi arrestare e “se scappassero
farebbero un cattivo affare, perché si metterebbero in cattiva luce nei
confronti del Giudice del merito e perderebbero tutto quanto in sequestro,
compresa la casa in __________ che prima o poi verrà bloccata”
(osservazioni, p. 5).
Considerandi
1.
L’accusato, detenuto, è
pacificamente legittimato a presentare istanza di libertà provvisoria.
Il preavviso negativo del
Procuratore pubblico, ritenuta ricezione dell’istanza il 6 agosto 2008, è
tempestivo avendo trasmesso a questo ufficio il preavviso negativo e l’incarto
processuale lunedì 11 agosto 2008 (essendo sabato 9 agosto giorno festivo).
2.
I principi che reggono la
materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.
L’art. 95 CPP – corrispondente
all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio
1993.
– dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di
regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso)
proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a
carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un
crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di
interesse pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni
dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di
inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria – può continuare
ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si
aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di
interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio
aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 ,
pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela
dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L’eccezione della cautelare
privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara
base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza
ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei
ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto
implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158;
1988.
pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno
approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è
protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione
delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già
la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP
1980.
pag. 128).
(per tutte: sentenza GIAR
21.12.2001
in re G., Inc. 520.2001.5).
3.
L’esistenza di gravi e concreti
indizi di colpevolezza deve essere verificata d’ufficio nei limiti di
competenza di questo giudice derivanti dalla sua funzione che è quella di
esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura
restrittiva della libertà personale e non di valutare nella sostanza
l’esistenza di un reato.
Con verosimiglianza sufficiente, a
questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può concludere per la
presenza di seri e di concreti indizi di colpevolezza a carico di __________,
relativi all’ipotesi di un suo coinvolgimento nell’ipotesi di truffa (per il
suo coinvolgimento negli atti volti all’ottenimento di indennità di invalidità
e di un risarcimento RC per danni non assicurati a favore della moglie, a
seguito di infortunio) e della tentata truffa (per il suo coinvolgimento nei
fatti legati alla richiesta di un’indennità per grandi invalidi a favore della
moglie) in correità, o quanto meno in complicità con la moglie __________, in
danno della __________ e, se del caso, di altre assicurazioni, con un indebito
profitto di svariate centinaia di migliaia di franchi svizzeri, oggetto del
procedimento penale.
A questo proposito giova
ricordare le conclusioni della CRP che hanno portato alla promozione
dell’accusa per titolo di truffa in data 16 giugno 2008 nei confronti della
moglie del qui istante __________:
“4.3.1.
Il reato di truffa
implica un inganno astuto, ammesso soltanto se l’autore ordisce un
tessuto di menzogne o mette in atto particolari manovre fraudolente o artifici
o rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non
ragionevolmente esigibile dalla controparte o impedisce alla controparte di
verificare o prevede che questa rinuncerà a verificare in virtù di un rapporto
di fiducia particolare, considerato nondimeno che l’astuzia è esclusa quando la
vittima non ha osservato le misure fondamentali di prudenza (decisione TF
6B_409/2007 del 9.10.2007; A. DONATSCH, op. cit., p. 199 ss.; BSK Strafrecht II
– G. ARZT, op. cit., n. 50 ss. ad art. 146 CP; G. STRATENWERTH / G. JENNY,
Schweizerisches Strafrecht, BT I, 6. ed., Berna 2003, § 15 n. 16 ss.; B. CORBOZ,
op. cit., n. 16 ss. ad art. 146 CP).
4.3.2
Il qui istante
ha sostanziato il suo esposto producendo, tra l’altro, i rapporti 25.4.2007 e
28.5.2007
dell’agenzia investigativa __________ (doc. E/F, allegati alla
denuncia penale 19.10.2007), che ha sorvegliato __________ durante il soggiorno
in __________ nel periodo 6.-22.4.2007 e 21.-24.5.2007.
Gli
investigatori hanno documentato come la denunciata muovesse braccia e mani –
prive di fasciature – in maniera assolutamente normale, senza alcun impedimento:
l’hanno osservata, segnatamente, ritirare i panni stesi [p. 2, doc. E, allegato
alla denuncia penale 19.10.2007], tenere un vaso/secchio ed una scopa [p. 3,
doc. E, allegato alla denuncia penale 19.10.2007], ritirare la posta [p. 3,
doc. E, allegato alla denuncia penale 19.10.2007], portare una borsa [p. 5,
doc. E, allegato alla denuncia penale 19.10.2007], annaffiare i fiori [p. 7,
doc. E, allegato alla denuncia penale 19.10.2007], afferrare una (voluminosa) padella
[p. 2, doc. F, allegato alla denuncia penale 19.10.2007].
Il 24.5.2007
l’hanno inoltre osservata – alle ore 12.00, secondo l’orario indicato nel
filmato di cui al doc. H (allegato alla denuncia penale 19.10.2007) –
passeggiare, fuori dall’uscio di casa, con le braccia scoperte, senza bendaggi
e senza ferite sanguinanti. Alle ore 12.05 si sono presentati a casa della
denunciata: “Die Tür wird von Herrn __________ geöffnet. Die beiden __________ stellen sich mit der
schriftlichen Vollmacht als Beauftragte der __________ __________ zur Kontrolle
der Arme von Frau __________ vor. __________ verweigert eine Kontrolle mit der
Begründung, dass seine Frau in einem anderen Dorf aufhältig sei und daher eine
Kontrolle erst am nächsten Tag möglich wäre. Unsere __________ erklären Herrn __________,
dass sie erst vor einigen Minuten seine Frau in das Wohnhaus gehen gesehen
haben. Er meinte dazu, dass dies sicher nicht seine Frau gewesen wäre, da diese
im Nachbardorf auf Besuch sei. Nach Rücksprache mit Herrn __________ und __________
(impiegati di __________) stimmt __________ schliesslich einer Kontrolle für
16.00
Uhr zu. Unmittelbar darauf fährt er mit seinem Auto weg. Wie vereinbart
sind unsere beiden __________ um 16.00 Uhr zum Wohnhaus von ZP gegangen. Herr __________
hat unsere __________ eingelassen und in die Küche gebeten. Anschliessend
breitete er ein Handtuch am Küchentisch auf. Unmittelbar danach kommt Frau __________
gebückt und hinkend und wimmernde schmerzerfüllte Laute von sich gebend in die
Küche. Sie setzt sich zum Küchentisch. Wie auf dem Fotos ersichtlich sind beide
Arme vom Handrücken weg bandagiert. Der Rechte Arm ist bis über den Ellenbogen
hinauf bandagiert. Anschliessend nimmt ihr Gatte die Bandagen von den Armen ab”
(rapporto 28.5.2007, p. 5 ss., doc. F,
allegato alla denuncia penale 19.10.2007). Il filmato (doc. H, allegato alla denuncia
penale 19.10.2007) mostra alle ore 16.03 le braccia cosparse di ferite
sanguinanti, inesistenti alle ore 12.00, quando passeggiava, peraltro non
ricurva su sé stessa e non claudicante, come si è presentata alle ore 16.00.
La situazione
fisica della denunciata – nessun impedimento nei movimenti delle braccia e
delle mani nella sua quotidianità, come si evince dalle fotografie e, ancora
meglio, dai filmati girati dagli investigatori di __________ per conto di __________
– differisce di conseguenza manifestamente dal suo stato fisico al momento
delle visite mediche, come risulta dai rapporti che l’istante ha allegato alla
denuncia penale.
Il dr. med. __________,
che l’8.6.2006 ha visitato __________ su mandato del qui istante, nel
successivo rapporto ha infatti constatato lesioni sulle braccia ed
impossibilità a muovere gli arti, situazione simile a quella riscontrata dal __________
__________ nel 1995 [quando “Elle s’est déclarée incapable d’utiliser ses deux
membres supérieurs dans ses activités professionnelles mais également dans ses
activités quotidiennes pour lesquelles elle est tributaire de l’aide de son
mari” (rapporto 22.6.2006 del __________ __________, p. 4, doc. C, allegato
alla denuncia penale 19.10.2007)] e dal __________ __________ nel 2001 [“Par
rapport à l’examen de 1995, seule la mobilité des coudes s’est légèrment
améliorée mais le __________ __________ estimait que l’invalidité devait être
assimilée à la perte des deux bras dont la function était pratiquement nulle”
(rapporto 22.6.2006 del __________ __________, p. 5 s., doc. C, allegato alla
denuncia penale 19.10.2007)]. Il medico si è nondimeno detto impossibilitato ad
esprimersi in ragione dei punti poco chiari / incoerenti che presentava la
situazione fisica di __________. Non ha escluso la possibilità di lesioni da
automutilazione. Ha proposto di documentare regolarmente lo stato delle
lesioni.
Un anno dopo,
l’8.6.2007, il __________ __________ – che ha potuto visionare la documentazione
raccolta nel frattempo da __________ – ha nuovamente visitato la denunciata,
che – come nella precedente occasione – si è presentata accompagnata dal
marito. Il perito ha sottolineato, in particolare, che “on est à nouveau frappé
par l’attitude extrêmement passive de la patiente qui tient ses deux membres
supérieurs devant elle de façon très démonstrative en évitant de les mobiliser.
A chaque question elle se tourne vers son mari qui répond à sa place. Elle estime que l’évolution est absolument inchangée
depuis l’année passée et se sent totalement invalide. Elle passe ses journées
“à ne rien faire du tout”. C’est son mari qui lui fait deux fois par jour les
pansements” (rapporto 17.7.2007, p. 2, doc. L,
allegato alla denuncia penale 19.10.2007). Ha rilevato che le caratteristiche e
la distribuzione delle lesioni erano identiche a quelle riscontrate nel corso
della visita precedente (e visibili sulle fotografie effettuate da IS 1; ha
inoltre sottolineato come fosse molto difficile oggettivare la funzionalità di
mani e dita [“(…) et la patiente se limite généralement à une ébauche de
mouvement. Toute tentative de mobilisation passive déclenche de fortes douleurs
et un retrait de la main” (rapporto 17.7.2007, p. 2, doc. L, allegato alla
denuncia penale 19.10.2007)] e come fosse impossibile stabilire lo status
neurologico degli arti superiori [“La patiente prétend toujours ne rien sentir
du tout jusqu’à la racine des deux membres supérieurs. La force de préhension n’est toujours pas mesurable”
(rapporto 17.7.2007, p. 3, doc. L, allegato
alla denuncia penale 19.10.2007)]. Ha pertanto ritenuto valide le
considerazioni di cui alla sua perizia 22.6.2006 in capo alla situazione
(molto) poco chiara: a suo giudizio, “il apparaît de façon manifeste que la
patiente utilise normalement ses membres supérieurs en __________, alors
qu’elle adopte l’attitude stéréotypée d’une invalide totale lors de
l’expertise” (rapporto 17.7.2007, p. 3, doc. L, allegato alla denuncia penale
19.10
). Ha concluso dicendosi concorde con il parere 26.6.2007 del __________
__________ (doc. I, allegato alla denuncia penale 19.10.2007), che aveva
ritenuto le lesioni “(…) comme fortement évocatrices de phénomènes
d’automutilation de type chimique ou thermique”, per cui – a dire del __________
__________ – “il devient donc extrêmement peu probabile qu’on soit en présence
de véritable séquelles accidentelles” (rapporto 17.7.2007, p. 3, doc. L,
allegato alla denuncia penale 19.10.2007).
4.3.3
In queste
circostanze, appare di conseguenza manifesta l’esistenza di seri indizi di
colpevolezza in capo ad un inganno astuto a’ sensi dell’art. 146 CP
rispettivamente dell’art. 148 vCP.
__________ – secondo le fotografie
ed i filmati realizzati quando si trovava in __________, lontano da __________
e dai suoi periti – non indossa fasciature sulle braccia, che non presentano
lesioni sanguinolente e che può muovere senza alcuna difficoltà (incrociarle
sul petto / dietro la schiena, allungarle, sollevarle alzando oggetti anche
pesanti, ecc.). Situazione che contraddice lo stato fisico che palesa in
occasione delle visite mediche, quando assume il comportamento stereotipato
dell’invalida totale, in aperto contrasto con, quindi, la sua situazione fisica
quotidiana (che non mostra limitazioni funzionali degli arti). Condizione,
quella di invalida totale, che sembrerebbe avere presentato – sostanzialmente
immutata – fin dal 1995 (cfr. il riferimento al parere del __________ __________
nel rapporto 22.6.2006 del __________ __________, p. 4, doc. C, allegato alla
denuncia penale 19.10.2007), ciò che sembrerebbe lasciare intendere un agire
sistematico della denunciata.
PI 1 recandosi alle visite
mediche con lesioni per le quali – allo stato attuale del procedimento penale –
sussistono indizi gravi che siano state create ad arte [cfr. l’eloquente
episodio del 24.5.2007 vissuto dagli investigatori di __________, quando – nel
lasso di tempo di quattro ore – sono apparse sugli arti superiori lesioni sanguinanti
(rapporto 28.5.2007, p. 5 ss., doc. F, allegato alla denuncia penale 19.10.2007
/ filmato di cui al doc. H, allegato alla denuncia penale 19.10.2007)]
[episodio sul quale il procuratore pubblico non si esprime], ha quindi messo in
atto un artificio (automutilazione di tipo chimico o termico), che – come tale
– fonda astuzia a’ sensi di dottrina e giurisprudenza. Astuzia peraltro
ulteriormente sostanziata dalle bugie – impossibilità di muovere gli arti
superiori, del tutto insensibili – che oggettivamente non erano verificabili. A
__________, non può peraltro essere rimproverato di non avere osservato le misure
fondamentali di prudenza. Ha infatti fatto capo, per determinarsi
sull’erogazione delle prestazioni assicurative, all’esperienza di
medici/periti; soltanto la laboriosa/complessa osservazione della denunciata in
__________ ha permesso di appurare una situazione che non corrispondeva a
quella esibita al cospetto di illustri medici/periti, fatto che manifestamente
esclude che l’istante non sia stato accorto (cfr., in analogia, decisione TF
6S.379/2004 del 29.11.2004).
…
Ora, è vero che,
nelle immagini, la denunciata non sta svolgendo una regolare attività lucrativa
manuale; esse sono nondimeno inequivocabili in capo al fatto che, a dispetto
dell’invalidità totale ostentata in occasione delle ripetute visite mediche, __________
sia in grado di muovere gli arti superiori – privi di lesioni rossastre – senza
alcun impedimento, ovvero di utilizzarli nelle usuali attività quotidiane.
Circostanza che non si può ritenere irrilevante in relazione all’abilità
lavorativa della denunciata, il 24.5.1993 ausiliaria di cucina. …
…
4.3.4
Il reato di
truffa presuppone oggettivamente, oltre ad un inganno astuto, un errore da
parte del truffato, una disposizione patrimoniale conseguente all’errore, un
danno patrimoniale ed un nesso causale tra la disposizione patrimoniale e il
danno e, soggettivamente, intenzionalità e volontà di procacciare un indebito
profitto (BSK Strafrecht II – G. ARZT, op. cit., n. 72 ss. ad art. 146 CP),
condizioni che il procuratore pubblico non ha esaminato. Questa Camera –
autorità di ricorso giusta l’art. 284 CPP – non può pertanto confrontarsi, in
prima sede, con questi presupposti.
L’esistenza di
seri indizi di colpevolezza in capo ad un comportamento truffaldino – ovvero
astuto – di __________ permette tuttavia, già ora, di promuovere l’accusa a suo
carico per titolo di truffa. Reato che il procuratore pubblico dovrà
ulteriormente approfondire, anche con riferimento alla prescrizione dell’azione
penale, con l’assunzione agli atti, segnatamente, delle prove proposte dal qui
istante, esaminando pure la posizione di eventuali terzi coinvolti (quali __________,
marito dell’accusata) rispettivamente – nell’ipotesi in cui dovesse, per
finire, concludere che il reato di truffa non è adempiuto – i disposti delle
leggi speciali (segnatamente l’art. 70 LAI, che rinvia all’art. 87 LAVS) [cfr.,
sul concorso, decisione 15.6.1993 della Corte di cassazione e di revisione
penale in re B., pubblicata in REP. 1994 p. 449 ss.].”
V’è da considerare, per quanto
riguarda gli indizi di reato a carico dell’accusato, che egli era sempre
presente in occasione di tutte le visite a cui si è sottoposta la moglie presso
i medici incaricati dall’assicurazione e che era lui, spesso e volentieri, a
rispondere alle domande dei periti e degli ispettori alla consorte [il __________
ha infatti sottolineato nel suo rapporto a seguito della visita 8 giugno 2007
che “on est à nouveau frappé par l’attitude extrêmement passive de la
patiente qui tient ses deux membres supérieurs devant elle de façon très
démonstrative en évitant de les mobiliser. A chaque question elle se tourne
vers son mari qui répond à sa place. Elle estime que
l’évolution est absolument inchangée depuis l’année passée et se sent
totalement invalide. Elle passe ses journées “à ne rien faire du tout”. C’est
son mari qui lui fait deux fois par jour les pansements” (rapporto 17.7.2007, p. 2, doc. L, allegato alla denuncia
penale 19.10.2007)]. È stato l’accusato a
negare, contrariamente al vero, la presenza della moglie in casa il 24 maggio
2007.
agli investigatori inviati dalla __________ e a dare loro appuntamento per
le 16.00 dello stesso pomeriggio, quando gli investigatori hanno potuto
incontrare una __________ in uno stato fisico diametralmente opposto a quello
constatato la mattina stessa.
Dopo l’arresto dei due accusati è
stato possibile accertare, per quanto riguarda la situazione degli arti
superiori dell’accusata __________, che con l’applicazione di una terapia con
fogli di __________ (__________) da parte di un dermatologo (in casu il __________),
il medico ha riscontrato un miglioramento della situazione sui 2/3 prossimali,
mentre sul 1/3 distale abbondante secrezione, ma anche manomissione del
bendaggio (cfr. AI 149, rapporto di osservazioni 31 luglio 2008 del __________).
Pure i rapporto 10 luglio 2008 dell’__________, attivo presso il Carcere
giudiziario, è importante per i sospetti di quanto poteva succedere prima
dell’arresto: egli afferma di avere medicato la mattina del 7 luglio 2008 la
paziente e di avere notato, lo stesso pomeriggio in occasione della visita del __________,
che il bendaggio sembrava diverso da quello effettuato la mattina.
Successivamente alla visita del medico, l’infermiere avrebbe quindi deciso di
medicare l’accusata con un bendaggio a “lisca di pesce” ad entrambe le braccia
ma di avere ritrovato, il 9 luglio 2008, un bendaggio completamente diverso da
quello effettuato, giustificato dalla detenuta con il passare di notti agitate.
L’infermiere osserva che “Del bendaggio a lisca di pesce non c’è traccia e
la medicazione termina a metà braccio al posto del polso. Ho chiesto alla
paziente se qualcuno o lei stessa avesse sfasciato la medicazione per poi
rifarla, ma lei ha a più riprese negato fermamente, dicendo che né lei, né
nessun altro le ha mai toccate. Rifaccio la medicazione ponendo nuovamente
attenzione al modo in cui la eseguo ed aggiungo una firma sul bendaggio stesso
per potere verificare la fasciatura alla prossima visita. Giovedì 10.07.08,
alle ore 11.00, visita dermatologo (__________. Questa volta la medicazione di
ieri è intatta, le ferite sanguinanti si trovano vicino ai bordi della
fasciatura, mentre più in mezzo le ferite sembrano migliorate” (cfr. AI
158, rapporto del personale di custodia alla Direzione del 10 luglio 2008).
Ciò per dire che vi sono
sufficienti elementi per affermare che l’accusata, in detenzione, parrebbe
essere riuscita a togliersi la medicazione più di una volta, specialmente nella
zona più vicina ai polsi, dove le ferite non sono riuscite a rimarginarsi a differenza
delle ulcerazioni che risultano disseminate sul resto delle braccia e che
appaiono invece in via di guarigione: vi è quindi il forte sospetto che si
possa trattare di lesioni autoinferte, come in precedenza lo potevano
verosimilmente essere per opera del marito (sempre presente e che dal 2003
avrebbe addirittura smesso di lavorare per assistere la moglie) quelle
riscontrare anche sulla parte superiore delle braccia.
Alla luce della dichiarazione
fatta dall’accusata a questo giudice in occasione dell’udienza della conferma
dell’arresto del 1° luglio 2008 secondo cui “io sono veramente impedita nei
movimenti, non riesco neppure a pettinarmi” (l’incapacità di pettinarsi è
uno degli impedimenti/requisiti “principe” per l’ottenimento dell’indennità per
grandi invalidi) – nonché delle dichiarazioni del qui istante rilasciate in
diversi verbali (uno su tutti quello di conferma dell’arresto 1° luglio 2008
davanti a questo giudice) secondo cui era lui che procedeva a medicare la
moglie dal 1993 e che l’avrebbe aiutata in tutte le minime attività giornaliere
(anche a pettinarsi e a vestirsi) poiché la stessa sarebbe incapace di
svolgerle – appare perlomeno singolare che gli agenti di custodia abbiano
osservato la detenuta, il 26 luglio 2008, mentre si trovava in ginocchio sul
tavolo della cella a parlare alla finestra, con le braccia infilate tra le
sbarre a gesticolare per comunicare con qualche altro detenuto e che ancora
successivamente, la stessa sera, davanti agli agenti, si sarebbe alzata dal
letto dove si trovava seduta, avrebbe impugnato la sedia e, posizionandola per
usarla a mò di scala, raggiunto senza alcuna difficoltà il piano del tavolo sul
quale si sarebbe inginocchiata (cfr. AI 158, rapporto del personale di custodia
alla Direzione del 26 luglio 2008).
Sia per quanto riguarda mobilità
che la mancanza di ulcere sulle braccia della coaccusata, significativi
risultano i verbali d’audizione degli investigatori privati __________ (AI 123)
e __________ (AI 124) che confermano quanto riportato nel rapporto e nella
documentazione fotografica prodotta dalla denunciante (menzogne e fotomontaggi
a mente di __________, mentre che il qui istante ha affermato che in qualche
occasione la moglie sarebbe riuscita a tenere in mano alcuni oggetti e a fare
piccoli lavori e che sarebbe capitato che ella sia uscita di casa senza bende,
ma sempre con le maniche lunghe e producendosi in movimenti e gesti contenuti,
contrariamente comunque a quanto constatato dagli investigatori della __________).
L’istante vivrebbe poi da diversi
anni con il denaro ottenuto dalla moglie per l’infortunio e l’invalidità che ne
sarebbe derivata (verbale di conferma dell’arresto 1° luglio 2008, p. 3) mentre
che la documentazione bancaria agli atti, relativa al conto dell’istante, non
fa stato di entrate regolari già da qualche anno.
4.
L’accusato
ritiene che non sussistano più bisogni istruttori dal momento che non vi
sarebbe più pericolo di collusione: il PP avrebbe sequestrato tutti i beni dei
coniugi __________ sia in __________ che all’estero, si sarebbe in attesa della
perizia del professore in dermatologia, l’accusata sarebbe stata medicata
presso il Carcere giudiziario con bende non asportabili e, a mente
dell’istante, ella sarebbe disposta a sottoporsi alle visite mediche richieste
qualora il PP lo ritenesse necessario.
Secondo il magistrato inquirente
devono ancora essere interrogati i medici ed i sanitari che hanno avuto in cura
l’accusata negli anni nonché persone vicine ai due coniugi che hanno avuto modo
di incontrarli negli anni e il personale che ha seguito l’accusata in Carcere
oltre al __________, si dovrà attendere il referto del __________ ed è già
stato scelto anche il perito ortopedico che dovrà esprimersi sulle difficoltà
di movimento degli arti superiori della coaccusata; le perizie devono essere
fatte con gli accusati in stato di detenzione. Il PP ritiene poi indispensabile
far luce sulla situazione economica dei coniugi, ma la documentazione bancaria
richiesta non sarebbe ancora pervenuta completamente, anche se sarebbe stato
possibile accertare un avere in conto complessivo attuale di circa CHF
540'000.- a fronte di entrate complessive dal 1993 per CHF 1'360'000.-,
prelevamenti a contanti (già solo per prelevamenti di importi superiori a CHF
5'000.-) per complessivi CHF 457'000.-, un bonifico del 23 aprile 2004 (AI 140)
a favore di un conto intestato a __________ in __________ di CHF 50'000.- e
l’utilizzo asserito di CHF 200'000.-/250'000.- per la ristrutturazione della
casa abitata dai due accusati in __________ (di cui non si conosce modalità di
acquisto della proprietà e l’eventuale prezzo d’acquisto), tutto ciò
considerato che dal 2003 il qui istante avrebbe smesso di lavorare per accudire
la moglie senza nessun reddito apparente.
Quanto alle necessità istruttorie
atte a giustificare la misura cautelare di privazione della libertà, non è
inutile ricordare i seguenti principi:
"
- In relazione ai bisogni istruttori, atti a
giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare
che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto
tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di
collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la
corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale
suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697
ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in
corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass
noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht
werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt
nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se
posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto
svolgimento e, conseguentemente, l'esito.
- E', inoltre, necessario che questa
possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su
elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des
Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in
Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die
Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen
vielmehr konkrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).
- Gli elementi di concretezza del pericolo vanno
individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e
nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad
esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non
può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della
misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del
teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza
d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p.
438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego
dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66;
Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13)."
(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)
Riassumendo, per il mantenimento
della carcerazione preventiva dell'accusato, non basta che vi siano ancora atti
istruttori da esperire, ma è necessario che la prematura rimessa in libertà
dell'accusato possa essere di documento proprio nell'ottica dell'assunzione
delle prove che ancora mancano, e meglio in presenza di pericolo di collusione,
quando cioè è lecito temere l'intervento dell'accusato su terze persone (siano
essi correi, parti lese o semplici testi), o pericolo di inquinamento delle
prove, termine più ampio che indica altri atteggiamenti suscettibili di falsare
l'assetto probatorio, come la soppressione o l'alterazione di mezzi di prova,
ecc.
Va da sé che i criteri sopra
esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la
detenzione) é in corso da un certo tempo.
Nel caso in esame è stato
accertato che il PP ha già provveduto, in data 18 luglio 2008, ad inoltrare una
commissione rogatoria alle __________ volta, tra l’altro, al blocco a registro
fondiario della casa di proprietà dei coniugi __________, oltre ad ogni altra
loro proprietà immobiliare, e a chiedere la documentazione attestante
l’acquisizione dell’immobile, l’eventuale prezzo d’acquisto e la sussistenza di
mutui ipotecari (AI 126), egli ha poi provveduto, in data 25 luglio 2008 (AI
140), a chiedere alla difesa di __________ la disponibilità dell’accusata a far
trasferire l’eventuale saldo attivo del conto in __________, alimentato il 23
aprile 2004 con il bonifico di CHF 50'000.- proveniente dal conto __________ di
__________, comunicando che, in mancanza di accordo, avrebbe dovuto procedere
per le vie rogatoriali. La difesa della coaccusata avrebbe dovuto fornire una
risposta al PP entro il 6 agosto 2008, nulla si sa in proposito (nulla è agli
atti consegnati in data 11 agosto 2008 a questo giudice).
Tali atti istruttori, volti alla
ricostruzione della situazione patrimoniale dell’istante e della moglie e al
recupero dell’eventuale maltolto, appaiono imprescindibili (trasferimento
volontario o sequestro del conto da parte del PP per via rogatoriale), come
imprescindibile è l’acquisizione della documentazione della relazione bancaria
in __________ intestata all’accusata (di cui non si sa se il qui istante abbia
diritto di firma a qualsiasi titolo): sia che avvenga con la collaborazione
dell’accusata o per le vie ufficiali. Presente a questo proposito un importante
pericolo di collusione ed inquinamento delle prove, almeno sino a sicurezza
degli avvenuti sequestri (blocco del fondo e blocco del denaro) e/o recupero
degli eventuali fondi ancora presenti sul conto e acquisizione della
documentazione bancaria serba. Fino ad accertato blocco dei beni in Serbia è
evidente il rischio che l’accusato, se posto in libertà, potrebbe tentare di
vendere o cedere l’abitazione a terzi al fine di evitarne il sequestro, come
pure prelevare l’eventuale saldo del/dei conti bancari dei due accusati in __________.
La scarcerazione di __________
appare senz’altro prematura, tanto più che un accusato può dover in qualche
modo sopportare le eventuali conseguenze che le sue scelte, in concreto quelle
di avere acquistato e/o ristrutturato una casa al proprio paese d’origine con
il denaro o con parte del denaro provento della presunta truffa, nonché quelle
di avere, in accordo con la moglie, trasferito parte dei fondi ricercati dal PP
su di un conto all’estero, potrebbero avere sull’evoluzione ed i tempi dell’istruttoria;
è notorio che per l’evasione di rogatorie all’estero occorre un certo tempo
(cfr. GIAR 2005.526.2 del 14 novembre 2005).
5.
È pure dato, e sufficientemente
concreto, almeno a questo stadio del procedimento, il pericolo di fuga.
Il pericolo di fuga, per
giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una
certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto
in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento
penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena
presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare
l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale,
i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e
tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF
19.
gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid,
Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).
Ritenuto che a poco valgono, per
quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per
tutte: sentenza GIAR 27 maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo
di fuga può essere accertata "Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä.
gefordet sind, …" (Schmid, ibidem).
L'accusato è cittadino __________,
egli non ha nessun legame con la __________, né famigliare né lavorativo, ad
eccezione di un appartamento a __________ per cui i coniugi __________ pagano
oltre CHF 1'000.- di canone di locazione al mese. Sia l’accusato che la moglie
sono attualmente senza reddito alcuno (sono state sospese le rendite a favore
di __________, con le quali viveva anche l’istante, e i beni in __________
della coppia sono stati posti sotto sequestro, al contrario di quelli in __________,
dal momento che non si sa quando e se le __________ accoglieranno la rogatoria
procedendo al blocco del fondo (blocco che in ogni caso, contrariamente a
quanto asserito dalla difesa, non dovrebbe comportare, almeno nell’immediato,
conseguenze sull’abitabilità dello stabile) mentre che il conto bancario della
moglie in __________ (sul quale non si sa se il qui istante abbia diritto di
firma) e di cui non si conosce il saldo, non è ancora stato posto sotto
sequestro penale, rispettivamente la difesa di __________ non ha (ancora?)
accettato di trasferire l’eventuale saldo in __________.
A questo punto l’istante potrebbe
facilmente, se posto in libertà provvisoria, decidere di disertare
definitivamente la __________, per ritornare in __________ per recuperare e
nascondere i beni ivi in essere e non più presentarsi per gli incombenti
processuali.
Se le accuse dovessero essere
confermate – egli è confrontato con imputazioni di una certa gravità, per un
indebito profitto presunto di rilievo ed un’attività criminale presunta
reiterata nel tempo – il rischio di una pena non lieve esiste (i reati per i
quali è stata promossa l’accusa prevedono anche la reclusione).
Visto quanto sopra appare perciò
verosimile che __________ possa preferire rendersi irreperibile alle autorità
inquirenti, per le ulteriori necessità istruttorie, se posto in libertà
provvisoria.
Tale pericolo appare quindi
concreto e non può essere scongiurato neppure con misure meno incisive, quali
il deposito dei documenti d’identità o con obbligo di firma in Polizia, essendo
evidente che un cittadino straniero può far rientro nel proprio paese d’orginie
anche senza documenti d’identità e non potendo ovviare all’accertato pericolo
di fuga il presentarsi (anche giornalmente) alle Autorità di Polizia.
6.
La proporzionalità di una
carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un
lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la
gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro
occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383
e citazioni; art. 102 CPP).
La proporzionalità della
carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, della
presenza di concreti indizi di colpevolezza, e delle dimensioni dell’inchiesta,
per ipotesi di reato che perdura da diversi anni, diversi istruttori compiuti,
e che non può essere considerata a termine (almeno per quanto riguarda il
recupero o il sequestro dell’indebito profitto), è sicuramente data. Gli
inquirenti hanno proceduto con celerità e non si sono limitati ad interrogare
gli accusati, ma hanno proceduto con la nomina di periti, numerosi sequestri
(domiciliari, bancari, di cartelle mediche, ecc.), l’invio di una rogatoria, il
costante monitoraggio di __________ in carcere alla ricerca di riscontri
oggettivi alle dichiarazioni discordanti dei due accusati, considerato un
comportamento processuale non proprio collaborativo dell’accusato, il quale
modifica la propria versione dei fatti di volta in volta.
Pure va ammessa nella sua
eccezione più generale di rapporto tra la durata della carcerazione preventiva
ed il rischio di pena se considerate le comminatorie di pena per i reati
imputati a __________.
L’accusato è stato arrestato il
30.
giugno 2008 e ad oggi è in detenzione preventiva da quasi un mese e mezzo.
In questo lasso di tempo l’inchiesta è avanzata con sufficiente celerità.
I reati imputati a __________
sono di sicura gravità, a prescindere dal fatto che si tratta di crimini e in
caso di condanna il rischio di pena è certamente superiore alla detenzione
preventiva sin qui sofferta e a quella presumibilmente da soffrire per
terminare l’inchiesta con gli atti istruttori necessari e summenzionati, in
pieno rispetto del principio della proporzionalità.
7.
In conclusione, constata
l’esistenza di gravi indizi di reato, bisogni dell’istruzione, pericolo di
collusione ed inquinamento delle prove e concreto pericolo di fuga, nonché
rispetto del principio di proporzionalità, della carcerazione sofferta e da
soffrire nei termini suesposti, si può concludere che sufficienti presupposti
di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono
presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e
giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà. Di
conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione deve essere
respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art.
39.
let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei
ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di
legge,
decide:
1.
L’istanza di libertà provvisoria è respinta.
2.
Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi
penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione (raccomandata anticipata via fax):
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster