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Decisione

INC.2008.32003

Istanza di libertà provvisoria

14 agosto 2008Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

A.

__________ è stato arrestato il

30 giugno 2008 in quanto accusato di truffa (a seguito della presentazione

della denuncia 19 ottobre 2007 della __________ contro la di lui moglie __________)

dal Procuratore pubblico, dopo essere stato interrogato. Lo stesso giorno è

pure stata arrestata la moglie dell’istante, __________, per lo stesso titolo

di reato: anch’ella si trova tuttora in detenzione preventiva.

__________ è accusato di essere

correo, subordinatamente complice, della moglie __________, che sarebbe stata

vittima il 24 maggio 1993 di un incidente sul lavoro agli arti superiori

(ustione con la soda caustica che le avrebbe provocato ustioni di 2° e 3°

grado) – a seguito del quale sarebbe sarebbe stata ritenuta inabile al lavoro

manuale e sarebbero intervenute a vario titolo diverse compagnie assicurative

che le hanno fornito prestazioni di natura pecuniaria (tra cui __________) – e

che è a sua volta accusata di avere ingannato, con l’aiuto del marito qui

istante tali istituti assicurativi, autoinfliggendosi delle ferite agli arti

superiori (da sola e con l’aiuto del marito) al fine di simulare un

aggravamento delle conseguenze dell’incidente originario e così ottenere il

versamento di prestazioni assicurative, altrimenti non dovute, e tentato di

percepire, con le stesse modalità, una rendita per grandi invalidi: prestazioni

e rendite di cui hanno sostanzialmente beneficiato entrambi i coniugi

(considerato che l’istante avrebbe cessato ogni attività lucrativa nel 2003

vivendo con le rendite ricevute dalla consorte).

Il 16.7.2003 la moglie

dell’istante avrebbe ottenuto dal datore di lavoro, in via giudiziaria, anche un’indennità

per danni non assicurati di CHF 541'365.25 (in parte utilizzata, per CHF

200'000.-/250'000.- per la ristrutturazione della casa in __________ dei

coniugi __________.

“L’8.6.2006, per valutare la

richiesta di indennità per grandi invalidi rispettivamente per chiarire la particolare

“anomala” situazione [“In sostanza (…) usciva dall’ospedale in fase

di netta guarigione ed ai controlli ambulatoriali ai quali si presentava in seguito,

le condizioni delle sue mani e dei suoi avambracci risultavano di nuovo ex ante”

(denuncia penale 19.10.2007, p. 3)], __________ sarebbe stata visitata dal __________.

Il perito avrebbe rilevato l’impossibilità soggettiva di muovere braccia e mani

e concreti indizi di lesioni autoinflitte; avrebbe consigliato un’osservazione

costante della denunciata, con documentazione fotografica mensile del decorso

delle lesioni.

L’__________ avrebbe proceduto

alle verifiche presso l’abitazione di __________ il 15.9.2006, il 28.11.2006,

il 22.1.2007, il 16.2.2007 ed il 30.4.2007. All’inizio di aprile 2007 __________,

avrebbe incaricato l’agenzia investigativa __________, di monitorare la

denunciata durante i soggiorni in __________. Il controllo effettuato nel

periodo 6.-22.4.2007 e 21.-24.5.2007 avrebbe permesso di evidenziare come

trascorresse il tempo tra lavori di giardinaggio, faccende di casa, passeggiate

con il cane e spese al mercato, con, quindi, piena mobilità e funzionalità degli

arti superiori, che non avrebbero presentato fasciature o lesioni sanguinolente.

L’8.6.2007 la denunciata sarebbe

stata nuovamente visitata dal __________, che avrebbe attestato che la mobilità

attiva non poteva essere stabilita perché aveva abbozzato tentativi di movimento

appena accennati e che, inoltre, ogni tentativo di mobilità passiva provocava

forti dolori ed il ritrarsi dell’arto.

Il denunciante, alla luce di

questa situazione, ha ritenuto autoinflitte le lesioni ed inesistenti le problematiche

motorie e/o funzionali: non ci sarebbe stata alcuna limitazione delle funzioni

di braccia e mani. Sarebbe stata completamente abile al lavoro e, quindi,

l’avrebbe truffato per quasi quindici anni di oltre CHF 300'000.-- e tentato di

truffare (in capo alla richiesta di una rendita per grandi invalidi) per una

somma tra CHF 154'953.-- e CHF 309'906.-- (con l’aiuto, forse, del marito, che

– da quando la denunciata ha ottenuto le rendite assicurative – avrebbe cessato

ogni attività lucrativa). __________, che si è costituito parte civile nel

procedimento, avrebbe sospeso il versamento delle prestazioni a partire dal

31.7.2007 (Inc. CRP 60.2008.72, sentenza 16 giugno 2008, p. 2 e 3).

B.

Giova a questo punto ricordare

che a seguito della denuncia penale 19 ottobre 2007 della __________, altro PP

aveva decretato il 21 febbraio 2008, non luogo a procedere nei confronti di __________

in capo al suddetto procedimento penale, in considerazione del carattere solo

civile, rispettivamente amministrativo-assicurativo della vertenza (__________).

Contro tale decisione era insorta la __________ con istanza di promozione

dell’accusa 3/4 marzo 2008 alla Camera dei ricorsi penali che, con sentenza 16

giugno 2008 (inc. CRP 60.2008.72), aveva annullato il decreto di non luogo a procedere

21 febbraio 2008, promovendo nei confronti di __________ l’accusa per titolo di

truffa e ordinando che l’istruzione del processo dovesse aver luogo per opera

di altro PP. Nei considerandi della sentenza si legge che il Procuratore

pubblico dovrà ulteriormente approfondire l’esistenza del reato, anche con

riferimento alla prescrizione penale “con l’assunzione agli atti,

segnatamente, delle prove proposte dal qui istante, esaminando pure la

posizione di eventuali terzi coinvolti (quali __________, marito

dell’accusata)…” (CRP 60.2008.72, del 16 giugno 2008, punto 4.3.4, p. 14).

C.

Con la richiesta di conferma

dell’arresto 1° luglio 2008 il magistrato inquirente ha promosso a __________

l’accusa per titolo di truffa aggravata, sub. semplice, consumata e tentata (ai

sensi dell’art. 146 cpv. 1 e 2 CP) in correità, sub. complicità con la moglie “in

relazione ai fatti oggetto di denuncia di data 19 ottobre 2007 presentata da __________,

come pure da quanto emerge dallo scritto di data 26/27 giugno 2008 di __________

nonché dallo scritto 9 aprile 2008 dell’__________” chiedendo la conferma

dell’arresto per i bisogni dell’istruzione “in particolare pericolo di

collusione con la moglie e con terzi da interrogare; necessità di verificare la

destinazione data ai fondi ricevuti da __________, come pure da __________;

necessità di verificare la posizione dell’__________; necessità di ricostruire

i fatti senza che l’accusata possa avere contatti con terze persone; necessità

di esperire le necessarie verifiche mediche; necessità di verificare la

documentazione richiesta a terzi; necessità di verificare quanto è stato

sequestrato al domicilio”.

Questo giudice, il 1° luglio 2008, ha confermato l’arresto dell’accusato (inc. GIAR 320.2008.1, doc. 6) considerata la presenza

di gravi e concreti indizi di colpevolezza e per i bisogni dell’istruzione –

per permettere di accertare la destinazione di fondi ricevuti dalla consorte

(utilizzati da entrambi i coniugi) e per procedere con le verifiche e perizie

mediche (anche in base alle medicazioni rinvenute al domicilio) sullo stato di

salute della moglie senza che i due coniugi possano essere in contatto (vista

la presenza assidua del marito anche in occasione delle visite mediche con i

periti incaricata dalla __________, nonché il fatto che la moglie non parli con

i periti medici senza la presenza del marito) al fine di evitare che siano

provocate artificialmente le lesioni riscontrate sulle braccia della moglie –,

pericolo di collusione con la consorte pure accusata e pericolo di fuga – in

quanto cittadino straniero senza legami con la __________ e con forti legami

con il paese d’origine dove ha una casa d’abitazione.

A verbale di conferma

dell’arresto, così come già davanti alla PP Capella (quando ad un certo punto

si è pure avvalso del suo diritto di rifiutarsi di rispondere), __________ ha

negato ogni addebito.

D.

Il 4 agosto 2008 __________, con

l’istanza in discussione presentata dal proprio difensore, chiede di essere

posto in libertà provvisoria.

La difesa osserva come la

situazione processuale attuale dell’accusato escluderebbe il pericolo di fuga

(i due accusati sono arrivati in __________ consci della promozione

dell’accusa) che, in ogni caso, potrebbe essere annullato da misure sostitutive

quali l’obbligo di presentarsi regolarmente alla polizia o con il ritiro dei

documenti.

Ormai estinti anche i bisogni

dell’istruzione e il pericolo di collusione tra i due coniugi. La vicenda

sarebbe stata chiarita in massima parte con gli interrogatori di accusati e

testimoni. Inoltre gli accusati conoscevano già prima dell’arresto gli elementi

a loro carico avendo ricevuto al sentenza della CRP con la quale era stata

promossa l’accusa a __________.

Gli accusati non possono neppure

colludere con l’allestimento della perizia medica del __________ o con altre

perizie o atti medici che dovranno eventualmente essere fatti in futuro. (Inc.

GIAR 320.2008.3, doc. 1).

E.

Il magistrato inquirente, con

preavviso negativo 11 agosto 2008 (Inc. GIAR 319.2008.3, doc. 2), ribadisce

l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza in capo all’accusata.

Il PP afferma che dalla data

dell’arresto sono stati interrogati gli investigatori privati che su mandato

della __________ hanno monitorato l’accusata presso il suo domicilio in __________

(i cui rapporti, completi di documentazione fotografica, sono stati prodotti

con la denuncia della __________), dalle cui testimonianze emergerebbe la

capacità dell’accusata __________ di muovere le braccia liberamente, senza

ferite, senza bende e senza guanti. Dopo avere constatato ciò, e dopo avere

osservato che i due coniugi rientravano in casa, gli investigatori si sarebbero

presentati e legittimati al qui istante chiedendo di potere visitare la moglie:

l’accusato avrebbe negato la presenza della moglie in casa. Gli investigatori

si sarebbero presentati nuovamente, e su appuntamento concordato con __________,

alle 16.00, trovando la moglie dell’accusato, prostrata, bendata e sanguinante,

contrariamente a quanto constatato la mattina ad insaputa dei due coniugi.

Mentre che l’accusata __________

continuerebbe a sostenere la tesi che quanto dichiarato dai questi testi non

corrisponde al vero e che la documentazione fotografica prodotta sarebbe un

fotomontaggio, l’istante afferma che la moglie ogni tanto riesce a muoversi,

anche se solo un “pochino”.

Numerose le contraddizioni tra le

dichiarazioni dell’istante e quelle della moglie su cosa l’accusata riuscisse e

riesca a fare con i propri arti superiori.

Manifesto sarebbe quindi il ruolo

attivo dell’istante in tutta la vicenda truffaldina: come detto egli ha negato

la presenza della moglie in casa in __________ il 24 maggio 2007, fissando

autonomamente con gli investigatori un appuntamento per le 16.00 dello stesso

giorno. Egli ha poi dichiarato di essere lui a provvedere a medicare la moglie

(e al __________ __________ sembrerebbe essere migliorata in quelle parti degli

arti dove non riesce ad “intervenire” da sola).

Per quanto riguarda i motivi di

interesse pubblico sarebbe sempre presente un pericolo di collusione con la

moglie, stante le divergenze e contraddizioni su alcune dichiarazioni. Se

rimessi in libertà i due accusati cercherebbero sicuramente di concordare una

versione comune.

Per quanto riguarda i bisogni

istruttori dovranno ancora essere interrogati i medici che hanno avuto in cura

negli anni l’accusata nonché il __________ che segue l’accusata in Carcere e

l’eventuale personale ausiliario di cure. Dovrà essere terminata la perizia del

dermatologo e quella dell’ortopedico. Considerato già solo l’atteggiamento

processuale poco collaborativo dell’accusato, non appare pensabile che egli, se

rimesso in libertà, non tenti di colludere con la moglie a vantaggio della

situazione processuale di entrambi.

Vi è poi da chiarire la

situazione economica dei due coniugi: sui loro conti in __________ sarebbero

stati sequestrati complessivamente circa CHF 540'000.-, ma non si può

escludere, a fonte di ingenti prelevamenti in contanti negli ultimi anni e di

un bonifico di CHF 50'000.- a favore di un conto bancario in __________,

verosimilmente intestato a __________, che i due accusati abbiamo tesaurizzato

denaro all’estero, non essendo per nulla chiaro quanto è stato speso per la

ristrutturazione della casa in __________ e se la stessa sia stata acquistata

(e se sì con quali denari) o fosse già di proprietà di uno dei coniugi.

Per quanto riguarda il pericolo

di fuga il magistrato osserva che i coniugi __________ non hanno nessun legame

con il nostro territorio, mentre che hanno forti legami con il loro paese

d’origine dove già passavano molto tempo, dove hanno una casa d’abitazione e

dove risiedono le figlie di primo letto del qui istante. Considerato che i beni

in __________ sono ormai sotto sequestro penale e che ogni rendita assicurativa

è stata bloccata, vi è il concreto timore che se rimesso in libertà l’accusato

preferisca darsi alla fuga e non potrebbero entrare in linea di conto le misure

sostitutive dell’arresto proposte dalla difesa.

Rispettato il principio di

proporzionalità.

F.

Con osservazioni 12 agosto 2008

la difesa contesta l’esistenza degli elementi a sostegno dell’inganno astuto e

osserva come la vetustà dei fatti oggetto del procedimento penale impone la

concessione della libertà provvisoria. Non vi sarebbe più pericolo di

collusione essendo le dichiarazioni delle varie parti ormai assicurate e

dovendosi solo ora acquisire agli atti i referti peritali sul cui allestimento

gli accusati non possono intervenire. Gli ulteriori passi istruttori menzionati

dal PP nel proprio preavviso negativo potranno essere intrapresi anche con gli

accusati in libertà provvisoria, non essendo più presente il pericolo di

collusione, non potendo di certo i due accusati influenzare i periti o i

testimoni menzionati dalla parte denunciante.

Il PP ha pure già sequestrato

tutta la documentazione bancaria necessaria che dovrà essere esaminata, senza

necessità di mantenere in carcere l’accusato.

Il principio della

proporzionalità non sarebbe ormai più rispettato.

Inesistente il pericolo di fuga

dal momento che i due accusati hanno legami con il nostro paese: sono in __________

da parecchio tempo, l’accusata ha un fratello nella __________ e tutti i beni

della coppia sono stati posti sotto sequestro penale e della casa in __________

è stato chiesto il sequestro per via rogatoriale: quindi i due accusati non

potranno più mettervi piedi fino a che non saranno eventualmente assolti. Essi

poi sono arrivati in __________ facendosi arrestare e “se scappassero

farebbero un cattivo affare, perché si metterebbero in cattiva luce nei

confronti del Giudice del merito e perderebbero tutto quanto in sequestro,

compresa la casa in __________ che prima o poi verrà bloccata”

(osservazioni, p. 5).

Considerandi

1.

L’accusato, detenuto, è

pacificamente legittimato a presentare istanza di libertà provvisoria.

Il preavviso negativo del

Procuratore pubblico, ritenuta ricezione dell’istanza il 6 agosto 2008, è

tempestivo avendo trasmesso a questo ufficio il preavviso negativo e l’incarto

processuale lunedì 11 agosto 2008 (essendo sabato 9 agosto giorno festivo).

2.

I principi che reggono la

materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.

L’art. 95 CPP – corrispondente

all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio

1993.

– dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di

regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso)

proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a

carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un

crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di

interesse pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni

dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di

inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria – può continuare

ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si

aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di

interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio

aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 ,

pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela

dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L’eccezione della cautelare

privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara

base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza

ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei

ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto

implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158;

1988.

pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è

protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione

delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già

la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP

1980.

pag. 128).

(per tutte: sentenza GIAR

21.12.2001

in re G., Inc. 520.2001.5).

3.

L’esistenza di gravi e concreti

indizi di colpevolezza deve essere verificata d’ufficio nei limiti di

competenza di questo giudice derivanti dalla sua funzione che è quella di

esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura

restrittiva della libertà personale e non di valutare nella sostanza

l’esistenza di un reato.

Con verosimiglianza sufficiente, a

questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può concludere per la

presenza di seri e di concreti indizi di colpevolezza a carico di __________,

relativi all’ipotesi di un suo coinvolgimento nell’ipotesi di truffa (per il

suo coinvolgimento negli atti volti all’ottenimento di indennità di invalidità

e di un risarcimento RC per danni non assicurati a favore della moglie, a

seguito di infortunio) e della tentata truffa (per il suo coinvolgimento nei

fatti legati alla richiesta di un’indennità per grandi invalidi a favore della

moglie) in correità, o quanto meno in complicità con la moglie __________, in

danno della __________ e, se del caso, di altre assicurazioni, con un indebito

profitto di svariate centinaia di migliaia di franchi svizzeri, oggetto del

procedimento penale.

A questo proposito giova

ricordare le conclusioni della CRP che hanno portato alla promozione

dell’accusa per titolo di truffa in data 16 giugno 2008 nei confronti della

moglie del qui istante __________:

“4.3.1.

Il reato di truffa

implica un inganno astuto, ammesso soltanto se l’autore ordisce un

tessuto di menzogne o mette in atto particolari manovre fraudolente o artifici

o rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non

ragionevolmente esigibile dalla controparte o impedisce alla controparte di

verificare o prevede che questa rinuncerà a verificare in virtù di un rapporto

di fiducia particolare, considerato nondimeno che l’astuzia è esclusa quando la

vittima non ha osservato le misure fondamentali di prudenza (decisione TF

6B_409/2007 del 9.10.2007; A. DONATSCH, op. cit., p. 199 ss.; BSK Strafrecht II

– G. ARZT, op. cit., n. 50 ss. ad art. 146 CP; G. STRATENWERTH / G. JENNY,

Schweizerisches Strafrecht, BT I, 6. ed., Berna 2003, § 15 n. 16 ss.; B. CORBOZ,

op. cit., n. 16 ss. ad art. 146 CP).

4.3.2

Il qui istante

ha sostanziato il suo esposto producendo, tra l’altro, i rapporti 25.4.2007 e

28.5.2007

dell’agenzia investigativa __________ (doc. E/F, allegati alla

denuncia penale 19.10.2007), che ha sorvegliato __________ durante il soggiorno

in __________ nel periodo 6.-22.4.2007 e 21.-24.5.2007.

Gli

investigatori hanno documentato come la denunciata muovesse braccia e mani –

prive di fasciature – in maniera assolutamente normale, senza alcun impedimento:

l’hanno osservata, segnatamente, ritirare i panni stesi [p. 2, doc. E, allegato

alla denuncia penale 19.10.2007], tenere un vaso/secchio ed una scopa [p. 3,

doc. E, allegato alla denuncia penale 19.10.2007], ritirare la posta [p. 3,

doc. E, allegato alla denuncia penale 19.10.2007], portare una borsa [p. 5,

doc. E, allegato alla denuncia penale 19.10.2007], annaffiare i fiori [p. 7,

doc. E, allegato alla denuncia penale 19.10.2007], afferrare una (voluminosa) padella

[p. 2, doc. F, allegato alla denuncia penale 19.10.2007].

Il 24.5.2007

l’hanno inoltre osservata – alle ore 12.00, secondo l’orario indicato nel

filmato di cui al doc. H (allegato alla denuncia penale 19.10.2007) –

passeggiare, fuori dall’uscio di casa, con le braccia scoperte, senza bendaggi

e senza ferite sanguinanti. Alle ore 12.05 si sono presentati a casa della

denunciata: “Die Tür wird von Herrn __________ geöffnet. Die beiden __________ stellen sich mit der

schriftlichen Vollmacht als Beauftragte der __________ __________ zur Kontrolle

der Arme von Frau __________ vor. __________ verweigert eine Kontrolle mit der

Begründung, dass seine Frau in einem anderen Dorf aufhältig sei und daher eine

Kontrolle erst am nächsten Tag möglich wäre. Unsere __________ erklären Herrn __________,

dass sie erst vor einigen Minuten seine Frau in das Wohnhaus gehen gesehen

haben. Er meinte dazu, dass dies sicher nicht seine Frau gewesen wäre, da diese

im Nachbardorf auf Besuch sei. Nach Rücksprache mit Herrn __________ und __________

(impiegati di __________) stimmt __________ schliesslich einer Kontrolle für

16.00

Uhr zu. Unmittelbar darauf fährt er mit seinem Auto weg. Wie vereinbart

sind unsere beiden __________ um 16.00 Uhr zum Wohnhaus von ZP gegangen. Herr __________

hat unsere __________ eingelassen und in die Küche gebeten. Anschliessend

breitete er ein Handtuch am Küchentisch auf. Unmittelbar danach kommt Frau __________

gebückt und hinkend und wimmernde schmerzerfüllte Laute von sich gebend in die

Küche. Sie setzt sich zum Küchentisch. Wie auf dem Fotos ersichtlich sind beide

Arme vom Handrücken weg bandagiert. Der Rechte Arm ist bis über den Ellenbogen

hinauf bandagiert. Anschliessend nimmt ihr Gatte die Bandagen von den Armen ab”

(rapporto 28.5.2007, p. 5 ss., doc. F,

allegato alla denuncia penale 19.10.2007). Il filmato (doc. H, allegato alla denuncia

penale 19.10.2007) mostra alle ore 16.03 le braccia cosparse di ferite

sanguinanti, inesistenti alle ore 12.00, quando passeggiava, peraltro non

ricurva su sé stessa e non claudicante, come si è presentata alle ore 16.00.

La situazione

fisica della denunciata – nessun impedimento nei movimenti delle braccia e

delle mani nella sua quotidianità, come si evince dalle fotografie e, ancora

meglio, dai filmati girati dagli investigatori di __________ per conto di __________

– differisce di conseguenza manifestamente dal suo stato fisico al momento

delle visite mediche, come risulta dai rapporti che l’istante ha allegato alla

denuncia penale.

Il dr. med. __________,

che l’8.6.2006 ha visitato __________ su mandato del qui istante, nel

successivo rapporto ha infatti constatato lesioni sulle braccia ed

impossibilità a muovere gli arti, situazione simile a quella riscontrata dal __________

__________ nel 1995 [quando “Elle s’est déclarée incapable d’utiliser ses deux

membres supérieurs dans ses activités professionnelles mais également dans ses

activités quotidiennes pour lesquelles elle est tributaire de l’aide de son

mari” (rapporto 22.6.2006 del __________ __________, p. 4, doc. C, allegato

alla denuncia penale 19.10.2007)] e dal __________ __________ nel 2001 [“Par

rapport à l’examen de 1995, seule la mobilité des coudes s’est légèrment

améliorée mais le __________ __________ estimait que l’invalidité devait être

assimilée à la perte des deux bras dont la function était pratiquement nulle”

(rapporto 22.6.2006 del __________ __________, p. 5 s., doc. C, allegato alla

denuncia penale 19.10.2007)]. Il medico si è nondimeno detto impossibilitato ad

esprimersi in ragione dei punti poco chiari / incoerenti che presentava la

situazione fisica di __________. Non ha escluso la possibilità di lesioni da

automutilazione. Ha proposto di documentare regolarmente lo stato delle

lesioni.

Un anno dopo,

l’8.6.2007, il __________ __________ – che ha potuto visionare la documentazione

raccolta nel frattempo da __________ – ha nuovamente visitato la denunciata,

che – come nella precedente occasione – si è presentata accompagnata dal

marito. Il perito ha sottolineato, in particolare, che “on est à nouveau frappé

par l’attitude extrêmement passive de la patiente qui tient ses deux membres

supérieurs devant elle de façon très démonstrative en évitant de les mobiliser.

A chaque question elle se tourne vers son mari qui répond à sa place. Elle estime que l’évolution est absolument inchangée

depuis l’année passée et se sent totalement invalide. Elle passe ses journées

“à ne rien faire du tout”. C’est son mari qui lui fait deux fois par jour les

pansements” (rapporto 17.7.2007, p. 2, doc. L,

allegato alla denuncia penale 19.10.2007). Ha rilevato che le caratteristiche e

la distribuzione delle lesioni erano identiche a quelle riscontrate nel corso

della visita precedente (e visibili sulle fotografie effettuate da IS 1; ha

inoltre sottolineato come fosse molto difficile oggettivare la funzionalità di

mani e dita [“(…) et la patiente se limite généralement à une ébauche de

mouvement. Toute tentative de mobilisation passive déclenche de fortes douleurs

et un retrait de la main” (rapporto 17.7.2007, p. 2, doc. L, allegato alla

denuncia penale 19.10.2007)] e come fosse impossibile stabilire lo status

neurologico degli arti superiori [“La patiente prétend toujours ne rien sentir

du tout jusqu’à la racine des deux membres supérieurs. La force de préhension n’est toujours pas mesurable”

(rapporto 17.7.2007, p. 3, doc. L, allegato

alla denuncia penale 19.10.2007)]. Ha pertanto ritenuto valide le

considerazioni di cui alla sua perizia 22.6.2006 in capo alla situazione

(molto) poco chiara: a suo giudizio, “il apparaît de façon manifeste que la

patiente utilise normalement ses membres supérieurs en __________, alors

qu’elle adopte l’attitude stéréotypée d’une invalide totale lors de

l’expertise” (rapporto 17.7.2007, p. 3, doc. L, allegato alla denuncia penale

19.10

). Ha concluso dicendosi concorde con il parere 26.6.2007 del __________

__________ (doc. I, allegato alla denuncia penale 19.10.2007), che aveva

ritenuto le lesioni “(…) comme fortement évocatrices de phénomènes

d’automutilation de type chimique ou thermique”, per cui – a dire del __________

__________ – “il devient donc extrêmement peu probabile qu’on soit en présence

de véritable séquelles accidentelles” (rapporto 17.7.2007, p. 3, doc. L,

allegato alla denuncia penale 19.10.2007).

4.3.3

In queste

circostanze, appare di conseguenza manifesta l’esistenza di seri indizi di

colpevolezza in capo ad un inganno astuto a’ sensi dell’art. 146 CP

rispettivamente dell’art. 148 vCP.

__________ – secondo le fotografie

ed i filmati realizzati quando si trovava in __________, lontano da __________

e dai suoi periti – non indossa fasciature sulle braccia, che non presentano

lesioni sanguinolente e che può muovere senza alcuna difficoltà (incrociarle

sul petto / dietro la schiena, allungarle, sollevarle alzando oggetti anche

pesanti, ecc.). Situazione che contraddice lo stato fisico che palesa in

occasione delle visite mediche, quando assume il comportamento stereotipato

dell’invalida totale, in aperto contrasto con, quindi, la sua situazione fisica

quotidiana (che non mostra limitazioni funzionali degli arti). Condizione,

quella di invalida totale, che sembrerebbe avere presentato – sostanzialmente

immutata – fin dal 1995 (cfr. il riferimento al parere del __________ __________

nel rapporto 22.6.2006 del __________ __________, p. 4, doc. C, allegato alla

denuncia penale 19.10.2007), ciò che sembrerebbe lasciare intendere un agire

sistematico della denunciata.

PI 1 recandosi alle visite

mediche con lesioni per le quali – allo stato attuale del procedimento penale –

sussistono indizi gravi che siano state create ad arte [cfr. l’eloquente

episodio del 24.5.2007 vissuto dagli investigatori di __________, quando – nel

lasso di tempo di quattro ore – sono apparse sugli arti superiori lesioni sanguinanti

(rapporto 28.5.2007, p. 5 ss., doc. F, allegato alla denuncia penale 19.10.2007

/ filmato di cui al doc. H, allegato alla denuncia penale 19.10.2007)]

[episodio sul quale il procuratore pubblico non si esprime], ha quindi messo in

atto un artificio (automutilazione di tipo chimico o termico), che – come tale

– fonda astuzia a’ sensi di dottrina e giurisprudenza. Astuzia peraltro

ulteriormente sostanziata dalle bugie – impossibilità di muovere gli arti

superiori, del tutto insensibili – che oggettivamente non erano verificabili. A

__________, non può peraltro essere rimproverato di non avere osservato le misure

fondamentali di prudenza. Ha infatti fatto capo, per determinarsi

sull’erogazione delle prestazioni assicurative, all’esperienza di

medici/periti; soltanto la laboriosa/complessa osservazione della denunciata in

__________ ha permesso di appurare una situazione che non corrispondeva a

quella esibita al cospetto di illustri medici/periti, fatto che manifestamente

esclude che l’istante non sia stato accorto (cfr., in analogia, decisione TF

6S.379/2004 del 29.11.2004).

Ora, è vero che,

nelle immagini, la denunciata non sta svolgendo una regolare attività lucrativa

manuale; esse sono nondimeno inequivocabili in capo al fatto che, a dispetto

dell’invalidità totale ostentata in occasione delle ripetute visite mediche, __________

sia in grado di muovere gli arti superiori – privi di lesioni rossastre – senza

alcun impedimento, ovvero di utilizzarli nelle usuali attività quotidiane.

Circostanza che non si può ritenere irrilevante in relazione all’abilità

lavorativa della denunciata, il 24.5.1993 ausiliaria di cucina. …

4.3.4

Il reato di

truffa presuppone oggettivamente, oltre ad un inganno astuto, un errore da

parte del truffato, una disposizione patrimoniale conseguente all’errore, un

danno patrimoniale ed un nesso causale tra la disposizione patrimoniale e il

danno e, soggettivamente, intenzionalità e volontà di procacciare un indebito

profitto (BSK Strafrecht II – G. ARZT, op. cit., n. 72 ss. ad art. 146 CP),

condizioni che il procuratore pubblico non ha esaminato. Questa Camera –

autorità di ricorso giusta l’art. 284 CPP – non può pertanto confrontarsi, in

prima sede, con questi presupposti.

L’esistenza di

seri indizi di colpevolezza in capo ad un comportamento truffaldino – ovvero

astuto – di __________ permette tuttavia, già ora, di promuovere l’accusa a suo

carico per titolo di truffa. Reato che il procuratore pubblico dovrà

ulteriormente approfondire, anche con riferimento alla prescrizione dell’azione

penale, con l’assunzione agli atti, segnatamente, delle prove proposte dal qui

istante, esaminando pure la posizione di eventuali terzi coinvolti (quali __________,

marito dell’accusata) rispettivamente – nell’ipotesi in cui dovesse, per

finire, concludere che il reato di truffa non è adempiuto – i disposti delle

leggi speciali (segnatamente l’art. 70 LAI, che rinvia all’art. 87 LAVS) [cfr.,

sul concorso, decisione 15.6.1993 della Corte di cassazione e di revisione

penale in re B., pubblicata in REP. 1994 p. 449 ss.].”

V’è da considerare, per quanto

riguarda gli indizi di reato a carico dell’accusato, che egli era sempre

presente in occasione di tutte le visite a cui si è sottoposta la moglie presso

i medici incaricati dall’assicurazione e che era lui, spesso e volentieri, a

rispondere alle domande dei periti e degli ispettori alla consorte [il __________

ha infatti sottolineato nel suo rapporto a seguito della visita 8 giugno 2007

che “on est à nouveau frappé par l’attitude extrêmement passive de la

patiente qui tient ses deux membres supérieurs devant elle de façon très

démonstrative en évitant de les mobiliser. A chaque question elle se tourne

vers son mari qui répond à sa place. Elle estime que

l’évolution est absolument inchangée depuis l’année passée et se sent

totalement invalide. Elle passe ses journées “à ne rien faire du tout”. C’est

son mari qui lui fait deux fois par jour les pansements” (rapporto 17.7.2007, p. 2, doc. L, allegato alla denuncia

penale 19.10.2007)]. È stato l’accusato a

negare, contrariamente al vero, la presenza della moglie in casa il 24 maggio

2007.

agli investigatori inviati dalla __________ e a dare loro appuntamento per

le 16.00 dello stesso pomeriggio, quando gli investigatori hanno potuto

incontrare una __________ in uno stato fisico diametralmente opposto a quello

constatato la mattina stessa.

Dopo l’arresto dei due accusati è

stato possibile accertare, per quanto riguarda la situazione degli arti

superiori dell’accusata __________, che con l’applicazione di una terapia con

fogli di __________ (__________) da parte di un dermatologo (in casu il __________),

il medico ha riscontrato un miglioramento della situazione sui 2/3 prossimali,

mentre sul 1/3 distale abbondante secrezione, ma anche manomissione del

bendaggio (cfr. AI 149, rapporto di osservazioni 31 luglio 2008 del __________).

Pure i rapporto 10 luglio 2008 dell’__________, attivo presso il Carcere

giudiziario, è importante per i sospetti di quanto poteva succedere prima

dell’arresto: egli afferma di avere medicato la mattina del 7 luglio 2008 la

paziente e di avere notato, lo stesso pomeriggio in occasione della visita del __________,

che il bendaggio sembrava diverso da quello effettuato la mattina.

Successivamente alla visita del medico, l’infermiere avrebbe quindi deciso di

medicare l’accusata con un bendaggio a “lisca di pesce” ad entrambe le braccia

ma di avere ritrovato, il 9 luglio 2008, un bendaggio completamente diverso da

quello effettuato, giustificato dalla detenuta con il passare di notti agitate.

L’infermiere osserva che “Del bendaggio a lisca di pesce non c’è traccia e

la medicazione termina a metà braccio al posto del polso. Ho chiesto alla

paziente se qualcuno o lei stessa avesse sfasciato la medicazione per poi

rifarla, ma lei ha a più riprese negato fermamente, dicendo che né lei, né

nessun altro le ha mai toccate. Rifaccio la medicazione ponendo nuovamente

attenzione al modo in cui la eseguo ed aggiungo una firma sul bendaggio stesso

per potere verificare la fasciatura alla prossima visita. Giovedì 10.07.08,

alle ore 11.00, visita dermatologo (__________. Questa volta la medicazione di

ieri è intatta, le ferite sanguinanti si trovano vicino ai bordi della

fasciatura, mentre più in mezzo le ferite sembrano migliorate” (cfr. AI

158, rapporto del personale di custodia alla Direzione del 10 luglio 2008).

Ciò per dire che vi sono

sufficienti elementi per affermare che l’accusata, in detenzione, parrebbe

essere riuscita a togliersi la medicazione più di una volta, specialmente nella

zona più vicina ai polsi, dove le ferite non sono riuscite a rimarginarsi a differenza

delle ulcerazioni che risultano disseminate sul resto delle braccia e che

appaiono invece in via di guarigione: vi è quindi il forte sospetto che si

possa trattare di lesioni autoinferte, come in precedenza lo potevano

verosimilmente essere per opera del marito (sempre presente e che dal 2003

avrebbe addirittura smesso di lavorare per assistere la moglie) quelle

riscontrare anche sulla parte superiore delle braccia.

Alla luce della dichiarazione

fatta dall’accusata a questo giudice in occasione dell’udienza della conferma

dell’arresto del 1° luglio 2008 secondo cui “io sono veramente impedita nei

movimenti, non riesco neppure a pettinarmi” (l’incapacità di pettinarsi è

uno degli impedimenti/requisiti “principe” per l’ottenimento dell’indennità per

grandi invalidi) – nonché delle dichiarazioni del qui istante rilasciate in

diversi verbali (uno su tutti quello di conferma dell’arresto 1° luglio 2008

davanti a questo giudice) secondo cui era lui che procedeva a medicare la

moglie dal 1993 e che l’avrebbe aiutata in tutte le minime attività giornaliere

(anche a pettinarsi e a vestirsi) poiché la stessa sarebbe incapace di

svolgerle – appare perlomeno singolare che gli agenti di custodia abbiano

osservato la detenuta, il 26 luglio 2008, mentre si trovava in ginocchio sul

tavolo della cella a parlare alla finestra, con le braccia infilate tra le

sbarre a gesticolare per comunicare con qualche altro detenuto e che ancora

successivamente, la stessa sera, davanti agli agenti, si sarebbe alzata dal

letto dove si trovava seduta, avrebbe impugnato la sedia e, posizionandola per

usarla a mò di scala, raggiunto senza alcuna difficoltà il piano del tavolo sul

quale si sarebbe inginocchiata (cfr. AI 158, rapporto del personale di custodia

alla Direzione del 26 luglio 2008).

Sia per quanto riguarda mobilità

che la mancanza di ulcere sulle braccia della coaccusata, significativi

risultano i verbali d’audizione degli investigatori privati __________ (AI 123)

e __________ (AI 124) che confermano quanto riportato nel rapporto e nella

documentazione fotografica prodotta dalla denunciante (menzogne e fotomontaggi

a mente di __________, mentre che il qui istante ha affermato che in qualche

occasione la moglie sarebbe riuscita a tenere in mano alcuni oggetti e a fare

piccoli lavori e che sarebbe capitato che ella sia uscita di casa senza bende,

ma sempre con le maniche lunghe e producendosi in movimenti e gesti contenuti,

contrariamente comunque a quanto constatato dagli investigatori della __________).

L’istante vivrebbe poi da diversi

anni con il denaro ottenuto dalla moglie per l’infortunio e l’invalidità che ne

sarebbe derivata (verbale di conferma dell’arresto 1° luglio 2008, p. 3) mentre

che la documentazione bancaria agli atti, relativa al conto dell’istante, non

fa stato di entrate regolari già da qualche anno.

4.

L’accusato

ritiene che non sussistano più bisogni istruttori dal momento che non vi

sarebbe più pericolo di collusione: il PP avrebbe sequestrato tutti i beni dei

coniugi __________ sia in __________ che all’estero, si sarebbe in attesa della

perizia del professore in dermatologia, l’accusata sarebbe stata medicata

presso il Carcere giudiziario con bende non asportabili e, a mente

dell’istante, ella sarebbe disposta a sottoporsi alle visite mediche richieste

qualora il PP lo ritenesse necessario.

Secondo il magistrato inquirente

devono ancora essere interrogati i medici ed i sanitari che hanno avuto in cura

l’accusata negli anni nonché persone vicine ai due coniugi che hanno avuto modo

di incontrarli negli anni e il personale che ha seguito l’accusata in Carcere

oltre al __________, si dovrà attendere il referto del __________ ed è già

stato scelto anche il perito ortopedico che dovrà esprimersi sulle difficoltà

di movimento degli arti superiori della coaccusata; le perizie devono essere

fatte con gli accusati in stato di detenzione. Il PP ritiene poi indispensabile

far luce sulla situazione economica dei coniugi, ma la documentazione bancaria

richiesta non sarebbe ancora pervenuta completamente, anche se sarebbe stato

possibile accertare un avere in conto complessivo attuale di circa CHF

540'000.- a fronte di entrate complessive dal 1993 per CHF 1'360'000.-,

prelevamenti a contanti (già solo per prelevamenti di importi superiori a CHF

5'000.-) per complessivi CHF 457'000.-, un bonifico del 23 aprile 2004 (AI 140)

a favore di un conto intestato a __________ in __________ di CHF 50'000.- e

l’utilizzo asserito di CHF 200'000.-/250'000.- per la ristrutturazione della

casa abitata dai due accusati in __________ (di cui non si conosce modalità di

acquisto della proprietà e l’eventuale prezzo d’acquisto), tutto ciò

considerato che dal 2003 il qui istante avrebbe smesso di lavorare per accudire

la moglie senza nessun reddito apparente.

Quanto alle necessità istruttorie

atte a giustificare la misura cautelare di privazione della libertà, non è

inutile ricordare i seguenti principi:

"

- In relazione ai bisogni istruttori, atti a

giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare

che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto

tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di

collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la

corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale

suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697

ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in

corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass

noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht

werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt

nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se

posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto

svolgimento e, conseguentemente, l'esito.

- E', inoltre, necessario che questa

possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su

elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des

Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in

Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die

Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen

vielmehr konkrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).

- Gli elementi di concretezza del pericolo vanno

individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e

nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad

esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non

può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della

misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del

teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza

d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p.

438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego

dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66;

Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13)."

(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)

Riassumendo, per il mantenimento

della carcerazione preventiva dell'accusato, non basta che vi siano ancora atti

istruttori da esperire, ma è necessario che la prematura rimessa in libertà

dell'accusato possa essere di documento proprio nell'ottica dell'assunzione

delle prove che ancora mancano, e meglio in presenza di pericolo di collusione,

quando cioè è lecito temere l'intervento dell'accusato su terze persone (siano

essi correi, parti lese o semplici testi), o pericolo di inquinamento delle

prove, termine più ampio che indica altri atteggiamenti suscettibili di falsare

l'assetto probatorio, come la soppressione o l'alterazione di mezzi di prova,

ecc.

Va da sé che i criteri sopra

esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la

detenzione) é in corso da un certo tempo.

Nel caso in esame è stato

accertato che il PP ha già provveduto, in data 18 luglio 2008, ad inoltrare una

commissione rogatoria alle __________ volta, tra l’altro, al blocco a registro

fondiario della casa di proprietà dei coniugi __________, oltre ad ogni altra

loro proprietà immobiliare, e a chiedere la documentazione attestante

l’acquisizione dell’immobile, l’eventuale prezzo d’acquisto e la sussistenza di

mutui ipotecari (AI 126), egli ha poi provveduto, in data 25 luglio 2008 (AI

140), a chiedere alla difesa di __________ la disponibilità dell’accusata a far

trasferire l’eventuale saldo attivo del conto in __________, alimentato il 23

aprile 2004 con il bonifico di CHF 50'000.- proveniente dal conto __________ di

__________, comunicando che, in mancanza di accordo, avrebbe dovuto procedere

per le vie rogatoriali. La difesa della coaccusata avrebbe dovuto fornire una

risposta al PP entro il 6 agosto 2008, nulla si sa in proposito (nulla è agli

atti consegnati in data 11 agosto 2008 a questo giudice).

Tali atti istruttori, volti alla

ricostruzione della situazione patrimoniale dell’istante e della moglie e al

recupero dell’eventuale maltolto, appaiono imprescindibili (trasferimento

volontario o sequestro del conto da parte del PP per via rogatoriale), come

imprescindibile è l’acquisizione della documentazione della relazione bancaria

in __________ intestata all’accusata (di cui non si sa se il qui istante abbia

diritto di firma a qualsiasi titolo): sia che avvenga con la collaborazione

dell’accusata o per le vie ufficiali. Presente a questo proposito un importante

pericolo di collusione ed inquinamento delle prove, almeno sino a sicurezza

degli avvenuti sequestri (blocco del fondo e blocco del denaro) e/o recupero

degli eventuali fondi ancora presenti sul conto e acquisizione della

documentazione bancaria serba. Fino ad accertato blocco dei beni in Serbia è

evidente il rischio che l’accusato, se posto in libertà, potrebbe tentare di

vendere o cedere l’abitazione a terzi al fine di evitarne il sequestro, come

pure prelevare l’eventuale saldo del/dei conti bancari dei due accusati in __________.

La scarcerazione di __________

appare senz’altro prematura, tanto più che un accusato può dover in qualche

modo sopportare le eventuali conseguenze che le sue scelte, in concreto quelle

di avere acquistato e/o ristrutturato una casa al proprio paese d’origine con

il denaro o con parte del denaro provento della presunta truffa, nonché quelle

di avere, in accordo con la moglie, trasferito parte dei fondi ricercati dal PP

su di un conto all’estero, potrebbero avere sull’evoluzione ed i tempi dell’istruttoria;

è notorio che per l’evasione di rogatorie all’estero occorre un certo tempo

(cfr. GIAR 2005.526.2 del 14 novembre 2005).

5.

È pure dato, e sufficientemente

concreto, almeno a questo stadio del procedimento, il pericolo di fuga.

Il pericolo di fuga, per

giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una

certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto

in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento

penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena

presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare

l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale,

i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e

tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF

19.

gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid,

Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).

Ritenuto che a poco valgono, per

quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per

tutte: sentenza GIAR 27 maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo

di fuga può essere accertata "Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä.

gefordet sind, …" (Schmid, ibidem).

L'accusato è cittadino __________,

egli non ha nessun legame con la __________, né famigliare né lavorativo, ad

eccezione di un appartamento a __________ per cui i coniugi __________ pagano

oltre CHF 1'000.- di canone di locazione al mese. Sia l’accusato che la moglie

sono attualmente senza reddito alcuno (sono state sospese le rendite a favore

di __________, con le quali viveva anche l’istante, e i beni in __________

della coppia sono stati posti sotto sequestro, al contrario di quelli in __________,

dal momento che non si sa quando e se le __________ accoglieranno la rogatoria

procedendo al blocco del fondo (blocco che in ogni caso, contrariamente a

quanto asserito dalla difesa, non dovrebbe comportare, almeno nell’immediato,

conseguenze sull’abitabilità dello stabile) mentre che il conto bancario della

moglie in __________ (sul quale non si sa se il qui istante abbia diritto di

firma) e di cui non si conosce il saldo, non è ancora stato posto sotto

sequestro penale, rispettivamente la difesa di __________ non ha (ancora?)

accettato di trasferire l’eventuale saldo in __________.

A questo punto l’istante potrebbe

facilmente, se posto in libertà provvisoria, decidere di disertare

definitivamente la __________, per ritornare in __________ per recuperare e

nascondere i beni ivi in essere e non più presentarsi per gli incombenti

processuali.

Se le accuse dovessero essere

confermate – egli è confrontato con imputazioni di una certa gravità, per un

indebito profitto presunto di rilievo ed un’attività criminale presunta

reiterata nel tempo – il rischio di una pena non lieve esiste (i reati per i

quali è stata promossa l’accusa prevedono anche la reclusione).

Visto quanto sopra appare perciò

verosimile che __________ possa preferire rendersi irreperibile alle autorità

inquirenti, per le ulteriori necessità istruttorie, se posto in libertà

provvisoria.

Tale pericolo appare quindi

concreto e non può essere scongiurato neppure con misure meno incisive, quali

il deposito dei documenti d’identità o con obbligo di firma in Polizia, essendo

evidente che un cittadino straniero può far rientro nel proprio paese d’orginie

anche senza documenti d’identità e non potendo ovviare all’accertato pericolo

di fuga il presentarsi (anche giornalmente) alle Autorità di Polizia.

6.

La proporzionalità di una

carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un

lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la

gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro

occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383

e citazioni; art. 102 CPP).

La proporzionalità della

carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, della

presenza di concreti indizi di colpevolezza, e delle dimensioni dell’inchiesta,

per ipotesi di reato che perdura da diversi anni, diversi istruttori compiuti,

e che non può essere considerata a termine (almeno per quanto riguarda il

recupero o il sequestro dell’indebito profitto), è sicuramente data. Gli

inquirenti hanno proceduto con celerità e non si sono limitati ad interrogare

gli accusati, ma hanno proceduto con la nomina di periti, numerosi sequestri

(domiciliari, bancari, di cartelle mediche, ecc.), l’invio di una rogatoria, il

costante monitoraggio di __________ in carcere alla ricerca di riscontri

oggettivi alle dichiarazioni discordanti dei due accusati, considerato un

comportamento processuale non proprio collaborativo dell’accusato, il quale

modifica la propria versione dei fatti di volta in volta.

Pure va ammessa nella sua

eccezione più generale di rapporto tra la durata della carcerazione preventiva

ed il rischio di pena se considerate le comminatorie di pena per i reati

imputati a __________.

L’accusato è stato arrestato il

30.

giugno 2008 e ad oggi è in detenzione preventiva da quasi un mese e mezzo.

In questo lasso di tempo l’inchiesta è avanzata con sufficiente celerità.

I reati imputati a __________

sono di sicura gravità, a prescindere dal fatto che si tratta di crimini e in

caso di condanna il rischio di pena è certamente superiore alla detenzione

preventiva sin qui sofferta e a quella presumibilmente da soffrire per

terminare l’inchiesta con gli atti istruttori necessari e summenzionati, in

pieno rispetto del principio della proporzionalità.

7.

In conclusione, constata

l’esistenza di gravi indizi di reato, bisogni dell’istruzione, pericolo di

collusione ed inquinamento delle prove e concreto pericolo di fuga, nonché

rispetto del principio di proporzionalità, della carcerazione sofferta e da

soffrire nei termini suesposti, si può concludere che sufficienti presupposti

di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono

presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e

giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà. Di

conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione deve essere

respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art.

39.

let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei

ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di

legge,

decide:

1.

L’istanza di libertà provvisoria è respinta.

2.

Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi

penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione (raccomandata anticipata via fax):

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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