INC.2008.32005
Reclamo contro quesiti peritali
12 dicembre 2008Italiano26 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
INC.2008.32005
Data decisione, Autorità:
12.12.2008, GIAR
Titolo:
Reclamo contro quesiti peritali
PERIZIA
art. 142 cpv. 1 CPP-TI
Incarto n.
INC.2008.32005
Lugano
23 dicembre 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sul reclamo presentato il 19/20
novembre 2008 da
__________(patrocinato dall’avv. __________)
contro
la decisione 7 novembre 2008 del PP Fiorenza Bergomi in
materia di quesiti peritali nell’ambito del procedimento penale di cui
all’inc. MP __________;
viste le osservazioni 4 dicembre
2008 del Procuratore pubblico, della coaccusata __________ e della parte civile
__________, mentre che le altre parti non hanno presentato osservazioni;
visto l’inc. MP __________;
ritenuto,
Fatti
A.
Il Ministero pubblico ha aperto
un procedimento penale nei confronti del reclamante e della moglie, __________,
per titolo di truffa: egli è accusato di essere correo, subordinatamente
complice, della moglie __________ __________, che è stata vittima il 24 maggio
1993 di un incidente sul lavoro agli arti superiori (ustione con la soda
caustica che le avrebbe provocato ustioni di 2° e 3° grado) – a seguito del
quale è stata ritenuta inabile al lavoro manuale e sono intervenute a vario
titolo diverse compagnie assicurative che le hanno fornito prestazioni di
natura pecuniaria (tra cui __________ __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________) – e che è a sua volta accusata
di avere ingannato, con l’aiuto del marito qui istante, tali istituti
assicurativi, autoinfliggendosi delle ferite agli arti superiori (da sola e con
l’aiuto del marito) al fine di simulare un aggravamento delle conseguenze
dell’incidente originario e così ottenere il versamento di prestazioni
assicurative, altrimenti non dovute, e tentato di percepire, con le stesse
modalità, una rendita per grandi invalidi: prestazioni e rendite di cui hanno
sostanzialmente beneficiato entrambi i coniugi (considerato che l’istante
avrebbe cessato ogni attività lucrativa nel 2003 vivendo con le rendite ricevute
dalla consorte).
B.
Nel frattempo l’inchiesta è
proseguita: sono state rassegnate le due perizie mediche, una del prof. __________
(dermatologica) del 30 settembre 2008 (giunta al Ministero pubblico il 6
ottobre 2008, AI 251) e una del prof. __________ (ortopedica) del 2 ottobre
2008 (giunta al Ministero pubblico l’8 ottobre 2008, AI 253), l’istante e la
coaccusata sono stati interrogati, oltre ad alcuni testimoni. Il PP ha poi
proceduto a chiedere precisazioni al perito ortopedico __________, il quale ha
risposto con scritto 27 ottobre/3 novembre 2008 (AI 302).
Con decreto 31 ottobre 2008 il
magistrato inquirente ha nominato quale perito psichiatrico il dottor __________
e ordinato l’erezione di una perizia psichiatrica della coaccusata __________
(moglie del qui reclamante), ponendo i seguenti quesiti (cfr. AI 300):
1. Esistenza
di una turba psichica
1.1. L’esame della peritanda mette in evidenza
una turba psichica al momento dei fatti imputati nell’ipotesi accusatoria in
cui si sarebbero effettivamente verificati, indicando i criteri costitutivi del
disturbo rilevati nella fattispecie?
1.2. Se sì quale e in che
misura, riferendosi in particolar modo alle scale diagnostiche ICD 10 o DSM –
4.
Considerandi
2.
Incapacità o scemata imputabilità (art. 19 cpv. 1 e 2 CP)
2.1
I reati presi in
considerazione (se confermati) sono da mettere in relazione con la turba
psichica rilevata sopra (sub. 1)?
Inoltre:
2.2
in questo caso era la peritanda totalmente incapace di
valutare il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione (art. 19
cpv. 1 CP)?
Oppure:
2.3
era al momento
dei fatti scemata la capacità della peritanda di valutare il carattere illecito
della sua azione (art. 19 cpv. 2 prima ipotesi CP)?
Oppure:
2.4
essendo data (in
parte o pienamente) la capacità di valutazione, era al momento dei fatti
scemata la capacità di agire (art. 19 cpv.2 seconda ipotesi CP)?
Inoltre:
2.5
nel caso in cui l'autrice
avesse agito in stato di scemata capacità di valutare o di agire, quale
era il grado - leggero, medio o grave - della scemata imputabilità?
3.
Rischio di recidiva
3.1
Dal punto di
vista psichiatrico forense, presenta la peritanda un fondato pericolo di
commettere nuovi reati?
3.2
Dal punto di
vista psichiatrico forense è possibile dare indicazioni riguardo ai reati che
la peritanda potrebbe commettere in futuro e circa la probabilità che ciò
avvenga?
3.3
Richiamato l'art.
64.
CP:
3.3.1
dal punto di vista
psichiatrico forense può essere affermato che il rischio di commettere nuovi
reati dello stesso tipo è collegato a particolari caratteristiche della
personalità della peritanda ed alle circostanze in cui sarebbe stato commesso
il reato (art. 64 cpv. 1 lett.a CP)?
Oppure:
3.3.2
dal punto di vista
psichiatrico forense può essere affermato che il rischio di commettere nuovi
reati dello stesso tipo da parte della peritanda è collegato ad una sua turba
psichica di notevole gravità permanente o di lunga durata (art. 64 cpv. 1 lett.
b CP)?
3.4
Dalla perizia del
Prof. __________ emerge che, a partire dall’agosto 1993, la peritanda ha
aggravato la propria situazione procedendo ad automutilazioni. Senza tali
automutilazioni la peritanda sarebbe guarita nell’agosto 1993.
Dica il perito
se il comportamento automutilante rilevato sia dovuto ad una patologia
psichiatrica soggiacente, se sì quale?
3.5
Dalla perizia del
Prof. __________ emerge, alla risposta nr. 4c alle pagine 11 e 12, che non ci
si può più probabilmente attendere una restituzione ad una funzione normale
delle membra superiori, tenuto conto della cronicità della patologia e di una
certa fissazione psicologica su una situazione di handicap, (testualmente
“d’une certaine fixation psycologique sur un situation de handicap”), per la
quale la peritanda trova un beneficio secondario, ma questo aspetto dovrebbe
essere chiarito più attraverso un avviso psichiatrico piuttosto che uno di
natura ortopedica (pag. 12).
Dica il perito
se la “certaine fixation psycologique sur un situation de handicap”, sia dovuta
ad una patologia psichiatrica soggiacente, se sì quale? Oppure se si tratta di
un comportamento finalizzato unicamente ad ottenere un beneficio secondario?
3.6
Dalla perizia del
Prof. __________ emerge, alla risposta nr. 7 a pagina 15, che se le lesioni
stabilite sono riconducibili ad un comportamento inadeguato, vedesi delle
lesioni di automutilazione, questo tasso potrebbe essere inferiore, a meno che
lo psichiatra ritenga che la patologia psichiatrica spieghi questa situazione.
Dica il perito:
è presente una patologia psichiatrica? Se sì, in che modo la componente
psichiatrica può spiegare questa situazione?
3.7
Dalle perizie __________
e __________ è emerso un comportamento aggravante della peritanda a partire già
dall’agosto 1993, poi proseguito nell’arco del tempo fino a tutt’oggi.
Dica il perito
se il comportamento aggravante tenuto dalla peritanda è da ricondurre,
nell’arco del tempo indicato, ad una patologia psichiatrica ed eventuale
evoluzione della stessa?
4.
Misure terapeutiche (art.
59-61 e 63 CP)
Richiamati gli
art. 59, 60 e 63 CP:
4.1
E’ la peritanda
tuttora affetta dalla turba psichica (o tossicomania o altra dipendenza)
rilevata sopra (sub. 1)?
4.2
Ammessa la
correlazione tra l'accertata turba psichica (o tossicomania o altra dipendenza)
ed i fatti oggetto del procedimento penale (v. risposta al quesito 2.1.),
esiste un trattamento stazionario o ambulatoriale adeguato per questa turba e
se sì quale?
4.3
Vi è da
attendersi che con questo trattamento si potrà evitare il rischio che la
presunta autrice commetta nuovi reati in connessione con la sua turba psichica
(o tossicomania o altra dipendenza)? In questo senso è solo il trattamento
stazionario idoneo a contenere il rischio di nuovi reati, oppure un trattamento
ambulatoriale risulterebbe ugualmente adeguato?
4.4
Quali le
possibilità pratiche (istituti, enti, servizi, ecc.) per attuare il trattamento
suggerito in __________ o in altri cantoni?
4.5
La peritanda è
pronta a sottoporsi a questo trattamento? Un tale trattamento ordinato contro
la volontà della peritanda, avrebbe comunque possibilità di successo?
4.6
la contemporanea
espiazione della pena pregiudicherebbe o ostacolerebbe fortemente il successo
del trattamento?
C.
Con istanza 6 novembre 2008 (AI
309), sottoscritta dai difensori di entrambi gli accusati, è stato chiesto al
PP lo stralcio di alcuni quesiti peritali (i n° 3.1, 3.2 e 3.3) in quanto essi
danno per assodato il fatto che i due accusati abbiano commesso i reati oggetto
dell’ipotesi accusatoria e che sono invece recisamente contestati. Non si
potrebbe infatti parlare di rischio di recidiva, prescindendo dall’accertamento
dei reati, che solo il pubblico dibattimento potrà o meno confermare. Non
avendo né il PP né il GIAR mai fatto riferimento al pericolo di recidiva, la
valutazione di tale questione appare perlomeno prematura.
La difesa chiede poi la modifica
dei quesiti n° 3.4 (proponendo la nuova formulazione “nell’ipotesi
accusatoria, la peritanda avrebbe aggravato la propria posizione procedendo a
delle automutilazioni. Dica il perito se un comportamento considerato
automutilante, possa essere dovuto ad una patologia psichiatrica soggiacente,
se si quale?”) e parzialmente n° 3.7, prima frase, proponendo la
formulazione “dalla perizia __________ sarebbe emerso un comportamento
aggravante della peritando…” invece di quella prevista dal PP.
A mente della difesa tali
modifiche sono maggiormente rispettose del principio in dubio pro reo e dello
scopo di una perizia, la quale non può essere considerata un giudizio di
merito.
Nulla è stato chiesto o proposto
con riguardo agli altri quesiti peritali e più in particolare, per quanto
riguarda il capitolo n° 3 ai quesiti n° 3.5 e 3.6.
D.
Il PP, con scritto 7 novembre
2008, preso atto che non vi sono motivi di ricusa del perito designato, dottor __________,
e che nessuno si è opposto all’erezione della perizia psichiatrica, osserva che
le domande al perito sono poste dal magistrato che è autorità di nomina, fermo
restando il diritto delle parti di proporre a loro volta quesiti. Il PP ha poi
comunicato ai due difensori che al quesito numero 1 della perizia è stato
chiaramente indicato che le risposte sono da intendere al momento dei fatti e
nell’ipotesi accusatoria in cui si sarebbero effettivamente verificati, essendo
fatto notorio che le perizie possono essere fatte eseguire anche nel caso in
cui l’accusato-peritando neghi ogni addebito e la risposta alle domande
peritali avverrà, in questo caso, considerando l’ipotesi che i fatti contestati
all’accusato corrispondano alla realtà. Da notare che, avendo il perito a
disposizione tutti gli atti, è ben conscio della posizione processuale della
peritanda.
E.
Con reclamo 19 novembre 2008 __________
afferma che è stata ordinata l’erezione di una perizia psichiatrica con
l’accordo dei due accusati e dei relativi difensori, con nomina quale perito
del dottor __________.
A mente della difesa i quesiti
posti dal PP al perito e relativi al rischio di recidiva sono inaccettabili
(quelli relativi al punto 3. del decreto di nomina) e devono quindi essere
stralciati.
A mente della difesa, nel caso in
esame, non sussiste alcun pericolo di recidiva, mai considerato neppure da
questo giudice in sede di conferma dell’arresto o in occasione di decisioni in
materia di libertà personale dei due accusati (“ma chi può immaginare che la
__________ metta l’altra mano nella soda caustica ecc. e i due coniugi si
mettano a truffare di nuovo?”, cfr. reclamo, p. 2). Gli accusati contestano
inoltre il reati di truffa, per cui sarebbe perlomeno prematuro parlare di
pericolo di recidiva, anche dal momento che sono incensurati.
Il perito giudiziario non è un
giudice e non può esprimersi in quanto la sua funzione é quella di accertare
l’imputabilità o le altre misure terapeutiche. La difesa afferma inoltre che è
inusuale sottoporre a perizia psichiatrica una persona che contesta i fatti e i
reati di cui è accusata. Le domande al perito di cui si chiede lo stralcio sono
intese a portare prove di colpevolezza con mezzi che non possono essere
accolti. Di conseguenza tutto il capitolo 3. dei quesiti peritali deve essere
annullato.
F.
Con osservazioni 4 dicembre 2008
(Inc. GIAR 320.2008.5, doc. 5) il PP osserva in primis che le difese dei due
accusati hanno chiesto, in data 6 novembre 2008, lo stralcio delle domande al
perito da 3.1 a 3.3 e la modifica delle domande 3.4 e 3.7, il reclamo (19
novembre 2008), in quanto contesta integralmente le domande del punto 3 e
tardivo per quanto riguarda i quesiti 3.5 e 3.6 di cui mai si è discusso in
precedenza e che non sono contemplati nella risposta 7 novembre 2008 del PP.
Il PP ritiene tardivo il reclamo
anche sugli altri punti ma formula ugualmente osservazioni in merito.
Per quanto riguarda i quesiti 3.1
e 3.3 si tratta di quesiti normalmente formulati nelle perizie psichiatriche.
Il fatto che il rischio di recidiva non sia stato considerato né dal PP né da
questo giudice non significa che tale questione non possa essere formulata al
perito psichiatrico.
Per quanto riguarda i quesiti 3.4
e 3.7 il PP afferma di non confondere i periti con i giudici, egli sostiene di
avere sottoposto al perito psichiatrico delle conclusioni del perito
dermatologo e ortopedico, chiedendo chiarimenti dal profilo psichiatrico,
dovendosi accertare se il comportamento automutilante indicato dal perito __________
sia da ricollegare ad un problema psichiatrico. La difesa di__________ non si è
peraltro opposta ai quesiti così come formulati.
Il PP conclude che, sebbene il
difensore abbia la facoltà di proporre domande proprie, i quesiti vengono
formulati dal magistrato inquirente.
G.
Con osservazioni 4/5 dicembre
2008.
(inc. GIAR 320.2008.5, doc. 6) la parte civile __________ chiede che il
reclamo venga respinto e afferma che i quesiti impugnati da __________
riguardano la coaccusata __________, dalla quale sono stati accettati così come
formulati. Ordinare quesiti che attestino o meno il rischio di recidiva è nelle
facoltà del PP il quale chiede al perito di esprimersi sostanzialmente
sull’esistenza di una patologia psichiatrica soggiacente. I quesiti a proposito
del rischio di recidiva sono di ausilio nella valutazione complessiva a cui
sarà chiamato il giudice di merito. Non è poi possibile giudicare delle domande
senza conoscerne le risposte: solo al perito spetta valutare se è in grado o
meno di rispondere ad un determinato quesito. Non è infatti il quesito ad
avvalorare la colpevolezza quanto, semmai, la risposta che muova da una
valutazione medica della peritanda, segnatamente dall’esistenza o meno di una
patologia psichiatrica soggiacente.
Il perito __________ non ha espresso
alcuna impostazione accusatoria, ma ha formulato una constatazione di fatto
esperita in base ad una valutazione della peritanda e degli atti; egli non è
giunto ad alcuna qualifica giuridica dell’agire degli accusati.
H.
La coaccusata __________, che non
ha presentato reclamo, chiede l’accoglimento del reclamo in oggetto, con
riferimento all’istanza 6 novembre 2008. Ribadisce che lo stralcio di tali
domande è necessario nel rispetto del principio in dubio pro reo.
E considerato,
in
diritto:
1.
Il reclamante, accusato nel
procedimento penale, è parte del procedimento penale alla base del reclamo,
nonché destinatario del provvedimento impugnato. Pacifica quindi la sua
legittimazione al reclamo ex art. 280 cpv. 2 CPP.
Il reclamante ha ricevuto la
decisione sulla mancata estromissione di tre quesiti e sulla modifica di altri
due il 10 novembre 2008, per cui il reclamo 19 novembre 2008 è stato presentato
nel termine di dieci giorni previsto dall'art. 281 cpv. 1 CPP).
Il reclamo, formulato dall’accusato
il 19 novembre 2008, entro il termine previsto dalla legge, è dunque ricevibile
in ordine.
Il reclamo è invece irricevibile,
poiché tardivo, per quanto riguarda le censure sui quesiti peritali 3.5 e 3.6,
quesiti che non sono stati impugnati nel termine di 10 giorni dall’intimazione
31.
ottobre 2008 del decreto di nomina del perito e che non sono stati oggetto
di istanza di modifica o di radiazione al PP e quindi neppure considerati nella
decisione impugnata.
2.
a)
Tra
le prove a disposizione delle autorità inquirenti e giudicanti vi è la perizia
ossia il ricorso all'esperto ogniqualvolta occorre stabilire fatti e
circostanze all'accertamento dei quali siano indispensabili speciali cognizioni
(art. 142 cpv. 1 CPP, nella sostanza ripreso dagli art. 96 cpv. 1 CPP/1942 e 97
cpv. 1 CPP/1996, per cui vale quanto assunto nella decisione 3 maggio 1994 in re A.F., GIAR
197.94
, come qui di seguito ribadito; v. anche decisione 19 settembre 1993 in re T.P, GIAR 353.93.1,
in proposito confermata dalla sentenza 3 maggio 1994 del Tribunale federale).
E'
superfluo qui ricordare che il perito è collaboratore o ausiliario della
giustizia per la ricerca della verità, limitatamente tuttavia
all'approfondimento ed al chiarimento di problemi tecnici, che esulano dalle competenze
specifiche del magistrato, con oggetto circoscritto ai fatti, senza
emarginazione nel loro apprezzamento giuridico. Al magistrato è riservata di
principio ampia facoltà nella scelta delle prove e quindi anche in tema di
referto peritale, ritenuta - comunque e sempre - perlomeno apparenza di utilità
e pertinenza in connessione con la fattispecie inquisita, secondo le
imputazioni e le conclusioni di competenza del giudice penale, nel rispetto dei
diritti delle parti. In più, per giustificare il ricorso al perito, occorre
congiuntamente - per riprendere con altre parole il testo di legge - che
determinati fatti non siano ancora chiariti o sufficientemente chiariti o
chiaribili attraverso altri mezzi di prova, e che il magistrato non abbia le
specifiche conoscenze professionali per giungere a tale chiarimento.
Quando
una perizia giudiziaria è stata ordinata ed eseguita, essa assume valore di
prova, soggetta al libero apprezzamento del giudice di merito che vi rimane
nondimeno vincolato salvo rilievi ben determinati che ne revochino in serio
dubbio la credibilità (DTF 96 IV 98; 101 IV 129).
In questo contesto di principio
vanno pure inserite la valutazione e l’ammissibilità di singoli quesiti e delle
loro premesse, ricordando altresì che il valore probatorio delle risposte
peritali - come evocato sopra - non si estende di per sé stesso ad altri
accertamenti istruttori sulle quali sono ancorate, questi rientrando
semplicemente nelle conseguenze per la Corte delle risultanze dibattimentali
(come all’art. 259 CPP).
b)
Non spetta al perito, invece, la
valutazione giuridica dei fatti da lui medesimo accertati (G. Piquerez,
Procédure pénale suisse, 2000, n. 2222; N. Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, Bern 1994, , pto. 21.1 p. 288), rispettivamente la determinazione
di fatti che possono (o potrebbero) avere rilevanza dal profilo del diritto.
Nel contempo, l'incarto deve essere già "sbozzato" ed aver raggiunto
uno stadio sufficientemente avanzato da permettere la formulazione di quesiti
precisi (e non di tenore generico), non essendo ammissibile che il compito di
impostare l'incarto venga, di fatto, demandato al perito (sentenza 6 luglio 1999 in re D.; GIAR 861.1998.1).
c)
Non è contestato (né
contestabile) che l’ordinanza di perizia, sia in quanto tale sia con
riferimento ai quesiti posti, possa essere oggetto di reclamo pur nell’ampia
facoltà concessa al magistrato inquirente in merito alla scelta dei mezzi di
prova (per tutte: sentenza 3 maggio 2004 in re U., GIAR 51.2004.1; sentenza 20
gennaio 2004 in re K., GIAR 751.2003.1).
Nel caso in esame non è in
discussione necessità, utilità, o fondamento della perizia ordinata; solo è
questione della formulazione di alcuni quesiti posti e del (conseguente)
mancato accoglimento delle proposte della difesa (di modifica di due quesiti e
dello stralcio di altri due).
3.
a)
Nel caso in esame la necessità di
ordinare una perizia psichiatrica sulla coaccusata (così come suggerito dal
perito ortopedico __________) per accertare, in sostanza, e nell’ipotesi
accusatoria, se __________ al momento dei fatti imputati soffriva di una turba
psichica, con tutto quanto ne discende, non è mai stata in dubbio, tanto che è
stato il PP ad ordinare tale prova, pure auspicata dai difensori dei due
accusati.
Contestati sono infatti tre
quesiti peritali (i n° 3.1, 3.2 e 3.3) di cui è chiesto lo stralcio, nonché la
formulazione (parziale) dei quesiti 3.4 e 3.7, in quanto non ritenuti
rispettosi del principio “in dubio pro reo”.
b)
L’autorità di nomina sottopone
allo specialista l’elenco dei questi peritali avendo cura di formularli in modo
sufficientemente preciso e dettagliato, affinché le risposte risultino poi
effettivamente utilizzabili per il giudizio. I cantoni dispongono normalmente
di cataloghi standardizzati ed anche la Conferenza svizzera delle autorità di
perseguimento penale ha, nella sua assemblea dei delegati del 19 ottobre 2000,
elaborato un elenco di domande uniformato, aggiornandole poi alla revisione
della parte generale del CP. In termini generali si può comunque rilevare che
le domande sono indirizzate a chiarire le condizioni di salute mentale del
peritando al momento del reato e quelle attuali; nel caso della constatazione
di un’alterazione della capacità, l’eventuale influenza sulla responsabilità;
nel caso di una scemata imputabilità, il grado della medesima (lieve, media,
grave), un prognosi sul comportamento furto (rischio di recidiva),
l’indicazione della necessità dell’adozione di eventuali misure terapeutiche
stazionarie o ambulatoriali giusta gli art. 59-61 CP o di una misura di
internamento ai sensi degli art. 64 segg. CP e l’indicazione delle strutture e
dei servizi che potrebbero entrare in linea di conto per l’esecuzione della
misura. Non sono percontro ammissibili domande di diritto o di valutazione delle
prove che, per definizione, rientrano nel campo di competenza dell’autorità
inquirente, rispettivamente del giudice, come per esempio se il peritando ha
agito intenzionalmente o se egli è credibile, o se presenta una propensione
alla commissione di reati, ecc. (M. Branda, La perizia psichiatrica secondo
l’art. 20, Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi, vol.
21, p. 142 e 143).
Il perito deve prestare
attenzione a non procedere ad una per lui indebita interpretazione e
valutazione degli atti, rispettivamente delle prove, in particolare delle
deposizioni testimoniali. Spetta infatti al giudice, e non al perito, il
compito di accertare i fatti, di vagliare le testimonianze, indicando, se del
caso, quali sono attendibili e quali no. Se necessario il perito procederà
prendendo in considerazione, esaminando e poi illustrando più varianti
(alternative). Va ricordato che il giudice è abilitato a scostarsi dalle
conclusioni di una perizia se appare fondata su atti o testimonianze il cui valore
probatorio o il cui contenuto vengono valutati diversamente dalla Corte
rispetto al perito. Va d’altro canto osservato che perizie aventi per oggetto
la verifica della capacità di intendere e di volere dell’accusato possono
essere eseguite anche nel caso in cui il peritando neghi il reato imputatogli.
La risposta alle domande peritali avverrà in questo caso considerando l’ipotesi
che i fatti contestatigli corrispondano alla realtà. Se ad esempio al processo
l’accusato modifica la propria versione dei fatti rispetto a quanto dichiarato
in sede di esame peritale, il perito dovrà tenerne conto in occasione della sua
audizione al dibattimento. (M. Branda, op. cit., p. 149 e 150).
c)
Preliminarmente va ricordato che
il principio “in dubio pro reo” è una regola di valutazione della prova
che compete al giudice del merito. Quando l’accusa non può stabilire
l’infrazione nei suoi diversi elementi e provare la colpa, in particolare se
esiste un dubbio su di un qualsiasi fatto pertinente, bisogna decidere per la
versione più favorevole all’accusato: e cioè pronunciare l’assoluzione in base
al principio in dubio pro reo. Come regola dell’ambito dell’apprezzamento delle
prove, il principio in dubio pro reo significa che il giudice penale non può
dichiararsi convinto dell’esistenza di un fatto a carico dell’accusato se, da
un punto di vista oggettivo, sussistono a questo proposito dei dubbi seri e
irriducibili che s’impongono.
Come detto il principio “in
dubio pro reo” è una regola d’apprezzamento della prova, apprezzamento che
spetta al giudice del merito e che gli impone di operare in due fasi, quella
dell’apprezzamento o meglio del risultato che emana dall’amministrazione delle
prove e quella delle conclusioni che il giudice è portato a tirare da questo
risultato. È in questa seconda fase che il principio “in dubio pro reo”
vieta al giudice di emanare un verdetto di colpevolezza quando già il processo
di amministrazione delle prove lascia sussistere un dubbio ragionevole sulla
colpa dell’accusato (G. Piquérez, Procédure pénale suisse, Traite à thèorique
et pratique, Zürisch 2000, n° 1918 e 1919, DTF 120 Ia 31 consid. b e c).
4.
Per quanto riguarda i quesiti da 3.1 a 3.3 la difesa osserva che essi andrebbero stralciati in quanto né il PP né questo giudice (e si
potrebbe aggiungere neppure la CRP nelle sue decisioni 5/10 dicembre 2008 in materia di libertà provvisoria) hanno mai considerato il pericolo di recidiva. Tale rischio
sarebbe inesistente in quanto sarebbe inimmaginabile che l’accusata “metta
l’altra mano nella soda caustica ecc. e i due coniugi si mettano a
truffare di nuovo (reclamo, p. 2, n. 2). Inoltre i due accusati contestano
il reato di truffa.
A parte il fatto che la tesi
accusatoria non contempla l’accusa, per la coaccusata, di avere dolosamente
immerso una (o due?) mani nella soda caustica (come sembra avanzare la difesa
del qui reclamante), bensì quella di avere simulato (per diversi anni e con più
medici) una non guarigione (o meglio un aggravamento della situazione)
successiva ad un infortunio sul lavoro nel quale __________ si è ustionata con
della soda caustica a un arto superiore (o ad entrambi?), non v’è chi non veda
che i quesiti contestati, oltre ad essere sufficientemente concreti e precisi,
sono d’ordine medico scientifico e non giuridico.
In sostanza il perito non è
chiamato dal PP a rispondere su di un’eventuale prognosi favorevole
dell’accusata bensì, in caso dovesse constatare l’esistenza di una turba
psichica, se questa potrebbe portare la peritanda, nell’ipotesi accusatoria
(come rettamente premesso dal PP al quesito n° 1 del decreto di nomina del
perito), a ripetere i suoi gesti di automutilazione e, se sì, spinta da quali
motivazioni e con quali finalità.
La difesa afferma che i quesiti
da 3.1 a 3.3 sarebbero da stralciare in quanto danno per assodato il fatto che
gli accusati abbiano commesso i reati previsti nell’ipotesi accusatoria.
La motivazione è invero carente
al proposito, anche in considerazione del fatto che tale assunto è presente
anche nei quesiti n° 1 e 2 (per tutti valga il quesito n° 2.2 con il quale il
PP chiede al perito se al momento dei fatti la capacità della peritanda di
valutare il carattere illecito della sua azione era scemata) di cui non è stato
chiesto né lo stralcio né la modifica.
Si osserva che il quesito 3.1 è
quello generale relativo al pericolo di recidiva (prognosi sul comportamento
futuro della peritando in ambito psichiatrico), contemplato nell’elenco
standard dei quesiti per la perizia psichiatrica utilizzato dal Ministero
pubblico, il quesito 3.2 lo completa così come i quesiti 3.3.1 e 3.3.2. Questi
quesiti non debbono perciò essere stralciati dagli atti. Il perito è infatti
chiamato a fornire le risposte della scienza alla questioni sollevate dal PP e
cioè se nell’ipotesi accusatoria (come esplicitamente premesso dal magistrato
inquirente al quesito 1 della perizia psichiatrica) la peritanda presenta dal
punto di vista psichiatrico la possibilità di commettere nuovi reati e se tale
rischio è collegato a particolari caratteristiche della sua personalità ed alle
circostanze in cui sarebbe stato commesso il reato o se tale rischio è
collegato ad una turba psichica di notevole gravità permanente o di lunga
durata (art. 64 cpv. 1 lett. a e c CP).
Per quanto riguarda la modifica
del tenore dei quesito n° 3.4 e 3.7 si osserva che il perito ha accesso agli
atti del procedimento penale (gli sono stati inviati gli AI da 81 a 116 e da 197 a 303) e con questi alle due perizie __________ e __________ (compreso il
complemento del perito __________, AI 302).
L’accertamento centrale affidato
ora al perito psichiatrico è quello di sapere se la coaccusata soffriva, al
momento dei fatti imputatile, di una turba psichica. Malgrado il PP avrebbe
potuto usare il condizionale nella premessa ai due quesiti, gli stessi sono pertinenti
così come formulati, anche perché è evidente che il perito psichiatrico, per la
sua valutazione, dovrà fondarsi anche sulle conclusioni degli altri periti
medici che lo hanno preceduto.
È ben vero che le conclusioni dei
periti __________ e __________ non rappresentano, nel presente stadio del
procedimento, la verità (sia pure solo processuale e quindi umanamente
fallibile), esse tuttavia sostanziano concretezza e serietà di indizi, con
l’accertamento riservato al giudice del merito, come in tutti i procedimenti
penali – in conseguenza della presunzione di innocenza – per la diversa valenza
delle prove dell’istruzione formale da quelle accertate dalla Corte giudicante.
Ora, nel caso di specie, il perito deve svolgere i suoi approfondimenti sulla
base del materiale probatorio a disposizione (tra cui le conclusioni dei periti
medici che lo hanno preceduto che sono state riassunte nelle premesse ai due
quesiti di cui è chiesta la modifica): sarà poi la Corte del merito a definire la verità fattuale e a riferirla alle conclusioni dell’esperto.
Si aggiunge che il perito psichiatrico non è chiamato a valutare le conclusioni
mediche dei periti __________ o __________ o a confermare o confutare le tesi
accusatorie, bensì a fornire le risposte della scienza alla fattispecie
illustrata dal PP e cioè se nell’ipotesi accusatoria (come esplicitamente
premesso dal magistrato inquirente al quesito 1 della perizia psichiatrica) e
con riferimento alle conclusioni del perito __________ (secondo cui la
peritanda avrebbe aggravato la propria situazione procedendo ad
automutilazioni, in assenza delle quali sarebbe guarita nell’agosto 1993) il
comportamento automutilante e/o aggravante rilevato possa essere ricondotto ad
una patologia psichiatrica soggiacente e ad un’eventuale evoluzione della
stessa.
Le premesse ai quesiti n° 3.4 e
3.7
di cui la difesa chiede la modifica fanno riferimento alla tesi accusatoria
(quesito generale n° 1) e alle conclusioni dei periti __________ (dermatologo)
e __________ (ortopedico).
Per tali motivi la richiesta di
modifica dei quesiti peritali non può essere accolta.
Si osserva poi che il testo
proposto dalla difesa per il quesito n° 3.4 non può essere adottato in quanto
troppo generico. Nel caso di specie non è infatti rilevante, per il procedimento
penale in corso, sapere dal perito, in ambito generale, “se un comportamento
considerato automutilante, possa essere dovuto ad una patologia psichiatrica
soggiacente, se sì quale?” (istanza 6 novembre 2008, AI 309), bensì – con
il perito dermatologo che conclude per un comportamento automutilante della
coaccusata – se tale comportamento possa essere ricondotto (oppure no), in modo
specifico per la coaccusata, ad una patologia psichiatrica soggiacente.
Per quanto riguarda
l’applicazione del principio in dubio pro reo si è visto sopra che spetta al
giudice del merito, per le valutazioni di sua competenza. Abbondanzialmente si
osserva che il reclamante non spiega poi perché l’applicazione di tale
principio, o meglio i timori espressi con il reclamo, dovrebbero valere per i
quesiti relativi alla recidiva – tanto da chiederne lo stralcio con tale
motivazione – e non piuttosto per quelli inerenti l’incapacità o la scemata
imputabilità (ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 e 2 CP), che fanno chiaro
riferimento “ai fatti” oggetto dell’ipotesi accusatoria e che chiedono al
perito conclusioni sulla capacità della peritanda di “valutare il carattere
illecito della sua azione” o “se al momento dei fatti fosse scemata la
sua capacità di agire” e, se sì, in che grado.
5.
In conclusione, con riferimento a
quanto esposto ai considerandi precedenti, il reclamo, per quanto ricevibile,
deve essere respinto con la presente decisione definitiva a livello cantonale.
Tasse e spese seguono la
soccombenza, con assegnazione di ripetibili alla parte civile che ha presentato
osservazioni.
Richiamati i citati articoli di
legge,
decide
1.
Il reclamo, in parte irricevibile, è respinto.
2.
La tassa di giustizia di CHF 800.- e le spese di CHF
250.
- sono a carico del reclamante il quale rifonderà CHF 250.- di ripetibili
alla parte civile __________.
3.
La
presente decisione è definitiva.
4.
Intimazione
a (con copia delle osservazioni presentate dalle parti):
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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