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Decisione

INC.2008.32006

Reclamo contro quesiti peritali

18 dicembre 2008Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Il Ministero pubblico ha aperto

un procedimento penale nei confronti del reclamante e della moglie, __________,

per titolo di truffa: egli è accusato di essere correo, subordinatamente

complice, della moglie __________ __________, che è stata vittima il 24 maggio

1993 di un incidente sul lavoro agli arti superiori (ustione con la soda

caustica che le avrebbe provocato ustioni di 2° e 3° grado) - a seguito del

quale è stata ritenuta inabile al lavoro manuale e sono intervenute a vario

titolo diverse compagnie assicurative che le hanno fornito prestazioni di

natura pecuniaria (tra cui __________ __________, __________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________) - e che è a sua volta accusata

di avere ingannato, con l’aiuto del marito qui istante, tali istituti

assicurativi, autoinfliggendosi delle ferite agli arti superiori (da sola e con

l’aiuto del marito) al fine di simulare un aggravamento delle conseguenze

dell’incidente originario e così ottenere il versamento di prestazioni

assicurative, altrimenti non dovute, e tentato di percepire, con le stesse

modalità, una rendita per grandi invalidi: prestazioni e rendite di cui hanno

sostanzialmente beneficiato entrambi i coniugi (considerato che l’istante

avrebbe cessato ogni attività lucrativa nel 2003 vivendo con le rendite

ricevute dalla consorte).

B.

Nel frattempo l’inchiesta è

proseguita: sono state rassegnate le due perizie mediche, una del prof. __________

(dermatologica) del 30 settembre 2008 (giunta al Ministero pubblico il 6

ottobre 2008, AI 251) e una del prof. __________ (ortopedica) del 2 ottobre

2008 (giunta al Ministero pubblico l’8 ottobre 2008, AI 253), l’istante e la

coaccusata sono stati interrogati, oltre ad alcuni testimoni. Il PP ha poi

proceduto a chiedere precisazioni al perito ortopedico __________, il quale ha

risposto con scritto 27 ottobre/3 novembre 2008 (AI 302).

Con decreto 31 ottobre 2008 il

magistrato inquirente ha nominato quale perito psichiatrico il dottor __________

e ordinato l’erezione di una perizia psichiatrica della coaccusata __________

(moglie del qui reclamante), di cui alcuni quesiti sono già stati oggetto di

reclamo davanti a questo giudice (inc. GIAR 2008.320.05) presentato dal qui

reclamante ed evaso con decisione separata.

C.

Con decisione 19 novembre 2008 il

PP, richiamato il decreto di nomina del perito del 31 ottobre 2008 e il

complemento di perizia trasmesso dal perito __________ in data 27 ottobre/3

novembre 2008, ha sottoposto al perito psichiatrico, dottor __________, un

ulteriore quesito peritale, n° 3.8 del seguente tenore:

“L’atteinte à l’integrité corporelle calculée sur la

base du doigt et d’une sinistrose traumatique, qui est à définir plus

précisement par lo psichiatre, est de 45% si on considère qu’il y a une lésion

cutanée chronique logique avec l’accident. Si, au contraire, on considère,

selon l’avis du professeur__________ que je rejoins son avis disant qu’il

s’agit plutôt de lésions proches de grattages et d’automutilation, on tombe

alors à un taux d’atteinte à l’integrité corporelle de 45% à 22%. Si on

considère que, étant donné le fait quel les lésions sont volontaires, il ne

peut pas s’agir d’une sinistrose, on doit alor considérer qu’il n’y a pas

d’atteinte à l’intégrité corporelle suite à l’accident survenut en cuisine et

qu’il y a uniquement une atteinte à l’integrité corporelle de 2,5%, séquellaire

à une ancienne lésion du dogt de la main gauche.

Dica il perito se si è di fronte a una sinistrose

traumatique?”

D.

Con reclamo 20 novembre 2008 __________

impugna il quesito aggiuntivo e ne chiede lo stralcio. La difesa, per i motivi,

“fa ampio riferimento al reclamo 19.11.2008 presentato da __________. In

effetti il quesito 3.8.2008 (recte 3.8) rientra nel capitolo 3 dei

quesiti peritali e non è lecito sottoporlo ad uno psichiatra. Un quesito che è

stato sottoposto a un dermatologo (il prof __________), il quale ha risposto in

termini d’incertezza, non può essere sottoposto ad uno psichiatra”.

E.

Con osservazioni 4 dicembre 2008

(Inc. GIAR 320.2008.6, doc. 5) il PP osserva in primis che il reclamante fa

confusione con i periti, avendo egli chiesto al perito psichiatrico di

pronunciarsi su un’affermazione del perito __________ (che non è un dermatologo

e non si chiama __________). Inoltre è stato lo stesso perito __________ a

sollevare la problematica di una “sindrome traumatique” affermando

comunque che solo un perito psichiatrico ne può accertare la presenza: perciò è

stata sottoposta la domanda al perito psichiatrico per la risposta di sua

competenza.

F.

Con scritto 4/5 dicembre 2008

(inc. GIAR 320.2008.6, doc. 6) la parte civile __________ chiede che il reclamo

venga respinto.

G.

La coaccusata __________, che non

ha presentato reclamo, con scritto 4/9 dicembre 2008 (inc. GIAR 320.2008.6,

doc. 7) chiede l’accoglimento del reclamo in oggetto nel rispetto del principio

in dubio pro reo.

e

in

diritto:

1.

Il reclamante, accusato nel

procedimento penale, è parte del procedimento penale alla base del reclamo,

nonché destinatario del provvedimento impugnato. Pacifica quindi la sua

legittimazione al reclamo ex art. 280 cpv. 2 CPP.

Il reclamante ha ricevuto la

decisione sul quesito peritale aggiuntivo il 20 novembre 2008, per cui il

reclamo di stessa data è sicuramente tempestivo.

Considerandi

2.

a)

Tra

le prove a disposizione delle autorità inquirenti e giudicanti vi è la perizia

ossia il ricorso all'esperto ogniqualvolta occorre stabilire fatti e

circostanze all'accertamento dei quali siano indispensabili speciali cognizioni

(art. 142 cpv. 1 CPP, nella sostanza ripreso dagli art. 96 cpv. 1 CPP/1942 e 97

cpv. 1 CPP/1996, per cui vale quanto assunto nella decisione 3 maggio 1994 in re A.F., GIAR

197.94

, come qui di seguito ribadito; v. anche decisione 19 settembre 1993 in re T.P, GIAR 353.93.1,

in proposito confermata dalla sentenza 3 maggio 1994 del Tribunale federale).

E'

superfluo qui ricordare che il perito è collaboratore o ausiliario della

giustizia per la ricerca della verità, limitatamente tuttavia

all'approfondimento ed al chiarimento di problemi tecnici, che esulano dalle

competenze specifiche del magistrato, con oggetto circoscritto ai fatti, senza

emarginazione nel loro apprezzamento giuridico. Al magistrato è riservata di

principio ampia facoltà nella scelta delle prove e quindi anche in tema di

referto peritale, ritenuta - comunque e sempre - perlomeno apparenza di utilità

e pertinenza in connessione con la fattispecie inquisita, secondo le

imputazioni e le conclusioni di competenza del giudice penale, nel rispetto dei

diritti delle parti. In più, per giustificare il ricorso al perito, occorre

congiuntamente - per riprendere con altre parole il testo di legge - che

determinati fatti non siano ancora chiariti o sufficientemente chiariti o

chiaribili attraverso altri mezzi di prova, e che il magistrato non abbia le

specifiche conoscenze professionali per giungere a tale chiarimento.

Quando

una perizia giudiziaria è stata ordinata ed eseguita, essa assume valore di

prova, soggetta al libero apprezzamento del giudice di merito che vi rimane

nondimeno vincolato salvo rilievi ben determinati che ne revochino in serio

dubbio la credibilità (DTF 96 IV 98; 101 IV 129).

In questo contesto di principio

vanno pure inserite la valutazione e l’ammissibilità di singoli quesiti e delle

loro premesse, ricordando altresì che il valore probatorio delle risposte

peritali - come evocato sopra - non si estende di per sé stesso ad altri

accertamenti istruttori sulle quali sono ancorate, questi rientrando

semplicemente nelle conseguenze per la Corte delle risultanze dibattimentali

(come all’art. 259 CPP).

b)

Non spetta al perito, invece, la

valutazione giuridica dei fatti da lui medesimo accertati (G. Piquerez,

Procédure pénale suisse, 2000, n. 2222; N. Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, Bern 1994,

pto. 21.1 p. 288), rispettivamente la determinazione di fatti che possono (o

potrebbero) avere rilevanza dal profilo del diritto. Nel contempo, l'incarto

deve essere già "sbozzato" ed aver raggiunto uno stadio

sufficientemente avanzato da permettere la formulazione di quesiti precisi (e

non di tenore generico), non essendo ammissibile che il compito di impostare

l'incarto venga, di fatto, demandato al perito (sentenza 6 luglio 1999 in re D.; GIAR 861.1998.1).

c)

Non è contestato (né

contestabile) che l’ordinanza di perizia, sia in quanto tale sia con

riferimento ai quesiti posti, possa essere oggetto di reclamo pur nell’ampia

facoltà concessa al magistrato inquirente in merito alla scelta dei mezzi di

prova (per tutte: sentenza 3 maggio 2004 in re U., GIAR 51.2004.1; sentenza 20

gennaio 2004 in re K., GIAR 751.2003.1).

Nel caso in esame non è in

discussione necessità, utilità, o fondamento della perizia ordinata; solo è

questione di un quesito aggiuntivo, sottoposto al perito psichiatrico, di cui

la difesa chiede lo stralcio.

3.

a)

Nel caso in esame la necessità di

ordinare una perizia psichiatrica sulla coaccusata (così come suggerito dal

perito ortopedico __________) per accertare, in sostanza, e nell’ipotesi

accusatoria, se __________ al momento dei fatti imputatile soffriva di una

turba psichica, con tutto quanto ne discende, non è mai stata in dubbio, tanto

che è stato il PP ad ordinare tale prova, pure auspicata dai difensori dei due

accusati.

Contestato in questa sede è il

quesito aggiuntivo (il n° 3.8) relativo all’accertamento della presenza di una

“sinistrose traumatique”: il quesito non è ritenuto dalla difesa rispettoso del

principio “in dubio pro reo”. La difesa ritiene poi che un quesito sottoposto

ad un dermatologo, che ha risposto in termini di incertezza, non può essere

sottoposto ad uno psichiatra.

b)

L’autorità di nomina sottopone

allo specialista l’elenco dei questi peritali avendo cura di formularsi in modo

sufficientemente preciso e dettagliato, affinché le risposte risultino poi

effettivamente utilizzabili per il giudizio. In termini generali si può

comunque rilevare che le domande sono indirizzate a chiarire le condizioni di

salute mentale del peritando al momento del reato e quelle attuali; nel caso

della constatazione di un’alterazione della capacità, l’eventuale influenza

sulla responsabilità; nel caso di una scemata imputabilità, il grado della

medesima (lieve, media, grave), una prognosi sul comportamento futuro (rischio

di recidiva), l’indicazione della necessità dell’adozione di eventuali misure

terapeutiche stazionarie o ambulatoriali giusta gli art. 59-61 CP o di una

misura di internamento ai sensi degli art. 64 segg. CP e l’indicazione delle

strutture e dei servizi che potrebbero entrare in linea di conto per

l’esecuzione della misura. Non sono percontro ammissibili domande di diritto o

di valutazione delle prove che, per definizione, rientrano nel campo di

competenza dell’autorità inquirente, rispettivamente del giudice come per

esempio se il peritando ha agito intenzionalmente o se egli è credibile, o se

presenta una propensione alla commissione di reati, ecc. (M. Branda, La perizia

psichiatrica secondo l’art. 20, Commissione ticinese per la formazione

permanente dei giuristi, vol. 21, p. 142 e 143).

Il perito deve prestare

attenzione a non procedere ad una per lui indebita interpretazione e

valutazione degli atti, rispettivamente delle prove, in particolare delle

deposizioni testimoniali. Spetta infatti al giudice, e non al perito, il

compito di accertare i fatti, di vagliare le testimonianze, indicando, se del

caso, quali sono attendibili e quali no. Se necessario il perito procederà

prendendo in considerazione, esaminando e poi illustrando più varianti

(alternative). Va ricordato che il giudice è abilitato a scostarsi dalle

conclusioni di una perizia se appare fondata su atti o testimonianze il cui

valore probatorio o il cui contenuto vengono valutati diversamente dalla Corte

rispetto al perito. Va d’altro canto osservato che perizie aventi per oggetto

la verifica della capacità di intendere e di volere dell’accusato possono

essere eseguite anche nel caso in cui il peritando neghi il reato imputatogli.

La risposta alle domande peritali avverrà in questo caso considerando l’ipotesi

che i fatti contestatigli corrispondano alla realtà. Se ad esempio al processo

l’accusato modifica la propria versione dei fatti rispetto a quanto dichiarato

in sede di esame peritale, il perito dovrà tenerne conto in occasione della sua

audizione al dibattimento. (M. Branda, op. cit., p. 149 e 150).

c)

Va ricordato che il principio “in

dubio pro reo” è una regola di valutazione della prova che compete al

giudice del merito. Quando l’accusa non può stabilire l’infrazione nei suoi

diversi elementi e provare la colpa, in particolare se esiste un dubbio su di

un qualsiasi fatto pertinente, bisogna decidere per la versione più favorevole

all’accusato: e cioè pronunciare l’assoluzione in base al principio in dubio

pro reo. Come regola dell’ambito dell’apprezzamento delle prove, il principio

in dubio pro reo significa che il giudice penale non può dichiararsi convinto

dell’esistenza di un fatto a carico dell’accusato se, da un punto di vista

oggettivo, sussistono a questo proposito dei dubbi seri e irriducibili che

s’impongono.

Come detto il principio “in

dubio pro reo” è una regola d’apprezzamento della prova, apprezzamento che

spetta al giudice del merito e che gli impone di operare in due fasi, quella

dell’apprezzamento o meglio del risultato che emana dall’amministrazione delle

prove e quella delle conclusioni che il giudice è portato a tirare da questo

risultato. È in questa seconda fase che il principio “in dubio pro reo”

vieta al giudice di emanare un verdetto di colpevolezza quando già il processo

di amministrazione delle prove lascia sussistere un dubbio ragionevole sulla

colpa dell’accusato (G. Piquérez, Procédure pénale suisse, Traité thèorique et

pratique, Zürich 2000, n° 1918 e 1919, DTF 120 Ia 31 consid. b e c).

4.

Preliminarmente va osservato che

il quesito aggiuntivo sottoposto al perito psichiatrico non fa riferimento

(come asserisce la difesa) a conclusioni e valutazioni del perito dermatologo ______,

bensì a quelle del perito ortopedico __________, il quale si è espresso sul

grado di invalidità della peritanda, a dipendenza delle premesse fattuali

considerate: nel caso specifico (anche) a dipendenza del fatto che alla

coaccusata possa essere diagnosticata (o meno) una “sinistrose traumatique”,

successiva all’infortunio occorsole in cucina con la soda caustica.

Il quesito contestato, oltre ad

essere sufficientemente concreto e preciso, è evidentemente d’ordine medico

scientifico e non giuridico. In sostanza viene chiesto al perito psichiatrico,

di volersi esprimere sulla possibilità che __________ sia stata colpita da una

sorta di sindrome post traumatica, d’ordine psichiatrico, successiva

all’infortunio. La legittimità di tale quesito appare evidente, come evidente

il fatto che non vi possa rispondere uno specialista in ortopedia - che in

effetti non si pronuncia a questo proposito ma ne solleva soltanto la

problematica - quanto piuttosto uno specialista in psichiatria.

Mal si comprende il motivo per

cui la difesa, nel suo scarno e per nulla motivato reclamo, chieda lo stralcio

del quesito 3.8, non essendo contestato (e neppure compreso nell’ipotesi

accusatoria) che __________ abbia subito un infortunio, ustionandosi la cute di

un arto superiore (o entrambi?) con la soda caustica mentre stava lavorando in

cucina. Che ella possa avere sofferto, successivamente all’infortunio con la

soda caustica, di una sorta di sindrome post traumatica (che può avere in

qualche modo influenzato il suo comportamento o il suo atteggiamento

nell’affrontare i postumi dell’infortunio) è quesito, oltre che di indubbia

rilevanza per il procedimento penale in corso, al quale può rispondere uno

specialista in psichiatria, piuttosto che un dermatologo o un ortopedico. La

pertinenza di tale indagine per l’inchiesta in corso è quindi data, con

riferimento alle possibili conseguenze di una tale sindrome. Il quesito è

quindi pertinente, così come formulato, anche perché è evidente che tale

necessità di indagine psichiatrica è stata suggerita dal perito ortopedico e il

perito psichiatrico, per la sua valutazione, dovrà fondarsi anche sulle

conclusioni degli altri periti medici che lo hanno preceduto.

Non si può che ribadire quanto

già espresso con la decisione 12 dicembre 2008 di questo giudice in materia di

quesiti peritali (inc. GIAR 2008 320.5, doc. 8) e cioè che è ben vero che le

conclusioni, in questo caso, del perito __________ non rappresentano, nel

presente stadio del procedimento la verità (sia pure solo processuale e quindi

umanamente fallibile), esse tuttavia sostanziano concretezza e serietà di

indizi, con l’accertamento riservato al giudice del merito, come in tutti i

procedimenti penali - in conseguenza della presunzione di innocenza - per la

diversa valenza delle prove dell’istruzione formale da quelle accertate dalla

corte giudicante. Ora, nel caso di specie, il perito deve svolgere i suoi

approfondimenti sulla base del materiale probatorio a disposizione (tra cui le

conclusioni del perito medico __________ che sono state riprese, pari pari,

nella premessa al quesito di cui è chiesto lo stralcio): sarà poi la Corte del merito a definire la verità fattuale e a riferirla alle conclusioni dell’esperto.

Si aggiunge che il perito psichiatrico non è chiamato a valutare le conclusioni

mediche dei periti __________ o __________ o a confermare o confutare le tesi

accusatorie, bensì a fornire le risposte della scienza alla fattispecie

illustrata dal PP e cioè se, con riferimento alle considerazioni e conclusioni

dei periti medici che lo hanno preceduto, __________ potrebbe essere stata

colpita da una “sinistrose traumatique” negli anni successivi

all’infortunio con la soda caustica di cui è stata vittima.

Per quanto riguarda

l’applicazione del principio in dubio pro reo si è visto sopra che spetta al

giudice del merito, per le valutazioni di sua competenza.

Per tali motivi la richiesta di

stralcio del quesito peritale non può essere accolta.

5.

In conclusione, con riferimento a

quanto esposto ai considerandi precedenti, il reclamo è deve essere respinto

con la presente decisione definitiva a livello cantonale.

Tasse e spese seguono la

soccombenza. Non si assegnano ripetibili.

Richiamati i citati articoli di

legge,

decide

1.

Il

reclamo è respinto.

2.

La

tassa di giustizia di CHF 400.- e le spese di CHF 200.- sono a carico del

reclamante. Non si assegnano ripetibili.

3.

La

presente decisione è definitiva.

-

Intimazione a (con copia delle osservazioni):

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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