INC.2008.32006
Reclamo contro quesiti peritali
18 dicembre 2008Italiano16 min
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Numero d'incarto:
INC.2008.32006
Data decisione, Autorità:
18.12.2008, GIAR
Titolo:
Reclamo contro quesiti peritali
PERIZIA
art. 142 cpv. 1 CPP-TI
Incarto n.
INC.2008.32006
Lugano
18 dicembre 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sul reclamo presentato il 20/24
novembre 2008 da
__________ __________
patrocinato dall’avv. __________
contro
la decisione 19 novembre 2008
del PP Fiorenza Bergomi in materia di quesiti peritali nell’ambito del
procedimento penale di cui all’inc. MP __________;
viste le osservazioni 4 dicembre
2008 del Procuratore pubblico, della coaccusata __________ e della parte civile
__________, mentre che le altre parti non hanno presentato osservazioni;
visto l’inc. MP __________;
ritenuto
Fatti
A.
Il Ministero pubblico ha aperto
un procedimento penale nei confronti del reclamante e della moglie, __________,
per titolo di truffa: egli è accusato di essere correo, subordinatamente
complice, della moglie __________ __________, che è stata vittima il 24 maggio
1993 di un incidente sul lavoro agli arti superiori (ustione con la soda
caustica che le avrebbe provocato ustioni di 2° e 3° grado) - a seguito del
quale è stata ritenuta inabile al lavoro manuale e sono intervenute a vario
titolo diverse compagnie assicurative che le hanno fornito prestazioni di
natura pecuniaria (tra cui __________ __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________) - e che è a sua volta accusata
di avere ingannato, con l’aiuto del marito qui istante, tali istituti
assicurativi, autoinfliggendosi delle ferite agli arti superiori (da sola e con
l’aiuto del marito) al fine di simulare un aggravamento delle conseguenze
dell’incidente originario e così ottenere il versamento di prestazioni
assicurative, altrimenti non dovute, e tentato di percepire, con le stesse
modalità, una rendita per grandi invalidi: prestazioni e rendite di cui hanno
sostanzialmente beneficiato entrambi i coniugi (considerato che l’istante
avrebbe cessato ogni attività lucrativa nel 2003 vivendo con le rendite
ricevute dalla consorte).
B.
Nel frattempo l’inchiesta è
proseguita: sono state rassegnate le due perizie mediche, una del prof. __________
(dermatologica) del 30 settembre 2008 (giunta al Ministero pubblico il 6
ottobre 2008, AI 251) e una del prof. __________ (ortopedica) del 2 ottobre
2008 (giunta al Ministero pubblico l’8 ottobre 2008, AI 253), l’istante e la
coaccusata sono stati interrogati, oltre ad alcuni testimoni. Il PP ha poi
proceduto a chiedere precisazioni al perito ortopedico __________, il quale ha
risposto con scritto 27 ottobre/3 novembre 2008 (AI 302).
Con decreto 31 ottobre 2008 il
magistrato inquirente ha nominato quale perito psichiatrico il dottor __________
e ordinato l’erezione di una perizia psichiatrica della coaccusata __________
(moglie del qui reclamante), di cui alcuni quesiti sono già stati oggetto di
reclamo davanti a questo giudice (inc. GIAR 2008.320.05) presentato dal qui
reclamante ed evaso con decisione separata.
C.
Con decisione 19 novembre 2008 il
PP, richiamato il decreto di nomina del perito del 31 ottobre 2008 e il
complemento di perizia trasmesso dal perito __________ in data 27 ottobre/3
novembre 2008, ha sottoposto al perito psichiatrico, dottor __________, un
ulteriore quesito peritale, n° 3.8 del seguente tenore:
“L’atteinte à l’integrité corporelle calculée sur la
base du doigt et d’une sinistrose traumatique, qui est à définir plus
précisement par lo psichiatre, est de 45% si on considère qu’il y a une lésion
cutanée chronique logique avec l’accident. Si, au contraire, on considère,
selon l’avis du professeur__________ que je rejoins son avis disant qu’il
s’agit plutôt de lésions proches de grattages et d’automutilation, on tombe
alors à un taux d’atteinte à l’integrité corporelle de 45% à 22%. Si on
considère que, étant donné le fait quel les lésions sont volontaires, il ne
peut pas s’agir d’une sinistrose, on doit alor considérer qu’il n’y a pas
d’atteinte à l’intégrité corporelle suite à l’accident survenut en cuisine et
qu’il y a uniquement une atteinte à l’integrité corporelle de 2,5%, séquellaire
à une ancienne lésion du dogt de la main gauche.
Dica il perito se si è di fronte a una sinistrose
traumatique?”
D.
Con reclamo 20 novembre 2008 __________
impugna il quesito aggiuntivo e ne chiede lo stralcio. La difesa, per i motivi,
“fa ampio riferimento al reclamo 19.11.2008 presentato da __________. In
effetti il quesito 3.8.2008 (recte 3.8) rientra nel capitolo 3 dei
quesiti peritali e non è lecito sottoporlo ad uno psichiatra. Un quesito che è
stato sottoposto a un dermatologo (il prof __________), il quale ha risposto in
termini d’incertezza, non può essere sottoposto ad uno psichiatra”.
E.
Con osservazioni 4 dicembre 2008
(Inc. GIAR 320.2008.6, doc. 5) il PP osserva in primis che il reclamante fa
confusione con i periti, avendo egli chiesto al perito psichiatrico di
pronunciarsi su un’affermazione del perito __________ (che non è un dermatologo
e non si chiama __________). Inoltre è stato lo stesso perito __________ a
sollevare la problematica di una “sindrome traumatique” affermando
comunque che solo un perito psichiatrico ne può accertare la presenza: perciò è
stata sottoposta la domanda al perito psichiatrico per la risposta di sua
competenza.
F.
Con scritto 4/5 dicembre 2008
(inc. GIAR 320.2008.6, doc. 6) la parte civile __________ chiede che il reclamo
venga respinto.
G.
La coaccusata __________, che non
ha presentato reclamo, con scritto 4/9 dicembre 2008 (inc. GIAR 320.2008.6,
doc. 7) chiede l’accoglimento del reclamo in oggetto nel rispetto del principio
in dubio pro reo.
e
in
diritto:
1.
Il reclamante, accusato nel
procedimento penale, è parte del procedimento penale alla base del reclamo,
nonché destinatario del provvedimento impugnato. Pacifica quindi la sua
legittimazione al reclamo ex art. 280 cpv. 2 CPP.
Il reclamante ha ricevuto la
decisione sul quesito peritale aggiuntivo il 20 novembre 2008, per cui il
reclamo di stessa data è sicuramente tempestivo.
Considerandi
2.
a)
Tra
le prove a disposizione delle autorità inquirenti e giudicanti vi è la perizia
ossia il ricorso all'esperto ogniqualvolta occorre stabilire fatti e
circostanze all'accertamento dei quali siano indispensabili speciali cognizioni
(art. 142 cpv. 1 CPP, nella sostanza ripreso dagli art. 96 cpv. 1 CPP/1942 e 97
cpv. 1 CPP/1996, per cui vale quanto assunto nella decisione 3 maggio 1994 in re A.F., GIAR
197.94
, come qui di seguito ribadito; v. anche decisione 19 settembre 1993 in re T.P, GIAR 353.93.1,
in proposito confermata dalla sentenza 3 maggio 1994 del Tribunale federale).
E'
superfluo qui ricordare che il perito è collaboratore o ausiliario della
giustizia per la ricerca della verità, limitatamente tuttavia
all'approfondimento ed al chiarimento di problemi tecnici, che esulano dalle
competenze specifiche del magistrato, con oggetto circoscritto ai fatti, senza
emarginazione nel loro apprezzamento giuridico. Al magistrato è riservata di
principio ampia facoltà nella scelta delle prove e quindi anche in tema di
referto peritale, ritenuta - comunque e sempre - perlomeno apparenza di utilità
e pertinenza in connessione con la fattispecie inquisita, secondo le
imputazioni e le conclusioni di competenza del giudice penale, nel rispetto dei
diritti delle parti. In più, per giustificare il ricorso al perito, occorre
congiuntamente - per riprendere con altre parole il testo di legge - che
determinati fatti non siano ancora chiariti o sufficientemente chiariti o
chiaribili attraverso altri mezzi di prova, e che il magistrato non abbia le
specifiche conoscenze professionali per giungere a tale chiarimento.
Quando
una perizia giudiziaria è stata ordinata ed eseguita, essa assume valore di
prova, soggetta al libero apprezzamento del giudice di merito che vi rimane
nondimeno vincolato salvo rilievi ben determinati che ne revochino in serio
dubbio la credibilità (DTF 96 IV 98; 101 IV 129).
In questo contesto di principio
vanno pure inserite la valutazione e l’ammissibilità di singoli quesiti e delle
loro premesse, ricordando altresì che il valore probatorio delle risposte
peritali - come evocato sopra - non si estende di per sé stesso ad altri
accertamenti istruttori sulle quali sono ancorate, questi rientrando
semplicemente nelle conseguenze per la Corte delle risultanze dibattimentali
(come all’art. 259 CPP).
b)
Non spetta al perito, invece, la
valutazione giuridica dei fatti da lui medesimo accertati (G. Piquerez,
Procédure pénale suisse, 2000, n. 2222; N. Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, Bern 1994,
pto. 21.1 p. 288), rispettivamente la determinazione di fatti che possono (o
potrebbero) avere rilevanza dal profilo del diritto. Nel contempo, l'incarto
deve essere già "sbozzato" ed aver raggiunto uno stadio
sufficientemente avanzato da permettere la formulazione di quesiti precisi (e
non di tenore generico), non essendo ammissibile che il compito di impostare
l'incarto venga, di fatto, demandato al perito (sentenza 6 luglio 1999 in re D.; GIAR 861.1998.1).
c)
Non è contestato (né
contestabile) che l’ordinanza di perizia, sia in quanto tale sia con
riferimento ai quesiti posti, possa essere oggetto di reclamo pur nell’ampia
facoltà concessa al magistrato inquirente in merito alla scelta dei mezzi di
prova (per tutte: sentenza 3 maggio 2004 in re U., GIAR 51.2004.1; sentenza 20
gennaio 2004 in re K., GIAR 751.2003.1).
Nel caso in esame non è in
discussione necessità, utilità, o fondamento della perizia ordinata; solo è
questione di un quesito aggiuntivo, sottoposto al perito psichiatrico, di cui
la difesa chiede lo stralcio.
3.
a)
Nel caso in esame la necessità di
ordinare una perizia psichiatrica sulla coaccusata (così come suggerito dal
perito ortopedico __________) per accertare, in sostanza, e nell’ipotesi
accusatoria, se __________ al momento dei fatti imputatile soffriva di una
turba psichica, con tutto quanto ne discende, non è mai stata in dubbio, tanto
che è stato il PP ad ordinare tale prova, pure auspicata dai difensori dei due
accusati.
Contestato in questa sede è il
quesito aggiuntivo (il n° 3.8) relativo all’accertamento della presenza di una
“sinistrose traumatique”: il quesito non è ritenuto dalla difesa rispettoso del
principio “in dubio pro reo”. La difesa ritiene poi che un quesito sottoposto
ad un dermatologo, che ha risposto in termini di incertezza, non può essere
sottoposto ad uno psichiatra.
b)
L’autorità di nomina sottopone
allo specialista l’elenco dei questi peritali avendo cura di formularsi in modo
sufficientemente preciso e dettagliato, affinché le risposte risultino poi
effettivamente utilizzabili per il giudizio. In termini generali si può
comunque rilevare che le domande sono indirizzate a chiarire le condizioni di
salute mentale del peritando al momento del reato e quelle attuali; nel caso
della constatazione di un’alterazione della capacità, l’eventuale influenza
sulla responsabilità; nel caso di una scemata imputabilità, il grado della
medesima (lieve, media, grave), una prognosi sul comportamento futuro (rischio
di recidiva), l’indicazione della necessità dell’adozione di eventuali misure
terapeutiche stazionarie o ambulatoriali giusta gli art. 59-61 CP o di una
misura di internamento ai sensi degli art. 64 segg. CP e l’indicazione delle
strutture e dei servizi che potrebbero entrare in linea di conto per
l’esecuzione della misura. Non sono percontro ammissibili domande di diritto o
di valutazione delle prove che, per definizione, rientrano nel campo di
competenza dell’autorità inquirente, rispettivamente del giudice come per
esempio se il peritando ha agito intenzionalmente o se egli è credibile, o se
presenta una propensione alla commissione di reati, ecc. (M. Branda, La perizia
psichiatrica secondo l’art. 20, Commissione ticinese per la formazione
permanente dei giuristi, vol. 21, p. 142 e 143).
Il perito deve prestare
attenzione a non procedere ad una per lui indebita interpretazione e
valutazione degli atti, rispettivamente delle prove, in particolare delle
deposizioni testimoniali. Spetta infatti al giudice, e non al perito, il
compito di accertare i fatti, di vagliare le testimonianze, indicando, se del
caso, quali sono attendibili e quali no. Se necessario il perito procederà
prendendo in considerazione, esaminando e poi illustrando più varianti
(alternative). Va ricordato che il giudice è abilitato a scostarsi dalle
conclusioni di una perizia se appare fondata su atti o testimonianze il cui
valore probatorio o il cui contenuto vengono valutati diversamente dalla Corte
rispetto al perito. Va d’altro canto osservato che perizie aventi per oggetto
la verifica della capacità di intendere e di volere dell’accusato possono
essere eseguite anche nel caso in cui il peritando neghi il reato imputatogli.
La risposta alle domande peritali avverrà in questo caso considerando l’ipotesi
che i fatti contestatigli corrispondano alla realtà. Se ad esempio al processo
l’accusato modifica la propria versione dei fatti rispetto a quanto dichiarato
in sede di esame peritale, il perito dovrà tenerne conto in occasione della sua
audizione al dibattimento. (M. Branda, op. cit., p. 149 e 150).
c)
Va ricordato che il principio “in
dubio pro reo” è una regola di valutazione della prova che compete al
giudice del merito. Quando l’accusa non può stabilire l’infrazione nei suoi
diversi elementi e provare la colpa, in particolare se esiste un dubbio su di
un qualsiasi fatto pertinente, bisogna decidere per la versione più favorevole
all’accusato: e cioè pronunciare l’assoluzione in base al principio in dubio
pro reo. Come regola dell’ambito dell’apprezzamento delle prove, il principio
in dubio pro reo significa che il giudice penale non può dichiararsi convinto
dell’esistenza di un fatto a carico dell’accusato se, da un punto di vista
oggettivo, sussistono a questo proposito dei dubbi seri e irriducibili che
s’impongono.
Come detto il principio “in
dubio pro reo” è una regola d’apprezzamento della prova, apprezzamento che
spetta al giudice del merito e che gli impone di operare in due fasi, quella
dell’apprezzamento o meglio del risultato che emana dall’amministrazione delle
prove e quella delle conclusioni che il giudice è portato a tirare da questo
risultato. È in questa seconda fase che il principio “in dubio pro reo”
vieta al giudice di emanare un verdetto di colpevolezza quando già il processo
di amministrazione delle prove lascia sussistere un dubbio ragionevole sulla
colpa dell’accusato (G. Piquérez, Procédure pénale suisse, Traité thèorique et
pratique, Zürich 2000, n° 1918 e 1919, DTF 120 Ia 31 consid. b e c).
4.
Preliminarmente va osservato che
il quesito aggiuntivo sottoposto al perito psichiatrico non fa riferimento
(come asserisce la difesa) a conclusioni e valutazioni del perito dermatologo ______,
bensì a quelle del perito ortopedico __________, il quale si è espresso sul
grado di invalidità della peritanda, a dipendenza delle premesse fattuali
considerate: nel caso specifico (anche) a dipendenza del fatto che alla
coaccusata possa essere diagnosticata (o meno) una “sinistrose traumatique”,
successiva all’infortunio occorsole in cucina con la soda caustica.
Il quesito contestato, oltre ad
essere sufficientemente concreto e preciso, è evidentemente d’ordine medico
scientifico e non giuridico. In sostanza viene chiesto al perito psichiatrico,
di volersi esprimere sulla possibilità che __________ sia stata colpita da una
sorta di sindrome post traumatica, d’ordine psichiatrico, successiva
all’infortunio. La legittimità di tale quesito appare evidente, come evidente
il fatto che non vi possa rispondere uno specialista in ortopedia - che in
effetti non si pronuncia a questo proposito ma ne solleva soltanto la
problematica - quanto piuttosto uno specialista in psichiatria.
Mal si comprende il motivo per
cui la difesa, nel suo scarno e per nulla motivato reclamo, chieda lo stralcio
del quesito 3.8, non essendo contestato (e neppure compreso nell’ipotesi
accusatoria) che __________ abbia subito un infortunio, ustionandosi la cute di
un arto superiore (o entrambi?) con la soda caustica mentre stava lavorando in
cucina. Che ella possa avere sofferto, successivamente all’infortunio con la
soda caustica, di una sorta di sindrome post traumatica (che può avere in
qualche modo influenzato il suo comportamento o il suo atteggiamento
nell’affrontare i postumi dell’infortunio) è quesito, oltre che di indubbia
rilevanza per il procedimento penale in corso, al quale può rispondere uno
specialista in psichiatria, piuttosto che un dermatologo o un ortopedico. La
pertinenza di tale indagine per l’inchiesta in corso è quindi data, con
riferimento alle possibili conseguenze di una tale sindrome. Il quesito è
quindi pertinente, così come formulato, anche perché è evidente che tale
necessità di indagine psichiatrica è stata suggerita dal perito ortopedico e il
perito psichiatrico, per la sua valutazione, dovrà fondarsi anche sulle
conclusioni degli altri periti medici che lo hanno preceduto.
Non si può che ribadire quanto
già espresso con la decisione 12 dicembre 2008 di questo giudice in materia di
quesiti peritali (inc. GIAR 2008 320.5, doc. 8) e cioè che è ben vero che le
conclusioni, in questo caso, del perito __________ non rappresentano, nel
presente stadio del procedimento la verità (sia pure solo processuale e quindi
umanamente fallibile), esse tuttavia sostanziano concretezza e serietà di
indizi, con l’accertamento riservato al giudice del merito, come in tutti i
procedimenti penali - in conseguenza della presunzione di innocenza - per la
diversa valenza delle prove dell’istruzione formale da quelle accertate dalla
corte giudicante. Ora, nel caso di specie, il perito deve svolgere i suoi
approfondimenti sulla base del materiale probatorio a disposizione (tra cui le
conclusioni del perito medico __________ che sono state riprese, pari pari,
nella premessa al quesito di cui è chiesto lo stralcio): sarà poi la Corte del merito a definire la verità fattuale e a riferirla alle conclusioni dell’esperto.
Si aggiunge che il perito psichiatrico non è chiamato a valutare le conclusioni
mediche dei periti __________ o __________ o a confermare o confutare le tesi
accusatorie, bensì a fornire le risposte della scienza alla fattispecie
illustrata dal PP e cioè se, con riferimento alle considerazioni e conclusioni
dei periti medici che lo hanno preceduto, __________ potrebbe essere stata
colpita da una “sinistrose traumatique” negli anni successivi
all’infortunio con la soda caustica di cui è stata vittima.
Per quanto riguarda
l’applicazione del principio in dubio pro reo si è visto sopra che spetta al
giudice del merito, per le valutazioni di sua competenza.
Per tali motivi la richiesta di
stralcio del quesito peritale non può essere accolta.
5.
In conclusione, con riferimento a
quanto esposto ai considerandi precedenti, il reclamo è deve essere respinto
con la presente decisione definitiva a livello cantonale.
Tasse e spese seguono la
soccombenza. Non si assegnano ripetibili.
Richiamati i citati articoli di
legge,
decide
1.
Il
reclamo è respinto.
2.
La
tassa di giustizia di CHF 400.- e le spese di CHF 200.- sono a carico del
reclamante. Non si assegnano ripetibili.
3.
La
presente decisione è definitiva.
-
Intimazione a (con copia delle osservazioni):
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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