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Decisione

INC.2008.32007

Reclamo contro i quesiti peritali. Reclamo irricevibile

9 dicembre 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

09.12.2008, GIAR

Titolo:

Reclamo contro i quesiti peritali. Reclamo irricevibile

PERIZIA

art. 280 CPP-TI

Incarto n.

INC.2008.32007

Lugano

9 dicembre 2008

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Claudia Solcà

sedente per statuire sul reclamo presentato il 3 dicembre

2008 da

__________(patr. dall’avv. __________)

contro

la decisione 27 novembre 2008

del Procuratore pubblico Fiorenza Bergomi nell’ambito di procedimento penale

di cui all’inc. MP __________;

visto l’esito del gravame si può

prescindere dall’intimazione al Procuratore pubblico per osservazioni;

ritenuto e considerato,

in fatto ed in

diritto

che:

- il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale nei

confronti del reclamante per titolo di truffa: egli è accusato di essere

correo, subordinatamente complice, della moglie __________ __________, che è

stata vittima il 24 maggio 1993 di un incidente sul lavoro agli arti superiori

(ustione con la soda caustica che le avrebbe provocato ustioni di 2° e 3°

grado) – a seguito del quale è stata ritenuta inabile al lavoro manuale e sono

intervenute a vario titolo diverse compagnie assicurative che le hanno fornito

prestazioni di natura pecuniaria (tra cui __________ __________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________) – e che è a sua volta

accusata di avere ingannato, con l’aiuto del marito qui istante, tali istituti

assicurativi, autoinfliggendosi delle ferite agli arti superiori (da sola e con

l’aiuto del marito) al fine di simulare un aggravamento delle conseguenze

dell’incidente originario e così ottenere il versamento di prestazioni

assicurative, altrimenti non dovute, e tentato di percepire, con le stesse

modalità, una rendita per grandi invalidi: prestazioni e rendite di cui hanno

sostanzialmente beneficiato entrambi i coniugi (considerato che l’istante

avrebbe cessato ogni attività lucrativa nel 2003 vivendo con le rendite

ricevute dalla consorte);

- il

31 ottobre 2008 il magistrato inquirente ha ordinato la perizia psichiatrica

della coaccusata (moglie del qui reclamante) e, con istanza 6 novembre 2008, la

difesa del reclamante ha chiesto al PP lo stralcio di alcuni quesiti peritali

(in particolare quelli riferiti al pericolo di recidiva);

- il

7 novembre 2008 il PP ha respinto tale richiesta e, il 19 novembre 2008, la

difesa dell’accusato è insorta a questo ufficio contro tale modo di procedere:

la procedura di reclamo è tuttora pendente (inc. GIAR 320.2008.5) così come un

reclamo successivo, inoltrato sempre dalla difesa del qui reclamante contro un

quesito aggiuntivo del PP inviato al perito (inc. GIAR 320.2008.6);

- il

PP, con raccomandata 27 novembre 2008 al perito psichiatrico, inviata sempre

per raccomandata a tutte le parti (e per conoscenza a questo ufficio), ha

comunicato al perito l’esistenza dei due reclami summenzionati, volti

sostanzialmente ad ottenere lo stralcio di alcuni quesiti peritali, e lo

informa che ai sensi dell’art. 281 CPP il reclamo al GIAR non ha effetto

sospensivo, che neppure è stato chiesto dal reclamante; nello stesso scritto il

PP ricorda al perito di rispondere a tutti i quesiti a lui formulati;

- con reclamo 3 dicembre 2008 la difesa di __________ impugna lo

scritto 27 novembre 2008 del PP e ne chiede l’annullamento; con riferimento ai

reclami 19 e 20 novembre 2008, intesi allo stralcio di tutto il capitolo 3 dei

quesiti peritali sottoposti al perito psichiatrico, la difesa afferma che il

PP, facendo uso non appropriato di una dimenticanza della difesa, impone

imperativamente, senza aspettare l’esito dei reclami, di rispondere a tutti i

quesiti formulati, chiedendo in ogni caso al perito psichiatrico una risposta a

dei quesiti che non sono di sua competenza; il reclamante si oppone quindi a

che il perito risponda ai quesiti postigli nel capitolo 3 e chiede l’effetto

sospensivo al reclamo, essendo illogico sottoporre al perito dei quesiti che

l’autorità superiore potrebbe stralciare;

- come detto non sono state chieste osservazioni alle parti;

- ai sensi dell’art. 280 cpv. 1 CPP è ammesso il reclamo al Giudice

dell’istruzione e dell’arresto contro tutti i provvedimenti e le omissioni del

Procuratore pubblico;

- la legittimazione attiva del reclamante, formalmente accusato e

destinatario dello scritto impugnato, è data e la presentazione del gravame è

tempestiva;

- si osserva che la lettera 27 novembre 2008 del magistrato

inquirente, benché risultino incomprensibili allo scrivente le finalità della

stessa – non essendo il perito parte coinvolta nella procedura di reclamo –

nonché modalità d’invio (per quale motivo per lettera raccomandata a tutte le

parti), non è una decisione formale (provvedimento) del Procuratore pubblico

impugnabile a questo Ufficio, bensì una semplice comunicazione con la quale il

magistrato inquirente ha inteso informare il perito psichiatrico dell’esistenza

di due reclami contro alcuni quesiti peritale che gli sono stati formulati e

del fatto che ai reclami non è stato concesso (ma neanche richiesto) effetto

sospensivo: si tratta in sostanza di una mera comunicazione al perito su come

evolve la procedura e, in quanto tale, non può essere considerato un

provvedimento impugnabile ai sensi dell’art. 280 CPP, ciò malgrado l’inusuale

metodo d’invio;

- la difesa non può sdoganare ora, impugnando lo scritto 27

novembre 2008 del PP, una richiesta di effetto sospensivo ai reclami 19 e 20 novembre

2008, effetto sospensivo che prima vista non sarebbe neppure stato concesso,

non essendovi rischio di pregiudizio irreparabile per il reclamante e non

avendo la difesa impugnato in toto l’ordine di erezione della perizia

psichiatrica, ma unicamente alcuni dei quesiti posti;

- in conclusione il reclamo deve essere respinto, in quanto

irricevibile, con carico di tasse e delle spese al reclamante.

P.Q.M

visti gli artt. citati e l’art.

39 lett. f) LTG,

decide

1. Il reclamo presentato il 3 dicembre 2008 da __________

è irricevibile.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia, fissata in CHF 300.--, e le

spese di CHF 100.--, sono a carico del reclamante.

3.

La presente

decisione è definitiva (a livello cantonale).

4.

Intimazione:

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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