INC.2008.32007
Reclamo contro i quesiti peritali. Reclamo irricevibile
9 dicembre 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
INC.2008.32007
Data decisione, Autorità:
Fatti
09.12.2008, GIAR
Titolo:
Reclamo contro i quesiti peritali. Reclamo irricevibile
PERIZIA
art. 280 CPP-TI
Incarto n.
INC.2008.32007
Lugano
9 dicembre 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sul reclamo presentato il 3 dicembre
2008 da
__________(patr. dall’avv. __________)
contro
la decisione 27 novembre 2008
del Procuratore pubblico Fiorenza Bergomi nell’ambito di procedimento penale
di cui all’inc. MP __________;
visto l’esito del gravame si può
prescindere dall’intimazione al Procuratore pubblico per osservazioni;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in
diritto
che:
- il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale nei
confronti del reclamante per titolo di truffa: egli è accusato di essere
correo, subordinatamente complice, della moglie __________ __________, che è
stata vittima il 24 maggio 1993 di un incidente sul lavoro agli arti superiori
(ustione con la soda caustica che le avrebbe provocato ustioni di 2° e 3°
grado) – a seguito del quale è stata ritenuta inabile al lavoro manuale e sono
intervenute a vario titolo diverse compagnie assicurative che le hanno fornito
prestazioni di natura pecuniaria (tra cui __________ __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________) – e che è a sua volta
accusata di avere ingannato, con l’aiuto del marito qui istante, tali istituti
assicurativi, autoinfliggendosi delle ferite agli arti superiori (da sola e con
l’aiuto del marito) al fine di simulare un aggravamento delle conseguenze
dell’incidente originario e così ottenere il versamento di prestazioni
assicurative, altrimenti non dovute, e tentato di percepire, con le stesse
modalità, una rendita per grandi invalidi: prestazioni e rendite di cui hanno
sostanzialmente beneficiato entrambi i coniugi (considerato che l’istante
avrebbe cessato ogni attività lucrativa nel 2003 vivendo con le rendite
ricevute dalla consorte);
- il
31 ottobre 2008 il magistrato inquirente ha ordinato la perizia psichiatrica
della coaccusata (moglie del qui reclamante) e, con istanza 6 novembre 2008, la
difesa del reclamante ha chiesto al PP lo stralcio di alcuni quesiti peritali
(in particolare quelli riferiti al pericolo di recidiva);
- il
7 novembre 2008 il PP ha respinto tale richiesta e, il 19 novembre 2008, la
difesa dell’accusato è insorta a questo ufficio contro tale modo di procedere:
la procedura di reclamo è tuttora pendente (inc. GIAR 320.2008.5) così come un
reclamo successivo, inoltrato sempre dalla difesa del qui reclamante contro un
quesito aggiuntivo del PP inviato al perito (inc. GIAR 320.2008.6);
- il
PP, con raccomandata 27 novembre 2008 al perito psichiatrico, inviata sempre
per raccomandata a tutte le parti (e per conoscenza a questo ufficio), ha
comunicato al perito l’esistenza dei due reclami summenzionati, volti
sostanzialmente ad ottenere lo stralcio di alcuni quesiti peritali, e lo
informa che ai sensi dell’art. 281 CPP il reclamo al GIAR non ha effetto
sospensivo, che neppure è stato chiesto dal reclamante; nello stesso scritto il
PP ricorda al perito di rispondere a tutti i quesiti a lui formulati;
- con reclamo 3 dicembre 2008 la difesa di __________ impugna lo
scritto 27 novembre 2008 del PP e ne chiede l’annullamento; con riferimento ai
reclami 19 e 20 novembre 2008, intesi allo stralcio di tutto il capitolo 3 dei
quesiti peritali sottoposti al perito psichiatrico, la difesa afferma che il
PP, facendo uso non appropriato di una dimenticanza della difesa, impone
imperativamente, senza aspettare l’esito dei reclami, di rispondere a tutti i
quesiti formulati, chiedendo in ogni caso al perito psichiatrico una risposta a
dei quesiti che non sono di sua competenza; il reclamante si oppone quindi a
che il perito risponda ai quesiti postigli nel capitolo 3 e chiede l’effetto
sospensivo al reclamo, essendo illogico sottoporre al perito dei quesiti che
l’autorità superiore potrebbe stralciare;
- come detto non sono state chieste osservazioni alle parti;
- ai sensi dell’art. 280 cpv. 1 CPP è ammesso il reclamo al Giudice
dell’istruzione e dell’arresto contro tutti i provvedimenti e le omissioni del
Procuratore pubblico;
- la legittimazione attiva del reclamante, formalmente accusato e
destinatario dello scritto impugnato, è data e la presentazione del gravame è
tempestiva;
- si osserva che la lettera 27 novembre 2008 del magistrato
inquirente, benché risultino incomprensibili allo scrivente le finalità della
stessa – non essendo il perito parte coinvolta nella procedura di reclamo –
nonché modalità d’invio (per quale motivo per lettera raccomandata a tutte le
parti), non è una decisione formale (provvedimento) del Procuratore pubblico
impugnabile a questo Ufficio, bensì una semplice comunicazione con la quale il
magistrato inquirente ha inteso informare il perito psichiatrico dell’esistenza
di due reclami contro alcuni quesiti peritale che gli sono stati formulati e
del fatto che ai reclami non è stato concesso (ma neanche richiesto) effetto
sospensivo: si tratta in sostanza di una mera comunicazione al perito su come
evolve la procedura e, in quanto tale, non può essere considerato un
provvedimento impugnabile ai sensi dell’art. 280 CPP, ciò malgrado l’inusuale
metodo d’invio;
- la difesa non può sdoganare ora, impugnando lo scritto 27
novembre 2008 del PP, una richiesta di effetto sospensivo ai reclami 19 e 20 novembre
2008, effetto sospensivo che prima vista non sarebbe neppure stato concesso,
non essendovi rischio di pregiudizio irreparabile per il reclamante e non
avendo la difesa impugnato in toto l’ordine di erezione della perizia
psichiatrica, ma unicamente alcuni dei quesiti posti;
- in conclusione il reclamo deve essere respinto, in quanto
irricevibile, con carico di tasse e delle spese al reclamante.
P.Q.M
visti gli artt. citati e l’art.
39 lett. f) LTG,
decide
1. Il reclamo presentato il 3 dicembre 2008 da __________
è irricevibile.
Considerandi
2.
La tassa di giustizia, fissata in CHF 300.--, e le
spese di CHF 100.--, sono a carico del reclamante.
3.
La presente
decisione è definitiva (a livello cantonale).
4.
Intimazione:
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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