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Decisione

INC.2008.32008

Proroga carcere preventivo

19 dicembre 2008Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i periti medici senza la presenza del marito) al fine di evitare che siano

provocate artificialmente le lesioni riscontrate sulle braccia della moglie – ,

pericolo di collusione con la consorte pure accusata e pericolo di fuga – in

quanto cittadino straniero senza legami con la Svizzera e con forti

legami con il paese d’origine dove ha una casa d’abitazione.

A verbale di conferma dell’arresto, così come già

davanti alla PP Capella (quando ad un certo punto si è pure avvalso del suo

diritto di rifiutarsi di rispondere), __________

ha negato ogni addebito.”

-

con decisioni 14 agosto 2008 e 30 ottobre 2008 di questo giudice (inc.

GIAR 320.2008.3, doc. 5 e GIAR 320.2008.4, doc. 5) sono state respinte due

istanze di libertà provvisoria presentate dall’accusato, ritenuti dati i gravi

e concreti indizi di colpevolezza e ritenuta l’esistenza di bisogni istruttori,

pericolo di collusione e pericolo di fuga;

-

con decisione 5 dicembre 2008 la Camera dei ricorsi penali del Tribunale

d’appello ha respinto il ricorso 10/11 novembre 2008 presentato dall’accusato

contro la decisione 30 ottobre 2008 di questo giudice, che aveva respinto la

sua istanza di libertà provvisoria inoltrata il 21/22 ottobre 2008;

-

nel frattempo l’inchiesta, che si trova ormai nelle sue fasi conclusive,

è proseguita, sono state acquisite agli atti le precisazioni del perito

ortopedico __________ e si è in attesa che il perito psichiatrico, dottor __________,

rassegni il proprio rapporto peritale (con termine fissato per il 19 dicembre

2008);

-

approssimandosi il termine di scadenza della detenzione ex art. 102 cpv.

2 CPP, il magistrato inquirente ha inoltrato richiesta per una proroga di 2

(due) mesi, e meglio sino al 28 febbraio 2008 (Istanza 12 dicembre 2008), allo

scopo di potere evadere oggettivi bisogni istruttori quali la ricostruzione dei

flussi finanziari da parte dell’EFIN del Ministero pubblico, acquisire agli

atti la perizia psichiatrica (come detto il termine per la consegna è stato

prorogato dal PP sino al 19 dicembre 2008) e contestarla agli accusati e procedere

ad eventuali delucidazioni, trasmettere la perizia psichiatrica ai periti __________

(dermatologo) e __________ (ortopedico) per chiedere se intendono apportare

aggiunte o precisazioni ai loro referti, procedere ai verbali d’interrogatorio

dei testi dott. __________ e di personale carcerario come chiesto dalla difesa

(i verbali sarebbero già stati aggiornati per il 16 e il 22 dicembre prossimi),

ricevere un rapporto del dottor __________, procedere con il deposito degli

atti ed evadere eventuali complementi istruttori delle parti; a mente del

magistrato inquirente, la proroga richiesta è rispettosa del principio della

proporzionalità e si fonda sull'esistenza di gravi indizi di reato e sul

pericolo di collusione ed inquinamento delle prove e sul pericolo di fuga (con

citazione alla lettera della decisione 5 dicembre 2008 della CRP. Inc.

60.2008.356);

-

la difesa, con osservazioni 16 dicembre 2008, ricorda come la CRP ha espressamente auspicato, nella propria decisione 5 dicembre 2008, che una volta

versata agli atti la perizia psichiatrica si vada velocemente in deposito atti;

per questo motivo la perizia psichiatrica, rassegnata il 19 dicembre, potrà

essere contestata agli accusati in occasione del già previsto verbale del 22

dicembre 2008 e dopo di ciò si potrà andare in deposito degli atti,

sproporzionato sarebbe prorogare il carcere preventivo per acquisire il

rapporto EFIN o per sottoporre la perizia psichiatrica ai periti giudiziari __________

e __________: semmai spiegazioni ai periti potranno essere chieste in occasione

del dibattimento; pure per interrogare il dottor __________ (che peraltro è già

stato interrogato) non serve la proroga richiesta; a mente della difesa gli

atti potranno già essere depositati nel corso della prossima settimana,

considerato che le parti hanno già ampiamente avuto accesso agli atti;

-

l’istanza, presentata dall’autorità competente ed entro un termine

ragionevole per rapporto alla scadenza di cui all’art. 102 cpv. 2 CPP, è

ricevibile;

-

i principi che reggono la materia, pur se noti al magistrato inquirente

ed al difensore, vengono qui brevemente richiamati:

"L'art. 95 CPP - corrispondente

all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio

1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di

regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere

preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso

accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e

nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per

quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al

pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare

ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B.,

consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco

dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo

(Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad

art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela

dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare

privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara

base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza

ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei

ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto

implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158;

1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi

con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la

restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle

indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la

Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP

1980 pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

-

nel caso in esame non occorre dilungarsi più di tanto per confermare

l'esistenza di gravi indizi per il reato in capo all'accusato per i fatti che

gli sono imputati: basti qui fare integrale riferimento alle conclusioni cui

era giunto questo giudice nella decisione 14 agosto 2008, (inc. GIAR 320.2008.3,

doc. 5 p. 6-10) e poi riprese nella decisione 30 ottobre 2008 (inc. GIAR 320.2008.4,

doc. 5) nonché alle conclusioni della CRP contenute nella decisione 5 dicembre

2008 (inc. CRP 60.2008.356, p. 5 e 6);

-

dal profilo istruttorio giova evidenziare che, nell’istanza di proroga,

il Procuratore pubblico evidenzia che occorre ancora concludere il rapporto

EFIN, acquisire la perizia psichiatrica e contestarla alle parti e procedere ad

eventuali delucidazioni peritali, trasmettere la perizia psichiatrica ai periti

__________ e __________ per chiedere se intendono apportare aggiunte o

precisazioni ai propri referti, acquisire il rapporto di Polizia, procedere ai

verbali di testi e accusati (già fissati per il 16 e il 22 dicembre), ricevere

un ulteriore rapporto del dottor __________ e eventualmente interrogarlo quale

testimone, dopodiché procederà al deposito degli atti e, se del caso,

all’evasione di eventuali complementi istruttori che l’accusato dovesse

richiedere; inoltre, come rilevato dal magistrato inquirente, sono tuttora dati

pericolo di collusione ed inquinamento delle prove con riferimento alle

conclusioni della decisione 5 dicembre 2008 della CRP nonché, e sempre con

riferimento alla decisione CRP, sussiste concreto pericolo di fuga;

-

per quanto riguarda il pericolo di collusione e di inquinamento delle

prove, essi si riferiscono ai beni immobili e mobili degli accusati nel loro

paese d’origine e non v’è motivo per scostarsi dalle conclusioni cui questo

giudice era giunto nella propria decisione 30 ottobre 2008 (nulla essendo

mutato a questo proposito da allora), confermata dalla CRP con decisione 5

dicembre 2008 (inc. CRP 60.2008.356, punto 7, p. 6 e 7) cui val la pena qui

fare integrale riferimento:

“Nel

presente caso i bisogni istruttori, in particolare il pericolo di collusione e

di inquinamento delle prove, si riferiscono ai beni immobili e mobili degli accusati

nel loro paese d’origine.

Come

emerge dalle dichiarazioni degli accusati, fondi percepiti dalle assicurazioni

(potenzialmente oggetto di reato, nell’ipotesi accusatoria) sono stati

utilizzati in modo consistente (circa CHF 200'000.--) per sistemare un immobile

in __________ (verbale del marito della ricorrente del 22.7.2008, p. 4, AI

132). Risulta pure che dei fondi (CHF 50'000.--) sono stati trasferiti da un

conto bancario svizzero ad un conto bancario a __________: per indicazione del

marito sarebbero stati utilizzati per la sistemazione della casa (verbale

27.8.2008, p. 1, AI 183).

Così

stando le cose, e coerentemente con l’ipotesi di reato formulata e con le norme

sul sequestro e sulla confisca, il procuratore pubblico si è preoccupato di

potere recuperare e/o bloccare detti valori patrimoniali.

Per il

bene immobile, ha inoltrato tempestivamente una rogatoria alle autorità __________,

chiedendo l’identificazione ed il blocco dello stesso (in data 18.7.2008, AI

126). Il procuratore pubblico ha poi diligentemente sollecitato l’evasione

della richiesta di assistenza internazionale (lettera 22.10.2008, AI 270),

ottenendo un riscontro in data 11.11.2008 (AI 321 e 333). Dagli atti trasmessi

risulta che al marito sono intestati diversi immobili nel Comune di __________,

in particolare i numeri catastali __________ (due dei quali con una casa

d’abitazione, il __________ ed il __________), oltre alla comproprietà di altri

fondi (n. __________ per ¼ e __________ per ½), tutti liberi da ipoteche. Dalla

documentazione trasmessa non risulta che i fondi con la casa siano stati

bloccati, come richiesto con la domanda di assistenza del 18.7.2008. Il

procuratore pubblico, con scritto inviato all’Ufficio federale di giustizia del

25.11.208 (AI 346), ha chiesto di intervenire presso le autorità __________ per

ottenere il blocco immobiliare.

Per quanto

riguarda i fondi sul conto bancario in __________, le parti hanno scelto una

soluzione diversa rispetto a quella dell’assistenza internazionale in materia

penale: hanno convenuto che sarebbe stato richiesto il trasferimento in

Svizzera dei fondi depositati sul conto __________. Purtroppo la via intrapresa,

sempre nell’ottica del risultato ricercato, non ha portato a risultati positivi:

non ha consentito di trasferire i fondi (come auspicato dalle parti), ma

neppure ha permesso di determinare quanti fondi siano depositati in conto (cfr.

AI 308 e 320 per la traduzione). Di modo che, con domanda urgente di assistenza

internazionale del 10.11.2008, spedita in medesima data alle competenti

autorità di Berna (AI 318/319), il procuratore pubblico ha chiesto

l’identificazione della relazione bancaria, il sequestro degli attivi in conto,

nonché l’identificazione di altre relazioni intestate ai due coniugi nella medesima

banca.

Nell’ottica

della presente decisione occorre constatare che, malgrado gli sforzi profusi

delle parti, non si è potuto raggiungere il risultato sperato ed indispensabile

nell’ottica del sequestro probatorio e confiscatorio.

Questa

situazione fa permanere i bisogni d’inchiesta (per assicurare detti valori

patrimoniali al procedimento) ed il pericolo di collusione e di inquinamento

delle prove. Malgrado il tempo ulteriormente trascorso, le conclusioni a cui è

giunto il giudice dell’istruzione e dell’arresto devono quindi essere confermate."

tali

conclusioni non possono essere ora sovvertite da nessun elemento agli atti e

devono quindi essere qui ribadite.

-

anche il pericolo di fuga è tuttora presente, con riferimento alle conclusioni

espresse nella decisione 18 agosto 2008 di questo giudice, confermate dalla

decisione 5 dicembre 2008 della CRP (punti 8. e 9., p. 7 e 8) cui ancora una

volta si può fare integrale riferimento:

“Il

pericolo di fuga (cfr., al proposito, decisione TF 1P.62/2005 del 17.2.2005) è

connesso con uno degli scopi principali della carcerazione preventiva, quello

di assicurare la presenza dell’imputato per impedirgli di sottrarsi al procedimento

o all’esecuzione della pena che potrà essergli inflitta.

In

base agli elementi del caso concreto occorre stabilire se l’accusato detenuto

non ha evidentemente alcun interesse a rimanere a disposizione delle autorità,

nella prospettiva – in caso di condanna – di una sanzione penale eventualmente

da scontare. In altri termini, occorre verificare se la tentazione di riparare

all’estero per sottrarsi al procedimento o all’esecuzione della pena è quindi

sorretta da sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga – che non esiste

solo astrattamente, bensì appare probabile in modo concreto – non può neppure

essere evitato con misure meno incisive.

Nel

presente caso, il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha esaminato i legami

della qui ricorrente con il nostro paese e con il paese d’origine. Ha

considerato come i beni in Svizzera siano stati posti sotto sequestro, ciò che

non è ancora accaduto per i beni (mobili o immobili) siti nel paese di origine.

Partendo

da queste premesse, il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha ammesso un pericolo

di fuga.

L’analisi fatta dal giudice

dell’istruzione e dell’arresto è corretta e corrisponde a quanto emerso nel

corso del procedimento. I legami dell’accusata con il nostro territorio sono

andati vieppiù scemando: non ci sono né legami familiari, né legami lavorativi,

sia per lei, sia per il marito. Aumentati sono al contrario i legami con il

territorio di provenienza: anche i tempi di soggiorno in __________ superano

quelli nel nostro paese. Dall’analisi dell’insieme delle circostanze, la fuga

dal nostro paese per il proprio paese d’origine, dove i beni (mobili ed

immobili) non sono ancora stati bloccati, ed al fine anche di sottrarsi al

procedimento, al dibattimento ed all’eventuale sanzione rappresenta

un’eventualità non solo possibile, ma anche probabile, allo stato attuale delle

cose. Permane pertanto un residuo pericolo di fuga, che potrebbe scemare una

volta riuscito il blocco dei beni in __________ (mobili ed immobili). “

-

resta da determinare se una proroga, in particolare quella richiesta,

sia rispettosa del principio di proporzionalità;

-

la proporzionalità di una carcerazione deve essere analizzata da

angolature diverse: da un lato occorre mettere in relazione la durata del

carcere preventivo con la gravità (e complessità) della fattispecie e la pena

presumibile, dall'altro occorre anche verificare il rispetto del principio di

celerità (DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004,1P.630/2004; SJ 1981 p.

383 e citazioni; art. 102 CPP);

-

in relazione al primo aspetto, si constata che nel caso concreto il

carcere preventivo sofferto e quello eventualmente ancora da soffrire (in caso

di concessione della proroga) non appare lesivo del principio di

proporzionalità: i reati di truffa aggravata e di falsità in documenti sono

sicuramente gravi (tenuto conto sia del lasso di tempo in cui hanno avuto luogo

sia degli importi in gioco) e la detenzione sin qui sofferta, e quella ancora

da soffrire, appare comunque inferiore alla presumibile pena in caso di

condanna;

-

per quanto concerne invece l'altro aspetto della proporzionalità, cioè

quello connesso al principio di celerità, giova anzitutto ricordare che

l'obbligo di celerità di cui all'art. 102 CPP, impone alle autorità di operare

in modo che il carcere preventivo (che è e rimane una misura d'inchiesta e non

una pena - G. Piquerez, Procédure pénale suisse, nos. 2315, 2433 e 2435 - anche

nei confronti di persone confesse e o contro le quali vi sono prove

schiaccianti) non sia protratto oltre il necessario; tale concetto significa

non solo che l'inchiesta in generale deve essere condotta celermente, ma anche

che si deve operare in modo da superare (ovviamente laddove possibile) le

circostanze che ostacolano la messa in libertà provvisoria; secondo il

Tribunale Federale, il rispetto dell'esigenza di celerità (desumibile dall'art.

5 cifra 3 della CEDU e 31 cpv. 3 della Costituzione federale), accresciuta in

caso di accusato detenuto, deve essere valutato globalmente, tenendo conto

delle particolarità della procedura, dell'ampiezza del lavoro svolto

(considerando che non si può pretendere che l'autorità inquirente si occupi

costantemente di un unico incarto) e di quella degli inevitabili tempi morti

(DTF 124 I 139); lesione del principio è data allorquando questi tempi morti

abbiano durata eccessiva e mettano, con ciò, in discussione la legalità della

detenzione (DTF 128 I 149; DTF 7.02.2005 in re C., 1s.3/2005);

-

in concreto, l'inchiesta appare complessa, visto il necessario ricorso

ad alcuni periti che ha comportato il dispendio di un certo tempo, nonché

ritenuta la ramificazione anche all’estero, con conseguente allungamento

dei tempi dell’inchiesta (per la necessità di procedere con rogatorie); gli

inquirenti hanno comunque proceduto con celerità - da un esame degli atti non

emergono tempi morti tali da mettere in discussione la legalità della

detenzione - e non si sono limitati ad interrogare gli accusati ma hanno

provveduto alla ricerca di riscontri oggettivi al fine di accertare i reati;

-

le suddette circostanze permettono di concludere che l'inchiesta è

rispettosa del principio di celerità;

-

detto ciò il magistrato inquirente non spiega per quali motivi dovrebbe

inviare, una volta acquisita agli atti, la perizia psichiatrica ai periti

dermatologo e ortopedico per loro eventuale presa di posizione, nonché per

quale motivo si debba ancora attendere, fino ad inizio febbraio 2009, per

acquisire agli atti il rapporto di Polizia e la ricostruzione EFIN o per

nuovamente interrogare il dottor __________;

-

va poi ricordato che per la determinazione della durata del carcere

preventivo non è opportuno tener conto di eventualità ipotetiche (ad esempio

presentazione di complementi istruttori e/o di un reclamo avverso un eventuale

decisione negativa sulle prove), ma che, qualora tali ipotesi dovessero

concretizzarsi, il magistrato inquirente valuterà e deciderà se sia necessario

e se vi siano le condizioni di legge, per richiedere un'ulteriore proroga e

questo ufficio ne verificherà l'effettivo fondamento;

-

in concreto, la proroga è stata richiesta per un periodo di due mesi: a

giudizio dello scrivente il periodo di un mese e una settimana appare

sufficiente e proporzionato per concludere l’istruttoria e procedere con il

deposito degli atti, tenuto anche conto del fatto che, comunque, il deposito

atti è imminente (dovendo il PP ricevere la perizia psichiatrica il 19 dicembre

e avendo già previsto la sua prospettazione agli accusati per 22 dicembre

2008);

-

in conclusione, l'istanza è parzialmente accolta, il carcere preventivo

cui è astretto __________ è prorogato fino al 9 febbraio 2009 (compreso), con la

presente decisione esente da tasse e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e

contrario), suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art.

284 cpv. 1 lett. a CPP).

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in

particolare gli artt. 146 e 251 CP, 87 LAVS, 95 ss., 102, 103, 280ss e 284 CPP,

decide

1. L'istanza

è parzialmente accolta.

§. Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________

è prorogato fino al 9 febbraio 2009 (compreso).

Considerandi

2.

Non si

prelevano tasse e spese.

3.

Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei

ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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