INC.2008.32203
Sequestro
3 dicembre 2008Italiano3 min
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Numero d'incarto:
INC.2008.32203
Data decisione, Autorità:
03.12.2008, GIAR
Titolo:
Sequestro
ISTANZA DI SEQUESTRO DOPO EMANAZIONE ATTO DI ACCUSA
art. 161 CPP-TI
Raccomandata e anticipata via fax
telefono
fax
Funzionario
Incaricato
Via
Bossi 3
6900
Lugano
091 815 53 21
091
815 56 59
Repubblica
e Cantone
del
Ticino
Ufficio
dei Giudici
dell'istruzione
e dell'arresto
6900 Lugano
telefono
Spettabile
__________ Servizio giuridico
__________
Incarto n.
INC.2008.32203
Vs. riferimento
Lugano
3 dicembre 2008
__________
Relazioni bancarie n° __________
e __________
Gentili Signore,
Egregi Signori,
in data odierna questo ufficio ha
ricevuto segnalazione del fatto che __________ risulterebbe essere titolare
delle relazioni menzionate in epigrafe.
Ritenuto che:
-
__________ è oggetto di un rinvio a giudizio alle Assise
correzionali di Lugano per i titoli di reato di violenza o minaccia contro le
autorità e i funzionari, lesioni semplici ripetute, danneggiamento e vie di
fatto (ACC __________ del 17 novembre 2008);
-
il procedimento risulta aver comportato, sin qui, spese per ca.
CHF 7'043.45.-- (distinta spese MP inc. __________ e comunicazione 2 dicembre
2008 della Presidente della Corte delle Assise correzionali);
-
in data 7 luglio 2008 a __________ è stato concesso il beneficio
del gratuito patrocinio, anche in considerazione del fatto che l’esistenza di
tali relazioni bancarie non era nota, ciò che potrebbe comportare ulteriori
spese a carico dello Stato;
-
l'atto di accusa del 17 novembre 2008 non menziona sequestro di
(altri) attivi o valori patrimoniali;
-
l’unico bene di proprietà dell’accusato risulta essere un
immobile, comunque già oggetto di procedura esecutiva;
considerato che:
-
l'art. 161 CPP impone il sequestro degli averi che possono essere
oggetto di confisca o devoluzione allo Stato (ex art. 69 e 70 CP), nonché al
fine di garantire il pagamento delle spese processuali e delle eventuali multe;
-
nel lasso di tempo che intercorre tra l'emanazione dell'atto di
accusa e l'apertura del dibattimento, per il sequestro ex art. 161 è competente
il GIAR (CRP 30 luglio 2002, inc. 60.2002.00174);
-
nel caso in esame, viste le spese processuali sin qui accumulate
e quelle prevedibili, vista l'assenza di altri sequestri di valori e, non da
ultimo, vista l'assenza di indicazioni dell'esistenza delle relazioni citate in
epigrafe, appare opportuno dar seguito alla segnalazione menzionata in entrata
della presente, procedendo al sequestro cautelativo degli averi che l’accusato
ha depositati sui conti menzionati in epigrafe presso __________, (per
permettere di coprire le spese di procedura e le spese di patrocinio), senza
attendere l'apertura del dibattimento previsto per il 17 dicembre prossimo
(sarà poi competenza del Presidente della Corte procedere col dissequestro
dell’eventuale eccedenza, una volta coperte spese di procedura e spese di
patrocinio);
per i quali motivi,
visti gli artt. 221, 125, 59 CP,
161 CPP, 284 CPP,
decide:
1.
Gli attivi delle relazioni n° __________ e __________ c/o __________
intestate a __________, sono posti sotto sequestro e bloccati.
2.
Fatti
I documenti di apertura e gli estratti conto nonché deposito attuali
sono pure posti sotto sequestro, con invito a __________ a produrli all'Ufficio
ordinante il sequestro, che provvederà all'immediata trasmissione all'autorità
a quel momento competente.
3.
Contro la presente è dato reclamo alla Camera dei ricorsi penali del
Tribunale di Appello, Lugano entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.
4.
Considerandi
Intimazione a
Copia per
conoscenza:
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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