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Decisione

INC.2008.36503

Istanza di proroga della carcerazione. Istanza parzialmente accolta

28 gennaio 2009Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i principi che reggono la materia, pur se noti al magistrato inquirente

ed al difensore, vengono qui brevemente richiamati:

"L'art. 95 CPP - corrispondente

all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio

1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di

regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere

preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso

accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e

nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per

quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al

pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare

ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B.,

consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco

dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo

(Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad

art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela

dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare

privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara

base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza

ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei

ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto

implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158;

1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è

protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione

delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la

Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP

1980 pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

-

nel caso in esame non occorre dilungarsi più di tanto per confermare

l'esistenza, peraltro non contestata dalla difesa, di gravi indizi per il reato

di infrazione aggravata alla LStup in capo a __________: in particolare essi

emergono dalle dichiarazioni rese da __________, la quale ha affermato di avere

venduto cocaina, che le veniva consegnata da __________, il quale a sua volta

la riceveva da tale __________ (poi identificato in __________),

rispettivamente di avere locato l’appartamento di __________ per facilitare le

operazioni di spaccio in Ticino e ciò con il beneplacito e l’aiuto finanziario

da parte dello stesso __________ e di __________; va inoltre ribadito che

nell’appartamento in cui __________ risiedeva con __________ sono stati

rinvenuti, oltre ad un ingente somma di denaro, circa 500 grammi lordi di cocaina; in siffatte circostanze poco credibili appaiono le dichiarazioni

negatorie quo al suo coinvolgimento nel traffico di cocaina di __________, il

quale, come rilevato sopra, sostiene che la borsa contenente cocaina gli

sarebbe stata consegnata da __________ affinché la tenesse in deposito, di non

avere saputo che cosa contenesse fino al momento dell’arresto, nonché di

ignorare la provenienza del denaro rinvenuto nell’appartamento;

-

dal profilo istruttorio giova evidenziare che, come evidenziato dal

magistrato inquirente nell’istanza 15 gennaio 2009, a fine mese è prevista la consegna del rapporto di polizia giudiziaria, e che, a breve, sarà

fissata una nuova audizione dell’accusato (e dei coaccusati), dopodiché si procederà

al deposito degli atti e successivamente, se del caso, all’evasione di

eventuali complementi istruttori che l’accusato dovesse richiedere;

-

inoltre, come rilevato dal magistrato

inquirente, seppure in maniera del tutto generica [nonostante questo ufficio

abbia più volte evidenziato che è compito del magistrato inquirente

(anche nel rispetto dell'obbligo di motivazione e della garanzia del

contraddittorio, cfr. anche Rep. 1998 p. 329), se ne afferma l'esistenza,

sostanziare la presenza di concreti elementi indicanti pericolo di collusione o

inquinamento delle prove, non spettando a questo giudice approfondire o

addirittura ipotizzare "quanto sta dietro a … scarna affermazione del

preavviso negativo (decisione GIAR 4.4.2002 in re C.)] sono tuttora dati pericolo

di collusione ed inquinamento delle prove, in considerazione delle varie

persone coinvolte a diverso titolo (coaccusati, testi ecc.), alcune delle quali

tuttora non identificate, nonché sussiste il pericolo che l’accusato, visto

anche il suo atteggiamento negatorio, possa, se messo in libertà provvisoria,

prendere contatto con le suddette persone al fine di ottenere una versione dei

fatti a suo vantaggio;

-

il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve

essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si

ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa

verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della

pena; la gravità della pena presumibile (comunque, ”(…) elemento

"indiziante" importante che va considerato attentamente per la

valutazione del pericolo di fuga, il quale, secondo la prassi, aumenta più ci

si avvicina al giudizio di merito, in presenza di una comminatoria di pena

della reclusione e/o in assenza (ovviamente e sempre in caso di eventuale

condanna) di prospettive per una sospensione condizionale (…) (M. Luvini, I

presupposti materiali del carcere preventivo, in REP 1989 p. 287ss., p. 32; DTF

106 Ia 404; DTF 117 Ia 69; CEDU Vol. A IX p. 44; SJ

1981 p. 377, SJ 1980 186; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).“ GIAR 16 novembre 2006, 345.2006.3; si veda, inoltre, DTF

14.1.2005,1S.15/2004, e riferimenti) non basta, da sola, a motivare la

carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il

carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la

professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la

fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69);

-

l'accusato è cittadino __________, senza particolari legami personali e

professionali con la Svizzera, dove risiedeva illegalmente sin dal 2007 (la sua

richiesta d’asilo è stata infatti oggetto della decisione di non entrata in

materia 23 ottobre 2007, confermata dal Tribunale federale con sentenza 7

novembre 2007), egli si trova confrontato con un’imputazione di sicura gravità,

infrazione aggravata alla LStup, per una (a dir poco) preoccupante attività di

spaccio di cocaina esercitata in correità con terzi che, se confermata,

comporterà una pena da espiare di una certa durata (il Procuratore pubblico ha

già evidenziato che è sua intenzione procedere al deferimento alle Assise

criminali), circostanze che, tenuto anche conto dell’atteggiamento processuale

reticente e negatorio, permettono di concludere che il pericolo di fuga (inteso

come indisponibilità a presenziare al seguito del procedimento) è presente in

modo concreto (DTF 102 Ia 382; DTF 106 Ia 407; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 585); non

si vede infatti cosa possa trattenere l'accusato, qualora tolta la misura

cautelare, dal rendersi irreperibile;

-

ritenuta la presenza di gravi indizi di reato e di preminenti motivi di

interesse pubblico, così come indicato ai considerandi precedenti, resta da

determinare se la proroga richiesta, sia rispettosa del principio di

proporzionalità, ricordato che determinanti a tale proposito sono il rapporto

tra la detenzione sofferta, o eventualmente ancora da soffrire, e la gravità

dei reati (o meglio della pena ipotizzabile), nonché il rispetto dell'art. 102

CPP (secondo cui l'inchiesta deve procedere con celerità; cfr. anche DTF

4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004,1P.630/2004; SJ 1981 p. 383 e citazioni);

-

la proroga è stata richiesta per un periodo di quattro mesi: ricordato

che, in generale, per la determinazione della durata del carcere preventivo non

è opportuno tener conto di eventualità ipotetiche (ad esempio presentazione di

complementi istruttori e/o di un reclamo avverso una eventuale decisione

negativa sulle prove), ma che, qualora tali ipotesi dovessero concretizzarsi,

il magistrato inquirente valuterà e deciderà se sia necessario e se vi siano le

condizioni di legge, per richiedere un'ulteriore proroga e questo ufficio ne

verificherà l'effettivo fondamento, a giudizio dello scrivente 1 mese e 2

settimane appare sufficiente e proporzionato, tenuto anche conto del fatto che

il rapporto di polizia, che in quanto tale non costituisce comunque un atto

istruttorio, verrà consegnato a breve e nulla osta a procedere quanto prima ad

una nuova audizione dell’accusato (e dei correi);

-

in particolare, una proroga del carcere preventivo di 1 mese e 2

settimane è rispettosa del principio di proporzionalità, in considerazione

della gravità delle accuse mosse a __________, segnatamente infrazione

aggravata alla LStup, che ha interessato ingenti quantitativi di cocaina e per

la quale è intenzione del magistrato inquirente deferirlo alle Assise criminali

- e del conseguente rischio di pena, nonché del fatto che l’inchiesta, complessa

- visti il numero di persone coinvolte a vari livelli, i vari cambiamenti di

versione di __________ e l’atteggiamento negatorio dello stesso __________ e di

__________, ciò che ha reso necessario per gli inquirenti l’esperimento di vari

confronti, con conseguente allungamento dei tempi dell’inchiesta -, è

stata comunque condotta nel rispetto dei dettami dell’art. 102 cpv. 1 CPP,

rilevato inoltre che da un esame degli atti non emergono tempi morti di durata

eccessiva tali da mettere in discussione la legalità della detenzione (in

proposito va infatti ricordato che secondo il Tribunale federale il rispetto di

tale principio deve essere valutato globalmente, tenendo conto delle

particolarità dell’inchiesta, dell’ampiezza del lavoro svolto dagli inquirenti,

non potendosi pretendere che un magistrato si occupi costantemente di un unico

incarto, e di quella degli inevitabili tempi morti, cfr. DTF 124 I 139, DTF 128

I 149, STF 7.2.2005 in re C.,1S.3/2005), bensì risulta che gli inquirenti non

si sono limitati ad interrogare l’accusato ed i correi, ma hanno provveduto

alla ricerca di riscontri oggettivi al fine di identificare le altre persone

coinvolte e l’ampiezza del traffico messo in atto;

-

discende da quanto sopra che una proroga fino al 17 marzo 2009 compreso,

oltre che sufficiente per la conclusione dell'inchiesta, è rispettosa dei

principi di proporzionalità e celerità, tenuto anche conto del fatto che nulla

osta, come detto sopra, a procedere quanto prima agli atti istruttori ancora

mancanti e quindi al deposito atti, che deve quindi essere considerato

imminente (pena la violazione dell’art. 102 cpv. 1 CPP);

-

il magistrato inquirente è comunque invitato a procedere indilatamente nei

suoi incombenti;

-

in conclusione, l'istanza è parzialmente accolta, nel senso che la

carcerazione preventiva cui è astretto __________ è prorogato fino al 17 marzo

2009 (compreso), con la presente decisione esente da tasse e spese giudiziarie

(art. 39 lett. f TG e contrario), suscettibile di impugnazione alla Camera dei

ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).

P.Q.M.

viste le norme

applicabili, in particolare gli artt. 19 cifra 2 LStup, 115 LStr, 95 ss., 102,

103, 280ss e 284 CPP,

decide

1. L'istanza

è parzialmente accolta.

§. Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________

è prorogato fino al 17 marzo 2009 (compreso).

Considerandi

2.

Non si

prelevano tasse e spese.

3.

Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei

ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Ursula Züblin

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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