INC.2008.36604
Istanza di proroga del carcere preventivo
28 gennaio 2009Italiano12 min
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Numero d'incarto:
INC.2008.36604
Data decisione, Autorità:
28.01.2009, GIAR
Titolo:
Istanza di proroga del carcere preventivo
BISOGNI DELL'ISTRUZIONE
INQUINAMENTO DELLE PROVE
PERICOLO DI COLLUSIONE
PERICOLO DI FUGA
art. 95 CPP-TI
art. 102 CPP-TI
art. 280 CPP-TI
art. 284 CPP-TI
Incarto n.
INC.2008.36604
Lugano
28 gennaio 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sull’istanza di proroga del carcere
preventivo presentata il 15 gennaio 2009 dal
Procuratore pubblico Andrea Maria Balerna,
Lugano
nei confronti di
__________
preso atto delle osservazioni 26
gennaio 2009 della difesa;
visto l’incarto MP __________;
considerato,
in fatto ed in
diritto:
-
__________ è stata arrestata il 6 agosto 2008, nell’ambito
dell’inchiesta “__________” con contestuale promozione dell’accusa per i reati
di infrazione aggravata alla LStup e soggiorno illegale: in particolare, ella è
accusata di un ingente traffico di cocaina, in correità con __________
(arrestato il 3 agosto 2008) e tale __________, successivamente identificato in
__________ (arrestato nel novembre 2008), e nell’appartamento in cui risiedeva
a __________, unitamente a __________, sono stati rinvenuti fr. 49'000.--,
nonché una borsa con all’interno circa 500 grammi di cocaina (confezionata in ovuli da 10 grammi circa ed in parte in piccole bolas pronte
per la vendita), con sé __________ aveva invece una somma di circa fr.
15'000.--;
-
l’arresto è stato confermato da questo giudice il giorno successivo
stante l’esistenza, oltre che di seri e concreti indizi di colpevolezza, di
pericolo di fuga, bisogni dell’inchiesta e pericolo di collusione delle prove;
-
in seguito l’accusa è stata estesa anche al reato di falsità in
certificati;
-
__________, dopo aver inizialmente negato ogni addebito, ha ammesso di
avere venduto cocaina (direttamente circa 70/80 grammi), che le sarebbe stata
consegnata da __________, il quale a sua volta la riceveva da tale __________,
successivamente identificato in __________ (tratto in arresto nel corso del
novembre 2008);
-
approssimandosi il termine di scadenza della detenzione ex art. 102 cpv.
2 CPP, il magistrato inquirente ha inoltrato richiesta per una proroga fino al
6 giugno 2009 (istanza 15 gennaio 2009), ritenuto che sussistono tuttora
necessità d’inchiesta (conclusione rapporto di Polizia giudiziaria, che
dovrebbe essere consegnato entro la fine del corrente mese, nuovo
interrogatorio degli accusati, deposito atti ed evasione di eventuali
complementi istruttori), pericolo di collusione ed inquinamento delle prove,
nonché concreto pericolo di fuga; la proroga richiesta, considerata la gravità
dei reati ed avuto riguardo alla presumibile pena, sarebbe rispettosa del
principio di proporzionalità;
-
giova precisare che analoga istanza di proroga è stata inoltrata dal
Procuratore pubblico anche per quanto attiene a __________;
-
in sede di osservazioni la difesa ha ritenuto una proroga di 6 settimane
sufficiente e proporzionata;
-
l’istanza presentata dall’autorità competente ed entro un termine
ragionevole per rapporto alla scadenza di cui all’art. 102 cpv. 2 CPP, è
ricevibile;
-
Fatti
i principi che reggono la materia, pur se noti al magistrato inquirente
ed al difensore, vengono qui brevemente richiamati:
"L'art. 95 CPP - corrispondente
all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio
1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di
regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere
preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso
accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e
nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per
quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al
pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare
ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B.,
consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco
dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo
(Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad
art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela
dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare
privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara
base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza
ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei
ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto
implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158;
1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno
approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è
protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione
delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la
Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP
1980 pag. 128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)
-
nel caso in esame non occorre dilungarsi più di tanto per confermare
l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di __________ per i reati
ascrittile, peraltro neppure contestati dalla difesa: basti qui ribadire che
l’accusata stessa ha ammesso di avere venduto a più riprese cocaina (a suo
dire, vendite dirette per circa 70/80 grammi), di avere locato l’appartamento a
__________ per facilitare le operazioni di spaccio in __________, nonché di
avere acquistato i documenti di legittimazione intestati a __________ per
inviare denaro all’estero (oltre fr. 35'000.--) e per sottoscrivere contratti
di telefonia mobile, in proposito si rinvia ai verb. PP 24.10.2008 e
11.12.2008, noti alla difesa; inoltre dagli accertamenti esperiti è emerso che
la stessa, nel periodo giugno-luglio 2008, ha inviato in __________ oltre fr.
35'000.--;
-
dal profilo istruttorio giova evidenziare che, come evidenziato dal
magistrato inquirente nell’istanza di proroga 15 gennaio 2009, a fine mese è prevista la consegna del rapporto di polizia giudiziaria e che, a breve, si
procederà ad una nuova audizione dell’accusata (e dei correi), dopodiché si
procederà al deposito degli atti e successivamente, se del caso, all’evasione
di eventuali complementi istruttori che l’accusata dovesse richiedere;
-
inoltre, come rilevato dal magistrato
inquirente, seppure in maniera del tutto generica [nonostante questo ufficio
abbia più volte evidenziato che è compito del magistrato inquirente
(anche nel rispetto dell'obbligo di motivazione e della garanzia del
contraddittorio, cfr. anche Rep. 1998 p. 329), se ne afferma l'esistenza,
sostanziare la presenza di concreti elementi indicanti pericolo di collusione o
inquinamento delle prove, non spettando a questo giudice approfondire o
addirittura ipotizzare "quanto sta dietro a … scarna affermazione del
preavviso negativo (decisione GIAR 4.4.2002 in re C.)] sono tuttora dati
pericolo di collusione ed inquinamento delle prove, in considerazione delle
varie persone coinvolte a diverso titolo (coaccusati, testi, ecc.), alcune
delle quali tuttora non identificate, nonché sussiste il pericolo che
l’accusata, visto anche il suo atteggiamento a tratti contraddittorio, possa,
se messa in libertà provvisoria, prendere contatto con le suddette persone al
fine di ottenere una versione dei fatti a suo vantaggio;
-
il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve
essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si
ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa
verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della
pena; la gravità della pena presumibile (comunque, ”(…) elemento
"indiziante" importante che va considerato attentamente per la
valutazione del pericolo di fuga, il quale, secondo la prassi, aumenta più ci
si avvicina al giudizio di merito, in presenza di una comminatoria di pena
della reclusione e/o in assenza (ovviamente e sempre in caso di eventuale
condanna) di prospettive per una sospensione condizionale (…) (M. Luvini, I
presupposti materiali del carcere preventivo, in REP 1989 p. 287ss., p. 32; DTF
106 Ia 404; DTF 117 Ia 69; CEDU Vol. A IX p. 44; SJ
1981 p. 377, SJ 1980 186; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).“ GIAR 16 novembre 2006, 345.2006.3; si veda, inoltre, DTF
14.1.2005,1S.15/2004, e riferimenti) non basta, da sola, a motivare la
carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il
carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la
professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la
fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69);
-
l'accusata è cittadina del __________, senza particolari legami
personali e professionali con la __________, la sua domanda d’asilo è stata respinta
(decisone di non entrata in materia del 11.02.2008), essa si trova confrontata
con un’imputazione di sicura gravità, infrazione aggravata alla LStup, per una
(a dir poco) preoccupante attività di spaccio di cocaina esercitata in correità
con terzi che, se confermata, comporterà una pena da espiare di lunga durata
(il Procuratore pubblico ha già evidenziato che è sua intenzione deferirla alle
__________), circostanze che, tenuto anche conto dell’atteggiamento processuale
dell’accusata con dichiarazioni a tratti confuse e più versioni dei fatti, permettono
di concludere che il pericolo di fuga (intesa come indisponibilità a
presenziare al seguito del procedimento) è presente in modo concreto (DTF 102
Ia 382; DTF 106 Ia 407; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 585); non si vede infatti cosa
possa trattenere l'accusata, qualora tolta la misura cautelare, dal rendersi
irreperibile;
-
ritenuta la presenza di gravi indizi di reato e di preminenti motivi di
interesse pubblico, così come indicato ai considerandi precedenti, resta da
determinare se la proroga richiesta, sia rispettosa del principio di
proporzionalità, ricordato che determinanti a tale proposito sono il rapporto
tra la detenzione sofferta, o eventualmente ancora da soffrire, e la gravità
dei reati (o meglio della pena ipotizzabile), nonché il rispetto dell'art. 102
CPP (secondo cui l'inchiesta deve procedere con celerità; cfr. anche DTF
4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004,1P.630/2004; SJ 1981 p. 383 e citazioni);
-
la proroga è stata richiesta per un periodo di quattro mesi: ricordato
che, in generale, per la determinazione della durata del carcere preventivo non
è opportuno tener conto di eventualità ipotetiche (ad esempio presentazione di
complementi istruttori e/o di un reclamo avverso una eventuale decisione
negativa sulle prove), ma che, qualora tali ipotesi dovessero concretizzarsi,
il magistrato inquirente valuterà e deciderà se sia necessario e se vi siano le
condizioni di legge, per richiedere un'ulteriore proroga e questo ufficio ne
verificherà l'effettivo fondamento, a giudizio dello scrivente 1 mese e 2
settimane appare sufficiente e proporzionato, tenuto anche conto del fatto che
il rapporto di polizia, che in quanto tale non costituisce comunque un atto
istruttorio, verrà consegnato a breve e nulla osta a procedere quanto prima ad
una nuova audizione dell’accusata (e dei correi);
-
in particolare, una proroga del carcere preventivo di 1 mese e 2
settimane è rispettosa del principio di proporzionalità, in considerazione
della gravità delle accuse mosse a __________, segnatamente infrazione
aggravata alla LStup, che ha interessato ingenti quantitativi di cocaina e per
la quale è intenzione del magistrato inquirente deferirla alle __________ - e
del conseguente rischio di pena, nonché del fatto che l’inchiesta, complessa - viste
le numerose di persone coinvolte a vari livelli, l’atteggiamento negatorio dei
coaccusati __________ ed __________, nonché i vari cambiamenti di versione e le
ritrattazioni della stessa __________, ciò che ha reso necessario per gli
inquirenti l’esperimento di vari confronti, con conseguente allungamento dei
tempi dell’inchiesta -, è stata comunque condotta nel rispetto dei dettami
dell’art. 102 cpv. 1 CPP, rilevato inoltre che da un esame degli atti non
emergono tempi morti di durata eccessiva tali da mettere in discussione la
legalità della detenzione (in proposito va infatti ricordato che secondo il
Tribunale federale il rispetto di tale principio deve essere valutato
globalmente, tenendo conto delle particolarità dell’inchiesta, dell’ampiezza
del lavoro svolto dagli inquirenti, non potendosi pretendere che un magistrato
si occupi costantemente di un unico incarto, e di quella degli inevitabili
tempi morti, cfr. DTF 124 I 139, DTF 128 I 149, STF 7.2.2005 in re C.,
1S.3/2005), bensì risulta che gli inquirenti non si sono limitati ad
interrogare l’accusata ed i correi, ma hanno provveduto alla ricerca di
riscontri oggettivi al fine di identificare le altre persone coinvolte e
l’ampiezza del traffico messo in atto;
-
discende da quanto sopra che una proroga fino al 20 marzo 2009 compreso,
oltre che sufficiente per la conclusione dell'inchiesta, è rispettosa dei
principi di proporzionalità e celerità, tenuto anche conto del fatto che nulla
osta, come detto sopra, a procedere quanto prima agli atti istruttori ancora
mancanti e quindi al deposito degli atti, che deve quindi essere considerato
imminente (pena la violazione dell’art. 102 cpv. 1 CPP);
-
il magistrato inquirente è comunque invitato a procedere indilatamente nei
suoi incombenti;
-
in conclusione, l'istanza è parzialmente accolta, nel senso che la
carcerazione preventiva cui è astretta __________ è prorogata fino al 20 marzo
2009 (compreso), con la presente decisione esente da tasse e spese giudiziarie
(art. 39 lett. f TG e contrario), suscettibile di impugnazione alla Camera dei
ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).
P.Q.M.
viste le norme
applicabili, in particolare gli artt. 19 cifra 2 LStup, 252 CP, 115 LStr, 95
ss., 102, 103, 280ss e 284 CPP,
decide
1. L'istanza
è parzialmente accolta.
§. Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________
è prorogato fino al 20 marzo 2009 (compreso).
Considerandi
2.
Non si
prelevano tasse e spese.
3.
Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei
ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.
4.
Intimazione:
giudice
Ursula Züblin
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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