INC.2008.3803
Istanza di libertà provvisoria
3 marzo 2008Italiano16 min
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Numero d'incarto:
INC.2008.3803
Data decisione, Autorità:
03.03.2008, GIAR
Titolo:
Istanza di libertà provvisoria
DETENZIONE PREVENTIVA
PERICOLO DI FUGA
art. 95 CPP-TI
art. 102 CPP-TI
art. 108 CPP-TI
art. 305 CPS
Incarto n.
INC.2008.3803
Lugano
3 marzo 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria
presentata il 22/25 febbraio 2008 da
__________
e qui trasmessa con preavviso negativo dal
Procuratore pubblico Mario Branda, Ministero
pubblico, Bellinzona;
viste le osservazioni della
difesa (29 febbraio 2008);
visto l’inc. MP __________;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in diritto
1.
__________ è stato tratto in
arresto il 22 gennaio 2008 a __________ mentre entrava in territorio svizzero a
bordo di una vettura con targhe __________, alla cui guida vi era __________,
nella quale è stata rinvenuta la somma di EUR 103.700.- “celati sotto il
cruscotto” (AI 3).
L’arresto, con contestuale
promozione dell’accusa per le ipotesi di reato di cui agli artt. 19 cifra 2
LFStup e 305bis cpv. 2 CP, è stato confermato dal GIAR il giorno successivo,
ritenuta la presenza di gravi indizi di reato, pericolo di fuga e bisogni
istruttori (collusione ed inquinamento prove).
2.
In sintesi, __________ è accusato
di essersi recato dall’__________ a __________ allo scopo di ricevere e
trasportare in senso inverso la somma menzionata, ritenuta prodotto di un
traffico di stupefacenti in quanto “fortemente contaminata alla cocaina”,
come peraltro lo stesso abitacolo della vettura (AI 7).
La stessa accusa è stata promossa
nei confronti del secondo occupante della vettura, anch’egli posto in
detenzione preventiva e scarcerato il 25 febbraio 2008 (AI 8 e 47).
L’incarto trasmesso fa stato, in
particolare, di alcuni verbali di polizia dei due correi (separazione in
Classificatore inc. MP __________), due verbali PP (AI 40 e 47) ed alcuni
rapporti di polizia contenente documentazione relativa ad accertamenti
effettuati dalle guardie di confine, dal CCPD o dalla stessa polizia cantonale
(AI 4, 38, 49).
3.
Con l’istanza qui in discussione
(doc. 1, inc. GIAR 38.2008.3), __________ chiede di essere posto in libertà
provvisoria.
A suo dire l’inchiesta è
praticamente conclusa ed il ruolo da lui svolto chiarito: egli si sarebbe
recato in __________ per recuperare la somma EUR 35'000.-, per conto di un
conoscente (a lui noto quale commerciante d’auto), nulla sapendo delle origini
del denaro e dell’esatta somma occultata nella vettura.
Non sussisterebbero necessità
istruttorie (neppure in relazione all’ipotetico terzo passeggero della vettura,
all’andata), né pericolo di recidiva (dato che “con la __________ non ha alcun
rapporto”), tantomeno pericolo di fuga (per la minima “circostanza a lui
addebitabile”).
4.
Il magistrato inquirente ha
preavvisato negativamente l’istanza (doc. 2, inc. GIAR 38.2008.3).
Dopo aver indicato i gravi indizi
di reato (modalità del trasporto, importanza della somma, contaminazione delle
banconote, contaminazione dell’abitacolo, premesse, modalità ed esecuzione del
viaggio, modalità della consegna del denaro, dichiarazioni in merito
dell’accusato, ecc.), il magistrato sostiene essere ancora presenti pericolo di
collusione (con i mandanti ed i contatti a __________) e pericolo di fuga
(gravità delle accuse e assenza di legami con la __________), quest’ultimo
eventualmente limitabile con una cauzione non inferiore a FRS 20'000.-.
Da ultimo, e sempre secondo
l’inquirente, il mantenimento della detenzione preventiva non sarebbe lesivo
del principio di proporzionalità.
5.
Con osservazioni del 29 febbraio
2008 (doc. 4 inc. GIAR 38.2008.3) la difesa contesta il rispetto del termine ex
art. 108 CPP da parte del magistrato inquirente, avendo anticipato l’istanza
per telefax lo stesso 22 febbraio 2008. Ribadisce inoltre gli elmenti già
evidenziati con l’istanza stessa circa la situazione di fatto dell’inchiesta, e
circa la posizione di __________, sottolineando come polizia e guardie di
confine avrebbero già avuto tutto il tempo necessario per verificare la vettura
utilizzata e che, per quanto noto alla difesa, non sono in corso richieste (e
neppure ordini di arresto) intese alla ricerca dei mandanti e dei contatti nei
confronti dei quali vi sarebbe pericolo di collusione.
Conclude precisando che il
versamento di una cauzione è inattuabile vista la situazione economica
dell’istante.
Delle altre considerazioni,
argomentazioni e indicazioni delle parti si dirà, se necessario, nei
considerandi che seguono.
6.
L’accusato detenuto, è
pacificamente legittimato a presentare istanza di libertà provvisoria.
Il preavviso del Procuratore
pubblico, trasmesso a questo ufficio il 28 febbraio 2008 (ricevuto, per posta,
il 29), è rispettoso dei termini di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP (ritenuta
ricezione dell’istanza da parte del Ministero pubblico il 25 febbraio 2008).
Il fatto che l’istante abbia
anticipato via telefax l’istanza di libertà provvisoria è irrilevante essendo
notorio che istanze e reclami inoltrati via fax non sono ricevibili
rispettivamente non consentono di ritenere rispettati i termini assegnati dalla
legge. Questo principio non è sovvertito né dalla prassi del GIAR di accettare
(quando non invitare) la trasmissione via fax delle osservazioni in materia di
istanza di libertà provvisoria visti i termini stretti per la decisione,
tantomeno da quella di ammettere che comunicazioni tra la difesa e gli
inquirenti avvengano via fax, in particolare laddove la legge che stabilisce il
principio (per esempio diritto di visita, diritto di accesso agli atti, ecc.) o
allorquando si tratta di semplici comunicazioni (si veda quanto desumibile da:
N. Salvioni, Codice di procedura penale annotato, 1999, riferimenti ad art. 7
CPP; CRP 1.10.2003, 60.2003.275).
7.
Fatti
I principi che reggono la
materia, sebbene noti alla difesa ed al magistrato inquirente, possono essere
così riassunti:
"L'art. 95 CPP - corrispondente
all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio
1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di
regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere
preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso
accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e
nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per
quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al
pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare
ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei
motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio
aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.
32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine
pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare
privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara
base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza
ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei
ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto
implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158;
1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno
approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è
protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione
delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag.
128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)
8.
a)
L'esistenza di
gravi indizi di colpevolezza deve essere verificata (anche in assenza di
contestazioni da parte dell’accusato) nei limiti di competenza di questo
giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare
l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della
libertà personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -,
e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto appena detto -
dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di
competenza delle sedi di giudizio (GIAR 15 marzo 2007, 28.2007.3; si veda,
nello stesso senso, CRP 17.11.2005, 60.2005.357).
b)
Il trasporto di valori
patrimoniali dall’estero in __________ (foss’anche ai fini del solo transito) è
operazione oggettivamente suscettibile di vanificarne la confisca (e fonda la
competenza svizzera, indipendentemente dalla provenienza e destinazione dei
valori, rispettivamente della nazionalità degli autori: DTF 120 IV 20).
Le modalità del trasporto della
somma di EUR 103'700.- (in un ricettacolo della vettura appositamente
costituito: AI 49), le indicazioni fornite per la motivazione del viaggio
(dall’__________ a __________ per ricevere 35'000.- EUR per conto di un non
meglio precisato __________, a seguito di proposta formulata in un incontro
casuale al bar, per un compenso di EUR 2'500.- e con auto per la trasferta
messa a disposizione dallo stesso mandante, quindi con costi che potrebbero
vanificare l’utile di un pagamento per operazione lecita: AI 40, pag. 2), il
fatto di dover di ricorrere a un terzo (il coaccusato cui non sarebbe stato
comunicato lo scopo del viaggio: AI 47 pag. 2) per condurre la vettura (il qui
istante è privo di patente e non si comprende se il nominato __________ lo
sapesse), le modalità indicate della presa in consegna del denaro a __________
(consegna dell’auto a terzi perché vi occultassero il denaro, dopo
allontanamento, per l’intera notte, del coaccusato “autista”: AI 40, pag. 4; AI
47, pag. 3), il “mistero” relativo all’esistenza di un terzo passeggero durante
il tragitto verso __________ (la cui presenza all’andata è stata riscontrata
dalle autorità di frontiera __________ e negata dagli accusati: AI 38, AI 40
pag. 3, AI 47 pag. 2), il taglio delle banconote (praticamente tutte da 50.-
EUR) e, non da ultimo, la contaminazione alla cocaina e eroina delle banconote
sequestrate, sono tutti indizi di una provenienza illecita, rispettivamente da
un traffico di stupefacenti, della somma in questione (DTF 5.12.2000,
6P.64/2000, cons. 2 dd. in particolare; si tratta della stessa fattispecie, ma
di altra decisione, di cui al DTF citato sopra).
c)
In capo ad __________ sono
pertanto dati sufficienti indizi di reato a fondamento della misura cautelare.
9.
a)
Il magistrato inquirente invoca,
a sostegno della richiesta di proroga, l'esistenza di necessità istruttorie (pericolo
di collusione con i mandanti ed i contatti a __________) atte a giustificare la
misura cautelare di privazione della libertà.
b)
In merito non è inutile ricordare
che:
"
- In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare
la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non
s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli
accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o
d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta
raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse,
ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.;
RDAT 1988 no. 24). In
quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé,
decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise
erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der
Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op.
Considerandi
cit., no. 701a). Occorre che l'indagato,
se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto
svolgimento e, conseguentemente, l'esito.
- E', inoltre, necessario che questa
possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su
elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des
Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in
Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die
Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen
vielmehr konktrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117
Ia 257, cons. 4 c.).
- Gli elementi di concretezza del pericolo vanno
individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e
nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad
esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non
può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della
misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del
teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza
d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p.
438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 9). Il semplice atteggiamento di diniego
dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66;
Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13)."
(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)
c)
Sebbene i criteri sopra esposti
possano essere applicati in modo meno restrittivo allorquando l'inchiesta (e la
detenzione) non é in corso da lungo tempo, occorre rilevare che il preavviso
negativo non indica quali atti d’inchiesta siano in corso o si intendano
compiere in relazione ai mandanti e ai contatti a __________. Ciò non è neppure
desumibile dagli atti trasmessi. Neppure viene detto se sia ancora in corso una
raccolta di informazioni di polizia per individuare il menzionato __________, o
altri, ai fini della presentazione di una rogatoria in __________ o in __________.
Gli unici accertamenti indicati
(come ancora in corso) sono quelli relativi alle “tracce di stupefacente su
quanto sequestrato” (Preavviso, pag. 2 primo paragrafo), accertamenti e
analisi che, secondo una comunicazione informale della polizia cantonale (doc.
5, inc. GIAR 38.2008.3), sono costituiti da prelevamenti plurimi sulle mazzette
sequestrate da sottoporre a più approfondite analisi. Questi accertamenti sono
attualmente in corso.
d)
Da tutto quanto sopra esposto, è
evidente l’impossibilità di determinare la presenza di un pericolo di
collusione per l’assenza di indicazione delle prove (già raccolte o da
raccogliere) che sarebbero soggette a tale rischio.
10.
a)
Il magistrato inquirente invoca
pure, a sostegno del suo preavviso negativo all’istanza di libertà provvisoria,
l'esistenza di un concreto pericolo di fuga.
b)
Il pericolo di fuga, per
giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una
certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto
in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento
penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena
presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare
l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale,
i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e
tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF
19.
gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid,
Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).
Ritenuto che a poco valgono, per
quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per
tutte: sentenza GIAR 27 maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo
di fuga può essere accertata "Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä.
gefordet sind, …" (Schmid, ibidem), rispettivamente il fatto che
l'accusato possa (__________di fuga) essere oggetto di procedura estradizionale
o perseguimento (sostitutivo) all'estero (DTF 18 dicembre 1979 in re G.).
c)
L'accusato è cittadino __________
senza alcun legame con il territorio __________. Egli è confrontato con
imputazioni di una certa gravità, con concreta probabilità di deferimento
perlomeno ad una Corte correzionale e chiaro rischio di una pena ben superiore
alla detenzione preventiva sin qui espiata (e verosimilmente ancora da
espiare). Queste circostanze, in uno con la precarietà della sua situazione
(economica) in patria (AI 40, pag. 2), dove ha anche terminato di recente di
scontare una pena (cfr. art. 42 CP), rendono concreto il pericolo che __________,
in caso di sua messa in libertà provvisoria, si sottragga al seguito della
procedura e all’eventuale giudizio. Il rischio di fuga appare quindi probabile
in modo del tutto concreto e la difesa ha precisato l’incapacità dell’accusato
di far fronte ad eventuali misure sostitutive (cauzione).
11.
La proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve
essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in
relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della
fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il
rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).
Nel caso in esame, il rischio di
pena in caso di condanna è certamente superiore al carcere preventivo sin qui
sofferto (poco più di un mese) e quello eventualmente ancora da soffrire
(l’inchiesta non è ancora conclusa ma, riservate nuove e particolari emergenze,
gli atti ancora da esperire - accertamenti in relazione alle due persone che lo
hanno accompagnato in Ticino - non dovrebbero richiedere tempi particolarmente
lunghi e, comunque sono stati tempestivamente avviati: cfr. AI 68): i reati imputati
sono dei crimini e prevedono pene edittali fino a cinque anni (art. 305 bis
cifra 2 CP), rispettivamente con un minimo di un anno). Si ricorda, inoltre,
che (di principio), l’eventualità di una sospensione condizionale non ha da
essere analizzata per l’applicazione del criterio di proporzionalità della
carcerazione preventiva (DTF 125 I 60).
Gli inquirenti hanno sinora
proceduto con celerità e non si rilevano “tempi morti”, tenuto conto che, per
varie ragioni (tipologia dell’inchiesta, coinvolgimento di più persone, reato
transfrontaliero), la raccolta di informazioni “di polizia” risulta necessaria
per eventualmente procedere ad atti più formali.
Abbondanzialmente, si rileva come
il fatto che il coaccusato sia stato da poco scarcerato non è rilevante per la
decisione in merito a __________, viste la diversa situazione dei due
desumibile dalle stesse dichiarazioni del qui istante (cfr. GIAR 18 novembre
2005, 339.2005.3, pag. 4).
12.
In conclusione sufficienti
presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla
giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________
a legittimare e giustificare il perdurare della misura cautelare di privazione
della libertà. In particolare, oltre ai gravi indizi di reato, è ancora presente,
e concreto, il pericolo di fuga.
Di conseguenza, l’istanza di
libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la presente
decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario)
e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale
d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di
legge, in particolare gli artt. 19 cifra 2 LFStup, 305bis CP, gli artt. 95,
102, 108 e 284 CPP,
decide:
1.
L’istanza di libertà provvisoria è respinta.
2.
Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi
penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione a:
giudice Edy
Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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