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Decisione

INC.2008.40804

Istanza di proroga del carcere preventivo

11 febbraio 2009Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I seri e concreti indizi di

colpevolezza a carico di __________ (non formalmente contestati dalla difesa ma

comunque soggetti a verifica d'ufficio da parte di questo giudice) sono

senz'altro dati. In particolare, per quanto riguarda l’imputazione più grave e

cioè omicidio intenzionale in relazione a quanto avvenuto la sera del __________

l’accusato ha ammesso di essersi presentato all’uscio con l’arma carica ed il

colpo in canna e di avere sparato 3 colpi di pistola contro i fratelli __________,

anche se la sua versione, quo alla dinamica dei fatti, non concorda con quella

di __________. __________ ha pure ammesso di aver partecipato al furto ai danni

di __________. Indizi a suo carico per gli altri reati addebitatigli emergono,

in parte, dalle dichiarazioni dell’accusato stesso (verb. Pol. 10.09.2008,

24.09.2008, 7.11.2008, PP 22.12.2008 e PP 16.01.2009) ed, in parte, dalle

deposizioni delle altre persone coinvolte nei fatti.

6.

I criteri determinanti per

stabilire se esista pericolo di fuga sono il carattere del prevenuto, il suo

domicilio, la sua professione, la sua situazione familiare ed i suoi legami con

lo Stato in cui egli è inquisito (SJ 103/1981, 135; sentenza 31 marzo 1992 in re S. C. del Tribunale federale, sentenza 20 ottobre 1994 in re M.A., CRP 314/94) e

l'apprezzamento di tutte tali circostanze, per invocare appunto un rischio di

fuga, deve lasciar presumere che le conseguenze di una fuga appaiono rispetto

all'accusato come un male minore rispetto a quello derivante per lui

dall'ulteriore carcerazione, con maggior forza quanto più i reati imputati

comportino pene edittali od eventualità di pena concreta importante (in questo

senso M. Luvini, in Rep. 1989, p. 292 e ss. e riferimenti ivi indicati;

sentenza 14 novembre 1994 in re S.V., CRP 341/94).

__________ è cittadino italiano,

titolare di un permesso di dimora, che, verosimilmente, dopo quanto accaduto,

non gli verrà rinnovato. Attualmente egli non ha più alcun legame significativo

con la Svizzera, sicuramente non professionale. Occorre inoltre considerare che

dopo i fatti egli ha tentato di sottrarsi alle autorità svizzere cercando di

fuggire in Italia con l’aiuto di terzi. Circostanze queste che rendono concreto

il pericolo che, se messo in libertà provvisoria, egli tenti di sottrarsi al

procedimento, dandosi alla fuga, tenuto conto anche della presumibile pena in

caso di condanna (il reato di omicidio intenzionale prevede una pena edittale

minima di 5 anni), considerati anche gli importanti precedenti penali in

Italia.

7.

Quanto alle necessità istruttorie

atte a giustificare la misura cautelare di privazione della libertà, non è

inutile ricordare i seguenti principi:

"

- In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare

la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non

s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli

accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o

d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta

raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse,

ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.;

RDAT 1988 no. 24). In

quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé,

decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise

erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der

Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op.

cit., no. 701a). Occorre che l'indagato,

se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto

svolgimento e, conseguentemente, l'esito.

- E', inoltre, necessario che questa

possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su

elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des

Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in

Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die

Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen

vielmehr konktrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117

Ia 257, cons. 4 c.).

- Gli elementi di concretezza del pericolo vanno

individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e

nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad

esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non

può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della

misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del

teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza

d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p.

438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego

dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66;

Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13)."

(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)

Va da sé che i criteri sopra esposti

richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la

detenzione) é in corso da un certo tempo.

Allo stadio attuale

dell’inchiesta vi sono atti istruttori ancora da esperire.

In primo luogo, il magistrato

inquirente attende ancora che gli siano trasmessi la perizia relativa alla

ricostruzione dei fatti del 19 agosto 2008 da parte dei prof. __________ e

dott. __________, la cui consegna è comunque prevista per il 31 marzo 2009, ed

il rapporto della Polizia scientifica. La Polizia giudiziaria sta completando

la raccolta di testimonianze ed informazioni quo alla varie fattispecie emerse

a carico di __________. Inoltre il magistrato inquirente deve ancora procedere

ad interrogatori dell’accusato - quo alle risultanze peritali, ai suoi rapporti

con __________ e con __________, ai risultati del controllo telefonico

approvato il 14 gennaio 2009, al suo coinvolgimento nel traffico di

stupefacenti -, nonché ad un eventuale confronto con __________. Il Procuratore

pubblico deve pure procedere agli interrogatori del dr. __________ (già

previsto per il 19 febbraio 2009), dei periti, di __________ (un primo verbale

è già previsto per il 12 febbraio p.v.), del medico legale dott. __________,

nonché a nuove audizioni delle parti lese. Non potendosi del resto escludere

che da tali atti emerga l’esigenza di procedere alla verbalizzazione di

ulteriori testi, rispettivamente va rilevato che la difesa ha già chiesto una

nuova audizione di alcuni testi (cfr. scritto 28.01.2009). Inoltre, il

Procuratore pubblico è tuttora in attesa dell’evasione da parte delle Autorità

italiane della rogatoria 22 ottobre 2008.

Nella fattispecie è pure dato, a

giudizio di questo giudice, un concreto pericolo di collusione ed inquinamento

delle prove, perlomeno fino al momento in cui non si sarà proceduto alle

audizioni di __________, dei testi e delle parti lese.

8.

Il pericolo di recidiva consiste

infatti nel rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o

continui la commissione di quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri

motivi di arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto e

risultare dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26). Il pericolo di

recidiva ex art. 95 CPP è nozione relativamente estesa: l'assenza di precedenti

specifici non basta, da sola, ad escluderlo, così come non basta, sempre da

solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto siano stati commessi più reati

(DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez,

Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n.

701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise

annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). La gravità del reato (se si

preferisce la gravità dei fatti oggetto d’accusa e di cui si teme

reiterazione), condizione la cui assenza è comunque

determinante (G. Piquerez, op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta

(sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere debitamente

considerata (DTF 21.1.2005,1P.750/2004; DTF 25.4.2006,1P.198/2006; CRP

16.5.2006, 60.2006.154). Occorre, insomma, che l'insieme delle

circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria, personalità, modalità di

commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del

procedimento in corso, fatti oggetto dell’ipotesi di reato ecc.) concorrano ad

imporre una prognosi molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005,1P.750/2004).

In concreto, è senz’altro dato un

concreto pericolo di recidiva.

Basti qui ricordare i numerosi

precedenti di __________ in Italia (ad es. Corte di Appello di Torino __________

per rapina, Tribunale di Busto Arsizio __________, Tribunale di Verbania __________;

cfr. anche verb. Pol. accusato del 19.11.2008), dove sono pure in corso altri

procedimenti a suo carico, nonché considerare la reiterazione a delinquere che

emerge dai fatti oggetto dell’attuale procedimento.

9.

Stabilito che gli elementi di

legge per il mantenimento e/o proroga della detenzione preventiva sono presenti

nel caso in esame, occorre ora valutare se la proroga richiesta (5 mesi), sia

rispettosa del principio di proporzionalità, ricordato che determinanti a tale

proposito sono il rapporto tra la detenzione sofferta, o eventualmente ancora

da soffrire, e la gravità dei reati (o meglio della pena ipotizzabile), nonché

il rispetto dell'art. 102 CPP (secondo cui l'inchiesta deve procedere con

celerità; cfr. anche DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004,1P.630/2004; SJ

1981 p. 383 e citazioni);

In concreto la proporzionalità

del carcere preventivo cui è astretto __________ per rapporto alla presumibile

pena, è senz’altro data: __________, come detto, è detenuto dal 21 agosto 2008

per reati di sicura gravità, in particolare quello di omicidio intenzionale,

cioè di un crimine, e per il quale, in caso di condanna, è ipotizzabile una

pena di durata verosimilmente ben maggiore del carcere sin qui sofferto ed

ancora da soffrire, ribadito inoltre che successivamente nel corso

dell’inchiesta sono emersi ulteriori reati per i quali il Procuratore pubblico

in data 19 gennaio 2009 ha esteso l’accusa.

Per quanto concerne invece

l’altro aspetto della proporzionalità, e cioè quello connesso al rispetto del

principio di celerità, trattasi di inchiesta complessa – non soltanto a causa

delle difficoltà nell’accertamento della dinamica di quanto avvenuto la sera

del 19 agosto 2008, ma anche in considerazione delle varie fattispecie

penalmente rilevanti emerse a carico di __________ successivamente all’arresto,

al numero di persone coinvolte e alla ramificazioni con l’estero – che è stata comunque

condotta nel rispetto dei dettami dell’art. 102 cpv. 1 CPP, rilevato inoltre

che da un esame degli atti non emergono tempi morti di durata eccessiva tali da

mettere in discussione la legalità della detenzione (in proposito va infatti

ricordato che secondo il Tribunale federale il rispetto di tale principio deve

essere valutato globalmente, tenendo conto delle particolarità dell’inchiesta,

dell’ampiezza del lavoro svolto dagli inquirenti, non potendosi pretendere che

un magistrato si occupi costantemente di un unico incarto, e di quella degli

inevitabili tempi morti, cfr. DTF 124 I 139, DTF 128 I 149, STF 7.2.2005 in re

C.,1S.3/2005).

In conclusione, constatata l'esistenza

di gravi indizi di reato, bisogni dell’istruzione, pericolo di collusione/inquinamento

delle prove, pericolo di fuga e pericolo di recidiva, nonché rispetto dei

principi di proporzionalità della carcerazione (sofferta e da soffrire) nei

termini suesposti, l'istanza è accolta ed è concessa una proroga del carcere

preventivo a cui è astretto __________ sino al 21 luglio 2009 compreso, con il

formale invito all’attenzione dei precetti di celerità (art. 102 cpv. 1 e 176

cpv. 3 CPPT) che vuole contenimento della possibile carcerazione preventiva,

quale richiamo e quale necessità di controllo d’ufficio del trascorrere del

tempo.

In conclusione, l'istanza deve

quindi essere accolta, così come proposta dal Procuratore pubblico, con la

presente decisione, esente da tasse e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e

contrario) e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art.

284 cpv. 1 lett. a CPP).

P.Q.M.

richiamati gli articoli 111, 122,

123, 126, 134, 139 CP, 19 LStup, 1ss. LArm, 95 ss. 102, 103, 279 ss, 284 CPP;

decide

1. L’istanza è

accolta.

Di conseguenza

il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato sino al

21 luglio

2009 (compreso).

Considerandi

2.

Non si

percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera

dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione:

__________

giudice

Ursula Züblin

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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