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Decisione

INC.2008.41903

Istanza di libertà provvisoria. Vittima minorenne. Istanza respinta

22 dicembre 2008Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

A.

__________ è stato arrestato il

27 agosto 2008 su ordine di arresto di pari data e nei suoi confronti il

Procuratore pubblico ha promosso l'accusa per titolo di atti sessuali con

fanciulli, segnatamente con la figlia della moglie __________ (__________).

L'arresto è stato confermato il

giorno successivo dal GIAR, considerata la presenza di gravi e concreti indizi

di colpevolezza, bisogni dell'istruzione, pericolo di collusione e pericolo di

recidiva (Inc. GIAR 419.2008.1, doc.).

Successivamente, il 12 novembre

2008, l’accusa è stata estesa anche per titolo di ripetuta violenza carnale.

Gli inquirenti hanno proceduto

all'audizione, oltre che dell'accusato e della minorenne, anche a quella di

vari testi.

B.

Con l'istanza qui in esame e per

il tramite del proprio difensore, __________ chiede di essere immediatamente

posto in libertà provvisoria. La difesa, dopo aver evidenziato le ammissioni

dell’istante quo al reato di ripetuti atti con fanciulli (ma non per quello di

violenza carnale), rileva che non sarebbero più dati pericolo concreto di

collusione - le audizioni testimoniali con le persone con le quali poteva

sussistere tale pericolo sono infatti già state esperite, ad __________, quo

alla collusione con eventuali testi di cui la difesa dovesse richiedere

l’audizione non costituirebbe comunque motivo di interesse pubblico atto a

giustificare il mantenimento della detenzione preventiva, potendo essere

esperiti con l’accusato in libertà provvisoria - e neppure pericolo di recidiva

- l’istruttoria sin qui esperita avrebbe definitivamente chiarito e

circoscritto le circostanze in cui avvenivano gli atti sessuali tra __________

e la minorenne __________, “circostanze che si può escludere possano

concretamente riproporsi”-.

La difesa evidenzia inoltre che __________,

incensurato, ha sempre vissuto in Svizzera, dove ha pure mantenuto il centro

dei propri interessi; se è vero che prima dell’arresto egli risiedeva in __________,

ciò era dovuto al fatto che nei confronti della moglie è stata a suo tempo

pronunciata l’espulsione, era comunque sua intenzione allo scadere della stessa

fare rientro in Svizzera con la famiglia. In ogni caso, se messo in libertà

provvisoria, egli andrebbe a risiedere presso i genitori a __________, fermo

restando l’impegno a dar seguito ad ogni e qualsiasi citazione da parte degli

inquirenti, rispettivamente a non prendere alcun tipo di contatto con __________.

Da ultimo, viene evidenziata la disponibilità dell’accusato istante a

depositare, quale misura sostitutiva dell’arresto, i documenti di

legittimazione, come pure, se richiesto, a presentarsi regolarmente in Polizia

ed in generale a sottostare “a qualsiasi ulteriore provvedimento che questo

PP ritenesse idoneo”.

C.

Il magistrato inquirente con

preavviso negativo 19 dicembre 2008 si oppone alla scarcerazione di __________.

Dopo aver riassunto gli indizi di colpevolezza a carico dell’accusato istante

per i reati addebitatigli, rileva che l'inchiesta, condotta nel rispetto del

principio di celerità, è ormai nella fase conclusiva e che l’assenza di

precedenti non permette di ritenere esistenza di concreto pericolo di recidiva,

neppure sarebbe dato pericolo di fuga. Viceversa, seppure l’inchiesta sia ormai

entrata nelle fasi conclusive, sarebbe tuttora dato concreto pericolo di

collusione, segnatamente in relazione ad eventuali ulteriori audizioni della

vittima o delle testi __________ e __________ al dibattimento su richiesta

della difesa o per ordine del Presidente della Corte, tesi peraltro corroborata

da vari episodi, dettagliatamente indicati nel preavviso.

Il mantenimento del carcere

preventivo sarebbe comunque rispettoso del principio di proporzionalità.

D.

In sede di osservazioni (19

dicembre 2008) la difesa si riconferma integralmente nell'istanza 16/17

dicembre 2008, ribadendo che in concreto non sarebbero più dati motivi di

interesse pubblico, segnatamente pericolo di collusione, atti a giustificare il

mantenimento della detenzione preventiva, nonché l’impegno di __________ di non

prendere contatto con la vittima, la di lei madre, la di lei sorella e la di

lei nonna.

Considerandi

1.

L’istanza, presentata dalla

difesa di __________ accusato detenuto, è ricevibile in ordine.

Il preavviso e l'incarto sono stati

trasmessi tempestivamente ai sensi dell'art. 108 CPP in particolare, il

preavviso e l'incarto sono stati consegnati “brevi manu” a questo ufficio la

mattina del 19 dicembre 2008.

Il termine di cui all'art. 108

cpv. 2 CPP viene a scadere lunedì 22 dicembre 2008.

2.

I principi che reggono la

materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.

L’art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito

dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al

cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di regola in libertà,

consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere

preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso

accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e

nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per

quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al

pericolo di collusione e di inquinamento delle prove che, sia detto qui a

futura memoria – può continuare ad esistere fino al pubblico dibattimento

(sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo

2000.

in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in

esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP

non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la

revisione del CPP, ad art. 27 , pag. 32, nota 3), tra altri possibili,

essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L’eccezione della cautelare privazione della libertà

personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto

cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed a superamento di

quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel

solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della

proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia

381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con

maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la

restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle

indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei

ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP 1980 pag.

128).

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., Inc.

520.2001

).

3.

L'esistenza di gravi e concreti

indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di

competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è

quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della

misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza

l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta

con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito

premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.

In secondo luogo, non va

trascurato che quando si tratti di inchieste concernenti abusi sessuali,

raramente ci si trova confrontati con testimonianze dirette, ma piuttosto con

le contrastanti dichiarazioni della vittima e di quelle del presunto autore.

In concreto seri concreti indizi

di colpevolezza quo al reato di ripetuti atti sessuali con fanciulli sono

senz’altro dati: lo stesso accusato ha ammesso, dopo alcune iniziali reticenze,

di avere avuto ripetuti rapporti sessuali completi con __________ (__________),

figlia della di lui moglie, a far tempo dal 2006 sia in Svizzera che

all’estero.

Quo al reato di violenza carnale

- reato contestato dall’accusato (cfr. verb. SPP 10.10.2008) - , indizi per

ritenere l’esistenza di pressioni psicologiche/minacce da parte di __________

nei confronti di __________ emergono, non soltanto dalle dichiarazioni della

minore (da ultimo nel corso dell’audizione 16.12.2008 (non ancora contestate

all’accusato), ma anche da quelle della madre (verb. PP 5.11.2008), della

sorella (cfr. verb. PP 20.11.2008) e della nonna di __________ (verb. PP 18.11.2008):

emergono in particolare indizi - che dovranno comunque essere valutati dalla

Corte di merito - per ritenere che l’accusato avrebbe subordinato il

mantenimento finanziario ed il soggiorno in __________ di __________, della

madre e della sorella, alla disponibilità della minore di avere rapporti

sessuali con lui ed a mantenere silenzio in proposito. Giova ricordare che la

ragazza, cittadina __________, ha raggiunto nel 2004, unitamente alla sorella __________,

la madre in Europa, dopo che questa si è sposata con l’accusato, il quale

provvedeva pure al loro sostentamento. La ragazza ha del resto sempre fornito

una versione lineare dei fatti, in termini univoci e coerenti (cfr. da ultimo

audizione del 16.12.2008). Ricordato comunque che, per valutare l’esistenza

della minaccia e/o delle pressioni psicologiche, occorre fare riferimento alle

circostanze concrete in cui si trova la vittima (una situazione d’inferiorità

fisica e di dipendenza sociale ed emozionale può essere sufficiente, cfr. DTF

124.

IV 159, nonché B. Corboz , Les infractions en droit Suisse, ad art. 190, n.

7ss e rif. ivi cit.).

Sulla base di

quanto esposto occorre concludere, senza pregiudizio per il seguito delle

indagini ed il giudizio di merito (cui compete una valutazione globale degli

indizi), per la presenza di gravi e sufficienti indizi di reato in capo ad __________

a fondamento della detenzione preventiva.

4.

In merito ai bisogni istruttori

atti a giustificare la detenzione preventiva ed il suo perdurare, vi é

consolidata giurisprudenza (e dottrina):

“In relazione ai bisogni istruttori, atti a

giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare

che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto

tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di

collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la

corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale

suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697

ss.; RDAT 1988 no. 24). In

quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé,

decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise

erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der

Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op.

cit., no. 701a). Occorre che l'indagato,

se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto

svolgimento e, conseguentemente, l'esito.

E', inoltre, necessario che questa possibilità di

pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti:

"Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die

theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren

könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben

unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konkrete Indizien für

eine solche Gefahr sprechen." (DTF

117.

Ia 257, cons. 4 c.).

Gli elementi di concretezza del pericolo vanno

individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e

nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad

esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non

può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della

misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del

teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza

d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p.

438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego

dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66;

Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).”

(GIAR 23

settembre 2002 in re Y.)

Nello stesso

senso, la CRP:

"I rischi di collusione e di inquinamento delle

prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta

generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già

sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in

atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi

fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso

della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la

possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da

parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la

realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in

maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R.

Hauser/E. Schweri, op. cit. §

68.

n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"

(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)

Riassumendo,

per il mantenimento della carcerazione preventiva dell'accusato, non basta che

vi siano ancora atti istruttori da esperire, ma è necessario che la prematura

rimessa in libertà dell'accusato possa essere di nocumento proprio nell'ottica

dell'assunzione delle prove che ancora mancano, e meglio in presenza di

pericolo di collusione, quando cioè è lecito temere l'intervento dell'accusato

su terze persone (siano essi correi, parti lese o semplici testi), o pericolo

di inquinamento delle prove, termine più ampio che indica altri atteggiamenti

suscettibili di falsare l'assetto probatorio, come la soppressione o

l'alterazione di mezzi di prova, ecc..

Va da sé che i criteri sopra

esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la

detenzione) è in corso da un certo tempo.

E' vero che __________ è

incensurato, che ha ammesso di avere avuto rapporti sessuali con ____ a far

tempo dal 2006 e che l'inchiesta è ormai agli sgoccioli - in data 16 dicembre

2008.

si è proceduto ad una nuova audizione della vittima, le cui dichiarazioni

dovranno essere contestate all’accusato, il cui verbale è già stato fissato per

il 14 gennaio 2009, dopodiché il Procuratore pubblico, ricevuti il rapporto

d’inchiesta e la trascrizione dell’audizione di __________, procederà al

deposito atti (prevedibilmente nella seconda metà del gennaio 2009, cfr.

preavviso 19.12.2008) e, quindi, in assenza di richieste di complementi

istruttori, al deferimento di __________ alla competente Corte -.

Tuttavia non possono essere

trascurate le circostanze particolari del caso in discussione.

Innanzitutto occorre considerare

che i fatti sono avvenuti in ambito famigliare, l’età della vittima (per cui la

stessa appare maggiormente influenzabile rispetto ad un adulto), il rapporto di

quasi padre/figlia con l’accusato (“Il __________ per me è come un papà”, verb.

27.08

), nonché il fatto che la minorenne e le di lei sorella e madre

vivono grazie al contributo finanziario dell’accusato, in assenza del quale

sarebbero costrette a rientrare in __________ o comunque si troverebbero in una

situazione di grande difficoltà. Inoltre, dal carcere, l’accusato ha cercato di

inviare una lettera a __________, poi censurata, nella quale scrive - tra

l’altro - “solo noi due sappiamo quello che è successo..... “ .........

eravamo una famiglia felice... anche senza problemi economici”....”non so come

tu ti senta ora a causa di quello che é successo e per il mio arresto....”

“...come spero che tu riesca ad essere di nuovo spensierata e allegra come lo

eri prima del mio arresto. Ti chiedo ancora un Favore: stai vicino alla mamma

che sicuramente è quella che soffre di più perché si ritrova, oltre a me in

prigione, anche ad avere tutta la Famiglia sulle spalle.” Non

va poi trascurato che nelle lettere indirizzate dal carcere alla moglie,

l’accusato si presenta come persona insostituibile per lei e le figlie,

perlomeno dal profilo finanziario, lasciando pure trasparire una certa

complicità/corresponsabilità della minore per quanto accaduto, ciò che peraltro

emerge anche dalle dichiarazioni da lui rilasciate in alcuni verbali (in

particolare, da ultimo verb. SPP 10.10.2008). A ciò si aggiunge che, la stessa

minore nel corso della prima audizione, ha dichiarato di aver inizialmente

riferito quanto __________ le aveva detto di riferire, e cioè ha negato di

avere avuto con lui approcci di natura sessuale, ciò che comprova

l’influenzabilità da parte di __________ sulla vittima, influenzabilità che

peraltro emerge anche dalle dichiarazioni rese da __________ nel corso

dell’ultima audizione.

In sostanza, tenuto conto del

genere di reati in esame, dello stretto rapporto tra l’accusato e la vittima,

della giovane età di quest’ultima, più facilmente influenzabile rispetto ad un

adulto, del rapporto di dipendenza e del tentativo di contatto già

manifestatosi, il rischio di collusione non può in concreto essere ritenuto

soltanto astratto e teorico (DTF 1P 78/2003 del 7.03.2003 in re R.C.). In altre

parole, appare concreta la possibilità che l’accusato, se messo in libertà

provvisoria, facilitato, in ciò, anche dal fatto che la vicenda si è svolta in

ambito famigliare, rispettivamente dalla particolare posizione di dipendenza

economica della vittima, delle di lei madre e sorella, e per quanto concerne la

vittima fors’anche psicologica, possa in qualche modo adoperarsi per

influenzare a proprio beneficio, i testi, in particolare, la moglie e l’altra

figlia di quest’ultima o, sia direttamente che indirettamente, la stessa

vittima (peraltro facilmente localizzabile), onde convincerla a modificare (in

parte) le proprie dichiarazioni. Ciò che, in relazione alla possibilità di un

ulteriore audizione della vittima e delle due testi in sede dibattimentale,

potrebbe avere evidenti e negative conseguenze sull’accertamento della verità.

In siffatte circostanze, l’impegno espresso dall’accusato di non prendere

contatto in alcun modo con le altre persone coinvolte non appare sufficiente a

scongiurare il timore che detto rischio si concretizzi, a maggior ragione se si

considerano il tentativo di contattare per lettera la minore dal carcere

(tentativo non reiterato, ma occorre considerare che la lettera era stata

censurata dagli inquirenti).

Non può entrare in considerazione

l’adozione di misure sostitutive, quali il deposito dei documenti o l’obbligo

di presentarsi regolarmente in Polizia, essendo inidonee a scongiurare il

pericolo di collusione.

Da ultimo, quo al caso citato

dalla difesa, a prescindere che nell’ambito di reati qui in discussione è

comunque quantomeno aleatorio, fare confronti, le circostanze del caso erano

differenti (ad esempio per il tempo trascorso dai fatti).

5.

Essendo dato uno dei motivi di

ordine pubblico per il mantenimento del carcere preventivo non occorre qui

esaminare l’esistenza di concreto pericolo di fuga e di recidiva, peraltro

neppure ritenuti dal Procuratore pubblico, e che comunque non emergono in

maniera evidente dall’incarto.

6.

La proporzionalità di una

carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un

lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la

gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro

occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383

e citazioni; art. 102 CPP).

La proporzionalità della

carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse (fosse

anche solo per il reato di atti sessuali con fanciulli), della presenza di

concreti indizi di colpevolezza, della verosimile pena in caso di condanna e

della complessità dell'inchiesta, peraltro ormai in fase conclusiva, è

sicuramente data. Gli inquirenti hanno proceduto con celerità e non si sono

limitati ad interrogare l’accusato e __________, ma hanno provveduto alla

ricerca di riscontri oggettivi al fine di acclarare i fatti, viste le

rispettive versioni non proprio concordanti.

L’accusato è stato arrestato il

27.

agosto 2008 ed i reati in discussione sono di sicura gravità. In questo

lasso di tempo l’inchiesta, di per sé difficile per la delicatezza del tema

(reati sessuali avvenuti in ambito famigliare) ed il coinvolgimento di una

vittima minorenne, è proceduta con celerità, né sono ravvisabili tempi morti

particolari, prova ne è che il Procuratore pubblico ha già fissato il verbale

per la contestazione all’accusato delle ultime risultanze istruttorie,

dopodiché, ricevuto il rapporto d’inchiesta, procederà al deposito degli atti,

e, quindi, in assenza di richieste di complementi istruttori al deferimento di __________

alla competente Corte.

Resta in ogni caso sottinteso

l’obbligo, per il magistrato inquirente, di trattare con priorità i casi in cui

l’accusato è in detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP).

7.

In conclusione sufficienti

presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla

giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________

a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua

libertà. Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve

essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie

(art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera

dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli articoli 187 e 190

CP, 95ss, 102, 103, 279ss, 284 CPP,

decide:

1.

L’istanza di libertà provvisoria presentata il 16/17 dicembre 2008 da __________

è respinta.

2.

Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi

penali entro dieci giorni dall’intimazione.

Intimazione:

giudice

Ursula Züblin

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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