INC.2008.41903
Istanza di libertà provvisoria. Vittima minorenne. Istanza respinta
22 dicembre 2008Italiano18 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
INC.2008.41903
Data decisione, Autorità:
22.12.2008, GIAR
Titolo:
Istanza di libertà provvisoria. Vittima minorenne. Istanza respinta
PERICOLO DI COLLUSIONE
art. 95 CPP-TI
art. 102 CPP-TI
art. 103 CPP-TI
art. 280 CPP-TI
art. 187 CPS
art. 190 CPS
Incarto n.
INC.2008.41903
Lugano
22 dicembre 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria
presentata il 16/17 dicembre 2008 da
__________patr. di fiducia dall’avv. __________
e qui trasmessa con preavviso negativo dicembre 2008 dal
Procuratore pubblico Moreno Capella
preso atto delle osservazioni
della difesa (19 dicembre 2008) che conferma contenuti e conclusioni dell'istanza;
visto l'inc. MP __________;
considerato
Fatti
A.
__________ è stato arrestato il
27 agosto 2008 su ordine di arresto di pari data e nei suoi confronti il
Procuratore pubblico ha promosso l'accusa per titolo di atti sessuali con
fanciulli, segnatamente con la figlia della moglie __________ (__________).
L'arresto è stato confermato il
giorno successivo dal GIAR, considerata la presenza di gravi e concreti indizi
di colpevolezza, bisogni dell'istruzione, pericolo di collusione e pericolo di
recidiva (Inc. GIAR 419.2008.1, doc.).
Successivamente, il 12 novembre
2008, l’accusa è stata estesa anche per titolo di ripetuta violenza carnale.
Gli inquirenti hanno proceduto
all'audizione, oltre che dell'accusato e della minorenne, anche a quella di
vari testi.
B.
Con l'istanza qui in esame e per
il tramite del proprio difensore, __________ chiede di essere immediatamente
posto in libertà provvisoria. La difesa, dopo aver evidenziato le ammissioni
dell’istante quo al reato di ripetuti atti con fanciulli (ma non per quello di
violenza carnale), rileva che non sarebbero più dati pericolo concreto di
collusione - le audizioni testimoniali con le persone con le quali poteva
sussistere tale pericolo sono infatti già state esperite, ad __________, quo
alla collusione con eventuali testi di cui la difesa dovesse richiedere
l’audizione non costituirebbe comunque motivo di interesse pubblico atto a
giustificare il mantenimento della detenzione preventiva, potendo essere
esperiti con l’accusato in libertà provvisoria - e neppure pericolo di recidiva
- l’istruttoria sin qui esperita avrebbe definitivamente chiarito e
circoscritto le circostanze in cui avvenivano gli atti sessuali tra __________
e la minorenne __________, “circostanze che si può escludere possano
concretamente riproporsi”-.
La difesa evidenzia inoltre che __________,
incensurato, ha sempre vissuto in Svizzera, dove ha pure mantenuto il centro
dei propri interessi; se è vero che prima dell’arresto egli risiedeva in __________,
ciò era dovuto al fatto che nei confronti della moglie è stata a suo tempo
pronunciata l’espulsione, era comunque sua intenzione allo scadere della stessa
fare rientro in Svizzera con la famiglia. In ogni caso, se messo in libertà
provvisoria, egli andrebbe a risiedere presso i genitori a __________, fermo
restando l’impegno a dar seguito ad ogni e qualsiasi citazione da parte degli
inquirenti, rispettivamente a non prendere alcun tipo di contatto con __________.
Da ultimo, viene evidenziata la disponibilità dell’accusato istante a
depositare, quale misura sostitutiva dell’arresto, i documenti di
legittimazione, come pure, se richiesto, a presentarsi regolarmente in Polizia
ed in generale a sottostare “a qualsiasi ulteriore provvedimento che questo
PP ritenesse idoneo”.
C.
Il magistrato inquirente con
preavviso negativo 19 dicembre 2008 si oppone alla scarcerazione di __________.
Dopo aver riassunto gli indizi di colpevolezza a carico dell’accusato istante
per i reati addebitatigli, rileva che l'inchiesta, condotta nel rispetto del
principio di celerità, è ormai nella fase conclusiva e che l’assenza di
precedenti non permette di ritenere esistenza di concreto pericolo di recidiva,
neppure sarebbe dato pericolo di fuga. Viceversa, seppure l’inchiesta sia ormai
entrata nelle fasi conclusive, sarebbe tuttora dato concreto pericolo di
collusione, segnatamente in relazione ad eventuali ulteriori audizioni della
vittima o delle testi __________ e __________ al dibattimento su richiesta
della difesa o per ordine del Presidente della Corte, tesi peraltro corroborata
da vari episodi, dettagliatamente indicati nel preavviso.
Il mantenimento del carcere
preventivo sarebbe comunque rispettoso del principio di proporzionalità.
D.
In sede di osservazioni (19
dicembre 2008) la difesa si riconferma integralmente nell'istanza 16/17
dicembre 2008, ribadendo che in concreto non sarebbero più dati motivi di
interesse pubblico, segnatamente pericolo di collusione, atti a giustificare il
mantenimento della detenzione preventiva, nonché l’impegno di __________ di non
prendere contatto con la vittima, la di lei madre, la di lei sorella e la di
lei nonna.
Considerandi
1.
L’istanza, presentata dalla
difesa di __________ accusato detenuto, è ricevibile in ordine.
Il preavviso e l'incarto sono stati
trasmessi tempestivamente ai sensi dell'art. 108 CPP in particolare, il
preavviso e l'incarto sono stati consegnati “brevi manu” a questo ufficio la
mattina del 19 dicembre 2008.
Il termine di cui all'art. 108
cpv. 2 CPP viene a scadere lunedì 22 dicembre 2008.
2.
I principi che reggono la
materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.
L’art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito
dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al
cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di regola in libertà,
consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere
preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso
accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e
nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per
quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al
pericolo di collusione e di inquinamento delle prove che, sia detto qui a
futura memoria – può continuare ad esistere fino al pubblico dibattimento
(sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo
2000.
in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in
esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP
non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la
revisione del CPP, ad art. 27 , pag. 32, nota 3), tra altri possibili,
essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L’eccezione della cautelare privazione della libertà
personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto
cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed a superamento di
quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel
solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della
proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia
381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con
maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la
restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle
indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei
ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP 1980 pag.
128).
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., Inc.
520.2001
).
3.
L'esistenza di gravi e concreti
indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di
competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è
quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della
misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza
l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta
con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito
premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.
In secondo luogo, non va
trascurato che quando si tratti di inchieste concernenti abusi sessuali,
raramente ci si trova confrontati con testimonianze dirette, ma piuttosto con
le contrastanti dichiarazioni della vittima e di quelle del presunto autore.
In concreto seri concreti indizi
di colpevolezza quo al reato di ripetuti atti sessuali con fanciulli sono
senz’altro dati: lo stesso accusato ha ammesso, dopo alcune iniziali reticenze,
di avere avuto ripetuti rapporti sessuali completi con __________ (__________),
figlia della di lui moglie, a far tempo dal 2006 sia in Svizzera che
all’estero.
Quo al reato di violenza carnale
- reato contestato dall’accusato (cfr. verb. SPP 10.10.2008) - , indizi per
ritenere l’esistenza di pressioni psicologiche/minacce da parte di __________
nei confronti di __________ emergono, non soltanto dalle dichiarazioni della
minore (da ultimo nel corso dell’audizione 16.12.2008 (non ancora contestate
all’accusato), ma anche da quelle della madre (verb. PP 5.11.2008), della
sorella (cfr. verb. PP 20.11.2008) e della nonna di __________ (verb. PP 18.11.2008):
emergono in particolare indizi - che dovranno comunque essere valutati dalla
Corte di merito - per ritenere che l’accusato avrebbe subordinato il
mantenimento finanziario ed il soggiorno in __________ di __________, della
madre e della sorella, alla disponibilità della minore di avere rapporti
sessuali con lui ed a mantenere silenzio in proposito. Giova ricordare che la
ragazza, cittadina __________, ha raggiunto nel 2004, unitamente alla sorella __________,
la madre in Europa, dopo che questa si è sposata con l’accusato, il quale
provvedeva pure al loro sostentamento. La ragazza ha del resto sempre fornito
una versione lineare dei fatti, in termini univoci e coerenti (cfr. da ultimo
audizione del 16.12.2008). Ricordato comunque che, per valutare l’esistenza
della minaccia e/o delle pressioni psicologiche, occorre fare riferimento alle
circostanze concrete in cui si trova la vittima (una situazione d’inferiorità
fisica e di dipendenza sociale ed emozionale può essere sufficiente, cfr. DTF
124.
IV 159, nonché B. Corboz , Les infractions en droit Suisse, ad art. 190, n.
7ss e rif. ivi cit.).
Sulla base di
quanto esposto occorre concludere, senza pregiudizio per il seguito delle
indagini ed il giudizio di merito (cui compete una valutazione globale degli
indizi), per la presenza di gravi e sufficienti indizi di reato in capo ad __________
a fondamento della detenzione preventiva.
4.
In merito ai bisogni istruttori
atti a giustificare la detenzione preventiva ed il suo perdurare, vi é
consolidata giurisprudenza (e dottrina):
“In relazione ai bisogni istruttori, atti a
giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare
che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto
tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di
collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la
corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale
suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697
ss.; RDAT 1988 no. 24). In
quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé,
decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise
erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der
Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op.
cit., no. 701a). Occorre che l'indagato,
se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto
svolgimento e, conseguentemente, l'esito.
E', inoltre, necessario che questa possibilità di
pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti:
"Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die
theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren
könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben
unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konkrete Indizien für
eine solche Gefahr sprechen." (DTF
117.
Ia 257, cons. 4 c.).
Gli elementi di concretezza del pericolo vanno
individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e
nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad
esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non
può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della
misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del
teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza
d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p.
438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego
dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66;
Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).”
(GIAR 23
settembre 2002 in re Y.)
Nello stesso
senso, la CRP:
"I rischi di collusione e di inquinamento delle
prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta
generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già
sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in
atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi
fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso
della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la
possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da
parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la
realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in
maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R.
Hauser/E. Schweri, op. cit. §
68.
n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"
(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)
Riassumendo,
per il mantenimento della carcerazione preventiva dell'accusato, non basta che
vi siano ancora atti istruttori da esperire, ma è necessario che la prematura
rimessa in libertà dell'accusato possa essere di nocumento proprio nell'ottica
dell'assunzione delle prove che ancora mancano, e meglio in presenza di
pericolo di collusione, quando cioè è lecito temere l'intervento dell'accusato
su terze persone (siano essi correi, parti lese o semplici testi), o pericolo
di inquinamento delle prove, termine più ampio che indica altri atteggiamenti
suscettibili di falsare l'assetto probatorio, come la soppressione o
l'alterazione di mezzi di prova, ecc..
Va da sé che i criteri sopra
esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la
detenzione) è in corso da un certo tempo.
E' vero che __________ è
incensurato, che ha ammesso di avere avuto rapporti sessuali con ____ a far
tempo dal 2006 e che l'inchiesta è ormai agli sgoccioli - in data 16 dicembre
2008.
si è proceduto ad una nuova audizione della vittima, le cui dichiarazioni
dovranno essere contestate all’accusato, il cui verbale è già stato fissato per
il 14 gennaio 2009, dopodiché il Procuratore pubblico, ricevuti il rapporto
d’inchiesta e la trascrizione dell’audizione di __________, procederà al
deposito atti (prevedibilmente nella seconda metà del gennaio 2009, cfr.
preavviso 19.12.2008) e, quindi, in assenza di richieste di complementi
istruttori, al deferimento di __________ alla competente Corte -.
Tuttavia non possono essere
trascurate le circostanze particolari del caso in discussione.
Innanzitutto occorre considerare
che i fatti sono avvenuti in ambito famigliare, l’età della vittima (per cui la
stessa appare maggiormente influenzabile rispetto ad un adulto), il rapporto di
quasi padre/figlia con l’accusato (“Il __________ per me è come un papà”, verb.
27.08
), nonché il fatto che la minorenne e le di lei sorella e madre
vivono grazie al contributo finanziario dell’accusato, in assenza del quale
sarebbero costrette a rientrare in __________ o comunque si troverebbero in una
situazione di grande difficoltà. Inoltre, dal carcere, l’accusato ha cercato di
inviare una lettera a __________, poi censurata, nella quale scrive - tra
l’altro - “solo noi due sappiamo quello che è successo..... “ .........
eravamo una famiglia felice... anche senza problemi economici”....”non so come
tu ti senta ora a causa di quello che é successo e per il mio arresto....”
“...come spero che tu riesca ad essere di nuovo spensierata e allegra come lo
eri prima del mio arresto. Ti chiedo ancora un Favore: stai vicino alla mamma
che sicuramente è quella che soffre di più perché si ritrova, oltre a me in
prigione, anche ad avere tutta la Famiglia sulle spalle.” Non
va poi trascurato che nelle lettere indirizzate dal carcere alla moglie,
l’accusato si presenta come persona insostituibile per lei e le figlie,
perlomeno dal profilo finanziario, lasciando pure trasparire una certa
complicità/corresponsabilità della minore per quanto accaduto, ciò che peraltro
emerge anche dalle dichiarazioni da lui rilasciate in alcuni verbali (in
particolare, da ultimo verb. SPP 10.10.2008). A ciò si aggiunge che, la stessa
minore nel corso della prima audizione, ha dichiarato di aver inizialmente
riferito quanto __________ le aveva detto di riferire, e cioè ha negato di
avere avuto con lui approcci di natura sessuale, ciò che comprova
l’influenzabilità da parte di __________ sulla vittima, influenzabilità che
peraltro emerge anche dalle dichiarazioni rese da __________ nel corso
dell’ultima audizione.
In sostanza, tenuto conto del
genere di reati in esame, dello stretto rapporto tra l’accusato e la vittima,
della giovane età di quest’ultima, più facilmente influenzabile rispetto ad un
adulto, del rapporto di dipendenza e del tentativo di contatto già
manifestatosi, il rischio di collusione non può in concreto essere ritenuto
soltanto astratto e teorico (DTF 1P 78/2003 del 7.03.2003 in re R.C.). In altre
parole, appare concreta la possibilità che l’accusato, se messo in libertà
provvisoria, facilitato, in ciò, anche dal fatto che la vicenda si è svolta in
ambito famigliare, rispettivamente dalla particolare posizione di dipendenza
economica della vittima, delle di lei madre e sorella, e per quanto concerne la
vittima fors’anche psicologica, possa in qualche modo adoperarsi per
influenzare a proprio beneficio, i testi, in particolare, la moglie e l’altra
figlia di quest’ultima o, sia direttamente che indirettamente, la stessa
vittima (peraltro facilmente localizzabile), onde convincerla a modificare (in
parte) le proprie dichiarazioni. Ciò che, in relazione alla possibilità di un
ulteriore audizione della vittima e delle due testi in sede dibattimentale,
potrebbe avere evidenti e negative conseguenze sull’accertamento della verità.
In siffatte circostanze, l’impegno espresso dall’accusato di non prendere
contatto in alcun modo con le altre persone coinvolte non appare sufficiente a
scongiurare il timore che detto rischio si concretizzi, a maggior ragione se si
considerano il tentativo di contattare per lettera la minore dal carcere
(tentativo non reiterato, ma occorre considerare che la lettera era stata
censurata dagli inquirenti).
Non può entrare in considerazione
l’adozione di misure sostitutive, quali il deposito dei documenti o l’obbligo
di presentarsi regolarmente in Polizia, essendo inidonee a scongiurare il
pericolo di collusione.
Da ultimo, quo al caso citato
dalla difesa, a prescindere che nell’ambito di reati qui in discussione è
comunque quantomeno aleatorio, fare confronti, le circostanze del caso erano
differenti (ad esempio per il tempo trascorso dai fatti).
5.
Essendo dato uno dei motivi di
ordine pubblico per il mantenimento del carcere preventivo non occorre qui
esaminare l’esistenza di concreto pericolo di fuga e di recidiva, peraltro
neppure ritenuti dal Procuratore pubblico, e che comunque non emergono in
maniera evidente dall’incarto.
6.
La proporzionalità di una
carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un
lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la
gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro
occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383
e citazioni; art. 102 CPP).
La proporzionalità della
carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse (fosse
anche solo per il reato di atti sessuali con fanciulli), della presenza di
concreti indizi di colpevolezza, della verosimile pena in caso di condanna e
della complessità dell'inchiesta, peraltro ormai in fase conclusiva, è
sicuramente data. Gli inquirenti hanno proceduto con celerità e non si sono
limitati ad interrogare l’accusato e __________, ma hanno provveduto alla
ricerca di riscontri oggettivi al fine di acclarare i fatti, viste le
rispettive versioni non proprio concordanti.
L’accusato è stato arrestato il
27.
agosto 2008 ed i reati in discussione sono di sicura gravità. In questo
lasso di tempo l’inchiesta, di per sé difficile per la delicatezza del tema
(reati sessuali avvenuti in ambito famigliare) ed il coinvolgimento di una
vittima minorenne, è proceduta con celerità, né sono ravvisabili tempi morti
particolari, prova ne è che il Procuratore pubblico ha già fissato il verbale
per la contestazione all’accusato delle ultime risultanze istruttorie,
dopodiché, ricevuto il rapporto d’inchiesta, procederà al deposito degli atti,
e, quindi, in assenza di richieste di complementi istruttori al deferimento di __________
alla competente Corte.
Resta in ogni caso sottinteso
l’obbligo, per il magistrato inquirente, di trattare con priorità i casi in cui
l’accusato è in detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP).
7.
In conclusione sufficienti
presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla
giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________
a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua
libertà. Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve
essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie
(art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera
dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli articoli 187 e 190
CP, 95ss, 102, 103, 279ss, 284 CPP,
decide:
1.
L’istanza di libertà provvisoria presentata il 16/17 dicembre 2008 da __________
è respinta.
2.
Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi
penali entro dieci giorni dall’intimazione.
Intimazione:
giudice
Ursula Züblin
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster