INC.2008.41904
Istanza di proroga del carcere preventivo
23 febbraio 2009Italiano17 min
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Numero d'incarto:
INC.2008.41904
Data decisione, Autorità:
23.02.2009, GIAR
Titolo:
Istanza di proroga del carcere preventivo
PERICOLO DI COLLUSIONE
art. 95 CPP-TI
art. 102 CPP-TI
art. 103 CPP-TI
art. 279 CPP-TI
Incarto n.
INC.2008.41904
Lugano
23 febbraio 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sull’istanza di proroga della
carcerazione presentata l'11 febbraio 2009 dal
Procuratore pubblico Moreno Capella, Lugano
nei confronti di
__________
viste le osservazioni 17/18
febbraio 2009 della difesa;
visto l'incarto MP __________;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in
diritto
1.
__________ è stato arrestato il
27 agosto 2008 su ordine di arresto di pari data e nei suoi confronti il
Procuratore pubblico ha promosso l'accusa per titolo di atti sessuali con
fanciulli, segnatamente con la figlia della moglie __________. (__________).
L'arresto è stato confermato il
giorno successivo dal GIAR, considerata la presenza di gravi e concreti indizi
di colpevolezza, bisogni dell'istruzione, pericolo di collusione e pericolo di
recidiva (Inc. GIAR 419.2008.1, doc.).
Successivamente, il 12 novembre
2008, l’accusa è stata estesa anche per titolo di ripetuta violenza carnale.
Gli inquirenti hanno proceduto
all'audizione, oltre che dell'accusato e della minorenne, anche a quella di
vari testi.
2.
Con decisione 22 dicembre 2008,
questo giudice ha respinto l’istanza di libertà provvisoria presentata il 16
dicembre 2008 da __________, essendo dati, oltre che seri e concreti indizi di
colpevolezza, bisogni dell’inchiesta e pericolo di collusione (cfr. doc. 5 inc.
GIAR 419.2008.3).
3.
Approssimandosi il termine di scadenza
della detenzione ex art. 102 cpv. 2 CPP, il magistrato inquirente ha inoltrato
istanza per una proroga fino al 26 marzo 2009. Il Procuratore pubblico precisa
innanzitutto che l’interrogatorio dell’accusato previsto per il 14 gennaio 2009 ha dovuto essere rinviato al 3 febbraio 2009, a causa del cambiamento di difensore, e che in
tale occasione l’accusato non ha potuto essere interrogato compiutamente
(contestazione delle dichiarazioni rese dalla minore nel corso dell’audizione
del 16 dicembre 2008), in quanto il difensore delle parti civili ha dovuto
assentarsi anzitempo e, soprattutto, il nuovo difensore ha chiesto, di poter
visionare completamente gli atti prima di procedere alla seconda parte
dell’interrogatorio. Ciò premesso, il magistrato inquirente evidenzia che
l’inchiesta è praticamente conclusa, dovendosi unicamente procedere ad un
ulteriore interrogatorio dell’accusato, già fissato per il 17 febbraio 2009,
quindi al deposito degli atti, riservata la presentazione di eventuali
complementi istruttori da parte della difesa e/o delle parti civili. Il
Procuratore pubblico ribadisce inoltre l’esistenza di un concreto pericolo di
collusione, segnatamente nei confronti della vittima __________ e con
riferimento ad una sua eventuale citazione al dibattimento, rinviando alle
considerazioni espresse nel preavviso negativo all’istanza di libertà
provvisoria 16 dicembre 2008. Da ultimo il magistrato inquirente afferma
rispetto del principio di proporzionalità.
4.
Il 17 febbraio 2009 si è
proceduto all’interrogatorio di __________.
Al termine del verbale il
Procuratore pubblico ha esteso l’accusa per titolo di coazione sessuale e
violazione del dovere di assistenza o educazione.
Il 20 febbraio 2009 il
Procuratore pubblico ha ordinato il deposito degli atti con scadenza al 13
marzo 2009.
5.
La difesa, con scritto 17
febbraio 2009, non si è opposta alla concessione della proroga.
6.
L’istanza, presentata da autorità
competente prima del termine di scadenza della detenzione preventiva ex art.
102 cpv. 2 CPP (27.02.2009 compreso) e con tempi che hanno permesso il rispetto
del diritto di essere sentito dell'accusato e per esso del difensore (il quale
non se ne è comunque avvalso), è ricevibile.
7.
Fatti
I principi che reggono la
materia, pur se noti alle parti, vengono qui brevemente richiamati:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33
scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo
evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in
libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo
a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato
gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel
contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per
quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al
pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare
ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid.
4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei
motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio
aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.
32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine
pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà
personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto
cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di
quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel
solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della
proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia
381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior
rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della
libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag.
416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi
penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."
(per tutte:
sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)
8.
Ricordato che l’assenza di
opposizione, alla richiesta di proroga, da parte della difesa non esenta questo
giudice da una verifica dell'esistenza dei presupposti per il mantenimento (se
si preferisce: la proroga) della carcerazione preventiva, nel caso in esame non
occorre dilungarsi più di tanto per confermare l'esistenza di gravi indizi di
reato in capo ad __________.
In proposito valgono le
considerazioni già espresse da questo giudice nella decisione 22 dicembre 2008,
con la precisazione che le dichiarazioni rese dalla vittima il 16 dicembre 2008
sono state nel frattempo contestate all’accusato:
“3.
L'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza
deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di competenza di questo giudice
derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza
dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà
personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e
dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire -
dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di
competenza delle sedi di giudizio.
In secondo luogo, non va trascurato che quando si
tratti di inchieste concernenti abusi sessuali, raramente ci si trova
confrontati con testimonianze dirette, ma piuttosto con le contrastanti
dichiarazioni della vittima e di quelle del presunto autore.
In concreto seri concreti indizi di colpevolezza quo
al reato di ripetuti atti sessuali con fanciulli sono senz’altro dati: lo
stesso accusato ha ammesso, dopo alcune iniziali reticenze, di avere avuto
ripetuti rapporti sessuali completi con __________ (__________), figlia della
di lui moglie, a far tempo dal 2006 sia in __________ che all’estero.
Quo al reato di violenza carnale - reato contestato
dall’accusato (cfr. verb. SPP 10.10.2008) - , indizi per ritenere l’esistenza
di pressioni psicologiche/minacce da parte di __________ nei confronti di __________
emergono, non soltanto dalle dichiarazioni della minore (da ultimo nel corso
dell’audizione 16.12.2008 (non ancora contestate all’accusato), ma anche da
quelle della madre (verb. PP 5.11.2008), della sorella (cfr. verb. PP
20.11.2008) e della nonna di __________ (verb. PP 18.11.2008): emergono in
particolare indizi - che dovranno comunque essere valutati dalla Corte di
merito - per ritenere che l’accusato avrebbe subordinato il mantenimento
finanziario ed il soggiorno in __________ di __________, della madre e della
sorella, alla disponibilità della minore di avere rapporti sessuali con lui ed
a mantenere silenzio in proposito. Giova ricordare che la ragazza, cittadina __________,
ha raggiunto nel 2004, unitamente alla sorella __________, la madre in __________,
dopo che questa si è sposata con l’accusato, il quale provvedeva pure al loro
sostentamento. La ragazza ha del resto sempre fornito una versione lineare dei
fatti, in termini univoci e coerenti (cfr. da ultimo audizione del 16.12.2008).
Ricordato comunque che, per valutare l’esistenza della minaccia e/o delle
pressioni psicologiche, occorre fare riferimento alle circostanze concrete in
cui si trova la vittima (una situazione d’inferiorità fisica e di dipendenza
sociale ed emozionale può essere sufficiente, cfr. DTF 124 IV 159, nonché B. Corboz
, Les infractions en droit Suisse, ad art. 190, n. 7ss e rif. ivi cit.).
Sulla base di quanto esposto occorre concludere, senza
pregiudizio per il seguito delle indagini ed il giudizio di merito (cui compete
una valutazione globale degli indizi), per la presenza di gravi e sufficienti
indizi di reato in capo ad __________ a fondamento della detenzione preventiva.”
Visto quanto precede si può prescindere, dall’esaminare
l’esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza quo ai reati di cui agli art.
189 e 219 CP (cfr. comunque contestazioni di cui al verb. PP 17.02.2009).
9.
In merito ai bisogni istruttori
atti a giustificare la detenzione preventiva ed il suo perdurare, vi é
consolidata giurisprudenza (e dottrina):
“In relazione ai bisogni istruttori, atti
a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare
che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto
tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di
collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la
corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale
suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697
ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica
il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto
"Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die
Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte
die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a).
Occorre che l'indagato, se posto in
libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e,
conseguentemente, l'esito.
E', inoltre, necessario che questa
possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi
concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes
die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren
könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben
unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete Indizien für
eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).
Gli elementi di concretezza del pericolo
vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da
assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di
prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di
collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del
mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato
nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una
possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della
deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice
atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal
senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS
1999, § 68 no 13)”.
(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)
Nello stesso senso, la CRP:
"I rischi di collusione e di
inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria.
Da un lato si tratta generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato
e i testimoni - già sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non
arrestati, messi in atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di
impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non
ancora in possesso della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a
suo vantaggio. La possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità
giudiziaria da parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi
concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere ammessa
aprioristicamente ed in maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000
in re A. e rif.; R. Hauser/E. Schweri, op. cit. § 68 n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"
(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)
Riassumendo,
per il mantenimento della carcerazione preventiva dell'accusato, non basta che
vi siano ancora atti istruttori da esperire, ma è necessario che la prematura
rimessa in libertà dell'accusato possa essere di nocumento proprio nell'ottica
dell'assunzione delle prove che ancora mancano, e meglio in presenza di
pericolo di collusione, quando cioè è lecito temere l'intervento dell'accusato
su terze persone (siano essi correi, parti lese o semplici testi), o pericolo
di inquinamento delle prove, termine più ampio che indica altri atteggiamenti
suscettibili di falsare l'assetto probatorio, come la soppressione o
l'alterazione di mezzi di prova, ecc..
Va da sé che i criteri sopra
esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la
detenzione) è in corso da un certo tempo.
10.
Come detto, il 17 febbraio 2009
si è proceduto all’interrogatorio di __________. Il 20 febbraio u.s., come
rilevato sopra, il Procuratore pubblico ha ordinato il deposito degli atti,
attualmente non è dato sapere se la difesa e/o le parti civili presenteranno
richieste di complementi istruttori entro il termine di scadenza del deposito
degli atti.
In ogni caso, è tuttora dato
concreto pericolo di collusione. Anche in proposito valgono le considerazioni
già espresse nella decisione 22 dicembre 2008:
“E' vero che __________ è incensurato, che ha ammesso
di avere avuto rapporti sessuali con __________ a far tempo dal 2006 e che
l'inchiesta è ormai agli sgoccioli - in data 16 dicembre 2008 si è proceduto ad
una nuova audizione della vittima, le cui dichiarazioni dovranno essere
contestate all’accusato, il cui verbale è già stato fissato per il 14 gennaio
2009, dopodiché il Procuratore pubblico, ricevuti il rapporto d’inchiesta e la
trascrizione dell’audizione di __________, procederà al deposito atti
(prevedibilmente nella seconda metà del gennaio 2009, cfr. preavviso
19.12.2008) e, quindi, in assenza di richieste di complementi istruttori, al
deferimento di __________ alla competente Corte -.
Tuttavia non possono essere trascurate le circostanze
particolari del caso in discussione.
Innanzitutto occorre considerare che i fatti sono
avvenuti in ambito famigliare, l’età della vittima (per cui la stessa appare
maggiormente influenzabile rispetto ad un adulto), il rapporto di quasi
padre/figlia con l’accusato (“Il __________ per me è come un papà”, verb.
27.08.2008), nonché il fatto che la minorenne e le di lei sorella e madre
vivono grazie al contributo finanziario dell’accusato, in assenza del quale
sarebbero costrette a rientrare in __________ o comunque si troverebbero in una
situazione di grande difficoltà. Inoltre, dal carcere, l’accusato ha cercato di
inviare una lettera a __________, poi censurata, nella quale scrive - tra
l’altro - “solo noi due sappiamo quello che è successo..... “ ......... eravamo
una famiglia felice... anche senza problemi economici”....”non so come tu ti
senta ora a causa di quello che é successo e per il mio arresto....” “...come
spero che tu riesca ad essere di nuovo spensierata e allegra come lo eri prima
del mio arresto. Ti chiedo ancora un Favore: stai vicino alla mamma che
sicuramente è quella che soffre di più perché si ritrova, oltre a me in
prigione, anche ad avere tutta la Famiglia sulle
spalle.” Non va poi trascurato che nelle lettere indirizzate dal carcere alla
moglie, l’accusato si presenta come persona insostituibile per lei e le figlie,
perlomeno dal profilo finanziario, lasciando pure trasparire una certa
complicità/corresponsabilità della minore per quanto accaduto, ciò che peraltro
emerge anche dalle dichiarazioni da lui rilasciate in alcuni verbali (in
particolare, da ultimo verb. SPP 10.10.2008). A ciò si aggiunge che, la stessa
minore nel corso della prima audizione, ha dichiarato di aver inizialmente
riferito quanto __________ le aveva detto di riferire, e cioè ha negato di
avere avuto con lui approcci di natura sessuale, ciò che comprova
l’influenzabilità da parte di __________ sulla vittima, influenzabilità che
peraltro emerge anche dalle dichiarazioni rese da __________ nel corso
dell’ultima audizione.
In sostanza, tenuto conto del genere di reati in
esame, dello stretto rapporto tra l’accusato e la vittima, della giovane età di
quest’ultima, più facilmente influenzabile rispetto ad un adulto, del rapporto
di dipendenza e del tentativo di contatto già manifestatosi, il rischio di
collusione non può in concreto essere ritenuto soltanto astratto e teorico (DTF
1P 78/2003 del 7.03.2003 in re R.C.). In altre parole, appare concreta la
possibilità che l’accusato, se messo in libertà provvisoria, facilitato, in
ciò, anche dal fatto che la vicenda si è svolta in ambito famigliare,
rispettivamente dalla particolare posizione di dipendenza economica della
vittima, delle di lei madre e sorella, e per quanto concerne la vittima fors’anche
psicologica, possa in qualche modo adoperarsi per influenzare a proprio
beneficio, i testi, in particolare, la moglie e l’altra figlia di quest’ultima
o, sia direttamente che indirettamente, la stessa vittima (peraltro facilmente
localizzabile), onde convincerla a modificare (in parte) le proprie
dichiarazioni. Ciò che, in relazione alla possibilità di un ulteriore audizione
della vittima e delle due testi in sede dibattimentale, potrebbe avere evidenti
e negative conseguenze sull’accertamento della verità. In siffatte circostanze,
l’impegno espresso dall’accusato di non prendere contatto in alcun modo con le
altre persone coinvolte non appare sufficiente a scongiurare il timore che
detto rischio si concretizzi, a maggior ragione se si considerano il tentativo
di contattare per lettera la minore dal carcere (tentativo non reiterato, ma
occorre considerare che la lettera era stata censurata dagli inquirenti).”
11.
Resta da determinare se una
proroga, rispettivamente quella richiesta, sia rispettosa del principio di
proporzionalità.
La proporzionalità deve essere
esaminata da angolature diverse.
Da un lato, occorre mettere in
relazione la durata del carcere preventivo con la gravità (e complessità) della
fattispecie e la pena presumibile, dall’altro occorre anche verificare il rispetto
del principio di celerità (DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004,
1P.630/2004; SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).
In relazione al primo aspetto si
constata che nel caso concreto il carcere preventivo sofferto (quasi 6 mesi)
non appare lesivo del principio di proporzionalità: i reati ascritti sono
comunque gravi e prevedono una pena edittale importante. In ogni caso, la
detenzione sin qui sofferta e quella ancora da soffrire appare comunque
inferiore a quella ipotizzabile in caso di condanna.
Per quanto concerne il secondo
aspetto, va detto che l’inchiesta appare complessa in considerazione della
tipologia dei reati e sin qui condotta celermente, rilevato inoltre che da un
esame degli atti non emergono tempi morti tali da mettere in discussione la
legalità della detenzione. Il principio di celerità appare dunque rispettato.
In conclusione, constatata
l'esistenza di gravi indizi di reato, bisogni dell’istruzione e pericolo di
collusione/inquinamento delle prove, nonché rispetto dei principi di
proporzionalità della carcerazione (sofferta e da soffrire) nei termini
suesposti, l'istanza è accolta ed è concessa una proroga del carcere preventivo
a cui è astretto __________ sino al 26 marzo 2009 compreso, con il formale
invito all’attenzione dei precetti di celerità (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3
CPPT) che vuole contenimento della possibile carcerazione preventiva, quale
richiamo e quale necessità di controllo d’ufficio del trascorrere del tempo (cfr.
istanza 11.02.2009 p. 5).
In conclusione, l'istanza è
accolta con la presente decisione esente da tasse e spese giudiziarie (art. 39
lett. f TG e contrario), suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi
penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).
P.Q.M
viste le norme applicabili, in
particolare gli artt. 187 e 190 CP, 95 ss., 102, 103, 280ss e 284 CPP,
decide
1. L'istanza
è accolta.
§. Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________ è
prorogato fino al 26 marzo 2009 (compreso).
Considerandi
2.
Non si
prelevano tasse e spese.
3.
Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei
ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.
4.
Intimazione:
giudice
Ursula Züblin
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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