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Decisione

INC.2008.41904

Istanza di proroga del carcere preventivo

23 febbraio 2009Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I principi che reggono la

materia, pur se noti alle parti, vengono qui brevemente richiamati:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33

scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo

evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in

libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo

a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato

gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel

contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per

quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al

pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare

ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid.

4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei

motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio

aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.

32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine

pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà

personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto

cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di

quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel

solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della

proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia

381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior

rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della

libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag.

416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi

penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."

(per tutte:

sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

8.

Ricordato che l’assenza di

opposizione, alla richiesta di proroga, da parte della difesa non esenta questo

giudice da una verifica dell'esistenza dei presupposti per il mantenimento (se

si preferisce: la proroga) della carcerazione preventiva, nel caso in esame non

occorre dilungarsi più di tanto per confermare l'esistenza di gravi indizi di

reato in capo ad __________.

In proposito valgono le

considerazioni già espresse da questo giudice nella decisione 22 dicembre 2008,

con la precisazione che le dichiarazioni rese dalla vittima il 16 dicembre 2008

sono state nel frattempo contestate all’accusato:

“3.

L'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza

deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di competenza di questo giudice

derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza

dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà

personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e

dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire -

dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di

competenza delle sedi di giudizio.

In secondo luogo, non va trascurato che quando si

tratti di inchieste concernenti abusi sessuali, raramente ci si trova

confrontati con testimonianze dirette, ma piuttosto con le contrastanti

dichiarazioni della vittima e di quelle del presunto autore.

In concreto seri concreti indizi di colpevolezza quo

al reato di ripetuti atti sessuali con fanciulli sono senz’altro dati: lo

stesso accusato ha ammesso, dopo alcune iniziali reticenze, di avere avuto

ripetuti rapporti sessuali completi con __________ (__________), figlia della

di lui moglie, a far tempo dal 2006 sia in __________ che all’estero.

Quo al reato di violenza carnale - reato contestato

dall’accusato (cfr. verb. SPP 10.10.2008) - , indizi per ritenere l’esistenza

di pressioni psicologiche/minacce da parte di __________ nei confronti di __________

emergono, non soltanto dalle dichiarazioni della minore (da ultimo nel corso

dell’audizione 16.12.2008 (non ancora contestate all’accusato), ma anche da

quelle della madre (verb. PP 5.11.2008), della sorella (cfr. verb. PP

20.11.2008) e della nonna di __________ (verb. PP 18.11.2008): emergono in

particolare indizi - che dovranno comunque essere valutati dalla Corte di

merito - per ritenere che l’accusato avrebbe subordinato il mantenimento

finanziario ed il soggiorno in __________ di __________, della madre e della

sorella, alla disponibilità della minore di avere rapporti sessuali con lui ed

a mantenere silenzio in proposito. Giova ricordare che la ragazza, cittadina __________,

ha raggiunto nel 2004, unitamente alla sorella __________, la madre in __________,

dopo che questa si è sposata con l’accusato, il quale provvedeva pure al loro

sostentamento. La ragazza ha del resto sempre fornito una versione lineare dei

fatti, in termini univoci e coerenti (cfr. da ultimo audizione del 16.12.2008).

Ricordato comunque che, per valutare l’esistenza della minaccia e/o delle

pressioni psicologiche, occorre fare riferimento alle circostanze concrete in

cui si trova la vittima (una situazione d’inferiorità fisica e di dipendenza

sociale ed emozionale può essere sufficiente, cfr. DTF 124 IV 159, nonché B. Corboz

, Les infractions en droit Suisse, ad art. 190, n. 7ss e rif. ivi cit.).

Sulla base di quanto esposto occorre concludere, senza

pregiudizio per il seguito delle indagini ed il giudizio di merito (cui compete

una valutazione globale degli indizi), per la presenza di gravi e sufficienti

indizi di reato in capo ad __________ a fondamento della detenzione preventiva.”

Visto quanto precede si può prescindere, dall’esaminare

l’esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza quo ai reati di cui agli art.

189 e 219 CP (cfr. comunque contestazioni di cui al verb. PP 17.02.2009).

9.

In merito ai bisogni istruttori

atti a giustificare la detenzione preventiva ed il suo perdurare, vi é

consolidata giurisprudenza (e dottrina):

“In relazione ai bisogni istruttori, atti

a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare

che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto

tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di

collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la

corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale

suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697

ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica

il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto

"Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die

Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte

die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a).

Occorre che l'indagato, se posto in

libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e,

conseguentemente, l'esito.

E', inoltre, necessario che questa

possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi

concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes

die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren

könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben

unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete Indizien für

eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).

Gli elementi di concretezza del pericolo

vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da

assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di

prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di

collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del

mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato

nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una

possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della

deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice

atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal

senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS

1999, § 68 no 13)”.

(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)

Nello stesso senso, la CRP:

"I rischi di collusione e di

inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria.

Da un lato si tratta generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato

e i testimoni - già sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non

arrestati, messi in atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di

impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non

ancora in possesso della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a

suo vantaggio. La possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità

giudiziaria da parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi

concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere ammessa

aprioristicamente ed in maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000

in re A. e rif.; R. Hauser/E. Schweri, op. cit. § 68 n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"

(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)

Riassumendo,

per il mantenimento della carcerazione preventiva dell'accusato, non basta che

vi siano ancora atti istruttori da esperire, ma è necessario che la prematura

rimessa in libertà dell'accusato possa essere di nocumento proprio nell'ottica

dell'assunzione delle prove che ancora mancano, e meglio in presenza di

pericolo di collusione, quando cioè è lecito temere l'intervento dell'accusato

su terze persone (siano essi correi, parti lese o semplici testi), o pericolo

di inquinamento delle prove, termine più ampio che indica altri atteggiamenti

suscettibili di falsare l'assetto probatorio, come la soppressione o

l'alterazione di mezzi di prova, ecc..

Va da sé che i criteri sopra

esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la

detenzione) è in corso da un certo tempo.

10.

Come detto, il 17 febbraio 2009

si è proceduto all’interrogatorio di __________. Il 20 febbraio u.s., come

rilevato sopra, il Procuratore pubblico ha ordinato il deposito degli atti,

attualmente non è dato sapere se la difesa e/o le parti civili presenteranno

richieste di complementi istruttori entro il termine di scadenza del deposito

degli atti.

In ogni caso, è tuttora dato

concreto pericolo di collusione. Anche in proposito valgono le considerazioni

già espresse nella decisione 22 dicembre 2008:

“E' vero che __________ è incensurato, che ha ammesso

di avere avuto rapporti sessuali con __________ a far tempo dal 2006 e che

l'inchiesta è ormai agli sgoccioli - in data 16 dicembre 2008 si è proceduto ad

una nuova audizione della vittima, le cui dichiarazioni dovranno essere

contestate all’accusato, il cui verbale è già stato fissato per il 14 gennaio

2009, dopodiché il Procuratore pubblico, ricevuti il rapporto d’inchiesta e la

trascrizione dell’audizione di __________, procederà al deposito atti

(prevedibilmente nella seconda metà del gennaio 2009, cfr. preavviso

19.12.2008) e, quindi, in assenza di richieste di complementi istruttori, al

deferimento di __________ alla competente Corte -.

Tuttavia non possono essere trascurate le circostanze

particolari del caso in discussione.

Innanzitutto occorre considerare che i fatti sono

avvenuti in ambito famigliare, l’età della vittima (per cui la stessa appare

maggiormente influenzabile rispetto ad un adulto), il rapporto di quasi

padre/figlia con l’accusato (“Il __________ per me è come un papà”, verb.

27.08.2008), nonché il fatto che la minorenne e le di lei sorella e madre

vivono grazie al contributo finanziario dell’accusato, in assenza del quale

sarebbero costrette a rientrare in __________ o comunque si troverebbero in una

situazione di grande difficoltà. Inoltre, dal carcere, l’accusato ha cercato di

inviare una lettera a __________, poi censurata, nella quale scrive - tra

l’altro - “solo noi due sappiamo quello che è successo..... “ ......... eravamo

una famiglia felice... anche senza problemi economici”....”non so come tu ti

senta ora a causa di quello che é successo e per il mio arresto....” “...come

spero che tu riesca ad essere di nuovo spensierata e allegra come lo eri prima

del mio arresto. Ti chiedo ancora un Favore: stai vicino alla mamma che

sicuramente è quella che soffre di più perché si ritrova, oltre a me in

prigione, anche ad avere tutta la Famiglia sulle

spalle.” Non va poi trascurato che nelle lettere indirizzate dal carcere alla

moglie, l’accusato si presenta come persona insostituibile per lei e le figlie,

perlomeno dal profilo finanziario, lasciando pure trasparire una certa

complicità/corresponsabilità della minore per quanto accaduto, ciò che peraltro

emerge anche dalle dichiarazioni da lui rilasciate in alcuni verbali (in

particolare, da ultimo verb. SPP 10.10.2008). A ciò si aggiunge che, la stessa

minore nel corso della prima audizione, ha dichiarato di aver inizialmente

riferito quanto __________ le aveva detto di riferire, e cioè ha negato di

avere avuto con lui approcci di natura sessuale, ciò che comprova

l’influenzabilità da parte di __________ sulla vittima, influenzabilità che

peraltro emerge anche dalle dichiarazioni rese da __________ nel corso

dell’ultima audizione.

In sostanza, tenuto conto del genere di reati in

esame, dello stretto rapporto tra l’accusato e la vittima, della giovane età di

quest’ultima, più facilmente influenzabile rispetto ad un adulto, del rapporto

di dipendenza e del tentativo di contatto già manifestatosi, il rischio di

collusione non può in concreto essere ritenuto soltanto astratto e teorico (DTF

1P 78/2003 del 7.03.2003 in re R.C.). In altre parole, appare concreta la

possibilità che l’accusato, se messo in libertà provvisoria, facilitato, in

ciò, anche dal fatto che la vicenda si è svolta in ambito famigliare,

rispettivamente dalla particolare posizione di dipendenza economica della

vittima, delle di lei madre e sorella, e per quanto concerne la vittima fors’anche

psicologica, possa in qualche modo adoperarsi per influenzare a proprio

beneficio, i testi, in particolare, la moglie e l’altra figlia di quest’ultima

o, sia direttamente che indirettamente, la stessa vittima (peraltro facilmente

localizzabile), onde convincerla a modificare (in parte) le proprie

dichiarazioni. Ciò che, in relazione alla possibilità di un ulteriore audizione

della vittima e delle due testi in sede dibattimentale, potrebbe avere evidenti

e negative conseguenze sull’accertamento della verità. In siffatte circostanze,

l’impegno espresso dall’accusato di non prendere contatto in alcun modo con le

altre persone coinvolte non appare sufficiente a scongiurare il timore che

detto rischio si concretizzi, a maggior ragione se si considerano il tentativo

di contattare per lettera la minore dal carcere (tentativo non reiterato, ma

occorre considerare che la lettera era stata censurata dagli inquirenti).”

11.

Resta da determinare se una

proroga, rispettivamente quella richiesta, sia rispettosa del principio di

proporzionalità.

La proporzionalità deve essere

esaminata da angolature diverse.

Da un lato, occorre mettere in

relazione la durata del carcere preventivo con la gravità (e complessità) della

fattispecie e la pena presumibile, dall’altro occorre anche verificare il rispetto

del principio di celerità (DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004,

1P.630/2004; SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).

In relazione al primo aspetto si

constata che nel caso concreto il carcere preventivo sofferto (quasi 6 mesi)

non appare lesivo del principio di proporzionalità: i reati ascritti sono

comunque gravi e prevedono una pena edittale importante. In ogni caso, la

detenzione sin qui sofferta e quella ancora da soffrire appare comunque

inferiore a quella ipotizzabile in caso di condanna.

Per quanto concerne il secondo

aspetto, va detto che l’inchiesta appare complessa in considerazione della

tipologia dei reati e sin qui condotta celermente, rilevato inoltre che da un

esame degli atti non emergono tempi morti tali da mettere in discussione la

legalità della detenzione. Il principio di celerità appare dunque rispettato.

In conclusione, constatata

l'esistenza di gravi indizi di reato, bisogni dell’istruzione e pericolo di

collusione/inquinamento delle prove, nonché rispetto dei principi di

proporzionalità della carcerazione (sofferta e da soffrire) nei termini

suesposti, l'istanza è accolta ed è concessa una proroga del carcere preventivo

a cui è astretto __________ sino al 26 marzo 2009 compreso, con il formale

invito all’attenzione dei precetti di celerità (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3

CPPT) che vuole contenimento della possibile carcerazione preventiva, quale

richiamo e quale necessità di controllo d’ufficio del trascorrere del tempo (cfr.

istanza 11.02.2009 p. 5).

In conclusione, l'istanza è

accolta con la presente decisione esente da tasse e spese giudiziarie (art. 39

lett. f TG e contrario), suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi

penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).

P.Q.M

viste le norme applicabili, in

particolare gli artt. 187 e 190 CP, 95 ss., 102, 103, 280ss e 284 CPP,

decide

1. L'istanza

è accolta.

§. Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________ è

prorogato fino al 26 marzo 2009 (compreso).

Considerandi

2.

Non si

prelevano tasse e spese.

3.

Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei

ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Ursula Züblin

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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