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Decisione

INC.2008.4501

Istanza di dissequestro dopo emanazione atto d'accusa

12 febbraio 2008Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

12.02.2008, GIAR

Titolo:

Istanza di dissequestro dopo emanazione atto d'accusa

DISSEQUESTRO DOPO EMANAZIONE ATTO DI ACCUSA

art. 161 CPP-TI

art. 280 CPP-TI

Incarto n.

INC.2008.4501

Lugano

12 febbraio 2008

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Giudice

dell'istruzione e dell'arresto

Ursula Züblin

sedente per statuire sull’istanza presentata il 23/25

gennaio 2008 da

__________

volta ad ottenere il dissequestro e la vendita

dell’autovettura __________, sequestrata nell’ambito del procedimento penale

di cui all’__________;

viste le osservazioni del

Procuratore pubblico (4 febbraio 2008);

preso atto che l’accusata non ha

presentato osservazioni;

visto l’inc. __________;

ritenuto e considerato,

in fatto ed in

diritto

che:

- nell’ambito del procedimento penale contro __________ per titolo

di furto ripetuto, l’autovettura __________, telaio nr. __________ è stata

posta sotto sequestro quale “corpo di reato” (cfr. __________);

- le qui istanti, parti civili nell’ambito del procedimento contro

__________, mediante la richiesta menzionata in entrata della presente, hanno

postulato il dissequestro e vendita della suddetta autovettura, acquistata

dall’accusata (con parte del provento di reato) per la somma di fr. 22'500.--,

ritenuto che “il ricavo della vendita dell’automobile in tanto sarà

maggiore, in quanto più presto se ne farà la vendita”, ritenuto inoltre che

il processo non è ancora stato aggiornato e che verosimilmente l’unico

risarcimento sarà quello costituito dalla vendita dell’auto;

- con scritto del 4 febbraio 2008 il Procuratore pubblico ha

comunicato di preavvisare favorevolmente l’istanza, rinunciando nel contempo a

presentare osservazioni dettagliate;

- l’accusata, come rilevato in ingresso, è rimasta silente;

- la competenza di questo ufficio in materia di sequestro e

dissequestro dopo la presentazione dell’atto d’accusa e prima dell’apertura del

pubblico dibattimento é stata accertata dalla CRP, per colmare lacuna

legislativa (CRP 30.7.2002. 60.2002.00174);

-

__________ e __________, quali parti civili, sono certamente legittimate

a presentare la presente istanza;

-

l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al magistrato penale di ordinare il

sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione

del processo, alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in

quanto passibili di confisca o devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua

qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e

conservare gli oggetti di cui sopra al seguito della procedura e quindi per le

necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato

requirente e quelle del giudice del merito, come evidenziato nella duplice

prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle

prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o

devoluzione (sequestro confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p.

359);

-

dagli atti emerge che l’autovettura in questione è stata acquistata per

stessa ammissione dell’accusata con parte del denaro sottratto alle qui istanti

e che l’accusata, a suo tempo, aveva manifestato l’intenzione di vendere l’auto

al fine di risarcire almeno in parte le parti civili (cfr. verb. pol. 8.11.2007

e PP 9.11.2007);

-

quanto al merito della questione, pur tenendo conto del consenso del

Procuratore pubblico e pur comprendendo le ragioni delle istanti, giova

rilevare che in concreto non sono date le condizioni per procedere al

dissequestro dell’autovettura in questione: l’accusata, formalmente

proprietaria del veicolo, non ha dato il suo esplicito consenso e, in ogni

caso, le istanti e per esse il loro patrocinatore non hanno fornito alcuna

precisazione in merito al prezzo di vendita ed alle modalità della stessa (ciò

che impedisce verifica della conformità al prezzo di mercato);

-

in virtù di quanto precede l'istanza, carente nella motivazione, deve

quindi essere respinta con la presente decisione impugnabile alla CRP senza

carico di tassa e di spese giudiziarie;

-

resta, ovviamente, aperta la possibilità per le istanti di presentare

nuova istanza debitamente motivata.

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in

particolare gli artt. 70, 139 CP, 161 ss, 165, 280, 284 CPP,

decide

1.

L’istanza è respinta.

Considerandi

2.

Non si prelevano né tassa né spese di giudizio.

3.

Contro la presente è dato reclamo alla CRP entro 10 giorni

dall’intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Ursula Züblin

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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