INC.2008.4501
Istanza di dissequestro dopo emanazione atto d'accusa
12 febbraio 2008Italiano4 min
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Numero d'incarto:
INC.2008.4501
Data decisione, Autorità:
Fatti
12.02.2008, GIAR
Titolo:
Istanza di dissequestro dopo emanazione atto d'accusa
DISSEQUESTRO DOPO EMANAZIONE ATTO DI ACCUSA
art. 161 CPP-TI
art. 280 CPP-TI
Incarto n.
INC.2008.4501
Lugano
12 febbraio 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sull’istanza presentata il 23/25
gennaio 2008 da
__________
volta ad ottenere il dissequestro e la vendita
dell’autovettura __________, sequestrata nell’ambito del procedimento penale
di cui all’__________;
viste le osservazioni del
Procuratore pubblico (4 febbraio 2008);
preso atto che l’accusata non ha
presentato osservazioni;
visto l’inc. __________;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in
diritto
che:
- nell’ambito del procedimento penale contro __________ per titolo
di furto ripetuto, l’autovettura __________, telaio nr. __________ è stata
posta sotto sequestro quale “corpo di reato” (cfr. __________);
- le qui istanti, parti civili nell’ambito del procedimento contro
__________, mediante la richiesta menzionata in entrata della presente, hanno
postulato il dissequestro e vendita della suddetta autovettura, acquistata
dall’accusata (con parte del provento di reato) per la somma di fr. 22'500.--,
ritenuto che “il ricavo della vendita dell’automobile in tanto sarà
maggiore, in quanto più presto se ne farà la vendita”, ritenuto inoltre che
il processo non è ancora stato aggiornato e che verosimilmente l’unico
risarcimento sarà quello costituito dalla vendita dell’auto;
- con scritto del 4 febbraio 2008 il Procuratore pubblico ha
comunicato di preavvisare favorevolmente l’istanza, rinunciando nel contempo a
presentare osservazioni dettagliate;
- l’accusata, come rilevato in ingresso, è rimasta silente;
- la competenza di questo ufficio in materia di sequestro e
dissequestro dopo la presentazione dell’atto d’accusa e prima dell’apertura del
pubblico dibattimento é stata accertata dalla CRP, per colmare lacuna
legislativa (CRP 30.7.2002. 60.2002.00174);
-
__________ e __________, quali parti civili, sono certamente legittimate
a presentare la presente istanza;
-
l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al magistrato penale di ordinare il
sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione
del processo, alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in
quanto passibili di confisca o devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua
qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e
conservare gli oggetti di cui sopra al seguito della procedura e quindi per le
necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato
requirente e quelle del giudice del merito, come evidenziato nella duplice
prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle
prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o
devoluzione (sequestro confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p.
359);
-
dagli atti emerge che l’autovettura in questione è stata acquistata per
stessa ammissione dell’accusata con parte del denaro sottratto alle qui istanti
e che l’accusata, a suo tempo, aveva manifestato l’intenzione di vendere l’auto
al fine di risarcire almeno in parte le parti civili (cfr. verb. pol. 8.11.2007
e PP 9.11.2007);
-
quanto al merito della questione, pur tenendo conto del consenso del
Procuratore pubblico e pur comprendendo le ragioni delle istanti, giova
rilevare che in concreto non sono date le condizioni per procedere al
dissequestro dell’autovettura in questione: l’accusata, formalmente
proprietaria del veicolo, non ha dato il suo esplicito consenso e, in ogni
caso, le istanti e per esse il loro patrocinatore non hanno fornito alcuna
precisazione in merito al prezzo di vendita ed alle modalità della stessa (ciò
che impedisce verifica della conformità al prezzo di mercato);
-
in virtù di quanto precede l'istanza, carente nella motivazione, deve
quindi essere respinta con la presente decisione impugnabile alla CRP senza
carico di tassa e di spese giudiziarie;
-
resta, ovviamente, aperta la possibilità per le istanti di presentare
nuova istanza debitamente motivata.
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in
particolare gli artt. 70, 139 CP, 161 ss, 165, 280, 284 CPP,
decide
1.
L’istanza è respinta.
Considerandi
2.
Non si prelevano né tassa né spese di giudizio.
3.
Contro la presente è dato reclamo alla CRP entro 10 giorni
dall’intimazione.
4.
Intimazione:
giudice
Ursula Züblin
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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