INC.2008.50603
Istanza di libertà provvisoria. Istanza respinta
19 dicembre 2008Italiano14 min
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Numero d'incarto:
INC.2008.50603
Data decisione, Autorità:
19.12.2008, GIAR
Titolo:
Istanza di libertà provvisoria. Istanza respinta
PERICOLO DI RECIDIVA
art. 108 CPP-TI
Incarto n.
INC.2008.50603
Lugano
23 dicembre 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria
presentata il 12/15 dicembre 2008 da
__________,
(patr. dal lic. iur. __________)
e qui trasmessa con preavviso negativo del 16 dicembre
2008 dal
Procuratore pubblico Andrea Maria Balerna, Lugano
viste le osservazioni della difesa
17 dicembre 2008;
visti gli incarti MP __________ e
__________;
ritenuto
in fatto ed in
diritto
che:
-
__________ è stato arrestato a Lugano il 12 ottobre 2008 dalla
Polizia cantonale in quanto sospettato di avere partecipato, con il correo __________
(pure tratto in arresto), all’aggressione di __________ avvenuta all’esterno
della discoteca __________ poco tempo prima quella mattina;
-
in data 13 ottobre 2008 il Procuratore pubblico ha promosso
l’accusa nei suoi confronti per titolo di aggressione (art. 134 CP), chiedendo
a questo giudice la conferma dell’arresto vista l’esistenza di gravi indizi di
reato e considerata l’esistenza di motivi di interesse pubblico quali i bisogni
dell’istruzione e pericolo di inquinamento delle prove – in particolare,
considerato che l’autore nega ogni addebito, il bisogno di procedere a nuovi
interrogatori e a confronti prima che l’autore possa inquinare le prove,
accordandosi con il correo e/o con terze persone (sipensa agli atri 3 peronaggi
descritti dalla vittima e dalla teste __________) o eventualmente esercitare
pressioni sulla vittima e/o i testimoni – e pericolo di recidiva, in quanto
recidivo specifico per atti di violenza, sia già giudicati che ancora pendenti
(inc. GIAR 506.2008.1, doc. 1);
-
il 13 ottobre 2008 l'arresto di __________ è stato confermato da
questo giudice, ritenuti dati i gravi e concreti indizi di colpevolezza, nonché
preminenti motivi di interesse pubblico quali i bisogni dell’istruzione (per
interrogare le parti ed i testimoni sui fatti, eventualmente anche a confronto),
pericolo di collusione (con il correo e le persone da interrogare) e pericolo
di recidiva (visti i precedenti sia da minorenne che da maggiorenne (inc. GIAR
506.2008.1, doc. 5);
-
davanti a questo giudice, in occasione dell’udienza per la
conferma dell’arresto, l’istante (dopo avere inizialmente negato ogni addebito
in Polizia) ha cercato di sminuire le proprie responsabilità, dichiarando di
avere riposto a provocazioni della presunta vittima e di avergli soltanto
tirato un pugno per difendere l’amico __________;
-
in seguito, nuovamente interrogato dagli agenti di Polizia e dal
PP, egli ha sostanzialmente ammesso i fatti, come pure di avere, in agosto 2008, a bordo di un treno FFS, sulla tratta __________, sottratto un telefono cellulare a __________
dopo averlo picchiato con calci e pugni (cfr. AI 15, verb. PP di__________ del
31 ottobre 2008), di qui l’estensione dell’accusa nei suoi confronti per titolo
di rapina;
-
il 12 dicembre 2008 __________, con l’istanza in discussione
(giunta al Ministero pubblico il 15 dicembre) e per il tramite del suo
difensore, chiede di essere posto in libertà provvisoria; l’istante non
contesta l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza ma ritiene che
la sua posizione – per tutte le accuse promosse sinora – sia già stata
ampiamente chiarita; il fatto che egli abbia dei precedenti, soprattutto da
minorenne, non è sufficiente a fondare il serio pericolo di recidiva per
giustificare il perdurare della carcerazione preventiva: egli ha infatti
ammesso i reati contestatigli e ha tentato, purtroppo inutilmente, di cercare
un lavoro. Il protrarsi della carcerazione non sarebbe neppure più rispettoso
del principio di proporzionalità e gli impedirebbe di trovare un lavoro;
-
il magistrato inquirente, con preavviso negativo 16 dicembre 2008
(Inc. GIAR 506.2008.3, doc. 5), dopo avere informato che l’istanza di libertà
provvisoria si è incrociata con l’atto d’accusa, (che è stato trasmesso al TPC
la mattina del 15 dicembre dopo ricezione dell’istanza) osserva che l’accusato
ha precedenti penali specifici per rapina e per atti di violenza contro le
persone; in particolare le modalità di esecuzione della rapina contestatagli
sono pressoché identiche a quelle di rapine da lui commesse in passato; __________
non ha un lavoro e, se rimesso in libertà, si troverebbe a gestire il proprio
tempo da solo e vi è quindi il forte rischio che egli possa commettere nuovi
reati prima della celebrazione del processo; il PP trae queste considerazioni
dalla storia dell’accusato che, nel corso degli anni, è ripetutamente caduto
negli stessi comportamenti e dal fatto che l’assenza di un’attività lucrativa
non fa che aumentare il rischio di recidiva; per quanto riguarda il suo
comportamento egli ha ripetutamente e caparbiamente negato di avere commesso la
rapina contestatagli, ammettendola solo quando è stato confrontato con prove
inconfutabili;
-
la difesa con osservazioni 17 dicembre 2008 si rifà alle
allegazioni dell’istanza di libertà provvisoria ribadendo che i precedenti
penali da soli non bastano a sostanziare il pericolo di recidiva; la difesa
sostiene poi che lo stato di detenzione dell’accusato gli impedirebbe di
trovare un’attività lavorativa stabile, egli sarebbe comunque intenzionato ad
intraprendere un apprendistato in settembre 2009;
-
l’istante, detenuto, è pacificamente legittimato a presentare
istanza di libertà provvisoria; il preavviso del Procuratore pubblico, ritenuta
ricezione dell’istanza il 15 dicembre 2008, è tempestivo scadendo il termine di
3 giorni il 19 dicembre e avendo il PP trasmesso a questo ufficio istanza e
preavviso negativo il 16 dicembre con gli incarti penali brevi manu, nel
termine quindi di 3 giorni. Il termine di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP, avendo
questo ufficio ricevuto quanto sopra unitamente all’incarto penale martedì 16
dicembre 2008, per questo giudice scade venerdì 19 dicembre 2008;
-
Fatti
i principi che reggono la materia, pur se noti al alle parti,
vengono qui brevemente richiamati:
"L'art. 95 CPP - corrispondente
all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio
1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di
regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere
preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso
accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e
nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per
quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al
pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare
ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid.
4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei
motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio
aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.
32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine
pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione
della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale
(di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a
superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi
penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il
rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413;
DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno
approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è
protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione
delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei
ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag.
128)."
(per tutte:
sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)
-
l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve
essere verificata d’ufficio nei limiti di competenza di questo giudice
derivanti dalla sua funzione che è quella di esaminare l’esistenza dei
presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà
personale e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato, e che con
verosimiglianza sufficiente, a questo stadio del procedimento ed in questa
sede, si può concludere per la presenza di numerosi, seri e concreti indizi di
colpevolezza a carico di __________ e relativi ad un suo coinvolgimento nei
fatti inquisiti;
-
nel caso in esame non occorre dilungarsi più di tanto per
confermare l'esistenza di gravi indizi di reato in capo all’accusato, peraltro
neppure contestati dalla difesa, con riferimento all’atto d’accusa __________
del __________ e alle ammissioni che si evincono dai suoi verbali PP agli atti
per entrambe le imputazioni;
-
per quanto riguarda i bisogni istruttori, considerata la
trasmissione dell’atto d’accusa __________, si può dare per acquisito, in
assenza peraltro di parere contrario del PP, che gli stessi siano stati evasi;
-
l’unico motivo di interesse pubblico tuttora sollevato dal PP per
giustificare il mantenimento della carcerazione preventiva dell’istante è il
pericolo di recidiva, contestato dalla difesa;
-
il pericolo di recidiva consiste nel rischio che l'accusato in
libertà commetta ulteriori reati o continui la commissione di quelli per cui è
stato arrestato; come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di
recidiva deve essere concreto e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF
105 Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione relativamente
estesa: l'assenza di precedenti specifici non basta, da sola, ad escluderlo,
così come non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto
siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid,
Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP,
pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). La
gravità del reato (se si preferisce la gravità dei fatti oggetto d’accusa e di
cui si teme reiterazione), condizione la cui assenza è comunque determinante
(G. Piquerez, op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta (sentenza CRP
Considerandi
citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere debitamente considerata (DTF
21.1
,1P.750/2004; DTF 25.4.2006,1P.198/2006; CRP 16.5.2006,
60.2006
). Occorre, insomma, che l'insieme delle circostanze (precedenti,
comportamento in istruttoria, personalità, modalità di commissione, condizioni
socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del procedimento in corso,
fatti oggetto dell’ipotesi di reato ecc.) concorrano ad imporre una prognosi
molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005,1P.750/2004);
-
per confermare l’esistenza di un pericolo di recidiva si inizi
col dire che l’accusato, già da minorenne, è stato colpito da un decreto di
sostegno educativo il 14 giugno 2002 (__________) – per titolo di ripetuto
furto tentato e consumato, ripetuto danneggiamento, sviamento della giustizia,
favoreggiamento, ripetuta rapina semplice, aggressione, ripetute lesioni
semplici, omissione di soccorso e ripetuta contravvenzione alla LStup – da un
decreto di collocamento il 24 luglio 2002 – per ripetuto tentato furto, furto
d’uso e ripetuta circolazione di un veicolo senza licenza di condurre – da un
decreto di prestazioni di lavoro il 6 maggio 2004 – per titolo di furto,
ripetuto furto d’uso, ripetute infrazioni alla LCStr, impedimento di atti
dell’autorità, ripetuto danneggiamento e violazione dei doveri in caso di
infortunio – da un decreto di carcerazione il 3 marzo 2005 – per ripetute
lesioni semplici, abuso di un impianto per l’elaborazione dei dati, furto
d’uso, varie infrazioni alla LCStr, rissa, violazione di domicilio,
aggressione, vie di fatto, ripetuto furto e ripetuta rapina (decreto cresciuto
in giudicato tranne che per una delle tre imputazioni di rapina dalla quale il
consiglio dei minorenni l’ha prosciolto con decisione 3 maggio 2005) – mentre
che il casellario giudiziale (AI 2) fa stato di una condanna, il 18 settembre
2006, per titolo di lesioni semplici e contravvenzione alla LF sul trasporto
pubblico; si pensi poi al fatto che il PP gli ha ora promosso l’accusa (per poi
rinviare l’accusato a giudizio) per i reati di aggressione – per i fatti
avvenuti in ottobre all’esterno della discoteca __________ – e rapina – per
fatti avvenuti in agosto 2008 su di un treno delle FFS nella tratta __________;
-
tali procedimenti (soprattutto i numerosi interrogatori di
Polizia) e le condanne del Magistrato dei minorenni non sono serviti da
deterrente per impedirgli dal ritornare a delinquere; va inoltre osservata la
preoccupante analogia dei fatti per cui è stato perseguito da minorenne, con
quelli della presente inchiesta; come detto, malgrado la condanna e le denunce
in Polizia, egli ha ripreso a delinquere con la stessa tipologia di reati;
sintomatico è anche il comportamento processuale dell’accusato che ha dapprima
negato ogni addebito per poi ammettere i fatti soltanto dopo diversi giorni e
davanti all’evidenza di riscontri oggettivi; a ciò si aggiunga che __________
non ha un diploma e non ha un lavoro, accontentandosi di quando in quando di
qualche lavoro saltuario come magazziniere e, se rimesso in libertà, senza
un’attività lavorativa e lucrativa, vi è il concreto pericolo che egli possa
facilmente ricadere negli stessi reati ancora prima del pubblico dibattimento,
con le conseguenze che si possono ben immaginare; a questo proposito non si può
non osservare come l’accusato non sembra volersi conformare ad uno stile di
vita adeguato alla propria comunque giovane età, nonché il fatto che egli non
abbia un lavoro e che abbia addirittura deciso di non intraprendere un apprendistato
a settembre 2007 preferendo i lavori salutari e le scorribande sui treni e
fuori dalle discoteche. L’accusato potrebbe quindi ricadere facilmente nella
commissione di rapine e reati contro la persona vista la sua precaria
situazione finanziaria (anche se desta qualche perplessità il fatto che la
mancanza di un reddito non gli impedisce comunque di frequentare esercizi
pubblici, anche costosi, come le discoteche), le sue frequentazioni e vista
l’estrema futilità dei motivi a monte del suo agire (soprattutto per
l’imputazione di aggressione); la sua aggressività (e di conseguenza la sua
pericolosità) e la difficile elaborazione dei fatti di cui lo si accusa, le si
evince anche dal comportamento tenuto dall’accusato in corso d’inchiesta; il
rischio di recidiva costituisce motivo di arresto non solo per impedire nuovi
delitti, ma anche, seppure solo indirettamente, perché commettendo sempre nuovi
reati l’accusato potrebbe procrastinare a oltranza il processo (cfr.
Rusca-Salmina-Verda, Commento del CPP, p. 327 e ss);
-
la proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere
analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la
durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e
con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del
principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP). La
proporzionalità della carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità
delle accuse, della presenza di concreti indizi di colpevolezza, l’annessione
agli atti di altro procedimento penale e dell’atteggiamento processuale
dell’accusato, che non può essere definito propriamente collaborativo, almeno
dall’inizio del procedimento, è ancora data. Gli inquirenti hanno proceduto con
celerità tanto che a due mesi dall’arresto è già stato trasmesso al TPC il
rinvio a giudizio;__________ è stato arrestato il 12 ottobre 2008 per dei reati
di sicura gravità e ad oggi è in detenzione preventiva da poco più due mesi. In
questo lasso di tempo l’inchiesta è stata condotta con la dovuta celerità anche
in considerazione degli accertamenti tecnici a cui sono stati costretti a
ricorrere gli inquirenti;
-
in conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche
esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione
personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare
della cautelare privazione della sua libertà. Di conseguenza l’istanza di
libertà provvisoria in discussione deve essere respinta con la presente
decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario)
e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale
d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di
legge,
decide:
1.
L’istanza di libertà provvisoria è respinta.
2.
Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi
penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione (raccomandata anticipata via fax):
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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