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Decisione

INC.2008.50603

Istanza di libertà provvisoria. Istanza respinta

19 dicembre 2008Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i principi che reggono la materia, pur se noti al alle parti,

vengono qui brevemente richiamati:

"L'art. 95 CPP - corrispondente

all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio

1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di

regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere

preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso

accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e

nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per

quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al

pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare

ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid.

4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei

motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio

aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.

32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine

pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione

della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale

(di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a

superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi

penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il

rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413;

DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è

protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione

delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei

ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag.

128)."

(per tutte:

sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

-

l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve

essere verificata d’ufficio nei limiti di competenza di questo giudice

derivanti dalla sua funzione che è quella di esaminare l’esistenza dei

presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà

personale e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato, e che con

verosimiglianza sufficiente, a questo stadio del procedimento ed in questa

sede, si può concludere per la presenza di numerosi, seri e concreti indizi di

colpevolezza a carico di __________ e relativi ad un suo coinvolgimento nei

fatti inquisiti;

-

nel caso in esame non occorre dilungarsi più di tanto per

confermare l'esistenza di gravi indizi di reato in capo all’accusato, peraltro

neppure contestati dalla difesa, con riferimento all’atto d’accusa __________

del __________ e alle ammissioni che si evincono dai suoi verbali PP agli atti

per entrambe le imputazioni;

-

per quanto riguarda i bisogni istruttori, considerata la

trasmissione dell’atto d’accusa __________, si può dare per acquisito, in

assenza peraltro di parere contrario del PP, che gli stessi siano stati evasi;

-

l’unico motivo di interesse pubblico tuttora sollevato dal PP per

giustificare il mantenimento della carcerazione preventiva dell’istante è il

pericolo di recidiva, contestato dalla difesa;

-

il pericolo di recidiva consiste nel rischio che l'accusato in

libertà commetta ulteriori reati o continui la commissione di quelli per cui è

stato arrestato; come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di

recidiva deve essere concreto e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF

105 Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione relativamente

estesa: l'assenza di precedenti specifici non basta, da sola, ad escluderlo,

così come non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto

siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid,

Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP,

pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). La

gravità del reato (se si preferisce la gravità dei fatti oggetto d’accusa e di

cui si teme reiterazione), condizione la cui assenza è comunque determinante

(G. Piquerez, op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta (sentenza CRP

Considerandi

citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere debitamente considerata (DTF

21.1

,1P.750/2004; DTF 25.4.2006,1P.198/2006; CRP 16.5.2006,

60.2006

). Occorre, insomma, che l'insieme delle circostanze (precedenti,

comportamento in istruttoria, personalità, modalità di commissione, condizioni

socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del procedimento in corso,

fatti oggetto dell’ipotesi di reato ecc.) concorrano ad imporre una prognosi

molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005,1P.750/2004);

-

per confermare l’esistenza di un pericolo di recidiva si inizi

col dire che l’accusato, già da minorenne, è stato colpito da un decreto di

sostegno educativo il 14 giugno 2002 (__________) – per titolo di ripetuto

furto tentato e consumato, ripetuto danneggiamento, sviamento della giustizia,

favoreggiamento, ripetuta rapina semplice, aggressione, ripetute lesioni

semplici, omissione di soccorso e ripetuta contravvenzione alla LStup – da un

decreto di collocamento il 24 luglio 2002 – per ripetuto tentato furto, furto

d’uso e ripetuta circolazione di un veicolo senza licenza di condurre – da un

decreto di prestazioni di lavoro il 6 maggio 2004 – per titolo di furto,

ripetuto furto d’uso, ripetute infrazioni alla LCStr, impedimento di atti

dell’autorità, ripetuto danneggiamento e violazione dei doveri in caso di

infortunio – da un decreto di carcerazione il 3 marzo 2005 – per ripetute

lesioni semplici, abuso di un impianto per l’elaborazione dei dati, furto

d’uso, varie infrazioni alla LCStr, rissa, violazione di domicilio,

aggressione, vie di fatto, ripetuto furto e ripetuta rapina (decreto cresciuto

in giudicato tranne che per una delle tre imputazioni di rapina dalla quale il

consiglio dei minorenni l’ha prosciolto con decisione 3 maggio 2005) – mentre

che il casellario giudiziale (AI 2) fa stato di una condanna, il 18 settembre

2006, per titolo di lesioni semplici e contravvenzione alla LF sul trasporto

pubblico; si pensi poi al fatto che il PP gli ha ora promosso l’accusa (per poi

rinviare l’accusato a giudizio) per i reati di aggressione – per i fatti

avvenuti in ottobre all’esterno della discoteca __________ – e rapina – per

fatti avvenuti in agosto 2008 su di un treno delle FFS nella tratta __________;

-

tali procedimenti (soprattutto i numerosi interrogatori di

Polizia) e le condanne del Magistrato dei minorenni non sono serviti da

deterrente per impedirgli dal ritornare a delinquere; va inoltre osservata la

preoccupante analogia dei fatti per cui è stato perseguito da minorenne, con

quelli della presente inchiesta; come detto, malgrado la condanna e le denunce

in Polizia, egli ha ripreso a delinquere con la stessa tipologia di reati;

sintomatico è anche il comportamento processuale dell’accusato che ha dapprima

negato ogni addebito per poi ammettere i fatti soltanto dopo diversi giorni e

davanti all’evidenza di riscontri oggettivi; a ciò si aggiunga che __________

non ha un diploma e non ha un lavoro, accontentandosi di quando in quando di

qualche lavoro saltuario come magazziniere e, se rimesso in libertà, senza

un’attività lavorativa e lucrativa, vi è il concreto pericolo che egli possa

facilmente ricadere negli stessi reati ancora prima del pubblico dibattimento,

con le conseguenze che si possono ben immaginare; a questo proposito non si può

non osservare come l’accusato non sembra volersi conformare ad uno stile di

vita adeguato alla propria comunque giovane età, nonché il fatto che egli non

abbia un lavoro e che abbia addirittura deciso di non intraprendere un apprendistato

a settembre 2007 preferendo i lavori salutari e le scorribande sui treni e

fuori dalle discoteche. L’accusato potrebbe quindi ricadere facilmente nella

commissione di rapine e reati contro la persona vista la sua precaria

situazione finanziaria (anche se desta qualche perplessità il fatto che la

mancanza di un reddito non gli impedisce comunque di frequentare esercizi

pubblici, anche costosi, come le discoteche), le sue frequentazioni e vista

l’estrema futilità dei motivi a monte del suo agire (soprattutto per

l’imputazione di aggressione); la sua aggressività (e di conseguenza la sua

pericolosità) e la difficile elaborazione dei fatti di cui lo si accusa, le si

evince anche dal comportamento tenuto dall’accusato in corso d’inchiesta; il

rischio di recidiva costituisce motivo di arresto non solo per impedire nuovi

delitti, ma anche, seppure solo indirettamente, perché commettendo sempre nuovi

reati l’accusato potrebbe procrastinare a oltranza il processo (cfr.

Rusca-Salmina-Verda, Commento del CPP, p. 327 e ss);

-

la proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere

analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la

durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e

con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del

principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP). La

proporzionalità della carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità

delle accuse, della presenza di concreti indizi di colpevolezza, l’annessione

agli atti di altro procedimento penale e dell’atteggiamento processuale

dell’accusato, che non può essere definito propriamente collaborativo, almeno

dall’inizio del procedimento, è ancora data. Gli inquirenti hanno proceduto con

celerità tanto che a due mesi dall’arresto è già stato trasmesso al TPC il

rinvio a giudizio;__________ è stato arrestato il 12 ottobre 2008 per dei reati

di sicura gravità e ad oggi è in detenzione preventiva da poco più due mesi. In

questo lasso di tempo l’inchiesta è stata condotta con la dovuta celerità anche

in considerazione degli accertamenti tecnici a cui sono stati costretti a

ricorrere gli inquirenti;

-

in conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche

esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione

personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare

della cautelare privazione della sua libertà. Di conseguenza l’istanza di

libertà provvisoria in discussione deve essere respinta con la presente

decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario)

e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale

d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di

legge,

decide:

1.

L’istanza di libertà provvisoria è respinta.

2.

Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi

penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione (raccomandata anticipata via fax):

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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