Lexipedia

Decisione

INC.2008.52403

Istanza di libertà provvisoria

28 novembre 2008Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i principi che reggono la materia, pur se noti al alle parti,

vengono qui brevemente richiamati:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33

scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo

evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in

libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo

a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi

e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo

sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui

concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di

collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere

sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del

Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid.

4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei

motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio

aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.

32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine

pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà

personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto

cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di

quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel

solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della

proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia

381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior

rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della

libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag.

416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei

ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag.

128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

-

l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve

essere verificata d’ufficio nei limiti di competenza di questo giudice

derivanti dalla sua funzione che è quella di esaminare l’esistenza dei

presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà

personale e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato, e che con

verosimiglianza sufficiente, a questo stadio del procedimento ed in questa

sede, si può concludere per la presenza di numerosi, seri e concreti indizi di

colpevolezza a carico di __________ e relativi ad un suo coinvolgimento nei

fatti inquisiti;

-

nel caso in esame non occorre dilungarsi più di tanto per

confermare l'esistenza di gravi indizi di reato in capo all’accusato, peraltro

neppure contestati dalla difesa; a questo proposito, per quanto riguarda

l’accusa di aggressione e di lesioni semplici, giova ricordare le dichiarazioni

dell’accusato rese a verbale PP del 6 novembre 2008, p. 3 e 4 “Per

riassumere ammetto che il 19 ottobre 2008 ho partecipato all’aggressione del

ragazzo __________ di nome __________. Io gli ho dato dapprima un calcio alla

coscia sinistra perché lui mi ha dato un pugno sfiorandomi la faccia. In

seguito quando lui si è rifugiato nel sottoscala io ho partecipato con gli

altri a picchiarlo. Gli ho dato due pugni in pancia o sul petto ma sicuramente

non in faccia. Si è trattato di una cosa veloce perché poi è intervenuto __________

(il più grande) che ha bloccato tutti e ha fatto salire __________ sulle scale.

ADR che a quel momento avevo già il tirapugni in tasca ma non l’ho usato. …Che

il ragazzo __________ (il secondo, n.d.r.) è stato picchiato dal

fratellino di __________, dal fratello __________ e da __________. …Anch’io ho

colpito il ragazzo _______ utilizzando il tirapugni. Se ben ricordo ho tolto di

tasca il tirapugni e l’ho infilato nelle dita quando lui si è aggrappato alla

mia gamba. Se ben ricordo gli ho dato due o tre colpi in faccia. Probabilmente

l’ho colpito sopra il naso e sopra l’occhio come ho potuto vedere dalla

fotografie mostratemi dalla Polizia.”;

-

In merito ai bisogni istruttori atti a giustificare la detenzione

preventiva ed il suo perdurare, vi é consolidata giurisprudenza (e dottrina):

“In relazione ai bisogni istruttori, atti a

giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare

che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto

tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di

collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la

corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale

suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697

ss.; RDAT 1988 no. 24). In

quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé,

decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise

erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der

Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op.

cit., no. 701a). Occorre che l'indagato,

se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto

svolgimento e, conseguentemente, l'esito.

E', inoltre, necessario che questa possibilità di

pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti:

"Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die

theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren

könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von

Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete

Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).

Gli elementi di concretezza del pericolo vanno

individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e

nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad

esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non

può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della

misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del

teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza

d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p.

438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego

dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66;

Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).”

(GIAR 23

settembre 2002 in re Y.)

Nello stesso senso, la CRP:

"I rischi di collusione e di inquinamento delle

prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta

generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già

sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in

atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi

fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso

della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la

possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da

parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la

realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in

maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R.

Hauser/E. Schweri, op. cit. §

68 n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"

(sentenza

16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)

-

a mente del magistrato inquirente sussisterebbero oggettivi

bisogni istruttori ravvisabili in nuovi interrogatori dell’accusato, dei

coaccusati, singolarmente e a confronto (in particolare con gli accusati __________,

__________ nonché gli accusati minorenni) per chiarire il più possibile la

dinamica delle aggressioni ai danni dei due cittadini __________ – quando un

gruppo di giovani ha dapprima aggredito e poi rincorso e picchiato __________ e

poi, dopo circa 30/40 minuti, quando la prima vittima è ritornata sui luoghi

per recuperare oggetti personali persi durante l’aggressione, accompagnata dal __________,

il gruppo ha iniziato a colpire quest’ultimo, picchiandolo e rincorrendolo e

picchiandolo ancora barbaramente con pugni e calci e addirittura con una mazza

da baseball (per opera di __________) e con un tirapugni (consegnato da __________

al qui istante) fino a renderlo privo di sensi – e le reali responsabilità

dell’accusato, nonché per chiarire i due episodi di minacce ai danni di __________

e __________; ulteriori interrogatori per chiarire le sue responsabilità nei

furti commessi nel corso del 2007 e 2008 in correità o complicità con __________

e __________ e tale __________ di __________; di conseguenza concreto sarebbe

il pericolo di collusione e la possibilità di inquinamento delle prove con

queste persone ancora da interrogare o reinterrogare, anche per il fatto che

Considerandi

l’istante ha tenuto un atteggiamento reticente e poco collaborativo dall’inizio

dell’inchiesta, decidendosi di collaborare con gli inquirenti dopo avere preso

atto delle dichiarazioni degli altri coaccusati in merito a quanto avvenuto,

cercando comunque di sminuire le proprie responsabilità, a volte negando

l’evidenza;

-

per la difesa i fatti sono stati chiariti durante i verbali resi,

e gli ulteriori dettagli, di minore importanza, da chiarire lo potranno essere

(tramite interrogatori e confronti) con l’accusato a piede libero; come detto

la fattispecie relativa ai fatti del 19 ottobre 2008 è stata chiarita per

quanto riguarda le responsabilità dell’accusato, lo stesso dicasi per quanto

concerne i due episodi di minacce in danno di __________ e __________, anche

grazie alla piena ammissione dell’istante lo stesso dicasi per quanto riguarda

gli episodi di furto a suo carico; negato il pericolo di collusione e di

inquinamento delle prove alla luce delle dichiarazioni ed ammissioni

dell’accusato e dalla lunga carcerazioni preventiva;

-

in un simile contesto giuridico e fattuale (con l’inchiesta in

pieno svolgimento, e con numerose persone, sia maggiorenni che minorenni

accusate), vista la gravità della fattispecie, l’estrema futilità delle

motivazioni a monte dell’agire dell’istante e la sussistenza di alcune

divergenze, non di dettaglio, tra accusato e correi – come quelle relative alla

dinamica delle minacce proferite a __________ e a __________ da parte di __________

e del qui istante o la partecipazione ai numerosi furti che emergono dagli atti

– e alla necessità di chiarire il più possibile la dinamica dei fatti avvenuti

il 19 ottobre scorso – con l’utilizzo di oggetti pericolosi, quali una mazza da

baseball (per opera del correo __________) e di un tirapugni verosimilmente di

proprietà di __________ ma utilizzato da qui istante in danno di __________ nel

corso della seconda aggressione di quella sera – e quella dei numerosi furti

con l’identificazione di tutti i correi, nonché la facilità di approccio

delinquenziale per quanto riguarda i furti e gli altri reati connessi e il

coinvolgimento di diverse altre persone, tra cui minorenni, (che hanno

partecipato con il qui istante, non solo all’aggressione, ma anche ai furti), è

evidente la necessità di procedere con l’audizione dell’istante, di correi

(alcuni ancora da identificare e sentire, come l’__________ di __________),

coaccusati e testimoni, mantenendo l’accusato in stato di detenzione

preventiva. La sussistenza, in questo stadio del procedimento, di un pericolo

di collusione e/o di inquinamento delle prove è accertata con riferimento alla

necessità di procedere a questi atti d’inchiesta, con dichiarazioni in parte

ancora divergenti e al fatto che si tratta di dichiarazioni di correi (peggio:

di amici di scorribande), quindi suscettibili di essere modificate se l’istante

potesse comunicare con loro; che ciò non sia solo un timore astratto lo

conferma il fatto che __________ si era attivato con __________ per indurre i

suoi correi ancora a piede libero e i suoi amici e conoscenti a non rivelare la

sua presenza durante le aggressioni del 19 ottobre 2008 (con riferimento alle

minacce proferite a __________ e __________ da __________ e __________ al fine

di non essere nominati nel presente procedimento) ritenuto peraltro che

l’atteggiamento processuale dell’accusato non può essere ritenuto propriamente

collaborativo dal momento che egli si è deciso a fare alcune ammissioni solo

dopo avere preso atto delle chiamate in correità; è d’altronde l’accusato

stesso ad avere richiesto un confronto diretto con il correo __________,

l’ultima volta nella lettera ricevuta dal PP il 25 novembre 2008 (cfr. GIAR

524.2008

, doc. 5), atto istruttorio il cui valore verrebbe a cadere in caso

l’accusato potesse contattare gli altri coaccusati;

-

il pericolo di recidiva consiste nel rischio che l'accusato in

libertà commetta ulteriori reati o continui la commissione di quelli per cui è

stato arrestato; come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di

recidiva deve essere concreto e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF

105.

Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione relativamente

estesa: l'assenza di precedenti specifici non basta, da sola, ad escluderlo,

così come non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto

siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid,

Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP,

pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). La

gravità del reato (se si preferisce la gravità dei fatti oggetto d’accusa e di

cui si teme reiterazione), condizione la cui assenza è comunque determinante

(G. Piquerez, op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta (sentenza CRP

citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere debitamente considerata (DTF

21.1

,1P.750/2004; DTF 25.4.2006,1P.198/2006; CRP 16.5.2006,

60.2006

). Occorre, insomma, che l'insieme delle circostanze (precedenti,

comportamento in istruttoria, personalità, modalità di commissione, condizioni

socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del procedimento in corso,

fatti oggetto dell’ipotesi di reato ecc.) concorrano ad imporre una prognosi

molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005,1P.750/2004);

-

per confermare l’esistenza di un pericolo di recidiva si inizi

col dire che l’accusato è già stato colpito da un decreto d’ammonimento del

Magistrato dei minorenni per un furto con scasso di un furgone avvenuto nel

2002; si pensi poi al fatto che il PP gli ha promosso l’accusa per i reati di

vie di fatto, ingiuria, coazione, per fatti avvenuti in danno della sua ex

ragazza e di un’amica di quest’ultima nel 2006 e 2007 (quando __________, a

cavallo della maggiore età, non accettando di essere lasciato dalla ragazza, ha

messo in atto un comportamento che potrebbe rientrare tranquillamente nella

tipologia dello stalker, minacciando più volte di morte sia le due ragazze che

i loro entourages), a ciò si aggiunga che egli ha già ammesso la partecipazione

a diversi furti, in correità/complicità con __________, negli ultimi due anni.

Tali procedimenti (soprattutto i numerosi interrogatori di Polizia) e la

condanna del Magistrato dei minorenni non sono serviti da deterrente per

impedirgli dal delinquere. Va inoltre osservato che già per i furti del 2006 e

2007.

l’istante si accompagnava nell’attività criminale con alcune persone i cui

nominativi emergono nell’inchiesta per aggressione, frequentazioni che ha

quindi continuato anche per i reati di cui ci si occupa nel presente

procedimento penale. Come detto, malgrado la condanna e le denunce in Polizia,

egli ha continuato a delinquere con la stessa tipologia di reati. I fatti del

19.

ottobre 2008, che hanno portato al suo arresto, si distaccano dagli altri solo

per un preoccupante aumento di gravità; a questo proposito non si può non

osservare come l’accusato non sembra volersi conformare ad uno stile di vita

adeguato alla propria comunque giovane età, nonché il fatto che egli non abbia

un lavoro e non si preoccupi di cercarne uno (addirittura le umili attività

propostegli dall’Ufficio di collocamento non sarebbero alla sua altezza, cfr.

AI 7, p. 2) preferendo le scorribande notturne, con altri nullafacenti, in

attesa di un improbabile futuro da calciatore. L’accusato non sembra poi avere

sviluppato quel minimo di autocritica (cfr. ad esempio lettera al PP, inc. GIAR

524.2008

, doc. 5 il cui tenore poco si distanzia da quello delle risposte

date alla Polizia a verbale 13 luglio 2007 quando a p. 3, richiesto di spiegarsi

a proposito di un SMS minaccioso inviato alla ex fidanzata, non ha trovato di

meglio da fare che ridere e definire “troppo forte questo messaggio” o

quando, a p. 4, richiesto di spiegarsi in proposito di un SMS con il quale

minacciava di accoltellare il nuovo amico della sua ex, ha dichiarato che si

trattava di una “cazzata, solo per spaventarla”) che permetterebbe di

potere ritenere scongiurato, o perlomeno diminuito, il pericolo di recidiva

(tanto che ancora recentemente si è adoperato per minacciare __________ e __________

affinché non lo chiamassero in causa con gli inquirenti per i fatti del 19

ottobre 2008). Egli non ha infatti nessun progetto per il futuro, al di là di

affermare che vorrebbe trovare un lavoro (si trova senza lavoro da oltre due

anni e nel frattempo non ha neppure cercato di conseguire un diploma), ma il

suo impegno in tal senso è nullo. L’accusato potrebbe ricadere facilmente nella

commissione di furti e reati contro la persona; vista la sua precaria

situazione finanziaria (anche se la mancanza di un reddito non gli impedisce

comunque di frequentare esercizi pubblici), le sue frequentazioni e vista la

mancanza di assunzione di responsabilità e l’estrema futilità dei motivi a

monte del suo agire vi è il concreto timore che possa riprendere a commettere

reati contro la persona e furti; la sua aggressività (e di conseguenza la sua

pericolosità) e l’assenza di elaborazione dei fatti di cui lo si accusa, lo si

evince anche dal comportamento tenuto dall’accusato in carcere quando, comunque

in concomitanza con l’inoltro di un’istanza di libertà provvisoria da parte del

suo legale, ha ritenuto di inviare una missiva al PP, dai toni discutibili, con

la quale lo accusa di avergli “rovinato la testa per il suo divertimento”

e lo avverte che in caso di mantenimento della detenzione chiederà i “danni” e

i “danni d’immagine” (cfr. inc. GIAR 524.2008.3, doc. 5);

-

non può poi essere considerata l’applicazione di misure

sostitutive dell’arresto, come genericamente proposto dalla difesa, in quanto non

si vede come poter ovviare in altro modo all’accertato pericolo di collusione

(in relazione con i bisogni istruttori ancora presenti) o al concreto pericolo

di recidiva e neppure la difesa ne sostanzia una qualche possibile

applicazione; l’accusato non sembra poi in grado di volersi/potersi attenere ad

eventuali norme di condotta, tanto più che non ha neppure l’occasione di

un’attività lavorativa che permetta a questo giudice di potere ritenere che,

almeno durante la giornata, più non frequenterà gli altri correi;

-

la proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere

analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la

durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e

con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del

principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP). La

proporzionalità della carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità

delle accuse, della presenza di concreti indizi di colpevolezza, e delle

dimensioni dell’inchiesta, con più indagati (maggiorenni e minorenni) sotto

inchiesta, diversi atti istruttori compiuti e ancora da compiere, l’annessione

agli atti di altri procedimenti penali e dell’atteggiamento processuale

dell’accusato, che non può essere definito propriamente collaborativo, almeno

dall’inizio del procedimento, è ancora data. Gli inquirenti hanno proceduto con

celerità e non si sono limitati ad interrogare l’accusato, ma anche i numerosi

coaccusati ed altre persone coinvolte. __________ è stato arrestato il 22

ottobre 2008 per dei reati di sicura gravità e ad oggi è in detenzione

preventiva da poco più di un mese. In questo lasso di tempo l’inchiesta appare

procedere con la dovuta celerità anche in considerazione della sua ampiezza,

per il numero delle persone coinvolte e per la tipologia dei reati esaminati;

-

in conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche

esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione

personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare

della cautelare privazione della sua libertà. Di conseguenza, l’istanza di

libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la presente

decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario)

e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale

d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di

legge,

decide:

1.

L’istanza di libertà provvisoria è respinta.

2.

Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi

penali entro dieci giorni dall’intimazione.

Intimazione:

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster