INC.2008.52603
Istanza di libertà. Respinta per bisogni dell'istruzione, pericolo di collusione, pericolo di recidiva
21 novembre 2008Italiano24 min
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Numero d'incarto:
INC.2008.52603
Data decisione, Autorità:
21.11.2008, GIAR
Titolo:
Istanza di libertà. Respinta per bisogni dell'istruzione, pericolo di collusione, pericolo di recidiva
BISOGNI DELL'ISTRUZIONE
PERICOLO DI COLLUSIONE
PERICOLO DI RECIDIVA
art. 108 cpv. 2 CPP-TI
Incarto n.
INC.2008.52603
Lugano
21 novembre 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria
presentata il 14 novembre 2008 da
__________c/o carcere giudiziario La Farera,
(patr. dal lic. iur. __________)
e qui trasmessa con preavviso negativo del 17/18 novembre
2008 dal
Procuratore pubblico, Nicola Respini, Lugano
viste le osservazioni della
difesa 19 novembre 2008;
visti gli incarti MP __________, __________
e __________;
ritenuto
in fatto ed in
diritto
che:
-
__________ è stato arrestato a Lugano il 22 ottobre 2008 dalla
Polizia cantonale su ordine d’arresto 21 ottobre 2008 del PP, poiché coinvolto,
con altri giovani maggiorenni e minorenni, nelle due aggressioni avvenute il 19
ottobre 2008, nei pressi del centro scolastico per le industrie artistiche (__________)
di via __________, ai danni di __________ e __________;
-
In data 23 ottobre 2008 il Procuratore pubblico ha promosso
l’accusa nei suoi confronti per titolo di aggressione (art. 134 CP) e lesioni
semplici (art. 123 cifra 2 cpv. 1 CP), chiedendo a questo giudice la conferma
dell’arresto vista l’esistenza di gravi indizi di reato e considerata
l’esistenza di motivi di interesse pubblico quali i bisogni dell’istruzione – e
meglio la necessità di chiarire le sue esatte responsabilità nell’aggressione
ai danni di __________ e __________, commesse in correità con suo fratello __________,
__________, __________ (arrestato il 19 ottobre 2008) nonché i minorenni __________
(pure arrestato il 19 ottobre 2008), __________ e __________, mediante
ulteriori interrogatori, confronti, accertamenti tecnici, ecc. – pericolo di
collusione e di inquinamento delle prove nei confronti degli altri protagonisti
dell’aggressione (alcuni dei quali al momento della arresto dell’istante ancora
a piede libero o non identificati) e pericolo di recidiva – vista la
ripetitività dei fatti commessi ritenuto inoltre che l’accusato era già stato
coinvolto il 6 settembre 2008 in un’analoga aggressione ai danni di __________,
nonché per i suoi precedenti penali. (inc. GIAR 526.2008.1, doc. 1);
-
il 13 marzo 2008 l'arresto di__________ è stato confermato da
questo giudice, ritenuti dati i gravi e concreti indizi di colpevolezza, nonché
preminenti motivi di interesse pubblico quali i bisogni dell’istruzione (come a
richiesta di conferma dell’arresto) e il pericolo di collusione (nei confronti
degli altri protagonisti dei fatti) e il pericolo di recidiva (con riferimento
a quanto menzionato dal PP nella richiesta di conferma dell’arresto e visti i
precedenti). (inc. GIAR 526.2008.1, doc. 6);
-
sia davanti alla Polizia, in occasione del suo arresto, che
davanti a questo giudice, in occasione dell’udienza per la conferma
dell’arresto, che davanti al PP, nel proseguimento dell’istruzione formale,
l’istante ha negato ogni addebito ribadendo di avere assistito alle due
aggressioni ma di essere rimasto in disparte senza parteciparvi;
-
dal prosequio dell’inchiesta è poi emersa la partecipazione
dell’accusato ad alcuni furti, in parte ammessi a verbale davanti al PP, tanto
che in data 19 novembre 2008 è stata estesa l’accusa a __________ per titolo di
ripetuto furto (reati commessi a __________ ed in altre località tra l’estate
del 2007 e l’ottobre 2008, singolarmente e in correità con altre persone, tra
cui __________, __________ e tale __________ di __________) in quanto accusato
di avere sottratto in danno di svariati negozi vari oggetti tra cui giacche,
videogiochi, bottiglie di superalcolici, caschi da motociclista e almeno 40
paia di jeans;
-
il 14 novembre 2008 __________, con l’istanza in discussione e
per il tramite del suo difensore, chiede di essere posto in libertà
provvisoria; senza contestare i gravi indizi di reato la difesa afferma che
l’istante sarebbe stato interrogato più volte dalla Polizia e dal PP e avrebbe
“deciso di collaborare attivamente con Polizia e Procuratore pubblico”
avendo di fatto “portato gli inquirenti a scovare un tirapugni che era stato
usato, insieme ad una mazza da baseball, durante le aggressioni di via __________,
a__________, avvenute nella notte del 19 ottobre 2008” (istanza, p. 2, punto 1.). Essendo state assunte tutte le prove non sussisterebbe più il
pericolo che esse vengano inquinate. Inoltre quasi tutte le altre persone
implicate nella fattispecie sono state scarcerate. Contestato il pericolo di
recidiva, __________ essendo stato immischiato solo in un’altra situazione
analoga a quella attuale per cui lo si accuserebbe ingiustamente e solo perché
provocato: il tutto si sarebbe però concluso in un semplice alterco di poco
conto. La difesa teme che l’accusato, con il perdurare della carcerazione,
possa avere delle conseguenze “per delle colpe a lui non imputabili”. La
difesa si dilunga poi a contestare il pericolo di fuga avendo l’accusato il
centro dei propri interessi privati, affettivi e finanziari nel __________ e
propone in via subordinata, e in modo del tutto generico, l’adozione di misure
sostitutive dell’arresto ai sensi dell’art. 96 CPP; il mantenimento della
carcerazione preventiva violerebbe il principio di proporzionalità;
-
il magistrato inquirente, con preavviso negativo 17/18 novembre
2008 (Inc. GIAR 526.2008.3, doc. 2), dopo avere ripercorso i fatti che hanno portato
all’arresto dell’accusato, ripercorre dettagliatamente tutti i gravi indizi di
reato e le chiamate in correità a carico dell’istante; sostiene l’esistenza di
importanti necessità istruttorie quali nuovi interrogatori, anche a confronto
con i compartecipi ai fatti, per chiarire l’esatta dinamica dell’aggressione ai
danni dei due ragazzi portoghesi, nonché per chiarire i due episodi di minacce
ai danni di __________ e __________ e la sua partecipazione ai furti commessi
nel corso del 2007 e 2008, in parte ammessi; dovranno poi essergli contestati i
fatti di un incidente della circolazione avvenuto a __________ il 27 giugno
2008, e di un’ulteriore aggressione in danno di __________ avvenuta a __________
il 6 settembre 2008; a mente del magistrato inquirente grave e concreto sarebbe
anche il pericolo di collusione in relazione ai correi dell’aggressione,
considerato come l’accusato già si era attivato per convincere i suoi amici a
non rivelare la sua presenza durante le due aggressioni del 19 ottobre 2008: facilmente
l’accusato potrebbe intervenire sulle persone coinvolte nelle aggressioni e nei
furti per concordare una versione dei fatti a lui più favorevole. Sussisterebbe
poi grave e concreto pericolo di recidiva vista la disponibilità a delinquere
dimostrata dall’accusato, ancora prima di commettere i fatti oggetto del
presente procedimento penale. Egli ha avuto dei problemi con la giustizia da
minorenne ed è già stato condannato anche da maggiorenne, come attestata il
casellario giudiziale. Malgrado le condanne e gli interrogatori di Polizia egli
ha continuato a delinquere commettendo analoghi reati. Egli non si è neppure
preoccupato di spossessarsi del tirapugni, occultandolo invece in previsione di
future evenienze. __________ ha inoltre agito in modo violento e gratuito nei
confronti delle due vittime portoghesi, quanto da lui commesso non può
assolutamente essere banalizzato. La sua pericolosità e violenza emergerebbe
anche dal comportamento arrogante e poco rispettoso assunto nei confronti degli
agenti di Polizia. Egli non ha inoltre nessuna attività lavorativa da quasi due
anni. Rispettato il principio di proporzionalità.
-
la difesa con osservazioni 19 novembre 2008 si rifà alle
allegazioni dell’istanza di libertà provvisoria con considerazioni di cui, se
del caso, si dirà nel seguito della presente;
-
l’istante, detenuto, è pacificamente legittimato a presentare
istanza di libertà provvisoria. Il preavviso del Procuratore pubblico, ritenuta
ricezione dell’istanza il 14 novembre 2008, è tempestivo scadendo il termine di
3 giorni lunedì 17 novembre e avendo il PP trasmesso a questo ufficio istanza e
preavviso negativo il 17 novembre per raccomandata, nel termine quindi di 3
giorni. Il termine di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP, avendo questo ufficio
ricevuto quanto sopra unitamente all’incarto penale martedì 18 novembre 2008,
scade venerdì 21 novembre 2008, ex art. 20 cpv. 3 CPP;
-
Fatti
i principi che reggono la materia, pur se noti al alle parti,
vengono qui brevemente richiamati:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art.
33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 -
dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola
in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere
preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso
accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e
nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per
quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al
pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare
ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid.
4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei
motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio
aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.
32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine
pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione
della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale
(di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a
superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi
penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il
rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413;
DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno
approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è
protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione
delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei
ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag.
128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in
re G., inc. 520.2001.5)
-
l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve
essere verificata d’ufficio nei limiti di competenza di questo giudice
derivanti dalla sua funzione che è quella di esaminare l’esistenza dei
presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà
personale e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato, e che con
verosimiglianza sufficiente, a questo stadio del procedimento ed in questa
sede, si può concludere per la presenza di numerosi, seri e concreti indizi di
colpevolezza a carico di __________ e relativi ad un suo coinvolgimento nei
fatti inquisiti;
-
nel caso in esame non occorre dilungarsi più di tanto per
confermare l'esistenza di gravi indizi di reato in capo all’accusato, sebbene
la difesa contesti le accuse e tenda a sminuire oltre misura i fatti ammessi; a
questo proposito, per quanto riguarda l’accusa di aggressione e di lesioni
semplici, emerge chiaramente dai verbali dei coaccusati (minorenni e
maggiorenni) l’attiva partecipazione dell’accusato ai fatti contestatigli; __________
ha infatti dichiarato che un gruppo di ragazzi, tra cui il qui istante, “partivano
spingendo __________ nel sottoscala dove iniziavano a colpirlo con pugni e
calci in tutte le parti del corpo. Io allora intervenivo per separare mio
cugino __________ e __________…” (verb. PG di __________ del 27.10.2008, p.
3); __________ ha dichiarato davanti al PP che “può darsi che __________ gli
abbia tirato una sberla ma deduco questo perché ho visto che __________ aveva
una guancia rossa ma non ho sentito il colpo. Durante quella discussione si
sentiva urlare ad alta voce. Era __________ che urlava mentre __________ gli
chiedeva cosa avesse fatto. A un certo punto si è intromesso __________ per
difendere __________, dicendo a__________ che __________ era un suo compaesano
e di lasciarlo stare. __________ gli ha risposto che lui era albanese e che l’avrebbe
ucciso. ….Che durante questo primo pestaggio anche __________ ha partecipato
colpendo con pugni __________. … Il giorno dopo o forse due giorni dopo sono
andato da __________ per parlare di quello che era successo perché avevo
sentito dell’arresto dei fratelli __________. __________ mi ha informato che __________
era stato interrogato. __________ mi ha detto di andare a vedere cosa avesse
parlato nel senso di andare a cercare __________ e chiedergli cosa avesse detto
alla Polizia.” (verb. PP di __________ del 6 novembre 2008, p. 3 e
5) e tali affermazioni sono state anche raccontate alla Polizia quando __________
ha dichiarato che “eravamo solo io e __________ che abbiamo minacciato sia __________
che __________, dicendo loro che non dovevano parlare o fare i nostri nomi in
relazione alle aggressioni del 19.10.2008” (verb. PG 03.11.2008 di __________,
p. 2). Anche __________ ha confermato la partecipazione del qui istante alle
aggressioni del 19 ottobre 2008 dichiarando alla Polizia che “ho visto
chiaramente che a picchiare erano __________” e altre persone “i primi
quattro lo hanno menato di brutto”; e ancora che “__________ riuscito
ad alzarsi e il portoghese restava invece a terra. Quando __________ si è spostato,
lì è iniziato il finimondo, nel senso che __________ ha cominciato a colpirlo
con la mazza sulle gambe e sul costato mentre __________ e ….cominciavano a
colpirlo con pugni e calci sulla testa” (verb. PG 20.10.2008 di __________,
p. 3 e 5); questa dinamica dei fatti è stata confermata da altri compartecipi
all’aggressione tra cui i minorenni __________ (cfr. verb. PG 19.10.2008, p. 5)
e __________ (cfr. verb. PG 24.10.2008, p. 3); per quanto riguarda invece i
furti basti ricordare le ammissioni, sebbene parziali, dell’accusato (cfr.
verb. PP 6 novembre 2008, p. 5 e 6), nonché le chiamate in correità di __________
(verb. PG del 03.11.2008, p 3 e ss; verb. PG 06.11.2008 e 14.11.2008) e __________
(verb. PG del 04.11.2008);
-
In merito ai bisogni istruttori atti a giustificare la detenzione
preventiva ed il suo perdurare, vi é consolidata giurisprudenza (e dottrina):
“In relazione ai bisogni istruttori, atti
a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare
che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto
tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di
collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la
corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale
suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697
ss.; RDAT 1988 no. 24). In
quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé,
decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise
erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der
Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op.
cit., no. 701a). Occorre che l'indagato,
se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto
svolgimento e, conseguentemente, l'esito.
E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di
prova si fondi su elementi concreti: "Jedoch genügt nach der
Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der
Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der
Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen.
Es mussen vielmehr konktrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen."
(DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).
Gli elementi di concretezza del pericolo
vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da
assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di
prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di
collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del
mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato
nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una
possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della
deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice
atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal
senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS
1999, § 68 no 13).”
(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)
Nello stesso senso, la CRP:
"I rischi di collusione e di
inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria.
Da un lato si tratta generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato
e i testimoni - già sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non
arrestati, messi in atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di
impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non
ancora in possesso della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a
suo vantaggio. la possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità
giudiziaria da parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi
concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere ammessa
aprioristicamente ed in maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000
in re A. e rif.; R. Hauser/E. Schweri, op. cit. § 68 n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"
(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)
-
a mente del magistrato inquirente sussisterebbero oggettivi
Considerandi
bisogni istruttori ravvisabili in nuovi interrogatori dell’accusato e dei
coaccusati, singolarmente e a confronto, per chiarire il più possibile la
dinamica e il suo coinvolgimento nei gravi fatti del 19 ottobre 2008, quando un
gruppo di giovani ha prima aggredito, e poi rincorso e picchiato, __________ e
poi, dopo circa 30/40 minuti, quando la prima vittima è ritornata sui luoghi,
per recuperare oggetti personali persi durante l’aggressione, accompagnata dal __________,
il gruppo ha iniziato a colpire quest’ultimo, picchiandolo e rincorrendolo e
picchiandolo ancora barbaramente, con pugni e calci e addirittura con una mazza
da baseball (per opera di __________) e con un tirapugni (consegnato dal qui
istante a __________) fino a renderlo privo di sensi; ulteriori interrogatori
sono poi necessari per stabilire la sua partecipazione ai furti commessi nel
corso del 2007 e 2008 e chiarire altri fatti relativi ad un incidente della
circolazione e ad una precedente aggressione ai danni di __________; di
conseguenza concreto sarebbe il pericolo di collusione e la possibilità di
inquinamento delle prove con queste persone ancora da interrogare o
reinterrogare;
-
per la difesa i fatti sono stati chiariti durante i verbali resi,
i quali accertano le singole responsabilità dell’istante (il quale nega di
avere partecipato alle due aggressioni) e dei correi; l’accusato sarebbe
disponibile per ogni esigenza delle Autorità inquirenti anche se venisse messo
in libertà provvisoria; sarebbe stata accertata la sua collaborazione con gli
inquirenti avendo comunicato dove aveva nascosto il tirapugni da lui consegnato
a __________ e da quest’ultimo utilizzato sulla seconda vittima del 19 ottobre
2008;
-
in un simile contesto giuridico e fattuale (con l’inchiesta in
pieno svolgimento, e con numerose persone, sia maggiorenni che minorenni
inchiestate), vista la gravità della fattispecie, l’estrema futilità delle
motivazioni a monte dell’agire dell’istante e la sussistenza di alcune
divergenze, non di dettaglio, tra accusato e compartecipi all’aggressione (come
quelle relative alla partecipazione alle due aggressioni e meglio al diretto
intervento dell’accusato sulle due vittime) l’utilizzo di oggetti pericolosi
quali una mazza da baseball (per opera del correo __________) e di un tirapugni
di proprietà dell’istante (anche se affidato per l’utilizzo a __________) e la
facilità di approccio delinquenziale per quanto riguarda i furti e gli altri
reati connessi, nonché il coinvolgimento di diverse atre persone, tra cui
minorenni, (che hanno partecipato con il qui istante non solo all’aggressione
ma anche ai furti), è evidente la necessità di procedere con l’audizione
dell’istante, di correi, coaccusati e testimoni, mantenendo l’accusato in stato
di detenzione preventiva. La sussistenza, in questo stadio del procedimento, di
un pericolo di collusione e/o di inquinamento delle prove è accertata con
riferimento alla necessità di procedere a questi atti d’inchiesta, con
dichiarazioni in parte ancora divergenti e al fatto che si tratta di
dichiarazioni di correi (peggio: di amici di scorribande notturne), quindi
suscettibili di essere modificate se __________ potesse comunicare con loro;
che ciò non sia solo un timore astratto lo conferma il fatto che il qui istante
si era attivato con __________, per indurre i suoi correi ancora a piede libero
e i suoi amici e conoscenti a non rivelare la sua presenza durante le due
aggressioni del 19 ottobre 2008 (l’istante ha infatti dichiarato di avere
accompagnato l’amico __________ a minacciare __________ e __________ il 20
ottobre 2008, al fine di non essere nominati nel presente procedimento); ritenuto
peraltro che l’atteggiamento processuale dell’accusato non può essere ritenuto
propriamente collaborativi, dal momento che egli, ad eccezione di qualche
isolata ammissione spontanea, ha negato ogni addebito malgrado precise chiamate
in correità ed ha impiegato diverso tempo per svelare agli inquirenti dove
aveva nascosto il tirapugni utilizzato nella seconda aggressione del 19 ottobre
scorso (dal momento che in precedenza aveva dichiarato di averlo gettato nel __________);
-
il pericolo di recidiva consiste nel rischio che l'accusato in
libertà commetta ulteriori reati o continui la commissione di quelli per cui è
stato arrestato; come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di
recidiva deve essere concreto e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF
105.
Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione relativamente
estesa: l'assenza di precedenti specifici non basta, da sola, ad escluderlo,
così come non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto
siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid,
Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP,
pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). La
gravità del reato (se si preferisce la gravità dei fatti oggetto d’accusa e di
cui si teme reiterazione), condizione la cui assenza è comunque determinante
(G. Piquerez, op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta (sentenza CRP
citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere debitamente considerata (DTF
21.1
,1P.750/2004; DTF 25.4.2006,1P.198/2006; CRP 16.5.2006,
60.2006
). Occorre, insomma, che l'insieme delle circostanze (precedenti,
comportamento in istruttoria, personalità, modalità di commissione, condizioni
socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del procedimento in corso,
fatti oggetto dell’ipotesi di reato ecc.) concorrano ad imporre una prognosi
molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005,1P.750/2004);
-
per confermare l’esistenza di un pericolo di recidiva basti
pensare che l’accusato già è stato condannato da maggiorenne in luglio 2008 per
appropriazione semplice e da minorenne è stato oggetto di un decreto (con
condanna a prestazioni di lavoro) del 14 ottobre 2003 per ripetuta
contravvenzione alla LStup; è ulteriormente stato condannato con decreto 19
ottobre 2007 a CHF 1'000.- di multa (di cui CHF 700.- sospesi condizionalmente)
per ripetuto furto, ripetuto danneggiamento e ripetuta violazione di domicilio
e, con decreto 16 maggio 2008, a una multa per furto, danneggiamento e
violazione di domicilio (AI 6). Tali procedimenti e tali condanne non sono evidentemente
serviti da deterrente per impedirgli di ricadere negli stessi reati. Va
osservato che già in occasione dei furti del 2006 e 2007 l’istante si
accompagnava nell’attività criminale con alcune persone i cui nominativi
emergono pure nella presente inchiesta, frequentazioni che ha quindi continuato
anche per i reati di cui ci si occupa nel presente procedimento penale. Come
detto, malgrado tali condanne, egli ha continuato a delinquere con la stessa
tipologia di reati fino ai fatti del 26 giugno 2008 quando, in sella ad uno scooter
rubato e senza licenza di condurre, è andato a collidere con un veicolo che
stava posteggiando, fuggendo poi dai luoghi dell’incidente unitamente a __________,
che viaggiava sul motoveicolo come passeggero (cfr. rapporto di constatazione
incidente della circolazione del 2 settembre 2008, Inc. MP __________, AI 2);
il 10 ottobre 2008 è poi stato denunciato da __________ in quanto, unitamente
al fratello minorenne __________, lo avrebbero aggredito e picchiato,
minacciandolo con un tirapugni; i fatti del 19 ottobre 2008 che hanno portato
al suo arresto si distaccano dagli altri solo per un preoccupante aumento di
gravità; a questo proposito va osservato come l’accusato non sembra volersi
conformare ad uno stile di vita adeguato alla propria comunque giovane età,
nonché il fatto che egli non abbia un lavoro e non si preoccupi di cercarne uno,
preferendo le scorribande notturne con altri nullafacenti del suo calibro, per
di più minorenni. L’accusato non sembra poi avere sviluppato quel minimo di
autocritica che permetterebbe di potere eliminare il pericolo di recidiva. Egli
non ha infatti nessun progetto per il futuro, al di là di affermare che
vorrebbe trovare un lavoro (si trova senza lavoro da circa due anni), ma il suo
impegno in tal senso sembra limitarsi ad accusare le Autorità di avergli fatto
perdere la possibilità di trovare un lavoro, avendolo ingiustamente arrestato
in occasioni di un’aggressione avvenuta presso le scuole __________ questa
primavera, in concomitanza con un asserito colloquio di lavoro (non
documentato): nulla di più pretestuoso dal momento che l’accusato non è mai
stato arrestato in precedenza (come risulta peraltro da un controllo effettuato
da questo giudice con la banca dati “movimento carceri”). L’accusato potrebbe
ricadere facilmente nella commissione di furti, vista la sua precaria
situazione finanziaria (in mancanza di un reddito) e le sue frequentazioni, e
vista la mancanza di assunzione di responsabilità ed i futili motivi a monte
del suo agire (a suo dire, quando si trova immischiato in un’aggressione, o è
stato provocato – come nel caso di __________ – o si limita ad assistere ai
fatti o a tirare piccole sberle a persone presenti, ma senza l’intenzione di
fare male, come è successo con le due vittime di nazionalità portoghese,
rispettivamente con __________, sempre il 19 ottobre scorso) vi è il concreto
timore che possa riprendere senza troppe difficoltà a commettere reati contro
la persona; la sua pericolosità e l’assenza di pentimento si evincono anche dal
comportamento tenuto dall’accusato in carcere quando, appena arrestato, non ha
trovato di meglio che proferire minacce all’agente della scientifica e ad un
agente di custodia in occasione delle formalità d’entrata al carcere
giudiziario (cfr. AI 19);
-
nulla muta la circostanza che altri coaccusati sarebbero ormai in
libertà provvisoria: tale situazione essendo sicuramente motivata dal diverso
atteggiamento processuale dei coaccusati, dall’avvenuto accertamento delle loro
responsabilità, o dal fatto che si potesse ragionevolmente scongiurare il
pericolo di collusione e di recidiva per quanto li riguarda (ad esempio in caso
di accertata attività lavorativa);
-
non può poi essere considerata l’applicazione di misure
sostitutive dell’arresto, come genericamente proposto dalla difesa, in quanto
non si vede come poter ovviare in altro modo all’accertato pericolo di
collusione (in relazione con i bisogni istruttori ancora presenti) o al
concreto pericolo di recidiva; neppure la difesa avanza qualche ipotesi o ne
sostanzia una qualche possibile applicazione;
-
la proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere
analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la
durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e
con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del
principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP). La
proporzionalità della carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità
delle accuse, della presenza di concreti indizi di colpevolezza, e delle
dimensioni dell’inchiesta, con più indagati (maggiorenni e minorenni) sotto
inchiesta, le estensioni dell’accusa per nuovi fatti, diversi atti istruttori
compiuti e ancora da compiere, e dell’atteggiamento processuale dell’accusato,
che non può essere definito propriamente collaborativo, è ancora data. Gli
inquirenti hanno proceduto con celerità e non si sono limitati ad interrogare
l’accusato, ma lo hanno fatto anche con i numerosi coaccusati ed altre persone
coinvolte. __________ è stato arrestato il 22 ottobre 2008, per dei reati di
sicura gravità, e ad oggi è in detenzione preventiva da quasi un mese. In
questo lasso di tempo l’inchiesta appare procedere con la dovuta celerità anche
in considerazione della sua ampiezza per il numero delle persone coinvolte e
per la tipologia dei reati esaminati;
-
In conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche
esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione
personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare
della cautelare privazione della sua libertà. Di conseguenza l’istanza di
libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la presente
decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario)
e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale
d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di
legge,
decide:
1.
L’istanza di libertà provvisoria è respinta.
2.
Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi
penali entro dieci giorni dall’intimazione.
Intimazione:
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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