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Decisione

INC.2008.52603

Istanza di libertà. Respinta per bisogni dell'istruzione, pericolo di collusione, pericolo di recidiva

21 novembre 2008Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i principi che reggono la materia, pur se noti al alle parti,

vengono qui brevemente richiamati:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art.

33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 -

dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola

in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere

preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso

accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e

nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per

quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al

pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare

ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid.

4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei

motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio

aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.

32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine

pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione

della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale

(di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a

superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi

penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il

rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413;

DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è

protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione

delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei

ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag.

128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in

re G., inc. 520.2001.5)

-

l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve

essere verificata d’ufficio nei limiti di competenza di questo giudice

derivanti dalla sua funzione che è quella di esaminare l’esistenza dei

presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà

personale e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato, e che con

verosimiglianza sufficiente, a questo stadio del procedimento ed in questa

sede, si può concludere per la presenza di numerosi, seri e concreti indizi di

colpevolezza a carico di __________ e relativi ad un suo coinvolgimento nei

fatti inquisiti;

-

nel caso in esame non occorre dilungarsi più di tanto per

confermare l'esistenza di gravi indizi di reato in capo all’accusato, sebbene

la difesa contesti le accuse e tenda a sminuire oltre misura i fatti ammessi; a

questo proposito, per quanto riguarda l’accusa di aggressione e di lesioni

semplici, emerge chiaramente dai verbali dei coaccusati (minorenni e

maggiorenni) l’attiva partecipazione dell’accusato ai fatti contestatigli; __________

ha infatti dichiarato che un gruppo di ragazzi, tra cui il qui istante, “partivano

spingendo __________ nel sottoscala dove iniziavano a colpirlo con pugni e

calci in tutte le parti del corpo. Io allora intervenivo per separare mio

cugino __________ e __________…” (verb. PG di __________ del 27.10.2008, p.

3); __________ ha dichiarato davanti al PP che “può darsi che __________ gli

abbia tirato una sberla ma deduco questo perché ho visto che __________ aveva

una guancia rossa ma non ho sentito il colpo. Durante quella discussione si

sentiva urlare ad alta voce. Era __________ che urlava mentre __________ gli

chiedeva cosa avesse fatto. A un certo punto si è intromesso __________ per

difendere __________, dicendo a__________ che __________ era un suo compaesano

e di lasciarlo stare. __________ gli ha risposto che lui era albanese e che l’avrebbe

ucciso. ….Che durante questo primo pestaggio anche __________ ha partecipato

colpendo con pugni __________. … Il giorno dopo o forse due giorni dopo sono

andato da __________ per parlare di quello che era successo perché avevo

sentito dell’arresto dei fratelli __________. __________ mi ha informato che __________

era stato interrogato. __________ mi ha detto di andare a vedere cosa avesse

parlato nel senso di andare a cercare __________ e chiedergli cosa avesse detto

alla Polizia.” (verb. PP di __________ del 6 novembre 2008, p. 3 e

5) e tali affermazioni sono state anche raccontate alla Polizia quando __________

ha dichiarato che “eravamo solo io e __________ che abbiamo minacciato sia __________

che __________, dicendo loro che non dovevano parlare o fare i nostri nomi in

relazione alle aggressioni del 19.10.2008” (verb. PG 03.11.2008 di __________,

p. 2). Anche __________ ha confermato la partecipazione del qui istante alle

aggressioni del 19 ottobre 2008 dichiarando alla Polizia che “ho visto

chiaramente che a picchiare erano __________” e altre persone “i primi

quattro lo hanno menato di brutto”; e ancora che “__________ riuscito

ad alzarsi e il portoghese restava invece a terra. Quando __________ si è spostato,

lì è iniziato il finimondo, nel senso che __________ ha cominciato a colpirlo

con la mazza sulle gambe e sul costato mentre __________ e ….cominciavano a

colpirlo con pugni e calci sulla testa” (verb. PG 20.10.2008 di __________,

p. 3 e 5); questa dinamica dei fatti è stata confermata da altri compartecipi

all’aggressione tra cui i minorenni __________ (cfr. verb. PG 19.10.2008, p. 5)

e __________ (cfr. verb. PG 24.10.2008, p. 3); per quanto riguarda invece i

furti basti ricordare le ammissioni, sebbene parziali, dell’accusato (cfr.

verb. PP 6 novembre 2008, p. 5 e 6), nonché le chiamate in correità di __________

(verb. PG del 03.11.2008, p 3 e ss; verb. PG 06.11.2008 e 14.11.2008) e __________

(verb. PG del 04.11.2008);

-

In merito ai bisogni istruttori atti a giustificare la detenzione

preventiva ed il suo perdurare, vi é consolidata giurisprudenza (e dottrina):

“In relazione ai bisogni istruttori, atti

a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare

che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto

tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di

collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la

corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale

suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697

ss.; RDAT 1988 no. 24). In

quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé,

decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise

erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der

Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op.

cit., no. 701a). Occorre che l'indagato,

se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto

svolgimento e, conseguentemente, l'esito.

E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di

prova si fondi su elementi concreti: "Jedoch genügt nach der

Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der

Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der

Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen.

Es mussen vielmehr konktrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen."

(DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).

Gli elementi di concretezza del pericolo

vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da

assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di

prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di

collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del

mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato

nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una

possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della

deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice

atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal

senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS

1999, § 68 no 13).”

(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)

Nello stesso senso, la CRP:

"I rischi di collusione e di

inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria.

Da un lato si tratta generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato

e i testimoni - già sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non

arrestati, messi in atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di

impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non

ancora in possesso della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a

suo vantaggio. la possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità

giudiziaria da parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi

concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere ammessa

aprioristicamente ed in maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000

in re A. e rif.; R. Hauser/E. Schweri, op. cit. § 68 n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"

(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)

-

a mente del magistrato inquirente sussisterebbero oggettivi

Considerandi

bisogni istruttori ravvisabili in nuovi interrogatori dell’accusato e dei

coaccusati, singolarmente e a confronto, per chiarire il più possibile la

dinamica e il suo coinvolgimento nei gravi fatti del 19 ottobre 2008, quando un

gruppo di giovani ha prima aggredito, e poi rincorso e picchiato, __________ e

poi, dopo circa 30/40 minuti, quando la prima vittima è ritornata sui luoghi,

per recuperare oggetti personali persi durante l’aggressione, accompagnata dal __________,

il gruppo ha iniziato a colpire quest’ultimo, picchiandolo e rincorrendolo e

picchiandolo ancora barbaramente, con pugni e calci e addirittura con una mazza

da baseball (per opera di __________) e con un tirapugni (consegnato dal qui

istante a __________) fino a renderlo privo di sensi; ulteriori interrogatori

sono poi necessari per stabilire la sua partecipazione ai furti commessi nel

corso del 2007 e 2008 e chiarire altri fatti relativi ad un incidente della

circolazione e ad una precedente aggressione ai danni di __________; di

conseguenza concreto sarebbe il pericolo di collusione e la possibilità di

inquinamento delle prove con queste persone ancora da interrogare o

reinterrogare;

-

per la difesa i fatti sono stati chiariti durante i verbali resi,

i quali accertano le singole responsabilità dell’istante (il quale nega di

avere partecipato alle due aggressioni) e dei correi; l’accusato sarebbe

disponibile per ogni esigenza delle Autorità inquirenti anche se venisse messo

in libertà provvisoria; sarebbe stata accertata la sua collaborazione con gli

inquirenti avendo comunicato dove aveva nascosto il tirapugni da lui consegnato

a __________ e da quest’ultimo utilizzato sulla seconda vittima del 19 ottobre

2008;

-

in un simile contesto giuridico e fattuale (con l’inchiesta in

pieno svolgimento, e con numerose persone, sia maggiorenni che minorenni

inchiestate), vista la gravità della fattispecie, l’estrema futilità delle

motivazioni a monte dell’agire dell’istante e la sussistenza di alcune

divergenze, non di dettaglio, tra accusato e compartecipi all’aggressione (come

quelle relative alla partecipazione alle due aggressioni e meglio al diretto

intervento dell’accusato sulle due vittime) l’utilizzo di oggetti pericolosi

quali una mazza da baseball (per opera del correo __________) e di un tirapugni

di proprietà dell’istante (anche se affidato per l’utilizzo a __________) e la

facilità di approccio delinquenziale per quanto riguarda i furti e gli altri

reati connessi, nonché il coinvolgimento di diverse atre persone, tra cui

minorenni, (che hanno partecipato con il qui istante non solo all’aggressione

ma anche ai furti), è evidente la necessità di procedere con l’audizione

dell’istante, di correi, coaccusati e testimoni, mantenendo l’accusato in stato

di detenzione preventiva. La sussistenza, in questo stadio del procedimento, di

un pericolo di collusione e/o di inquinamento delle prove è accertata con

riferimento alla necessità di procedere a questi atti d’inchiesta, con

dichiarazioni in parte ancora divergenti e al fatto che si tratta di

dichiarazioni di correi (peggio: di amici di scorribande notturne), quindi

suscettibili di essere modificate se __________ potesse comunicare con loro;

che ciò non sia solo un timore astratto lo conferma il fatto che il qui istante

si era attivato con __________, per indurre i suoi correi ancora a piede libero

e i suoi amici e conoscenti a non rivelare la sua presenza durante le due

aggressioni del 19 ottobre 2008 (l’istante ha infatti dichiarato di avere

accompagnato l’amico __________ a minacciare __________ e __________ il 20

ottobre 2008, al fine di non essere nominati nel presente procedimento); ritenuto

peraltro che l’atteggiamento processuale dell’accusato non può essere ritenuto

propriamente collaborativi, dal momento che egli, ad eccezione di qualche

isolata ammissione spontanea, ha negato ogni addebito malgrado precise chiamate

in correità ed ha impiegato diverso tempo per svelare agli inquirenti dove

aveva nascosto il tirapugni utilizzato nella seconda aggressione del 19 ottobre

scorso (dal momento che in precedenza aveva dichiarato di averlo gettato nel __________);

-

il pericolo di recidiva consiste nel rischio che l'accusato in

libertà commetta ulteriori reati o continui la commissione di quelli per cui è

stato arrestato; come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di

recidiva deve essere concreto e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF

105.

Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione relativamente

estesa: l'assenza di precedenti specifici non basta, da sola, ad escluderlo,

così come non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto

siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid,

Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP,

pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). La

gravità del reato (se si preferisce la gravità dei fatti oggetto d’accusa e di

cui si teme reiterazione), condizione la cui assenza è comunque determinante

(G. Piquerez, op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta (sentenza CRP

citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere debitamente considerata (DTF

21.1

,1P.750/2004; DTF 25.4.2006,1P.198/2006; CRP 16.5.2006,

60.2006

). Occorre, insomma, che l'insieme delle circostanze (precedenti,

comportamento in istruttoria, personalità, modalità di commissione, condizioni

socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del procedimento in corso,

fatti oggetto dell’ipotesi di reato ecc.) concorrano ad imporre una prognosi

molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005,1P.750/2004);

-

per confermare l’esistenza di un pericolo di recidiva basti

pensare che l’accusato già è stato condannato da maggiorenne in luglio 2008 per

appropriazione semplice e da minorenne è stato oggetto di un decreto (con

condanna a prestazioni di lavoro) del 14 ottobre 2003 per ripetuta

contravvenzione alla LStup; è ulteriormente stato condannato con decreto 19

ottobre 2007 a CHF 1'000.- di multa (di cui CHF 700.- sospesi condizionalmente)

per ripetuto furto, ripetuto danneggiamento e ripetuta violazione di domicilio

e, con decreto 16 maggio 2008, a una multa per furto, danneggiamento e

violazione di domicilio (AI 6). Tali procedimenti e tali condanne non sono evidentemente

serviti da deterrente per impedirgli di ricadere negli stessi reati. Va

osservato che già in occasione dei furti del 2006 e 2007 l’istante si

accompagnava nell’attività criminale con alcune persone i cui nominativi

emergono pure nella presente inchiesta, frequentazioni che ha quindi continuato

anche per i reati di cui ci si occupa nel presente procedimento penale. Come

detto, malgrado tali condanne, egli ha continuato a delinquere con la stessa

tipologia di reati fino ai fatti del 26 giugno 2008 quando, in sella ad uno scooter

rubato e senza licenza di condurre, è andato a collidere con un veicolo che

stava posteggiando, fuggendo poi dai luoghi dell’incidente unitamente a __________,

che viaggiava sul motoveicolo come passeggero (cfr. rapporto di constatazione

incidente della circolazione del 2 settembre 2008, Inc. MP __________, AI 2);

il 10 ottobre 2008 è poi stato denunciato da __________ in quanto, unitamente

al fratello minorenne __________, lo avrebbero aggredito e picchiato,

minacciandolo con un tirapugni; i fatti del 19 ottobre 2008 che hanno portato

al suo arresto si distaccano dagli altri solo per un preoccupante aumento di

gravità; a questo proposito va osservato come l’accusato non sembra volersi

conformare ad uno stile di vita adeguato alla propria comunque giovane età,

nonché il fatto che egli non abbia un lavoro e non si preoccupi di cercarne uno,

preferendo le scorribande notturne con altri nullafacenti del suo calibro, per

di più minorenni. L’accusato non sembra poi avere sviluppato quel minimo di

autocritica che permetterebbe di potere eliminare il pericolo di recidiva. Egli

non ha infatti nessun progetto per il futuro, al di là di affermare che

vorrebbe trovare un lavoro (si trova senza lavoro da circa due anni), ma il suo

impegno in tal senso sembra limitarsi ad accusare le Autorità di avergli fatto

perdere la possibilità di trovare un lavoro, avendolo ingiustamente arrestato

in occasioni di un’aggressione avvenuta presso le scuole __________ questa

primavera, in concomitanza con un asserito colloquio di lavoro (non

documentato): nulla di più pretestuoso dal momento che l’accusato non è mai

stato arrestato in precedenza (come risulta peraltro da un controllo effettuato

da questo giudice con la banca dati “movimento carceri”). L’accusato potrebbe

ricadere facilmente nella commissione di furti, vista la sua precaria

situazione finanziaria (in mancanza di un reddito) e le sue frequentazioni, e

vista la mancanza di assunzione di responsabilità ed i futili motivi a monte

del suo agire (a suo dire, quando si trova immischiato in un’aggressione, o è

stato provocato – come nel caso di __________ – o si limita ad assistere ai

fatti o a tirare piccole sberle a persone presenti, ma senza l’intenzione di

fare male, come è successo con le due vittime di nazionalità portoghese,

rispettivamente con __________, sempre il 19 ottobre scorso) vi è il concreto

timore che possa riprendere senza troppe difficoltà a commettere reati contro

la persona; la sua pericolosità e l’assenza di pentimento si evincono anche dal

comportamento tenuto dall’accusato in carcere quando, appena arrestato, non ha

trovato di meglio che proferire minacce all’agente della scientifica e ad un

agente di custodia in occasione delle formalità d’entrata al carcere

giudiziario (cfr. AI 19);

-

nulla muta la circostanza che altri coaccusati sarebbero ormai in

libertà provvisoria: tale situazione essendo sicuramente motivata dal diverso

atteggiamento processuale dei coaccusati, dall’avvenuto accertamento delle loro

responsabilità, o dal fatto che si potesse ragionevolmente scongiurare il

pericolo di collusione e di recidiva per quanto li riguarda (ad esempio in caso

di accertata attività lavorativa);

-

non può poi essere considerata l’applicazione di misure

sostitutive dell’arresto, come genericamente proposto dalla difesa, in quanto

non si vede come poter ovviare in altro modo all’accertato pericolo di

collusione (in relazione con i bisogni istruttori ancora presenti) o al

concreto pericolo di recidiva; neppure la difesa avanza qualche ipotesi o ne

sostanzia una qualche possibile applicazione;

-

la proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere

analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la

durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e

con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del

principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP). La

proporzionalità della carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità

delle accuse, della presenza di concreti indizi di colpevolezza, e delle

dimensioni dell’inchiesta, con più indagati (maggiorenni e minorenni) sotto

inchiesta, le estensioni dell’accusa per nuovi fatti, diversi atti istruttori

compiuti e ancora da compiere, e dell’atteggiamento processuale dell’accusato,

che non può essere definito propriamente collaborativo, è ancora data. Gli

inquirenti hanno proceduto con celerità e non si sono limitati ad interrogare

l’accusato, ma lo hanno fatto anche con i numerosi coaccusati ed altre persone

coinvolte. __________ è stato arrestato il 22 ottobre 2008, per dei reati di

sicura gravità, e ad oggi è in detenzione preventiva da quasi un mese. In

questo lasso di tempo l’inchiesta appare procedere con la dovuta celerità anche

in considerazione della sua ampiezza per il numero delle persone coinvolte e

per la tipologia dei reati esaminati;

-

In conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche

esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione

personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare

della cautelare privazione della sua libertà. Di conseguenza l’istanza di

libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la presente

decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario)

e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale

d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di

legge,

decide:

1.

L’istanza di libertà provvisoria è respinta.

2.

Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi

penali entro dieci giorni dall’intimazione.

Intimazione:

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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