Lexipedia

Decisione

INC.2008.52604

Istanza di libertà provvisoria

16 gennaio 2009Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i principi che reggono la materia, pur se noti al alle parti,

vengono qui brevemente richiamati:

"L'art. 95 CPP - corrispondente

all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio

1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di

regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere

preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso

accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e

nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per

quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo

di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad

esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid.

4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei

motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio

aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.

32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine

pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione

della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale

(di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a

superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi

penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il

rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413;

DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è

protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione

delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei

ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag.

128)."

(per tutte:

sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

-

per quanto riguarda l’esistenza di gravi e concreti indizi di

colpevolezza si può far riferimento alla conclusioni cui era giunto questo

giudice nella precedente decisione in materia di libertà provvisoria (GIAR

526.2008.3 del 21 novembre 2008):

“l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza

deve essere verificata d’ufficio nei limiti di competenza di questo giudice

derivanti dalla sua funzione che è quella di esaminare l’esistenza dei

presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà

personale e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato, e che con

verosimiglianza sufficiente, a questo stadio del procedimento ed in questa

sede, si può concludere per la presenza di numerosi, seri e concreti indizi di

colpevolezza a carico di __________ e relativi ad un suo coinvolgimento nei

fatti inquisiti;

nel caso in esame non occorre dilungarsi più di tanto

per confermare l'esistenza di gravi indizi di reato in capo all’accusato,

sebbene la difesa contesti le accuse e tenda a sminuire oltre misura i fatti

ammessi; a questo proposito, per quanto riguarda l’accusa di aggressione e di

lesioni semplici, emerge chiaramente dai verbali dei coaccusati (minorenni e

maggiorenni) l’attiva partecipazione dell’accusato ai fatti contestatigli; __________

ha infatti dichiarato che un gruppo di ragazzi, tra cui il qui istante, “partivano

spingendo __________ nel sottoscala dove iniziavano a colpirlo con pugni e

calci in tutte le parti del corpo. Io allora intervenivo per separare mio

cugino __________ e __________” (verb. PG di __________ del 27.10.2008, p.

3); __________ ha dichiarato davanti al PP che “può darsi che __________ li

abbia tirato una sberla ma deduco questo perché ho visto che __________ aveva

una guancia rossa ma non ho sentito il colpo. Durante quella discussione li si

sentiva urlare ad alta voce. Era __________ che urlava mentre __________ gli

chiedeva cosa avesse fatto. A un certo punto si è intromesso __________ per

difendere __________ dicendo a __________ che __________ era un suo compaesano

e di lasciarlo stare. __________ gli ha risposto che lui era __________ e che

l’avrebbe ucciso. ….Che durante questo primo pestaggio anche __________ ha

partecipato colpendo con pugni __________ … Il giorno dopo o forse due giorni

dopo sono andato da __________ per parlare di quello che era successo perché

avevo sentito dell’arresto dei fratelli __________ __________ mi ha informato

che __________ era stato interrogato. __________ mi ha detto di andare a vedere

cosa avesse parlato nel senso di andare a cercare __________ e chiedergli cosa

avesse detto alla Polizia.” (verb. PP di __________ del 6 novembre

2008, p. 3 e 5) e tali affermazioni sono state anche raccontate alla Polizia

quando __________ ha dichiarato che “eravamo solo io e __________ che

abbiamo minacciato sia __________ che __________, dicendo loro che non dovevano

parlare o fare i nostri nomi in relazione alle aggressioni del 19.10.2008” (verb.

PG 03.11.2008 di __________ p. 2). Anche __________ ha confermato la

partecipazione del qui istante alle aggressioni del 19 ottobre 2008 dichiarando

alla Polizia che “ho visto chiaramente che a picchiare erano __________

e altre persone “i primi quattro lo hanno menato di __________”; e

ancora che “__________ riuscito ad alzarsi e il portoghese restava invece a

terra. Quando Federico si è spostato, lì è iniziato il finimondo, nel senso che

__________ ha cominciato a colpirlo con la mazza sulle gambe e sul costato

mentre __________ e ….cominciavano a colpirlo con pugni e calci sulla testa”

(verb. PG 20.10.2008 di __________, p. 3 e 5); questa dinamica dei fatti è

stata confermata da altri compartecipi all’aggressione tra cui i minorenni __________

(cfr. verb. PG 19.10.2008, p.5) e __________ (cfr. verb. PG 24.10.2008, p. 3);

per quanto riguarda i furti basti ricordare le ammissioni, sebbene parziali

dell’accusato (cfr. verb. PP 6 novembre 2008, p. 5 e 6), nonché le chiamate in

correità di __________ (verb. PG del 03.11.2008, p 3 e ss; verb. PG 06.11.2008

e 14.11.2008) e __________ (verb. PG del 04.11.2008);”

A torto la

difesa afferma ora che __________ scagionerebbe il qui accusato dalla seconda

aggressione del 19 ottobre (con riferimento al verbale a confronto del 16

dicembre 2008), egli ha bensì ribadito di non avere semplicemente visto dove si

trovava il coaccusato qui istante mentre si svolgeva la seconda aggressione (AI

31, p. 2); i seri indizi di reato si estendono poi anche alle nuove accuse

formulate all’accusato tra cui quella di tentata rapina in danno della presunta

vittima __________, le cui dichiarazioni appaiono lineari ed espresse con

sicurezza, oltre che disinteressate (cfr. AI 34, veb. PP di __________ del 22

dicembre 2008);

-

per quanto riguarda i bisogni istruttori, con riferimento alla

nota giurisprudenza già citata da questo giudice nella precedente decisione in

materia di libertà provvisoria, si osserva che, a mente del magistrato

inquirente sussisterebbero oggettivi bisogni istruttori ravvisabili negli

interrogatori dei testimoni (fratello della presunta vittima e personale di

sicurezza della discoteca) che avrebbero assistito ai fatti appena successivi

alla presunta rapina commessa in danno di __________; di conseguenza concreto

sarebbe il pericolo di collusione e la possibilità di inquinamento delle prove

con queste persone ancora da interrogare, considerato che sia i famigliari

dell’accusato, che il coaccusato __________, avrebbero avvicinato la presunta

vittima in varie forme; se l’accusato venisse rimesso in libertà forte è il

timore che possa contattare la presunta vittima per farle cambiare versione, o

i testi ancora da interrogare, compromettendo l’esito del procedimento;

-

per la difesa i fatti sono stati chiariti durante i verbali resi,

e il pericolo di collusione ed inquinamento delle prove appare ormai annullato,

dal momento che in questo lasso di tempo gli inquirenti avrebbero già dovuto

avere interrogato le persone menzionate dal PP;

-

appare evidente che l’inchiesta, benché sia nelle sue battute

finali, non è ancora terminata e, vista la gravità della fattispecie, l’estrema

Considerandi

futilità delle motivazioni a monte dell’agire dell’istante, il comportamento

processuale di __________ (egli ha infatti ammesso di avere avuto un tirapugni

la sera del 19 ottobre soltanto in occasione del verbale PP del 16 dicembre 2008)

e la negazione delle accusa di rapina (tentata) in danno di __________, è pacifica

la necessità di procedere con l’audizione dei testi (fratello della presunta

vittima e personale di sicurezza della discoteca) e di procedere ad eventuali

verbali a confronto tra essi e l’accusato, mantenendo quest’ultimo in stato di

detenzione preventiva; i timori del PP che l’accusato, se rimesso in libertà,

possa tentare di contattare presunta vittima e testi al fine di influenzare le

loro testimonianze sono condivisibili, non solo in considerazione

dell’atteggiamento dell’accusato e dei suoi precedenti, ma anche dei tentativi

in tal senso già messi in atto dall’entourage dell’accusato e che emergono

dagli atti (cfr. verb. __________ del 22 dicembre 2008 e AI 33);

-

anche per quanto riguarda il pericolo di recidiva si può far

riferimento alla precedente decisione di questo giudice in materia di libertà

provvisoria (GIAR 526.2008.3 del 21 novembre 2008):

“il pericolo di recidiva consiste nel rischio che

l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la commissione di

quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di arresto, anche

il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare dall'insieme delle

circostanze (DTF 105 Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione

relativamente estesa: l'assenza di precedenti specifici non basta, da sola, ad

escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima

dell'arresto siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ

1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez,

Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n.

701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise

annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). La gravità del reato (se si

preferisce la gravità dei fatti oggetto d’accusa e di cui si teme

reiterazione), condizione la cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez,

op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e

riferimenti) ma deve essere debitamente considerata (DTF 21.1.2005,

1P.750/2004; DTF 25.4.2006,1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154). Occorre,

insomma, che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in

istruttoria, personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari,

eventuale carattere deterrente del procedimento in corso, fatti oggetto

dell’ipotesi di reato ecc.) concorrano ad imporre una prognosi molto

sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005,1P.750/2004);

per confermare l’esistenza di un pericolo di recidiva

basti pensare che l’accusato già è stato condannato da maggiorenne in luglio

2008.

per appropriazione semplice e da minorenne è stato oggetto di un decreto

di prestazioni di lavoro del 14 ottobre 2003 per ripetuta contravvenzione alla LStup,

è stato condannato con decreto 19 ottobre 2007 a CHF 1'000.- di multa (di cui

CHF 700.- sospesi condizionalmente) per ripetuto furto, ripetuto danneggiamento

e ripetuta violazione di domicilio e con decreto 16 maggio 2008 a una multa per furto,

danneggiamento e violazione di domicilio (AI 6). Tali procedimenti e tali

condanne non sono serviti da deterrente per impedirgli di ricadere negli stessi

reati. Va osservato che già per i furti del 2006 e 2007l’istante si

accompagnava nell’attività criminale con alcune persone che i cui nominativi emergono

nella presente inchiesta, frequentazioni che ha quindi continuato anche per i

reati di cui ci si occupa nel presente procedimento penale. Come detto,

malgrado tali condanne egli ha continuato a delinquere con la stessa tipologia

di reati fino ai fatti del 26 giugno 2008 quando, in sella ad uno scooter

rubato e senza licenza di condurre, è andato a collidere con un veicolo che

stava posteggiando, fuggendo poi dai luoghi dell’incidente unitamente a __________

che viaggiava sul motoveicolo come passeggero (cfr. rapporto di constatazione

incidente della circolazione del 2 settembre 2008 Uinc. MP __________, AI 2);

il 10 ottobre 2008 è poi stato denunciato da __________ in quanto , unitamente

al fratello minorenne __________, lo avrebbero aggredito e picchiato,

minacciandolo con un tirapugni; i fatti del 19 ottobre 2008 che hanno portato

al suo arresto si distaccano dagli altri solo per un preoccupante aumento di

gravità; a questo proposito va osservato come l’accusato non sembra volersi

conformare ad uno stile di vita adeguato alla propria comunque giovane età,

nonché il fatto che egli non abbia un lavoro e non si preoccupi di cercarne uno

preferendo le scorribande notturne con altri nullafacenti del suo calibro, per

di più minorenni. L’accusato non sembra poi avere sviluppato quel minimo di

autocritica che permetterebbe di potere eliminare il pericolo di recidiva. Egli

non ha infatti nessun progetto per il futuro al di là di affermare che vorrebbe

trovare un lavoro (si trova senza lavoro da circa due anni), ma il suo impegno

in tal senso sembra limitarsi ad accusare le Autorità di avergli fatto perdere

la possibilità di trovare un lavoro per averlo arrestato in occasioni di

un’aggressione avvenuta presso le scuole Lambertenghi questa primavera in

concomitanza con la possibilità di un colloquio di lavoro (non documentato):

nulla di più pretestuoso dal momento che l’accusato non è mai stato arrestato

in precedenza (come risulta peraltro da un controllo presso il programma

“movimento carceri”); l’accusato potrebbe ricadere facilmente nella commissione

di furti vista la sua precaria situazione finanziaria (in mancanza di un

reddito) e le sue frequentazioni e vista la mancanza di assunzione di

responsabilità ed i futili motivi a monte del suo agire attualmente sotto

inchiesta (a suo dire quando si trova immischiato in un’aggressione o è stato

provocato – come nel caso di __________ – o si limita ad assistere ai fatti o a

tirare piccole sberle a conoscenti, ma senza l’intenzione di fare male, come è

successo con le due vittime di nazionalità portoghese, rispettivamente con __________

sempre il 19 ottobre scorso) vi è il concreto timore che possa riprenda a

commettere reati contro la persona; la sua pericolosità e l’assenza di

pentimento si evince anche dal comportamento tenuto dall’accusato in carcere

quando appena arrestato non ha trovato di meglio da fare che minacciare

l’agente della scientifica ed un agente di custodia in occasione delle

formalità d’entrata al carcere giudiziario (cfr. AI 19);

nulla muta la circostanza che altri coaccusati sono

ormai in libertà provvisoria: tale situazione essendo sicuramente motivata dal

diverso atteggiamento processuale dei coaccusati, dall’avvenuto accertamento

delle loro responsabilità, o dal fatto che si potesse ragionevolmente

scongiurare il pericolo di collusione e di recidiva per quanto li riguarda (ad

esempio in caso di accertata attività lavorativa);”

-

sempre a proposito del rischio di recidiva si osserva che nulla è

mutato dalla decisone del 21 novembre scorso nella situazione personale e

processuale dell’accusato, se non per un aggravamento di quest’ultima; alle

fattispecie al vaglio degli inquirenti in novembre si sono aggiunte ora quelle

di cui all’estensione dell’accusa 16 dicembre 2008 del PP; a nulla valgono poi

le asserzioni della difesa secondo cui l’attuale carcerazione preventiva

impedirebbe all’accusato di trovare un lavoro perché i datori di lavoro

contattati chiederebbero un incontro con __________: a parte il fatto che

nessun documento che attesti tale asserzione (lettere dei datori di lavoro

contattati o altro) è stato prodotto, si osserva che lo stesso __________ non

sembra intenzionato più di tanto a cercarsi (o meglio a trovare) un’attività

lavorativa, tanto che a verbale PP 16 dicembre 2008 ha bellamente dichiarato che “non ho mai chiesto ai miei genitori di poter lavorare con loro

nell’impresa di pulizia perché non mi piace pulire i bagni. Mi rendo conto che

i miei genitori fanno un lavoro pesante e che richiede sacrifici, ma da parte

mia non ne ho mai fatti” (AI 31, p. 2);

-

si ribadisce ancora una volta quanto già espresso nella decisione

di questo ufficio del 21 novembre 2008 (GIAR 526.2008.3) e cioè che non può

essere considerata l’applicazione di misure sostitutive dell’arresto, come

ancora una volta genericamente proposto dalla difesa, in quanto non si vede

come poter ovviare in altro modo all’accertato pericolo di collusione (in

relazione con i bisogni istruttori ancora presenti) o al concreto pericolo di

recidiva e neppure la difesa ne sostanzia una qualche possibile applicazione;

-

la proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere

analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la

durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con

la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del

principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP). La

proporzionalità della carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità

delle accuse, della presenza di concreti indizi di colpevolezza, e delle

dimensioni dell’inchiesta, con più indagati (maggiorenni e minorenni) sotto

inchiesta, con diversi atti istruttori compiuti e dell’atteggiamento

processuale dell’accusato, che non può essere definito propriamente collaborativo

(tanto che ha ammesso il possesso del tirapugni solo a verbale 16 dicembre

2008), e delle numerose estensioni dell’accusa, è ancora data, considerate

appunto le novità istruttorie emerse il mese di dicembre scorso e il fatto che

l’inchiesta appare ormai al termine, anche se rimangono ancora alcuni atti

istruttori, oltre alle formalità di rito, da evadere. Gli inquirenti hanno

proceduto con celerità e non si sono limitati ad interrogare l’accusato ma

anche i numerosi coaccusati ed altre persone coinvolte. __________ è stato

arrestato il 22 ottobre 2008 per dei reati di sicura gravità e ad oggi è in

detenzione preventiva da quasi tre mesi. In questo lasso di tempo l’inchiesta

è avanzata con la dovuta celerità, anche in considerazione della sua ampiezza,

per il numero delle persone coinvolte e delle fattispecie considerate e per la

tipologia dei reati esaminati;

-

in conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche

esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione

personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare

della cautelare privazione della sua libertà. Di conseguenza, l’istanza di

libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la presente

decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario)

e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale

d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di

legge,

decide:

1.

L’istanza di libertà provvisoria è respinta.

2.

Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi

penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione (anticipata via fax) a:

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster