INC.2008.52604
Istanza di libertà provvisoria
16 gennaio 2009Italiano23 min
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Numero d'incarto:
INC.2008.52604
Data decisione, Autorità:
16.01.2009, GIAR
Titolo:
Istanza di libertà provvisoria
BISOGNI DELL'ISTRUZIONE
PERICOLO DI RECIDIVA
art. 108 CPP-TI
Incarto n.
INC.2008.52604
Lugano
20 gennaio 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria
presentata il 5/7 gennaio 2009 da
__________
e qui trasmessa con preavviso negativo del 12/13 gennaio
2009 dal
Procuratore pubblico, Nicola Respini, Lugano
viste le osservazioni della difesa
14 gennaio 2009;
visti gli incarti MP __________ e
__________;
ritenuto,
in
fatto ed in diritto
che:
-
__________ è stato arrestato a __________ il 22 ottobre 2008
dalla Polizia cantonale su ordine d’arresto 21 ottobre 2008 del PP, poiché
coinvolto, con altri giovani maggiorenni e minorenni, nelle due aggressioni
avvenute il 19 ottobre 2008, nei pressi del __________, ai danni di __________
e __________;
-
in data 23 ottobre 2008 il Procuratore pubblico ha promosso
l’accusa nei suoi confronti per titolo di aggressione (art. 134 CP) e lesioni
semplici (art. 123 cifra 2 cpv. 1 CP), chiedendo a questo giudice la conferma
dell’arresto vista l’esistenza di gravi indizi di reato e considerata
l’esistenza di motivi di interesse pubblico quali i bisogni dell’istruzione – e
meglio la necessità di chiarire le sue esatte responsabilità nell’aggressione
ai danni di __________, commesse in correità con suo fratello __________, __________
(arrestato il 19 ottobre 2008) nonché i minorenni __________ (pure arrestato il
19 ottobre 2008), __________ e __________, mediante ulteriori interrogatori,
confronti, accertamenti tecnici, ecc. – pericolo di collusione e di
inquinamento delle prove nei confronti degli altri protagonisti
dell’aggressione (alcuni dei quali al momento dell’arresto dell’istante ancora
a piede libero o non identificati) e pericolo di recidiva – vista la
ripetitività dei fatti commessi ritenuto inoltre che l’accusato era già stato
coinvolto il 6 settembre 2008 in un’analoga aggressione ai danni di __________,
nonché per i suoi precedenti penali. (inc. GIAR 526.2008.1, doc. 1);
-
il 13 marzo 2008 l'arresto di __________ è stato confermato da
questo giudice, ritenuti dati i gravi e concreti indizi di colpevolezza, nonché
preminenti motivi di interesse pubblico quali i bisogni dell’istruzione (come a
richiesta di conferma dell’arresto) e il pericolo di collusione (nei confronti
degli altri protagonisti dei fatti) e il pericolo di recidiva (con riferimento
a quanto menzionato dal PP nella richiesta di conferma dell’arresto e visti i
precedenti) (inc. GIAR 526.2008.1, doc. 6);
-
sia davanti alla Polizia, in occasione del suo arresto, che
davanti a questo giudice, in occasione dell’udienza per la conferma
dell’arresto, che davanti al PP, nel proseguimento dell’istruzione formale,
l’istante ha negato ogni addebito ribadendo di avere assistito alle due
aggressioni ma di essere rimasto in disparte senza parteciparvi;
-
dal prosequio dell’inchiesta è poi emersa la partecipazione
dell’accusato ad alcuni furti, in parte ammessi a verbale davanti al PP, tanto
che in data 19 novembre 2008 è stata estesa l’accusa a __________ per titolo di
ripetuto furto (reati commessi a __________ ed in altre località tra l’estate
del 2007 e l’ottobre 2008, singolarmente e in correità con altre persone, tra
cui __________, __________ e tale __________) in quanto accusato di avere
sottratto in danno di svariati negozi vari oggetti tra cui giacche,
videogiochi, bottiglie di superalcolici, caschi da motociclista e almeno 40
paia di jeans;
-
il 21 novembre 2008 questo giudice ha respinto l’istanza di
libertà provvisoria presentata dall’accusato il 14 novembre 2008 confermando
l’esistenza di seri indizi di reato, bisogni dell’istruzione e pericolo di
collusione e grave e concreto pericolo di recidiva, rispettato il principio di
proporzionalità (GIAR 526.2008.3 del 21 novembre 2008);
-
l’inchiesta è proseguita e il PP, nell’ambito di un verbale
d’interrogatorio alla presenza della difesa, ha provveduto ad estendere
nuovamente l’accusa nei confronti dell’accusato per infrazione e
contravvenzione alla LStup, infrazione alla LARM, minaccia e tentata rapina in
danno della presunta vittima __________, furto d’uso, infrazione alle norme
della circolazione, guida senza licenza di condurre, esclusione di
provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida ed inosservanza dei doveri
in caso di infortunio e per l’aggressione, commessa in correità con il fratello
__________ il 6 settembre 2008 in danno di __________;
-
agli atti emerge la presentazione di un’istanza di libertà
provvisoria il 30 dicembre 2008 (identica a quella che ci occupa), ritirata
senza particolari motivazioni il giorno stesso;
-
__________, con l’istanza in discussione, ripresentata il 5/7
gennaio 2009, e per il tramite del suo difensore, chiede di essere posto in
libertà provvisoria; senza contestare i gravi indizi di reato (se non per
affermare che non avrebbe partecipato attivamente all’aggressione) la difesa
afferma che l’inchiesta sarebbe conclusa dal momento che tutte le prove
sarebbero state assunte e tutte le persone implicate nella vicenda sarebbero state
scarcerate, ad eccezione dell’istante, e di conseguenza non sarebbe più
presente il pericolo di collusione; il pericolo di recidiva sarebbe ormai
diminuito grazie ai due mesi e mezzo di carcere preventivo che avrebbero fatto
riflettere l’accusato sulle proprie responsabilità: egli sarebbe pentito e
vorrebbe dare una svolta alla sua vita e “la carcerazione preventiva basata
sul rischio di recidiva è quindi da ritenersi ingiusta”. La difesa propone
poi in via subordinata, e in modo del tutto generico, l’adozione di misure
sostitutive dell’arresto ai sensi dell’art. 96 CPP; il mantenimento della
carcerazione preventiva violerebbe il principio di proporzionalità;
-
il magistrato inquirente, con preavviso negativo 12/13 gennaio
2009 (Inc. GIAR 526.2008.4, doc. 2), con richiamo agli indizi di reato già
evidenziati nella precedente procedura in materia di libertà provvisoria (GIAR
526.2008.3 del 21 novembre 2008), osserva che dopo l’iniziale promozione
dell’accusa per titolo di aggressione e lesioni semplici per i fatti del 19
ottobre 2008, l’inchiesta contro il qui istante è stata successivamente estesa
ad altri reati sia a seguito di nuove risultanze d’inchiesta che per fatti
precedenti all’arresto (per reati di furto, infrazione e contravvenzione alla LStup,
infrazione alla LF sulle armi, minaccia, tentata rapina, varie infrazioni alla
LF sulla circolazione stradale e nuovamente per aggressione per fatti del 6
settembre 2008) ciò che non ha migliorato la situazione processuale
dell’accusato; a mente del PP tutti gli atti istruttori indicati nel precedente
preavviso negativo (GIAR 526.2008.3, doc. 2) sono stati quasi tutti esperiti
senza perdita di tempo (si è proceduto all’interrogatorio dell’accusato e a
confronto con __________, all’interrogatorio della teste __________ in merito
ai gravi fatti denunciati in Polizia) mentre che dovrà ancora essere
interrogato il fratello della vittima __________ e il personale della sicurezza
del locale dove si sarebbero svolti i fatti indicati da __________; sussisterebbe
quindi un importante pericolo di collusione con queste persone ancora da
interrogare (considerato del resto che la presunta vittima __________ sarebbe
già stata avvicinata dai famigliari del qui istante e da __________); dopo
raccolta di questi atti istruttori e ricezione del rapporto di Polizia il PP
procederà ad un nuovo interrogatorio dell’accusato e al deposito degli atti;
sempre presente, per il magistrato inquirente, un grave e concreto pericolo di
recidiva, con riferimento a quanto espresso nel precedente preavviso negativo
(GIAR 526.2008.3, doc. 2) e alla decisione in materia di libertà provvisoria di
questo giudice (GIAR 526.2008.3 del 21 novembre 2008); il pericolo di recidiva
non è venuto meno, come pretende la difesa che si limita ad indicare il carcere
preventivo sofferto quale probabile deterrente; in questo periodo di tempo, per
rispetto al pericolo di recidiva, la situazione dell’accusato non è affatto
mutata; rispettato il principio di proporzionalità;
-
la difesa, con osservazioni 14 gennaio 2008, contesta la
partecipazione del proprio patrocinato alla seconda aggressione del 19 ottobre
2008 (con riferimento alle risultanze del verbale a confronto del 16 dicembre
2008 tra __________ e __________), contestata pure la presunta rapina in danno
di __________, non vi sarebbe più pericolo di collusione perché in quasi un
mese di tempo le persone da sentire in merito alla presunta rapina in danno di __________
già dovrebbero essere state interrogate; contestato pure il pericolo di
recidiva dal momento che i precedenti penali dell’accusato non hanno mai
comportato una carcerazione così lunga come quella che sta attualmente
soffrendo __________: in questo lasso di tempo l’accusato ha avuto modo di
capire e riflettere sulla sua situazione ed ha capito le conseguenze dei suoi
atti; egli inoltre, finché sarà rinchiuso in carcere, è nell’impossibilità di
trovare un lavoro, dal momento che i possibili datori di lavoro contattati dai
famigliari dell’accusato chiedono di poterlo incontrare;
-
l’istante, detenuto, è pacificamente legittimato a presentare
istanza di libertà provvisoria. Il preavviso del Procuratore pubblico, ritenuta
ricezione dell’istanza il 7 gennaio 2009, è tempestivo scadendo il termine di 3
giorni lunedì 12 gennaio 2009 (essendo il 10 gennaio giorno festivo) e avendo
il PP trasmesso a questo ufficio istanza e preavviso negativo il 12 gennaio,
per raccomandata, nel termine quindi di 3 giorni. Il termine di cui all'art.
108 cpv. 2 CPP, avendo questo ufficio ricevuto quanto sopra, unitamente
all’incarto penale, martedì 13 gennaio 2009, scade venerdì 16 gennaio 2009, ex
art. 20 cpv. 3 CPP;
-
Fatti
i principi che reggono la materia, pur se noti al alle parti,
vengono qui brevemente richiamati:
"L'art. 95 CPP - corrispondente
all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio
1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di
regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere
preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso
accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e
nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per
quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo
di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad
esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid.
4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei
motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio
aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.
32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine
pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione
della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale
(di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a
superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi
penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il
rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413;
DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno
approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è
protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione
delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei
ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag.
128)."
(per tutte:
sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)
-
per quanto riguarda l’esistenza di gravi e concreti indizi di
colpevolezza si può far riferimento alla conclusioni cui era giunto questo
giudice nella precedente decisione in materia di libertà provvisoria (GIAR
526.2008.3 del 21 novembre 2008):
“l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza
deve essere verificata d’ufficio nei limiti di competenza di questo giudice
derivanti dalla sua funzione che è quella di esaminare l’esistenza dei
presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà
personale e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato, e che con
verosimiglianza sufficiente, a questo stadio del procedimento ed in questa
sede, si può concludere per la presenza di numerosi, seri e concreti indizi di
colpevolezza a carico di __________ e relativi ad un suo coinvolgimento nei
fatti inquisiti;
nel caso in esame non occorre dilungarsi più di tanto
per confermare l'esistenza di gravi indizi di reato in capo all’accusato,
sebbene la difesa contesti le accuse e tenda a sminuire oltre misura i fatti
ammessi; a questo proposito, per quanto riguarda l’accusa di aggressione e di
lesioni semplici, emerge chiaramente dai verbali dei coaccusati (minorenni e
maggiorenni) l’attiva partecipazione dell’accusato ai fatti contestatigli; __________
ha infatti dichiarato che un gruppo di ragazzi, tra cui il qui istante, “partivano
spingendo __________ nel sottoscala dove iniziavano a colpirlo con pugni e
calci in tutte le parti del corpo. Io allora intervenivo per separare mio
cugino __________ e __________” (verb. PG di __________ del 27.10.2008, p.
3); __________ ha dichiarato davanti al PP che “può darsi che __________ li
abbia tirato una sberla ma deduco questo perché ho visto che __________ aveva
una guancia rossa ma non ho sentito il colpo. Durante quella discussione li si
sentiva urlare ad alta voce. Era __________ che urlava mentre __________ gli
chiedeva cosa avesse fatto. A un certo punto si è intromesso __________ per
difendere __________ dicendo a __________ che __________ era un suo compaesano
e di lasciarlo stare. __________ gli ha risposto che lui era __________ e che
l’avrebbe ucciso. ….Che durante questo primo pestaggio anche __________ ha
partecipato colpendo con pugni __________ … Il giorno dopo o forse due giorni
dopo sono andato da __________ per parlare di quello che era successo perché
avevo sentito dell’arresto dei fratelli __________ __________ mi ha informato
che __________ era stato interrogato. __________ mi ha detto di andare a vedere
cosa avesse parlato nel senso di andare a cercare __________ e chiedergli cosa
avesse detto alla Polizia.” (verb. PP di __________ del 6 novembre
2008, p. 3 e 5) e tali affermazioni sono state anche raccontate alla Polizia
quando __________ ha dichiarato che “eravamo solo io e __________ che
abbiamo minacciato sia __________ che __________, dicendo loro che non dovevano
parlare o fare i nostri nomi in relazione alle aggressioni del 19.10.2008” (verb.
PG 03.11.2008 di __________ p. 2). Anche __________ ha confermato la
partecipazione del qui istante alle aggressioni del 19 ottobre 2008 dichiarando
alla Polizia che “ho visto chiaramente che a picchiare erano __________
e altre persone “i primi quattro lo hanno menato di __________”; e
ancora che “__________ riuscito ad alzarsi e il portoghese restava invece a
terra. Quando Federico si è spostato, lì è iniziato il finimondo, nel senso che
__________ ha cominciato a colpirlo con la mazza sulle gambe e sul costato
mentre __________ e ….cominciavano a colpirlo con pugni e calci sulla testa”
(verb. PG 20.10.2008 di __________, p. 3 e 5); questa dinamica dei fatti è
stata confermata da altri compartecipi all’aggressione tra cui i minorenni __________
(cfr. verb. PG 19.10.2008, p.5) e __________ (cfr. verb. PG 24.10.2008, p. 3);
per quanto riguarda i furti basti ricordare le ammissioni, sebbene parziali
dell’accusato (cfr. verb. PP 6 novembre 2008, p. 5 e 6), nonché le chiamate in
correità di __________ (verb. PG del 03.11.2008, p 3 e ss; verb. PG 06.11.2008
e 14.11.2008) e __________ (verb. PG del 04.11.2008);”
A torto la
difesa afferma ora che __________ scagionerebbe il qui accusato dalla seconda
aggressione del 19 ottobre (con riferimento al verbale a confronto del 16
dicembre 2008), egli ha bensì ribadito di non avere semplicemente visto dove si
trovava il coaccusato qui istante mentre si svolgeva la seconda aggressione (AI
31, p. 2); i seri indizi di reato si estendono poi anche alle nuove accuse
formulate all’accusato tra cui quella di tentata rapina in danno della presunta
vittima __________, le cui dichiarazioni appaiono lineari ed espresse con
sicurezza, oltre che disinteressate (cfr. AI 34, veb. PP di __________ del 22
dicembre 2008);
-
per quanto riguarda i bisogni istruttori, con riferimento alla
nota giurisprudenza già citata da questo giudice nella precedente decisione in
materia di libertà provvisoria, si osserva che, a mente del magistrato
inquirente sussisterebbero oggettivi bisogni istruttori ravvisabili negli
interrogatori dei testimoni (fratello della presunta vittima e personale di
sicurezza della discoteca) che avrebbero assistito ai fatti appena successivi
alla presunta rapina commessa in danno di __________; di conseguenza concreto
sarebbe il pericolo di collusione e la possibilità di inquinamento delle prove
con queste persone ancora da interrogare, considerato che sia i famigliari
dell’accusato, che il coaccusato __________, avrebbero avvicinato la presunta
vittima in varie forme; se l’accusato venisse rimesso in libertà forte è il
timore che possa contattare la presunta vittima per farle cambiare versione, o
i testi ancora da interrogare, compromettendo l’esito del procedimento;
-
per la difesa i fatti sono stati chiariti durante i verbali resi,
e il pericolo di collusione ed inquinamento delle prove appare ormai annullato,
dal momento che in questo lasso di tempo gli inquirenti avrebbero già dovuto
avere interrogato le persone menzionate dal PP;
-
appare evidente che l’inchiesta, benché sia nelle sue battute
finali, non è ancora terminata e, vista la gravità della fattispecie, l’estrema
Considerandi
futilità delle motivazioni a monte dell’agire dell’istante, il comportamento
processuale di __________ (egli ha infatti ammesso di avere avuto un tirapugni
la sera del 19 ottobre soltanto in occasione del verbale PP del 16 dicembre 2008)
e la negazione delle accusa di rapina (tentata) in danno di __________, è pacifica
la necessità di procedere con l’audizione dei testi (fratello della presunta
vittima e personale di sicurezza della discoteca) e di procedere ad eventuali
verbali a confronto tra essi e l’accusato, mantenendo quest’ultimo in stato di
detenzione preventiva; i timori del PP che l’accusato, se rimesso in libertà,
possa tentare di contattare presunta vittima e testi al fine di influenzare le
loro testimonianze sono condivisibili, non solo in considerazione
dell’atteggiamento dell’accusato e dei suoi precedenti, ma anche dei tentativi
in tal senso già messi in atto dall’entourage dell’accusato e che emergono
dagli atti (cfr. verb. __________ del 22 dicembre 2008 e AI 33);
-
anche per quanto riguarda il pericolo di recidiva si può far
riferimento alla precedente decisione di questo giudice in materia di libertà
provvisoria (GIAR 526.2008.3 del 21 novembre 2008):
“il pericolo di recidiva consiste nel rischio che
l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la commissione di
quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di arresto, anche
il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare dall'insieme delle
circostanze (DTF 105 Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione
relativamente estesa: l'assenza di precedenti specifici non basta, da sola, ad
escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima
dell'arresto siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ
1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez,
Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n.
701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise
annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). La gravità del reato (se si
preferisce la gravità dei fatti oggetto d’accusa e di cui si teme
reiterazione), condizione la cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez,
op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e
riferimenti) ma deve essere debitamente considerata (DTF 21.1.2005,
1P.750/2004; DTF 25.4.2006,1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154). Occorre,
insomma, che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in
istruttoria, personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari,
eventuale carattere deterrente del procedimento in corso, fatti oggetto
dell’ipotesi di reato ecc.) concorrano ad imporre una prognosi molto
sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005,1P.750/2004);
per confermare l’esistenza di un pericolo di recidiva
basti pensare che l’accusato già è stato condannato da maggiorenne in luglio
2008.
per appropriazione semplice e da minorenne è stato oggetto di un decreto
di prestazioni di lavoro del 14 ottobre 2003 per ripetuta contravvenzione alla LStup,
è stato condannato con decreto 19 ottobre 2007 a CHF 1'000.- di multa (di cui
CHF 700.- sospesi condizionalmente) per ripetuto furto, ripetuto danneggiamento
e ripetuta violazione di domicilio e con decreto 16 maggio 2008 a una multa per furto,
danneggiamento e violazione di domicilio (AI 6). Tali procedimenti e tali
condanne non sono serviti da deterrente per impedirgli di ricadere negli stessi
reati. Va osservato che già per i furti del 2006 e 2007l’istante si
accompagnava nell’attività criminale con alcune persone che i cui nominativi emergono
nella presente inchiesta, frequentazioni che ha quindi continuato anche per i
reati di cui ci si occupa nel presente procedimento penale. Come detto,
malgrado tali condanne egli ha continuato a delinquere con la stessa tipologia
di reati fino ai fatti del 26 giugno 2008 quando, in sella ad uno scooter
rubato e senza licenza di condurre, è andato a collidere con un veicolo che
stava posteggiando, fuggendo poi dai luoghi dell’incidente unitamente a __________
che viaggiava sul motoveicolo come passeggero (cfr. rapporto di constatazione
incidente della circolazione del 2 settembre 2008 Uinc. MP __________, AI 2);
il 10 ottobre 2008 è poi stato denunciato da __________ in quanto , unitamente
al fratello minorenne __________, lo avrebbero aggredito e picchiato,
minacciandolo con un tirapugni; i fatti del 19 ottobre 2008 che hanno portato
al suo arresto si distaccano dagli altri solo per un preoccupante aumento di
gravità; a questo proposito va osservato come l’accusato non sembra volersi
conformare ad uno stile di vita adeguato alla propria comunque giovane età,
nonché il fatto che egli non abbia un lavoro e non si preoccupi di cercarne uno
preferendo le scorribande notturne con altri nullafacenti del suo calibro, per
di più minorenni. L’accusato non sembra poi avere sviluppato quel minimo di
autocritica che permetterebbe di potere eliminare il pericolo di recidiva. Egli
non ha infatti nessun progetto per il futuro al di là di affermare che vorrebbe
trovare un lavoro (si trova senza lavoro da circa due anni), ma il suo impegno
in tal senso sembra limitarsi ad accusare le Autorità di avergli fatto perdere
la possibilità di trovare un lavoro per averlo arrestato in occasioni di
un’aggressione avvenuta presso le scuole Lambertenghi questa primavera in
concomitanza con la possibilità di un colloquio di lavoro (non documentato):
nulla di più pretestuoso dal momento che l’accusato non è mai stato arrestato
in precedenza (come risulta peraltro da un controllo presso il programma
“movimento carceri”); l’accusato potrebbe ricadere facilmente nella commissione
di furti vista la sua precaria situazione finanziaria (in mancanza di un
reddito) e le sue frequentazioni e vista la mancanza di assunzione di
responsabilità ed i futili motivi a monte del suo agire attualmente sotto
inchiesta (a suo dire quando si trova immischiato in un’aggressione o è stato
provocato – come nel caso di __________ – o si limita ad assistere ai fatti o a
tirare piccole sberle a conoscenti, ma senza l’intenzione di fare male, come è
successo con le due vittime di nazionalità portoghese, rispettivamente con __________
sempre il 19 ottobre scorso) vi è il concreto timore che possa riprenda a
commettere reati contro la persona; la sua pericolosità e l’assenza di
pentimento si evince anche dal comportamento tenuto dall’accusato in carcere
quando appena arrestato non ha trovato di meglio da fare che minacciare
l’agente della scientifica ed un agente di custodia in occasione delle
formalità d’entrata al carcere giudiziario (cfr. AI 19);
nulla muta la circostanza che altri coaccusati sono
ormai in libertà provvisoria: tale situazione essendo sicuramente motivata dal
diverso atteggiamento processuale dei coaccusati, dall’avvenuto accertamento
delle loro responsabilità, o dal fatto che si potesse ragionevolmente
scongiurare il pericolo di collusione e di recidiva per quanto li riguarda (ad
esempio in caso di accertata attività lavorativa);”
-
sempre a proposito del rischio di recidiva si osserva che nulla è
mutato dalla decisone del 21 novembre scorso nella situazione personale e
processuale dell’accusato, se non per un aggravamento di quest’ultima; alle
fattispecie al vaglio degli inquirenti in novembre si sono aggiunte ora quelle
di cui all’estensione dell’accusa 16 dicembre 2008 del PP; a nulla valgono poi
le asserzioni della difesa secondo cui l’attuale carcerazione preventiva
impedirebbe all’accusato di trovare un lavoro perché i datori di lavoro
contattati chiederebbero un incontro con __________: a parte il fatto che
nessun documento che attesti tale asserzione (lettere dei datori di lavoro
contattati o altro) è stato prodotto, si osserva che lo stesso __________ non
sembra intenzionato più di tanto a cercarsi (o meglio a trovare) un’attività
lavorativa, tanto che a verbale PP 16 dicembre 2008 ha bellamente dichiarato che “non ho mai chiesto ai miei genitori di poter lavorare con loro
nell’impresa di pulizia perché non mi piace pulire i bagni. Mi rendo conto che
i miei genitori fanno un lavoro pesante e che richiede sacrifici, ma da parte
mia non ne ho mai fatti” (AI 31, p. 2);
-
si ribadisce ancora una volta quanto già espresso nella decisione
di questo ufficio del 21 novembre 2008 (GIAR 526.2008.3) e cioè che non può
essere considerata l’applicazione di misure sostitutive dell’arresto, come
ancora una volta genericamente proposto dalla difesa, in quanto non si vede
come poter ovviare in altro modo all’accertato pericolo di collusione (in
relazione con i bisogni istruttori ancora presenti) o al concreto pericolo di
recidiva e neppure la difesa ne sostanzia una qualche possibile applicazione;
-
la proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere
analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la
durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con
la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del
principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP). La
proporzionalità della carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità
delle accuse, della presenza di concreti indizi di colpevolezza, e delle
dimensioni dell’inchiesta, con più indagati (maggiorenni e minorenni) sotto
inchiesta, con diversi atti istruttori compiuti e dell’atteggiamento
processuale dell’accusato, che non può essere definito propriamente collaborativo
(tanto che ha ammesso il possesso del tirapugni solo a verbale 16 dicembre
2008), e delle numerose estensioni dell’accusa, è ancora data, considerate
appunto le novità istruttorie emerse il mese di dicembre scorso e il fatto che
l’inchiesta appare ormai al termine, anche se rimangono ancora alcuni atti
istruttori, oltre alle formalità di rito, da evadere. Gli inquirenti hanno
proceduto con celerità e non si sono limitati ad interrogare l’accusato ma
anche i numerosi coaccusati ed altre persone coinvolte. __________ è stato
arrestato il 22 ottobre 2008 per dei reati di sicura gravità e ad oggi è in
detenzione preventiva da quasi tre mesi. In questo lasso di tempo l’inchiesta
è avanzata con la dovuta celerità, anche in considerazione della sua ampiezza,
per il numero delle persone coinvolte e delle fattispecie considerate e per la
tipologia dei reati esaminati;
-
in conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche
esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione
personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare
della cautelare privazione della sua libertà. Di conseguenza, l’istanza di
libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la presente
decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario)
e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale
d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di
legge,
decide:
1.
L’istanza di libertà provvisoria è respinta.
2.
Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi
penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione (anticipata via fax) a:
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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