INC.2008.52605
Istanza di libertà provvisoria
17 aprile 2009Italiano25 min
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Numero d'incarto:
INC.2008.52605
Data decisione, Autorità:
17.04.2009, GIAR
Titolo:
Istanza di libertà provvisoria
PERICOLO DI RECIDIVA
art. 108 CPP-TI
Incarto n.
INC.2008.52605
Lugano
17 aprile 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria
presentata il 7 aprile 2009 da
__________
e qui trasmessa con preavviso negativo del 10/14 aprile
2009 dal
Procuratore pubblico, Nicola Respini, Lugano
viste le osservazioni della difesa
15 aprile 2009;
visti gli incarti MP __________, __________
e __________;
ritenuto,
in
fatto ed in diritto
che:
-
per quanto riguarda i fatti si può fare riferimento alla
decisione 16 gennaio 2009 in materia di libertà provvisoria di questo giudice:
-
__________ è stato arrestato a __________
Fatti
il 22 ottobre 2008 dalla Polizia cantonale su ordine d’arresto 21 ottobre 2008
del PP, poiché coinvolto, con altri giovani maggiorenni e minorenni, nelle due
aggressioni avvenute il 19 ottobre 2008, nei pressi del __________ __________,
ai danni di __________ in data 23 ottobre 2008 il Procuratore pubblico ha
promosso l’accusa nei suoi confronti per titolo di aggressione (art. 134 CP) e
lesioni semplici (art. 123 cifra 2 cpv. 1 CP), chiedendo a questo giudice la
conferma dell’arresto vista l’esistenza di gravi indizi di reato e considerata
l’esistenza di motivi di interesse pubblico quali i bisogni dell’istruzione – e
meglio la necessità di chiarire le sue esatte responsabilità nell’aggressione
ai danni di __________ e __________, commesse in correità con suo fratello __________
(arrestato il 19 ottobre 2008) nonché i minorenni __________ (pure arrestato il
19 ottobre 2008), __________ e __________, mediante ulteriori interrogatori,
confronti, accertamenti tecnici, ecc. – pericolo di collusione e di
inquinamento delle prove nei confronti degli altri protagonisti
dell’aggressione (alcuni dei quali al momento dell’arresto dell’istante ancora
a piede libero o non identificati) e pericolo di recidiva – vista la
ripetitività dei fatti commessi ritenuto inoltre che l’accusato era già stato
coinvolto il 6 settembre 2008 in un’analoga aggressione ai danni di __________, nonché
per i suoi precedenti penali. (inc. GIAR 526.2008.1, doc. 1);
-
il 13 marzo 2008 l'arresto di __________ è
stato confermato da questo giudice, ritenuti dati i gravi e concreti indizi di
colpevolezza, nonché preminenti motivi di interesse pubblico quali i bisogni
dell’istruzione (come a richiesta di conferma dell’arresto) e il pericolo di
collusione (nei confronti degli altri protagonisti dei fatti) e il pericolo di
recidiva (con riferimento a quanto menzionato dal PP nella richiesta di
conferma dell’arresto e visti i precedenti) (inc. GIAR 526.2008.1, doc. 6);
-
sia davanti alla Polizia, in
occasione del suo arresto, che davanti a questo giudice, in occasione
dell’udienza per la conferma dell’arresto, che davanti al PP, nel proseguimento
dell’istruzione formale, l’istante ha negato ogni addebito ribadendo di avere
assistito alle due aggressioni ma di essere rimasto in disparte senza
parteciparvi;
-
dal prosequio dell’inchiesta è poi
emersa la partecipazione dell’accusato ad alcuni furti, in parte ammessi a
verbale davanti al PP, tanto che in data 19 novembre 2008 è stata estesa
l’accusa a __________ per titolo di ripetuto furto (reati commessi a __________
ed in altre località tra l’estate del 2007 e l’ottobre 2008, singolarmente e in
correità con altre persone, tra cui __________ e tale __________ di __________)
in quanto accusato di avere sottratto in danno di svariati negozi vari oggetti
tra cui giacche, videogiochi, bottiglie di superalcolici, caschi da
motociclista e almeno 40 paia di jeans;
-
il 21 novembre 2008 questo giudice
ha respinto l’istanza di libertà provvisoria presentata dall’accusato il 14
novembre 2008 confermando l’esistenza di seri indizi di reato, bisogni
dell’istruzione e pericolo di collusione e grave e concreto pericolo di
recidiva, rispettato il principio di proporzionalità (GIAR 526.2008.3 del 21
novembre 2008);
-
l’inchiesta è proseguita e il PP,
nell’ambito di un verbale d’interrogatorio alla presenza della difesa, ha
provveduto ad estendere nuovamente l’accusa nei confronti dell’accusato per
infrazione e contravvenzione alla LStup, infrazione alla LARM, minaccia e
tentata rapina in danno della presunta vittima __________, furto d’uso,
infrazione alle norme della circolazione, guida senza licenza di condurre,
esclusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida ed
inosservanza dei doveri in caso di infortunio e per l’aggressione, commessa in
correità con il fratello __________ il 6 settembre 2008 in danno di __________;
-
agli atti emerge la presentazione
di un’istanza di libertà provvisoria il 30 dicembre 2008 (identica a quella che
ci occupa), ritirata senza particolari motivazioni il giorno stesso;
-
il 16 gennaio 2009 questo giudice ha respinto una seconda istanza
di libertà provvisoria (terza se si considera quella del 30 dicembre 2008
incomprensibilmente ritirata dalla difesa) di __________ – che era stata presentata
il 5/7 gennaio 2009 e che sostanzialmente ripeteva le argomentazioni espresse
nella precedente istanza di libertà provvisoria – per i bisogni
dell’istruzione, pericolo di collusione e, soprattutto, grave e concreto
pericolo di recidiva;
-
nel frattempo l’inchiesta è proseguita e il PP ha ulteriormente
esteso l’accusa nei confronti dell’istante in data 21 febbraio 2009
(danneggiamento e violazione di domicilio, in relazione a due furti commessi il
30 agosto 2006 ai danni del night club __________ e il 14 giugno 2008 ai danni
del __________ di __________, AI 45) e sono stati evasi gli atti istruttori
indicati nel precedente preavviso negativo (tra cui l’audizione di alcuni
testimoni); l’accusato è stato nuovamente interrogato dalla Polizia in
relazione ad un’ulteriore querela per titolo di minaccia ai danni di __________;
-
il 3 marzo 2009 il PP ha ordinato il deposito degli atti (AI 47)
con scadenza per il 20 marzo 2009 (il procedimento penale concerne anche __________,
__________), termine che è stato prorogato di 15 giorni, e cioè sino al 3
aprile 2009, su richiesta della difesa dell’accusato; sono stati acquisiti agli
atti alcuni complementi d’inchiesta mentre che è stata respinta, con decisione
7 aprile 2009, l’istanza di complementi istruttori (richiesta di ulteriore
interrogatorio di un testimone) formulata da __________ e il PP ha dichiarato
che procederà con la chiusura dell’istruzione formale a crescita in giudicato
di tale decisione (con disgiunzione del procedimento penale contro __________
nel caso quest’ultimo dovesse impugnare la decisione di rifiuto del complemento
istruttorio richiesto);
-
con l’istanza in discussione (Inc. GIAR 526.2008.5, doc. 2), e
per il tramite del suo difensore, __________ chiede nuovamente di essere posto
in libertà provvisoria; senza contestare i gravi indizi di reato la difesa
afferma che con il deposito degli atti l’inchiesta sarebbe terminata ed egli
non avrebbe più la possibilità di inquinare le prove essendo stato determinato
con chiarezza lo svolgimento dei fatti; l’accusato avrebbe poi trovato un
lavoro (con riferimento al contratto di lavoro stipulato con la __________ il 6
aprile 2009) il cui salario gli permetterà di far fronte alle spese quotidiane
scongiurando il pericolo di recidiva; in via subordinata la difesa chiede
l’adozione di misure sostitutive ai sensi dell’art 96 CP, individuate nella
possibilità di recarsi al posto di lavoro durante il giorno e di rimanere al __________
durante la notte (nulla è stato proposto per i fine settimana); la difesa
conclude osservando che il mantenimento della carcerazione preventiva avrebbe
unicamente effetti persecutori;
-
il magistrato inquirente, con preavviso negativo 10/14 aprile
2009 (Inc. GIAR 526.2008.5, doc. 1), con richiamo agli indizi di reato già
evidenziati nelle precedenti procedure in materia di libertà provvisoria (GIAR
526.2008.3 e 526.2008.4 del 21 novembre 2008 rispettivamente del 16 gennaio
2009), osserva che dopo l’iniziale promozione dell’accusa per titolo di
aggressione e lesioni semplici per i fatti del 19 ottobre 2008, l’inchiesta
contro il qui istante è stata successivamente estesa ad altri reati sia a seguito
di nuove risultanze d’inchiesta che per fatti precedenti all’arresto (per reati
di furto, infrazione e contravvenzione alla LStup, infrazione alla LF sulle
armi, minaccia, tentata rapina, varie infrazioni alla LF sulla circolazione
stradale e nuovamente per aggressione per fatti del 6 settembre 2008; per i
reati di danneggiamento, violazione di domicilio il 21 febbraio 2009, AI 45)
ciò che non ha migliorato la situazione processuale dell’accusato; avendo poi
esperito tutti gli atti istruttori ritenuti necessari il PP ha proceduto, il 3
marzo 2009, con il deposito degli atti (AI 47) affermando che il termine di
scadenza originariamente previsto per il 20 marzo 2009 è stato prorogato sino
al 3 aprile 2009 su richiesta del __________; a mente del PP sarebbe prossima
la decisione di chiusura del procedimento penale; allo stadio attuale
dell’inchiesta sussisterebbe quindi unicamente un grave e concreto pericolo di
recidiva, come già indicato nei precedenti preavvisi negativi e nelle decisioni
di questo giudice con cui sono state respinte le prime due istanza di libertà
provvisoria del 21 novembre 2008 e del 16 gennaio 2009; per il PP non sarà il
periodo di carcerazione preventiva subita sinora e neppure l’opportunità
lavorativa offerta dalla __________ a trattenere l’accusato dal commettere
altri reati: infatti la disponibilità a delinquere dell’accusato non sarebbe
per nulla mutata in questo periodo; per quanto riguarda il contratto di lavoro
lo stesso neppure indica che l’accusato opererà quale imbianchino inoltre, la
datrice di lavoro non prevede questo tipo d’attività nel suo statuto sociale;
stupisce il fatto che le parti abbiano sottoscritto il contratto di lavoro solo
il 6 aprile scorso, prevedendo addirittura la data d’inizio per il giorno
successivo, ben sapendo che __________ non avrebbe in ogni caso mai potuto
rispettare quel termine, poiché ancora in detenzione; il PP ritiene che tale
contratto di lavoro sia stato redatto pro forma e prodotto unicamente a
sostegno dell’istanza di libertà provvisoria; per quanto concerne la
scarcerazione degli altri accusati la stessa è avvenuta per la diversa
situazione processuale e per la possibilità di escludere il pericolo di
recidiva e in un caso per motivi di salute; rispettato il principio di
proporzionalità vista la gravità degli addebiti e, del resto, non sembra che il
patrocinatore si sia preoccupato molto di quest’aspetto quando ha chiesto la
proroga del termine per il deposito degli atti;
-
la difesa, con osservazioni 15 aprile 2009, osserva che
l’istante, ha un ottimo comportamento in carcere e si sarebbe sempre astenuto
dal partecipare a diverbi o scontri tra detenuti all’interno della struttura
carceraria, a dimostrazione di come egli sia cambiato in questo periodo; la
difesa si dilunga poi ad analizzare, e contestare, gli indizi di reato in
merito alla presunta rapina subita da __________, e ad altre querele sporte
contro __________, che viene definito dal proprio difensore un capro
espiatorio, e a contestare l’utilità di mezzi di prova ormai già acquisiti dal
PP; contestato il pericolo di recidiva in base alla lunga carcerazione
preventiva subita e al contratto di lavoro prodotto dalla difesa (che dovrebbe
permettere all’accusato di percepire uno stipendio di CHF 3'800.- mensili); a
dire della difesa __________ potrebbe di giorno essere controllato dai suoi
superiori sul posto di lavoro e, se del caso, di notte rientrare al __________,
scongiurando in tal modo anche un negato residuo di rischio di recidiva;
contestate le critiche portate dal PP al contratto di lavoro: a dire del __________
la datrice di lavoro sarebbe un’impresa che si occupa “inoltre” della
costruzione di immobili e tra i suoi dipendenti vi sarebbero “inoltre”
muratori, piastrellisti, palchettisti e imbianchini; per quanto riguarda la
data d’inizio del contratto la stessa sarebbe stata apposta, con l’accordo
delle parti, a titolo indicativo, essendo i futuri datori di lavoro ben al
corrente della situazione attuale di __________ e saprebbero che egli si
recherà al lavoro non appena messo in libertà;
-
l’istante, detenuto, è pacificamente legittimato a presentare
istanza di libertà provvisoria; il preavviso del Procuratore pubblico, ritenuta
ricezione dell’istanza il 7 aprile 2009, è tempestivo scadendo il termine di 3
giorni venerdì 10 aprile e avendo il PP trasmesso a questo ufficio istanza e
preavviso negativo il 10 aprile, per raccomandata, nel termine quindi di 3
giorni. Il termine di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP, avendo questo ufficio
ricevuto quanto sopra, unitamente all’incarto penale, martedì 14 aprile 2009,
scade venerdì 17 aprile 2009, ex art. 20 cpv. 3 CPP;
-
per quanto riguarda l’esistenza di gravi e concreti indizi di
colpevolezza si può far riferimento alle conclusioni cui era giunto questo
giudice nella precedente decisione in materia di libertà provvisoria (GIAR
526.2008.3 del 21 novembre 2008), conclusioni richiamate anche nella decisione
del 16 gennaio 2009 (GIAR 526.2008.4):
“l’esistenza di gravi e concreti indizi
di colpevolezza deve essere verificata d’ufficio nei limiti di competenza di
questo giudice derivanti dalla sua funzione che è quella di esaminare
l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della
libertà personale e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato, e
che con verosimiglianza sufficiente, a questo stadio del procedimento ed in
questa sede, si può concludere per la presenza di numerosi, seri e concreti
indizi di colpevolezza a carico di __________ e relativi ad un suo
coinvolgimento nei fatti inquisiti;
nel caso in esame non occorre dilungarsi
più di tanto per confermare l'esistenza di gravi indizi di reato in capo
all’accusato, sebbene la difesa contesti le accuse e tenda a sminuire oltre
misura i fatti ammessi; a questo proposito, per quanto riguarda l’accusa di
aggressione e di lesioni semplici, emerge chiaramente dai verbali dei coaccusati
Considerandi
(minorenni e maggiorenni) l’attiva partecipazione dell’accusato ai fatti
contestatigli; __________ ha infatti dichiarato che un gruppo di ragazzi, tra
cui il qui istante, “partivano spingendo __________ nel sottoscala dove
iniziavano a colpirlo con pugni e calci in tutte le parti del corpo. Io allora
intervenivo per separare mio cugino __________ e __________” (verb. PG di __________
del 27.10.2008, p. 3); __________ ha dichiarato davanti al PP che “può darsi
che __________ gli abbia tirato una sberla ma deduco questo perché ho visto che
__________ aveva una guancia rossa ma non ho sentito il colpo. Durante quella
discussione li si sentiva urlare ad alta voce. Era __________ che urlava mentre
__________ gli chiedeva cosa avesse fatto. A un certo punto si è intromesso __________
per difendere __________, dicendo a __________ che __________ era un suo
compaesano e di lasciarlo stare. __________ gli ha risposto che lui era __________
e che l’avrebbe ucciso. ….Che durante questo primo pestaggio anche __________
ha partecipato colpendo con pugni __________. … Il giorno dopo o forse due
giorni dopo sono andato da __________ per parlare di quello che era successo
perché avevo sentito dell’arresto dei fratelli __________ mi ha informato che __________
era stato interrogato. __________ mi ha detto di andare a vedere cosa avesse
parlato nel senso di andare a cercare __________ e chiedergli cosa avesse detto
alla Polizia.” (verb. PP di __________ del 6 novembre 2008, p. 3 e
5) e tali affermazioni sono state anche raccontate alla Polizia quando __________
ha dichiarato che “eravamo solo io e __________ che abbiamo minacciato sia __________
che __________, dicendo loro che non dovevano parlare o fare i nostri nomi in
relazione alle aggressioni del 19.10.2008” (verb. PG 03.11.2008 di __________
p. 2). Anche __________ ha confermato la partecipazione del qui istante alle
aggressioni del 19 ottobre 2008 dichiarando alla Polizia che “ho visto
chiaramente che a picchiare erano __________ e altre persone “i primi
quattro lo hanno menato di brutto”; e ancora che “__________é riuscito
ad alzarsi e il __________ restava invece a terra. Quando __________ si è
spostato, lì è iniziato il finimondo, nel senso che __________ ha cominciato a
colpirlo con la mazza sulle gambe e sul costato mentre __________ e
….cominciavano a colpirlo con pugni e calci sulla testa” (verb. PG
20.10.2008
di __________, p. 3 e 5); questa dinamica dei fatti è stata
confermata da altri compartecipi all’aggressione tra cui i minorenni __________
(cfr. verb. PG 19.10.2008, p. 5) e __________ (cfr. verb. PG 24.10.2008, p. 3);
per quanto riguarda i furti basti ricordare le ammissioni, sebbene parziali
dell’accusato (cfr. verb. PP 6 novembre 2008, p. 5 e 6), nonché le chiamate in
correità di __________ (verb. PG del 03.11.2008, p 3 e ss; verb. PG 06.11.2008
e 14.11.2008) e __________ (verb. PG del 04.11.2008);”
ininfluenti a
questo proposito le contestazioni di merito su alcune delle accuse formulate
dal PP con le estensioni dell’accusa;
-
appare evidente che l’inchiesta, con il deposito atti e con la
prossima decisione di chiusura, è ormai conclusa e l’unico motivo, per così
dire classico, di interesse pubblico atto a giustificare il mantenimento della
carcerazione preventiva è il rischio di recidiva;
-
anche per quanto riguarda il pericolo di recidiva si può far
riferimento alle precedenti decisioni di questo giudice in materia di libertà
provvisoria (GIAR 526.2008.3 del 21 novembre 2008 e 526.2008.4 del 16 gennaio
2009):
“il pericolo di recidiva consiste nel
rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la
commissione di quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di
arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare
dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art.
95.
CPP è nozione relativamente estesa: l'assenza di precedenti specifici non
basta, da sola, ad escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo
il fatto che prima dell'arresto siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ
1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez,
Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n.
701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise
annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). La gravità del reato (se si
preferisce la gravità dei fatti oggetto d’accusa e di cui si teme reiterazione),
condizione la cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez, op. cit., n.
2358, nota 84), da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti)
ma deve essere debitamente considerata (DTF 21.1.2005,1P.750/2004; DTF
25.4
,1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154). Occorre, insomma, che
l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria,
personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale
carattere deterrente del procedimento in corso, fatti oggetto dell’ipotesi di
reato ecc.) concorrano ad imporre una prognosi molto sfavorevole (DTF 21
gennaio 2005,1P.750/2004);
per confermare l’esistenza di un pericolo
di recidiva basti pensare che l’accusato già è stato condannato da maggiorenne
in luglio 2008 per appropriazione semplice e da minorenne è stato oggetto di un
decreto di prestazioni di lavoro del 14 ottobre 2003 per ripetuta
contravvenzione alla LStup, è stato condannato con decreto 19 ottobre 2007 a CHF 1'000.- di multa (di
cui CHF 700.- sospesi condizionalmente) per ripetuto furto, ripetuto
danneggiamento e ripetuta violazione di domicilio e con decreto 16 maggio 2008 a una multa per furto,
danneggiamento e violazione di domicilio (AI 6). Tali procedimenti e tali
condanne non sono serviti da deterrente per impedirgli di ricadere negli stessi
reati. Va osservato che già per i furti del 2006 e 2007 l’istante si
accompagnava nell’attività criminale con alcune persone i cui nominativi
emergono nella presente inchiesta, frequentazioni che ha quindi continuato
anche per i reati di cui ci si occupa nel presente procedimento penale. Come
detto, malgrado tali condanne egli ha continuato a delinquere con la stessa
tipologia di reati fino ai fatti del 26 giugno 2008 quando, in sella ad uno
scooter rubato e senza licenza di condurre, è andato a collidere con un veicolo
che stava posteggiando, fuggendo poi dai luoghi dell’incidente unitamente a __________
che viaggiava sul motoveicolo come passeggero (cfr. rapporto di constatazione
incidente della circolazione del 2 settembre 2008 inc. MP __________, AI 2); il
10.
ottobre 2008 è poi stato denunciato da __________ in quanto, unitamente al
fratello minorenne __________, lo avrebbero aggredito e picchiato,
minacciandolo con un tirapugni; i fatti del 19 ottobre 2008 che hanno portato
al suo arresto si distaccano dagli altri solo per un preoccupante aumento di
gravità; a questo proposito va osservato come l’accusato non sembra volersi
conformare ad uno stile di vita adeguato alla propria comunque giovane età, nonché
il fatto che egli non abbia un lavoro e non si preoccupi di cercarne uno,
preferendo le scorribande notturne con altri nullafacenti del suo calibro, per
di più minorenni. L’accusato non sembra poi avere sviluppato quel minimo di
autocritica che permetterebbe di potere eliminare il pericolo di recidiva. Egli
non ha infatti nessun progetto per il futuro al di là di affermare che vorrebbe
trovare un lavoro (si trova senza lavoro da circa due anni), ma il suo impegno
in tal senso sembra limitarsi ad accusare le Autorità di avergli fatto perdere
la possibilità di trovare un lavoro per averlo arrestato in occasioni di
un’aggressione avvenuta presso le __________ questa primavera in concomitanza
con la possibilità di un colloquio di lavoro (non documentato): nulla di più
pretestuoso dal momento che l’accusato non è mai stato arrestato in precedenza
(come risulta peraltro da un controllo presso il programma “movimento
carceri”); l’accusato potrebbe ricadere facilmente nella commissione di furti
vista la sua precaria situazione finanziaria (in mancanza di un reddito) e le
sue frequentazioni e vista la mancanza di assunzione di responsabilità ed i
futili motivi a monte del suo agire attualmente sotto inchiesta (a suo dire
quando si trova immischiato in un’aggressione o è stato provocato – come nel
caso di __________ – o si limita ad assistere ai fatti o a tirare piccole
sberle a conoscenti, ma senza l’intenzione di fare male, come è successo con le
due vittime di nazionalità portoghese, rispettivamente con __________ sempre il
19.
ottobre scorso) vi è il concreto timore che possa riprendere a commettere
reati contro la persona; la sua pericolosità e l’assenza di pentimento si
evince anche dal comportamento tenuto dall’accusato in carcere quando, appena
arrestato, non ha trovato di meglio da fare che minacciare l’agente della
scientifica ed un agente di custodia in occasione delle formalità d’entrata al
carcere giudiziario (cfr. AI 19);
nulla muta la circostanza che altri coaccusati
sono ormai in libertà provvisoria: tale situazione essendo sicuramente motivata
dal diverso atteggiamento processuale dei coaccusati, dall’avvenuto
accertamento delle loro responsabilità, o dal fatto che si potesse
ragionevolmente scongiurare il pericolo di collusione e di recidiva per quanto
li riguarda (ad esempio in caso di accertata attività lavorativa);”
(GIAR 526.2008.3 del 21 novembre 2008)
“sempre a proposito del rischio di
recidiva si osserva che nulla è mutato dalla decisone del 21 novembre scorso
nella situazione personale e processuale dell’accusato, se non per un
aggravamento di quest’ultima; alle fattispecie al vaglio degli inquirenti in
novembre si sono aggiunte ora quelle di cui all’estensione dell’accusa 16
dicembre 2008 del PP; a nulla valgono poi le asserzioni della difesa secondo
cui l’attuale carcerazione preventiva impedirebbe all’accusato di trovare un
lavoro perché i datori di lavoro contattati chiederebbero un incontro con __________:
a parte il fatto che nessun documento che attesti tale asserzione (lettere dei
datori di lavoro contattati o altro) è stato prodotto, si osserva che lo stesso
__________ non sembra intenzionato più di tanto a cercarsi (o meglio a trovare)
un’attività lavorativa, tanto che a verbale PP 16 dicembre 2008 ha bellamente dichiarato che
“non ho mai chiesto ai miei genitori di poter lavorare con loro nell’impresa di
pulizia perché non mi piace pulire i bagni. Mi rendo conto che i miei genitori
fanno un lavoro pesante e che richiede sacrifici, ma da parte mia non ne ho mai
fatti” (AI 31, p. 2);”
(526.2008.4 del 16 gennaio 2009)
-
l’istante sostiene ora di avere trovato un lavoro presso la
società __________ in qualità di imbianchino e produce il contratto di lavoro
sottoscritto a __________ il 6 aprile 2009; la difesa afferma che la data
d’inizio dell’attività lavorativa sarebbe stata fissata “a titolo indicativo”
essendo i datori di lavoro ben al corrente della situazione dell’accusato e del
fatto che egli potrà recarsi sul posto di lavoro non appena potrà lasciare la
struttura carceraria; a mente della difesa __________ entrerà a far parte di
una struttura di professionisti, tra cui muratori, piastrellisti, palchettisti
e imbianchini, che lavorano per una società che si occupa della costruzione di
immobili; il carcere preventivo subito e l’opportunità lavorativa potranno
trattenere __________ dal commettere nuovi reati;
-
questo giudice non può non constatare come non si sappia a chi
appartenga la firma apposta sul contratto 6 aprile 2009 per conto della __________
e nutre seri dubbi sul fatto che la firma apposta per il lavoratore sia quella
effettiva di __________ (cfr. varie firme dell’accusato nei verbali GIAR e PP),
ciò per dire che non si può essere certi che il contratto in questione
rappresenti l’effettiva volontà dell’accusato di iniziare seriamente
un’attività lavorativa; il contratto inoltre non menziona che tipo di attività
dovrà svolgere l’accusato, tanto più che lo scopo sociale della __________
nulla ha a che vedere né con l’attività di un’impresa di costruzioni (come
asserito apoditticamente dalla difesa) né con quella di una ditta di pittura (cfr.
estratto del registro di commercio); appare perlomeno singolare che la __________
abbia, a dire della difesa, alle sue dipendenze schiere di muratori,
piastrellisti, palchettisti e imbianchini, essendo fatto notorio che in __________
neppure le imprese di costruzioni più importanti dispongono, tra i propri
dipendenti, di tutte queste figure professionali (ad eccezione forse delle
ditte di impiego temporaneo) ma, se del caso, fanno capo ad altre ditte con
contratti di collaborazione o di subappalto; poco serio, ed indicativo della
valenza del contratto di lavoro prodotto, è il fatto che il documento, datato 6
aprile, preveda l’inizio dell’attività lavorativa per il giorno successivo
(quando evidentemente l’accusato non poteva essere disponibile per l’inizio
dell’attività): a poco valgono le asserzioni della difesa secondo cui tale data
– e si ricorda che la data d’inizio dell’attività non è un elemento di
dettaglio in un contratto di impiego – sarebbe stata apposta a “titolo
indicativo” dal momento che, seguendo il ragionamento del __________ su questo
punto, si potrebbe concludere che altre parti, o addirittura tutto il
contratto, siano stati allestiti “a titolo indicativo” o, se si preferisce, ad
uso strumentale per la presentazione dell’istanza di libertà provvisoria;
-
di poco pregio le vaghe affermazioni della difesa (osservazioni
15.
aprile 2009) secondo cui l’accusato, in carcere, si sarebbe astenuto dal
partecipare a litigi o scontri con altri detenuti, a comprova di un suo mutato
atteggiamento in circostanze di conflitto; a parte il fatto che non si capisce
a quali scontri e litigi si riferisca la difesa, non è neppure spiegato come
possa il __________ sapere se e quando in carcere sono avvenuti scontri tra
detenuti e, se fosse il caso, come e quando si sarebbero svolti e quali altri
detenuti vi avrebbero partecipato (o perlomeno non ha fornito dati
circostanziate al proposito);
-
si ribadisce ancora una volta quanto già espresso nelle precedenti
decisioni in materia di libertà provvisoria e cioè che non può essere
considerata l’applicazione di misure sostitutive dell’arresto, come ancora una
volta genericamente proposto dalla difesa, in quanto non si vede come poter
ovviare, in altro modo, al concreto pericolo di recidiva e neppure la difesa ne
sostanzia una qualche possibile applicazione (non essendo evidentemente
prevista la semilibertà quale misura sostitutiva dell’arresto, trattandosi se
del caso di una modalità di espiazione della pena);
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la proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere
analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la
durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e
con la pena presumibile e, dall’altro, occorre anche verificare il rispetto del
principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP). La
proporzionalità della carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità
delle accuse, della presenza di concreti indizi di colpevolezza, e delle
dimensioni dell’inchiesta, con più indagati (maggiorenni e minorenni) sotto
inchiesta, con diversi atti istruttori compiuti e dell’atteggiamento
processuale dell’accusato, che non può essere definito propriamente collaborativo
(tanto da avere ad esempio ammesso il possesso del tirapugni solo a verbale 16
dicembre 2008), e delle numerose estensioni dell’accusa, alcune piuttosto
recenti, è ancora data, considerato il fatto che l’inchiesta con il deposito
degli atti e l’imminente chiusura appare ormai al termine, anche se rimane
ancora da evadere il rinvio a giudizio. Gli inquirenti hanno proceduto con
celerità e non si sono limitati ad interrogare l’accusato, ma anche i numerosi coaccusati
ed altre persone coinvolte. __________ è stato arrestato il 22 ottobre 2008 per
dei reati di sicura gravità e ad oggi è in detenzione preventiva da quasi sei
mesi. In questo lasso di tempo l’inchiesta è avanzata con la dovuta celerità,
anche in considerazione della sua ampiezza, per il numero delle persone
coinvolte e delle fattispecie considerate e per la tipologia dei reati
esaminati; incomprensibile il fatto che la difesa evidenzi il lungo carcere
preventivo sofferto, dal momento che è stato lo stesso __________ a chiedere
una proroga di due settimane del termine per il deposito degli atti, attendendo
poi l’ultimo giorno utile (il deposito degli atti è stato prorogato sino al 3
aprile su richiesta della difesa) per produrre un certificato medico del medico
curante dell’accusato, procrastinando il tal modo (a posteriori si potrebbe
dire ingiustificatamente) la chiusura del procedimento (figurando, nel
formulario rilascio fotocopie del deposito degli atti, una sola presa visione
degli atti in data 6 marzo 2009 e niente più);
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in conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche
esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione
personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare
della cautelare privazione della sua libertà (pericolo di collusione e
rispettato principio di proporzionalità); di conseguenza, l’istanza di libertà
provvisoria in discussione, deve essere respinta con la presente decisione,
esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e
impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale
d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di
legge,
decide:
1.
L’istanza di libertà provvisoria è respinta.
2.
Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi
penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione (anticipata via fax) a:
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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