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Decisione

INC.2008.52605

Istanza di libertà provvisoria

17 aprile 2009Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

il 22 ottobre 2008 dalla Polizia cantonale su ordine d’arresto 21 ottobre 2008

del PP, poiché coinvolto, con altri giovani maggiorenni e minorenni, nelle due

aggressioni avvenute il 19 ottobre 2008, nei pressi del __________ __________,

ai danni di __________ in data 23 ottobre 2008 il Procuratore pubblico ha

promosso l’accusa nei suoi confronti per titolo di aggressione (art. 134 CP) e

lesioni semplici (art. 123 cifra 2 cpv. 1 CP), chiedendo a questo giudice la

conferma dell’arresto vista l’esistenza di gravi indizi di reato e considerata

l’esistenza di motivi di interesse pubblico quali i bisogni dell’istruzione – e

meglio la necessità di chiarire le sue esatte responsabilità nell’aggressione

ai danni di __________ e __________, commesse in correità con suo fratello __________

(arrestato il 19 ottobre 2008) nonché i minorenni __________ (pure arrestato il

19 ottobre 2008), __________ e __________, mediante ulteriori interrogatori,

confronti, accertamenti tecnici, ecc. – pericolo di collusione e di

inquinamento delle prove nei confronti degli altri protagonisti

dell’aggressione (alcuni dei quali al momento dell’arresto dell’istante ancora

a piede libero o non identificati) e pericolo di recidiva – vista la

ripetitività dei fatti commessi ritenuto inoltre che l’accusato era già stato

coinvolto il 6 settembre 2008 in un’analoga aggressione ai danni di __________, nonché

per i suoi precedenti penali. (inc. GIAR 526.2008.1, doc. 1);

-

il 13 marzo 2008 l'arresto di __________ è

stato confermato da questo giudice, ritenuti dati i gravi e concreti indizi di

colpevolezza, nonché preminenti motivi di interesse pubblico quali i bisogni

dell’istruzione (come a richiesta di conferma dell’arresto) e il pericolo di

collusione (nei confronti degli altri protagonisti dei fatti) e il pericolo di

recidiva (con riferimento a quanto menzionato dal PP nella richiesta di

conferma dell’arresto e visti i precedenti) (inc. GIAR 526.2008.1, doc. 6);

-

sia davanti alla Polizia, in

occasione del suo arresto, che davanti a questo giudice, in occasione

dell’udienza per la conferma dell’arresto, che davanti al PP, nel proseguimento

dell’istruzione formale, l’istante ha negato ogni addebito ribadendo di avere

assistito alle due aggressioni ma di essere rimasto in disparte senza

parteciparvi;

-

dal prosequio dell’inchiesta è poi

emersa la partecipazione dell’accusato ad alcuni furti, in parte ammessi a

verbale davanti al PP, tanto che in data 19 novembre 2008 è stata estesa

l’accusa a __________ per titolo di ripetuto furto (reati commessi a __________

ed in altre località tra l’estate del 2007 e l’ottobre 2008, singolarmente e in

correità con altre persone, tra cui __________ e tale __________ di __________)

in quanto accusato di avere sottratto in danno di svariati negozi vari oggetti

tra cui giacche, videogiochi, bottiglie di superalcolici, caschi da

motociclista e almeno 40 paia di jeans;

-

il 21 novembre 2008 questo giudice

ha respinto l’istanza di libertà provvisoria presentata dall’accusato il 14

novembre 2008 confermando l’esistenza di seri indizi di reato, bisogni

dell’istruzione e pericolo di collusione e grave e concreto pericolo di

recidiva, rispettato il principio di proporzionalità (GIAR 526.2008.3 del 21

novembre 2008);

-

l’inchiesta è proseguita e il PP,

nell’ambito di un verbale d’interrogatorio alla presenza della difesa, ha

provveduto ad estendere nuovamente l’accusa nei confronti dell’accusato per

infrazione e contravvenzione alla LStup, infrazione alla LARM, minaccia e

tentata rapina in danno della presunta vittima __________, furto d’uso,

infrazione alle norme della circolazione, guida senza licenza di condurre,

esclusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida ed

inosservanza dei doveri in caso di infortunio e per l’aggressione, commessa in

correità con il fratello __________ il 6 settembre 2008 in danno di __________;

-

agli atti emerge la presentazione

di un’istanza di libertà provvisoria il 30 dicembre 2008 (identica a quella che

ci occupa), ritirata senza particolari motivazioni il giorno stesso;

-

il 16 gennaio 2009 questo giudice ha respinto una seconda istanza

di libertà provvisoria (terza se si considera quella del 30 dicembre 2008

incomprensibilmente ritirata dalla difesa) di __________ – che era stata presentata

il 5/7 gennaio 2009 e che sostanzialmente ripeteva le argomentazioni espresse

nella precedente istanza di libertà provvisoria – per i bisogni

dell’istruzione, pericolo di collusione e, soprattutto, grave e concreto

pericolo di recidiva;

-

nel frattempo l’inchiesta è proseguita e il PP ha ulteriormente

esteso l’accusa nei confronti dell’istante in data 21 febbraio 2009

(danneggiamento e violazione di domicilio, in relazione a due furti commessi il

30 agosto 2006 ai danni del night club __________ e il 14 giugno 2008 ai danni

del __________ di __________, AI 45) e sono stati evasi gli atti istruttori

indicati nel precedente preavviso negativo (tra cui l’audizione di alcuni

testimoni); l’accusato è stato nuovamente interrogato dalla Polizia in

relazione ad un’ulteriore querela per titolo di minaccia ai danni di __________;

-

il 3 marzo 2009 il PP ha ordinato il deposito degli atti (AI 47)

con scadenza per il 20 marzo 2009 (il procedimento penale concerne anche __________,

__________), termine che è stato prorogato di 15 giorni, e cioè sino al 3

aprile 2009, su richiesta della difesa dell’accusato; sono stati acquisiti agli

atti alcuni complementi d’inchiesta mentre che è stata respinta, con decisione

7 aprile 2009, l’istanza di complementi istruttori (richiesta di ulteriore

interrogatorio di un testimone) formulata da __________ e il PP ha dichiarato

che procederà con la chiusura dell’istruzione formale a crescita in giudicato

di tale decisione (con disgiunzione del procedimento penale contro __________

nel caso quest’ultimo dovesse impugnare la decisione di rifiuto del complemento

istruttorio richiesto);

-

con l’istanza in discussione (Inc. GIAR 526.2008.5, doc. 2), e

per il tramite del suo difensore, __________ chiede nuovamente di essere posto

in libertà provvisoria; senza contestare i gravi indizi di reato la difesa

afferma che con il deposito degli atti l’inchiesta sarebbe terminata ed egli

non avrebbe più la possibilità di inquinare le prove essendo stato determinato

con chiarezza lo svolgimento dei fatti; l’accusato avrebbe poi trovato un

lavoro (con riferimento al contratto di lavoro stipulato con la __________ il 6

aprile 2009) il cui salario gli permetterà di far fronte alle spese quotidiane

scongiurando il pericolo di recidiva; in via subordinata la difesa chiede

l’adozione di misure sostitutive ai sensi dell’art 96 CP, individuate nella

possibilità di recarsi al posto di lavoro durante il giorno e di rimanere al __________

durante la notte (nulla è stato proposto per i fine settimana); la difesa

conclude osservando che il mantenimento della carcerazione preventiva avrebbe

unicamente effetti persecutori;

-

il magistrato inquirente, con preavviso negativo 10/14 aprile

2009 (Inc. GIAR 526.2008.5, doc. 1), con richiamo agli indizi di reato già

evidenziati nelle precedenti procedure in materia di libertà provvisoria (GIAR

526.2008.3 e 526.2008.4 del 21 novembre 2008 rispettivamente del 16 gennaio

2009), osserva che dopo l’iniziale promozione dell’accusa per titolo di

aggressione e lesioni semplici per i fatti del 19 ottobre 2008, l’inchiesta

contro il qui istante è stata successivamente estesa ad altri reati sia a seguito

di nuove risultanze d’inchiesta che per fatti precedenti all’arresto (per reati

di furto, infrazione e contravvenzione alla LStup, infrazione alla LF sulle

armi, minaccia, tentata rapina, varie infrazioni alla LF sulla circolazione

stradale e nuovamente per aggressione per fatti del 6 settembre 2008; per i

reati di danneggiamento, violazione di domicilio il 21 febbraio 2009, AI 45)

ciò che non ha migliorato la situazione processuale dell’accusato; avendo poi

esperito tutti gli atti istruttori ritenuti necessari il PP ha proceduto, il 3

marzo 2009, con il deposito degli atti (AI 47) affermando che il termine di

scadenza originariamente previsto per il 20 marzo 2009 è stato prorogato sino

al 3 aprile 2009 su richiesta del __________; a mente del PP sarebbe prossima

la decisione di chiusura del procedimento penale; allo stadio attuale

dell’inchiesta sussisterebbe quindi unicamente un grave e concreto pericolo di

recidiva, come già indicato nei precedenti preavvisi negativi e nelle decisioni

di questo giudice con cui sono state respinte le prime due istanza di libertà

provvisoria del 21 novembre 2008 e del 16 gennaio 2009; per il PP non sarà il

periodo di carcerazione preventiva subita sinora e neppure l’opportunità

lavorativa offerta dalla __________ a trattenere l’accusato dal commettere

altri reati: infatti la disponibilità a delinquere dell’accusato non sarebbe

per nulla mutata in questo periodo; per quanto riguarda il contratto di lavoro

lo stesso neppure indica che l’accusato opererà quale imbianchino inoltre, la

datrice di lavoro non prevede questo tipo d’attività nel suo statuto sociale;

stupisce il fatto che le parti abbiano sottoscritto il contratto di lavoro solo

il 6 aprile scorso, prevedendo addirittura la data d’inizio per il giorno

successivo, ben sapendo che __________ non avrebbe in ogni caso mai potuto

rispettare quel termine, poiché ancora in detenzione; il PP ritiene che tale

contratto di lavoro sia stato redatto pro forma e prodotto unicamente a

sostegno dell’istanza di libertà provvisoria; per quanto concerne la

scarcerazione degli altri accusati la stessa è avvenuta per la diversa

situazione processuale e per la possibilità di escludere il pericolo di

recidiva e in un caso per motivi di salute; rispettato il principio di

proporzionalità vista la gravità degli addebiti e, del resto, non sembra che il

patrocinatore si sia preoccupato molto di quest’aspetto quando ha chiesto la

proroga del termine per il deposito degli atti;

-

la difesa, con osservazioni 15 aprile 2009, osserva che

l’istante, ha un ottimo comportamento in carcere e si sarebbe sempre astenuto

dal partecipare a diverbi o scontri tra detenuti all’interno della struttura

carceraria, a dimostrazione di come egli sia cambiato in questo periodo; la

difesa si dilunga poi ad analizzare, e contestare, gli indizi di reato in

merito alla presunta rapina subita da __________, e ad altre querele sporte

contro __________, che viene definito dal proprio difensore un capro

espiatorio, e a contestare l’utilità di mezzi di prova ormai già acquisiti dal

PP; contestato il pericolo di recidiva in base alla lunga carcerazione

preventiva subita e al contratto di lavoro prodotto dalla difesa (che dovrebbe

permettere all’accusato di percepire uno stipendio di CHF 3'800.- mensili); a

dire della difesa __________ potrebbe di giorno essere controllato dai suoi

superiori sul posto di lavoro e, se del caso, di notte rientrare al __________,

scongiurando in tal modo anche un negato residuo di rischio di recidiva;

contestate le critiche portate dal PP al contratto di lavoro: a dire del __________

la datrice di lavoro sarebbe un’impresa che si occupa “inoltre” della

costruzione di immobili e tra i suoi dipendenti vi sarebbero “inoltre”

muratori, piastrellisti, palchettisti e imbianchini; per quanto riguarda la

data d’inizio del contratto la stessa sarebbe stata apposta, con l’accordo

delle parti, a titolo indicativo, essendo i futuri datori di lavoro ben al

corrente della situazione attuale di __________ e saprebbero che egli si

recherà al lavoro non appena messo in libertà;

-

l’istante, detenuto, è pacificamente legittimato a presentare

istanza di libertà provvisoria; il preavviso del Procuratore pubblico, ritenuta

ricezione dell’istanza il 7 aprile 2009, è tempestivo scadendo il termine di 3

giorni venerdì 10 aprile e avendo il PP trasmesso a questo ufficio istanza e

preavviso negativo il 10 aprile, per raccomandata, nel termine quindi di 3

giorni. Il termine di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP, avendo questo ufficio

ricevuto quanto sopra, unitamente all’incarto penale, martedì 14 aprile 2009,

scade venerdì 17 aprile 2009, ex art. 20 cpv. 3 CPP;

-

per quanto riguarda l’esistenza di gravi e concreti indizi di

colpevolezza si può far riferimento alle conclusioni cui era giunto questo

giudice nella precedente decisione in materia di libertà provvisoria (GIAR

526.2008.3 del 21 novembre 2008), conclusioni richiamate anche nella decisione

del 16 gennaio 2009 (GIAR 526.2008.4):

“l’esistenza di gravi e concreti indizi

di colpevolezza deve essere verificata d’ufficio nei limiti di competenza di

questo giudice derivanti dalla sua funzione che è quella di esaminare

l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della

libertà personale e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato, e

che con verosimiglianza sufficiente, a questo stadio del procedimento ed in

questa sede, si può concludere per la presenza di numerosi, seri e concreti

indizi di colpevolezza a carico di __________ e relativi ad un suo

coinvolgimento nei fatti inquisiti;

nel caso in esame non occorre dilungarsi

più di tanto per confermare l'esistenza di gravi indizi di reato in capo

all’accusato, sebbene la difesa contesti le accuse e tenda a sminuire oltre

misura i fatti ammessi; a questo proposito, per quanto riguarda l’accusa di

aggressione e di lesioni semplici, emerge chiaramente dai verbali dei coaccusati

Considerandi

(minorenni e maggiorenni) l’attiva partecipazione dell’accusato ai fatti

contestatigli; __________ ha infatti dichiarato che un gruppo di ragazzi, tra

cui il qui istante, “partivano spingendo __________ nel sottoscala dove

iniziavano a colpirlo con pugni e calci in tutte le parti del corpo. Io allora

intervenivo per separare mio cugino __________ e __________” (verb. PG di __________

del 27.10.2008, p. 3); __________ ha dichiarato davanti al PP che “può darsi

che __________ gli abbia tirato una sberla ma deduco questo perché ho visto che

__________ aveva una guancia rossa ma non ho sentito il colpo. Durante quella

discussione li si sentiva urlare ad alta voce. Era __________ che urlava mentre

__________ gli chiedeva cosa avesse fatto. A un certo punto si è intromesso __________

per difendere __________, dicendo a __________ che __________ era un suo

compaesano e di lasciarlo stare. __________ gli ha risposto che lui era __________

e che l’avrebbe ucciso. ….Che durante questo primo pestaggio anche __________

ha partecipato colpendo con pugni __________. … Il giorno dopo o forse due

giorni dopo sono andato da __________ per parlare di quello che era successo

perché avevo sentito dell’arresto dei fratelli __________ mi ha informato che __________

era stato interrogato. __________ mi ha detto di andare a vedere cosa avesse

parlato nel senso di andare a cercare __________ e chiedergli cosa avesse detto

alla Polizia.” (verb. PP di __________ del 6 novembre 2008, p. 3 e

5) e tali affermazioni sono state anche raccontate alla Polizia quando __________

ha dichiarato che “eravamo solo io e __________ che abbiamo minacciato sia __________

che __________, dicendo loro che non dovevano parlare o fare i nostri nomi in

relazione alle aggressioni del 19.10.2008” (verb. PG 03.11.2008 di __________

p. 2). Anche __________ ha confermato la partecipazione del qui istante alle

aggressioni del 19 ottobre 2008 dichiarando alla Polizia che “ho visto

chiaramente che a picchiare erano __________ e altre persone “i primi

quattro lo hanno menato di brutto”; e ancora che “__________é riuscito

ad alzarsi e il __________ restava invece a terra. Quando __________ si è

spostato, lì è iniziato il finimondo, nel senso che __________ ha cominciato a

colpirlo con la mazza sulle gambe e sul costato mentre __________ e

….cominciavano a colpirlo con pugni e calci sulla testa” (verb. PG

20.10.2008

di __________, p. 3 e 5); questa dinamica dei fatti è stata

confermata da altri compartecipi all’aggressione tra cui i minorenni __________

(cfr. verb. PG 19.10.2008, p. 5) e __________ (cfr. verb. PG 24.10.2008, p. 3);

per quanto riguarda i furti basti ricordare le ammissioni, sebbene parziali

dell’accusato (cfr. verb. PP 6 novembre 2008, p. 5 e 6), nonché le chiamate in

correità di __________ (verb. PG del 03.11.2008, p 3 e ss; verb. PG 06.11.2008

e 14.11.2008) e __________ (verb. PG del 04.11.2008);”

ininfluenti a

questo proposito le contestazioni di merito su alcune delle accuse formulate

dal PP con le estensioni dell’accusa;

-

appare evidente che l’inchiesta, con il deposito atti e con la

prossima decisione di chiusura, è ormai conclusa e l’unico motivo, per così

dire classico, di interesse pubblico atto a giustificare il mantenimento della

carcerazione preventiva è il rischio di recidiva;

-

anche per quanto riguarda il pericolo di recidiva si può far

riferimento alle precedenti decisioni di questo giudice in materia di libertà

provvisoria (GIAR 526.2008.3 del 21 novembre 2008 e 526.2008.4 del 16 gennaio

2009):

“il pericolo di recidiva consiste nel

rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la

commissione di quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di

arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare

dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art.

95.

CPP è nozione relativamente estesa: l'assenza di precedenti specifici non

basta, da sola, ad escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo

il fatto che prima dell'arresto siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ

1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez,

Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n.

701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise

annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). La gravità del reato (se si

preferisce la gravità dei fatti oggetto d’accusa e di cui si teme reiterazione),

condizione la cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez, op. cit., n.

2358, nota 84), da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti)

ma deve essere debitamente considerata (DTF 21.1.2005,1P.750/2004; DTF

25.4

,1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154). Occorre, insomma, che

l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria,

personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale

carattere deterrente del procedimento in corso, fatti oggetto dell’ipotesi di

reato ecc.) concorrano ad imporre una prognosi molto sfavorevole (DTF 21

gennaio 2005,1P.750/2004);

per confermare l’esistenza di un pericolo

di recidiva basti pensare che l’accusato già è stato condannato da maggiorenne

in luglio 2008 per appropriazione semplice e da minorenne è stato oggetto di un

decreto di prestazioni di lavoro del 14 ottobre 2003 per ripetuta

contravvenzione alla LStup, è stato condannato con decreto 19 ottobre 2007 a CHF 1'000.- di multa (di

cui CHF 700.- sospesi condizionalmente) per ripetuto furto, ripetuto

danneggiamento e ripetuta violazione di domicilio e con decreto 16 maggio 2008 a una multa per furto,

danneggiamento e violazione di domicilio (AI 6). Tali procedimenti e tali

condanne non sono serviti da deterrente per impedirgli di ricadere negli stessi

reati. Va osservato che già per i furti del 2006 e 2007 l’istante si

accompagnava nell’attività criminale con alcune persone i cui nominativi

emergono nella presente inchiesta, frequentazioni che ha quindi continuato

anche per i reati di cui ci si occupa nel presente procedimento penale. Come

detto, malgrado tali condanne egli ha continuato a delinquere con la stessa

tipologia di reati fino ai fatti del 26 giugno 2008 quando, in sella ad uno

scooter rubato e senza licenza di condurre, è andato a collidere con un veicolo

che stava posteggiando, fuggendo poi dai luoghi dell’incidente unitamente a __________

che viaggiava sul motoveicolo come passeggero (cfr. rapporto di constatazione

incidente della circolazione del 2 settembre 2008 inc. MP __________, AI 2); il

10.

ottobre 2008 è poi stato denunciato da __________ in quanto, unitamente al

fratello minorenne __________, lo avrebbero aggredito e picchiato,

minacciandolo con un tirapugni; i fatti del 19 ottobre 2008 che hanno portato

al suo arresto si distaccano dagli altri solo per un preoccupante aumento di

gravità; a questo proposito va osservato come l’accusato non sembra volersi

conformare ad uno stile di vita adeguato alla propria comunque giovane età, nonché

il fatto che egli non abbia un lavoro e non si preoccupi di cercarne uno,

preferendo le scorribande notturne con altri nullafacenti del suo calibro, per

di più minorenni. L’accusato non sembra poi avere sviluppato quel minimo di

autocritica che permetterebbe di potere eliminare il pericolo di recidiva. Egli

non ha infatti nessun progetto per il futuro al di là di affermare che vorrebbe

trovare un lavoro (si trova senza lavoro da circa due anni), ma il suo impegno

in tal senso sembra limitarsi ad accusare le Autorità di avergli fatto perdere

la possibilità di trovare un lavoro per averlo arrestato in occasioni di

un’aggressione avvenuta presso le __________ questa primavera in concomitanza

con la possibilità di un colloquio di lavoro (non documentato): nulla di più

pretestuoso dal momento che l’accusato non è mai stato arrestato in precedenza

(come risulta peraltro da un controllo presso il programma “movimento

carceri”); l’accusato potrebbe ricadere facilmente nella commissione di furti

vista la sua precaria situazione finanziaria (in mancanza di un reddito) e le

sue frequentazioni e vista la mancanza di assunzione di responsabilità ed i

futili motivi a monte del suo agire attualmente sotto inchiesta (a suo dire

quando si trova immischiato in un’aggressione o è stato provocato – come nel

caso di __________ – o si limita ad assistere ai fatti o a tirare piccole

sberle a conoscenti, ma senza l’intenzione di fare male, come è successo con le

due vittime di nazionalità portoghese, rispettivamente con __________ sempre il

19.

ottobre scorso) vi è il concreto timore che possa riprendere a commettere

reati contro la persona; la sua pericolosità e l’assenza di pentimento si

evince anche dal comportamento tenuto dall’accusato in carcere quando, appena

arrestato, non ha trovato di meglio da fare che minacciare l’agente della

scientifica ed un agente di custodia in occasione delle formalità d’entrata al

carcere giudiziario (cfr. AI 19);

nulla muta la circostanza che altri coaccusati

sono ormai in libertà provvisoria: tale situazione essendo sicuramente motivata

dal diverso atteggiamento processuale dei coaccusati, dall’avvenuto

accertamento delle loro responsabilità, o dal fatto che si potesse

ragionevolmente scongiurare il pericolo di collusione e di recidiva per quanto

li riguarda (ad esempio in caso di accertata attività lavorativa);”

(GIAR 526.2008.3 del 21 novembre 2008)

“sempre a proposito del rischio di

recidiva si osserva che nulla è mutato dalla decisone del 21 novembre scorso

nella situazione personale e processuale dell’accusato, se non per un

aggravamento di quest’ultima; alle fattispecie al vaglio degli inquirenti in

novembre si sono aggiunte ora quelle di cui all’estensione dell’accusa 16

dicembre 2008 del PP; a nulla valgono poi le asserzioni della difesa secondo

cui l’attuale carcerazione preventiva impedirebbe all’accusato di trovare un

lavoro perché i datori di lavoro contattati chiederebbero un incontro con __________:

a parte il fatto che nessun documento che attesti tale asserzione (lettere dei

datori di lavoro contattati o altro) è stato prodotto, si osserva che lo stesso

__________ non sembra intenzionato più di tanto a cercarsi (o meglio a trovare)

un’attività lavorativa, tanto che a verbale PP 16 dicembre 2008 ha bellamente dichiarato che

“non ho mai chiesto ai miei genitori di poter lavorare con loro nell’impresa di

pulizia perché non mi piace pulire i bagni. Mi rendo conto che i miei genitori

fanno un lavoro pesante e che richiede sacrifici, ma da parte mia non ne ho mai

fatti” (AI 31, p. 2);”

(526.2008.4 del 16 gennaio 2009)

-

l’istante sostiene ora di avere trovato un lavoro presso la

società __________ in qualità di imbianchino e produce il contratto di lavoro

sottoscritto a __________ il 6 aprile 2009; la difesa afferma che la data

d’inizio dell’attività lavorativa sarebbe stata fissata “a titolo indicativo”

essendo i datori di lavoro ben al corrente della situazione dell’accusato e del

fatto che egli potrà recarsi sul posto di lavoro non appena potrà lasciare la

struttura carceraria; a mente della difesa __________ entrerà a far parte di

una struttura di professionisti, tra cui muratori, piastrellisti, palchettisti

e imbianchini, che lavorano per una società che si occupa della costruzione di

immobili; il carcere preventivo subito e l’opportunità lavorativa potranno

trattenere __________ dal commettere nuovi reati;

-

questo giudice non può non constatare come non si sappia a chi

appartenga la firma apposta sul contratto 6 aprile 2009 per conto della __________

e nutre seri dubbi sul fatto che la firma apposta per il lavoratore sia quella

effettiva di __________ (cfr. varie firme dell’accusato nei verbali GIAR e PP),

ciò per dire che non si può essere certi che il contratto in questione

rappresenti l’effettiva volontà dell’accusato di iniziare seriamente

un’attività lavorativa; il contratto inoltre non menziona che tipo di attività

dovrà svolgere l’accusato, tanto più che lo scopo sociale della __________

nulla ha a che vedere né con l’attività di un’impresa di costruzioni (come

asserito apoditticamente dalla difesa) né con quella di una ditta di pittura (cfr.

estratto del registro di commercio); appare perlomeno singolare che la __________

abbia, a dire della difesa, alle sue dipendenze schiere di muratori,

piastrellisti, palchettisti e imbianchini, essendo fatto notorio che in __________

neppure le imprese di costruzioni più importanti dispongono, tra i propri

dipendenti, di tutte queste figure professionali (ad eccezione forse delle

ditte di impiego temporaneo) ma, se del caso, fanno capo ad altre ditte con

contratti di collaborazione o di subappalto; poco serio, ed indicativo della

valenza del contratto di lavoro prodotto, è il fatto che il documento, datato 6

aprile, preveda l’inizio dell’attività lavorativa per il giorno successivo

(quando evidentemente l’accusato non poteva essere disponibile per l’inizio

dell’attività): a poco valgono le asserzioni della difesa secondo cui tale data

– e si ricorda che la data d’inizio dell’attività non è un elemento di

dettaglio in un contratto di impiego – sarebbe stata apposta a “titolo

indicativo” dal momento che, seguendo il ragionamento del __________ su questo

punto, si potrebbe concludere che altre parti, o addirittura tutto il

contratto, siano stati allestiti “a titolo indicativo” o, se si preferisce, ad

uso strumentale per la presentazione dell’istanza di libertà provvisoria;

-

di poco pregio le vaghe affermazioni della difesa (osservazioni

15.

aprile 2009) secondo cui l’accusato, in carcere, si sarebbe astenuto dal

partecipare a litigi o scontri con altri detenuti, a comprova di un suo mutato

atteggiamento in circostanze di conflitto; a parte il fatto che non si capisce

a quali scontri e litigi si riferisca la difesa, non è neppure spiegato come

possa il __________ sapere se e quando in carcere sono avvenuti scontri tra

detenuti e, se fosse il caso, come e quando si sarebbero svolti e quali altri

detenuti vi avrebbero partecipato (o perlomeno non ha fornito dati

circostanziate al proposito);

-

si ribadisce ancora una volta quanto già espresso nelle precedenti

decisioni in materia di libertà provvisoria e cioè che non può essere

considerata l’applicazione di misure sostitutive dell’arresto, come ancora una

volta genericamente proposto dalla difesa, in quanto non si vede come poter

ovviare, in altro modo, al concreto pericolo di recidiva e neppure la difesa ne

sostanzia una qualche possibile applicazione (non essendo evidentemente

prevista la semilibertà quale misura sostitutiva dell’arresto, trattandosi se

del caso di una modalità di espiazione della pena);

-

la proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere

analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la

durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e

con la pena presumibile e, dall’altro, occorre anche verificare il rispetto del

principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP). La

proporzionalità della carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità

delle accuse, della presenza di concreti indizi di colpevolezza, e delle

dimensioni dell’inchiesta, con più indagati (maggiorenni e minorenni) sotto

inchiesta, con diversi atti istruttori compiuti e dell’atteggiamento

processuale dell’accusato, che non può essere definito propriamente collaborativo

(tanto da avere ad esempio ammesso il possesso del tirapugni solo a verbale 16

dicembre 2008), e delle numerose estensioni dell’accusa, alcune piuttosto

recenti, è ancora data, considerato il fatto che l’inchiesta con il deposito

degli atti e l’imminente chiusura appare ormai al termine, anche se rimane

ancora da evadere il rinvio a giudizio. Gli inquirenti hanno proceduto con

celerità e non si sono limitati ad interrogare l’accusato, ma anche i numerosi coaccusati

ed altre persone coinvolte. __________ è stato arrestato il 22 ottobre 2008 per

dei reati di sicura gravità e ad oggi è in detenzione preventiva da quasi sei

mesi. In questo lasso di tempo l’inchiesta è avanzata con la dovuta celerità,

anche in considerazione della sua ampiezza, per il numero delle persone

coinvolte e delle fattispecie considerate e per la tipologia dei reati

esaminati; incomprensibile il fatto che la difesa evidenzi il lungo carcere

preventivo sofferto, dal momento che è stato lo stesso __________ a chiedere

una proroga di due settimane del termine per il deposito degli atti, attendendo

poi l’ultimo giorno utile (il deposito degli atti è stato prorogato sino al 3

aprile su richiesta della difesa) per produrre un certificato medico del medico

curante dell’accusato, procrastinando il tal modo (a posteriori si potrebbe

dire ingiustificatamente) la chiusura del procedimento (figurando, nel

formulario rilascio fotocopie del deposito degli atti, una sola presa visione

degli atti in data 6 marzo 2009 e niente più);

-

in conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche

esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione

personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare

della cautelare privazione della sua libertà (pericolo di collusione e

rispettato principio di proporzionalità); di conseguenza, l’istanza di libertà

provvisoria in discussione, deve essere respinta con la presente decisione,

esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e

impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale

d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di

legge,

decide:

1.

L’istanza di libertà provvisoria è respinta.

2.

Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi

penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione (anticipata via fax) a:

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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