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Decisione

INC.2008.5303

Istanza di proroga del carcere preventivo. Respinto

18 luglio 2008Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

I principi che reggono la

materia, pur se noti al magistrato inquirente ed al difensore, vengono qui

brevemente richiamati:

"L'art. 95 CPP - corrispondente

all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio

1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di

regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere

preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso

accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e

nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per

quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al

pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare

ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B.,

consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco

dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo

(Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad

art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela

dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare

privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara

base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza

ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei

ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto

implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158;

1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è

protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione

delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la

Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP

1980 pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5);

8.

Considerato che nessuno degli

accusati ha presentato istanza di complementi istruttori al termine del

deposito atti, occorre verificare se le necessità istruttorie legate al nuovo

procedimento aperto nei confronti di __________ (con decisione 8 luglio 2008 è

stata accolta l’istanza 7 luglio 2008 volta ad ottenere i tabulati retroattivi

dal 2.04.2008 al 30.06.2008 dell’utenza in uso a __________) possano

giustificare la proroga della carcerazione preventiva cui è astretto __________.

__________, __________, __________

e __________ sono accusati di avere commesso/tentato di commettere diversi

furti nel periodo dal dicembre/gennaio 2008 e l’inchiesta è terminata. Il nuovo

arresto di __________ si riferisce a furti avvenuti nel periodo successivo alla

sua scarcerazione per i fatti che lo vedevano inchiestato unitamente a __________,

__________ e __________, quindi si tratta di una nuova inchiesta.

Così stando le cose, questo

giudice ritiene che una proroga della carcerazione preventiva di __________ non

rispetti il principio di proporzionalità e sarebbe lesiva dei suoi diritti

nonché iniqua, nella misura in cui egli si vedrebbe prorogata la detenzione

preventiva e non potrebbe vedere tempestivamente definita la propria posizione,

essendo di fatto costretto ad attendere l’evoluzione di altra inchiesta che non

lo concerne. Chi delinque in correità con altri deve sopportare almeno in parte

anche necessità istruttorie che valgono nei loro confronti e non soltanto

quelle legate alla sua posizione personale. In concreto, non è possibile

sostenere una qualsivoglia partecipazione di __________ (che in quel periodo

era in carcere) ai furti commessi da __________ e che hanno condotto al suo

nuovo arresto ed inoltre trattasi di una nuova inchiesta, ritenuto che, per

quanto concerne quella che vedeva coinvolto __________ con __________, __________

e __________, come già evidenziato, egli era stato scarcerato già in data 2

aprile 2008, a conferma che la sua situazione processuale, in relazione a tale

procedimento, a quel punto era già stata sufficientemente chiarita, prova ne è

che in seguito non è più stato interrogato dagli inquirenti.

L’istanza di proroga deve quindi

essere respinta.

Il magistrato inquirente è invitato

a procedere indilatamente con gli incombenti che la procedura gli impone

(chiusura dell’istruzione ed emanazione dell’atto di accusa).

Quo alla richiesta di

trasferimento al PCT, giova rilevare che trattasi di questione che rientra

nella competenza del magistrato inquirente (soltanto contro l’eventuale rifiuto

è dato reclamo a questo ufficio).

P.Q.M.

viste le norme

applicabili, in particolare gli art. 139, 144, 147, 186 CP, 19 LStup, 95 LCStr,

95 ss., 102, 103, 280ss e 284 CPP,

decide

1. L’istanza è respinta.

§. Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________

non è prorogato e verrà a scadere il 26 luglio 2008 (compreso).

Considerandi

2.

Non si prelevano né

tasse nè spese.

3.

Intimazione:

giudice

Ursula Züblin

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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