INC.2008.53803
Istanza di libertà provvisoria. Istanza respinta
5 febbraio 2009Italiano18 min
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Numero d'incarto:
INC.2008.53803
Data decisione, Autorità:
05.02.2009, GIAR
Titolo:
Istanza di libertà provvisoria. Istanza respinta
PERICOLO DI FUGA
PERICOLO DI RECIDIVA
art. 108 CPP-TI
Incarto n.
INC.2008.53803
Lugano
5 febbraio 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria
presentata personalmente il 25/30 gennaio 2009 da
__________, attualmente detenuto c/o Carcere
giudiziario La Farera,
(patr. dalla __________)
e qui trasmessa con preavviso negativo del 2/3 febbraio
2009 dal
Procuratore pubblico Andrea Maria Balerna, Lugano
visto lo scritto della difesa
dell’accusato 4 febbraio 2009;
visto che con scritto 5 febbraio
2008 il PP ha comunicato di avere ricevuto (in data 4 febbraio 2009) il
rapporto d’inchiesta di Polizia giudiziaria 2 febbraio 2009;
visto l’incarto MP __________;
ritenuto,
Fatti
A.
__________ è stato arrestato il
28 ottobre 2008 dalla Polizia cantonale, su ordine d’arresto del PP per titolo
di infrazione aggravata alla LStup (AI 1 e 3).
Il 29 ottobre 2008 il PP, con
richiesta di conferma dell’arresto, ha promosso a __________ l’accusa per
titolo di infrazione aggravata alla LStup per avere, senza essere autorizzato,
a __________, __________ e altre località, nel corso degli ultimi tre anni,
agendo in correità con __________, trasportato, detenuto, offerto, venduto, almeno
2,5 kg di cocaina, nonché per il reato di furto, entrata illegale, soggiorno
illegale e contravvenzione alla LStup (inc. GIAR 538.2008.1, doc. 1) chiedendo
la conferma dell’arresto per i bisogni dell’istruzione, pericolo di fuga e per
pericolo di recidiva.
Il giorno stesso questo giudice
ha confermato l’arresto dell’accusato considerata la presenza di gravi e
concreti indizi di colpevolezza e per i bisogni dell’istruzione (per
l’identificazione e l’interrogatorio degli acquirenti e dei fornitori e dei correi
al fine di accertare l’entità del commercio), pericolo di collusione (con le
persone da identificare), pericolo di recidiva (in quanto privo di mezzi
finanziari atti al suo sostentamento e attivo nel traffico di cocaina da anni)
e per pericolo di fuga, in quanto cittadino straniero senza legami con la Svizzera (Inc. GIAR 538.2008.1, doc. 4).
B.
L’inchiesta è proseguita con
l’interrogatorio dell’accusato e di coaccusati in procedimenti paralleli,
nonché con l’acquisizione di tabulati telefonici retroattivi e dell’incarto
dell’Ufficio della migrazione che lo riguarda.
C.
Il 25 gennaio 2009 __________,
con l’istanza in discussione (giunta al Ministero pubblico il 30 gennaio 2009)
presentata autonomamente, chiede di essere posto in libertà provvisoria (Inc.
GIAR 538.2008.3, doc. 1). Egli afferma di trovarsi in carcere da circa 3 mesi
per spaccio di stupefacenti, di essere sinceramente pentito e chiede di potere
avere l’occasione di rifarsi una vita e di potere beneficiare della libertà
provvisoria.
D.
Il magistrato inquirente, con
preavviso negativo 2/3 febbraio 2009 (Inc. GIAR 538.2008.3, doc. 2), ribadisce l’esistenza
di gravi e concreti indizi di colpevolezza per il traffico di circa 4,3 kg di cocaina, indizi evincibili sia dalle dichiarazioni di un coaccusato e di acquirenti
dell’accusato, che dalle ammissioni dell’accusato stesso. Lo stesso dicasi per
il furto di alcuni tappeti.
Per quanto riguarda i bisogni
istruttori il Procuratore pubblico afferma che l’inchiesta non è ancora
terminata, dovendosi acquisire agli atti il rapporto di Polizia il cui
contenuto dovrà essere contestato all’accusato, presente il pericolo di
collusione con le persone sentite o ancora da sentire come alcuni acquirenti,
anche in considerazione del fatto che la difesa potrebbe chiedere alcuni
confronti con questi ultimi. Non avendo l’accusato alcuna fonte di reddito
legale ed avendo trafficato in cocaina negli ultimi 4 anni, concreto è il
pericolo che, se messo in libertà, l’accusato potrebbe recidivare. Non avendo
poi legami con il nostro paese, e non avendo la possibilità di rimanere
legalmente in Svizzera una volta scarcerato, vi è un concreto pericolo di fuga,
anche in considerazione della possibile pena che potrebbe essergli inflitta in
caso di condanna.
Pacifico il rispetto del
principio di proporzionalità considerata la gravità dei reati e la possibile
pena che potrebbe essere inflitta a __________.
E.
La difesa, con osservazioni 4
febbraio 2009, afferma che l’istanza di libertà provvisoria è stata presentata
personalmente dall’accusato, malgrado sia stato esaurientemente informato dal
legale sulle inesistenti possibilità di successo della stessa.
Preso atto del preavviso negativo
formulato dal PP in merito all’istanza, la difesa si rimette al prudente
giudizio di questo giudice.
F.
Il 5 febbraio 2009 il PP ha
comunicato di avere ricevuto il rapporto di Polizia 2/4 febbraio 2009, che è
stato trasmesso a questo giudice.
Considerandi
1.
L’accusato, detenuto, è
pacificamente legittimato a presentare istanza di libertà provvisoria.
Il preavviso del Procuratore
pubblico, ritenuta ricezione dell’istanza il 30 gennaio 2009, è tempestivo
avendo trasmesso a questo ufficio per posta preavviso negativo lunedì 2
febbraio, nel termine di tre giorni.
Il termine di cui all'art. 108
cpv. 2 CPP scade venerdì 6 febbraio 2009 (avendo questo giudice ricevuto,
istanza, preavviso negativo e l’incarto martedì 3 febbraio 2009) ex art. 20
cpv. 3 CPP.
2.
I principi che reggono la
materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.
“L’art.
95.
CPP – corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23
settembre 1992 / 1. gennaio 1993 – dopo evidenza al cpv. 1 del principio
secondo cui l’accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2
arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi
dell’art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e
concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono
presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali – per quanto qui
concerne – i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di
collusione e di inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria –
può continuare ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I
Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B.,
consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco
dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo
(Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad
art. 27 , pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela
dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L’eccezione
della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato
codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283
consid. 3) in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla
giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali – nel solco di quella del
Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP
1980.
pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I
menzionati presupposti vanno approfonditi con maggiore rigore nella loro
valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto
più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287
ss).
Ed
anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la
sua cognizione all’arbitrio (REP 1980 pag. 128).”
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001
in re G., Inc. 520.2001.5).
3.
Anche qualora non contestata,
come nel caso in esame, l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza
deve essere verificata d’ufficio, pur nei limiti di competenza di questo
giudice derivanti dalla sua funzione che è quella di esaminare l’esistenza dei
presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà
personale e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato.
Con verosimiglianza sufficiente,
a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può comunque concludere
per la presenza di seri e di concreti indizi di colpevolezza a carico di __________
e relativi ad un suo coinvolgimento nei fatti per cui procede il PP.
A sostenere questa tesi
concorrono, in primo luogo, le chiare ammissioni dell’accusato per un traffico
di cocaina di alcuni chilogrammi complessivi dal 2004 al giorno dell’arresto
(cfr. verbale di conferma dell’arresto del 29 ottobre 2008, verbale PP del 10
dicembre 2008, AI 18) nonché le dichiarazioni di un coaccusato, __________, che
ha dichiarato di avere acquistato dal qui istante circa 900 grammi di cocaina tra il 2006 e il 2007 e di avere ricevuto, e tenuto in deposito, per conto di __________,
un chilogrammo di cocaina nel settembre 2008 (AI 22, p. 2, verb. PP di__________).
4.
a)
Quanto alle necessità istruttorie
atte a giustificare la misura cautelare di privazione della libertà, non è
inutile ricordare i seguenti principi:
"
- In relazione ai bisogni istruttori, atti a
giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare
che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto
tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di
collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la
corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale
suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697
ss.; RDAT 1988 no. 24). In
quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé,
decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise
erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der
Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op.
cit., no. 701a). Occorre che l'indagato,
se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto
svolgimento e, conseguentemente, l'esito.
- E', inoltre, necessario che questa
possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su
elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des
Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in
Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die
Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen
vielmehr konktrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117
Ia 257, cons. 4 c.).
- Gli elementi di concretezza del pericolo vanno
individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e
nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad
esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non
può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della
misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del
teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza
d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p.
438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego
dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66;
Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13)."
(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)
Riassumendo, per il mantenimento
della carcerazione preventiva dell'accusato, non basta che vi siano ancora atti
istruttori da esperire, ma è necessario che la prematura rimessa in libertà
dell'accusato possa essere di nocumento proprio nell'ottica dell'assunzione
delle prove che ancora mancano, e meglio in presenza di pericolo di collusione,
quando cioè è lecito temere l'intervento dell'accusato su terze persone (siano
essi correi, parti lese o semplici testi), o pericolo di inquinamento delle
prove, termine più ampio che indica altri atteggiamenti suscettibili di falsare
l'assetto probatorio, come la soppressione o l'alterazione di mezzi di prova
ecc..
Va da sé che i criteri sopra
esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la
detenzione) é in corso da un certo tempo.
b)
È, di regola, compito del
magistrato inquirente (anche nel rispetto dell'obbligo di motivazione e della
garanzia del contraddittorio - si veda, inoltre, la nota alla sentenza 25 marzo
1998, in REP 1998 p. 329) - se ne afferma l'esistenza, sostanziare la presenza
di concreti elementi indicanti pericolo di collusione o inquinamento delle
prove (GIAR 23 settembre 2002 in re Y.).
c)
Nel caso in esame, il Procuratore
pubblico afferma, nel preavviso negativo 2 febbraio 2009, che dovrà ancora
essere acquisito agli atti il rapporto di Polizia, che dovrebbe contenere anche
i verbali degli acquirenti, e che dovrà essere sottoposto all’accusato qui
istante per conferma. Il PP non esclude che la difesa possa chiedere dei
verbali a confronto tra l’accusato e i suoi acquirenti, con la conseguenza che
sussisterebbe tuttora pericolo di collusione.
Come detto la difesa si rimette
al prudente giudizio di questo giudice.
Ora, a parte il fatto che
l’acquisizione agli atti del rapporto di Polizia non costituisce di per sé un bisogno
istruttorio, v’è comunque da chiedersi se non vi siano comunque dei verbali di
Polizia (dell’accusato stesso o di acquirenti coaccusati o altro) che dovranno
essere ancora contestati all’accusato. Questo giudice, in mancanza di chiari
riferimenti agli atti istruttori ancora da compiere, riferimenti che neppure
emergono dall’incarto, è nell’impossibilità di esprimersi al proposito, già
solo con riferimento al verbale MP del 10 dicembre 2008 nel quale si fa
riferimento ai verbali di Polizia dell’accusato del 28 e 29 ottobre 2008 (il
primo verbale contenuto nel rapporto d’arresto, il secondo nel rapporto di
segnalazione per richiesta di sorveglianza telefonica del 3 novembre 2008, AI
9) e 13 novembre 2008, quest’ultimo verbale, purtroppo, introvabile nell’incarto
penale inviato contestualmente al preavviso negativo del PP (e di cui questo
giudice ha potuto prendere atto soltanto con la trasmissione in data odierna
del rapporto di Polizia). Introvabili agli atti pure gli atti istruttori dai
quali emergerebbero i nominativi di __________, __________, __________, __________,
__________, __________, menzionati (anzi contestati all’accusato) nel verbale
MP del 10 dicembre 2008 (AI 18), verosimilmente contenuti nel rapporto di
Polizia acquisito, però, solo il 4 febbraio 2009 agli atti.
Come detto, in siffatte
circostanze questo giudice non può che concludere che dovranno essere acquisiti
nell’incarto tutti i verbali (di coaccusati, acquirenti o altro) o gli atti
istruttori (ricostruzioni tabulati telefonici o altro) di interesse per il
procedimento penale in corso, non essendo ammissibile il richiamo generico a
verbali che non compaiono agli atti o a nominativi che non emergono in altro
modo dagli atti.
5.
Il pericolo di fuga, per
giustificare la detenzione preventiva o l’applicazione di una misura
sostitutiva dell’arresto, deve essere concreto e rivestire di una certa
probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in
libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale
ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile
non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme
delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami
famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti
quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19
gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid,
Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).
Ritenuto che a poco valgono, per
quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per
tutte: sentenza GIAR 27 maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo
di fuga può essere accertata "Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä. gefordet
sind, …" (Schmid, ibidem);
A questo proposito va considerato
che __________ è giunto in Svizzera nel 2003 e la domanda d’asilo da lui
inoltrata è stata respinta definitivamente nel giugno 2004. Le Autorità gli
avevano impartito il termine per lasciare la Svizzera entro l’11 agosto 2004 (cfr. incarto UFM, AI 21). Se ne deduce che dal 2004 ad oggi __________
è rimasto in Svizzera illegalmente e per di più dedicandosi allo spaccio di
cocaina con gli ingenti quantitativi già menzionati più sopra. Come detto egli
non ha legami (né famigliari né lavorativi) con il nostro Paese che, tra
l’altro, dovrà lasciare obbligatoriamente una volta scarcerato per ordine delle
Autorità amministrative.
Non solo __________, praticamente
per tutto il periodo in cui ha soggiornato illegalmente in Svizzera, si è
dedicato al traffico e allo spaccio di un ingente quantitativo complessivo di
cocaina, ma egli corre anche il rischio di una pena non lieve in caso di
condanna. Gli elementi qui analizzati fanno apparire probabile il rischio che __________,
se rimesso in libertà, potrebbe facilmente preferire sottrarsi al procedimento
penale e al processo riparando all’estero (in patria o in un altro paese
europeo).
6.
Stabilita l'esistenza di un
pericolo di fuga, ci si potrebbe esimere dall'esaminare se sussistono anche
elementi concreti circa il pericolo di recidiva, val comunque la pena
sottolineare quanto segue.
Per quanto riguarda il pericolo
di recidiva, lo stesso deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una
valutazione dell’insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell’accusato,
il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, le modalità di
commissione dei reati (Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo
nel processo penale ticinese, Rep. 1989, p. 294; G. Piquerez, Manuel de
procédure pénale suisse, Zürich 2001, n° 1479/1483).
Il magistrato inquirente lo
evoca, con riferimento al lungo periodo di spaccio e alla mancanza di entrate
finanziare lecite (preavviso, p. 2).
Il periodo di commissione dei
reati è esteso: l’inchiesta fa riferimento ad acquisiti e vendite di cocaina
già a partire dal 2004 (“effettivamente ho iniziato a vendere cocaina quando
ho capito che non mi sarebbe stato rinnovato il permesso di soggiorno o
rispettivamente non avrei ottenuto l’asilo. Non sapendo cosa fare e avendo
bisogno di soldi ho iniziato quindi a spacciare” (AI 18. p. 1). I traffici
di cocaina sono proseguiti nel 2005, 2006, 2007 e 2008, per quantitativi sempre
più importanti (AI 18, p. 2) senza soluzione di continuità, già solo per quanto
riferito dall’accusato stesso. Se dovesse essere scarcerato l’accusato si
ritroverebbe nella stessa situazione in cui si è trovato nel 2004, e cioè senza
un reddito lecito e senza sapere cosa fare, mentre che l’unica attività a lui
nota, in quanto esercitata per più di 4 anni consecutivi, rimarrebbe il
traffico o meglio lo spaccio di cocaina.
Vi è quindi il concreto pericolo
che __________, se posto in libertà provvisoria e senza possibilità di entrate
finanziarie legali, ritorni a spacciare sostanze stupefacenti al fine di
sostentarsi con l’unica attività lucrativa (peraltro illecita) a lui nota.
Tutti questi elementi di fatto
concorrono ad indicare concreto ed attuale pericolo di recidiva (SJ 1981, DTF
123.
I 268; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n° 2357; N. Schmid,
Strafprozessrecht, 4. Auflage, n° 701b).
È poi indubbio che si è di fronte
a reati di una certa gravità e che mettono in pericolo la salute pubblica (DTF
105.
Ia 26).
7.
La proporzionalità di una
carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un
lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la
gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro
occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383
e citazioni; art. 102 CPP).
La proporzionalità della
carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, della
presenza di concreti indizi di colpevolezza, e degli atti istruttori compiuti,
con l’acquisizione anche del rapporto di Polizia giudiziaria completo, è data.
Pure va ammessa nella sua
eccezione più generale di rapporto tra la durata della carcerazione preventiva
ed il rischio di pena se considerate le comminatorie di pena per i singoli
reati imputati ad __________, in particolare per l’imputazione di infrazione
aggravata alla LStup, riferita ad un traffico di oltre 4 chilogrammi protratto su almeno 4 anni.
L’accusato è stato arrestato il
28.
ottobre 2008 e ad oggi è in detenzione preventiva da poco più di tre mesi.
Per stessa ammissione del PP l’inchiesta è nelle sue battute finali, con
l’acquisizione del rapporto di Polizia, o meglio di tutti i verbali di Polizia
e di MP correlati e con la prevista esecuzione di un verbale riassuntivo e di
eventuali contestazioni e conferme. Si dovrà poi procedere con le incombenze
procedurali quali il deposito atti e la chiusura dell’istruzione formale prima
del rinvio a giudizio. I reati di cui è accusato __________ sono di sicura
gravità (a prescindere dal fatto che si tratta di crimini e con un minimo
edittale di pena di un anno) considerata poi la reiterazione a delinquere e, in
caso di condanna, il rischio di pena è certamente superiore alla detenzione
preventiva sofferta e a quella presumibilmente da soffrire per esperire gli
atti istruttori necessari alla completazione dell’inchiesta, in pieno rispetto
del principio della proporzionalità.
8.
In conclusione sufficienti
presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza,
sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a
legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua
libertà. Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione è
respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art.
39.
let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei
ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
decide:
1.
L’istanza di libertà provvisoria presentata da __________ è respinta.
2.
Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi
penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4. Intimazione:
giudice Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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