INC.2008.5403
Istanza di proroga della carcerazione. Respinto
18 luglio 2008Italiano9 min
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Numero d'incarto:
INC.2008.5403
Data decisione, Autorità:
18.07.2008, GIAR
Titolo:
Istanza di proroga della carcerazione. Respinto
PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITÀ
art. 95 CPP-TI
art. 102 CPP-TI
art. 103 CPP-TI
Incarto n.
INC.2008.5403
Lugano
16 dicembre 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sull’istanza di proroga del carcere
preventivo 30 giugno 2008/1 luglio 1008 e relativo complemento 9 luglio 2008
presentate dal
Procuratore pubblico Marco Villa e dal Procuratore
pubblico Andrea Pagani
nei confronti di
__________
patr. d’ufficio dall’avv. __________
preso atto delle osservazioni
della difesa (15 luglio 2008);
visto l’inc. MP __________;
ritenuto e considerato
in fatto ed in
diritto
1.
__________ è stato arrestato a __________
il 26 gennaio 2008, con contestuale promozione dell’accusa per i reati di
ripetuto furto aggravato subordinatamente semplice, ripetuto danneggiamento,
ripetuta violazione di domicilio, ripetuto abuso di un impianto per
l’elaborazione di dati, ripetuta guida nonostante la revoca della licenza di
condurre e contravvenzione alla LStup.
L’arresto è stato confermato dal
GIAR il giorno successivo, essendo dati, oltre che seri e concreti indizi di
colpevolezza, pericolo di fuga, bisogni dell’istruzione, pericolo di
collusione, nonché pericolo di recidiva.
Nel prosieguo dell’inchiesta
l’accusa è stata estesa anche per tentata truffa e sviamento della giustizia.
Giova precisare che, nell’ambito
della medesima inchiesta, sono stati arrestati il 26 gennaio 2008 anche __________
e __________ (tuttora in detenzione preventiva) ed il 30 gennaio 2008 __________,
rilasciato il 2 aprile 2008.
2.
Approssimandosi il termine di
scadenza della detenzione preventiva ex art. 102 cpv. 2 CPP, il magistrato
inquirente il 30 giugno 2008 ha inoltrato richiesta per una proroga fino al 26
settembre 2008 compreso: dopo aver evidenziato l’esistenza di seri e concreti
indizi di colpevolezza a carico di __________ e dei correi per tutti i reati
ipotizzati, il Procuratore pubblico rileva che, a seguito del deposito degli
atti, non sono più dati, perlomeno per l’accusa, bisogni dell’istruzione e
pericolo di collusione, con la riserva di quelli che dovessero emergere da
eventuali complementi richiesti dall’accusato e/o dai coaccusati in sede di
deposito degli atti ed afferma esistenza di concreto pericolo di fuga e di
recidiva. In ogni caso, considerata la gravità delle accuse ed avuto riguardo
al numero degli accusati, alla relativa complessità dell’inchiesta, comunque
condotta in modo celere, nonostante l’atteggiamento poco collaborante degli
accusati (continue negazioni e mezze verità), ed alla presumibile pena, per la
quale è esclusa la possibilità di sospenderla condizionalmente, la proroga
richiesta sarebbe rispettosa del principio di proporzionalità, non essendo
peraltro dato sapere se alla scadenza del deposito degli atti __________ e/o
gli altri coaccusati presenteranno istanze di complementi istruttori, né quante
e quali saranno le prove richieste dagli accusati, non potendosi inoltre
escludere eventuali reclami al GIAR contro eventuale decisione negativa,
restando sottinteso che qualora non dovessero essere presentati richieste di
complementi istruttori, l’istanza in questione non avrebbe più ragione di
sussistere.
Lo stesso giorno __________ è
stato nuovamente arrestato e nei suoi confronti è stata promossa l’accusa per titolo
di furto aggravato tentato e consumato subordinatamente furto tentato e
consumato, danneggiamento, violazione di domicilio (tentato e consumato), guida
senza licenza di condurre e contravvenzione alla LStup in relazione a fatti
avvenuti dopo il 2 aprile 2008.
3.
Come rilevato sopra, il 30 giugno
2008, __________ è stato nuovamente arrestato, ciò che ha condotto il
Procuratore pubblico Andrea Pagani subentrato nella conduzione dell’inchiesta
ad inoltrare il 9 luglio 2008 a questo ufficio un complemento all’istanza di
proroga 30 giugno 2008. Il magistrato inquirente evidenzia in particolare
l’esistenza di bisogni istruttori quo ai fatti che hanno condotto al nuovo
arresto di __________ e che una disgiunzione del procedimento a suo carico, in
previsione del futuro pubblico dibattimento, non avrebbe alcun senso, rispetto
al parziale comune complesso di fatti che lo vede coinvolto unitamente a __________,
__________ e __________. Così stando le cose e non potendosi ancora escludere
procedure di reclamo contro eventuali rifiuti totali o parziali di complementi
istruttori presentati nel termine del deposito degli atti, chiede che,
richiamate le motivazioni già addotte nell’istanza 30 giugno 2008, la
detenzione preventiva cui è astretto __________ sia prorogato fino al 26
settembre 2008 compreso, fermo restando garantito il preciso impegno, se date
le condizioni, a terminare precedentemente ed il prima possibile l’istruzione
formale.
4.
Alla scadenza del deposito degli
atti nessuno degli accusati ha presentato istanza di complementi istruttori.
5.
In sede di osservazioni la
difesa, dopo aver rilevato la rinuncia degli accusati a presentare richieste di
complementi istruttori, evidenzia l’estraneità di __________ ai nuovi fatti che
hanno condotto all’arresto di __________ e quindi si oppone alla richiesta di
proroga, in quanto la stessa è fondata unicamente su accertamenti istruttori
concernenti l’inchiesta aperta a seguito del nuovo arresto di __________.
Chiede inoltre il trasferimento al PCT in regime di anticipata espiazione di
pena.
In data 18 luglio 2008 è
pervenuto a questo ufficio uno scritto di __________ con il quale chiede di
essere trasferito al PCT in anticipata espiazione di pena. Scritto trasmesso
per competenza al magistrato inquirente.
6.
L’istanza ed il relativo
complemento, presentati dall’autorità competente ed entro un termine
ragionevole per rapporto alla scadenza di cui all’art. 102 cpv. 2 CPP, sono
ricevibili.
7.
Fatti
I principi che reggono la
materia, pur se noti al magistrato inquirente ed al difensore, vengono qui
brevemente richiamati:
"L'art. 95 CPP - corrispondente
all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio
1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di
regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere
preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso
accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e
nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per
quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al
pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare
ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B.,
consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco
dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo
(Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad
art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela
dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare
privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara
base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza
ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei
ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto
implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158;
1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno
approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è
protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione
delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la
Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP
1980 pag. 128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5);
8.
Considerato che nessuno degli
accusati ha presentato istanza di complementi istruttori al termine del
deposito atti, occorre verificare se le necessità istruttorie legate al nuovo
procedimento aperto nei confronti di __________ (con decisione 8 luglio 2008 è
stata accolta l’istanza 7 luglio 2008 volta ad ottenere i tabulati retroattivi
dal 2.04.2008 al 30.06.2008 dell’utenza in uso a __________) possano
giustificare la proroga della carcerazione preventiva cui è astretto __________.
__________, __________, __________
e __________ sono accusati di avere commesso/tentato di commettere diversi
furti nel periodo dal dicembre/gennaio 2008 e l’inchiesta è terminata.
*Il nuovo arresto di __________
si riferisce a furti avvenuti nel periodo successivo alla sua scarcerazione per
i fatti che lo vedevano inchiestato unitamente a __________, __________ e __________
quindi si tratta di una nuova inchiesta.
Così stando le cose, questo
giudice ritiene che una proroga della carcerazione preventiva di __________ non
rispetti il principio di proporzionalità e sarebbe lesiva dei suoi diritti
nonché iniqua, nella misura in cui egli si vedrebbe prorogata la carcerazione
preventiva e non potrebbe vedere tempestivamente definita la propria posizione,
essendo di fatto costretto ad attendere l’evoluzione di altra inchiesta che non
lo concerne. Chi delinque in correità con altri deve sopportare almeno in parte
anche necessità istruttorie che valgono nei loro confronti e non soltanto quelle
legate alla sua posizione personale. In concreto, non è possibile sostenere una
qualsivoglia partecipazione di __________ (che in quel periodo era in carcere)
ai furti commessi da __________ e che hanno condotto al suo nuovo arresto ed
inoltre trattasi di una nuova inchiesta, ritenuto che, per quanto concerne
quella che vedeva coinvolto __________ con __________, __________ e __________,
come già evidenziato, egli era stato scarcerato già in data 2 aprile 2008, a conferma che la sua situazione processuale, in relazione a tale procedimento, a quel punto
era già stata sufficientemente chiarita, prova ne è che in seguito non è più
stato interrogato dagli inquirenti.
L’istanza di proroga deve quindi
essere respinta.
Il magistrato inquirente è invitato
a procedere indilatamente con gli incombenti che la procedura gli impone
(chiusura dell’istruzione ed emanazione dell’atto di accusa).
Quo alla richiesta di
trasferimento al PCT in anticipata esecuzione di pena, giova rilevare che
trattasi di questione che rientra nella competenza del magistrato inquirente
(soltanto contro l’eventuale rifiuto è dato reclamo a questo ufficio).
P.Q.M.
Viste le norme
applicabili, in particolare gli art. 139, 144, 146, 147, 186 e 304 CP, 19a
LStup, 95 LCStr, 95 ss., 102, 103, 280ss e 284 CPP,
decide
1. L’istanza è respinta.
§. Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________ non
è prorogato e verrà a scadere il 26 luglio 2008 (compreso).
Considerandi
2.
Non si prelevano
né tasse nè spese.
3.
Intimazione:
giudice
Ursula Züblin
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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