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Decisione

INC.2008.55203

Istanza di libertà provvisoria dopo emanazione atto di accusa

3 febbraio 2009Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A.

__________ è stato arrestato il 5

novembre 2008 con contestuale promozione dell’accusa per il reato di incendio

intenzionale (avvenuto verso le 00.30 del 5 novembre 2008 a __________); l’arresto è stato confermato il giorno successivo da questo giudice, ritenuta

l’esistenza, oltre che di seri e concreti indizi di colpevolezza, di bisogni

dell’inchiesta e pericolo di inquinamento delle prove, mentre che questo

giudice aveva ritenuto non sufficientemente concreto il pericolo di recidiva

(doc. 1 e 6, inc. GIAR 552.2008.1).

Sin dall’inizio dell’inchiesta __________

ha negato di essere l’autore dell’incendio addebitatogli.

Successivamente, nel corso del verb.

PP 15.01.2009, l’accusa è stata estesa anche ai reati di frode dello scotto,

ripetuto furto, danneggiamento, ripetuto furto d’uso, guida in stato di

inattitudine, elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità di guida e

ripetuta circolazione malgrado la revoca, reati ammessi dall’accusato, il quale

per contro, ha continuato a ribadire la propria estraneità all’incendio del 5

novembre 2008.

B.

Con decisione 22 gennaio 2009 il

Procuratore pubblico ha decretato l’abbandono per il reato di incendio

intenzionale.

In pari data il Procuratore

pubblico ha pure rinviato __________ a giudizio davanti alla __________ __________

siccome accusato di frode dello scotto (fatti avvenuti il 2 maggio 2006 per un

importo di fr. 39.90), ripetuto furto (fatti avvenuti nel corso del 2005 con un

indebito profitto di fr. 31'353.-- secondo la denunciante, ed il 29 maggio 2008

con un indebito profitto di fr. 99.13), danneggiamento (fatti avvenuti il 23

ottobre 2008, con un danno di

fr. 598.--), ripetuto furto d’uso

(fatti avvenuti il 29 maggio 2008, 16 ottobre 2008 e 23 ottobre 2008), guida in

stato di inattitudine (fatti avvenuti il 16 ottobre 2008), elusione di

provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida (fatti avvenuti il 29

maggio 2008) e ripetuta guida malgrado la revoca (fatti avvenuti il nel periodo

marzo-aprile 2005, il 29 maggio 2008, il 16 ottobre 2008 ed il 23 ottobre

2008).

Il processo contro l’istante è

stato aggiornato per il 27 febbraio 2009.

C.

Il 26/28 gennaio 2009 __________

ha inoltrato istanza di libertà provvisoria a questo ufficio. Ricordato che per

il reato di incendio doloso è stato decretato l’abbandono, la difesa sostiene

che in concreto non sarebbero più dati motivi di interesse pubblico atti a

giustificare il mantenimento della detenzione preventiva cui è astretto __________.

Inoltre, per quanto concerne il pericolo di recidiva, peraltro neppure ritenuto

dal GIAR in sede di conferma dell’arresto, la difesa osserva che il Procuratore

pubblico con decisione 15 gennaio 2009 ha ordinato il sequestro dell’auto di

proprietà dell’accusato, ma intestata alla di lui compagna, ciò che ha ridotto,

per non dire escluso, il pericolo di recidiva con riferimento ai reati di furto

d’uso e ripetuta guida nonostante la revoca. Così stando le cose, il

mantenimento della detenzione preventiva sarebbe ingiustificato ed inoltre si

ripercuoterebbe sfavorevolmente sui famigliari (convivente e cinque figli,

alcuni dei quali in giovanissima età).

D.

Il magistrato inquirente, con

osservazioni 29 gennaio 2009, postula il non accoglimento dell’istanza,

ostandovi un concreto pericolo di recidiva, rilevato inoltre che nei confronti

di __________ si prospetta un pena adeguata “che difficilmente potrà essere

messa al beneficio della sospensione condizionale” e che le condizioni

personali dell’accusato molto probabilmente implicheranno anche l’adozione di

misure di condotta e/o di trattamento socio-terapeutico.

E.

L’istante con osservazioni 2

febbraio 2009, preso atto del preavviso negativo del Procuratore pubblico, si

riconferma integralmente nella propria istanza di libertà provvisoria. Delle

relative argomentazioni, si dirà, se necessario, nei considerandi in diritto.

Considerandi

1.

L'istanza, presentata

dall'accusato detenuto dopo l’emanazione dell’atto d’accusa direttamente a

questo giudice (ex art. 108 cpv. 3 CPP), è ricevibile.

2.

Ricordato che dopo l'emanazione

dell'atto di accusa il codice di rito non impone termini specifici per

l'evasione di istanze di libertà provvisoria, in concreto (con la procedura

prevista dall'art. 280 CPP: Rusca/Verda/Salmina, Commento del Codice di

Procedura Penale ticinese, n. 9 ad art. 108) si verificherà se ai fini del

dibattimento siano ancora dati i presupposti per il mantenimento della

detenzione preventiva (gravi indizi di reato, bisogni dell'istruzione intesi

come pericolo di collusione o inquinamento delle prove, pericolo di fuga,

pericolo di recidiva e proporzionalità).

3.

I principi che reggono la

materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.

L’art. 95 CPP – corrispondente

all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio

1993.

– dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di

regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso)

proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a

carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un

crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di

interesse pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni

dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di

inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria – può continuare

ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei

motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio

aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 ,

pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela

dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L’eccezione della cautelare

privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara

base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza

ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei

ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto

implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158;

1988.

pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è

protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione

delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già

la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio

(REP 1980 pag. 128).

(per tutte: sentenza GIAR

21.12.2001

in re G., Inc. 520.2001.5).

4.

Nel caso in esame non occorre

dilungarsi più di tanto per confermare l'esistenza di gravi indizi di reato in

capo all'accusato per i fatti che gli sono imputati con l’atto d’accusa,

peraltro neppure contestati dalla difesa, i gravi indizi di colpevolezza sono

dati, come emerge dall'atto di accusa e dalle dichiarazioni/ammissioni

dell'accusato stesso (cfr. verb. PP 15.01.2009), ricordato inoltre che lo

stesso atto d'accusa può essere utilizzato quale accertamento di indizi di

reato, in assenza di elementi contrari (DTF 19.06.1997 in re V,1P.306/1997).

5.

Il Procuratore pubblico fonda il

preavviso negativo unicamente sull’esistenza di un concreto pericolo di

recidiva.

Il pericolo di recidiva consiste

infatti nel rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o

continui la commissione di quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri

motivi di arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto e

risultare dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26). Il pericolo di

recidiva ex art. 95 CPP è nozione relativamente estesa: l'assenza di precedenti

specifici non basta, da sola, ad escluderlo, così come non basta, sempre da

solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto siano stati commessi più reati

(DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez,

Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n.

701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise

annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). La gravità del reato (se si

preferisce la gravità dei fatti oggetto d’accusa e di cui si teme

reiterazione), condizione la cui assenza è comunque

determinante (G. Piquerez, op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta

(sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere debitamente

considerata (DTF 21.1.2005,1P.750/2004; DTF 25.4.2006,1P.198/2006; CRP

16.5

, 60.2006.154). Occorre, insomma, che l'insieme delle

circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria, personalità, modalità di

commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del

procedimento in corso, fatti oggetto dell’ipotesi di reato ecc.) concorrano ad

imporre una prognosi molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005,1P.750/2004).

In primo luogo

occorre osservare che dal casellario giudiziale emerge che __________ ha

precedenti per danneggiamento nel 2003 e, soprattutto, per violazione della LCStr

negli anni 2004 e 2005.

Cionondimeno,

seppure dagli atti emerga che tutti i reati oggetto dell’atto di accusa erano

noti alle Autorità inquirenti ancor prima del 5 novembre 2008 (cfr. rapporti di

polizia 11.05.2006, 5.02.2006, 30.05.2008 e rapporti di constatazione 16.10

2008.

e 3.11.2008), tuttavia essi non avevano dato luogo all’arresto di __________,

che è invece intervenuto in relazione al reato di incendio intenzionale,

procedimento poi sfociato nell’abbandono 22 gennaio 2009.

In siffatte

circostanze questo giudice ritiene che il pericolo di recidiva con riferimento

a detti reati, alcuni dei quali peraltro di lieve entità (frode dello scotto e

furto del 29 maggio 2008) ed alcuni risalenti al 2005 e 2006, non possa

giustificare il mantenimento della detenzione. In altre parole, il mantenimento

della carcerazione preventiva per tale motivo sarebbe contrario al principio di

proporzionalità.

Altri motivi di

interesse pubblico non sono indicati dal Procuratore pubblico e neppure

emergono dagli atti.

6.

In virtù di quanto detto sopra,

l’istanza di libertà provvisoria presentata da __________ deve quindi essere

accolta, ritenuto che la sola esistenza di seri e concreti indizi di

colpevolezza a suo carico e la recidiva con riferimento ai reati indicati

nell’atto di accusa per i motivi indicati al consid. 5, non possono

giustificare il perdurare della sua carcerazione preventiva, facendo difetto le

condizioni di cui all’art. 95 cpv. 2 CPP, con la presente decisione, esente da

tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli articoli 139, 144,

149 CP, 91, 91a, 94 e 95 LStr, 95ss, 102, 103, 279ss, 284 CPP e ogni altra

norma applicabile,

decide:

1.

L’istanza di libertà provvisoria è accolta.

§. Di

conseguenza, __________ deve essere immediatamente scarcerato.

2.

Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.

Intimazione (anticipata via fax):

giudice

Ursula Züblin

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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